Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15666 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata dell’11 aprile 2007 la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da R. L. nei confronti dell’Inps, intesa alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Quanto alla decorrenza, l’Inps aveva erroneamente fissato la decorrenza della trasformazione dalla data della domanda, mentre doveva determinarsi al momento di compimento dell’età pensionabile, giacchè è da questa data che decorre normalmente la pensione di vecchiaia, a meno che l’interessato non faccia richiesta di una data diversa.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il R. con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico l’Inps denunzia violazione del R.D.L. n. 636 del 1939 convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10, della L. n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 e del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 perchè, per i titolari di pensione di invalidità, non vale la regola della trasformazione automatica in pensione di vecchiaia, che è prevista per l’assegno. Il ricorso merita accoglimento.

1. Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresì incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato. Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioè se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’età pensionabile. Invero nessuna disposizione dell’ordinamento regola la fattispecie.

Secondo la regola generale, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età e dal conseguimento degli altri requisiti costitutivi del diritto.

Tuttavia, nel caso di specie, non può valere la regola generale suddetta, perchè questa opera nel caso che non vi sia alcun altra prestazione in godimento, mentre l’attuale contro ricorrente godeva già della pensione di invalidità e si trattava di trasformarne il titolo, di talchè te relativa domanda ha efficacia costitutiva.

Posto infatti che l’Istituto non può procedervi d’ufficio, è rimessa all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), la facoltà di richiedere la trasformazione avvalendosi dello specifico diritto di opzione di utilizzare la provvista contributiva non più per l’una ma per l’altra prestazione. Non vi è invece alcuna norma, nè la regola è rinvenibile nel sistema, per cui la domanda avrebbe efficacia retroattiva.

In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell’affermare che, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione da quel momento, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Accolto il ricorso dell’INPS la sentenza d’appello va cassata, e, poichè risulta che l’assicurato aveva già ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’età pensionabile), la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15667 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 dicembre 2005 il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda di I.M. R., intesa ad ottenere la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22 marzo 2001), e condannava l’INPS a corrispondere quest’ultima provvidenza con decorrenza dal 1 dicembre 2003. La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che, con sentenza del 5 novembre 2007, riconosceva altresì il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1 giugno 2004, in base alle valutazioni della c.t.u. medico – legale espletata in primo grado, confermando per l’assegno di invalidità la decorrenza determinata dal primo giudice.

2. Di tale decisione la I.M. domanda la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La ricorrente denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata, venendo meno ai principi affermati dalla giurisprudenza, abbia omesso ogni accertamento e valutazione in ordine alla insorgenza del diritto alla prestazione, limitandosi ad una generica adesione alla consulenza di primo grado e trascurando i rilievi che, al riguardo, erano stati sollevati con l’atto di appello.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 13 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare, ai fini dell’accertamento dell’inabilità lavorativa, la complessità delle patologie denunciate, ivi compresa la malattia epatica già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa, così finendo per trascurare la ratio della indicata normativa in materia di pensione di inabilità. 3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, non sono fondati.

3.1. La decisione impugnata si fonda su un accertamento medico – legale specificamente valutato anche in ordine alla decorrenza della prestazione; in particolare, i giudici di merito hanno condiviso le conclusioni del c.t.u. ritenendo al riguardo inidonee le contrarie osservazioni medico – legali di parte attrice, intese ad ottenere una diversa determinazione della data di insorgenza del diritto, evidenziandone la genericità nonchè l’insufficienza sul piano medico – legale in ragione della considerazione della "evolutività del quadro patologico d’assieme". Orbene, non reputa la Corte – nell’ambito del controllo della motivazione proprio del giudizio di legittimità – che la complessiva valutazione, così operata dai giudici di merito in coerenza con le risultanze istruttorie e con le approfondite considerazioni del consulente medico – legale, sia meritevole di censura sotto alcuno dei profili evidenziati dalla ricorrente, atteso lo specifico e puntuale esame delle deduzioni mosse da quest’ultima ai fini della decorrenza della prestazione.

3.2. Quanto, in particolare, alla dedotta malattia epatica, le censure sollevate in questa sede si compendiano, essenzialmente, in una diversa configurazione dell’incidenza concorrente di tale patologia ai fini della complessiva valutazione dell’inabilità lavorativa: tesi che, però, da un lato si risolve, inammissibilmente, in una divergenza rispetto alle conclusioni del consulente d’ufficio, condivise dai giudici di merito, in ordine allo stesso accertamento di tale patologia, e dall’altro, comunque, prospetta osservazioni medico-legali che hanno trovato nel giudizio di merito puntuali risposte, non inficiate da una dimostrata devianza da canoni fondamentali della scienza medica (cfr. ex pluribus Cass. n. 8654 del 2008; n. 9988 del 2009).

4 In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza provvedimenti in ordine alle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).
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P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15668 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2003 il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, accoglieva, nei soli confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la domanda di C.A., avanzata anche nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e condannava il predetto Ministero a corrispondere la richiesta provvidenza con decorrenza dal 1 marzo 2003. La decisione, impugnata in via principale dal C. (con riguardo alla decorrenza della prestazione) e in via incidentale dal Ministero (quanto alla legittimazione ad causam), veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che, con sentenza del 21 febbraio 2007, dichiarava la legittimazione passiva dell’INPS, e non del Ministero, e condannava l’Istituto a corrispondere la prestazione, confermando, in base alle valutazioni della c.t.u. medico – legale rinnovata in appello, la decorrenza determinata dal primo giudice.

2. Di tale decisione il C. domanda la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata, venendo meno ai principi affermati dalla giurisprudenza, abbia omesso ogni accertamento e valutazione in ordine alla insorgenza del diritto alla prestazione, limitandosi ad una generica adesione alla consulenza medico – legale e trascurando i rilievi che, al riguardo, erano stati sollevati con l’atto di appello, soprattutto in relazione all’accertamento della riduzione della vista sin dalla data della domanda amministrativa.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 4, della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, art. 1 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare, ai fini dell’accertamento delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione, la complessità delle patologie denunciate, ivi comprese le malattie diverse dalla cecità, così finendo per trascurare la ratio della indicata normativa in materia di indennità di accompagnamento.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, non sono fondati.

3.1. La decisione impugnata si fonda su un accertamento medico – legale, rinnovato in grado d’appello, specificamente valutato anche in ordine alla decorrenza della prestazione; in particolare, i giudici di merito hanno condiviso le conclusioni del c.t.u. ritenendo al riguardo inidonee le contrarie osservazioni medico – legali di parte attrice, intese ad ottenere una diversa determinazione della data di insorgenza del diritto, evidenziandone la genericità nonchè l’insufficienza sul piano medico – legale. Orbene, non reputa la Corte – nell’ambito del controllo della motivazione proprio del giudizio di legittimità – che la complessiva valutazione, così operata dai giudici di merito in coerenza con le risultanze istruttorie e con le approfondite considerazioni del consulente medico – legale, sia meritevole di censura sotto alcuno dei profili evidenziati dal ricorrente, atteso lo specifico e puntuale esame delle deduzioni mosse da quest’ultimo ai fini della decorrenza della prestazione.

3.2. Quanto, in particolare, alle dedotte malattie "concorrenti", le censure sollevate in questa sede si compendiano, essenzialmente, in una diversa configurazione dell’incidenza di tali patologie ai fini della complessiva valutazione delle condizioni del C.: tesi che, però, da un lato si risolve, inammissibilmente, in una divergenza rispetto alle conclusioni del consulente d’ufficio, condivise dai giudici di merito, e dall’altro, comunque, prospetta osservazioni medico – legali che hanno trovato nel giudizio di merito puntuali risposte, non inficiate da una dimostrata devianza da canoni fondamentali della scienza medica (cfr. ex pluribus Cass. n. 8654 del 2008; n. 9988 del 2009), nè da errata valutazione dei presupposti di legge ovvero da inesatta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della prestazione in esame (cfr.

Cass. n. 12521 del 2009).

4 In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza provvedimenti in ordine alle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15669 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società "Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia delle Entrate non si e costituita. Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci della stessa – e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un sole avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha, ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’Integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14 815/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta dal relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nei gradi di merito;

che pertanto, decidendo sul ricorso a dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare, equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.