Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15686 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 162/65/06, depositata il 28 settembre 2006, che, accogliendo l’appello di L.B., medico chirurgo libero professionista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999. Il contribuente resiste con controricorso. Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per contraddittoria motivazione in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione; con il secondo, per violazione del principio dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 cod. civ..

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che ha ritenuto non sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, pur rilevando essere minime le attrezzature dello studio professionale come pure gli oneri economici per il personale collaboratore dipendente, e soggiungendo che d’altra parte, l’Ufficio non ne ha eccepito nè controdedotto nè provato la sussistenza – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). La pronuncia gravata incorre dunque in. entrambi i vizi denunciati.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato";

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il controricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rilevato che per mero errore materiale nella relazione si conclude nel senso che il ricorso appare manifestamente "infondato", in luogo di "fondato", come si evince dal testo della relazione stessa trascritta supra, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 263 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3,
4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di M. C. con ordinanza del 30
settembre 2009, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2009, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 3,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui
richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di
utilizzare le intercettazioni «occasionali» di conversazioni o
comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di
utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato;
che il giudice a quo premette che il pubblico ministero,
esercitata l’azione penale nei confronti di numerosi imputati, tra i
quali M. C., membro, all’epoca dei fatti, del Senato della
Repubblica, cui erano contestati alcuni reati contro la pubblica
amministrazione (artt. 317, 323 e 326 del codice penale), aveva
depositato la documentazione relativa a intercettazioni telefoniche
concernenti il citato M. C., chiedendo che fosse inoltrata al Senato
l’istanza di autorizzazione alla loro utilizzazione prevista
dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;
che, in conformita’ a tale disposizione, era stata fissata
udienza camerale, nel corso della quale era stata sollevata la
questione di costituzionalita’;
che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia come
ricorrano, nella specie, i presupposti d’insorgenza dell’obbligo di
richiedere l’autorizzazione prescritta dal citato art. 6, comma 2: le
intercettazioni in discussione non costituirebbero, difatti, il
frutto di captazioni «dirette» delle comunicazioni del parlamentare,
ma dell’occasionale interlocuzione del medesimo con altri imputati,
le cui utenze erano state sottoposte legittimamente a controllo, ai
sensi degli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale;
che la richiesta del pubblico ministero, d’altro canto, non
riguarda la posizione degli imputati non parlamentari – rispetto ai
quali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del
2007, non e’ piu’ necessaria alcuna autorizzazione della Camera di
appartenenza – ma unicamente quella del membro del Parlamento
coinvolto;
che l’utilizzazione, nel processo in corso, delle
conversazioni intercettate sarebbe, inoltre, «assolutamente
"necessaria" (rectius: rilevante)»: i colloqui intercettati, infatti,
non solo sarebbero attinenti ai fatti contestati, ma soprattutto
rappresenterebbero «un fondamentale strumento per svelare il legame
che intercorre tra le condotte attribuite al parlamentare e quelle
contestate agli altri imputati», risultando cosi’ influenti sui
provvedimenti adottandi a conclusione dell’udienza preliminare o del
rito alternativo, eventualmente richiesto dall’imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva che l’autorizzazione della Camera di appartenenza per
l’utilizzazione delle comunicazioni del parlamentare occasionalmente
intercettate non e’ prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., che
contempla esclusivamente un’autorizzazione «preventiva» «per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni»;
che il meccanismo di controllo previsto dall’art. 6 della
legge n. 140 del 2003 si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art.
3 Cost., non potendosi ritenere che il diritto alla riservatezza del
parlamentare, tutelato dalla norma censurata, assuma, nella gerarchia
dei valori costituzionalmente protetti, un peso maggiore rispetto al
principio d’eguaglianza dei cittadini davanti alla giurisdizione;
che il contrasto con l’art. 3 Cost. emergerebbe anche sotto
altro profilo, atteso che la norma impugnata, a seguito della citata
sentenza n. 390 del 2007, consente di utilizzare le intercettazioni
di cui si discute nei confronti dei terzi, indipendentemente da ogni
autorizzazione, determinando, con cio’, un’ingiustificata disparita’
di trattamento rispetto all’utilizzazione nei confronti del
parlamentare coinvolto, subordinata, viceversa, all’autorizzazione;
che nel giudizio di costituzionalita’ e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza
o, comunque, manifestamente infondata nel merito.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Napoli dubita, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2,
3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella
parte residuata alla declaratoria di incostituzionalita’ recata dalla
sentenza n. 390 del 2007: chiedendo, in particolare, che sia rimosso
l’obbligo di chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza
al fine di utilizzare le intercettazioni «occasionali» di
conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando
si discuta dell’utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare
interessato;
che, conformemente a quanto eccepito dall’Avvocatura generale
dello Stato, l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di
descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza – con particolare riguardo alla natura «casuale» e non
«indiretta» delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a
quo – tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;
che questa Corte – puntualizzando la distinzione tra le
ipotesi considerate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 –
ha rilevato, infatti, che la disciplina dell’autorizzazione
preventiva, delineata dal primo dei citati articoli in attuazione
dell’art. 68, terzo comma, Cost. – il quale «vieta di sottoporre ad
intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del
parlamentare, ma le sue comunicazioni» – deve trovare applicazione
«tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo
quale destinatario dell’attivita’ di captazione»: dunque, non
soltanto quando siano sottoposti a intercettazione utenze o luoghi
appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilita’
(intercettazioni «dirette»), ma anche quando siano monitorati utenze
o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi
frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»: sentenza
n. 390 del 2007);
che, viceversa, la disciplina dell’autorizzazione successiva,
prevista dall’impugnato art. 6, si riferisce unicamente alle
intercettazioni «casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioe’
– «proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del
parlamentare» – «l’autorita’ giudiziaria non potrebbe, neanche
volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di
appartenenza» (sentenza n. 390 del 2007);
che, nella specie, il giudice a quo assume che le
intercettazioni di cui si discute nel giudizio principale avrebbero
natura «occasionale», con conseguente sussistenza del presupposto di
applicabilita’ della norma censurata, ma lo fa in termini
sostanzialmente apodittici, ricollegando detta natura, in pratica,
alla sola circostanza che l’attivita’ di captazione e’ stata disposta
su utenze in uso ad altri imputati;
che, come gia’ chiarito da questa Corte, pronunciando su
questioni di legittimita’ costituzionale analoghe a quella odierna,
siffatta indicazione non puo’ ritenersi sufficiente;
che, in sede di motivazione sulla rilevanza, e’, infatti,
necessario che «il giudice mostri di aver tenuto effettivamente conto
del complesso di elementi significativi al fine di affermare o
escludere la "casualita’" dell’intercettazione», alla stregua della
distinzione dianzi tracciata: «e cosi’, ad esempio, dei rapporti
intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione,
avuto riguardo al tipo di attivita’ criminosa oggetto di indagine;
del numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il
parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attivita’ di
captazione e’ avvenuta, anche rispetto a eventuali proroghe delle
autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del
parlamentare» (sentenza n. 114 del 2010);
che l’odierno rimettente – il quale non specifica, tra
l’altro, i fatti per cui si procede, limitandosi a un mero
riferimento numerico agli articoli di legge che prevedono le astratte
ipotesi di reato cui tali fatti dovrebbero corrispondere – non
precisa neppure se, nel momento in cui le intercettazioni ebbero
luogo, il parlamentare figurasse gia’ nel novero delle persone
sottoposte a indagini: ipotesi nella quale «la qualificazione
dell’intercettazione come "casuale"» richiederebbe «una verifica
particolarmente attenta»;
che in tale eventualita’, difatti, pur non potendo
ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto»
dell’intercettazione, tale da fare sorgere sempre l’esigenza
dell’autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il
sospetto dell’elusione della garanzia e’ comunque piu’ forte
(sentenza n. 114 del 2010);
che anche in caso contrario, tuttavia – ove, cioe’, gli
indizi di reita’ nei confronti del membro del Parlamento fossero
emersi solo nel corso dell’attivita’ di intercettazione –
occorrerebbe pur sempre verificare se non sia intervenuto,
nell’autorita’ giudiziaria, «un mutamento di obbiettivi: nel senso
che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori del
reato – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare
finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a
captare non piu’ (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare
dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare»
(sentenza n. 113 del 2010, concernente anch’essa una questione di
costituzionalita’ analoga all’attuale);
che nell’ipotesi ora indicata – tanto piu’ verosimile qualora
si fosse di fronte a operazioni protratte nel tempo e il terzo
sottoposto a controllo risultasse essere un interlocutore abituale
del parlamentare (circostanze esse pure non specificate dal
rimettente) – «ogni "casualita’" verrebbe evidentemente meno: le
successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento,
lungi dal restare fortuite, diverrebbero "mirate" (e, con cio’,
"indirette"), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della
Camera, ai sensi dell’art. 4» (sentenza n. 113 del 2010);
che a cio’ conseguirebbe un piu’ o meno energico
restringimento delle intercettazioni assoggettabili al regime di cui
all’art. 6, che imporrebbe – quantomeno – di rivedere la valutazione
sulla necessita’ della loro utilizzazione, presupposta dalla norma
impugnata (sentenza n. 113 del 2010): valutazione che – come ad altro
fine rimarcato da questa Corte – spetta indubbiamente all’autorita’
giudiziaria, «la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le
proprie scelte anche all’esigenza del sacrificio minimo
indispensabile dei valori di liberta’ e indipendenza della funzione
parlamentare» (sentenza n. 188 del 2010);
che, nell’assenza delle verifiche dianzi indicate e di
adeguata corrispondente motivazione sul punto, la questione va
dichiarata, dunque, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art.
68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale ordinanza n. 262 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2009 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici); che il ricorrente premette che l’art. 1 della suddetta legge regionale stabilisce che il dipartimento dei lavori pubblici e l’Autorita’ del bacino regionale sono autorizzati a stipulare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione: dell’entita’ e delle modalita’ delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali; che, secondo il successivo art. 2, «il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sara’ individuato nell’ambito del personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU»; che l’art. 3 della stessa legge regionale n. 31 del 2009 dispone che, al fine di garantire la continuita’ del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale, l’Azienda Foreste Regionali (AFOR) e’ autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di due mesi il personale gia’ utilizzato per lo stesso servizio dalla societa’ affidataria dell’appalto di cui al bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo indeterminato, del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) presso le competenti sedi decentrate per l’impiego di ogni singola provincia ricadenti, in funzione del relativo fabbisogno, nei singoli presidi idraulici; che il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 2 prevedrebbe l’inclusione del personale dei bacini LSU e LPU in quello di ruolo della Regione Calabria e, pertanto, consentirebbe una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio espresso dall’art. 97, terzo comma, Cost., secondo il quale il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, la cui eventuale deroga deve essere giustificata da peculiari situazioni individuate dal legislatore; che – ad avviso della difesa dello Stato – l’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 31 del 2009, sarebbe illegittimo perche’, consentendo l’assunzione da parte dell’AFOR del personale utilizzato dalla societa’ affidataria dell’appalto del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la continuita’ di detto servizio, autorizzerebbe il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato in difetto del requisito dell’eccezionalita’ al quale l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), subordina il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; che pertanto la norma, violando l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; che la Regione Calabria si e’ costituita in giudizio e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere; che la resistente deduce, al riguardo, che la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale − Presidi idraulici»), ha modificato l’art. 2 della legge regionale n. 31 del 2009, abrogando le parole «anche tra quello dei bacini LSU e LPU» e ha integralmente sostituito l’art. 3 della precedente legge regionale n. 31 del 2009 il quale, nella sua attuale versione, non contiene piu’ la previsione dell’assunzione a tempo determinato del personale gia’ utilizzato per lo stesso servizio dalla societa’ affidataria dell’appalto, ma fa direttamente riferimento alle procedure selettive di cui all’art. 16 della legge n. 56 del 1987, conformemente a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001; che la Regione aggiunge che le norme denunciate non hanno avuto alcuna applicazione nelle more delle modificazioni apportate dalla legge regionale n. 52 del 2009; che, nella seduta del 1° marzo 2010, il Consiglio dei ministri, tenuto conto del venir meno delle motivazioni del ricorso, ha rinunciato alla propria impugnazione; che la rinuncia e’ stata accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici); che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, ritenendo essere venute meno le motivazioni del ricorso; che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010; che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale ordinanza n. 261 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del codice
di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con
ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il
28 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 305 del codice di procedura
civile «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della
parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del
processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data
dell’interruzione anziche’ dalla data in cui tali parti ne abbiano
avuto effettiva conoscenza»;
che, come il rimettente riferisce, con atto di citazione
notificato in data 18 aprile 2006, R.C. ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. 407 del 2006 emesso dal Tribunale di Vicenza su
ricorso della societa’ G. s.r.l.;
che detta societa’ si e’ costituita con comparsa depositata
il 2 febbraio 2007;
che nell’udienza fissata in pari data il giudice, concessa la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ordinato la
chiamata in causa della G. P. s.n.c., la quale si e’ costituita con
comparsa depositata il 20 luglio 2007;
che all’udienza celebrata in quella data il giudice, concessi
alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc.
civ., ha rinviato al 19 giugno 2008 per l’ammissione delle prove;
che, con atto depositato il 20 gennaio 2008, e’ intervenuta
in causa la R. s.r.l., assumendo di essere cessionaria del credito
della convenuta, oggetto del decreto ingiuntivo;
che l’udienza del 19 giugno 2008 e’ stata rinviata di ufficio
al 1° ottobre 2008;
che in tale udienza sono comparsi i soli difensori
dell’opponente, della terza chiamata in causa e della terza
intervenuta;
che alla medesima udienza l’opponente ha depositato una
visura camerale dalla quale e’ risultato che l’opposta era stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 11 marzo 2008;
che il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo, ai
sensi dell’art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta
amministrativa), introdotto dall’art. 41 del decreto legislativo 9
gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005
n. 80);
che, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009,
l’opponente ha riassunto il processo, chiedendo la fissazione
dell’udienza per la prosecuzione dello stesso;
che tale udienza si e’ tenuta in data 24 giugno 2009;
che, con atto depositato il 3 giugno 2009, il fallimento G.
s.r.l. si e’ costituito eccependo, in via preliminare, l’estinzione
del processo per omessa tempestiva riassunzione nel termine di sei
mesi dalla data della dichiarazione di fallimento;
che alla predetta udienza l’opponente ha contestato che fosse
decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc.
civ., ritenendo che tale termine decorresse, anche dopo la modifica
dell’art. 43 della legge fallimentare, dalla data di dichiarazione in
udienza dell’intervenuto fallimento e non dalla data della sentenza
di fallimento;
che, in subordine, l’opponente ha chiesto che fosse sollevata
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 305 cod. proc.
civ., mentre il fallimento G. s.r.l. ha insistito nella propria
eccezione di estinzione del processo;
che il giudice a quo ritiene applicabili al processo in corso
l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche
apportate dall’art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009 n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile) e l’art. 43
della legge fallimentare, nel testo risultante dalle modifiche
apportate con il d.lgs. n. 5 del 2006;
che, in particolare, il rimettente osserva che l’art. 305
cod. proc. civ., cosi’ come riformato, si applica solo ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del
2009, per cui non trova applicazione nel giudizio a quo;
che, ad avviso del giudicante, la questione comunque rileva
anche con riferimento al testo modificato dell’art. 305 cod. proc.
civ., in cui e’ previsto un termine piu’ breve per la riassunzione
del processo a seguito di interruzione dello stesso;
che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l’art. 43 della
legge fallimentare, come integrato dal d.lgs. n. 5 del 2006, sia
applicabile alla fattispecie in esame, a norma degli artt. 150 e 153
del medesimo decreto legislativo, perche’ il fallimento della G.
s.r.l. e’ stato dichiarato dopo l’entrata in vigore della riforma,
cioe’ dopo il 16 luglio 2006;
che, infine, il rimettente osserva che l’art. 41 del citato
d.lgs. e’ applicabile anche ai processi pendenti, trattandosi di
norma processuale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma che, fino alla modifica della legge fallimentare operata nel
2006, nel caso di fallimento della parte costituita l’interruzione
del processo, a norma dell’art. 300, primo e secondo comma, cod.
proc. civ., conseguiva alla dichiarazione in giudizio o alla
notificazione dell’evento da parte del procuratore costituito per la
fallita;
che, invece, l’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 ha aggiunto
all’art. 43 della legge fallimentare il seguente comma: «l’apertura
del fallimento determina l’interruzione del processo», disposizione
da interpretare nel senso che il fallimento della parte provoca,
automaticamente, detta interruzione, senza necessita’ di
dichiarazione in giudizio o di notificazione alle parti dell’evento;
che in tal senso, ad avviso del rimettente, si sarebbe
espressa anche la Corte di cassazione nella sentenza resa a Sezioni
unite il 20 marzo 2008, n. 7443, sicche’ non vi sarebbe spazio per
una diversa interpretazione della norma, altrimenti destinata a
rivelarsi pleonastica, in quanto l’interruzione del processo, come
conseguenza della perdita della capacita’ della parte fallita di
stare in giudizio, sarebbe gia’ prevista dall’art. 300 cod. proc.
civ.;
che, con particolare riferimento al giudizio in corso,
secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante perche’ il
deposito del ricorso in riassunzione (19 marzo 2009) e’ avvenuto dopo
il decorso del termine di sei mesi dalla data del fallimento (11
marzo 2008) e, pertanto, l’applicazione dei citati artt. 43 della
legge fallimentare e 305 cod. proc. civ. porterebbe all’accoglimento
dell’eccezione di estinzione del processo e alla definitiva
esecutivita’ del decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 653 cod. proc.
civ.;
che, inoltre, secondo il giudice a quo, benche’ al momento
della dichiarazione d’interruzione del processo (udienza del 1°
ottobre 2008) il termine semestrale, tenuto conto della sospensione
feriale, non fosse ancora spirato e la parte fosse a conoscenza
dell’atto interruttivo, tale argomento non sarebbe decisivo per
affermare che non vi sia stata violazione del diritto di difesa e del
diritto di uguaglianza delle parti nel processo, non essendo noto il
momento in cui l’opponente era venuta a conoscenza del fallimento e
non essendo provato che ne fosse a conoscenza prima dell’udienza del
1° ottobre 2008; sicche’, in ogni caso, essa avrebbe avuto a
disposizione un termine assai breve e del tutto insufficiente per
valutare l’opportunita’ di proseguire nell’attivita’ processuale
oppure di lasciare che il processo si estinguesse;
che, in particolare, il rimettente ritiene, alla luce della
modifica della legge fallimentare, che il fallimento della parte
costituita produca l’effetto automatico dell’interruzione del
processo cosi’ come gia’ previsto dagli artt. 299, 300, terzo comma,
e 301 cod. proc. civ., per le ipotesi, rispettivamente, della morte o
della perdita della capacita’ di stare in giudizio della parte non
ancora costituita; della medesima evenienza con riguardo alla parte
costituita personalmente; della morte, radiazione o sospensione del
procuratore della parte costituita;
che, in relazione a dette ipotesi, la Corte costituzionale e’
intervenuta per dichiarare la illegittimita’ costituzionale dell’art.
305 cod. proc. civ. nella parte in cui fa decorrere il termine per la
riassunzione dall’interruzione del processo, anziche’ dal momento in
cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento;
che, al riguardo, il giudice a quo cita la pronunzia n. 139
del 1967 concernente l’art. 301 cod. proc. civ. e quella n. 159 del
1971 relativa agli artt. 299 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.;
egli richiama, inoltre, la sentenza n. 34 del 1970 in tema di
decorrenza del termine per la prosecuzione del processo sospeso, di
cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., del quale fu
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale in base ad argomentazioni
analoghe a quelle in tema d’interruzione del processo;
che il giudicante osserva come in passato la Corte
costituzionale sia intervenuta con pronunzie di illegittimita’
dell’art. 305 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui il codice aveva
previsto il carattere automatico dell’effetto interruttivo al
verificarsi dell’evento;
che il rimettente, inoltre, sottolinea la possibilita’ che la
parte, diversa da quella fallita, resti ignara del fallimento della
controparte anche per lungo tempo, venendo a conoscenza del
fallimento stesso dopo il decorso del termine di legge per la
riassunzione o comunque, come nel caso di specie, a ridosso del detto
termine;
che, a suo avviso, benche’ gli artt. 16 e 17 della legge
fallimentare prevedano forme di pubblicita’ volte a rendere noto ai
terzi il fallimento (peraltro, soltanto dalla data d’iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese), sembra incongruo addossare alla
parte l’onere di effettuare continue verifiche nei registri per
controllare se la controparte e’ fallita;
che, dunque, secondo il rimettente la disposizione censurata
si pone in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. e con il
principio di uguaglianza in quanto la parte in bonis, a seguito della
modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, e’ posta in una
posizione di svantaggio rispetto alla parte fallita perche’ ad essa
e’ imposto l’onere di svolgere indagini onerose al fine di evitare
che l’ignoranza del fallimento dell’avversario possa far maturare
preclusioni a suo danno, con esiti assai gravosi, come nei giudizi di
impugnazione;
che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, un comportamento
malizioso o negligente della curatela, consistente nel mero astenersi
dal dare notizia all’altra parte del fallimento, puo’ trasformare un
istituto come quello dell’interruzione, diretto a garantire la parte
interessata dall’evento dal rischio che il processo prosegua in un
momento nel quale essa non puo’ svolgere attivita’ difensiva, in uno
strumento per danneggiare, anche in modo irreparabile, la controparte
ignara;
che, ancora, secondo il rimettente, la norma impugnata
risulta in contrasto anche con l’art. 24, secondo comma, Cost.,
perche’ alla parte interessata alla prosecuzione del giudizio ed
estranea all’evento interruttivo non e’ assicurato il diritto di
difesa, in modo effettivo ed adeguato; essa e’, infatti, posta nella
condizione di subire il rischio che un evento ignoto, e non
conoscibile secondo canoni di ordinaria diligenza, vada a
pregiudicare la possibilita’ di difendere le proprie ragioni nel
processo, subendo anche conseguenze assai gravi derivanti
dall’estinzione del giudizio;
che per il rimettente, anche in questo caso, e’ necessario,
per ricondurre ad equita’ il sistema, come modificato a seguito della
riforma del 2006 della legge fallimentare, un intervento della Corte
costituzionale sulla disposizione impugnata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto in
giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, perche’ il rimettente non avrebbe esperito il doveroso
tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa censurata.
Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita, in riferimento
agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del
codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede, nel caso di
fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la
riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella
fallita, dalla data dell’interruzione anziche’ dalla data in cui tali
parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;
che la questione e’ manifestamente infondata;
che, infatti, identica questione e’ stata gia’ dichiarata non
fondata «nei sensi di cui in motivazione» da questa Corte con
sentenza n. 17 del 2010;
che nella pronunzia citata e’ stato ribadito che la
disciplina in tema d’interruzione del processo e’ espressiva
dell’esigenza di tutelare non soltanto la parte colpita dall’evento
interruttivo, ma anche di preservare il diritto di difesa della parte
cui il fatto interruttivo non si riferisce, con la conseguenza che
quest’ultima deve essere messa in grado di conoscere se si sia o meno
verificato l’evento interruttivo e da quale momento decorra il
termine per la riassunzione;
che questa Corte, dunque, richiamando i principi gia’
affermati nelle sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del
1970 e n. 139 del 1967, ha nuovamente affermato che nel vigente
sistema di diritto processuale civile e’ ormai acquisito il principio
secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo (artt.
299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine
per la riassunzione decorre non gia’ dal giorno in cui l’evento
interruttivo si e’ verificato, bensi’ dal giorno in cui esso e’
venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione e che
«l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto
dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso
d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del
fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento
della parte l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione
in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera
del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass.,
Sez. un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata)»;
che, in particolare, nella sentenza n. 17 del 2010 questa
Corte ha affermato che il terzo comma dell’art. 43 della legge
fallimentare «nulla ha previsto per la riassunzione, sicche’ al
riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ.,
nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa
Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si e’
consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a
giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina
giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione
automatica, attesa l’identita’ di ratio e di posizione processuale
delle parti interessate, che le accomuna»;
che il rimettente non adduce elementi nuovi per superare il
convincimento qui richiamato, sicche’ va ribadita l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’articolo 305 cod. proc. civ. alla
luce delle sentenze citate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e
111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/