T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22068 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’istanza di esecuzione in esame, la odierna ricorrente ha domandato l’esecuzione della sentenza della Sezione 8 luglio 2009, n., 6660, con la quale sono stati annullati il diniego opposto dal Comune di Santa Marinella con atto 20 novembre 2008, n. 32271 alla richiesta dalla medesima presentata di rilascio di concessione demaniale marittima, nonché la delibera di Giunta regionale Lazio n. 1161 del 2001, nella parte in cui stabilisce che prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’accordo di programma relativo ai singoli piani di utilizzazione degli arenili i Comuni non possono rilasciare nuove concessioni. Invero, in ordine alla detta esecuzione si è già pronunciata questa Sezione con decisione n. 49 del 5 gennaio 2010 con cui il Tribunale ha impartito al Comune di Santa Marinella l’ordine di dar corso al procedimento avviatosi con l’istanza presentata dalla ricorrente adottando un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento. Per il caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, il Tribunale ha pure nominato un commissario ad acta, nella persona del responsabile dell’Area urbanisticaAssetto del territorio del Comune, per l’adempimento in luogo dell’amministrazione nei successivi trenta giorni.

Con nota del 3 febbraio 2010 il Comune di Santa Marinella ha preso atto della sentenza e tuttavia ha ribadito di non aver predisposto, in attesa dell’approvazione definitiva del PUA, alcuna procedura per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali e comunque di aver stabilito con deliberazione consiliare n. 438 del 13 novembre 2009 che "l’intero iter procedurale per il rilascio delle nuove concessioni demaniali previste nel Nuovo Piano di Utilizzo dell’Arenile…venga concluso entro e non oltre 48 mesi dalla pubblicazione nel BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell’accordo di programma". Infine, l’Amministrazione comunale, pur ribadendo di essere obbligata a riaprire il procedimento in esecuzione della sentenza n. 49 del 2010, ha comunicato di non accogliere la originaria istanza del 27 ottobre 2008.

In ragione del carattere elusivo del giudicato rivestito dalla nota richiamata, con la istanza di esecuzione in esame la ricorrente chiede che venga data integrale esecuzione alla sentenza n. 6660 del 2009 nonché alla sentenza n. 49 del 2010 provvedendo il Comune di Santa Marinella a rilasciare, in accoglimento della istanza proposta in data 27 ottobre 2008, la concessione demaniale marittima dell’area sita nel comune di Santa Marinella, località Santa Severa meglio individuata al NCT al foglio 22 su parte della particelle 58 e 59 con accesso dal lungomare Pirgy per il periodo di sei anni ovvero, in subordine, rilasci la concessione demaniale marittima per un anno, salvo rinnovo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Marinella chiedendo il rigetto delle richieste avanzata dalla ricorrente.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 210.

Come già rilevato, l’odierna istanza di esecuzione ha riguardo al giudicato nascente dalla sentenza della Sezione 8 luglio 2009, n., 6660, cui si riconnette una prima pronuncia in sede di ottemperanza, 5 gennaio 2010 n. 49.

Con la prima delle predette statuizioni la Sezione ha annullato il diniego 20 novembre 2008, n. 32271 opposto dal Comune di Santa Marinella alla richiesta presentata dalla ricorrente di ottenere una concessione marittima in relazione ad una porzione di arenile, antistante un compendio commerciale insistente su area demaniale marittima già detenuto in concessione, sul quale la medesima è già autorizzata a svolgere, a determinate condizioni, attività di affitto e custodia di ombrelloni e lettini.

La statuizione demolitoria è stata estesa all’atto presupposto al diniego, ovvero alla delibera di Giunta regionale Lazio n. 1161 del 2001, nella parte in cui stabilisce che i comuni non possono rilasciare nuove concessioni, prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’accordo di programma relativo ai singoli piani di utilizzazione degli arenili.

La Sezione, premessa la valenza necessariamente temporanea delle misure di salvaguardia che incidono quale fattore totalmente pregiudicante l’esame di merito di legittimi interessi pretensivi privati, ha ritenuto l’illegittimità della impugnata delibera giuntale (e dell’atto che della stessa fa applicazione), che, priva di un termine certo di scadenza dello spatium deliberandi o di una temporalizzazione delle scansioni endoprocedimentali con previsione di poteri sostitutivi pel caso di arresto delle stesse, involve in un indiscriminato congelamento della situazione di fatto preesistente.

In sede di decisione sul successivo ricorso per ottemperanza, conducente alla citata sentenza n. 49 dle 2010, la Sezione ha osservato che gli elementi riferiti dalla ricorrente, fanno emergere che il Comune di Santa Marinella non ha adempiuto all’obbligo, portato dalla sentenza, di esaminare nel merito l’istanza volta all’ottenimento della concessione, altresì osservando che il Comune, esponendo di essere in attesa di una determinazione regionale sulla vicenda che, nella specie, non è imprescindibile (essendo la ridetta sentenza integralmente autoesecutiva nella parte demolitoria dell’illegittimo impedimento al corso del procedimento recato della delibera n. 1161 del 2001) risulta aver riprodotto autonomamente gli effetti della misura di salvaguardia già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, l’istanza in esame merita di essere accolta.

E ciò in quanto, ad avviso del Collegio, l’ulteriore attività posta in essere dal Comune di Santa Marinella, in asserita esecuzione del giudicato, risulta invero elusiva dello stesso.

Com’è noto, ai fini della sussistenza del vizio di violazione o di elusione del giudicato – che comporta la nullità dei provvedimenti che ne sono affetti – non è sufficiente che la nuova azione amministrativa alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, ma è necessario che l’amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con un puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure tenti di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio della potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23 marzo 2010, n. 361). Ritiene, infatti, il Collegio che il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall’art. 21 septies, l. 7 agosto 1990 n. 241, è ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalità dell’Amministrazione nella rinnovazione della propria attività, ma anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimità già definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluente agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi già denunciati sia dovuta a consapevole volontà di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9296).

Il che è quanto caratterizza la presente controversia. Nella sostanza, il Comune di Santa Marinella, nel momento in cui statuisce che il rilascio delle concessioni è subordinato a procedure di evidenza pubblica che, a loro volta, sono subordinate alla pubblicazione nel BURL del decreto del Presidente della Regione di approvazione dell’accordo di programma, rimette ad un futuro incerto il rilascio delle concessioni di propria competenza. In altri termini, riproduce autonomamente gli effetti della misura di salvaguardia già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale.

Del resto, l’oggetto proprio del giudizio per l’esecuzione del giudicato è costituto dalla verifica se la P.A. abbia o meno adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato, e cioè abbia o meno attribuito all’interessato quell’utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta. Pertanto, tenuto presente che l’esecuzione deve essere esatta, al pari di quanto avviene per l’obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno, il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l’adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga all’oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l’ordinaria azione di annullamento), bensì – come nella specie – la difformità specifica dell’atto rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2009, n. 12238).

Il Collegio, pertanto, acclarato che a tutt’oggi il Comune di Santa Marinella non ha ottemperato al giudicato (per come peraltro prescritto con una prima pronuncia resa in sede di ottemperanza) ordine al medesimo Comune di provvedere nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione alla integrale esecuzione del giudicato di cui è questione provvedendo al rilascio della concessione demaniale marittima in favore della odierna ricorrente, di cui alla richiesta di questa in data 27 ottobre 2008.

Condanna il Comune di Santa Marinella al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, ordine al Comune di Santa Marinella di provvedere nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione alla integrale esecuzione del giudicato di cui è questione, provvedendo al rilascio della concessione demaniale marittima in favore della odierna ricorrente, di cui alla richiesta di questa in data 27 ottobre 2008.

Condanna il Comune di Santa Marinella al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22069 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Va premesso che con il ricorso qui in esame la parte ricorrente ha impugnato dinanzi a questo giudice amministrativo una cartella di pagamento emessa dalla Società concessionaria del Comune per le riscossioni (Equitalia Gerit S.p.a.) per tributi non pagati.

2. – Elemento centrale di scrutinio consiste nella delibazione della questione preliminare di giurisdizione che, come è noto, è rilevabile d’ufficio dal giudice adito.

Appare evidente che, sulla scorta dell’indagine in merito ai documenti prodotti e degli atti difensivi depositati, l’espressione decisionale contenuta nell’atto gravato è rappresentata dal pagamento di somme richieste con cartella esattoriale per tributi non pagati.

3. – Sul punto giova rammentare che, come rilevato dall’orientamento fermo della Corte regolatrice della giurisdizione e rispetto al quale non v’è ragione di allontanarsi, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella di pagamento) senza distinzione di nazionalità o di tipologia (cfr., da ultimo e tra le tante, Cass., Sez. un., 23 maggio 2008 n. 13357).

4. – In ragione di quanto sopra sussiste, pertanto, la giurisdizione tributaria nel caso di specie, pur se la Soc E.G. ha indicato nel provvedimento qui impugnato, erroneamente in ragione del titolo in ordine al quale si procedeva in esecuzione, la giurisdizione di questo giudice amministrativo, di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.

Posto che l’errore in cui è incorsa parte ricorrente circa il plesso giurisdizionale dinanzi al quale proporre il ricorso è stato provocato dall’errata indicazione sul punto contenuta nelle avvertenze dell’atto impugnato – che reca in modo non corretto la competenza giurisdizionale di questo Giudice – sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22070 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il dott. S.C. assume d’esser dipendente (IX liv. retr.) in servizio del Ministero delle finanze (ora, dell’economia e delle finanze), svolgendo, al momento dei fatti di causa, attività presso il SIC dell’allora Dipartimento delle entrate;

Rilevato che il dott. C. dichiara di non aver potuto godere integralmente, per l’anno 1996, del periodo di congedo ordinario, a causa del suo spostamento, nel breve volgere di pochi mesi, da una sezione all’altra del predetto SIC;

Rilevato altresì che il dott. C. rende noto di non aver potuto fruire di diciannove giorni di congedo per il 1996, né d’averne avuto la possibilità neppure l’anno successivo per ragioni di servizio, sicché egli ha più volte diffidato a tal riguardo la P.A. datrice di lavoro, ma senza esito;

Rilevato allora che il dott. C. adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’accertamento del suo diritto al pagamento dell’indennità compensativa per il periodo di congedo ordinario non goduto per fatto imputabile alla P.A. stessa, con la rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;

Considerato in diritto che, ferma la giurisdizione di questo Giudice sulla res controversa -relativa a vicende ben anteriori al 30 giugno 1998 e, come tali, non soggette alla disciplina dell’art. 45, c. 18 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80, il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento;

Considerato al riguardo che, fermo il diritto anche per il lavoratore subordinato pubblico a fruire delle ferie annuali (i.e., dell’intero periodo di congedo ordinario), questo è ex lege indisponibile ed irrinunciabile, sicché alla P.A. datrice di lavoro incombe l’onere di collocare il dipendente in congedo, anche d’ufficio;

Considerato di conseguenza che da siffatte irrinunciabilità ed indisponibilità ex art. 32 Cost. del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, discende il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico della P.A. datrice di lavoro (arg. ex Cons. St., VI, 1° luglio 2009 n. 4263);

Considerato infatti che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, principio, questo, che si fonda su prevalenti valori anche di rango costituzionale e che deve orientare l’interpretazione in soggetta materia (cfr. Cons. St., VI, 24 febbraio 2009 n. 1084);

Considerato inoltre che la P.A. non solo non ha mai confutato l’assunto attoreo -tant’è, anzi, che essa non ha disatteso la richiesta del ricorrente, limitandosi solo ad assumere una statuizione interlocutoria, ma neppure ha smentito i fatti de quibus nel presente giudizio, su cui il medesimo dott. C. ha offerto un serio principio di prova;

Considerato pure che, quanto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dei crediti retributivi, a’sensi dell’art. 429 c.p.c. essi costituiscono strumenti di determinazione del petitum originario, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento (cfr. Cons. St., VI, 23 febbraio 2010 n. 1075), fermo, però, restando che, in base alla stessa norma, essi vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati interessi o rivalutazione ulteriore, mentre sulla somma dovuta a titolo di interessi non spettano ancora interessi e rivalutazione (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 7 aprile 2010 n. 1980);

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 13163/2000 RG in epigrafe e per l’effetto condanna il Ministero intimato, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, a corrispondere al dott. S.C. l’indennità compensativa per il periodo di congedo ordinario, pari a diciannove giorni, non goduto per l’anno 1996, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Condanna altresì il Ministero intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono liquidate nel complesso in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22071 GUARDIA DI FINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i sigg. S.R. e consorti dichiarano d’esser tutti militari in s.p.e. della Guardia di finanza, in servizio presso vari reparti ed uffici del Corpo;

Rilevato che i sigg. R. e consorti rendono noto d’aver svolto, per vari periodi dal 1° gennaio 1997 al 1° marzo 2004, numerose ore di lavoro straordinario finora non retribuite dalla P.A. datrice di lavoro, né d’aver goduto alcun turno di riposo compensativo;

Rilevato quindi che i sigg. R. e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l’accertamento del loro diritto dei ricorrenti del compenso per le ore di lavoro straordinario da loro prestate nel periodo dianzi indicate (oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria) o, in subordine, del riposo compensativo corrispondente, all’uopo deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDF) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un’autorizzazione espressa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici;

Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d’un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057);

Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinaro corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali -cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro, allora solo in presenza d’una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l’autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all’art. 97 Cost., l’esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);

Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monteore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo;

Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario -foss’anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com’è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psicofisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state svolte) -non avendo altrimenti alcun’utilità concreta, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all’uopo impartite dal Comando generale del Corpo,

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcalo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 4680/2005 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.