Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15653 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. M.S. chiedeva, con ricorso al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, depositato l’11 febbraio 1997, che la Cooperativa Agruva s.r.l. -presso la cui dipendenza di (OMISSIS) egli aveva lavorato con la qualifica di operaio comune dal 1971 al 1995 e dalla quale era stato licenziato in data 13 luglio 1995 – fosse condannata al pagamento di L. 27.781.441 per differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto spettantegli secondo le tariffe del CCNL applicabile per il periodo 1985/1995.

La società convenuta contestava il ricorso, deducendo che essa si era costituita in cooperativa solo nel 1984; che il M. aveva lavorato nei magazzini di (OMISSIS): che non erano state indicate mansioni e attività espletate dal ricorrente; che il conteggio esibito era incompleto; che il credito vantato era comunque prescritto sino al 3 maggio 1992.

Il Tribunale, con sentenza del 29 giugno – 9 agosto 2001, rigettava la domanda e compensava le spese di lite. In particolare il Tribunale osservava che, se pur fosse incontestabile la prestazione di lavoro del M., con le mansioni di bracciante agricolo, in favore della Cooperativa resistente dal 1985 al 1995, in esecuzione di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, e pur non potendosi ritenere operativa la prescrizione quinquennale perchè non v’era nella specie stabilità reale trattandosi di una serie di rapporti a tempo determinato, destinati in ragione della loro configurazione normale ad esaurirsi alla scadenza del termine senza nessuna garanzia in ordine alla loro riattivazione, il ricorrente aveva omesso di allegare il contratto collettivo di lavoro cui aveva fatto riferimento per il calcolo delle differenze retributive nei conteggi allegati al ricorso, e non v’ era quindi neanche un parametro di confronto per determinare la giusta retribuzione, come richiesto dal ricorrente stesso.

2. Proponeva appello, con ricorso depositato l’11 dicembre 2001, il M., chiedendo la riforma della decisione e l’accoglimento della sua originaria domanda, col favore delle spese del doppio grado.

L’appellante censurava la decisione del Tribunale, deducendone l’erroneità per non avere il primo giudice tenuto conto della mancata contestazione dei conteggi da parte della resistente; per non avere ritenuto quale valido parametro di confronto per la determinazione della giusta retribuzione le tabelle retributive fornite dalla FISBA-CISL; per avere omesso di valutare la richiesta di audizione di un rappresentante di categoria al fine di un’esatta quantificazione del credito.

Si costituiva, con memoria depositata il 1^ marzo 2003. la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione, col favore delle spese del grado.

La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 20 novembre 2003, invitava il ricorrente a produrre il CCNL di cui chiedeva l’applicazione e sulla cui base erano stati redatti i conteggi allegati al ricorso.

Il contratto veniva prodotto in data 17 settembre 2004 e quindi la causa era decisa dalla Corte territoriale che con sentenza del 28 aprile – 30 settembre 2009, in parziale accoglimento dell’appello e riforma dell’impugnata sentenza, condannava la Coop. Agruva s.r.l. al pagamento,in favore di M.S., della complessiva somma di Euro 6.083.55, oltre accessori di legge dalla maturazione delle singole differenze retributive dovute dal 17 aprile 1992 al 13 luglio 1995 e sino al soddisfo; rigettava nel resto il ricorso compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la cooperativa con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone ricorso incidentale con quattro motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi con cui la ricorrente denuncia rispettivamente la violazione del combinato disposto dell’art. 437 c.p.c., comma 2, art. 420 c.p.c., comma 5, e art. 414 c.p.c. – per aver la Corte d’appello, con l’ordinanza del 20 novembre 2003, invitato l’appellante a produrre il contratto collettivo sulla base del quale era stato redatto il conteggio delle rivendicate differenze retributive, ancorchè lo stesso dovesse considerarsi ormai decaduto – nonchè la violazione dell’art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, (oltre al vizio di motivazione) per non aver la Corte territoriale illustrato i motivi per esercitare il potere d’ufficio di cui all’art. 437 c.p.c..

2. Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi con cui l’intimato denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. (per aver la Corte d’appello omesso di considerare che la società appellata non aveva proposto appello incidentale in ordine alla questione della prescrizione), dell’art. 2697 c.c. (per mancanza della prova della cd. stabilità reale del rapporto al fine della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi); lamenta la mancata decisione in ordine ad altri motivi dell’appello; denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine al regolamento delle spese processuali.

3. I giudizi promossi con i due ricorsi, principali ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa pronuncia impugnata.

4. Il ricorso principale – i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente – è infondato.

L’art. 425 – che in generale prevede la richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali – in particolare, all’ultimo comma, facoltizza il giudice a richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Questa Corte (Cass., 23 settembre 1988. n. 5207) ha affermato in proposito che l’assunzione delle informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali può avvenire anche in sede di appello, non applicandosi ad esse, che non sono mezzi di prova, il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ., comma 2; ciò vale – può ora aggiungersi – anche per la richiesta alle associazioni sindacali del testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Quindi il potere officioso del giudice d’appello, riconosciuto dall’art. 437 c.p.c., comma 2, può ritualmente essere esercitato invitando le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata – com’è nella specie – l’applicabilità al rapporto.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 4 settembre 1981, n. 5045) ha precisato che nelle cause soggette al rito del lavoro la produzione di un contratto collettivo nel giudizio d’appello, non configurando una prova costituenda (vietata a norma dell’art. 437 c.p.c.), può essere disposta dal giudice nell’ambito dei poteri integrativi, di cui agli artt. 421 e 425 c.p.c., ove non attenga ad un’eccezione in senso proprio (la cui proponibilità è vietata dall’art. 432 c.p.c., comma 2) riservala alla sola disponibilità della parte, ma agli stessi requisiti di fondatezza della domanda, in quanto il contratto collettivo sia stato implicitamente richiamato in primo grado come fonte integrativa della disciplina legislativa e faccia parte degli elementi di fatto già acquisiti.

Cfr. anche Cass., sez. lav., 4 dicembre 1982, n. 6620, secondo cui l’acquisizione del contratto collettivo può, ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., comma 2, essere ordinata, anche d’ufficio, dal giudice di appello.

E’ vero che recentemente Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202 ha affermato che nel rito del lavoro – in base al combinato disposto dell’art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dal l’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).

Infatti, pur in disparte la considerazione che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite aggiunge che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 cod. proc. civ.,, comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa (e tale era il caso di specie) – comunque per l’acquisizione del contratto collettivo applicabile al rapporto è espressamente previsto il potere d’ufficio del giudice ex art. 425 c.p.c., comma ultimo, applicabile anche al giudizio d’appello.

Quindi comunque era, attivabile il potere officioso ex art. 437 c.p.p., comma 2, (cfr. giurisprudenza) trattandosi di una "lacuna", giacchè il ricorrente aveva prodotto in primo grado un conteggio redatto sulla base delle tariffe sindacali e non vi era stata da parte della società convenuto una specifica contestazione della corrispondenza tra questo ed il contratto collettivo.

5. Il ricorso incidentale è infondato in tutti i suoi motivi.

Innanzi tutto va rilevato (quanto al primo motivo) che nella specie non occorreva l’appello incidentale. Questa Corte (Cass., sez. 3^, 30 gennaio 1976, n. 303) ha affermato che la parte vittoriosa in primo grado, a) fine di richiamare in secondo grado l’eccezione di prescrizione respinta dalla decisione appellata dalla controparte, non è tenuta a spiegare gravame incidentale, ma è sufficiente che riproponga, espressamente e tempestivamente, l’eccezione medesima.

Il secondo motivo è inammissibile: la Corte di fatto non ha ritenuto la stabilità reale perchè ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione di ogni singolo rapporto a termine escludendo quindi che decorresse nel corso di questi ultimi; nè il ricorrente incidentale deduce che alla data del 16 aprile 1992 fosse in corso un rapporto a termine.

Comunque ove anche il rapporto a termine fosse stato in corso a tale data, è sufficiente rilevare che il regime di stabilità reale è la regola, mentre non risultano nè allegati nè tanto meno provati i presupposti della cd. stabilità obbligatoria.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità; il quarto perchè la regolamentazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito (e comunque c’era un accoglimento solo parziale della domanda).

6. I ricorsi vanno quindi rigettati.

Sussistono giustificati motivi (soccombenza reciproca) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese dì questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15654 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Cuneo in data 15.5.2003 la società Tecno Impianti s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.853.663,32 a titolo di contributi Inps per il periodo compreso tra il maggio 1996 e l’ottobre 2000, sanzioni ed interessi.

La società ricorrente, rilevato che la pretesa contributiva traeva origine dal verbale di accertamento n. (OMISSIS), contestava le risultanze dell’accertamento ispettivo, che aveva rilevato la sussistenza di un’ipotesi di intermediazione vietata ex L. n. 1369 del 1960 in relazione a lavori affidati, alla Cooperativa Work & Service; chiedeva quindi in via la declaratoria di nullità del ruolo per insussistenza del debito.

L’Inps, costituendosi ritualmente in giudizio, ribadiva integralmente la pretesa contributiva dedotta nella cartella chiedendo la reiezione dell’ opposizione.

La concessionaria Gec spa non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Dopo l’audizione di vari testi, con sentenza 7.6. – 13.6.2005 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, revocava la cartella opposta e compensava le spese di lite.

2. Con ricorso depositato in data 28.7.2005 l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza notificata in data 30.6.2005 chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.

La Tecno Impianti srl si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.

Con sentenza del 14 settembre – 4 ottobre 2006, la Corte, in accoglimento dell’appello, ha respinto l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale; ha condannato la TECNO IMPIANTI srl a rimborsare all’INPS le spese di entrambi i gradi.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 2697, 2700, 2721 c.c., nonchè degli artt. 422 e 414 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione. Secondo la ricorrente la Corte d’appello è pervenuta a ritenere il presupposto di fatto dell’interposizione fittizia nella manodopera con una motivazione lacunosa ed insufficiente.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art, 360 c.p.c., n. 3, della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Contesta l’affermazione del la Corte di Appello di Torino, secondo cui sussistevano i presupposti di fatto della interposizione nella prestazione di lavoro.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – non può essere accolto sia perchè inammissibile per inidoneità dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., sia perchè comunque infondato trattandosi di valutazioni di merito nella ricostruzione del presupposto di fatto dell’interposizione fittizia.

3. Sotto il primo profilo deve considerarsi che la ricorrente ha articolato i seguenti quesiti di diritto quanto al primo motivo: se il disposto dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui stabilisce che chi vuoi far valere un diritto in giudizio debba provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, sia applicabile e possa considerarsi rispettato anche nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, in relazione alle affermazioni dell’INPS della sussistenza di fatti non avvenuti in presenza dei funzionari INPS verbalizzanti, ma risultanti solo dal verbale redatto dai funzionari INPS in sede ispettiva; 2) se, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell’ispettorato del lavoro facciano piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei soli fatti che il funzionario attesti essere avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale relativo sia liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice; 3) se nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l’onere della prova della sussistenza delle violazioni e dei riscontri riferiti dai funzionari dell’INPS incomba sull’INPS stessa in qualità di attore sostanziale del procedimento; 4) se deposizioni testimoniali precise, univoche e concordanti di più testi possano essere considerate prive di rilievo perchè contrastanti con riscontri documentali meramente asseriti dai funzionari INPS in sede di verbale di accertamento.

5) se la sentenza impugnata sia viziata per erronea interpretazione delle risultanze probatorie.

Con il secondo motivo poi la società ricorrente ha posto i seguenti quesiti: 1) se la violazione del divieto sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, ricorra soltanto nell’ipotesi in cui, tra l’impresa appaltante e i soci lavoratori dell’ appaltatore, sia ravvisabile un rapporto di subordinazione e non, anche, se tale rapporto di lavoro abbia carattere formale e sostanziale autonomo; 2) se la presunzione sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, vada interpretata nel senso dell’insufficienza per l’individuazione della suddetta fattispecie vietata di un conferimento minimo di capitale, macchine e attrezzature, occorrendo invece che i mezzi e gli strumenti postigli a disposizione dal committente siano di tale rilevanza da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’ appaltatore; 3) se la sentenza impugnata sia viziata per erronea applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, con riferimento ai fatti di causa.

Si tratta di quesiti che sono generici, ovvero costituiscono mera trasposizione di norme di legge, ovvero evocano l’apprezzamento di fatto delle risultanze di causa e comunque non hanno carattere risolutivo della controversia.

D’altra parte, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, manca la "chiara indicazione del fatto controverso" ex art. 366 bis c.p.c., Questa Corte (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652) ha affermato in proposito che, atteso che, secondo quanto dispone l’art. 366 bis c.p.c., nel caso di denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il motivo è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897, che ha precisato che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris, rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

4. D’altra parte la sentenza impugnata perviene all’accoglimento dell’appello all’esito di accertamento di fatto che risulta incensurabile in quanto assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

La Corte d’appello ha infatti puntualmente ricostruito le vicende dei rapporti intercorsi tra la Tecno Impianti e la cooperativa Work & Service quali emergevano dalla copiosa documentazione acquisita nel corso dell’ispezione del 31.1.2001, prodotta dall’Inps in causa e mai contestata nel corso del giudizio.

In particolare, con valutazione tipicamente di merito delle risultanze di causa, che mostravano che l’attività di pulizia delle caldaie veniva svolta dai soci lavoratori della Work & Service, ciascuno dei quali, munito di furgone e attrezzatura, si recava presso i vari clienti secondo un predeterminato schema organizzativo, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la presunzione sancita dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16488, ha affermato che al fine di ravvisare la fattispecie dell’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante da luogo ad una presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960 quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. Cfr. anche Cass., sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16788, secondo cui l’ipotesi di appalto di manodopera è configuratale sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal citato art. 1, comma 3 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito.

Nella specie la Corte d’appello ha considerato che, sulla base dell’usufrutto costituito con la scrittura del 1.5.1996, la Work & Service fruiva sistematicamente di macchine ed attrezzature fornite dalla Tecno Impianti; nel verbale ispettivo si dava atto che la cooperativa non era proprietaria di beni mobili ed immobili, nè questo dato di fatto era stato contestato nel corso del giudizio;

peraltro verso non era mai stato dedotto (nè era stata offerta sul punto alcuna prova) che i soci della Work & Service avessero versato alla cooperativa le quote sociali o l’avessero finanziata in qualche modo.

La Corte d’appello ha poi ritenuto che i soci lavoratori della cooperativa ricevessero gli ordini e le disposizioni organizzative da M.C. (ed eventualmente da O.P.), ossia dallo stesso soggetto che risultava di fatto contitolare della Tecno Impianti e titolare della cooperativa.

In definitiva – secondo la Corte d’appello – c’era un imprenditore, e cioè la Tecno Impianti, nelle persone dei soci O. e M., che, pur mantenendo la direzione organizzativa, i rapporti con gli enti pubblici e la gestione dei capitali, nel 1996 dava origine ad un nuovo soggetto (la cooperativa) demandando alla stessa le mere prestazioni di attività; l’utilizzo dell’interposto avveniva non solo con la fornitura allo stesso dei capitali, delle macchine e delle attrezzature necessarie, ma anche dotandolo del personale necessario, trasferendo i dipendenti della stessa Tecno Impianti e facendo loro assumere la veste di soci lavoratori della cooperativa al fine di fruire delle agevolazioni previste per le cooperative di produzione e lavoro.

Pertanto, in relazione ai soci lavoratori della cooperativa, quali risultanti negli elenchi allegati al verbale ispettivo, i versamenti contributivi dovevano dunque essere effettuati dalla Tecno Impianti quale effettivo datore di lavoro.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 11,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.
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Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15655 VOLONTARIATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1.2/29.3.2006 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da A.G. e F.R. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 30.3.2003, confermava i decreti ingiuntivi emessi, su istanza dei predetti, per il pagamento del TFR nei confronti dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) – Sezione di Napoli, alle cui dipendenze gli stessi avevano lavorato prima del trasferimento alla ASL (OMISSIS).

Osservava la corte territoriale che il trasferimento alle unità sanitarie locali del personale dipendente o convenzionato dei centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato, previsto dalla L. n. 107 del 1990, art. 19, non poteva qualificarsi come trasferimento in senso tecnico, e, quindi, come mero mutamento della titolarità del rapporto, ma come nuova assunzione, prevedendo la norma la necessità della proposizione di una domanda ed il superamento di apposito concorso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’AVIS con due motivi.

Resistono con controricorso A.G. e F.R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 107 del 1990, art. 19 e all’art. 12 disp. gen., osservando che, sulla base del tenore letterale della disposizione, al trasferimento doveva assegnarsi il significato tecnico giuridico proprio dell’espressione e che, pertanto, sia la domanda dell’interessato che lo svolgimento del concorso riservato dovevano considerarsi condizioni sospensive del trasferimento, che una volta verificatesi rendevano lo stesso operante ab initio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 107 del 1990, art. 19 dell’art. 2112 c.c., dell’art. 177 del Trattato CEE e della direttiva n. 77/187, rilevando come l’art. 19 cit. configurasse un trasferimento di azienda, con conseguente applicabilità della direttiva comunitaria, atteso che, sulla base dell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, il trasferimento di impresa risulta sussumibile nel campo di applicazione della medesima, ancorchè risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni, a condizione che le persone coinvolte in tale trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale.

Il ricorso, i cui motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

Per come già affermato da questa Suprema Corte in analoga fattispecie (v. Cass. n. 17499/2006), conferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali (ai sensi della L. 4 maggio 1990, n. 107, art. 19, comma 4, Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati) non è configurabile come successione del cessionario nel rapporto di lavoro – in quanto è subordinato ad una nuova assunzione, all’esito (favorevole) di concorso riservato esterno- e, peraltro, non è applicabile alla stessa fattispecie la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112), che garantisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali, all’atto del trasferimento del personale in questione, erano soggetti allo statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro privato, con conseguente inoperatività della direttiva, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza 14 settembre 2000, causa C- 343/98, punti 36-40 ed i precedenti conformi ivi richiamati).

In particolare, merita di essere ribadito come la normativa in esame in esame (L. n. 107 del 1990, art. 19) detta una disciplina affatto differenziata per il trasferimento dei beni (comma 3) e per il trasferimento del personale in servizio alla data del 31.12.1988 (comma 4), prevedendo, con riferimento al trasferimento dei beni, che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni della L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66, con riferimento al trasferimento del personale, che sia effettuato "a domanda dell’interessato", con l’osservanza di specifici criteri, e subordinatamente al superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami (concorso espressamente qualificato come "concorso di assunzione" nel profilo professionale e nella posizione funzionale risultanti da specifica tabella di equiparazione).

Ne deriva che, con riferimento al trasferimento dei beni ed in virtù della normativa richiamata (L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66), si realizza il trasferimento e la successione del cessionario nella titolarità dei "rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti (cedenti) …", mentre, con riferimento al trasferimento del personale, in assenza di analogo riferimento ed in presenza, anzi, di una espressa regolamentazione, si realizza una evidente soluzione di continuità nel rapporto di lavoro dei dipendenti dei centri trasfusionali, con una netta diversificazione rispetto al personale degli enti mutualistici e delle gestione sanitarie soppresse, nonchè degli enti locali, per i quali la medesima legge (artt. 67 e 68) prevede il trasferimento "alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall’art. 47, comma 3, numero 3".

Tabelle di equiparazione che, nel caso del trasferimento del personale dei centri trasfusionali, assolvono la funzione di individuare il concorso di assunzione al quale lo stesso personale può essere ammesso, se in possesso dei prescritti requisiti, mentre, nel caso di trasferimento alle stesse Unità Sanitarie Locali del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, nonchè degli enti locali, assolvono la funzione affatto diversa di individuare la posizione giuridica e funzionale di inquadramento dei dipendenti all’interno dell’ente subentrante nel rapporto di lavoro. Ne resta confermata la specialità della disciplina esaminata che, per come già osservato da questa Suprema corte, appare idonea, proprio per la sua specificità, a derogare alla disciplina generale del nostro ordinamento nazionale (art. 2112 c.c.), nè si pone in contrasto con la disciplina comunitaria (v.

Cass. n. 17499/2006 cit.).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 14,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15656 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, depositato il 28.07.2004, C.M. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 23.05.2003, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di G. G. per ottenere il pagamento di differenze retributive in relazione alla sua attività di operaio agricolo alle dipendenze dell’appellato per gli anni dal 1982 al 1993.

L’appellante chiedeva la riforma della decisione di primo grado, ribadendo quanto già esposto nell’originario ricorso circa l’orario di lavoro (mai inferiore alle 6 ore, anche nei giorni festivi), allo svolgimento del lavoro festivo e straordinario, al mancato rimborso chilometrico e al tempo impiegato per recarsi all’azienda agricola sita in (OMISSIS).

L’appellato G. costituendosi eccepiva, preliminarmente, le "molteplici nullità" del ricorso per mancanza assoluta di qualsiasi riferimento a normative e per genericità nell’esposizione delle mansioni e dell’orario. In punto di merito, lo stesso G. sottolineava di non avere masi dichiarato un numero di giornate inferiore a quello effettivamente svolte dal C., osservava che per alcuni archi di tempo si era maturata la prescrizione di diritti vantati dall’appellante.

All’esito la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 956 del 2006 ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda del C., con condanna del G. al pagamento in favore dell’appellante di L. 26.472.97, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ritenuto i fatti costitutivi concernenti i periodi di lavoro e le mansioni svolte dal C. adeguatamente provati sia sulla base dei documenti (certificati dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Foggia) sia sulla base delle deposizioni rese dai testimoni escussi.

In ordine al "quantum debeatur" la Corte ha osservato che i conteggi inseriti nel ricorso originario del lavoratore non erano stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

2. Il G. ricorre per cassazione con due motivi.

Il C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ..

In particolare il G. osserva che l’impugnata sentenza è incorsa nella violazione delle richiamate disposizioni, avendo egli preso – nella memoria di costituzione – una precisa posizione sui fatti affermati dall’attore, senza limitarsi ad una generica contestazione.

Lo stesso ricorrente aggiunge che il giudice di appello erroneamente ha ritenuto provati i fatti costitutivi delle pretese avanzate dal lavoratore, pur non avendo questi fornito alcuna dimostrazione sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata e/o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice di appello ha dato valore determinante alla "prova testimoniale", non riportando alcuna deposizione nella motivazione della sentenza.

Il ricorrente rileva che in contrario dalle deposizioni dei testi escussi ( M., L.S., M.) non si traeva conferma delle circostanze di fatto ritenute provate dal giudice di appello.

2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995: Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle risultanze documentali (certificati storici dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola di G. G. rilasciati dall’Ufficio provinciale del lavoro di Foggia, i cui dati erano stati rilevati dai Mod. C2), che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi.

La stessa Corte ha precisato che le circostanze di fatto relative alle giornate lavorate e alle ore spiegate ed i relativi conteggi operati dal lavoratore non erano stati specificamente contestati dalla controparte e le differenze retributive erano state liquidate sulla base delle tariffe del contratto provinciale di lavoro e dell’art. 36 Cost..

Il ricorrente da parte sua sostiene erroneamente che la contestazione era stata specifica e finisce sostanzialmente per richiedere un diverso apprezzamento delle risultanze delle risultanze probatorie rispetto alla valutazione del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 1500.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.