Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15657 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, ritualmente depositato, S.S. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Catania del 25.11.2001, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti del CONSORZIO DI BONIFICA n. 9 Catania intesa ad ottenere la qualifica di quadro dall’aprile 1994, per avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti alla 7^ fascia svolte dal 1991, e le conseguenti differenze retributive.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 20 del 2006, la quale ha ritenuto che allo S. non potesse essere riconosciuta la qualifica di quadro, non avendo provato, in relazione all’art. 2 del CCNL, di essersi avvalso, successivamente all’attribuzione della 7^ fascia dal 1991, dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento.

2. Lo S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29.05.2 007, sulla base di due motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso, notificato il 5.07.2007, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Lo stesso S. ha proposto altro ricorso per Cassazione, notificato il 3.05.2007, non iscritto a ruolo, cui resiste il Consorzio con controricorso, notificato l’8.06.2007, iscritto d’ufficio.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale n. 16422/07 il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNL per dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 31.07.1994.

In particolare lo S. sostiene che la disposizione collettiva prevede per l’attribuzione della qualifica di quadro unicamente che il dipendente risponda direttamente al dirigente del settore e non l’ulteriore requisito che il dipendente si avvalga di addetti a fasce funzionali inferiori.

Il motivo è infondato Il giudice di appello ha interpretato l’art. 2 del CCNL nel senso che dalla formulazione della norma collettiva si evince che la qualifica di quadro va attribuita a coloro che rispondono direttamente al personale dirigente, ma che comunque si avvalgono per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti di dipendenti appartenenti a fasce funzionali inferiori.

Seguendo questa linea interpretativa il giudice di appello ha ritenuto che la qualifica di quadro non spettasse allo S., non essendo stato provato che egli si avvalesse di collaboratori appartenenti a fasce funzionali inferiori addetti a quel settore.

Il ricorrente si è limitato ad opporre una diversa opzione interpretativa rispetto a quella fornita dal giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione e quindi non censurabile in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo lo S. denuncia vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice di appello ha operato una strana e contraddittoria ricostruzione delle deposizioni testimoniali, il cui attento esame avrebbe consentito di accertare che presso il settore "pratiche espropriativi e reparto spese", di cui esso ricorrente aveva la responsabilità, il coordinamento e il controllo, vi erano addetti altri dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori alla settima.

Anche questo motivo è privo di pregio e va disatteso.

Le esposte doglianze, contenute nel ricorso principale, sono prive di pregio e vanno disattese, in quanto la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, sono tutte attività riservate al giudice di merito, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998). Il che nel caso di specie si è verificato, avendo ritenuto il giudice di appello, sulla base delle deposizioni dei testi S. e P., che lo S. non si era avvalso dell’opera di collaboratori aventi inferiore inquadramento, come richiesto dalla richiamata disposizione collettiva.

Il ricorso incidentale n. 18913/07 può ritenersi assorbito, trattandosi di impugnativa tra le stesse parti riguardante la medesima sentenza e perciò non avente propria autonomia.

3. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie connessa all’interpretazione delle disposizioni collettive in questione, per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15658 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso in riassunzione del 3 1.03.2004 S.P., a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva dichiarato la nullità della sentenza de Tribunale della stessa città n. 486 del 2003, proponeva le seguenti domande:

a) inquadramento nell’Area Operativa, in luogo dell’Area di Base, e on condanna delle Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle differenze retributive e danni;

b) pronuncia di illegittimità dell’applicazione di esso ricorrente, dal giugno 1999, alla Direzione Regionale di (OMISSIS), anzichè alla Filiale di Rovigo, con richiesta di danni e spese per il traferimento;

c) diritto di percepire le retribuzioni dal gennaio 2000 all’8 aprile 2000, data del licenziamento;

d) pronuncia di illegittimità del licenziamento, con reintegrazione e risarcimento.

All’esito il Tribunale di Venezia con sentenza n. 766 del 2004 così provvedeva:

– dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nell’Aera Operativa dal 30.1 2.1 995:

– condannava la società convenuta al pagamento delle differenze di paga maturate in ragione del superiore inquadramento fino al 13.12.1999 e al pagamento di Euro 1274.00 a titolo di risarcimento del danno:

– rigettava la domanda di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa a seguito del trasferimento.

2. La sentenza anzidetta veniva gravata da appello principale del S., il quale chiedeva la riforma di tale decisione in ordine all’accertamento dell’illegittimità de licenziamento e alla condanna delle Poste Italiane alla reintegrazione, nonchè al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino al licenziamento.

Da parte sua la società proponeva appello incidentale in ordine a tutte le domande formulate dal ricorrente (inquadramento nell’Area di Operativa, differenze retributive, risarcimento danni da trasferimento).

All’esito la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 854 del 2005 ha rigettato entrambi gli appelli, ritenendo:

– a) illegittimo il trasferimento del S. da (OMISSIS) in relazione alla graduatoria di mobilità non ispirata a criteri chiari e predeterminati; dal che la fondatezza della domanda di risarcimento danni;

– b) premesso che non era fondata l’eccezione di decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6, dell’impugnativa di licenziamento in relazione alla richiesta di conciliazione, ha confermato la legittimità del licenziamento per essersi il dipendente rifiutato – per oltre quattro mesi – di prestare servizio presso la sede di (OMISSIS), attesa la sproporzione dell’azione posta rispetto all’inadempimento della controparte;

– c) ha confermato la legittimità del mancato pagamento delle retribuzioni per il periodo non lavorato.

Il S. ricorre per cassazione con tre motivi.

Le Poste Italiane resisterono con controricorso e ricorrono in via incidentale.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di i impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Le Poste Italiane in sede di memoria hanno eccepito in via pregiudiziale inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 21 ottobre 2006, oltre il termine dell’anno previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata, giacchè l’atto risulta consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 20 ottobre 2006, ossia entro l’anno decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 20 ottobre 2005. 3. Con il primo motivo del ricorso principale il S. denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta inesistenza dell’obbligo del ricorrente di prestare la propria attività a (OMISSIS) stante la nullità del provvedimento di trasferimento; in alternativa, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del principio secondo il quale quod nullum est nullum produci effectum, con conseguente applicazione dell’art. 1460 cod. civ..

Con il secondo motivo del ricorso principale il S. lamenta violazione dell’art. 1460 cod. civ. e vizio di motivazione circa fatti decisivi della controversia che escludevano che il rifiuto del ricorrente di continuare a dare esecuzione all’illegittimo ordine di trasferimento fosse contrario a buona fede.

In particolare il S. sostiene che sarebbe errato il giudizio espresso dal giudice di appello circa la sproporzione dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello addebitato al datore di lavoro, aggiungendo che nel caso di specie – a fronte di un licenziamento illegittimo – erano ravvisabili esigenze vitali legittimanti il ricorso all’autotutela.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per a oro stretta connessione, sono infondati e non meritano perciò di essere condivisi.

La Corte territoriale ha valutato la condotta delle parti del rapporto di lavoro e ha ritenuto che, a fronte del provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro – anche se adottato sulla base di una graduatoria non rispondente a criteri predeterminati e trasparenti – la reazione del lavoratore fosse sproporzionata, in quanto il S. si rifiutò di prestare la propria attività nella nuova sede per oltre quattro mesi.

La stessa Corte ha osservato che in ogni caso non ricorreva alcuna esigenza vitale in relazione alle ragioni di assistenza dei propri genitori anziani, in considerazione del fatto che la nuova sede assegnatagli era raggiungibile in poco più di un’ora e tale da consentire una pendolarità quotidiana.

Contro questa valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente n on fa che sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento e riesame degli elementi di fatto, non consentiti in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo il S. contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto che l’accertata sproporzione ex art. 1460 cod. civ., dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello della società comportasse, di per sè, l’illegittimità del licenziamento; e per avere omesso pertanto di valutare se tale inadempimento fosse di tale gravità da configurare un giustificato motivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Anche l’esposta censura non merita di essere condivisa, giacchè si concretizza in un diverso e non consentito apprezzamento della condotta del lavoratore, già ritenuta, come già detto, sproporzionata dal giudice di appello (cfr pagine 14 e 15 sentenza), il quale ha tenuto nella dovuta considerazione i comportamenti di entrambe le parti nell’ambito del sinallagma contrattuale e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il rigetto delle esposte censure fa ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Poste Italiane circa la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 2729 cod. civ., con riguardo alla ritenuta tempestività dell’atto di impugnativa licenziamento, il cui termine è stato fatto decorrere dalla data della richiesta di convocazione della commissione provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale.

5. Le stesse Poste Italiane hanno proposto autonomo ricorso incidentale, articolato su due motivi, con il primo dei quali viene lamentata l’erroneità dell’impugnata sentenza con riguardo all’inquadramento del S. nell’Area Operativa e con il secondo dei quali viene contestata la stessa sentenza laddove afferma l’illegittimità del trasferimento i n relazione alla nullità della graduatoria.

Le censure e osi formulate sono prive di pregio, in quanto si risolvono – rispettivamente – in una diversa interpretazione di clausole contrattuali riguardanti l’inquadramento dei dipendenti e in riesame di circostanze di fatto attinenti alle graduatorie di mobilità, non consentiti in sede di legittimità. 6. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di i impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Le Poste Italiane in sede di memoria hanno eccepito in via pregiudiziale inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 21 ottobre 2006, oltre il termine dell’anno previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata, giacchè l’atto risulta consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 20 ottobre 2006, ossia entro l’anno decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 20 ottobre 2005. 3. Con il primo motivo del ricorso principale il S. denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta inesistenza dell’obbligo del ricorrente di prestare la propria attività a (OMISSIS) stante la nullità del provvedimento di trasferimento; in alternativa, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del principio secondo il quale quod nullum est nullum produci effectum, con conseguente applicazione dell’art. 1460 cod. civ..

Con il secondo motivo del ricorso principale il S. lamenta violazione dell’art. 1460 cod. civ. e vizio di motivazione circa fatti decisivi della controversia che escludevano che il rifiuto del ricorrente di continuare a dare esecuzione all’illegittimo ordine di trasferimento fosse contrario a buona fede.

In particolare il S. sostiene che sarebbe errato il giudizio espresso dal giudice di appello circa la sproporzione dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello addebitato al datore di lavoro, aggiungendo che nel caso di specie – a fronte di un licenziamento illegittimo – erano ravvisabili esigenze vitali legittimanti il ricorso all’autotutela.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per a oro stretta connessione, sono infondati e non meritano perciò di essere condivisi.

La Corte territoriale ha valutato la condotta delle parti del rapporto di lavoro e ha ritenuto che, a fronte del provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro – anche se adottato sulla base di una graduatoria non rispondente a criteri predeterminati e trasparenti – la reazione del lavoratore fosse sproporzionata, in quanto il S. si rifiutò di prestare la propria attività nella nuova sede per oltre quattro mesi.

La stessa Corte ha osservato che in ogni caso non ricorreva alcuna esigenza vitale in relazione alle ragioni di assistenza dei propri genitori anziani, in considerazione del fatto che la nuova sede assegnatagli era raggiungibile in poco più di un’ora e tale da consentire una pendolarità quotidiana.

Contro questa valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente n on fa che sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento e riesame degli elementi di fatto, non consentiti in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo il S. contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto che l’accertata sproporzione ex art. 1460 cod. civ., dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello della società comportasse, di per sè, l’illegittimità del licenziamento; e per avere omesso pertanto di valutare se tale inadempimento fosse di tale gravità da configurare un giustificato motivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Anche l’esposta censura non merita di essere condivisa, giacchè si concretizza in un diverso e non consentito apprezzamento della condotta del lavoratore, già ritenuta, come già detto, sproporzionata dal giudice di appello (cfr pagine 14 e 15 sentenza), il quale ha tenuto nella dovuta considerazione i comportamenti di entrambe le parti nell’ambito del sinallagma contrattuale e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il rigetto delle esposte censure fa ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Poste Italiane circa la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 2729 cod. civ., con riguardo alla ritenuta tempestività dell’atto di impugnativa licenziamento, il cui termine è stato fatto decorrere dalla data della richiesta di convocazione della commissione provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale.

5. Le stesse Poste Italiane hanno proposto autonomo ricorso incidentale, articolato su due motivi, con il primo dei quali viene lamentata l’erroneità dell’impugnata sentenza con riguardo all’inquadramento del S. nell’Area Operativa e con il secondo dei quali viene contestata la stessa sentenza laddove afferma l’illegittimità del trasferimento i n relazione alla nullità della graduatoria.

Le censure e osi formulate sono prive di pregio, in quanto si risolvono – rispettivamente – in una diversa interpretazione di clausole contrattuali riguardanti l’inquadramento dei dipendenti e in riesame di circostanze di fatto attinenti alle graduatorie di mobilità, non consentiti in sede di legittimità. 6. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15659 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, C.T. conveniva in giudizio l’INPS per sentir ripristinare l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. n. 222 del 1984, che l’ente previdenziale aveva revocato con lettera del 16.05.2003.

All’esito il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 126 del 2005 dopo l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio accoglieva il ricorso.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata riformata, a seguito del rinnovo della consulenza tecnica, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 60 del 2006, che ha rigettato la domanda originaria della C., ritenendo che le infermità riscontrate dal consulente tecnico non determinassero una riduzione della capacità lavorativa dell’appellata in occupazioni confacenti alle sue attitudini nei limiti posti dalla L. n. 222 del 1984 (meno di un terzo).

La C. ricorre per Cassazione con un motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La C. in particolare sostiene che la Corte territoriale ha prima disposto una consulenza tecnica e poi, acriticamente, sulla scorta delle risultanze della stessa, ha riformato la decisione di primo grado, senza tenere in alcuna considerazione tutte le altre risoluzioni peritali, che anch’essa aveva letto.

Orbene, aggiunge la ricorrente, una accurata valutazione di tutte le risultanze mediche avrebbe potuto far evidenziare le sue condizioni psico – fisiche conseguenti alla malattia neoplastica sofferta, che erano tali da menomare grandemente e permanentemente le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie abitudini.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

L’impugnata decisione non si è limitata a riportare puramente e semplicemente le risultanze peritali del secondo consulente, ma ha proceduto – in modo puntuale – all’esame delle patologie descritte nella relazione di consulenza, escludendo la loro incidenza sull’attività lavorativa di artigiana – puliziera. La C. da parte sua ha mosso critiche del tutto generiche a tale consulenza, non contrastando gli accurati accertamenti contenuti in essa con precisi elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In questo quadro la denuncia dell’erroneità delle valutazioni del quadro anamnestico e della natura delle affezioni si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare, come già si è detto, nel caso di specie, in cui si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario e della sua incidenza sulla capacità lavorativa.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità della fattispecie, cha ha comportato il rinnovo di indagini peritali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15660 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 4.02.2003, R.O. e gli altri litisconsorzi in epigrafe, nella qualità di eredi di R. S., premesso di avere esperito negativamente il procedimento amministrativo, convenivano l’INPS e il Ministero dell’Economia e Finanze per sentir riconoscere il diritto del proprio dante causa all’indennità di accompagnamento, con la condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore dei ratei maturati fino alla morte dell’avente diritto. Si costituiva l’INPS contestando le avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva – in via preliminare – il proprio difetto di legittimazione passiva e – nel merito – chiedeva il rigetto della domanda.

All’esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Catania con sentenza del 24.03.2004 accoglieva il ricorso e condannava l’INPS – ritenuto l’unico legittimato passivo – al pagamento ai ricorrenti, pro quota, quali eredi, dei ratei di pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento dal 1 febbraio 1991 sino al decesso del dante causa, con detrazione delle somme corrisposte a titolo di quest’ultima indennità dal 1995, oltre accessori.

Tale decisione veniva impugnata dall’INPS, che si doleva del mancato esame dell’eccepita prescrizione decennale e della decadenza per l’esperimento dell’azione giudiziaria, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1022 del 2005, che ha condannato l’INPS alla corresponsione a favore degli appellati dei ratei di pensione e di indennità di accompagnamento dal 25.02.1993, con detrazione delle somme di indennità di accompagnamento corrisposte dal 1 gennaio 1995, oltre accessori.

La Corte di Appello ha ritenuto, nell’accogliere la relativa eccezione dell’INPS, prescritti i ratei di pensione anteriori al decennio decorrente dal 25.02.2003, data di notifica del ricorso giudiziario.

Gli eredi di R.S. ricorrono per Cassazione con cinque motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 442 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullità e di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi.

Il motivo è infondato, essendosi i ricorrenti limitati a richiamare genericamente l’atto di appello, non soddisfacendo in tal modo al principio di autosufficienza, cha caratterizza il ricorso per cassazione, ed alla regola della completezza e specificità di ogni censura contenuta in detto ricorso.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ed in particolare con riguardo ad omessa motivazione riguardante l’eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata dall’INPS. Il motivo è infondato, avendo il giudice di appello puntualizzato che nella memoria difensiva di primo grado l’INPS aveva sollevato l’eccezione di prescrizione del "credito azionato" da parte del ricorrente.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato infondata l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione in riferimento ai ratei di pensione e di indennità di accompagnamento, proposta dall’INPS per la prima volta in appello.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., in riferimento alla L. n. 533 del 1973, art. 7 sostenendo che nel caso di specie i giudici di appello avrebbero dovuto far decorrere la prescrizione decennale dalla data dell’esaurimento del procedimento amministrativo con l’emissione del provvedimento esplicito intervenuto il 4 aprile 1997.

Anche queste censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

I giudici di appello hanno correttamente ritenuto prescritti i ratei anteriori al decennio decorrente dal 25.02.2003, data di notificazione del ricorso giudiziario, non avendo incidenza il decorso dei termini endoprocedimentali sul decorso di quelli esterni al procedimento amministrativo posti a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 16732 del 2003, Cass. n. 1583 del 2004).

4. Con il quinto motivo i ricorrenti, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., osservano che il giudice di appello erroneamente non ha ritenuto di individuare come atto interruttivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, il ricorso amministrativo contro il verbale di visita medica, propedeutico all’azione giudiziaria. Anche questa censura non coglie nel segno, richiamandosi quanto detto in precedenza circa l’irrilevanza del decorso dei termini nell’ambito del procedimento amministrativo al di fuori di esso. Va peraltro aggiunto che sul punto A. i ricorrenti si sono limitati a contrapporre alla motivata valutazione dei giudici di appello, riguardante la non idoneità del ricorso avverso il verbale di visita medica ad interrompere la prescrizione, un diversa classificazione nei termini giuridici di tale atto, tanto più che il verbale in questione non risulta riportato e trascritto in tutti i suoi elementi (ivi compresa la data e la sua comunicazione).

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione delle non conformi decisioni dei giudici di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.