Cassazione Civile, Sez. III – sentenza 15 aprile 2010 n. 9037. Responsabilità ex art. 2052 cc. : “Il rispetto del canone della diligenza nella custodia dell’animale non esonera il proprietario da responsabilità per i danni dallo stesso cagionati”.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il giudice di pace ha accolto (nei limiti di € 2.582,28) ed il tribunale di (OMISSIS) rigettato (con sentenza n. 2081.05) la domanda proposta da L. S. nei confronti di L. e F. T., volta al risarcimento dei danni subiti per il morso di un cane pit-bull, di proprietà del secondo e custodito dal primo, dal quale era stato assalito alle 9,30 del 26.12.2000, immediatamente dopo l’ingresso nello stabile tramite un cancello aperto.
Ha ritenuto il tribunale che i convenuti in primo grado avessero provato il fortuito per gli effetti di cui all’art. 2052 cc. per le seguenti ragioni, così testualmente enunciate a pagina 6 della sentenza:
a) "perché avevano adottato tutte le misure idonee in regime di normalità ad evitare che il cane potesse aggredire terzi (catena di tre metri, cane legato in posto distante dal cancello di ingresso, cartelli sui cancelli)", peraltro ritenuti non visibili a cancello aperto sulla base delle risultanze istruttorie;
b) perché del tutto imprevedibile doveva considerarsi la circostanza che "pur avendo i T. un’attività produttiva stagionale (frantoio) alcuno potesse recarsi da loro per affari la mattina del 26 dicembre, quando in casa non c’era nessuno …. e si spingesse all’interno fino al frantoio senza citofonare o avvisare" benché il cancello fosse aperto, anche per la presenza di altre abitazioni nello stabile;
c) perché il S. aveva 80 anni, "con la conseguente minore prontezza a ritirarsi dall’attacco di un cane legato alla catena".
2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente, affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 cc. e vizio della motivazione.
Resistono con controricorso gli intimati T..
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è manifestamente fondato.
La conclusione del tribunale che la condotta del S. (entrato di mattina in uno stabile con cancello aperto che – secondo le risultanze di cui pure si dà atto in motivazione – rendeva per questo non visibile il cartello "attenti al cane", dal quale era stato poi aggredito) sia stata idonea ad assorbire per intero il rapporto causale è del tutto contrastante con gli accertamenti in fatto compiuti, univocamente attestanti una condotta assolutamente ordinaria da parte della vittima. E’, in particolare, erroneo in diritto l’assunto che la prova del fortuito potesse essere costituita dal fatto che gli appellanti avevano adottato tutte le misure idonee in regime di normalità ad evitare che il cane potesse aggredire terzi, dovendo il fortuito identificarsi in un evento imponderabile ed imprevedibile, che si inserisca all’ improvviso nel meccanismo causale, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo (Cass., ri. 4752/1999).
In senso diametralmente opposto alla decisione assunta militano, del resto, gli stessi precedenti richiamati dal tribunale, dal più recente dei quali (Cass., n. 12161/2000, relativo al caso di una bambina che si era addirittura avvicinata a un cane legato e nel quale il cartello di pericolo era perfettamente visibile) è stato tratto il principio secondo il quale "la responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale".
Principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, da Cass., n. 11570/2009), che va anche in quest’occasione confermato.
E’, infine, del tutto inconsistente il presupposto logico del rilievo conferito dal tribunale al fatto che la vittima avesse ottant’anni e fosse per questo meno agile; rilievo che presuppone, in un contesto nel quale il cancello era aperto e gli avvisi di pericolo non erano dunque visibili, che il tribunale abbia opinato che un uomo anziano compie un atto decisamente pericoloso per la sua incolumità (tanto da integrare la causa determinante dell’aggressione subita da un cane) se solo varchi un cancello aperto che dia accesso ad un immobile nel quale siano collocati un frantoio ed alcune case di abitazione.
2 . – La sentenza va cassata, con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, perché decida sull’appello dei T. nel rispetto degli enunciati principi.
Alla condanna dei resistenti alle spese del giudizio di cassazione può provvedersi con la presente sentenza.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia al tribunale di (OMISSIS) in persona di diverso giudicante; condanna i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.700, di cui 1.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Nota

1. Il caso deciso.

La questione è la seguente.
Un ottantenne, dovendosi recare presso l’abitazione di due produttori stagionali di olio per affari, veniva aggredito da un pitbull legato ad un frantoio mediante una catena.
Infatti l’anziano, poiché il cancello di entrata dello stabile era aperto, non si era avveduto del fatto che il padrone dell’animale avesse ivi posto un cartello, con il quale avvisava chiunque facesse ingresso nello stabile medesimo di prestare attenzione a causa della presenza di un cane.
Successivamente all’aggressione, l’ottantenne faceva causa sia al padrone che al custode dell’animale al fine di ottenere il risarcimento dei danni ed il Giudice di Pace di … accoglieva il suo ricorso.
Il Tribunale di …, al contrario, respingeva la suddetta domanda di risarcimento, ritenendo che i convenuti in primo grado avessero provato il caso fortuito ai sensi dell’art. 2052 cc.
Infine, il soccombente ricorreva alla Corte di Cassazione, la quale rinviava la questione allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, perché decidesse sull’appello nel rispetto dei principi enunciati dalla medesima.

2. La questione.

In tema di danno cagionato da animali, chi risponde dell’aggressione da parte di un cane nei confronti di un soggetto che, imprudentemente, trovando il cancello aperto, è entrato nel giardino dove il cane medesimo si trova legato mediante una catena?

3. La risposta della Cassazione Civile, Sez. III – sentenza 15 aprile 2010 n. 9037.

Osserva la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che è il padrone del pitbull a dover rispondere dell’aggressione da parte del medesimo, consistente nell’avere morso colui che, avendo trovato il cancello aperto, è entrato nel giardino dove il cane è legato.
Infatti, a parere del Supremo Collegio, solo il caso fortuito, il quale presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità o assoluta eccezionalità, deve reputarsi idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale in caso di aggressioni da parte del medesimo, non avendo rilievo alcuno il fatto che il padrone e/o il custode dell’animale abbia usato la maggiore diligenza possibile per evitare il danno (consistente, nel caso di specie, nella predisposizione di un cartello all’entrata dello stabile, nonchè di una catena che tenga legato il cane al frantoio).

4. Nota esplicativa.

La questione giuridica affrontata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione concerne il tema della responsabilità per danni cagionati da animali ex art. 2052 cc, la quale viene risolta in base al principio secondo cui tale responsabilità è da imputarsi al padrone e/o al custode dell’animale, eccettuata la prova del caso fortuito.
Si deve rilevare che l’applicabilità del suddetto principio conduce al riconoscimento di una responsabilità dei soggetti sopra indicati di carattere quasi (salvo solo il fortuito) illimitato: trattasi, infatti, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Peraltro, è opportuno notare che la massima elaborata ad opera della Corte di Cassazione nella sentenza considerata era già stata espressa, in termini analoghi, da numerose pronunce del Supremo Collegio (ex multis, Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 19 maggio 2009 n. 11570; Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 19 marzo 2007 n. 6454; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 4 dicembre 1998 n. 12307).
Tuttavia, l’affermazione di un siffatto genere di responsabilità, gravante sul proprietario e/o sull’utente dell’animale, pur essendo conforme ai precedenti giurisprudenziali in materia, non sempre si giustifica in relazione alle circostanze del caso concreto.
Infatti, il nostro ordinamento giuridico (v. ad es. artt. 1001, 1148, 1176, 1227, 1587, 1710, 1768 e 1804 cc.) fa spesso riferimento al canone della diligenza quale criterio di massima, che deve essere osservato da ciascun consociato nei rapporti con gli altri.
Così, il rispetto della diligenza è previsto dal legislatore, ad esempio, con riguardo agli istituti dell’usufrutto, del possesso, della locazione, del mandato, del deposito e, più in generale, con riferimento all’adempimento delle obbligazioni.
In particolare, relativamente ai rapporti obbligatori, la disposizione normativa dell’art. 1176 cc. afferma testualmente che, nell’adempimento dell’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Successivamente, l’art. 1227 cc. statuisce che, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, il risarcimento dei danni è diminuito proporzionalmente alla colpa del medesimo, e, addirittura, che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Ciò significa che la legge esige che il criterio della diligenza media del buon padre di famiglia (emblema dell’uomo attento e coscienzioso nel valutare le situazioni che di volta in volta si presentano nel caso concreto) debba sempre essere osservato nelle relazioni sociali: esso, dunque, deve reputarsi un principio di carattere generale.
A sostegno di tale tesi, è opportuno evidenziare che anche la sentenza considerata fa riferimento al canone della diligenza con riguardo al comportamento del proprietario e/o del custode del cane, seppure in senso negativo, ovvero affermando che la stessa non lo esonera da responsabilità per i danni cagionati dall’animale, eccettuata, si ribadisce, l’ipotesi del caso fortuito.
Chi scrive, tuttavia, reputa che la diligenza di cui si tratta debba essere rispettata non soltanto dal proprietario o da colui che si serve dell’animale per un periodo di tempo limitato, ma anche dal terzo che entri in relazione con l’animale medesimo.
Poichè il Codice Civile prevede che al canone della diligenza debbano conformarsi le condotte di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, debitore e creditore, non si comprende per quale ragione, nel caso di danno cagionato da animali, tale criterio non debba essere parimenti osservato sia dal proprietario e/o custode dell’animale sia dal terzo, che con l’animale medesimo entri in contatto.
Infatti, in tal caso, pur non ricorrendo un’ipotesi di rapporto obbligatorio tra padrone e/o utente dell’animale, da una parte, e terzo dall’altra, tuttavia è innegabile che si instauri tra di essi un rapporto sociale, con riguardo al quale il legislatore esige sempre l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento giuridico, da parte di ciascun consociato.
E tra questi principi è indubbio che debba essere annoverato quello della diligenza, il quale presenti i caratteri dell’attenzione, accortezza, prudenza che sopra si sono evidenziati.
Infatti, sebbene sia chiaro, per espresso disposto dell’art. 2052 cc., nonché in base alle richiamate statuizioni della Corte di Cassazione, che soltanto il caso fortuito è idoneo ad esonerare da responsabilità il proprietario e/o custode dell’animale per i danni dal medesimo cagionati, tuttavia si deve riconoscere che anche il mancato rispetto del canone della diligenza da parte del terzo che con l’animale venga in contatto possa talvolta concorrere, almeno in parte, a causare il danno.
Pertanto, si ritiene opportuna una più attenta valutazione, da parte della giurisprudenza, circa le conseguenze che l’inosservanza del canone della diligenza da parte del terzo possa provocare in ordine alla produzione del danno dal medesimo subito.
In altri termini, si reputa che la negligenza del danneggiato, ove ne sia accertata la sussistenza nel caso concreto, debba essere valutata alla stregua di un concorso di colpa nella verificazione del danno, con conseguente riduzione da parte del giudice, in sede di condanna, della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Si vuole, dunque, sostenere che ancorare la responsabilità dei soggetti indicati nell’art. 2052 cc. al mero fatto oggettivo dell’animale, qualora lo stesso danneggiato abbia almeno parzialmente contribuito alla produzione del danno, debba reputarsi in contrasto con i più noti principi di giustizia sociale.
Infatti l’animale, con il quale il terzo entri in contatto, non è una res, bensì un essere animato, i cui impulsi sono spesso difficili da controllare, ragion per cui, una volta che il padrone e/o l’utente del medesimo si sia adoperato con la maggiore diligenza possibile per custodirlo, si deve ritenere che anche il terzo debba parimenti fare tutto ciò che è in suo potere al fine di evitare il danno che potrebbe essergli cagionato dall’animale.
In particolare, con riferimento al caso di specie, l’osservanza delle più comuni regole di diligenza avrebbe imposto all’anziano signore, protagonista della vicenda in esame, di non fare ingresso nell’abitazione del proprietario senza avvisarlo, quanto meno suonando il campanello.
Al contrario, proprio tale comportamento era stato omesso dall’ottantenne.
Anzi, il ricorrente, essendo entrato da un cancello aperto senza alcun preavviso nei confronti del proprietario, a fortiori avrebbe dovuto prestare attenzione nell’evitare possibili pericoli all’interno dello stabile.
Infatti, adoperando una maggiore cautela nell’entrarvi, l’anziano signore si sarebbe accorto del cartello posto sul cancello, ancorché aperto, nonché della presenza del pitbull legato al frantoio da una catena.
Pertanto, si deve concludere che, nell’affermare il principio secondo il quale il proprietario dell’animale o chi lo ha in custodia risponde sempre dei danni cagionati dallo stesso, indipendentemente dalla diligenza prestata nella custodia dell’animale, salva soltanto la prova del caso fortuito, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione mostra di aver omesso di considerare che, qualora l’accertata negligenza da parte del terzo, che venga a trovarsi in contatto con l’animale, sia stata, almeno in parte, causa del danno subito dal medesimo, una valutazione della fattispecie prevista dall’art. 2052 cc. quale ipotesi di responsabilità oggettiva debba ritenersi contrastante con i più noti principi di giustizia sociale, conformandosi ad essi soltanto una considerazione di tale fattispecie in termini di responsabilità concorrente tra proprietario e/o utente dell’animale e danneggiato.

5. I precedenti conformi.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 19 maggio 2009 n. 11570; afferma che: “il proprietario dell’animale risponde anche nell’ipotesi in cui un cane, legato per mezzo del guinzaglio al corrimano delle scale di accesso ad una stazione della metropolitana e lasciato incustodito, si avventi contro una persona anziana in atto di sorreggersi al medesimo corrimano per scendere le scale, facendola cadere e provocandole lesioni, a nulla rilevando che la vittima avesse la possibilità di evitare l’animale seguendo un percorso piú discosto da esso".
Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 19 marzo 2007 n. 6454; afferma che: “La responsabilità del proprietario dell’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., è presunta, ovvero fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale.
Ne consegue che il proprietario risponde in ogni caso ed in toto per i danni cagio¬nati dall’animale al terzo, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Ne consegue al¬tresì che, se la presunzione di responsabilità non può ritenersi totalmente vinta, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell’animale al risarcimento dei danni per l’intero e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo ed il danneggiato”.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 4 dicembre 1998, n. 12307; afferma che: “La responsabilità del proprietario dell’animale, ex art. 2052 cod. civ., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale. Ne consegue che il proprietario (o l’utilizzatore) dell’animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova positiva che il danno sia stato causato da un evento fortuito, non essendo sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa”.

6. Gli spunti bibliografici.
F. Caringella, Responsabilità civile e assicurazioni, 2008, Ed. Giuffrè;
AA.VV., Istituzioni di diritto privato, 2005, Ed. Giuridiche Simone;
M. Bianca, Diritto Civile, 2003, Ed. Giuffré;
G. Cassano, Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno, 2003, Utet:
F. Gazzoni, Manuale di Diritto privato, 2003 Ed. Scientifiche Italiane;
Studium Iuris a cura di A. Zaccaria, La giurisprudenza delle Sezioni Unite, 2003, Cedam.

Sara Piffari

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 17 giugno 2010, n. 23421. In materia di abuso di ufficio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Con sentenza in data 11-6-2007 il Tribunale di Trani dichiarava N. Francesco colpevole del reato di cui agli artt. 81, 323 c.p. e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile C. Pompeo, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale.
Con sentenza in data 30-9-2007 la Corte di Appello di Bari, in riforma di tale sentenza, assolveva il N. dal delitto ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.
Il fatto addebitato all’imputato era di avere, in violazione delle norme di legge e di regolamento, nella qualità di Sindaco del Comune di Risceglie, nello svolgimento delle sue funzioni, procurato a Rocco Luigi Carlo e a Meleagro Giuseppe, con l’emanazione degli atti monocratici indicati nel capo d’imputazione, l’ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente al conferimento agli stessi dell’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e, del pari, a C. Pompeo, un danno ingiusto conseguente alla illegittima destinazione del C. ad altro incarico dirigenziale.
La Corte di Appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha ritenuto non sussistere la prova della sussistenza, in capo all’imputato, del dolo intenzionale proprio del reato contestato.
La parte civile C. Pompeo, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo intenzionale, nonché l’inosservanza di norme processuali e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova. Rileva, in particolare, che l’affermazione della Corte di Appello, secondo cui il Tribunale non avrebbe evidenziato l’esistenza del perseguimento, da parte del Sindaco, del fine di danneggiare la costituita parte civile o di favorire il Meleagro e il Rocco, risulta contraddetta dall’ampia motivazione della sentenza di primo grado, con la quale sono stati compiutamente indicati gli elementi di fatto e di diritto dimostrativi della consapevolezza, da parte del prevenuto, di compiere atti illegittimi, con l’intenzione di arrecare un danno e un ingiusto vantaggio. Nel richiamare i passaggi più significativi della decisione di primo grado, deduce che il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell’intenzionalità dell’abuso posto in essere dal prevenuto, argomentandola dalla reiterazione di atti illegittimi – anche successivamente ai decreti di annullamento emessi dal Capo dello Stato in conformità dei pareri del Consiglio di Stato -, aventi la medesima finalità dell’attribuzione della qualifica dirigenziale a soggetti privi dei requisiti e titoli richiesti dalla legge, nonché dalle numerose e marchiane violazioni di legge e di regolamento, dall’assenza di un fine pubblico meritevole di tutela e dal carattere meramente pretestuoso delle motivazioni addotte negli atti monocratici in contestazione.
Ricorre anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo intenzionale. Rileva anch’esso che l’affermazione della Corte di Appello, secondo cui il Tribunale non avrebbe evidenziato l’esistenza del perseguimento, da parte dell’imputato, del fine di danneggiare, con la sua azione, la costituita parte civile, o di favorire il Meleagro e il Rocco, viene smentita dalla esaustiva motivazione resa al riguardo dal giudice di prime cure. Il Tribunale, infatti, ha correttamente motivato la ricorrenza dell’intenzionalità dell’abuso posto in essere dal prevenuto, in ragione della reiterata adozione -anche successivamente ai decreti di annullamento del Capo dello Stato – di atti illegittimi, aventi la medesima finalità dell’attribuzione della qualifica dirigenziale a soggetti privi dei requisiti e titoli di legge, dell’assenza di un fine pubblico meritevole di tutela e del carattere meramente pretestuoso delle motivazioni addotte negli atti monocratici in questione. A fronte del congruo e coerente apparato motivazionale della sentenza di primo grado, appare evidente il vizio di manifesta illogicità della decisione impugnata, che ha escluso apoditticamente la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, assumendo che, nel caso di specie, manca la prova che l’imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Risceglie, “non abbia agito allo scopo di garantire l’attuazione del suo programma nel rispetto della migliore efficienza della struttura amministrativa del Comune”.

Diritto

Entrambi i ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, ha l’obbligo non solo di delineare con chiarezza le ragioni del suo convincimento, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente le argomentazioni poste a base della sentenza riformata, spiegando per quali motivi non le ritenga condivisibili (Cass. Sez. Un., 12-7-2005 n. 33748; Sez. 2, 11-11-2005/11-1-2006 n. 746; Sez. 5, 5-5-2008 n. 35762). Il giudice del gravame, pertanto, non può limitarsi ad esprimere in modo generico una differente valutazione, ma deve dar conto, attraverso una rigorosa analisi critica, degli elementi che lo hanno indotto ad un convincimento opposto rispetto a quello del giudice di primo grado.
Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha rispettato tale dovere di motivazione rafforzato, in quanto ha ribaltato completamente la decisione di primo grado limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che, nella specie, manca la prova che l’imputato, nella sua qualità, “non abbia agito allo scopo di garantire l’attuazione del suo programma nel rispetto della migliore efficienza della struttura amministrativa del Comune”, e che il Tribunale non ha “evidenziato, neppure in maniera astratta o frammentaria, l’esistenza di comprovati motivi personali ovvero il perseguimento, da parte del Sindaco, del fine di danneggiare, con la sua azione, la costituita parte civile, o di favorire il Meleagro ed il Rocco”.
Così facendo, il giudice del gravame ha mostrato di non tenere in alcun conto le ampie ed analitiche argomentazioni svolte dal Tribunale a dimostrazione della intenzionalità dell’abuso commesso dal N., allo scopo di favorire il Meleagro e il Rocco e di danneggiare il C.; argomentazioni basate sul pregnante rilievo della reiterata adozione (anche successivamente ai decreti di annullamento emessi dal Capo dello Stato su parere conforme del Consiglio di Stato) di atti illegittimi con i quali è stata attribuita la qualifica dirigenziale a soggetti privi (a differenza del C.) dei titoli e requisiti richiesti dalla legge, nonché dell’assenza di un fine pubblico meritevole di tutela e del carattere meramente pretestuoso del riferimento al perseguimento dell’interesse al buon funzionamento del Comune contenuto negli atti monocratici in contestazione. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato che la scelta dei sostituti del C. non è stata preceduta da alcun serio tentativo di reperire persone maggiormente idonee all’espletamento dell’incarico, che è stato al contrario affidato a persone prive dei requisiti; e che non è stata dimostrata la necessità di una rotazione tra tutti i dirigenti, avendo la rotazione riguardato solo il C..
Tutto ciò in piena coerenza col principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il perseguimento di un fine pubblico da parte dell’agente non vale ad escludere il dolo dell’abuso d’ufficio, sotto il profilo dell’intenzionalità, allorché rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta (Cass. Sez. 6, 17-10-2007 n. 40891).
La Corte di Appello non ha proceduto, come sarebbe stato suo onere, ad una approfondita e penetrante analisi critica di tali argomenti, per confutarne la correttezza logica o giuridica e giustificare il proprio diverso convincimento; ma si è limitata, in modo acritico, a prendere atto del formale riferimento al perseguimento di un preminente interesse dell’Ente, contenuto in uno degli atti monocratici in contestazione (n. 41 del 25-9-2002), per desumerne – senza affrontare in alcun modo le tematiche prospettate dal Tribunale – la non configurabilità del dolo intenzionale del reato contestato, nonostante l’eventuale presenza di un concomitante favoritismo o danno per il privato.
S’impone, di conseguenza, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per una rinnovata valutazione di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 22 giugno 2010, n.15124. In materia di legato di beni immobili.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 649 e 1350 n. 5 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta “ad substantiam”, e per aver basato tale convincimento sul principio secondo cui la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto il cui acquisto si è verificato “ipso iure” al momento della successione, richiede una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo.

E. ed I. T. sostengono la legittimità di una conclusione diversa da quella ora enunciata (pur riconoscendo l’orientamento consolidato di questa Corte in senso contrario) alla luce di una diversa interpretazione delle norme sopra richiamate.

Le ricorrenti anzitutto rilevano che è più corretto qualificare la rinuncia al legato come rifiuto, considerato che la rinuncia ha da oggetto qualcosa che si è già acquistato, mentre nel caso del legato l’acquisto avviene senza necessità di accettazione, posto che altrimenti la previsione di cui all’art. 650 c.c. – secondo la quale il giudice, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare – non avrebbe alcun senso; d’altra parte, se la rinuncia al legato avesse funzione abdicativa ad un diritto su beni già acquisiti al patrimonio del legatario, non si spiegherebbe il fatto che tali beni, dopo la rinuncia al legato stesso, rientrano nell’ambito della massa ereditaria; le ricorrenti pertanto assumono che il legatario non acquista automaticamente un diritto – che evidentemente comporterebbe per la sua dismissione una rinuncia in senso stretto – ma la titolarità di una situazione potestativa che gli consente o di conseguire il diritto oggetto del legato accettandolo, o di non conseguirlo rifiutandolo.

I. ed E. T. affermano che la necessità che il legato debba essere oggetto di una espressa accettazione, cosicché la rinuncia di cui all’art. 649 c.c. debba piuttosto essere qualificata come rifiuto di una facoltà, deriva anche dalla disposizione dell’art. 467 c.c in materia di rappresentazione, che subordina l’operatività dell’istituto al fatto che l’erede o il legatario non voglia o non possa accettare.

Le ricorrenti rilevano poi che la fondatezza del loro assunto è confermata dal principio della intangibilità della sfera individuale del singolo, con la conseguenza che la tesi dell’accettazione automatica del legato porterebbe alla conclusione che il soggetto onorato del legato si verrebbe a trovare “ipso iure” titolare di un nuovo diritto senza avere la possibilità di impedire preventivamente tale intromissione nella sua sfera individuale; accogliendo invece la tesi per cui il rifiuto interromperebbe l’“iter” di acquisto del legato, ne consegue che anche la mancata espressione del rifiuto per il periodo previsto dalla legge determina la prescrizione del diritto al legato, senza che ciò comporti quindi alcun effetto sulla sfera individuale, anche patrimoniale, del soggetto onorato.

I. ed E. T. concludono pertanto che il rifiuto di accettare un legato non può essere sottratto al principio di libertà delle forme anche quando il legato ha ad oggetto beni immobili.

La censura è infondata.

Il Collegio ritiene anzitutto che l’assunto sostenuto dalla ricorrenti si pone in insanabile contrasto con l’art. 649 c.c. secondo cui il legato si acquista automaticamente, non richiedendosi l’accettazione da parte di colui a favore del quale sia stato disposto, salva la facoltà di rinunziare.

Tale regime dell’acquisto del legato, nel diversificarsi dall’acquisto dell’eredità (che ai sensi degli artt. 471 e seguenti c.c. deve essere accettata per produrre tale effetto), è coerente con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero risponde soltanto entro i limiti del valore della cosa legata qualora sia tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore ai sensi dell’art. 671 c.c.

Ciò premesso, il convincimento ora espresso non comporta – come pure erroneamente sostenuto dalle ricorrenti – l’assoluta inutilità di una accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l’acquisto verificatosi “ex lege” o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati (Cass. 5-6-1971 n. 1683), evenienza quest’ultima che produce tra l’altro l’effetto previsto dall’art. 467 secondo comma c.c. (disposizione sopra richiamata dalle ricorrenti) in materia di rappresentazione nel caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato; in mancanza di conferma dell’acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l’acquisto del legato ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse, attraverso l’azione prevista dall’art. 650 c.c.

Erroneamente poi I. ed E. T. negano che la rinuncia al legato configuri una vera e propria rinuncia abdicativa sulla base del rilievo che tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato possa rientrare nell’asse ereditario; infatti ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario (in proposito invero la pronuncia di questa Corte 2-2-1995 n. 1261 ha rilevato che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario) con effetto retroattivo al tempo dell’apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista espressamente dall’art. 521 c.c. sia, come è stato osservato in dottrina, dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (artt. 674 – 675 c.c.).

In definitiva deve quindi confermarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione (vedi “ex multis” in tale senso Cass. 28-5-1993; Cass. 27-5-1996 n. 4883; Cass. 11-11-2008 n. 26955), e che la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili (come nella fattispecie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350 n. 5 c.c. deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità (Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785).

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata che, dopo aver affermato il principio secondo cui è possibile manifestare una volontà negoziale attraverso la sottoscrizione della procura rilasciata su di un atto processuale, implicando la suddetta sottoscrizione ratifica dei contenuti negoziali dell’atto stesso, ha rilevato che peraltro nella fattispecie nei due atti difensivi del giudizio di primo grado ascrivibili ad E. ed I. T. (rispettivamente l’atto di citazione per la prima e la comparsa di costituzione per la seconda), non risulta affatto manifestata la volontà di rinunciare al legato in sostituzione di legittima; le ricorrenti rilevano che invece la rinuncia contenuta in un atto processuale, con il quale si chiede il riconoscimento di diritti incompatibili con la volontà di ritenere satisfattivo e quindi di accettare un legato in sostituzione di legittima, viene ritenuta valida anche se nei predetti atti processuali non vi sia una dichiarazione espressa di rinuncia al legato.

E. ed I. T. aggiungono che è comunque contestabile che nei loro atti introduttivi del giudizio di primo grado non fosse contenuta una manifestazione espressa di rinuncia al legato, posto che ad esempio nella comparsa di risposta del 13-2-1980 di I. T. si chiedeva l’assegnazione a quest’ultima di “una quota in natura corrispondente la quota di legittima spettantele”, considerato che la rivendicazione della quota di legittima non può che significare la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, dopo aver condiviso il principio di diritto invocato dalle appellate in ordine alla configurabilità di una rinuncia in forma scritta al legato in sostituzione di legittima attraverso gli atti difensivi redatti dai procuratori delle parti, ha tuttavia escluso che nella fattispecie E. ed I. T. avessero manifestato in tali forme la volontà di rinunciare al legato suddetto, posto che nei rispettivi atti processuali (l’atto di citazione del 12-12-1979 per E. T. e la comparsa di risposta del 13-2-1980 per I. T.) esse avevano richiesto l’inventario e la stima di tutti i beni caduti nella successione materna, il rendiconto, la divisione e l’assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, ma non avevano affatto esternato, tantomeno in modo inequivoco, la volontà di rinunciare al legato contenuto nel testamento pubblico della madre L. C..

Orbene, avuto riguardo alla natura del motivo in esame (riguardante un vizio motivazionale), deve ritenersi che la statuizione in proposito resa dalla Corte territoriale si risolve in un accertamento di fatto sorretto da adeguate e logiche argomentazioni, come tale incensurabile in questa sede.

In particolare si rileva che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza impugnata per aver ritenuto che il sopra richiamato principio di diritto (relativo alla possibilità di configurare una rinuncia del legatario al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili anche attraverso un atto processuale redatto dal suo difensore) non era peraltro applicabile nella fattispecie sulla base dell’esame dei sopra richiamati atti difensivi.

Sotto altro profilo deve poi osservarsi che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dover aderire, l’esercizio dell’azione di riduzione (nella specie ravvisabile nella domanda delle T. di assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima) non può da solo far presumere la volontà di rinunciare al legato, atteso che a tal riguardo è necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla proposizione del giudizio, al fine di trarre elementi idonei alla identificazione di una volontà intesa a rinunciare al legato (Cass. 19-9-1968 n. 2966; Cass. 5-6-1971 n. 1683), e che la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527).

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 649 c.c. e vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello, dopo aver affermato che il presupposto della rinuncia non esistente al momento dell’introduzione del giudizio può essere integrato nel corso della stessa e sussistere soltanto al momento della decisione, ha ritenuto erroneamente di individuare una accettazione implicita del legato sostitutivo di legittima da parte delle esponenti in una dichiarazione che le stesse avevano reso nell’ambito di un procedimento amministrativo da parte del Comune di omissis avente ad oggetto l’occupazione di un terreno per l’esecuzione di opere pubbliche, dichiarazione risalente all’anno 1985 nella quale E. ed I. T. si erano dichiarate esclusive proprietarie del terreno a loro legato in sostituzione di legittima.

Tale motivo resta assorbito all’esito delle statuizioni della sentenza impugnata sopra richiamate -relative alla ritenuta insussistenza della rinuncia da parte delle attuali ricorrenti al legato loro attribuito nella necessaria forma scritta – che integrano una autonoma e sufficiente “ratio decidendi”.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – 22 giugno 2010, n. 23869. In materia di accattonaggio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Siena dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. B. in ordine al reato di cui all’art. 671 c.p. perché il fatto «non costituisce più reato».
La contestazione aveva riguardo all’impiego della figlia, di cinque anni, nell’accattonaggio ed era stato accertato il omissis.
A ragione della decisione il Tribunale osservava che la contravvenzione era stata abrogata dall’art. 3 comma 19 del «nuovo decreto sicurezza del 2009».
2. Proponeva appello il Pubblico ministero, chiedendo l’annullamento della sentenza denunziando violazione di legge.
Evidenziava che la legge 15 luglio 2009 n. 94 aveva trasformato la fattispecie in delitto, introducendo l’art. 600-octies c.p. che punisce la medesima condotta già prevista dall’art. 671 c.p. con la reclusione, e solo formalmente abrogando, nel contempo, la fattispecie contravvenzionale.
3. Con ordinanza 7.1.2010 la Corte d’appello di Firenze rilevava che la sentenza impugnata era da considerare predibattimentale e qualificata l’impugnazione come ricorso avverso sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 469 c.p.p., trasmetteva gli atti a questa Corte.

Diritto

1. Osserva il Collegio che la qualificazione della sentenza ai sensi dell’art. 469 c.p. appare corretta, giacché la stessa appare pronunziata nella fase degli atti preliminari e prima che fosse aperto, sia formalmente sia nella sostanza, il dibattimento (cfr. S.U. sent n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci; nonché, tra molte, Sez. 6, sent. n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, ivi richiamata).
Né rileva che il Tribunale abbia intestato la sentenza all’art. 129 c.p.p., poiché la facoltà di pronunziare a norma di tale disposizione non gli era, in quel momento, riconosciuta.
Come affermato in relazione a situazione analoga all’attuale (sentenza emessa in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) dalla sentenza delle Sezioni Unite prima citata, il riferimento ad “ogni stato e grado del processo”, contenuto nell’art. 129 c.p.p., deve essere infatti inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, in cui s’è instaurata «la piena dialettica processuale tra le parti», e cioè il contraddittorio: cui inerisce innanzitutto il diritto di quelle di selezionare le fonti di prova delle quali chiedere l’ammissione, da assumere nel corso della istruzione dibattimentale (Sez. 6, Marchetto, citata; Sez. 5, Sentenza n. 12980 del 27/10/1999, Mahlknecht). Sicché, dovendo la regola generale dell’art. 129 c.p.p. essere correlata con quella dell’art. 469 c.p.p. (altrimenti superflua) essa non può trovare applicazione nella fase degli atti introduttivi. E il principio è ribadito da S.U. sent. n. 12283 del 2005, De Rosa, che, richiamando C. cost. n. 91 del 1992, ha in linea generale ricordato come l’immediatezza del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., enunciata peraltro solamente in rubrica, «non denuncia una connotazione di “tempestività temporale” assoluta», ma deve «saldarsi con le specificità della sede processuale» in cui si iscrive e non può, di conseguenza, né deve «penalizzare il contraddittorio» che non è solo metodo di formazione della prova, ma insopprimibile «diritto delle parti all’ascolto».
La sentenza impugnata deve pertanto ritenersi assoggettata al regime dell’art. 469 c.p.p., che consente di dichiarare prima dell’apertura del dibattimento, e se non vi è opposizione di alcuna delle parti, soltanto l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato (cfr. le più volte citate S.U. Angelucci e Sez. 6, sent. n. 23466 del 2001, Marchetto).
2. Deve di conseguenza rilevarsi che la sentenza in esame, del tutto irritualmente ha prosciolto in predibattimento l’imputata perché il fatto «non è più previsto dalla legge come reato». La non corrispondenza alla fattispecie concreta di una fattispecie astratta, perché mai prevista o perché abrogata, è causa di proscioglimento nel merito e non è riconducibile al novero delle pronunzie a contenuto processuale richiamate dall’art. 129 comma 1, cui esclusivamente si riferisce l’art. 469 c.p.p.
E tanto già basterebbe ad imporre l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Ciò detto, il ricorso appare anche fondato nel merito.
L’art. 3 comma 19 della legge n. 94 del 2009 ha introdotto, con la lettera a), nel codice penale l’art. 600-octies che punisce con la reclusione fino a tre anni «chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, o comunque non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare»; contemporaneamente, con la lettera d), ha previsto: « l’articolo 671 è abrogato».
Rispetto all’art. 671 c.p., la novella ha ampliato l’ambito dei soggetti incriminabili e ha aggravato la sanzione, ma continua pur sempre a prevedere la punizione, sebbene ora a titolo di delitto, della condotta già prevista dall’art. 671 c.p. e contestata all’imputata quale genitore che s’avvaleva della figlia minore per medicare. Con riferimento alla fattispecie prima contravvenzionale si versa dunque in ipotesi di successione di leggi nel tempo e la condotta contestata mantiene rilievo penale, dovendo soltanto farsi applicazione degli artt. 25 Cost. e 2 c.p. con riguardo alla pena applicabile in ragione del tempo del commesso reato.
3. Il proscioglimento dell’imputata perché «il fatto non è più previsto come reato» è dunque sotto ogni aspetto errato.
La sentenza impugnata deve per l’effetto essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Siena per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.