Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2010, n. 15678 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 23 maggio 2005 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di N.I. della somma di Euro 1.400,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, per pagamento di somme a titolo assistenziale, con ricorso depositato in data 22 marzo 2001 ed ancora pendente.

A fondamento della decisione, la Corte di merito, premesso che il periodo eccedente la durata ragionevole del processo era complessivamente pari ad anni due, affermava che la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo doveva tener conto della modestia della pretesa e del conseguente modesto patema d’animo subito dalla ricorrente per la durata del giudizio.

2. Per la cassazione di tale decreto ricorrono S.F. ed S.E., quali eredi di N.I., sulla base di sette motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Le ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo sette motivi di ricorso, con i quali lamentano:

1.1. la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (primo motivo); l’erronea determinazione del danno in considerazione del modesto valore della controversia (secondo motivo); il mancato rispetto dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU (terzo motivo); il mancato rispetto dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, liquidato in misura modesta, nonchè il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento, sulla base di incongrua motivazione, al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e il mancato riconoscimento, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (quarto, quinto e sesto motivo); l’erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello e senza tener conto dei parametri e degli importi liquidati dalla giurisprudenza della CEDU (settimo motivo).

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352).

3. Parimenti manifestamente infondati sono i motivi da due a sei, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse. Infatti non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898). E’ comunque vincolante, per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597;

2008/14).

Inoltre, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha pur sempre facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i Euro 1000,00 e i 1500,00 – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254). Nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, facendo riferimento ai parametri CEDU e riducendone ragionevolmente l’importo in misura contenuta in considerazione della modestia economica della pretesa fatta valere.

4. E’infine manifestamente infondata la doglianza di cui al settimo motivo, in quanto non risulta dal decreto impugnato l’applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso, fermo restando che le spese processuali vanno liquidate in base alla tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano e che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti del nostro Paese (Cass. 2008/23397).

5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 01-07-2010, n. 15679 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’Appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania e conclusosi dopo oltre nove anni.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo èdella L. n. 89 del 2001 è inammissibile per inidoneità del quesito. Posto invero che "Il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base dei provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso" (Cassazione civile, sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non pare rispondere il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Il secondo e il terzo motivo con i quali si denuncia l’insufficiente quantificazione dell’equo indennizzo sono manifestamente infondati. Premesso che la Corte ha enunciato il principio secondo cui "Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale è tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, la durata ragionevole del processo (nella specie: dinanzi alla Corte dei Conti in materia di pensione) è di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille ed i millecinquecento Euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole" (Cassazione civile, sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14), nessuna censura può essere mossa all’impugnata decisione che, quantificando in Euro 1.000,00 in ragione d’anno il danno morale conseguente all’irragionevole durata del processo eccedente i due anni, si è attenuta ai richiamati parametri, non essendo stati evidenziati convincenti elementi che avrebbero dovuto comportare una maggiore liquidazione.

Con il quarto, il quinto e il sesto motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati, essendosi già affermato dalla Corte che "In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, le considerazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in merito alla centralità dell’occupazione e sulla relativa opportunità di riconoscere un bonus, svincolato da qualsiasi parametro e dovuto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia, non determinano alcun automatismo nell’indennizzo: tocca al giudice nazionale valutare caso per caso l’importanza della controversia senza alcun obbligo di motivazione laddove venga esclusa la liquidazione di una somma ulteriore rispetto agli standard fissati dalla Cedu e dalla L. n. 89 del 2001" (Cassazione civile, sez. 1^, 12 gennaio 2009, n. 402).

Con gli ulteriori motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire in modo unitario concernendo la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, si denuncia violazione della Convenzione, delle norme processuali sulla liquidazione delle spese e della tariffa forense nonchè carenza di motivazione per avere il giudice de merito liquidato i diritti e gli onorari in modo difforme dagli standard della Corte europea e comunque discostandosi immotivatamente dalla nota spese e dalla tariffa professionale.

I motivi sono manifestamente fondati nei limiti di seguito precisati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi e risultando la quantificazione operata dalla Corte d’appello inferiore ai minimi tabellari; per contro, è manifestamente infondata l’ulteriore pretesa di liquidazione delle spese processuali secondo gli standard seguiti dalla Corte di Strasburgo in quanto nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attività professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato (Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e di conseguenza cassato in parte qua il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidate le spese del primo grado come in dispositivo.

L’accoglimento del ricorso solo in punto spese induce a compensare per due terzi quelle di questa fase e a porre il residuo a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per due terzi le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 550,00 di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna l’Amministrazione alla rifusione del residuo; spese di entrambe le fasi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-07-2010, n. 15680 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La domanda proposta da L.B. nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo dal 1 dicembre 1961 al 30 aprile 1988, ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, era rigettata dal Tribunale di Genova, con pronuncia poi confermata dalla Corte di appello della stessa città, con sentenza depositatali 15 aprile 2008.

Accertato che il L. era in pensione dal 1 giugno 1992, il giudice del gravame riteneva l’inapplicabilità delle modifiche introdotte dalla L. n. 271 del 1993, secondo cui il beneficio in questione era da ricollegare alla mera esposizione del lavoratore all’amianto, in quanto tali modifiche non potevano essere estese a favore dei soggetti collocati in pensione nella vigenza della normativa anteriore, "il cui ambito di applicazione è individuato … con riferimento ai dipendenti delle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva", caratteristiche queste che neppure erano state dedotte dal L. per l’impresa alle dipendenze della quale aveva lavorato.

Per la cassazione della sentenza il L. ha proposto ricorso con un motivo, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso, nel denunciare violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, e vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per avere interpretato la norma denunciata nel senso che i destinatari del beneficio in questione prima della modifica apportata dalla L. n. 271 del 1993, fossero soltanto i dipendenti delle imprese che utilizzavano ovvero estraevano amianto.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come già rilevato nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, la disposizione dettata dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificata dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, deve essere interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all’amianto, nella intensità prevista dalla normativa spetta a tutti i lavoratori subordinati che al 28 aprile 1992, data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, prestavano ancora attività di lavoro dipendente (ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità), indipendentemente dalla natura dell’attività dell’impresa datrice di lavoro (v. fra le numerose altre le sentenze 29 novembre 2002 n. 17000, 27 febbraio 2004 n. 4063, 17 gennaio 2005 n. 757).

Quindi incontroversa la circostanza che il L. era stato collocato in pensione con decorrenza dal 1 giugno 1992, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che lo stesso potesse fruire del beneficio in questione.

Del resto lo stesso giudice in motivazione ha riconosciuto che la fattispecie in esame è analoga a quella oggetto della pronuncia di questa Corte n. 27299 del 21 dicembre 2006. La quale, richiamato l’indirizzo di cui innanzi, ha sottolineato che "le sole situazioni che si pongono come ostative all’applicazione dell’art. 13, comma 8, sono quelle nelle quali l’interessato, alla data del 28 aprile 1992 abbia definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquisito (con decorrenza anteriore) il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia) fisiologicamente collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali – sempre a quella data – fruisca di una pensione di inabilità, stante la incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 5), con un’attività lavorativa retribuita. Per converso, il beneficio va riconosciuto – ma sempre nella ricorrenza dei requisiti prescritti dal ripetuto art. 13, comma 8 – ai lavoratori che siano stati collocati in quiescenza con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, ancorchè abbiano maturato prima di tale data, e senza l’applicazione del beneficio di cui si tratta, i requisiti di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, trovando l’anzidetta regola giustificazione nel principio generale secondo cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse previsti) al momento di acquisizione del diritto". Ed in quella pronuncia questa Corte regolatrice ha rigettato l’impugnazione del lavoratore per la mancata dimostrazione degli altri requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento della rivalutazione contributiva.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, perchè verifichi se, ai fini del beneficio invocato, il L. sia rimasto esposto all’amianto, nell’ambiente in cui espletava l’attività lavorativa e per un periodo di oltre dieci anni, con superamento della soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno.

Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-07-2010, n. 15681 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 18 giugno 2008, la Corte di appello di Potenza ha confermato, così rigettando l’impugnazione di S. R., la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda dell’assicurata nei confronti dell’INAIL, diretta all’accertamento dell’invalidità permanente derivante dall’infortunio sul lavoro da lei subito il (OMISSIS) ed alla condanna dell’Istituto al risarcimento del danno biologico.

Il giudice del gravame, disatteso il rilievo dell’appellante circa l’erronea esclusione della derivazione dall’infortunio della patologia lamentata ("artrosi psoriasica"), in quanto il consulente di ufficio nominato dal Tribunale aveva concluso per un ruolo concausale efficiente e determinante dell’infortunio indicato nell’insorgenza di quella malattia, ha però negato la liquidazione del danno biologico, per la modesta entità dell’inabilità permanente, limitata al due per cento, secondo la determinazione del consulente tecnico di ufficio condivisa dal medesimo giudice.

Avverso la sentenza l’assicurata ha proposto ricorso per cassazione, cui l’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.