CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 15 giugno 2010, n. 22790. In materia di maltrattamenti in famiglia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione B. Rino avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità — per quello che qui interessa- in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, nonché ingiuria e minacce gravi, commessi tutti in danno della moglie separata N. Rita, fino al dicembre 2005.
La persona offesa aveva fornito alla PG, a sostegno delle proprie querele nei confronti dell’ex marito, i testi degli SMS inviatigli dal ricorrente sul telefono cellulare e le registrazioni delle telefonate parimenti ricevute sulla postazione fissa. Nel processo tali elementi erano entrati attraverso la acquisizione dei verbali di PG
— quali atti irripetibili- verbali nei quali erano state annotate le trascrizioni delle registrazioni e le foto degli sms.
I giudici del merito avevano ritenuto inoltre particolarmente attendibile il racconto della persona offesa, corroborato dai referti medici e dalla perizia psichiatrica fatta eseguire nel corso del processo, perizia che aveva lasciato emergere il vizio parziale di mente del prevenuto.
Deduce
1) la violazione degli artt. 234 e 348 c.p.p.
Era stata eccepita in appello la inutilizzabilità delle trascrizioni sopra indicate Tali atti erano stati acquisiti sul presupposto del loro carattere irripetibile. Era vero invece che la PG aveva il dovere di assicurare la traccia del reato acquisendo il telefono cellulare sul quale gli SMS erano registrati e il nastro relativo alla postazione fissa sul quale erano parimenti registrate le telefonate.
Le registrazioni dovevano essere poste a disposizione del giudice il quale avrebbe individuato ex art. 234 c.p.p. la modalità corretta del relativo utilizzo. La Corte aveva erroneamente ritenuto che vi fosse il pericolo della cancellazione delle registrazioni, dimenticando che tale cancellazione non poteva che essere il frutto dì una scelta volontaria e pertanto irrilevante ai fini della configurabilità del “atto irripetibile”.
Ad ogni buon conto era stata violata la procedura prevista dall’art. 360 c.p.p. per il compimento di atti irripetibili.
La questione veniva indicata come decisiva dalla difesa per l’importanza del contenuto delle trascrizioni.
2) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati a titolo di maltrattamenti in famiglia.
La prima lacuna argomentativa riguardava il motivo di appello con il quale si era richiesto — nella ottica della esclusione della imputabilità o quantomeno dell’elemento psicologico dei reati- di far maggiore luce sulla corresponsabilità della persona offesa nella causazione degli eventi. Essa infatti era consapevole della patologia psichica che affliggeva il marito e si era comportata in modo tale da scatenarla ogni volta con iniziative vessatorie (telefonate, prosciugamento di un conto bancario, divieto di vedere i figli) di cui è traccia in sentenza.
La seconda lacuna riguardava il motivo di appello col quale era stata richiesta una migliore valutazione della deposizione del teste B. a proposito della imputazione di lesioni. Tale teste , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, aveva fornito una prova d’alibi pressoché inattaccabile, affermando di avere visto il ricorrente andare a dormire la sera in cui si verificò l’azione aggressiva ai danni della querelante. La Corte, sul punto, era incorsa in un travisamento della relativa deposizione.
3) il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di ingiurie, minacce e violenza privata.
Si era trattato di comportamenti contemporanei alla condotta ritenuta atta ad integrare il reato di maltrattamenti e pertanto da reputare assorbiti in essa per la coincidenza delle condotte materiali.
Il difensore ha depositato in udienza una memoria.
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.
Occorre in primo luogo dare atto della inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza. Come posto in evidenza ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame (Rv. 228646 Massime precedenti Conformi: N. 2628 del 1992 Rv. 194321, N. 4801 del 1993 Rv. 196231, N. 853 del 1995 Rv. 203500).
Quanto al merito del gravame deve evidenziarsi che il primo motivo di ricorso è articolato in termini inammissibili.
In primo luogo è da osservare che , come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SSUU Fruci, Rv. 243416).
Ebbene, il ricorrente nella specie lamenta la assunta inutilizzabilità delle trascrizioni di telefonate e SMS ma non ne dettaglia il contenuto per consentire a questo giudice di legittimità il vaglio sulla rilevanza della questione nell’ottica della necessaria “prova di resistenza” cui sottoporre la motivazione della sentenza impugnata.
D’altra parte, proprio l’esame ditale motivazione, rende evidente che l’utilizzo processuale ditali registrazioni è rimasto marginale nella economia della ricostruzione della vicenda. Questa risulta affidata piuttosto al racconto della persona offesa, al tenore dei referti medici nonché alle deposizioni degli agenti di PG e degli assistenti sociali intervenuti più volte per sedare i numerosi episodi di aggressione fra i coniugi.
Lo stesso ricorrente afferma semplicemente che l’accoglimento della denuncia di inutilizzabilità “potrebbe” comportare una modifica del verdetto di condanna mentre non illustra, come invece avrebbe dovuto, la tesi della centralità del mezzo probatorio ai tini della conferma della decisione del primo giudice.
Infine, l’assorbimento delle imputazioni di minacce e ingiurie nel delitto di maltrattamenti — che qui si disporrà in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con futura eliminazione della pena stabilita ex art. 81 cp per tali figure di reato fa venire meno anche la concretezza dell’interesse alla coltivazione del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza dà atto del comportamento talvolta anche provocatorio della persona offesa, riconosciuto dal giudice di primo grado e riportato nella premessa.
Ciò nonostante, i giudici dell’appello hanno ritenuto in modo argomentato di escludere che una simile evenienza potesse avere influito sulla configurabilità del vizio di mente (in forma diversa da quella accertata) o sull’elemento psicologico del reato in quanto hanno apprezzato anche i racconti degli agenti di PG e dell’altro personale istituzionale che aveva assistito alle aggressioni tisiche e morali poste in essere dal B. nei confronti della moglie, così da rendere evidentemente non più influente l’apprezzamento sulla singola causa scatenante della singola lite. Il giudizio, in altri termini, non presenta le vistose aporie denunciate nel ricorso il quale, quindi, si risolve in una rappresentazione, al giudice della legittimità, di una ricostruzione alternativa del fatto, non valutabile se non dal giudice del merito. Anche il motivo articolato nella forma della denuncia del travisamento della prova (deposizione del teste Bascherini) in realtà by-passa la valutazione effettuata in maniera del tutto plausibile dai giudici.
Questi, infatti, hanno espresso legittimi dubbi sulla tenuta della prova di alibi riguardo al reato di lesioni, affermando che i ricorrente ben poteva essere uscito di casa quantomeno “dopo” che il teste lo aveva visto in tale luogo, pronto ad andare a riposare.
Non si apprezza in alteri termini, in tale valutazione,l’estremo per ritenere che il giudice abbia ignorato una prova invece positivamente esistente ed acquisita agli atti, dovendosi ancora una volta sottolineare che solo tale è l’ambito del travisamento denunciabile con ricorso, mentre, al contrario, il frutto di un apprezzamento della prova motivato e logico si sottrae al sindacato ex art. 606 lett. e) c.p.p..
Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato.
Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali( Rv. 243416; Rv. 234047).
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex art. 572, 610, 612, cp, i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti La relativa pena potrà essere calcolata e sottratta dal giudice del merito cui gli atti si rimettono per tale unico giudizio.

P.Q.M.

Ritenuto l’assorbimento nel reato di maltrattamenti di quelli di minacce, ingiuria e violenza privata, annulla la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 23 giugno 2010, n. 15223. In materia di cessione del credito.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 102, 167 e 182 c.p.c., nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ripropone l’eccezione di non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, derivante dal fatto che non tutti gli eredi del defunto sig. Onofrio B. ebbero a parteciparvi essendo stato il decreto ingiuntivo emesso solo nei confronti di alcuni di essi.
La ricorrente afferma di aver prodotto, con l’atto d’appello, copia della denuncia di successione dalla quale si sarebbe ben potuto ricavare chi fossero gli eredi pretermessi, e sostiene che, se la corte d’appello non ha rinvenuto tale documento in atti al momento della decisione, ciò è probabilmente dipeso da un disguido di cancelleria, sicché il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire la ricostruzione del fascicolo di parte.
1.1. La riferita doglianza, prima ancora che infondata, appare inammissibile.
Essa si basa su una mera congettura – lo smarrimento del documento a cagione di un disguido verificatosi in cancelleria – del tutto priva di elementi di riscontro, e quindi non tale da poter superare il fatto decisivo posto in luce dall’impugnata sentenza, secondo cui non v’era in atti al momento della decisione documentazione alcuna che valesse a dimostrare chi fossero gli eredi di cui si lamentava la mancata partecipazione al giudizio.
La prospettazione del ricorso non tiene poi conto in alcun modo di un’ulteriore ed altrettanto decisiva ratio decidendi posta a base dell’impugnata sentenza: la quale ha reputato comunque non sussistente una situazione di litisconsorzio necessario tra i coeredi, per ciò stesso escludendo il presupposto della richiesta integrazione del contraddittorio. Questa seconda ratio dedicendi, autonoma rispetto alla prima e da sola sufficiente a sorreggere la conclusione cui il giudice di merito è pervenuto, non è in alcun modo censurata dalla ricorrente, il che basta a rendere inammissibile il motivo di ricorso in esame.
2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, oltre che per difetti di motivazione, per violazione degli artt. 1198 e 1267 c.c.
La ricorrente sottolinea come, se pur si voglia ritenere che la cessione di credito effettuata dalla società correntista in favore della banca fosse pro solvendo, sarebbe stato nondimeno onere della banca medesima agire per la riscossione del credito ceduto prima di escutere la cedente ed i fideiussori di questa.
2.1. La doglianza coglie nel segno.
La corte palermitana ha affermato che la cessione di credito dalla correntista in favore della banca è stata operata pro solvendo. Ne ha dedotto che essa non vale ad estinguere il credito del cedente, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento da parte del debitore ceduto, senza alcun onere di previa escussione di quest’ultimo.
Siffatto rilievo non è però condivisibile e si pone in contrasto con l’orientamento più volte affermato da questa corte, la quale ha invece affermato che, in caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo ad opera del cessionario, il quale è tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi. In conseguenza della cessione, quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario (si vedano Cass. n. 6558 del 2005, Cass. n. 3469 del 2007, Cass. n. 15677 del 2009).
Alla luce di tale principio di diritto, dal quale non si ha qui ragione per discostarsi, il secondo motivo del ricorso è da accogliere, con conseguente assorbimento dell’esame del terzo motivo.
3. In relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, la quale, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo ed, in relazione al motivo accolto, cassa l’impugnata sentenza rinviando la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 18 giugno 2010, n. 23693. In materia di ingiuria.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa il 23.12.2008, il tribunale di Foggia ha confermato la sentenza emessa il 26.2.2008 dal giudice di pace della stessa sede, con cui M. M. Rosaria è stata condannata alla pena di € 400 di multa e alla rifusione delle spese della parte civile, perché ritenuta responsabile del delitto di ingiuria aggravata in danno del proprio alunno A. Marco, per avere il 31.5.02, in presenza di altri alunni, pronunciato le espressioni “Non sei una persona perbene, sei un presuntuoso e un ignorante”
Il difensore della M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. carenza della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, in quanto il tribunale si è limitato a confermare il contenuto della sentenza del giudice di pace, senza esaminare e replicare agli argomenti difensivi;
2. carenza di motivazione in ordine alla richieste di riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, che sussiste per il professore che venga reiteratamente provocato c offeso durante l’insegnamento, da comportamenti apertamente ostili di uno studente, e in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’esimente della provocazione(per quest’ultima esimente, il giudice di secondo grado si è limitato a condividere le conclusioni del giudice di primo grado, senza esporre il proprio convincimento);
3. violazione di legge in riferimento alle nonne relative alla di rappresentanza del minore nel giudizio penale.
Correttamente la querela è stata presentata dal genitore di A. Marco, nato il 18.9.1984, quando la persona offesa era minorenne. A seguito di richiesta di archiviazione , l’opposizione è stata presentata dal genitore il 17.9.2003, quando l’A. Marco aveva compiuto 118 anni e quindi era diventato maggiorenne dai 18.9.2002.
La sentenza del giudice di pace è conseguentemente nulla, in quanto emessa all’esito di un processo celebrato a seguito di apposizione alla richiesta di archiviazione presentata da persona non legittimata. La nullità si estende alla sentenza di conferma ,pronunciata dal tribunale di Foggia.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto ai motivi concernenti la motivazione, si rileva che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è legittima la motivazione della sentenza di appello, realizzata con richiami alle argomentazioni della sentenza di primo grado, quando le censure formulate nei motivi di impugnazione non presentino novità consistenti rispetto a quelli già esaminati e disattesi in primo grado con argomentazioni corrette e immuni da vizi logici. (sez. VI ,n. 31080 del 14.6.04; conf. sez. IV n. 38824 del 17.9.08)
Nel caso in esame, posto che le sentenze di primo e di secondo grado, avendo seguito un uniforme apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile, la presente analisi parte dal fatto che risulta accertato nel complessivo giudizio di merito.
Dalle testimonianze, correttamente non è stato ricavato alcun comportamento offensivo del giovane A., che, in qualità di rappresentante di classe, si è limitato a criticare — correttamente e pacatamente – la condotta dell’insegnante, contestandole una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni, non comunicando a un discepolo, con la richiesta tempestività, l’esito della prova orale. Secondo i giudici di merito, è stata proprio questa corretta e
pacata critica all’origine della non corretta e non pacata critica dell’insegnante, che ha violato regole deontologiche e di diritto penale.
Quanto alla censura di ordine procedurale, si rileva che effettivamente il genitore dell’A., a seguito della richiesta di archiviazione presentata dal p.m., ha presentato opposizione ex art. 410 c.p.p.,senza legittimazione, essendo venuta meno la rappresentanza del figlio a seguito del raggiungimento della maggiore età. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, non è applicabile , in difetto di espressa previsione normativa,il principio dell’ultrattività della rappresentanza a una parte del rapporto processuale civilistico, instaurato in sede penale.
Va però rilevato che questa irrituale opposizione non ha inciso sulla svolgimento del procedimento. La decisione del Gip di fissare l’udienza ex art. 409 c.p.p. è stata determinata primariamente in conseguenza della scelta del giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal rappresentante della pubblica accusa. L’opposizione irrituale del genitore dell’A. — ormai maggiorenne – ha avuto come effetto, quindi, non la celebrazione dell’udienza ma il suo svolgimento in contraddittorio con la persona offesa. Tale presenza non ha inciso né sul piano di ulteriore svolgimento di indagini preliminari, né sulla decisione di non accogliere la richiesta del p.m. nel provvedimento emesso il 29.1.09, le argomentazioni motivazionali prescindono totalmente da argomentazioni proposte dalla persona offesa , mentre si fondano sull’autonomo esame delle risultanze di dette indagini, su valutazioni concernenti la credibilità delle persone esaminate e su conclusioni attinenti alla qualificazione giuridica della condotta dell’indagata e all’assenza di elementi legittimanti la sussistenza di cause di giustificazione.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 168 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, 4, 6,
comma 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 17
giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e
di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in
alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della Regione Valle d’Aosta) promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-11
settembre 2009, depositato in cancelleria il 14 settembre 2009 ed
iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste;
Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
Uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la
Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l’11 settembre 2009 e depositato il
successivo 14 settembre (iscritto al r.r. n. 58 del 2009), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento
all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione,
e all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della
Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18
(Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture
alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune
tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale
6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta), pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 14
luglio 2009.
2. – Il ricorrente prospetta, innanzitutto, due doglianze aventi
per oggetto l’art. 4 in materia di esercizi di ristorazione e di
strutture alberghiere.
2.1. – Per il ricorrente, l’art. 4, che introduce l’art. 90-bis
nella legge della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 6 aprile 1998,
n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d’Aosta), nel disciplinare l’ampliamento degli esercizi di
ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more
dell’adeguamento dei Piani regolatori generali, contrasterebbe con la
normativa statale in quanto non contempla una clausola di salvezza
delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto
ambientale, con specifico riferimento ai casi in cui le strutture
alberghiere superino i trecento posti letto. Cosi’ statuendo,
l’impugnata disposizione esorbiterebbe dalle competenze legislative
attribuite alla Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dall’art. 2
dello Statuto speciale e violerebbe la competenza legislativa
esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
In tale ipotesi – sostiene il ricorrente – il punto 8, lettera
a), dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), impone la verifica
della assoggettabilita’ alla V.I.A. regionale.
2.2. – A detta del ricorrente, gli stessi parametri
costituzionali sarebbero violati dal medesimo art. 4 nella parte in
cui non prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento, sopra
menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani
di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la
realizzazione dei predetti interventi.
Ai sensi dell’art. 65, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006,
le prescrizioni piu’ restrittive, contenute negli atti di
pianificazione di bacino, hanno carattere vincolante per le
amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate ai piani
territoriali e ai programmi regionali.
Al riguardo, la difesa erariale richiama la sentenza n. 226 del
2009, con la quale questa Corte ha statuito che il titolo di
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente
«riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali
o di province autonome, con l’ulteriore precisazione, pero’, che qui
occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia».
In quella occasione – prosegue l’Avvocatura generale dello Stato
– questa Corte aveva richiamato la sentenza n. 164 del 2009,
pronunciata in un giudizio avente per oggetto una legge della Regione
Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste. In quest’ultima pronuncia e’ stato
precisato che la compatibilita’ costituzionale delle norme regionali,
dettate dalla predetta Regione, deve essere verificata alla stregua
delle previsioni contenute nello Statuto speciale alla luce, in
particolare, dell’art. 2 che impone alla Regione di esercitare la
potesta’ legislativa, con riferimento alle materie quivi elencate,
«in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento,
nonche’ delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».
Ebbene, per il ricorrente l’impugnata disposizione, adottata
nell’esercizio della potesta’ legislativa primaria nelle materie
dell’urbanistica, dell’industria alberghiera e del turismo (ex art.
2, lettere g e q, dello Statuto speciale), si porrebbe in stridente
contrasto con le invocate previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006. La
disciplina posta dal legislatore statale – sottolinea la difesa
erariale – «scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva
dello Stato, quella in materia di "tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema", e viene a funzionare come un limite alla disciplina
che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di
loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo
derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo
Stato» (cosi’ le sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Questo principio giurisprudenziale – osserva il ricorrente –
risulta oggi codificato all’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152 del
2006 ove si afferma, al comma 1, che «i principi desumibili dalle
norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed
essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il
territorio nazionale», prevedendosi, poi, al comma 2, che «le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme
di tutela giuridica dell’ambiente piu’ restrittive».
3. – Il denunciato art. 2 della legge regionale n. 18 del 2009,
con il quale e’ stato introdotto l’art. 32-bis della legge regionale
n. 11 del 1998, prevede che i Comuni procederanno ad individuare gli
ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti
di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida
adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Per il ricorrente l’impugnata previsione legislativa regionale,
non disciplinando il contenuto di tali linee-guida, ometterebbe di
coordinare le stesse con le linee-guida nazionali di cui all’art. 12,
comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricita’), a mente del quale queste ultime
sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro
delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attivita’ produttive».
In virtu’ della evocata disposizione legislativa statale –
sostiene il ricorrente – le Regioni possono procedere
all’individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base
dei criteri stabiliti dalle lineeguida nazionali, il cui procedimento
di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria. Le Regioni
sarebbero, quindi, prive di un autonomo potere di individuazione dei
criteri generali o delle aree e siti non idonei, del tutto svincolato
dalla determinazione assunta, in questo ambito, a livello nazionale.
Rileva il ricorrente che l’adita Corte, nella sentenza n. 166 del
2009, ha chiarito che l’evocata disposizione di cui all’art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, non consente alle Regioni,
proprio in considerazione del preminente interesse di tutela
ambientale, di provvedere autonomamente alla individuazione dei
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabili.
4. – L’impugnato art. 6, comma 3, prevede la sospensione dei
procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in
corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola,
sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti
territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti
impianti, sulla base di quanto sara’ previsto dalle lineeguida di cui
all’art. 32-bis della legge regionale n. 11 del 1998, introdotto
dall’art. 2 della stessa legge regionale n. 18 del 2009.
Per il ricorrente, le disposizioni statutarie di cui agli artt. 2
e 3 non riconoscono alla Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste alcuna
competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia. Ne consegue che, ai sensi della
clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi che anche la suddetta
Regione goda, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale di energia», di competenza legislativa di tipo concorrente.
Cio’ premesso, il contestato art. 6, comma 3, violerebbe l’art.
117, terzo comma, Cost., risultando in contrasto con il principio
fondamentale, fissato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il
quale stabilisce il termine massimo per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
Ricorda il ricorrente che a norma dell’invocato art. 12 la
suddetta autorizzazione e’ rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita’ disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). E’ previsto, inoltre, che «il termine
massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non
puo’ comunque essere superiore a centottanta giorni».
Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 364 del 2006, la
fissazione di tale termine deve qualificarsi quale principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle
regole di semplificazione amministrativa e celerita’ garantendo, in
modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione, entro
un termine definito, del procedimento di autorizzazione.
Al contrario, l’impugnata disposizione non fissa alcun termine
massimo di sospensione del procedimento, determinando cosi’ una
sospensione sine die del procedimento di autorizzazione medesimo.
5. – Con atto depositato il 30 settembre 2009, la Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste si e’ costituita nel presente giudizio di
legittimita’ costituzionale e, con riserva di ulteriori deduzioni, ha
chiesto a questa Corte di dichiarare le suesposte questioni
inammissibili e, comunque, non fondate.
6. – Con memoria depositata il 2 marzo 2010, il ricorrente ha
eccepito «l’irritualita’, per non dire illegittimita’, delle
modalita’ di costituzione della Regione Valle d’Aosta», non avendo la
relativa difesa addotto alcuna argomentazione in merito alle
doglianze prospettate nel ricorso.
Questa tecnica difensiva – ricorda l’Avvocatura dello Stato – ha
ricevuto, in passato l’avallo di questa Corte, in relazione a quanto
disposto dall’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, nel testo anteriore alle modifiche
apportate con la delibera del 7 ottobre 2008 (cfr. sentenze n. 324 e
n. 308 del 2003).
Tuttavia – prosegue la difesa erariale – questa Corte, con la
sentenza n. 40 del 2010, ha ritenuto «impregiudicata
l’interpretazione, con riguardo all’ipotesi verificatasi in giudizio,
della piu’ analitica lettera del vigente art. 19, comma 3, per il
quale la parte convenuta si costituisce con memoria "contenente le
conclusioni e l’illustrazione delle stesse"».
7. – Con memoria depositata il 23 marzo 2010, la Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste ha sviluppato argomentazioni volte a
dimostrare l’infondatezza delle impugnazioni aventi per oggetto gli
artt. 2 e 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009.
7.1. – Per quanto concerne la doglianza relativa all’art. 2, in
primo luogo la difesa regionale contesta l’inquadramento materiale
ipotizzato dal ricorrente, trattandosi al contrario di previsione
riconducibile alla materia, di competenza primaria, della
«urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza
turistica» di cui all’art. 2, lettera g), dello statuto speciale. Il
legislatore regionale, invero, avrebbe inteso dettare norme di
pianificazione territoriale, con particolare riferimento
all’adeguamento dei piani regolatori ad opera dei comuni. Ben
potrebbe, dunque, lo stesso legislatore assegnare ai comuni il
compito di individuare, in sede di adeguamento dei predetti piani, i
siti di interesse energetico sulla base delle sole linee guida
regionali.
Ove, invece, questa Corte dovesse ascrivere il contestato
intervento normativo alla materia concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia», secondo la
resistente l’evocato principio fondamentale di cui all’art. 12, comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003 sarebbe del tutto privo di efficacia
nel caso di specie giacche’, ad oggi, non risultano essere state
ancora approvate le linee guida nazionali.
Quale ultima possibile interpretazione del denunciato intervento
regionale, secondo la difesa della resistente le linee guida
regionali «potrebbero comunque essere intese, secundum
constitutionem, a carattere suppletivo, nel senso che avrebbero
natura recessiva rispetto a quelle nazionali eventualmente
approvate».
7.2. – In merito alla impugnazione dell’art. 6, comma 3,
analogamente a quanto sviluppato in precedenza, la difesa regionale
esclude l’operativita’ del principio fondamentale enunciato dall’art.
12 del d.lgs. n. 387 del 2003, giacche’ la contestata previsione
legislativa regionale sarebbe anch’essa riconducibile alla materia,
di competenza primaria, della «urbanistica e piani regolatori per
zone di particolare importanza turistica». Cosi’ inquadrata,
l’impugnata disposizione potrebbe legittimamente derogare al
principio sancito a livello statale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli artt. 2, 4 e 6, comma 3, della
legge della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 17 giugno 2009, n.
18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture
alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune
tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale
6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta).
1.1. – A detta del ricorrente, l’art. 4, nel disciplinare
l’ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture
alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei Piani regolatori
generali, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
e 2 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, in quanto, non
contemplando una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in
materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico
riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere superino i
trecento posti letto, si porrebbe in contrasto con il punto 8,
lettera a), dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del
2006, che impone la verifica della assoggettabilita’ alla V.I.A.
regionale.
Lo stesso art. 4 e’, inoltre, denunciato nella parte in cui non
prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento, sopra
menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani
di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la
realizzazione dei predetti interventi, per asserito contrasto con gli
artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 2 dello Statuto
speciale per la Valle d’Aosta, giacche’, ai sensi dell’art. 65, commi
4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, le prescrizioni piu’ restrittive,
contenute negli atti di pianificazione di bacino, hanno carattere
vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono
sovraordinate rispetto ai piani territoriali e ai programmi
regionali.
1.2. – Il ricorrente lamenta l’incostituzionalita’ dell’art. 2,
il quale prevede che i comuni procederanno ad individuare gli ambiti
territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di
energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle lineeguida
adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile ai sensi
dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). L’impugnata
disposizione risulterebbe incompatibile con il principio fondamentale
di cui all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella
materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale di energia», a mente del quale le lineeguida nazionali sono
approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle
attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita’
produttive».
1.3. – Infine, l’art. 6, comma 3, che prevede la sospensione dei
procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in
corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola,
sino all’individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti
territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti
impianti, sulla base di quanto sara’ previsto dalle lineeguida di cui
all’art. 32-bis della legge regionale n. 11 del 1998, introdotto
dall’art. 2 della stessa legge regionale n. 18 del 2009, e’ impugnato
in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile ai sensi
dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), in quanto in
contrasto con il principio fondamentale, fissato dall’art. 12, comma
4, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella materia concorrente della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», il
quale stabilisce il termine massimo per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
«l’irritualita’, per non dire illegittimita’, delle modalita’ di
costituzione della Regione Valle d’Aosta», non avendo la relativa
difesa addotto alcuna argomentazione in ordine alle doglianze
prospettate nel ricorso, malgrado che l’art. 19, comma 3, delle nuove
Norme integrative preveda che l’atto di costituzione della parte
resistente rechi «le conclusioni e l’illustrazione delle stesse».
Cio’ mentre la disposizione vigente prima della modifica del 2008 –
l’art. 23, comma 3, delle Norme integrative – dettava una previsione
piu’ lata, contemplando la costituzione in giudizio attraverso la
presentazione di «deduzioni».
Lo scarto lessicale tra le due norme integrative non e’ tale da
avvalorare l’esito interpretativo cui accede il ricorrente.
L’instaurazione del contraddittorio nel giudizio principale di
legittimita’ costituzionale e’ scandita da termini perentori, tesi a
soddisfare esigenze di certezza nella dinamica processuale.
L’inosservanza del termine per il deposito del ricorso ne determina
l’inammissibilita’ (da ultimo ordinanze n. 218 del 2006, n. 20 del
2005 e n. 48 del 2004) e inficia, parimenti, la validita’ della
costituzione in giudizio della parte convenuta (tra le altre, v. le
sentenze n. 331 e n. 313 del 2003, n. 477 del 2000, nonche’
l’ordinanza n. 373 del 2001).
La ratio sottesa all’art. 19, comma 3, delle nuove Norme
integrative non e’, invece, quella di subordinare l’ammissibilita’ o
validita’ della costituzione in giudizio all’adempimento ivi
previsto. La corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di
un principio generale di diritto processuale, e’ subordinata al
rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione
secondo cui l’atto di costituzione della parte resistente deve
contenere anche l’illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare
una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin
dall’ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento
della dialettica processuale.
Peraltro, il thema decidendum e’ circoscritto dal ricorso, quale
atto introduttivo del giudizio. Le argomentazioni sviluppate nei
successivi atti, a cominciare dall’atto di costituzione della parte
convenuta, sono dirette a fornire elementi idonei a influenzare,
sotto forma di fattori di conoscenza e di deduzioni logiche, il
convincimento dell’organo giudicante intorno alle specifiche
questioni di costituzionalita’. Del resto, la mancata costituzione in
giudizio della parte resistente o l’allegazione di rilievi
insufficienti non conducono necessariamente all’accoglimento della
questione di costituzionalita’. E’ nell’interesse del resistente far
valere le proprie ragioni in giudizio, assolvendo all’onere di
prospettare argomenti difensivi.
E’, dunque, nella prospettiva di stimolare, sin da subito,
l’apporto argomentativo delle parti che le nuove norme integrative,
all’art. 19, comma 3, reclamano, senza conseguenze sanzionatorie,
l’illustrazione delle conclusioni formulate nell’atto di costituzione
della parte convenuta.
Per queste ragioni, l’eccezione della difesa dello Stato non puo’
essere accolta.
3. – Passando ad esaminare il merito delle questioni sollevate,
le censure aventi ad oggetto l’art. 4 della legge regionale n. 18 del
2009 non sono fondate.
3.1. – Tale disposizione introduce nella legge regionale n. 11
del 1998 l’art. 90-bis il quale consente, nelle more dell’adeguamento
dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima
legge del 1998 ed entro certi limiti, l’ampliamento volumetrico – tra
l’altro – degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse
al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti,
all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali
all’efficienza energetica, anche con aumento della capacita’
ricettiva».
L’Avvocatura generale dello Stato lamenta la mancata previsione
del rispetto delle disposizioni in tema di valutazione di impatto
ambientale nel caso in cui l’ampliamento delle strutture alberghiere
superi i 300 posti letto, come invece previsto dal punto 8, lettera
a), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.
Occorre considerare che il decreto ora citato all’art. 7
stabilisce che sono sottoposti a V.I.A in sede statale i progetti
indicati nell’allegato II (comma 3), mentre sono assoggettati a V.I.A
secondo le disposizioni delle leggi regionali i progetti di cui agli
allegati III e IV (comma 4). Tra tali ultimi progetti rientrano,
appunto, quelli richiamati dalla difesa dello Stato.
La Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste con la legge regionale 26
maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi
regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge
comunitaria 2009) ha regolato la valutazione di impatto ambientale e
la procedura di verifica di assoggettabilita’ a tale valutazione di
determinati interventi.
Essa, in particolare, contiene una disciplina che, per il profilo
che qui interessa, risulta piu’ restrittiva rispetto a quella statale
di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, l’art. 17 sottopone alla
procedura di verifica della assoggettabilita’ a V.I.A i progetti e
«le modifiche sostanziali» dei progetti relativi ad «alberghi e
residenze turistico-alberghiere con capacita’ recettiva oltre 50
posti letto» (allegato B, punto 8, lettera b), e dunque a strutture
alberghiere di dimensioni piu’ ridotte rispetto a quelle contemplate
nel codice dell’ambiente.
Cio’ posto, occorre considerare che la disposizione impugnata
regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento
e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilita’
della disciplina, ne’ statale ne’ regionale, relativa alla
valutazione di impatto ambientale. D’altra parte, tale normativa ha
portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla
medesima previsti senza necessita’ di uno specifico richiamo.
Conseguentemente, la censura deve essere rigettata.
3.2. – Il ricorrente ha impugnato l’art. 4 della legge regionale
n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l’esclusione
degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in
cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di
salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.
Il piano di bacino e’ previsto e disciplinato dall’art. 65 del
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale lo definisce come «piano
territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del
territorio interessato».
Detto piano, secondo quanto affermato da questa Corte,
«costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di
difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque,
onde esso appartiene alla materia della tutela dell’ambiente»
(sentenza n. 232 del 2009).
L’art. 4 impugnato non prevede che gli ampliamenti disciplinati
possano avvenire in deroga o comunque senza tener conto delle
previsioni dei piani di bacino. D’altra parte, tali piani, per
espressa previsione proprio dell’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152
del 2006, sono immediatamente vincolanti anche per i soggetti
privati, ove siano dichiarati tali dal piano di bacino medesimo.
Inoltre, il comma 7 del citato articolo, stabilisce che nelle
more dell’approvazione del piano, le Autorita’ di bacino adottano
misure di salvaguardia anch’esse immediatamente vincolanti.
Stante il carattere immediatamente precettivo di tali strumenti
di pianificazione, ai fini del loro rispetto – e nonche’ di quello
dell’art. 65 – non e’ necessario che per ciascun intervento sia
espressamente prevista la loro osservanza.
Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del
piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta
di disattendere detto piano.
Anzi, dall’art. 4 impugnato emerge la chiara volonta’ di
salvaguardia del suolo, dal momento che, proprio la medesima
disposizione stabilisce che gli interventi di ampliamento da esso
previsti sono realizzabili nel rispetto delle disposizioni del Titolo
V, parte II, della legge regionale n. 11 del 1998, il quale detta,
appunto, norme a tutela del suolo circoscrivendo analiticamente gli
interventi edilizi ammissibili in aree boschive, zone umide e laghi,
terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o
slavine (cfr. artt. 34 e ss. della legge regionale n. 11 del 1998).
Conseguentemente, anche tale censura deve essere rigettata.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2
della legge regionale n. 18 del 2009 e’ fondata.
4.1. – In via preliminare, questa Corte ribadisce, innanzitutto,
che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica e’
attribuita alla potesta’ legislativa concorrente in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119
del 2010, n. 282 del 2009 e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la
rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela
dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela
centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla
gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente
approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282
del 2009).
Questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste.
Gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale non contemplano, infatti,
l’ambito in oggetto.
Questa lacuna va, tuttavia, colmata applicando l’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza del quale anche la
Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e’ titolare di potesta’
legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia (analogamente si vedano le sentenze n. 1 del 2008 e n.
383 del 2005).
Pertanto, la Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, nel
disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potesta’
legislativa concorrente, e’ tenuta al rispetto dei principi
fondamentali dettati dal legislatore statale.
4.2. – A norma del denunciato art. 2 i Comuni procederanno ad
individuare gli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di
energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle lineeguida
adottate con deliberazione della Giunta regionale.
Dal canto suo, l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003,
prevede che le Regioni possano procedere all’individuazione di
specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti
dalle lineeguida nazionali. Queste ultime sono adottate «in
Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali».
Ad oggi le lineeguida nazionali non sono state ancora approvate.
Con la sentenza n. 166 del 2009, questa Corte ha affermato che
l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 non consente alle
Regioni «di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati
da fonti di energia alternativa» (analogamente: v. sentenza n. 282
del 2009).
Ebbene, la denunciata disposizione disattende l’assetto delle
rispettive attribuzioni definite, in modo cogente, dal legislatore
statale. La mancanza di lineeguida nazionali, assunte secondo
modalita’ informate al principio di leale collaborazione, preclude
alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri
generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli
impianti in oggetto (cfr. sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282
del 2009).
Pertanto, l’art. 2 della legge regionale n. 18 del 2009 e’
incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art.
12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.
5. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 6,
comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009 e’ fondata.
La denunciata disposizione prevede la sospensione dei
procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in
corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in
oggetto, sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti
territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti,
sulla base di quanto sara’ previsto dalle lineeguida regionali.
Dal canto suo, l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003,
dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento
di autorizzazione non puo’ comunque essere superiore a centottanta
giorni».
Questa Corte ha piu’ volte statuito che l’evocato art. 12, comma
4, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore
regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa
e della celerita’» e volto a garantire, «in modo uniforme sull’intero
territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del
procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006; analogamente
le sentenze n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009).
Al contrario, l’impugnata previsione legislativa regionale non
fissa alcun termine massimo di sospensione, giacche’, nel testo
attualmente vigente, rinvia ad un momento – l’individuazione, da
parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei
predetti impianti – non puntualmente definito.
L’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009 e’,
dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio
fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del
2003.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18
(Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture
alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune
tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale
6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 6, comma 3,
della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste n. 18 del
2009;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 4 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste n.
18 del 2009 proposte, in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione e all’art. 2 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle
d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.