Corte Costituzionale ordinanza n. 260 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Chiavenna nel procedimento vertente tra G. P. e la Prefettura di Sondrio, con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Sondrio aveva disposto a carico di P.G. la sospensione cautelare della patente, per guida in stato di ebbrezza, l’opponente ha chiesto la determinazione delle modalita’ della sospensione, nel senso di limitare l’inibizione alla guida alla fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, con eventuale estensione del divieto all’intera giornata in corrispondenza del sabato e della domenica, si’ da non impedirgli lo svolgimento della propria attivita’ lavorativa; che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 27 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 della Costituzione; che il rimettente riferisce che l’opponente ha sollecitato il giudice a esercitare, in ordine alle modalita’ di esecuzione della misura cautelare, i poteri derivanti dal combinato disposto dell’art. 62, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 75, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), a tutela della propria posizione lavorativa; che, secondo il giudice a quo, l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 non conferisce tali poteri al giudice dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, onde e’ da considerare rilevante ai fini del decidere non solo la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del codice della strada – che dispone la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza – sollevata dall’opponente, ma anche quella, che il rimettente solleva d’ufficio, riguardante lo stesso art. 23 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente al giudice dell’opposizione ad una misura cautelare prevista dal codice della strada di esercitare i poteri che sono conferiti al giudice dell’esecuzione penale e al giudice dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di stupefacenti; che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia la disparita’ di trattamento con i casi in cui al giudice dell’esecuzione penale e al giudice dell’opposizione alle misure restrittive previste in materia di stupefacenti e’ consentito modulare l’attuazione della misura della sospensione tenendo conto delle esigenze di lavoro del soggetto e, inoltre, il contrasto con il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e con il valore del lavoro come elemento fondante della vita collettiva (artt. 1, 3 e 4 della Costituzione), oltre che con quello della ragionevolezza; che, nei casi riferiti, la tutela delle condizioni di lavoro beneficia soggetti resisi responsabili di reati ben piu’ gravi, perche’ il condannato a pena detentiva sino a due anni di reclusione, che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva con la liberta’ controllata o con la semi-detenzione, puo’ ottenere dal magistrato di sorveglianza, giusta l’art. 62 della legge n. 689 del 1981, che la sospensione della patente di guida sia disciplinata in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, ed il soggetto a carico del quale e’ stata accertata la detenzione di sostanze stupefacenti puo’ vedersi applicata dal prefetto, in base all’art. 75, comma 12, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della sospensione della patente di guida con modalita’ tali da non ostacolare il lavoro del condannato; che, viceversa, il quadro normativo disegnato dagli artt. 186, comma 2, e 223 del codice della strada e 23 della legge n. 689 del 1981 prevede che il conducente che si sia reso colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di un tasso alcolemico appena superiore al limite di legge, debba scontare il periodo della eventuale sospensione cautelare disposta dal prefetto senza alcun riguardo alle proprie esigenze lavorative, non potendo ne’ l’autorita’ amministrativa ne’ il giudice dell’opposizione adottare una soluzione diversa. Considerato che il Giudice di pace di Chiavenna dubita della legittimita’ costituzionale degli artt. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l’esecuzione della misura con modalita’ tali da non ostacolare il lavoro del condannato; che tale combinato disposto, secondo il rimettente, viola gli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., per disparita’ di trattamento rispetto ai casi nei quali il giudice dell’esecuzione penale, riguardo al condannato a pena detentiva sostituita da liberta’ controllata o da semi-detenzione, e il giudice dell’opposizione, riguardo al condannato a misure restrittive previste dal T.U. sugli stupefacenti, possono disciplinare la sospensione della patente in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa; per irragionevolezza, a causa del trattamento deteriore rispetto a quello che consegue alla commissione di reati piu’ gravi; nonche’ per contrasto con il valore del lavoro come elemento fondante della vita collettiva; che l’ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna e’ priva di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall’opponente e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida (vedi, in precedenza, su analoga questione relativa alla sospensione della patente, l’ordinanza n. 45 del 2007, di inammissibilita’ per insufficiente descrizione delle esigenze lavorative che avrebbero reso necessario l’uso della patente di guida); che, sulla base delle anzidette considerazioni, la questione proposta e’ manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze n. 85 del 2010; n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della stessa per avere il rimettente confuso la diversa natura della sospensione cautelare della patente (costantemente riaffermata dalla giurisprudenza costituzionale con ordinanze n. 344 del 2004, n. 167, n. 313 e n. 381 del 1998) con le normative concernenti l’esecuzione delle sanzioni accessorie. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e
dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97
della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con l’ordinanza
in epigrafe indicata.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale sentenza n. 259 SENTENZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, e della relativa lettera di comunicazione datata 18 settembre 2008, dei decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008 e del 21 ottobre 2008, e delle relative lettere di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008 e della relativa lettera di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione e del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione, atti aventi ad oggetto la chiusura di alcuni esercizi pubblici siti nella Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 13 novembre e l’11 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 19 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 19, 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti tra enti 2008. Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso, iscritto al reg. ric. n. 19 del 2008, notificato il 13 novembre 2008, depositato il successivo 21 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano del 10 settembre 2008 (prot. n. 964/2008, Area III del 10 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 19 settembre 2008), che ha disposto la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico "Kalterer Weinstadl" a seguito dell’intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo esercizio, oltre l’orario consentito, in violazione del disposto dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Tale provvedimento – secondo la ricorrente – opererebbe un’illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), oltre che delle attribuzioni gia’ spettanti all’autorita’ di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle materie di competenza provinciale, dall’art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in specie dall’art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), nonche’ dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), e dall’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Esso sarebbe, quindi, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali assegnate alla Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e 107 dello statuto medesimo e dall’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). L’attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, alla salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione. Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, disporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l’effetto, annulli l’atto impugnato. 2. – Con i ricorsi iscritti al reg. conflitti del 2008 ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a sei decreti del Questore della Provincia di Bolzano che hanno disposto la sospensione della licenza di alcuni esercizi pubblici. In particolare, il ricorso iscritto al n. 20 del reg. conflitti del 2008 concerne il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008) e la relativa lettera di comunicazione. Con tale provvedimento e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell’esercizio pubblico "Caffe’ Agadir", sito in Bolzano, in quanto, nel corso di controlli di polizia, e’ stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate ed il verificarsi di liti ed aggressioni che hanno comportato la necessita’ dell’intervento delle forze dell’ordine, con l’individuazione di una persona non in regola con le norme sul soggiorno. Con il ricorso iscritto al n. 21 del reg. conflitti del 2008 sono stati impugnati il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’esercizio pubblico "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, nonche’ il successivo provvedimento del medesimo Questore del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta nuovamente la chiusura per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., del medesimo esercizio, e la relativa lettera di comunicazione. Tali provvedimenti sono stati adottati dal Questore in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e la violazione delle disposizioni in materia di orario di chiusura dei locali pubblici e, successivamente, si era reso necessario l’intervento delle forze di polizia per sedare una rissa in corso tra persone di nazionalita’ straniera, intervento in esito al quale era stato altresi’ disposto il sequestro di 2 grammi di cocaina. Il ricorso iscritto al n. 25 del reg. conflitti del 2008 ha ad oggetto il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 22 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per sette giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonche’ la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008. Siffatto provvedimento e’ stato adottato in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale, in detto esercizio pubblico, di persone pregiudicate. Con i ricorsi iscritti ai nn. 26 e 27 del reg. conflitti del 2008, sono stati, infine, impugnati, rispettivamente, il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano dell’11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008, nonche’ il provvedimento del Questore dell’11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione. Anche tali provvedimenti sono stati adottati in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata, in detti esercizi pubblici, la presenza abituale di persone pregiudicate. Secondo la ricorrente, i provvedimenti avrebbero illegittimamente invaso le competenze in tema di «turismo ed industria alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza», attribuite alla Provincia dagli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale, nonche’ le attribuzioni gia’ spettanti all’autorita’ di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle rispettive materie, dall’art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in specie dall’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 686 del 1973, nonche’ dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992 e dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 526 del 1987). Tali provvedimenti sarebbero, quindi, gravemente lesivi delle prerogative costituzionali attribuite alla medesima Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione statutaria, anche dall’art. 107 dello statuto e dall’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. In tutti i citati ricorsi, la ricorrente sostiene, inoltre, che l’attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione, alla salvaguardia dell’autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell’art. 6 della Costituzione. Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, imporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l’effetto, annulli gli atti impugnati. 3. – All’udienza pubblica del 22 settembre 2009 la Provincia di Bolzano ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 4. – In ordine ai conflitti iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti del2008, questa Corte, con ordinanza istruttoria, in esito all’udienza del 22 settembre 2009, ha disposto l’acquisizione dei provvedimenti del Questore impugnati, che non erano stati prodotti in giudizio. 5. – Nell’imminenza della successiva udienza pubblica del 25 maggio 2010, alla quale il giudizio era stato nel frattempo rinviato, la ricorrente ha depositato ulteriori memorie, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi. 6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha svolto attivita’ difensiva. Considerato in diritto 1. – Con sei distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto altrettanti conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici, adottati, rispettivamente, dal Commissario del Governo (reg. confl. n. 19 del 2008) e dal Questore (reg. confl. nn. 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) della Provincia di Bolzano. La Provincia ritiene – in tutti i ricorsi – che con l’adozione degli atti impugnati lo Stato abbia violato le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di «turismo e industria alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza», di cui agli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e le connesse attribuzioni di cui all’art. 20 del medesimo statuto. Secondo la ricorrente, tali norme attribuirebbero al Presidente della Provincia i poteri di pubblica sicurezza inerenti alle materie di competenza provinciale, configurando come meramente residuali i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. Nella Provincia di Bolzano, la linea di demarcazione fra le proprie competenze e le competenze statali non correrebbe, pertanto, «fra le funzioni di polizia amministrativa e l’area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza», ma si delineerebbe all’interno di quest’ultima, come risulterebbe confermato dalle pertinenti norme di attuazione dello statuto speciale ed in specie dagli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dall’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonche’ dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento). I provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall’autorita’ statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all’art. 20 dello statuto speciale, non attenendo in modo diretto all’ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell’ampia competenza provinciale delimitata dalle citate norme statutarie e di attuazione statutaria. 2. – I ricorsi proposti, avendo ad oggetto provvedimenti di contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e impugnati con censure di identico contenuto, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia. 3. – I ricorsi non sono fondati. 3.1. – Cinque dei sei ricorsi proposti (quelli iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l’ordine pubblico e la sicurezza. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dal testo degli atti impugnati, prodotti in giudizio, emerge, infatti, che l’adozione dei medesimi e’ avvenuta in quanto, nel corso di controlli di polizia, e’ stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e talora si sono verificate liti ed aggressioni che hanno comportato la necessita’ dell’intervento delle forze dell’ordine. Tali atti rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalita’, come questa Corte ha gia’ espressamente affermato, «non e’ quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensi’ quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosita’ sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilita’ dell’esercente» (sentenza n. 129 del 2009). I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato. 3.2. – Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo al ricorso iscritto al n. 19 del 2008, avente ad oggetto un’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui e’ stata del pari disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico, anche se a seguito dell’intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo locale, oltre l’orario consentito, in violazione del disposto dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Anche in tal caso, infatti, il provvedimento in esame e’ stato posto in essere in vista della prevalente necessita’ di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6 del d.l. n. 117 del 2007. Questa Corte ha gia’ riconosciuto, a tal proposito, che la predetta disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumita’ degli utenti della strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicche’ risulta evidente che i provvedimenti adottati in attuazione della stessa sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico. Pertanto il provvedimento in esame non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara che spettava allo Stato adottare: l’ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale e’ stata disposta la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico «Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008); il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell’esercizio pubblico bar «Caffe’ Agadir», sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 17 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 18 settembre 2008 (reg. conflitti n. 20 del 2008); il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell’esercizio pubblico bar caffe’ «Bar Casablanca», sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 16 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonche’ il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per quindici giorni del medesimo bar caffe’ «Bar Casablanca», e la relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21 del 2008); il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per sette giorni dell’esercizio pubblico «New Bar», sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonche’ la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008, con cui quest’ultimo formulava richiesta di parere ai sensi dell’art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008); il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico «Bar Muuh», sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 26 del 2008); il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell’11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e’ stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio pubblico «Bar Romana», sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 27 del 2008). Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 276 del 22/07/2010 (divieto per i matrimoni omosessuali)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promosso dalla Corte d’appello di Firenze, nel procedimento vertente tra B. E. ed altro ed il Sindaco del Comune di Firenze, con ordinanza del 3 dicembre 2009, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso;

che, come la Corte rimettente riferisce, l’ufficiale di stato civile di Firenze ha respinto la richiesta di B. E. e di R. M., diretta ad ottenere la pubblicazione di matrimonio, «ritenendo l’istituto inaccessibile alle persone dello stesso sesso»;

che il Tribunale di Firenze, al quale gli interessati hanno proposto tempestivo ricorso, ha confermato il diniego, «considerando la decisione dell’Ufficiale di stato civile coerente alla legislazione vigente e all’assetto costituzionale della Repubblica»;

che i richiedenti hanno proposto reclamo alla Corte di appello di Firenze, osservando quanto segue: a) non è reperibile nell’ordinamento alcuna esplicita definizione del matrimonio, in effetti mutuata per via esegetica dalla realtà sociale; b) non vi è una disposizione normativa diretta a vietare in modo espresso il matrimonio tra persone omosessuali; c) l’evoluzione sociale rende pienamente accettabile l’unione coniugale tra persone dello stesso sesso; d) la possibilità di contrarre matrimonio con la persona prescelta esprime un diritto inalienabile dell’essere umano; e) nessuna discriminazione di tipo sessuale può comprimere tale diritto; f) l’autonomia privata non è in grado di sopperire alla disciplina pubblicistica del matrimonio, sia sotto il profilo delle garanzie, sia sotto il profilo dei vincoli; g) il divieto di matrimonio omosessuale non soltanto è privo di valida base normativa, ma comprime un diritto fondamentale della persona, lede il principio di uguaglianza e comporta una discriminazione basata sull’orientamento sessuale;

che, pertanto, i reclamanti hanno chiesto, in via principale, la riforma del provvedimento impugnato, con l’ordine di procedere alla pubblicazione del matrimonio sulla base dell’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della legge esistente, o comunque, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 13, 29 e 117 Cost.;

che il Procuratore generale della Repubblica ha espresso parere contrario all’accoglimento del reclamo;

che, ad avviso della Corte rimettente, la domanda principale non può essere accolta, in quanto l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale «impone d’interpretare le norme senza stravolgere il significato delle parole attraverso le quali si manifesta l’intenzione del legislatore e non v’è dubbio che nella lingua italiana per matrimonio s’intenda il “rapporto di convivenza dell’uomo e della donna in accordo con la prassi civile ed eventualmente religiosa, diretta a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia” (dizionario Devoto-Oli)»;

che, del resto, il Tribunale ha posto in evidenza i plurimi riferimenti normativi che, confermando l’analisi etimologica, portano ad escludere la volontà del legislatore di alludere con quel termine a qualcosa di diverso, ed ha ricordato che non spetta al giudice dare veste istituzionale, o comunque rilevanza giuridica, ai mutamenti intervenuti nel costume e nella sensibilità sociale, al di là di quanto rientra nel ragionevole esercizio della funzione ermeneutica;

che, invece, secondo il giudice a quo, si deve dubitare della legittimità costituzionale del divieto di matrimonio omosessuale, in base all’orientamento seguìto dal Tribunale di Venezia (ordinanza 3 aprile 2009) e dalla Corte di appello di Trento (ordinanza 9 luglio 2009) che, in casi del tutto analoghi, svolgendo argomenti pregevoli e di ampio respiro, hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio di legittimità del menzionato divieto;

che, «rinviando in linea di massima alle corpose motivazioni dei giudici già remittenti», la Corte territoriale considera arduo negare al diritto di sposarsi – non a caso divenuto uno dei cavalli di battaglia delle militanze omosessuali in tutto il mondo – la dignità di diritto fondamentale della persona, richiamando al riguardo l’art. 2 Cost., nel cui ambito l’unione coniugale va ricondotta, come sodalizio in cui si esprime la personalità dell’individuo;

che l’istituto de quo esprimerebbe uno dei profili essenziali in cui si manifesta la dignità umana, come «riconosciuto dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948, nonché dagli artt. 8 e 12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 20 marzo 1952 e, infine, dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, sicché ogni interpretazione riduttiva della prospettive di tutela accennata sembra del tutto insostenibile»;

che l’art. 3 Cost. impedisce che l’inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione tra i cittadini, onde, secondo il rimettente, bisogna ritenere garantita dall’ordinamento la possibilità di scegliere un coniuge dello stesso sesso, allo stesso modo in cui il principio di uguaglianza assicura la libertà di scegliere un coniuge di una certa razza, religione o condizione personale;

che «il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati “un modo d’essere” (per usare le parole spese da Corte Cost. n. 165/1985 per i transessuali) che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando anzi ingerenze e sgombrando il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno»;

che, inoltre, la trasformazione dei costumi ha portato, secondo il giudice a quo, al superamento del monopolio detenuto dal modello della famiglia tradizionale cattolica nel dettare lo stile dei rapporti di convivenza ed offre esempi sempre più frequenti di legami alternativi, che aspirano legittimamente ad ottenere dignità e riconoscimento istituzionale;

che l’esclusione degli omosessuali dalla possibilità di contrarre tra loro il vincolo coniugale non può fondatamente discendere, secondo il rimettente, dal rilievo secondo cui l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, «sia perché la tutela della famiglia supposta “naturale” potrebbe tranquillamente estendersi ad una famiglia “meno naturale” o “diversamente naturale” senza per questo rinnegare se stessa, sia perché, equiparando aprioristicamente la “famiglia naturale” a quella composta da uomo e donna, si cade in una petizione di principio che il giudice delle leggi potrebbe a buon diritto scardinare, riconoscendo che nella società odierna il crisma della “naturalità” può essere tranquillamente riconosciuto anche alla convivenza omosessuale»;

che, infatti, volendo definire un concetto di unione coniugale adatto ai tempi, il dato di natura non sarebbe da considerare immutabile, ma andrebbe filtrato e desunto dagli esiti concreti dell’evoluzione sociale, come sarebbe desumibile dalle esperienze storiche nelle varie regioni del mondo;

che, paradossalmente, il vero limite idoneo a frenare l’allargamento dell’istituto coniugale alle coppie omosessuali starebbe nella considerazione per cui il “diritto” al matrimonio «non reca soltanto benefici, ma trascina una nutrita serie di controindicazioni, ammantando lo sposo di una veste intessuta di connotazioni largamente coercitive», in quanto comporta «pesanti limitazioni nella sfera delle libertà individuali, quali l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza morale e materiale, l’obbligo di fedeltà sessuale, che sarebbero inconcepibili senza sottendere il perseguimento di una finalità superiore»;

che questa riflessione smentisce apertamente, secondo il rimettente, la possibilità per l’autonomia privata di supplire in modo adeguato alla disciplina matrimoniale, all’evidenza pervasa da interessi pubblicistici, sicché nessun contratto potrebbe obbligare alla coabitazione o alla fedeltà sessuale, ma soltanto il matrimonio potrebbe assicurare agli omosessuali il conseguimento di tale risultato, peraltro non privo di costi che nella coppia eterosessuale (almeno ab origine) trovano corrispettivo nella finalità procreativa e, quindi, si collegano «alla necessità di saldare un nucleo stabile iperprotettivo a fondamento della famiglia»;

che, in quest’ottica, «il divieto del matrimonio tra omosessuali perderebbe così ogni sapore discriminatorio per assumere una funzione addirittura di salvaguardia, nei confronti di chi, non potendo procreare, verrebbe messo al riparo da impegni che l’ordinamento considera altrimenti intollerabili»;

che, tuttavia, la finalità procreativa, continua ancora il giudice a quo, svolge ormai un ruolo soltanto tendenziale nel giustificare l’instaurazione del matrimonio, istituto sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili, «nel perseguimento di interessi solidaristici e morali che sarebbe palesemente incongruo precludere alle coppie omosessuali», avuto riguardo anche alle nuove tecniche di procreazione;

che, pertanto, «l’evocazione dell’originaria finalità procreativa alla radice dell’istituto matrimoniale si rivela quanto meno azzardata allo scopo di rendere accettabile sul piano della legittimità costituzionale la “protezione” degli omosessuali dalla “schiavitù” coniugale, sicché il discorso non riesce a dissipare soddisfacentemente i dubbi in precedenza avanzati sulla fisionomia discriminatoria dell’esclusione»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato l’11 maggio 2010, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile e, comunque, infondata perché con conterrebbe alcun elemento di sostanziale novità o diversità rispetto alle questioni già risolte da questa Corte con la sentenza n. 138 del 2010.

Considerato che la Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso»;

che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2010, emessa a seguito delle ordinanze del Tribunale di Venezia e della Corte d’appello di Trento menzionate dall’attuale rimettente, ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale delle norme in questa sede censurate, in riferimento ai parametri costituzionali qui richiamati, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. (che non può ritenersi evocato dalla Corte fiorentina mediante la generica relatio ai citati provvedimenti del Tribunale di Venezia e della Corte di appello di Trento);

che, in particolare, con la sentenza n. 138 del 2010 la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata;

che con la medesima sentenza la questione, sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost., è stata dichiarata non fondata, sia perché l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio;

che non risultano qui allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente pronuncia;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, e la questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis: ordinanze n. 42, n. 34 e n. 16 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Cassazione Sez I Penale n. 24510 del 17 giugno 2010 Internet, email, molestie, telefono, posta (2010-07-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) D.M. N. IL 06/04/1969

avverso la sentenza n. 972/2006 TRIBUNALE di CASSINO, del 11/05/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto dal procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il reato e estinto per prescrizione;

udito il difensore dell’imputato, avvocato Marco Maria Monaco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Rileva

1. – Con sentenza, deliberata l’11 maggio 2009 e depositata il 3 luglio 2009, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena della ammenda in euro duecento, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, D.M., imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale" del convivente della destinataria, reato commesso in Cassino il 24 febbraio 2005 (capo sub B della originaria rubrica), motivando, in relazione al punto controverso dell’accertamento della colpevolezza: il messaggio è stato inviato dalla casella di posta elettronica "barma71", attivata – secondo quanto emerso dalla testimonianza del teste Del Vescovo sovrintendente della Polizia di Stato, ammesso ai sensi dell’articolo 507 C.P.P. – il 17 gennaio 2004, alle ore 12.24 (con spendita delle generalità di persona inesistente), mediante collegamento effettuato tramite l’utenza telefonica intestata all’imputato; inoltre nella memoria di un computer in uso al medesimo giudicabile risultano registrati accessi alla suddetta casella; deve considerarsi fallita la prova d’alibi di D.M. (costui ha sostenuto che al momento della attivazione della casella non era a casa, ma si trovava in compagnia di amici a una festa di compleanno); i riferimenti del testimoniale a discarico devono essere valutati con margini di approssimazione, avuto riguardo alla incertezza palesata da uno dei testimoni in ordine ad altra circostanza dell’incontro e al generico e dubitativo riferimento cronologico offerto dall’altro teste; costituisce, poi, mera congettura e illazione l’assunto difensivo che persona ignota possa aver attivato la casella di posta elettronica attraverso l’utenza telefonica residenziale, installata nella abitazione dell’imputato; laddove, poi, il computer in uso a D.M. ha memorizzato l’accesso alla casella, che presuppone la conoscenza dell’indirizzo di posta elettronica e della parola d’ordine (note a chi attiva la casella stessa).

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto del 9 ottobre 2009, col quale, premessa l’esposizione in punto di fatto delle tesi difensive (alibi al momento della attivazione della casella di posta elettronica, possibilità dell’uso del telefono di casa e dei computer da parte di amici), sviluppa quattro motivi, impugnando congiuntamente anche l’ordinanza dibattimentale 9 ottobre 2008 di ammissione ai sensi dell’articolo 507 C.P.P. del teste (omissis), e denunziando, anche promiscuamente ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 660 Codice Penale (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione degli articoli 125, 533, 546, comma 1, lettera e) C.P.P. (primo, secondo, terzo e quarto motivo) e dell’articolo 507 C.P.P. (quarto motivo).

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente oppone: al momento della attivazione della casella di posta elettronica barma7l esso D.M. era fuori casa, come dimostrato dal testimoniale a discarico; non è possibile attribuire l’invio del messaggio molesto in difetto della dimostrazione della registrazione del casella, dell’uso esclusivo della utenza telefonica e della disponibilità del "personal computer – per dir così – di partenza" al momento della spedizione del messaggio.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce: difetta il dolo specifico; il Tribunale ha riconosciuto che al momento della attivazione della casella non era stata concepita la condotta molesta; è illogico e incomprensibile supporre che i messaggi siano stati inviati dopo alcuni mesi; non è dimostrato che l’imputato fosse animato da astio nei confronti della persona molestata o del convivente di lei.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente riporta stralci della trascrizione della registrazione fonica delle testimonianze dei testi a discarico e censura la valutazione del giudice a quo circa la prova orale de qua che assume arbitraria, illogica e contraddittoria.

2.4 – Con il quarto motivo il ricorrente si duole della ammissione, disposta ai sensi dell’articolo 507 C.P.P. del teste (omissis), obiettando: non ricorreva la assoluta necessità, l’intervento officioso del giudice (può integrare, ma) non deve sostituire l’attività delle parti; il Pubblico Ministero non ha fornito la prova "circa l’impossibilità di tempestiva indicazione" del teste nel termine prescritto dall’articolo 468 C.P.P.

3. – La contravvenzione è estinta ai sensi dell’articolo 157 Codice Penale.

Considerati il titolo del reato, l’epoca della commissione, il prolungamento del termine prescrizionale in dipendenza degli atti interruttivi, la sospensione del relativo decorso (dal 2 aprile 2007 al 21 maggio 2007 e dal 16 febbraio 2009 al 2 marzo 2009, per effetto del rinvio del dibattimento a istanza del difensore), la prescrizione è maturata il 25 ottobre 2009, ai sensi degli articoli 157, comma 1, numero 5, 158, 159 e 160 Codice Penale (nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251), che trovano ultrattiva applicazione, quale legge più favorevole, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, Codice Penale.

4. – Nel concorso colla causa di estinzione del reato prevale, tuttavia, quella assolutoria ai termini dell’articolo 129, comma 2, C.P.P.

Giova premettere che il giudice a quo ha definitivamente prosciolto il giudicabile dal contestato delitto di ingiuria (capo sub C della rubrica, concorrente ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice Penale colla contravvenzione in esame), perchè l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Orbene risulta evidente ex actis che il fatto – per quanto concerne la residua ipotesi contravvenzionale – non è previsto dalla legge come reato.

La questione è stata, invero, affrontata dal giudice di merito. Il Tribunale ha considerato: "la tipizzazione della condotta incriminata dall’articolo 660 Codice Penale, non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione aperta legata all’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili , colla conseguenza che l’aumento della "gamma delle opportunità intrusive", offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell’ambito delle "condotte in grado di integrare l’elemento strutturale della molestia" e del "corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime", restando "inalterata la ratio della norma" incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l’articolo 660 Codice Penale colla dizione "telefono" comprende gli "altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza"; e, comunque, anche "la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono".

La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente argomentata) non è condivisibile.

Il tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.

La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati "col mezzo del telefono", possa essere dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.

Innanzi tutto non coglie nel segno l’argomento del giudice di merito secondo il quale la "e-mail [..] viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono", così integrando la previsione della norma incriminatrice.

Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.

Nè, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribunale (Sez. VI, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima n. 139560: "nella generica dizione di cui all’articolo 660 Codice Penale ‘col mezzo del telefono’ sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono eccetera)".

In relazione all’oggetto giuridico della norma incriminatrice l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale.

Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica.

La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.

Di tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario.

Epperò l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Orbene, l’evento immateriale – o psichico – del turbamento del soggetto passivo istituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può) sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberty di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).

Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.

Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la questione della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: "La disposizione di cui all’articolo 660 Codice Penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi).

Nell’occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la molestia "commessa col mezzo epistolare, anche se idonea [..] a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, [..] non è punibile per se stessa", ai sensi dell’articolo 660 Codice Penale, ha argomentato, per l’appunto, che i messaggi di testo inviati col mezzo del telefono "non possono essere assimilati a – quelli – di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario".

Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal "principio di stretta legalità" e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione e dall’articolo 1 del Codice Penale (v. Cass., Sez. III, 26 giugno 1997, n. 9617, Aprа, massima n. 208776, in materia di "tutela della salute e dell’ambiente").

Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

PQM

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, addì 17 giugno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.