Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 30 aprile 2010 n. 10525. Sulla responsabilità per morte del lavoratore.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricchiuto Giovanna, De Fiore Edoardo e De Fiore Giuseppe convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Lecce, Langiano Leo e sulle premesse che:
– erano eredi legittimi di De Fiore Raffaele, già dipendente dell’impresa di costruzioni Bianco Antonio, come operaio adibito ad un cantiere in Lecce ove era stato realizzato un fabbricato su progetto e direzione dei lavori del convenuto;
– durante la comandatagli esecuzione del puntellamento di un muro di contenimento, realizzato da alcuni giorni e che aveva presentato un rigonfiamento, il loro congiunto era stato travolto dal crollo del muro, decedendo a seguito delle lesioni riportate;
– il processo penale promosso a carico del convenuto si era concluso con sentenza di patteggiamento;
ciò premesso e deducendo la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni.
Il Langiano, costituitosi, negò ogni addebito e, assumendo la responsabilità dell’appaltatore Bianco Antonio, chiese ed ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di quest’ultimo, domandandone la condanna in via esclusiva e la manleva per quanto richiesto dagli attori nei suoi confronti.
L’Inail intervenne in causa per la rivalsa delle somme già corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto.
A seguito della chiamata in causa degli eredi dell’appaltatore, anche per la manleva in ordine alle domande svolte dall’Inail, si costituì la sola Bianco Roberta, chiedendo di essere estromessa dal processo per avere rinunciato all’eredità del suo dante causa; le altre eredi, Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, rimasero contumaci.
A seguito della dichiarazione da parte del difensore del convenuto della morte di quest’ultimo, nonché della sua già avvenuta volontaria cancellazione dall’albo forense, il processo venne dichiarato interrotto e quindi riassunto ad iniziativa degli attori.
Degli eredi dell’originario convenuto si costituì in giudizio il solo Langiano Nicola.
Infine il Giudice adito condannò gli eredi del Langiano, in solido fra loro, al pagamento delle somme rispettivamente indicate a favore degli attori, accogliendo altresì, nei loro confronti, la domanda di rivalsa dell’Inail; estromise invece dal giudizio Bianco Roberta.
Sull’appello proposto da Langiano Nicola si costituirono l’Inail e le eredi di Bianco Antonio, in particolare deducendo che anche Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela avevano rinunciato all’eredità e che pertanto avrebbero dovuto essere estromesse dal giudizio; rimase invece contumace Langiano Giovanna Antida, altra erede dell’originario convenuto.
La Corte d’Appello di Lecce, pronunciando sul gravame con sentenza dell’11.3 – 11.5.2005, accogliendo la domanda di garanzia proposta da Langiano Nicola e confermando nel resto la sentenza di prime cure, condannò Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, in solido fra loro, a rivalere gli eredi di Langiano Leo del 50% delle somme da erogare a titolo di danni agli eredi di De Fiore Raffaele e del 50% delle somme da rimborsare all’Inali.
A sostegno del decisum, dopo avere disatteso le eccezioni di natura processuale svolte dall’appellante, la Corte territoriale ritenne che:
– doveva essere affermata la responsabilità nella causazione del sinistro, in pari misura, sia dell’appaltatore Bianco Antonio, che del direttore dei lavori Langiano Leo;
– doveva escludersi che nella liquidazione del danno il primo Giudice fosse andato ultra petita;
– giustamente il primo Giudice aveva liquidato a favore degli eredi del De Fiore il solo danno morale e provveduto per il rimborso della rendita erogata, come da documentazione in atti, dall’Inail;
– doveva essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti di Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, non avendo costoro provato di avere rinunciato all’eredità di Bianco Antonio;
– le spese del doppio grado, tenuto conto dell’esito finale della lite e del concorso di giusti motivi, andavano compensate per la metà, con addebito della residua quota, nei confronti della altre parti, agli eredi di Langiano Leo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. Gli intimati Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo altresì ricorsi incidentali fondati su otto motivi; Langiano Giovanna Antida ha depositato memoria.
Gli intimati Ricchiuto Giovanna, De Fiore Edoardo e De Fiore Giuseppe hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali.
L’Inail ha resistito con controricorso al ricorso incidentale svolto da Langiano Giovanna Antida, depositando memoria.
L’intimata Bianco Roberta non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il primo Giudice ha condannato gli eredi Langiano al pagamento delle somme indicate in solido fra loro e la statuita sussistenza del vincolo di solidarietà non è stata oggetto di specifica impugnazione.
In relazione alla ritenuta solidarietà trova applicazione il principio secondo cui, nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati, si verte in una ipotesi di causa scindibile, cosicché l’appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5082/1990; 7308/2007).
Nella presente controversia Langiano Giovanna Antida non ha appellato la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni emesse nei suoi confronti.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale dalla medesima proposto.
3. Risulta logicamente prioritario, per la natura delle questioni sollevate, la disamina del ricorso incidentale proposto da Langiano Nicola.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (artt. 299, 300, 301, 303, 304 e 305 cpc), nonché vizio di motivazione e nullità della sentenza di prime cure e dell’intero processo per intervenuta estinzione deducendo che:
– in prime cure il difensore del suo dante causa aveva dichiarato la sua intervenuta cancellazione dall’Albo forense, nonché l’avvenuto decesso del proprio assistito;
– poiché il processo era stato interrotto per la cancellazione dall’Albo del difensore, la dichiarazione del decesso resa da quest’ultimo dopo la cancellazione stessa era da considerarsi tamquam non esset;
– per conseguenza il ricorso per riassunzione non avrebbe potuto essere notificato agli eredi del defunto, collettivamente e impersonalmente, presso il suo ultimo domicilio, bensì alla parte costituita, e solo dopo l’omessa notifica per la morte di tale parte il processo avrebbe potuto essere interrotto per tale causa;
– poiché il ricorso per riassunzione non era stato notificato alla parte personalmente nei modi di legge, il processo si era estinto.
3.1 Secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di legittimità la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all’applicazione dell’art. 301, comma primo, cpc, e non determina quindi l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi (revoca della procura o rinuncia ad essa) indicate nel terzo comma del medesimo articolo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8054/2004; 12261/2004).
Nella fattispecie, peraltro, la questione è sostanzialmente irrilevante, risultando assorbente il rilievo che, nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore ai fini interruttivi ai sensi dell’art. 300 cpc (ovvero, nel caso di specie, la irritualità della dichiarazione, siccome proveniente da soggetto ormai cancellato dall’Albo professionale), non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d’impulso processuale, non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1434/1992; 3018/2005).
La notifica del ricorso in riassunzione eseguita nei confronti degli eredi della parte defunta, collettivamente e impersonalmente, presso il suo ultimo domicilio, costituì pertanto valido atto di impulso processuale a seguito della irritualmente intervenuta dichiarazione di interruzione per cancellazione dall’Albo del difensore, dovendosi quindi escludere la sussistenza della dedotta causa di estinzione del processo.
Il motivo all’esame va dunque disatteso.
4. Ciò comporta l’assorbimento del quinto motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciando violazione di legge (art. 2945, comma 3, cc), nonché vizio di motivazione, è lamentato il rigetto dell’eccezione di prescrizione per effetto della ritenuta esclusione dell’estinzione del giudizio.
5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 51 n. 3, 52 e ss cpc; art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo), nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non si sia pronunciata sull’istanza diretta a provocare l’astensione del Presidente del Collegio, da considerarsi “sostanzialmente di ricusazione”.
5.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dell’istanza che si assume non esaminata.
6. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 13, comma 2, legge n. 276/97) e nullità della sentenza impugnata, lamentando che, in prime cure, il GOA, all’udienza del 26.5.2000, invece di fissare l’udienza per il tentativo di conciliazione, avesse disposto la prosecuzione del processo con le ulteriori attività.
6.1 Il vizio denunciato, pretesamente conducente alla nullità della sentenza di primo grado, comporta l’applicabilità dell’art. 156, comma primo, cpc, secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tale mezzo di impugnazione, sicché avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di gravame.
La questione non è stata peraltro trattata nella sentenza impugnata, onde il ricorrente incidentale avrebbe dovuto specificare, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i termini ed i modi attraverso i quali la questione stessa era stata devoluta al giudice dell’appello; a tanto non avendo però ottemperato, la doglianza va ritenuta inammissibile siccome nuova (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2140/2006).
7. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale solleva eccezione di incostituzionalità, per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, dell’art. 292 cpc, nella parte in cui non prevede la notificazione dell’atto di riassunzione ai contumaci.
7.1 Il motivo appare inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’odierno ricorrente incidentale non era stato ancora evocato in giudizio al momento della dichiarazione di interruzione del processo in primo grado, cosicché nessuna violazione del diritto di difesa può essersi verificata nei suoi confronti in relazione alla non avvenuta notificazione dell’atto di riassunzione ad altre parti processuali rimaste contumaci.
8. Con il sesto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (artt. 2043, 2053 e 2104 cc; art. 112 e 116 cpc), nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale:
– non aveva individuato il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti del suo dante causa, né accertato la sussistenza del suo potere – dovere di intervenire;
– non aveva inoltre tenuto conto di plurime circostanze fattuali, e, in particolare, della già avvenuta costruzione del manufatto, della mancata previsione in progetto del muro crollato e della posizione del soggetto leso nell’ambito dell’impresa appaltatrice.
8.1 Osserva il Collegio che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso incidentale, l’evocazione in giudizio del direttore dei lavori era avvenuta attraverso il richiamo agli artt. 2043 e ss cc, dunque fondando la domanda sulla sua responsabilità extracontrattuale, sicché nessun ulteriore necessità di qualificazione al riguardo incombeva sulla Corte territoriale.
Né il richiamo operato ad una pronuncia di legittimità resa in controversia inerente ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale determina il dedotto vizio logico della pronuncia, atteso che tale richiamo è stato fatto soltanto al fine del riscontro di quelli che sono i compiti e gli obblighi del direttore dei lavori e, quindi, dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del suo potere – dovere di intervenire in presenza dell’erezione di un manufatto inidoneamente realizzato rispetto alla situazione fattuale dei luoghi.
La Corte territoriale, sulla base del rilievo che rientra nell’ambito delle obbligazioni assunte dal direttore e, quindi, fra i suoi doveri, l’accertamento della conformità dell’opera al progetto e della sua rispondenza alle regole della tecnica, ha poi compiutamente esaminato le specifiche circostanze fattuali relative all’avvenuta costruzione del muro in difformità dal progetto e ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore, alla inidoneità di tale manufatto e alle modalità dell’intervento del direttore dei lavori, che, pur consapevole di tale inidoneità, si limitò a raccomandare talune precauzioni tecniche ed esecutive, traendone quindi, in forza di argomentazione coerente ed immune da vizi logici, la conseguenza del concorso causale della condotta del direttore dei lavori nella causazione del sinistro.
Quanto alla genericamente prospettata incidenza del preteso comportamento colposo del soggetto leso quale concausa determinante del sinistro medesimo, si tratta di questione, implicante un accertamento fattuale, non esaminata dalla Corte territoriale e riguardo alla quale il ricorrente incidentale non ha specificato i termini e i modi della sua devoluzione al Giudice dell’appello, onde la stessa deve ritenersi inammissibile in questa sede siccome nuova. Il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.
9. Con il settimo articolato motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 112 cpc; artt. 2056, 2059 e 2697 cc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:
– abbia confermato, senza esaminare il corrispondente motivo di gravame, la liquidazione del danno morale operata dal primo Giudice in misura macroscopicamente superiore a quanto richiesto;
– non abbia motivato in ordine alla giustificazione da parte dell’Inail dell’importo liquidato;
– abbia confermato la liquidazione del danno morale a favore degli originari attori in difetto di prova sulla relazione di ognuno di loro rispetto al congiunto deceduto;
– non abbia motivato sull’obbligo dell’Inail di fornire la prova del quantum del danno.
9.1 La Corte territoriale ha rilevato che il danno morale era stato quantificato dagli attori in misura “non inferiore” a lire 45 milioni; trattavasi pertanto di una indicazione di contenuto minimo, come tale non vincolante per il Giudicante e tale da consentire, senza violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, una quantificazione anche di importo superiore. Inoltre, circa la specificazione delle causali del danno risarcito, la Corte territoriale ha precisato – confermandola – che la liquidazione operata ineriva al solo danno morale, con ciò rispondendo esaustivamente alla censura della mancata giustificazione delle causali, nel mentre, sulla base delle stesse allegazioni di cui al ricorso, nella parte espositiva del quale sono stati riportati i motivi di appello, deve rilevarsi la novità delle censure svolte in questa sede in ordine alla dedotta mancata prova, con riferimento al danno morale, dei particolari rapporti che intercorrevano tra gli attori e il loro deceduto congiunto.
9.2 Quanto ai profili di doglianza inerenti alla rivalsa dell’Inail, deve rilevarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, tale diritto verso il responsabile civile dell’infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1894/1990; 9000/1995; 13377/1999; 5909/2003).
Nel caso all’esame la Corte territoriale ha rilevato che il rimborso a favore dell’Inail era stato disposto dal primo Giudice sulla base della documentazione in atti e tanto basta, alla luce del suesposto principio e in difetto di specifiche contestazioni sull’inosservanza dei criteri seguiti dall’Istituto, per escludere il dedotto vizio di motivazione.
Anche il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso.
10. Con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 112 cpc), nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di gravame inerente alla condanna alle spese, disposta dal primo Giudice, in favore di Bianco Roberta.
Il mezzo è infondato, avendo la Corte territoriale provveduto autonomamente, a seguito della parziale riforma della sentenza di prime cure, sulle spese di entrambi i gradi di merito, onde il motivo di appello in ordine al quale si lamenta l’omessa pronuncia è rimasto assorbito.
11. Passando alla disamina del ricorso principale, si rileva che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 474 e 2697 cc; artt. 115, 118, 210 e 213 cpc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di garanzia svolta nei loro confronti per non avere esse ricorrenti fornito la prova della dedotta rinuncia all’eredità di Bianco Antonio.
11.1 La Corte territoriale ha in effetti ritenuto di accogliere la domanda per non avere le odierne ricorrenti principali prodotto “la copia della rinuncia all’eredità”.
Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 cc; pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 cc, l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11634/1991; 6479/2002; 3696/2003).
L’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale è consistito nel ritenere che incomba sul preteso erede, convenuto in giudizio, fornire la prova di avere rinunciato all’eredità, e non già all’attore dimostrare che il convenuto ha acquistato, secondo i modi previsti dall’ordinamento, la qualifica di erede. Il motivo all’esame va dunque accolto.
12. Con il secondo motivo le ricorrenti principali denunciano violazione di legge (artt. 752 e 1295 cc; 112 cpc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:
– accogliendo la domanda di rivalsa le abbia condannate alla corresponsione del 50% delle somme che gli eredi Langiano avrebbero corrisposto agli eredi di Del Fiore Raffaele e all’Inail, e ciò benché il solo Langiano Leo avesse coltivato la domanda proponendo appello, mentre nessuna impugnazione era stata svolta dall’altra erede Langiano Giovanna Antida;
– le abbia condannate al rimborso del 50% delle somme anzidette (e non soltanto della quota gravante su Langiano Leo) con il vincolo di solidarietà e non in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
12.1 Il primo profilo del motivo è fondato, atteso che Langiano Giovanna Antida non si è costituita in primo grado, né ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, cosicché le odierni ricorrenti principali non potevano essere considerate soggette passive di qualsivoglia domanda da parte della predetta.
12.1 Il secondo profilo del mezzo resta assorbito dall’accoglimento delle predette censure.
13. Parimenti assorbito resta il terzo motivo del ricorso principale, relativo all’affermata responsabilità del dante causa delle ricorrenti nella causazione del sinistro.
14. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere pertanto accolto nei limiti anzidetti, mentre quello incidentale di Langiano Nicola va rigettato e quello di Langiano Giovanna Antida va dichiarato inammissibile.
Per l’effetto, per quanto concerne la controversia tra Langiano Giovanna Antida e gli eredi di Bianco Antonio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proseguita; seguendo il criterio della soccombenza, la ricorrente incidentale va condannata a rifondere ai ricorrenti principali – eredi di Bianco Antonio – le spese di lite afferenti al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; non è invece luogo a provvedere al riguardo nei confronti dell’intimata Bianco Roberta, che non ha svolto attività difensiva.
Le spese del giudizio di merito rimangono compensate a causa della complessità delle questioni trattate.
Per quanto concerne la controversia tra Langiano Nicola e i ricorrenti principali – eredi di Bianco Antonio – la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione; resta invece definitivamente chiusa la controversia tra Langiano Nicola e l’intimata Bianco Roberta, in relazione alla quale non è luogo a pronunciare sulle spese stante la mancanza di attività difensiva.
I ricorrenti incidentali Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida, seguendo il criterio della soccombenza, vanno condannati a rifondere agli eredi di Del Fiore Edoardo le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; la ricorrente incidentale Langiano Giovanna Antida, sempre seguendo il criterio della soccombenza, va inoltre condannata a rifondere all’Inail le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; non è invece luogo a provvedere sulle spese fra l’Inail e Langiano Nicola, atteso che, avverso il ricorso incidentale di quest’ultimo, l’Istituto non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e parzialmente il secondo, dichiarando assorbite le altre doglianze; rigetta il ricorso incidentale di Langiano Nicola e dichiara inammissibile quello di Langiano Giovanna Antida; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla controversia tra Langiano Giovanna Antida e gli eredi di Bianco Antonio e condanna Langiano Giovanna Antida a rifondere ai ricorrenti principali le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 21,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla per le spese fra Langiano Giovanna Antida e l’intimata Bianco Roberta; spese del giudizio di merito compensate; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese tra il ricorrente incidentale Langiano Nicola e i ricorrenti principali, alla Corte d’Appello di Bari; nulla per le spese fra Langiano Nicola e l’intimata Bianco Roberta; condanna i ricorrenti incidentali Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida a rifondere agli eredi di De Fiore Edoardo le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 32,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna Langiano Giovanna Antida a rifondere all’Inail le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 26,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari
ed accessori di legge; nulla per le spese fra Langiano Nicola e l’Inail.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 14 giugno 2010 n. 22663. Sulla prova dell’elemento soggettivo nel delitto di cui all’art. 648-bis c.p.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 10.10.08 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna emessa il 22.5.07 dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di XXX per il delitto di riciclaggio di un ciclomotore di provenienza furtiva.
Tramite il proprio difensore il XXX ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva dato credito alle s.i.t. di YYY, che aveva riferito di aver prestato al XXX la targa della sua moto APE in disuso, dichiarazioni inattendibili (vista la recente conoscenza fra i due) e prive di riscontri esterni;
b) mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’illecita provenienza del ciclomotore e dell’idoneità della sua condotta ad ostacolarne l’identificazione, il reato andava riqualificato come incauto acquisto ex art. 712 c.p. e dichiarato estinto per prescrizione;
c) in subordine, il reato era da riqualificarsi come ricettazione ex art. 648 cpv. c.p., vista anche la particolare tenuità della condotta criminosa attribuita al XXX;
d) era insufficiente ed illogica la motivazione del diniego delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. e dell’art. 62 n. 4 c.p., attenuanti di cui il ricorrente era meritevole anche in ragione del tempo trascorso dal fatto (14 anni) e che dovevano concedersi come prevalenti o almeno equivalenti alla contestata recidiva.
1- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno evidenziato l’attendibilità del YYY (le cui dichiarazioni, non trattandosi di chiamante in reità o correità, non abbisognano di riscontri esterni) e la responsabilità dell’odierno ricorrente in quanto trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva recante la targa appartenente ad altro mezzo, nonché numero di telaio e certificato di conformità contraffatti.
Ogni ulteriore considerazione a riguardo scivola sul piano dell’apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità.
2- Ancora da disattendersi sono i motivi che precedono sub b) e sub c): a differenza di quanto avviene nel delitto di ricettazione, in quello di riciclaggio il dolo è generico e comprende la volontà di compiere le attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità nonché la consapevolezza di tale provenienza, senza alcun riferimento a scopi ulteriori (cfr. Cass. Sez. VI n. 16980 del 18.12.2007, dep. 24.4.2008, rv. 239843; Cass. Sez. IV n. 6350 del 30.1.2007, dep. 15.2.2007, rv. 231053; Cass. Sez. II n. 13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053). Non è, invece, necessario che il soggetto attivo sia consapevole anche dell’idoneità della condotta tesa ad ostacolare l’identificazione del mezzo.
A ciò si aggiunga, quanto alla consapevolezza dell’illecita provenienza del bene, che per costante insegnamento di questa S.C. la prova dell’elemento soggettivo, non solo nel delitto di ricettazione, ma anche in quello di riciclaggio, come nel caso di specie, può essere raggiunta -così come correttamente hanno fatto i giudici del merito- anche sulla base dell’omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
La conferma della qualificazione giuridica del reato, anche sotto il profilo del dolo, come violazione dell’art. 648 bis c.p. assorbe ogni ulteriore discorso circa la configurabilità, nel caso di specie, del delitto p. e p. ex art. 648 cpv. c.p. o della contravvenzione p. e p. ex art. 712 c.p.
Quanto all’elemento materiale, le doglianze di cui al ricorso collidono -senza addurre motivo alcuno per superarla- con la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di un’autovettura o di un ciclomotore, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (targhe, numero di telaio, documenti di circolazione: cfr. Cass. Sez. II n. 38581 del 25.9.07, dep. 18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. II n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv. 232770; Cass. Sez. II n. 9026 dell’11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747; Cass. Sez. I n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. I n. 7558 del 29.3.93, dep. 3.8.93, rv. 194767).
3- Ancora manifestamente infondata è la censura sub d), noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto della personalità criminale del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
Le argomentazioni svolte in ricorso circa il carattere risalente nel tempo del reato (motivatamente considerato irrilevante dai giudici del gravame, che -anzi- hanno sottolineato una sorta di escalation criminale del XXX, visti i successivi precedenti penali accumulati nel tempo) finiscono solo con il sollecitare un diverso apprezzamento del quantum di pena, non consentito innanzi a questa S.C.
Infine, il diniego dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. risulta correttamente motivato in relazione al valore commerciale del ciclomotore all’epoca del riciclaggio, che aveva seguito il furto del mezzo ad appena 4 mesi di distanza.
4- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 19.5.10.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 21 giugno 2010, n. 14926. In materia di eccezione di inadempimento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello attribuito ad essa un grave inadempimento che aveva dato corso alla lite, per avere fatto decorrere il calcolo degli interessi dal momento in cui sarebbero giunti a scadenza i pagamenti contrattualmente concordati, per avere determinato l’entità del risarcimento ad essa spettante in misura tale da non tener conto delle risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, osserva la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata in quanto, pur avendo riconosciuto che la fornitura effettuata da R.D.B. era affetta da vizi, i giudici hanno tuttavia affermato che il mancato pagamento del saldo costituiva grave inadempimento; affermazione, quest’ultima, incompatibile con il riconosciuto fondamento dell’actio quanti minoris, non assumendo comunque rilievo scriminante la circostanza che le contestazioni mosse da essa ricorrente fossero state accolte solo in parte.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., sostenendo che l’accoglimento, sia pure parziale, della sua domanda, avrebbe dovuto valere ad attribuire legittimità alla sospensione dei pagamenti, posta in essere in applicazione della citata disposizione. Gli interessi, dunque, non avrebbero potuto essere computati da un momento anteriore a quello della sopravvenienza delle condizioni di esigibilità della prestazione. In sostanza, la misura della prestazione dovuta a R.D.B. era stata determinata dalla sentenza, sicché era essa a fungere da condizione di esigibilità dell’obbligazione di pagamento.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, sarebbe pertanto viziata sia nella parte in cui ha posto a suo carico le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, supponendo un grave inadempimento in realtà escluso dalla stessa sentenza; sia nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento degli interessi nella misura convenzionale dalle singole scadenze anziché dalla data della sentenza che ha determinato la somma dovuta.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che essa ricorrente avrebbe accettato con ritardo la consegna dei materiali forniti da R.D.B., trattandosi di affermazione in realtà sprovvista di alcuna motivazione e per di più contrastante con le risultanze della prova testimoniale.

I primi due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono ammissibili e fondati.

Come si è visto, la Corte d’appello, sulla scorta delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, ha riconosciuto la sussistenza dei vizi denunciati dall’appellante principale; e mentre per quelli individuati come fessurazione dei pannelli ha ritenuto che gli stessi non dessero luogo a diminuzione del valore dei materiali forniti da R.D.B. s.p.a., per il vizio concernente l’altezza dei pali del capannone ha provveduto a ridurre l’importo della prestazione ancora dovuta da X. s.r.l.

Risulta dunque evidente, come esattamente denunciato dalla ricorrente, che la Corte d’appello, nel riconoscere la sussistenza dei vizi e nel ritenere comunque dovuti gli interessi nella misura contrattualmente dovuta e con la decorrenza contrattualmente prevista sulla residua somma dovuta dall’acquirente, si è posta in contrasto con il principio secondo cui “la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l’art. 1224 cod. civ., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all’omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nel caso concreto si trattava del mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto giustificato dalle difformità e dei vizi dell’opera)” (Cass., n. 8567 del 1996).

È vero che “in tema di responsabilità contrattuale, l’exceptio non rite adimpleti contractus di cui all’art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all’inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (Cass., n. 58 del 2004). Nei contratti con prestazioni corrispettive, dunque, “quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l’inadempimento dell’altra ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all’elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico – sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che quando l’inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell’altra non è di buona fede e quindi non è giustificato” (Cass., n. 699 del 2000). In proposito, si è ulteriormente chiarito che “la salvaguardia del nesso sinallagmatico tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuta a ciascun contraente dall’art. 1460 cod. civ. mediante la facoltà di sospendere l’adempimento della propria obbligazione fino a quando l’altra parte non adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe le parti sollevano l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte (Cass., n. 16822 del 2003).

Orbene, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver accertato la fondatezza della denuncia dei vizi e della domanda di riduzione del prezzo proposta in via principale dalla X. s.r.l., ha del tutto omesso di considerare l’incidenza di tale accertamento sulla determinazione del contenuto della residua prestazione dovuta dalla medesima società e, per tale aspetto, la sentenza risulta viziata e va quindi cassata.

Si deve solo aggiungere che l’accoglimento per questo aspetto dei due motivi di ricorso assorbe la censura relativa alle spese processuali.

Il terzo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto integrata la fattispecie disciplinata dal contratto con la previsione della penale nella misura del 2% mensile del valore delle merci prodotte e non potute consegnare. In proposito, ha osservato che “la R.D.B. ha soddisfatto l’onere della prova che le incombeva: la documentazione in atti e la prova testimoniale dimostrano l’entità del ritardo nella consegna del materiale e la imputabilità del fatto alla X. (data di rilascio della concessione Xizia, bolle di consegna, testimonianze rese da Roberto Sangermani, Luigi Berti e Stefano Assirelli)”.

A fronte di tale motivata conclusione, la ricorrente oppone generiche contestazioni, prive per di più del requisito dell’autosufficienza, e sostanzialmente volte a censurare l’apprezzamento di fatto svolto dal giudice del merito. Ma è noto che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass., n. 15489 del 2007).

In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame, a una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 10 giugno 2010, n. 22214. In materia di peculato.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Livorno in data 20 giugno 2007, appellata da Tiziano P., condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.). Il delitto era stato contestato al predetto perché, quale dipendente del Comune di Rosignano Marittimo con contratto a tempo determinato, con mansioni di autista di “scolabus”, si appropriava temporaneamente di un pulmino del Comune mettendolo a disposizione di terzi per la realizzazione di film pornografici, e lo restituiva dopo l’uso; consentiva, inoltre, l’utilizzo del magazzino comunale, adibito a ricovero di attrezzi ed automezzi, per la realizzazione di altre scene del film.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che ha dedotto, con un primo motivo, la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314, comma 2, 358 e 360 c.p. Il reato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, era stato consumato in un periodo in cui il suo contratto a tempo determinato era scaduto. Mancava quindi la qualifica per commettere il reato proprio. Né era possibile sostenere l’applicazione alla fattispecie dell’art. 360 c.p., perché tale estensione normativa presupporrebbe, pur sempre, il permanere del possesso o della disponibilità, al momento della consumazione del reato, del bene sul quale si esercita la condotta appropriativa. Con altro mezzo, censura la sentenza per manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente – sostiene – si afferma nella decisione che l’imputato si sarebbe comunque avvalso della qualità di incaricato di pubblico servizio, pur se al momento non in atto, essendo da essa facilitato per conseguire la disponibilità del bene: ciò senza alcuna osservazione sulla applicabilità dell’art. 360 c.p. “chiaramente anche dalla Corte d’appello di Firenze ritenut(o) non applicabile alla fattispecie”.
Il ricorrente ha fatto pervenire memoria con la quale ha sollecitato questa Corte ad applicare la causa estintiva della prescrizione.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che è fondata la deduzione del ricorrente relativa alla prescrizione del reato contestato. Secondo l’imputazione, il delitto è stato commesso “nell’estate del 2002”. La sentenza tuttavia specifica che, a seguito della appropriazione del pulmino, erano state girate alcune scene del film nel capannone (ma anche all’esterno) l’ultimo sabato del mese di luglio 2002. Tale data deve quindi essere considerata quale momento di decorrenza del termine di prescrizione che, nella specie, è di anni sette e mesi sei, tenuto conto degli atti interruttivi (anni sei + 1/4).
Il peculato d’uso, contestato nel caso, prevede una pena di tre anni di reclusione nel massimo. La fattispecie criminosa non costituisce un’attenuante del delitto di peculato previsto dal primo comma dell’art. 314 c.p., ma una autonoma figura delittuosa (Cass., sez. VI, n. 6094 27 gennaio 1994 – 25 maggio 1994, in Cass. pen., 1995, 2894). La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data successiva a quella di entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251, ragione per la quale si verte in ipotesi in cui è applicabile il nuovo regime della causa estintiva del reato di cui agli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla legge citata. Il termine di prescrizione è maturato, pertanto, al più, a fine gennaio 2010.
È da escludersi che possa ravvisarsi l’evidenza dell’innocenza dell’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. La Corte d’appello ha rilevato che il P. aveva prestato servizio fino al 6 luglio 2002 e aveva commesso il reato il sabato dell’ultima settimana di luglio dello stesso anno. Tuttavia egli, ogni anno, dal 1995 sino al 2002, cessava dal servizio per essere poi riassunto con nuovo contratto a tempo determinato (egli sapeva, al momento del commesso reato, che avrebbe, poi, ripreso servizio, come in effetti lo aveva ripreso, il 14 agosto 2002). In ogni caso, l’imputato, sempre secondo l’avviso della Corte territoriale, o aveva avuto la possibilità di introdursi nel locale “per la conoscenza delle abitudini del personale municipale e dell’ambiente”, oppure si era procurato una copia delle chiavi durante il servizio”: si era comunque avvalso della qualità di incaricato di pubblico servizio, che lo aveva facilitato, per conseguire la disponibilità dell’automezzo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.