CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 1 giugno 2010, n. 13398. Sul danno da occupazione appropriativa.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha escluso la legittimazione passiva della cooperativa in ordine alla domanda di risarcimento danni, in quanto la realizzazione delle opere sull’area occupata venne curata direttamente dal Comune, ed intervenne il 24 giugno 1998, come accertato dal primo giudice, quando era ormai scaduto il termine d’occupazione legittima sin dal 23 marzo 1997. Ed infatti, il Comune, malgrado detenesse il fondo senza titolo, il 17 giugno 1997 affidò in appalto l’esecuzione delle opere ad impresa appaltatrice, in tal modo realizzando l’irreversibile trasformazione del fondo e l’accessione invertita conseguente, di cui non può rispondere la cooperativa G. T., rimasta estranea all’espletamento delle opere.
Autore dell’illecito aquiliano è perciò il solo Comune benché la mancata definizione della procedura ablativa sia imputabile a colpevole inerzia della cooperativa, che non può – nondimeno – rispondere dell’occupazione abusiva susseguente alla scadenza del periodo d’occupazione legittima.
Col primo motivo il Comune ricorrente denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione di questa decisione in relazione a punto decisivo della controversia. Assume che la cooperativa, delegata ad attivare direttamente la procedura espropriativa, attesa la sua conclamata negligenza, è responsabile del danno procurato dall’occupazione protrattasi oltre la scadenza del termine di legge.
Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze processuali, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la domanda non meritava accoglimento in quanto venne introdotta con citazione del 10.12.97, in mancanza del presupposto dell’accessione invertita, verificatasi il 26 giugno del ‘98. Contesta peraltro la propria legittimazione passiva, essendo pacifico che la cooperativa, pur avendo assunto l’incarico di esperire direttamente le procedure espropriative, colpevolmente non adempì a tale compito.
Con ricorso incidentale condizionato i controricorrenti censurano anch’essi l’impugnata statuizione nella parte in cui ha escluso che, poiché il rapporto di delega non si era esaurito col termine d’occupazione legittima, competesse alla società cooperativa di perfezionare nei termini la procedura.
Il primo motivo, che deve essere esaminato congiuntamente al ricorso incidentale, è fondato.
Nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante abbia affidato ad una cooperativa, mediante concessione ex art. 35 l. 22.10.1971 n. 865, la realizzazione dell’opera di edilizia residenziale delegandole nel contempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’inadempimento del delegato all’obbligo di attivarsi per il completamento della procedura concorre a cagionare l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa a danno del privato, in quanto s’inserisce nel suo determinismo causale anche se le opere siano state materialmente eseguite da un terzo soggetto, con cui resta solidalmente obbligato, unitamente altresì con l’ente espropriante – cfr. Cass. 4.9.1999 nn. 9381, 21096/2007, 14959/2007; v.24885/2008 -.
Il riconoscimento della concorrente responsabilità del delegante e del delegato non può infatti escludersi per il solo fatto che l’avvenuta trasformazione dell’area sia intervenuta successivamente alla scadenza dell’occupazione legittima ed ad opera di un terzo soggetto, in quanto l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla delega da parte del delegato ha comportato la connotazione dell’occupazione in termini d’illegittimità.
Nella specie la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, ed il dato è incontestato, che le opere vennero realizzate sul fondo di proprietà degli odierni ricorrenti oltre il termine di scadenza dell’occupazione legittima da impresa cui il Comune affidò direttamente i lavori di realizzazione delle strade previste dal PEEP, e non già da parte della Cooperativa G. T., che aveva però omesso l’espletamento della delega al compimento degli atti della procedura ablatoria conferita in base alla convenzione. Siffatto inadempimento impedì che il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente e che quindi si mantenesse entro la sua fisiologica cornice di legittimità, sicché è evidente che rappresenta titolo di responsabilità dell’illecito aquiliano denunciato a sostegno della domanda di risarcimento del danno conseguente all’accessione invertita, che deve essere ascritta in via solidale tanto alla cooperativa che all’autore materiale delle opere che infine al Comune.
Come si è già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “chiaro che l’esistenza della delega per gli atti procedurali non spoglia ex art. 60 l. 865/71 detto ente delle responsabilità relative al procedimento secondo i suoi parametri temporali, poiché conservava poteri di controllo e di stimolo sull’operato del delegato” anche il mancato o insufficiente esercizio di tale potere è fonte di responsabilità (Cass. 9424/2001, 17.12.1998, n. 12631, 21096/2007).
La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione di questo principio e risulta pertanto errata.
Il secondo motivo introduce questione coperta da giudicato interno. La statuizione del tribunale sull’ammissibilità della domanda, conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’irreversibile trasformazione del fondo rappresenta condizione dell’azione – Cass. n. 10344/1995 – e non presupposto processuale, non è stata fatta segno d’impugnazione dal Comune di Carini, che col suo appello incidentale sollecitò lo scrutinio sulla propria responsabilità e censurò la statuizione sulle spese.
La censura è perciò inammissibile.
Tutto ciò premesso il ricorso principale deve essere accolto nei sensi che precedono con assorbimento del ricorso incidentale.
L’esaustività delle acquisizioni probatorie consente pronuncia nel merito di condanna della cooperativa G. T., in solido col Comune di Carini, al pagamento in favore degli attori delle somme già liquidate in sede di merito, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di cui alla statuizione impugnata. Le spese, a carico della società cooperativa T. vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e pronunciando nel merito condanna il Comune di Carini e la cooperativa G. T. in solido al pagamento in favore di V.R., S.R., B.S. nella qualità di procuratore generale di G.R., P.C., L.C., G.C. e M.M.L.V. delle somme liquidate nella sentenza impugnata, e, ferma ogni altra statuizione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.000, oltre euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 14 giugno 2010, n.22691. In tema di ingiuria.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

1.- Il Tribunale di Ascoli Piceno ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa Città che aveva dichiarato la N. colpevole del reato di ingiurie nei confronti di Marcelli Arianna, per avergli indirizzato gli epiteti "stronzo" "vaffanculo" "cretino".
2.- L’imputata propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Nullità della sentenza per avere il giudice dell’appello concesso al procuratore di parte civile di replicare, nonostante vi avesse rinunciato il PM, con la conseguenza che non era stato consentito all’imputato e al difensore di concludere per ultimo.
b.- Violazione di legge ed omessa motivazione, per essere stata rigettata l’istanza di rinnovazione del dibattimento.
e- Violazione di legge per essere stata ritenuta credibile la persona offesa, costituita parte civile.
d.- Violazione di legge, per non avere il giudice dell’appello considerato che le espressioni si riducevano soltanto ad un esempio di inurbanità, con particolare riguardo alla parola "cretina"
e.- Violazione di legge per avere la parte offesa, quale superiore gerarchico, compito un fatto ingiusto consistito nella denegata collaborazione, cagione di conseguenti disfunzioni nella lavorazione della pratica e nell’ingiustificato rifiuto di ricevere essa N..
f.- Inammissibilità della costituzione di parte civile, per non avere quantificato il danno.
3.-11 ricorso è infondato.
a) Anzitutto, va rilevato che dai verbali non risulta che il difensore dell’imputato non
avesse concluso per ultimo.
Infatti, subito dopo la replica della parte civile la difesa si era opposta genericamente.
Pertanto, è stata la difesa che ha concluso per ultima opponendosi alle ulteriori argomentazioni della parte civile.
b) In relazione alla censura circa le dichiarazioni della parte offesa-parte civile, il Tribunale ha dato adeguata contezza della relativa ritenuta credibilità, rilevando come la stessa, sia nella querela che al dibattimento, avesse sempre fornito la medesima versione dei fatti e come la stessa parte offesa, nell’immediatezza, si fosse lamentata, con gli altri dipendenti, delle espressioni ingiuriose profferite dalla N.. La ritenuta credibilità della parte offesa è logica anche perché le relative dichiarazioni risultavano riscontrate da quelle degli altri dipendenti che si trovavano nella stanza attigua e che avevano riferito di un vivace scambio di battute tra l’imputata e la parte offesa, sottolineando il tono di voce particolarmente alto dell’imputata e la pronuncia da parte della stessa della parola "cretina" all’uscita della stanza della Marcelli.
Il giudice unico ha pure logicamente evidenziato che la tesi della difesa, secondo la quale la parola "cretina" la N. l’avesse rivolta verso se stessa, non trovava alcuna giustificazione e che la collocazione del fatto in un orario diverso non era risultato dalle dichiarazioni dei testi che sul punto non erano stati interrogati dalla difesa.
c) Legittimamente, poi, il giudice dell’appello ha ritenuto che le parole "stronza" "vaffanculo" e "cretina" non avessero perso la connaturata valenza offensiva. Questa Corte ha già ritenuto che l’uso comune di tali espressioni ha modificato la valenza offensiva, soltanto quando si collocano in un discorso che si svolge tra soggetti che si trovano in posizione di parità e sono pronunciate in risposta a frasi che non postulano manifestazioni di reciproco rispetto( Cass., sez. V, 23 maggio 2007, n. 279669).
Nella specie le dette espressioni erano state pronunciate in un ufficio pubblico verso un superiore gerarchico e, pertanto, legittimamente è stato ritenuto che esse non avessero perso la connatura valenza spregiativa.
d) Non sussisteva, poi, alcun fatto ingiusto, avendo il secondo giudice precisato che era infondata la pretesa del dipendente di conferire immediatamente con il superiore, tenuto conto che la stessa imputata non aveva chiarito la natura delle comunicazioni urgenti.
e) E’, infine, infondata la deduzione di "inammissibilità" (rectius: revoca) della costituzione di parte civile, per non avere quantificato il danno, in quanto secondo un orientamento consolidato il giudice può pronunciare condanna generica al risarcimento del danno (per ult. Cass. sez. VI, 14 aprile 2009, n. 27500).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile che vanno liquidate in euro 1200,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro 1200,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza del 4 giugno 2010 n. 21013. In materia di estorsione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18 settembre 2009, la Corte d’Appello di Milano, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede riduceva la pena inflitta a XXX a tre anni quattro mesi di reclusione ed € 400 di multa, concesse le attempanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva e per l’effetto sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni e revocava la pena accessoria dell’interdizione legale dorante l’espiazione della pena; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale l’appellante era stato dichiarato colpevole di concorso con YYY(socio della ditta Milangel snc) e ZZZ nel delitto di estorsione aggravata in danno di AAA, proprietario del ristorante Nuovo Yacht e debitore della Milangel di € 32.327,08 per forniture di pesce, per avere con minacce richiesto l’immediato pagamento del dovuto ed accettando poi, il pagamento rateizzato di € 4.000,00 al mese per otto mesi, ottenendo quindi la corresponsione della prima rata di € 4.000,00 in Milano dal 22.2 al 20.3.2008.
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità del giudizio per la mancata trasmissione degli atti al PM a seguito della contestazione dinanzi al giudice monocratico dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 629 c.p. sul rilievo che dinanzi al tribunale in composizione collegiale (al quale erano stati trasmessi direttamente gli atti) il giudizio era stato definito col rito abbreviato condizionato, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della deposizione della persona offesa. Non accoglieva la richiesta di derubricare nel meno grave delitto di cui all’art. 393 c.p. (ovvero, in subordine, 610 c.p.) perché la minaccia di esercitare il preteso diritto era stata realizzata con tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto vantato. Inoltre senza dubbio 1’imputato si riprometteva di ottenere un compenso per 1’attività svolta non essendo credibile che si fosse prestato gratuitamente a favore di persona alla quale non era legato da un particolare rapporto. Sussisteva l’ipotesi aggravata perché l’imputato, pur presentatosi da solo, alludeva (oltre alla sua origine calabrese) all’esistenza di collegamenti con altri soggetti. Escludeva infine la ricorrenza dei presupposti dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. ma concedeva le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti e per 1’effetto rideterminava la pena principale e quelle accessorie.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso 1’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto 1’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurazione del reato di estorsione in ordine all’intensità della minaccia nonché alla sussistenza di un ingiusto profitto, perché la stessa sentenza ha riconosciuto che la vicenda in esame "non [è] connotata da elementi di particolare violenza", vero essendo che la condotta posta in essere è stata connotata solo da una certa arroganza integrante soltanto il meno grave delitto di ragion fattasi posta 1’indubbia liceità della pretesa. La Corte territoriale ha presunto che il ricorrente agisse anche per un profitto proprio, senza che sussistesse alcun riscontro probatorio; – erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante nonché carenza e illogicità della motivazione, perché l’uso della prima persona plurale e 1’accento calabrese sono stati arbitrariamente assunti a prova del collegamento con gruppo criminale, peraltro escluso dalla stessa sentenza allorché ha dovuto dare atto della personalità dell’imputato e della sua limitata pericolosità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va invero confermato il canone interpretativo secondo il quale "si configura il reato di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen. e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato dell’esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di essa, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti" (Cass. Sez. 2, 16.2-12.4.2006 n. 12982).
La sentenza impugnata ha ben posto in evidenza come il ricorrente abbia agito rappresentando una posizione di supremazia territoriale ("noi siamo calabresi e questa zona la comandiamo noi") dato dal quale non illogicamente è stato tratto il convincimento che egli si riprometteva di ottenere un compenso per 1’attività svolta, anche in considerazione del fatto che la rischiosità del compito assunto è incompatibile con la sua gratuità in assenza di particolari rapporto con il creditore. Tale passaggio della motivazione, che si fonda su massima d’esperienza di tipo empirico, non è stata oggetto di critica specifica e quindi resta come valido argomento a sostegno della decisione adottata.
Peraltro in maniera appropriata, in ragione del contenuta fortemente intimidatorio delle frasi minacciose pronunciate, la Corte territoriale ha richiamato il principio ermeneutico secondo il quale la condotta posta in essere è tale da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto (Cass. Sez. 2 n. 14440 del 2007), principio che la ora richiamata sentenza ha ribadito, in quanto già espresso in un precedente arresto (Cass. Sez. 2, 12.7.2002 n. 29015) e successivamente ancora ribadito (Cass. Sez. 2, 27.6-26.9.2007 n. 35610) .
Né ricorre la denunciata contraddittorietà della motivazione perché solo al fine di riconoscere la meritevolezza delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione complessiva della vicenda, avendo valorizzato in tale caso non la gravità delle minacce ma soltanto il diverso elemento della violenza. Peraltro residua comunque 1’argomento che ha valorizzato la condotta posta in essere dal ricorrente in quanto terzo portatore di un autonomo interesse rispetto a quello legittimo del creditore: non è dato comprendere a quale titolo il ricorrente potesse quietanzare in nome e per conto del creditore. La sentenza di primo grado, che a tutti gli effetti integra quella di appello, ha specificamente argomentato sul punto, con motivazione che non è stata oggetto di. critica neppure con 1’appello, laddove ha evidenziato il realizzarsi del danno per la vittima "costretta a pagare nelle mani di chi, come il XXX, non si era neppure premurato neppure di presentarsi e di qualificarsi come rappresentante del creditore" sicché aveva privato "la persona offesa della possibilità di richiedere, come nel diritto di ogni creditore, una quietanza liberatoria quale ricevuta di pagamento".
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che "in tema di estorsione, per la configurabilità dell’aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza di più soggetti attivi nel luogo e nel momento della commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse intenzioni di più persone, di cui si fa portavoce (Cass. Sez. 1, 3.11.2005 – 14.2.2006 n. 5639; Cass. Sez. 2, 22.11 – 6.12.2006 n. 40208; Cass. Sez. 1, 25.9 – 6.11.2007 n. 40494; Cass. Sez. 2, 31.3 – 22.4.2008 n. 16657).
Il contrasto interpretativo evocato dal ricorrente è solo apparente, perché il principio costantemente ribadito è quello della ratio che giustifica 1’aggravamento di pena, legato all’obiettiva pericolosità del fatto e dalla maggiore efficacia intimidatrice connessa alla presenza di più persone, ancorché la minaccia o la violenza sia stata posta in essere da una sola (in tal senso cfr. Cass. Sez. 2, 5-20.2.2008 n. 7923; Cass. Sez. 2, 22.4 – 18.6.2009 n. 25614). La simultaneità della presenza fisica si pone quindi come elemento accidentale, perché quello che rileva è la percezione della vittima sull’esistenza di una pluralità di persone.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 13 maggio 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 GIUGNO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 13 maggio 2010 n. 11608. In materia di locazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Col contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale concluso nel 1989, le parti convennero per i sei anni di durata del rapporto un corrispettivo complessivo di L. 1.400.000 mensili e di L. 1.800.000 mensili per il caso di rinnovazione, con l’impegno della locatrice a rinnovare il contratto alla sua scadenza legale e ad eseguire le opere di straordinaria manutenzione. Stabilirono anche l’adeguamento del canone agi indici Istat a partire dal quinto anno.
Nel luglio del 1999 il conduttore A. B. agì giudizialmente per la declaratoria della nullità delle clausole suddette, per la corresponsione degli interessi annuali sul deposito cauzionale, per l’esecuzione delle opere di adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni della legge n. 46 del 1990 e per il risarcimento del danno.
La locatrice S. B. resistette ed agì separatamente per la convalida dello sfratto per morosità intimato al conduttore per il mancato pagamento di quattro canoni mensili.
Riuniti i giudizi, il tribunale di Messina accolse parzialmente le domande del conduttore e rigettò quelle della B. con sentenza n. 1466/02.
2.- La decisione è stata riformata dalla corte d’appello di Messina che, decidendo con sentenza n. 579/05 sui gravami di entrambe le parti, ha ritenuto valida la clausola di aumento del canone e la parziale validità, nei limiti del 15%, di quella di aggiornamento Istat, ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento del conduttore ed ha condannato la locatrice a corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale di L. 2.800.000, con la compensazione delle spese del doppio grado.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il conduttore B., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la B., che propone anche ricorso incidentale, da ritenersi condizionato, affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il B..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2.- Col primo motivo del ricorso principale la sentenza è censurata (per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, 1362 e ss. c.c., 115 e 116 c.p.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione) in relazione alla ravvisata validità della previsione di canoni differenziati per il secondo sessennio in riferimento al complessivo programma contrattuale.
Sostiene il conduttore ricorrente che l’aumento previsto dava luogo in realtà ad un aggiornamento del canone non consentito dalla legge, che ne ammette solo l’adeguamento annuale in ragione del 75% dell’aumento dei prezzi accertato dall’Istat.
E si duole che la corte abbia unilateralmente ravvisato in via ermeneutica la comune intenzione delle parti di favorire il conduttore nella fase di avvio dell’attività imprenditoriale e di adeguare il contratto alla presumibile fruttuosità della stessa nella fase successiva, quando l’attività sarebbe presumibilmente diventata più redditizia.
2.1.- Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha dichiaratamente deciso in conformità dei principi enunciati da Cass., nn. 6695/87, 5360/96 e 1070/00.
Hanno conformemente statuito, tra le altre, anche Cass., nn. 6695/1987, 4474/1993, 9210/2007, sicché è da tempo consolidato il principio secondo il quale, in materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria.
E che, nella specie, lo scopo non fosse quello di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria la corte d’appello ha inferito da riferite circostanze di fatto, il cui diverso apprezzamento sintomatico da parte della ricorrente non vale ad integrare i prospettati vizi della motivazione.
Il fatto poi che, dal quinto anno in poi, fosse stato (illegittimamente, come ritenuto dalla corte d’appello) previsto l’aumento del canone nell’intera misura delle variazioni accertate dall’Istat, avalla e non indebolisce la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale in ordine alla non ricollegabilità della previsione di canoni differenziati allo scopo di perseguire surrettiziamente il risultato della totale neutralizzazione degli affetti della svalutazione monetaria, che la legge vuole a carico dal locatore per almeno il 25%.
3.- Col secondo motivo il conduttore si duole che la corte d’appello, nel concludere nel senso del grave inadempimento del conduttore, non abbia tenuto conto di quello imputabile al locatore per non aver adeguato l’impianto elettrico dell’immobile, omettendo la valutazione comparativa degli inadempimenti, come si deve pur in difetto di una exceptio inadipleti contractus.
3.1.- Anche questo motivo è infondato.
E’ invocata l’applicazione del principio secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma.
Ma il principio è completato dall’affermazione ulteriore che tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (così, ex coeteris anteriori e successive, Cass. n. 1168/00, citata dal ricorrente).
Ebbene, a proposito del mancato adeguamento dell’impianto elettrico da parte della locatrice, la corte d’appello ha affermato (a pagina 10 della sentenza) che il conduttore "non ha neanche curato di specificare in cosa sarebbe consistito il pregiudizio patito, né ha in alcun modo chiarito sotto che profilo la prova del danno sarebbe stata fornita". Tale affermazione non è censurata.
E’ univoca la conclusione che non erano stati dall’attuale ricorrente forniti, in relazione all’inadempimento ascritto alla controparte, gli elementi per apprezzare la gravità dell’asserito inadempimento altrui, sicché non è ovviamente ascrivibile alla corte d’appello il non aver compiuto la comparazione della cui carenza il ricorrente si duole.
4.- Col ricorso incidentale la locatrice censura la sentenza per non essere stato accertato che ella non s’era mai rifiutata di adeguare l’impianto alle norme CEI.
Il ricorso deve ritenersi condizionato all’accoglimento di quello principale, il cui rigetto comporta l’assorbimento di quello incidentale.
5. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte Di Cassazione
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in € 3.200, di cui 3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Roma, 22 aprile 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 MAGGIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.