Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15670 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respingo il ricorso da lui proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre morivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta, fondatezza, nei limiti di cui in motivazione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il contribuente censura per vizi di motivazione la sentenza impugnata, con il secondo prospetta violazione di legge mentre, con il terzo, lamenta che il giudice tributario sembra non aver considerato che esso contribuente poteva avvalersi anche degli elementi di prova, forniti dall’Agenzia.

Il ricorso è manifestamente fondato, nei limiti che seguono.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma, organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia, quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre) ferma restando, ovviamente, la possibilità, che detta prova emerga dalla documentazione prodotta dall’agenzia.

Nel caso di specie l’accertamento in fatto che compete al giudice tributario risulta motivato in maniera del tutto generica, facendosi riferimento a beni strumentali di rilevante entità, a notevoli quote di ammortamento, a considerevoli spese per consumi e ad altre spese documentate, senza alcuno specifico riferimento alla situazione propria del contribuente";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra, sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15671 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso da lui proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso IPAP. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, nei limiti di cui in motivazione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il contribuente censura per vizi di motivazione la sentenza impugnata, con il secondo prospetta violazione di legge mentre, con il terzo, lamenta, che il giudice tributario sembra non aver considerato che esso contribuente poteva avvalersi anche degli elementi di prova forniti dall’Agenzia.

Il ricorso è manifestamente fondato, nei limiti che seguono.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versa ione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre), ferma, restando, ovviamente, la possibilità che detta prova emerga dalla documentazione prodotta dall’Agenzia.

Nel caso di specie l’accertamento in fatto che compete al giudice tributario risulta motivato in maniera del tutto generica, facendosi riferimento a beni strumentali di rilevante entità, a notevoli quote di ammortamento, a considerevoli spese per consumi e ad altre spese documentate, senza alcuno specifico riferimento alla situazione propria del contribuente";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorse, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15672 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente attività professionale, contro il silenzio – rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. La contribuente non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia assumendo che dagli atti di causa, risulta che la contribuente svolge la professione medica, in forma associata, in forza di convenzione con la clinica Villa (OMISSIS) – sotto il profilo della violazione di legge denuncia l’erronea interpretazione della norma impositiva.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto basato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza ed apoditticamente affermate.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione, quanto all’accertamento di fatto relativo alla non imponibilità IRAP. Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il giudice tributario, dopo avere esattamente riferito i principi affermati dalla Corte costituzionale e da questa Corte di cassazione in tema di imponibilità dei professionisti, giunge ad affermare che "i beni strumentali utilizzati sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento della professione, al pari della attrezzatura strumentale e degli altri cespiti e che inoltra la sostanziale inconsistenza dei compensi corrisposti a terzi e del gravame degli stipendi, rafforzano l’impressione di cui sopra".

Tale giudizio di fatto è peraltro del tutto privo di qualsiasi riferimento fattuale alla fattispecie concreta e risulta, perciò sostanzialmente immotivato; che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese dei presante giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inamissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15673 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua dalle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla questa di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato, senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide, la preposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla, ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nel grado di merito;

che pertanto, decidendo sul ricorso e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.