Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-07-2010, n. 15682 ESECUZIONE FORZATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palmi con sentenza del 30 novembre 2007 ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi con i quali F.A., V.O., Q.A. e M.G. avevano riassunto i giudizi di opposizione promossi dall’INPS avverso l’esecuzione intrapresa dai predetti per il soddisfacimento dei rispettivi crediti, dopo la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ.. Il Tribunale ha ritenuto la tardività dei ricorsi in riassunzione, in quanto presentati oltre il termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione, ed ha poi aggiunto la carenza di interesse dei creditori procedenti a riassumere i predetti giudizi, per la rilevata estinzione della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 3.

Per la cassazione della indicata sentenza F.A. e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso con due motivi.

L’INPS ha depositato procura al difensore.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione le parti private hanno replicato con memoria.

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 307 cod. proc. civ., n. 4, unitamente a vizio di motivazione (primo motivo) e violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 617 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione (secondo motivo).

Assumono che erroneamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della riassunzione dei giudizi di opposizione perchè avvenuta oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione: essi sostengono che in tal modo è stata affermata l’estinzione del processo a termini dell’art. 307 cod. proc. civ., comma 3, la quale però è stata rilevata d’ufficio, senza che l’INPS avesse eccepito nulla al riguardo. Inoltre il Tribunale ha omesso di considerare che il termine di riassunzione era rimasto sospeso a seguito della opposizione all’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto la sospensione dell’esecuzione.

Il ricorso è inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che i due motivi di ricorso investono soltanto la prima delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione qui impugnata, cioè la tardività della riassunzione dei giudizi di opposizione, e non anche l’altro profilo di inammissibilità rilevato dal giudice del merito, per la mancanza di interesse alla riassunzione di quei giudizi, dopo l’estinzione della procedura esecutiva a termini dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 3.

Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, sulla quale la sentenza resterebbe pur sempre fondata (v. fra le tante Cass. 8 febbraio 2006 n. 2811).

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, le quali non possono essere inficiate dalle deduzioni svolte in memoria dai ricorrenti: costoro, infatti, replicando alla relazione si sono limitati a sostenere inammissibilmente che la sentenza qui impugnata è supportata da un’unica ratio decidendi, malgrado poi abbiano riportato la statuizione con la quale il giudice del merito ha rilevato l’estinzione delle procedure esecutive sospese e la "conseguente carenza di interesse dei creditori procedenti al giudizio di opposizione", la quale concernendo la mancanza di una condizione dell’azione è da sola idonea a giustificare la rilevata inammissibilità del ricorso. Nè si comprende perchè questa specifica ragione immune da errori e chiaramente evidenziata, costituisca, ad avviso dei ricorrenti, "soltanto un rilievo incidentale non suscettibile di essere distintamente impugnata", pur investendo una condizione dell’azione.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Inps svolto alcuna concreta difesa in questa sede: il deposito della procura al difensore senza che questi abbia partecipato alla discussione, rimane infatti attività del tutto superflua, come tale non rimborsabile (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499, Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-07-2010, n. 15683 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letto il ricorso per cassazione proposto da S.A. contro il Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 601/2008;

Letto il controricorso del Ministero;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso, perchè, dopo la sua notifica alla controparte, lo stesso non è stato depositato;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile, per cui va dichiarata la improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta oltre mille Euro per onorati, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15684 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

" S.A., agente di commercio, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 248/36/06, depositata il 27 febbraio 2007, che, rigettandone l’appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che ravvisa nella specie la sussistenza dei requisiti dell’organizzazione autonoma e dell’abitualità nella circostanza che il contribuente dispone di una propria struttura organizzativa ed esercita la propria professione con i mezzi richiesti dall’attività esercitata e con il prevalente apporto lavorativo diretto, ravvisando invece la mancanza dell’autonoma organizzazione unicamente nelle ipotesi previste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, commi 2 e 3 (T.U.I.R.) concernenti il lavoro autonomo occasionale e non abituale – non è conforme al principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108). Inoltre, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione – secondo cui i ricavi medi annui realizzati negli anni di cui si controverte sono dell’ordine di L. 120.000.000 e il reddito netto medio oscilla intorno a L. 70.000.000. I beni strumentali ammontano in media a L. 48.000.000 e le spese per i servizi, compresi i costi per il personale afferenti l’attività di impresa, si aggirano in media su L. 20.000.000 annue, alla luce del principio affermato da questa Corte, appare per un verso basato su indici non significativi, e per altro verso insufficientemente motivato.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato";

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15685 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 32/20/06, depositata il 19 luglio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Alessandria, ha riconosciuto a R.G., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, avendo ritenuto privo di pregio il rilievo dell’amministrazione circa la definitività degli imponibili dichiarati dal contribuente per l’avvenuta definizione automatica delle pendenze tributarie ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui l’amministrazione resiste con controricorso.

Il ricorso principale contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura per violazione di legge la sentenza per aver disatteso l’eccezione di inanmissibilità della richiesta di rimborso dell’IRAP, che si assume indebita, dopo aver il contribuente presentato e conseguito la definizione automatica dei rediti di lavoro autonomo per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante autoliquidazione; con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente si duole che il giudice di seconde cure non abbia dichiarato inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione concernente l’estinzione del diritto al rimborso a seguito dell’intervenuta definizione automatica in base alla L. n. 289 del 2002.

Quanto al diritto al rimborso per i periodi di imposta 1999, 2000 e 2001, oggetto di condono, si osserva che questa Carte ha affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresì affermato che, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Quanto al diritto al rimborso per il periodo di imposta 1998, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

D’altra parte, non è oggetto di adeguata censura l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre sono infondati il motivo di ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso dell’amministrazione";

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il controricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre va rigettato il secondo motivo e l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle annualità oggetto di condono.

Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente in relazione alle annualità 1999, 2000 e 2001; rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.400,00 ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, e compensa le spese dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.