T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22071 GUARDIA DI FINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i sigg. S.R. e consorti dichiarano d’esser tutti militari in s.p.e. della Guardia di finanza, in servizio presso vari reparti ed uffici del Corpo;

Rilevato che i sigg. R. e consorti rendono noto d’aver svolto, per vari periodi dal 1° gennaio 1997 al 1° marzo 2004, numerose ore di lavoro straordinario finora non retribuite dalla P.A. datrice di lavoro, né d’aver goduto alcun turno di riposo compensativo;

Rilevato quindi che i sigg. R. e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l’accertamento del loro diritto dei ricorrenti del compenso per le ore di lavoro straordinario da loro prestate nel periodo dianzi indicate (oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria) o, in subordine, del riposo compensativo corrispondente, all’uopo deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDF) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un’autorizzazione espressa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici;

Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d’un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057);

Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinaro corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali -cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro, allora solo in presenza d’una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l’autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all’art. 97 Cost., l’esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);

Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monteore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo;

Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario -foss’anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com’è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psicofisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state svolte) -non avendo altrimenti alcun’utilità concreta, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all’uopo impartite dal Comando generale del Corpo,

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcalo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 4680/2005 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22072 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Consorzio S. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE coop. sociale s.r.l. – ONLUS, con sede in Roma, assume d’esser stata finora affidataria del servizio di biglietteria, accoglienza ed informazione dei visitatori presso il BIOPARCO di Roma.

Detto Consorzio dichiara altresì d’aver ricevuto, in data 2 marzo 2010, la nota prot. n. 154 del 24 febbraio precedente, emanata dalla Fondazione BIOPARCO di Roma a’sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Con la nota de qua, la Fondazione ha comunicato a detto Consorzio di non invitarlo alle procedure di gara riguardanti il servizio di biglietteria, controllo biglietti di accesso, accoglienza ed informazioni visitatori, centralino/portineria della Fondazione stessa. Tanto nella considerazione "… delle reiterate inadempienze, dell’inadeguatezza e dell’inefficienza nell’espletamento delle attività nonché della scarsa qualità dei servizi…, facendo venir meno quel rapporto fiduciario esistente con la scrivente (fondazione)….". Detto Consorzio rende noto d’aver trasmesso, in data 4 marzo 2010, una lettera raccomandata AR alla Fondazione BIOPARCO contestando ogni appunto formulatogli, ma senza esito.

Sicché detto Consorzio adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la nota prot. n. 154/2010. Al riguardo, il Consorzio ricorrente deduce in punto di diritto: A) – la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e dell’art. 38 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 e l’eccesso di potere sotto vari profili; B) – la violazione degli artt. 28 e 29, c. 4 del Dlg 163/2006 ed illegittimità del frazionamento del servizio unitario in più gare, dell’assenza di pluralismo nella partecipazione a queste ultime e dell’assenza di indagini precise, da parte della Fondazione intimata, circa gli organismi da invitare. Si sono costituite nel presente giudizio il Comune di Roma e le altre parti intimate, che in varia guisa concludono per il rigetto della pretesa attorea.

All’udienza camerale del 9 giugno 2010, su conforme richiesta delle parti e sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 21, X c. ed all’art. 23bis, c. 3 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 26, IV c.

Motivi della decisione

Si controverte in questa sede del mancato invito, da parte della Fondazione BIOPARCO di Roma, del Consorzio odierno ricorrente, già affidatario dal 1998 del servizio di biglietteria, accoglienza ed informazione dei visitatori al Bioparco stesso, alle procedure di gara che detta Fondazione da ultimo ha indetto per affidare per un anno il servizio di biglietteria, i servizi di reception/portierato, sorveglianza non armata ed infopoint ed i servizi d’accoglienza, controllo biglietti e customersatisfaction.

Va anzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso in epigrafe, formulata dalla Fondazione resistente perché dell’impugnato mancato invito alle gare de quibus, emanato il 24 febbraio 2010 e trasmesso in pari data via fax al Consorzio ricorrente, quest’ultimo avrebbe avuto piena conoscenza almeno dal successivo giorno 26.

Consta per vero in atti che, aldilà della data di trasmissione della predetta nota via fax -la quale è appunto il 24 febbraio 2010, il Consorzio ricorrente, due giorni dopo, ha inviato al sig. Sindaco di Roma, e per conoscenza anche al Presidente pro tempore della Fondazione BIOPARCO di Roma, una missiva assai articolata, che prende le mosse proprio dal contenuto dell’atto impugnato. In particolare, con la missiva attorea il Presidente del Consorzio ricorrente rende noto d’aver ricevuto "…poche ore (prima), dopo aver lavorato per la Fondazione Bioparco di Roma dalla sua istituzione del 01.03.1998, a seguito di aggiudicazione di regolare gara,… una sbrigativa lettera di "benservito"…". In pratica, secondo il Presidente del Consorzio, la Fondazione "… adducendo pretestuosi riferimenti a gravi inadempienze di S. nello svolgimento dei servizi svolti in questi dodici anni… comunica di non averci invitato alla licitazione privata per il nuovo affidamento dei servizi…". Come si vede, già ad una prima e serena lettura della missiva attorea il Consorzio ricorrente, il 26 febbraio 2010, afferma non solo d’aver già ricevuto la nota impugnata in questa sede, ma soprattutto d’averne perfettamente inteso il senso e le implicazioni negative sulla propria sfera giuridica, concretantesi appunto nella preclusione alla partecipazione alle nuove gare. Né basta: proseguendo, la missiva de qua tenta una prima confutazione delle contestazioni che la nota impugnata aveva addotto a base del mancato invito, con ciò dimostrando d’esser pienamente consapevole pure della specifica lesività dei presupposti indicati dalla Fondazione intimata per non invitare il Consorzio alle gare stesse.

Ora, è ben noto che il dies a quo per l’impugnazione d’un provvedimento amministrativo decorre dal momento non già della conoscenza degli estremi dello stesso provvedimento da parte del suo destinatario, bensì della sua piena conoscenza, da cui soltanto possono desumersi eventuali vulnera alla sfera giuridica del soggetto (cfr. Cons. St., V, 23 febbraio 2010 n. 1064; id., 8 marzo 2010 n. 1339). Ebbene, è parimenti jus receptum che siffatta piena conoscenza dell’atto censurato si attua con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il destinatario dell’atto stesso consapevole dell’incidenza di questa nella di lui sfera giuridica (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 26 gennaio 2010 n. 292). La ragione è evidente: la conoscenza dei dati essenziali della statuizione, che s’assume lesiva, fornisce ex se all’interessato la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti. Se si calano tali dati nella vicenda in esame, non è chi non veda come il Consorzio ricorrente fin dal 26 febbraio 2010 abbia avuto perfetta cognizione dell’esistenza e dell’efficacia lesiva dell’impugnata nota della Fondazione e, perciò, quello e solo quello era da considerare il dies a quo del termine per adire questo Giudice. Né giova a superare tal dato, documentalmente irrefutabile e non revocato in dubbio dallo stesso Consorzio, né l’apposizione d’un protocollo in entrata in data 2 marzo 2010, né tampoco la missiva dell’avvocato di questo spedita due giorni dopo, trattandosi, a tutto concedere e a differenza di quella attorea del precedente 26 febbraio, di atti non promananti dal rappresentante legale del predetto Consorzio.

Sicché la tardività del ricorso in epigrafe è evidente, sol che si pensi come, a fronte del citato dies a quo (26 febbraio 2010), la notificazione dello stesso è avvenuto solo il successivo 3 maggio, ossia ben dopo la scadenza del termine ex art. 23bis, commi 1 e 2 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034. Tale disposizione rimane ancora applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in quanto la data di scadenza del termine colà stabilito (27 aprile 2010) e completamente esaurito è coincisa con quella dell’entrata in vigore dell’art. 15, c. 2 del Dlg 20 marzo 2010 n. 53, il quale ha abolito in parte qua il citato art. 23bis, c. 1. È appena da osservare, inoltre, che il ricorso in epigrafe è stato depositato solo il 18 maggio 2010, ossia quando già a sua volta era scaduto il termine di dieci giorni, di cui all’art. 245, c. 2quinquies, lett. b) del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 e decorrente dalla data dell’ultima notificazione, previsto per siffatto adempimento e nel frattempo entrato in vigore.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositiva.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, dichiara inammissibile il ricorso n. 4387/2010 RG in epigrafe.

Condanna la Cooperativa ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010 con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22073 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il proposto ricorso la soc. K.P.I. impugna, all’uopo deducendo articolati motivi di ricorso, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma in data 4 aprile 1993 n. 2862 con cui viene ordinato il rilascio di aree, ivi compresa la particella 255 occupata dal distributore di carburati della ricorrente sito in Corso Francia fronte civico 70.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Deve preliminarmente ad ogni altra questione rilevare il Collegio che con nota del 28 aprile 2010, in atti del presente giudizio, la difesa della ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse di questa alla coltivazione del ricorso.

In ragione di quanto rappresentato, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione dichiara il ricorso di cui in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22074 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’avversata ordinanza il Comune di Roma ha diffidato l’INAIL a provvedere all’esecuzione dei lavori necessari per la conveniente sistemazione dei prospetti dell’edificio sito in Roma, via Pinerolo n. 31.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione.

Deve il Collegio rilevare in via preliminare che, con dichiarazione resa a verbale della odierna pubblica udienza dal difensore del ricorrente Istituto, è stato espressamente rappresentato il venir meno dell’interesse di questo alla prosecuzione del giudizio.

Conseguentemente, il Collegio dichiara il ricorso in esame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione dichiara il ricorso di cui in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.