Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15674 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società "Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia della Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua, delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica, imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un. solo avviso di "rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – , sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dallo stesso procedimento e la controversia, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessaci impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14315/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi, promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nei gradi di merito;

che pertanto, decidendo sui ricorso e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, causa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15675 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, e stata depositata in cancelleria la relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte privata ha depositato memoria.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo, per avere l’amministrazione giustificato l’inattendibilità delle scritture contabili rifacendosi esclusivamente alle rimanenze riferite all’inizio del periodo d’imposta in contestazione.

Motivi della decisione

La prima censura formulata dall’Agenzia, avverso tale statuizione, si rivela manifestamente fondata, dovendosi confermare il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in tema d’imposte sui redditi d’impresa, deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni (Cass. sez. trib. 14.12.2001 n. 15863; 23.6.2003 n. 9945;

16.10.2006 n. 22174, conformi alle precedenti Cass. n. 11515/97 e 1511/00). Diversamente da quanto ritenute nella memoria del contribuente, la fattispecie è pienamente riconducibile a quelle oggetto dei precedenti richiamati, dai quali emerge univocamente che, come nella specie, la generica enunciazione del valore globale delle rimanenza, senza specificazione distinta per categorie omogenee di beni rappresenta elemento indiziario legittimante l’accertamento induttivo e la conseguente inversione dell’onere probatorio.

Nè rileva che negli altri casi il quadro indiziario si basasse su una pluralità d’indizi: "in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi" (Cass. n. 17574/09).

Tali argomentazioni sono di per sè idonee a far ritenere fondata la prima censura, rivelandosi così ininfluenti – e quindi irrilevanti nella fattispecie – le considerazioni espresse nella relazione in ordine alla contestazione dell’onere di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14 (pur mossa in sede di verifica fiscale e riportata nel ricorso per cassazione).

Stante la fondatezza del primo motivo, risultano assorbite le altre – espressamente subordinate – censure, perchè il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo motivato esame della pretesa erariale alla luce del principio sopra ribadito in tema di presupposti dell’accertamento induttivo e relativo onere probatorio. E’ così reso superfluo l’esame del vizio motivazionale dedotto dalla parte erariale nel secondo motivo, in quanto il giudice di rinvio dovrà adeguatamente motivare passando in rassegni gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’insufficienza dei redditi dichiarati (elementi tutti indicati nell’atto impositivo e nel P.V.C.), attestanti tutti un notevole profilo dimensionale dell’attività del contribuente. Resta altresì assorbita la decisione sulla lamentata violazione del carattere di "impugnazione-merito" del giudizio tributario, dato che, comunque, la C.T.R. dovrà pronunciare sull’indicata pretesa erariale, dovendosi ribadire che l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce, infatti, a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di "impugnazione- annullamento", orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una c.d. "impugnazione- merito", perchè diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte; ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale (nella specie, incongruenza dei dati posti a base della pretesa dell’ufficio), non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 17 ottobre 2008 n. 25376; 12 luglio 2006 n. 15825; 19 febbraio 2004 n. 3309; 23 dicembre 2000 n. 16171).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R. per nuovo motivato esame della pretesa erariale e per la determinazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio.
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Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15676 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Le parti hanno depositato memorie.

Nella specie, il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, accogliendo l’appello dell’Agenzia, è stato negato al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione: in particolare, il giudice d’appello ha affermato, per quanto qui rileva, la fondatezza dell’eccezione dell’Ufficio relativa alla presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7.

Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 9 cit., è manifestamente infondato, sulla base del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla citata L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. n. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre conformi). Ne consegue che, come rilevato in memoria dalla parte erariale, solo per mera svista la censura era stata dichiarata fondata, emergendo l’opposta soluzione chiaramente dall’orientamento indicato.

Anche il secondo ed il terzo motivo – relativi ai periodi d’imposta non oggetto di "condono" – non colgono nel segno. Il secondo perchè deduce, in modo inammissibile, sotto il profilo della violazione di legge delle incongruenze nella valutazione delle risultanze di causa.

Il terzo, in quanto privo del necessario "momento di sintesi".

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2010, n. 15677 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29 marzo 2004 C., A., M., M. G., e T.V., quali eredi di C.C. hanno chiesto la condanna della Presidenza del consiglio dei ministri a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo (avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di erogazione del contributo regionale per l’assistenza agli invalidi non autosufficienti formatosi a seguito di diffida notificata il 25 e 27 gennaio 1997) davanti al t.a.r. Campania, iniziato con ricorso del 21 aprile 1997 e definito, a seguito di presentazione di istanze di prelievo del 22 maggio 1998 e del 24 giugno 2000, con sentenza del 16 marzo 2001, avverso la quale è stato proposto il 6 luglio 2001 appello al Consiglio di Stato che lo ha definito con sentenza del 29 settembre 2003.

Con decreto dell’8 febbraio 2005 la corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso ritenendo non superato il termine di durata ragionevole, da determinare in tre anni, decorrente dalla presentazione dell’istanza di prelievo.

Avverso il decreto della corte d’appello di Roma i T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Presidenza del consiglio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. I ricorrenti lamentano che:

a) la corte territoriale abbia determinato il periodo di durata ragionevole con decorrenza dalla presentazione dell’istanza di prelievo (primo motivo);

b) il periodo di durata ragionevole sia stato ritenuto pari a tre anni invece che in due anni (secondo motivo);

c) sia stata ritenuta necessaria la prova del pregiudizio che invece è in re ipsa (terzo motivo);

d) sia stata disposta la compensazione delle spese (quarto motivo);

e) non si sia tenuto conto della fase stragiudiziale (quinto motivo);

f) siano stati violati i principi in tema di rapporti tra giudice nazionale e disciplina sovranazionale (sesto motivo).

2. Il primo motivo è manifestamente fondato. Infatti, come è stato affermato dalle sezioni unite, con sentenza n. 28507 del 2005, in adesione all’orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo, la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo.

E’ invece inammissibile il secondo motivo che censura un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito con argomentazione logica e sufficiente.

Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la corte territoriale dopo aver escluso che la durata dei giudizi amministrativi potesse considerarsi irragionevole, ha aggiunto, ad abundantiam, che i ricorrenti non avevano fornito la prova del pregiudizio, ma tale argomentazione non ha una funzione autonoma e pertanto la relativa censura appare inammissibile.

Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, mentre è manifestamente infondato il quinto motivo perchè, secondo il costante orientamento di questa corte (Cass., n. 23519 e 7118 del 2006) ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, non è computabile nella durata del processo avanti al giudice amministrativo il termine, predeterminato dalla legge, al cui decorso il silenzio serbato dalla p.a., a fronte di un’istanza del privato, è equiparato ad un provvedimento di rigetto dell’istanza medesima, impugnabile avanti al giudice.

Infine, è inammissibile il sesto motivo che si risolve in una generica e astratta critica senza individuazione di alcun specifico vizio giuridico o logico del provvedimento impugnato.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatti da compiere può procedersi alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., liquidando un’indennità di Euro 2.562,00 per due anni e cinque mesi di ritardo (durata ragionevole essendo quella di tre anni per il primo grado e due anni per l’appello).

Quanto alle spese giudiziali, vanno liquidate per intero quelle relative al giudizio di merito mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle del giudizio di cassazione, con distrazione a favore dell’avv. Alfonso Luigi marra che se ne dichiara antistatario.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di Euro 2.562,00 in favore del ricorrente oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.200,00 (di cui Euro 720,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi) quanto al giudizio di merito e, previa compensazione fino alla metà, in Euro 400,00 per il giudizio di cassazione, in entrambi i casi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, disponendo che tali spese siano distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.