Corte Costituzionale sentenza N. 167 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, comma 1
lettera h), 5, comma 1, 8, comma 6, 10, 15, comma 1, 18, commi 1 e 4
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della polizia locale), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 3-7 luglio 2009, depositato in
cancelleria l’8 luglio 2009 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi
2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato l’8 luglio 2009, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’
costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 1, lettera
h); 5, comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e 4, della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della polizia locale).
1.1. – Il ricorrente premette che lo statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, all’articolo 5, comma 1, punto 13, attribuisce
alla predetta Regione competenza legislativa concorrente nella
materia della «polizia locale». Considerato che, a seguito della
riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, e’
riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario potesta’ legislativa
residuale in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost.), in base all’articolo 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi estesa anche alla
predetta Regione la competenza legislativa residuale in tale materia,
con il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine
pubblico e sicurezza pubblica.
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni regionali impugnate
avrebbero ecceduto dalla propria competenza in materia di polizia
amministrativa locale, invadendo sfere di competenza statale.
In particolare, il ricorrente censura l’articolo 2, comma 1,
lettera h), della legge regionale n. 9 del 2009, nella parte in cui
stabilisce che la Regione promuove «lo sviluppo di politiche di
sicurezza transfrontaliere», in quanto esso, cosi’ disponendo,
invaderebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza, posto che le Regioni non possono concludere
accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati in una
materia, quella delle politiche di sicurezza, che non rientra nella
loro competenza.
Anche l’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009,
nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove e sostiene
finanziariamente l’impiego del volontariato e dell’associazionismo,
«ivi comprese le associazioni d’arma e le associazioni delle Forze
dell’ordine», sarebbe lesivo della competenza esclusiva dello Stato
in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica, in quanto non
sarebbe dato rinvenire nello Statuto alcuna disposizione idonea a
giustificare la competenza regionale in tema di utilizzo delle
associazioni d’arma e delle Forze dell’ordine.
Quanto, poi, all’articolo 8, comma 6, della citata legge
regionale, nella parte in cui dispone che «nell’esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la
polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti
primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia
dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di
riferimento», la violazione della competenza statale esclusiva in
tema di sicurezza pubblica si desumerebbe dal contrasto della
richiamata disposizione con la legge statale 7 marzo 1986, n. 65
(Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), che,
all’art. 5, comma 1, lettera c), definisce «ausiliarie» le funzioni
di pubblica sicurezza della polizia locale, e, all’art. 3, prevede
che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborino,
«nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia
dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta,
per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
autorita’».
Il ricorrente sostiene, inoltre, l’illegittimita’ costituzionale,
in riferimento all’art. 114 della Costituzione, dell’art. 10 della
citata legge regionale, nella parte in cui fissa i principi
organizzativi per l’esercizio delle funzioni di polizia locale,
prevedendo, al comma 1, che i comuni e le province istituiscono i
corpi di polizia locale e ne regolamentano l’organizzazione ed il
funzionamento: non competerebbe, infatti, alla Regione disciplinare
minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il
tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale ne’ lo stato
giuridico del personale ed il relativo trattamento economico, posto
che simili compiti rientrerebbero nella sfera di competenza dei
comuni che sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni,
equiordinati alle regioni.
L’art. 15, comma 1, della citata legge regionale n. 9 del 2009,
sarebbe, poi, costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Tale
disposizione, nella parte in cui prevede che «Gli agenti della
polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i
commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia
giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni
capoluogo di provincia (..) non riveste la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria», si porrebbe in contrasto con la competenza
esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, posto che
la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 57 del codice di
procedura penale, opera di propria iniziativa e per disposizione o
delega dell’Autorita’ giudiziaria, ai fini dell’applicazione della
legge penale.
Il ricorrente censura, infine, l’articolo 18, commi 1 e 4, della
legge regionale in esame, nella parte in cui prevede che il personale
di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto
dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale
espletino «muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione
degli immobili di proprieta’ dell’ente locale e dell’armeria del
Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento», per
violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
«armi, munizioni ed esplosivi» di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera d), della Costituzione.
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia
Giulia, chiedendo che la Corte respinga il ricorso.
2.1. – La resistente premette che la legge regionale n. 9 del
2009 e’ stata adottata nell’esercizio della competenza legislativa
regionale residuale nella materia della polizia amministrativa locale
(ex art. 117, quarto comma, Cost.) e piena nella materia
dell’ordinamento degli enti locali (ex art. 4, n. 1-bis dello Statuto
speciale). Un peculiare ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia
nella materia della sicurezza dovrebbe, poi, riconoscersi – ad avviso
della resistente – non solo in considerazione del carattere della
Regione di ente esponenziale della rispettiva comunita’, che
legittimerebbe interventi regionali di promozione pure fuori delle
materie indicate dall’art. 117 della Costituzione, ma anche sulla
base dell’Intesa istituzionale di programma raggiunta tra il Governo
e la medesima Regione, il 9 maggio 2001, che individuava, tra gli
obiettivi da perseguire, quello del miglioramento della qualita’
delle citta’, delle istituzioni locali, della vita associata e della
sicurezza, nonche’ del Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero
dell’interno e la Regione Friuli-Venezia Giulia, il 27 marzo 2007, in
materia di politiche integrate di sicurezza urbana, in attuazione
dell’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 settembre 2000 (Individuazione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli
enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di polizia amministrativa).
Con riferimento, poi, alle singole censure, la Regione osserva
che quelle proposte nei confronti dell’art. 2, comma 1, lettera h),
sarebbero inammissibili – essendo tale previsione priva di attitudine
lesiva – o comunque infondate, limitandosi la predetta norma a
fissare un obiettivo politico-programmatico, senza stabilire alcuna
competenza alla conclusione di particolari accordi. Anche le censure
sollevate nei confronti dell’art. 5, comma 1, sarebbero prive di
fondamento, posto che detta norma, limitandosi a prevedere un mero
sostegno economico alle convenzioni che le associazioni stesse e gli
enti locali provvedano a stipulare, costituirebbe esercizio delle
competenze regionali in materia di polizia amministrativa.
Quanto, poi, all’art. 8, comma 6, la Regione osserva che esso si
limiterebbe ad incentivare la presenza della polizia locale sul
territorio al fine di rendere sensibile quella delle istituzioni, non
aggiungendo alcun compito alla polizia locale ne’ mutando il
carattere ausiliario dei compiti gia’ assegnati ad essa, ma indicando
solo una loro modalita’ operativa. La censura proposta nei confronti
dell’art. 10, particolarmente quanto ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8,
sarebbe in primo luogo inammissibile, in quanto, pur riferita a
disposizioni diverse, sarebbe genericamente motivata, sia rispetto a
ciascuna di esse che rispetto al loro insieme. Nel merito, essa
sarebbe comunque infondata, tenuto conto del fatto che la disciplina
posta dalle disposizioni impugnate in tema di servizio di polizia
municipale lascerebbe ampio spazio all’autonomia degli enti locali,
limitandosi a definire requisiti minimi, in piena coerenza con quanto
risulta dall’art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003.
Inammissibili e comunque infondate sarebbero, altresi’, le
censure sollevate nei confronti dell’art.15, comma 1: il senso della
disposizione non sarebbe, infatti, quello di attribuire la qualifica
di appartenente alla polizia giudiziaria, ma solo quello di eliminare
una situazione di incertezza, derivante dalla formulazione dell’art.
5 della legge n. 65 del 1986.
Infine, la Regione sostiene che anche le censure sollevate nei
confronti dell’art. 18, commi 1 e 4, siano infondate, posto che,
quanto al comma 1, esso conterrebbe un mero rinvio alla normativa
statale, mentre, con il comma 4, si limiterebbe a stabilire quali
servizi sono necessariamente svolti dal personale armato, secondo le
regole di cui all’art. 5 della legge n. 65 del 1986.
3. – Il ricorrente e la resistente, all’udienza pubblica, hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese
scritte.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera h);
5,comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e 4, della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della polizia locale).
Il ricorrente assume che le citate disposizioni, pur contenute
nella legge regionale n. 9 del 2009, riconducibile, essenzialmente,
alla materia della polizia amministrativa locale, esorbiterebbero
dalla competenza legislativa residuale, assegnata in detta materia
alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione, ed applicabile anche
alla Regione Friuli-Venezia Giulia in virtu’ dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione), ponendosi in contrasto con gli
artt. 114 e 117, secondo comma, lettere d), l) ed h), della
Costituzione.
2. – In particolare, e’ impugnato l’articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge regionale citata nella parte in cui stabilisce che la
Regione promuove «lo sviluppo di politiche di sicurezza
transfrontaliere», per violazione della competenza statale esclusiva
in materia di ordine pubblico e sicurezza, posto che le politiche di
sicurezza non rientrano tra le materie per le quali le Regioni
possono concludere accordi con Stati ed enti territoriali interni ad
altri Stati.
2.1. – La questione non e’ fondata.
2.2. – In linea preliminare, occorre ricordare che lo statuto
speciale, all’articolo 5, comma 1, punto 13, attribuisce alla Regione
potesta’ legislativa concorrente nella materia della «polizia
locale».
A seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della
Costituzione, e’ riconosciuta alle regioni a statuto ordinario
potesta’ legislativa residuale in ordine alla polizia amministrativa
locale (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.). Pertanto, in base
all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deve
ritenersi estesa alla Regione Friuli-Venezia Giulia la competenza
legislativa residuale in tale materia, ferme restando le competenze
esclusive statali, in particolare quella in tema di ordine pubblico e
sicurezza.
Questa Corte ha piu’ volte affermato che Regioni e Province
autonome non sono titolari di competenza propria nella materia
dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioe’ relativa
sia alla prevenzione dei reati, sia al mantenimento dell’ordine
pubblico (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest’ultimo, in
senso stretto, quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e
degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e
civile convivenza nella comunita’ nazionale» (sentenza n. 290 del
2001). Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di
competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le «misure dirette
ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti
giuridici e alle cose nello svolgimento di attivita’ relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze […] delle
Regioni e degli enti locali, purche’ non siano coinvolti beni o
interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica» (sentenza n. 290 del 2001).
Con la legge regionale n. 9 del 2009 in esame, la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha ridefinito il quadro normativo in materia di
polizia locale, in vista dell’obiettivo della «promozione di
politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio
regionale» (art. 1, comma 2). All’art. 2 della medesima legge
regionale, e’ stabilito che «per il perseguimento delle finalita’
generali della legge, indicate all’art. 1», la Regione promuova una
serie di interventi – l’integrazione tra gli interventi regionali e
degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di
contrasto alla criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza
degli organi statali (lettera a); il sostegno alla conoscenza ed allo
scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni a
rischio (lettera b); l’applicazione di tecnologie finalizzate al
coordinamento, alla collaborazione ed alla comunicazione tra le
polizie locali e le forze dell’ordine presenti sul territorio
regionale (lettera g), eccetera – fra i quali sono annoverati anche
quelli di promozione dello sviluppo di «politiche di sicurezza
transfrontaliere» recati dalla disposizione (lettera h) oggetto di
censura.
Tali interventi devono essere intesi nel senso che la Regione,
nell’esercizio delle proprie competenze, svolge una mera attivita’ di
stimolo e d’impulso, nei limiti consentiti, presso i competenti
organi statali, all’adozione di misure volte al perseguimento del
fine della tutela della sicurezza. La norma in esame, pertanto, si
limita a prevedere simili interventi promozionali anche nel settore
delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna
competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di
sicurezza pubblica, nel rispetto dell’art. 117, secondo comma,
lettera h), della Costituzione, alla stregua del quale solo «nelle
materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma)»
(sentenza n. 238 del 2004).
3. – Viene, poi, impugnato l’articolo 5, comma 1, della citata
legge n. 9 del 2009, nella parte in cui stabilisce che la Regione
promuove e sostiene finanziariamente l’impiego del volontariato e
dell’associazionismo, «ivi comprese le associazioni d’arma e le
associazioni delle Forze dell’ordine». Anche tale disposizione
sarebbe lesiva della competenza esclusiva dello Stato in tema di
ordine pubblico e sicurezza pubblica, tenuto conto che nello Statuto
non vi e’ alcuna previsione che si riferisca all’utilizzo delle
associazioni d’arma e delle Forze dell’ordine idonea a fondare la
competenza regionale.
3.1. – La questione non e’ fondata.
L’art. 5 della legge n. 9 del 2009 e’ censurato nella sola parte
(comma 1) in cui dispone che «al fine di favorire il rispetto della
legalita’ e migliorare la qualita’ della convivenza civile, la
Regione promuove e sostiene finanziariamente l’impiego del
volontariato e dell’associazionismo, ivi comprese le associazioni
d’arma e le associazioni delle Forze dell’ordine, nel rispetto dei
principi e delle finalita’ previste dalle leggi statali e regionali
in materia».
Tale norma si inserisce nel quadro del programma regionale di
finanziamento annuale volto ad individuare le risorse da destinare a
progetti ed interventi di rilievo regionale, locale o attuativi di
accordi con lo Stato, anche favorendo il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato e di singoli volontari,
nell’espletamento delle attivita’ volte a promuovere l’educazione
alla convivenza ed il rispetto della legalita’. Essa si limita,
pertanto, a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione
delle convenzioni che le predette associazioni provvedono a stipulare
con i Comuni e le Province interessate, nell’ambito delle rispettive
competenze, peraltro precisando che cio’ deve avvenire «nel rispetto
dei principi e delle finalita’ previste dalle leggi statali e
regionali», senza disporre alcunche’ sui casi ed i modi di utilizzo
delle associazioni d’arma e delle Forze dell’ordine. Il richiamato
contenuto della norma censurata esclude, quindi, che essa invada la
competenza statale esclusiva nella materia dell’ordine pubblico e
della sicurezza.
4. – Anche l’art. 8, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2009
e’ impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h),
della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «nell’esercizio
delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa
statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i
suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze
di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali
di riferimento». La richiamata disposizione contrasterebbe, infatti,
con quanto stabilito dal legislatore statale, nell’esercizio della
competenza esclusiva in tema di sicurezza pubblica, nella legge n. 65
del 1986, all’art. 5, comma 1, lettera c).
4.1. – La questione e’ fondata.
Gia’ con la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro
sull’ordinamento della polizia municipale), il legislatore statale,
nell’esercizio della propria competenza aveva fissato i principi
fondamentali in tema di polizia municipale, stabilendo espressamente
che gli addetti alla polizia municipale «collaborano, nell’ambito
delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato»
(art. 3), precisando che cio’ puo’ avvenire solo «previa disposizione
del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni,
motivata richiesta dalle competenti autorita’» e puntualizzando che
«il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche […] funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza» (art. 5).
Prima dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte
seconda della Costituzione, poi, l’art. 159, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’ambito
dell’ampio conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali operato in attuazione della legge di delega n. 59 del
1997, ha precisato che restano riservate allo Stato le funzioni ed i
compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico ed alla sicurezza
pubblica che si riferiscono alle misure preventive e repressive atte
al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei
beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui
quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunita’
nazionale. In attuazione di tale previsione, e’ stato adottato il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000
(Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
polizia amministrativa), con il quale si e’ stabilito, fra l’altro,
che «lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via
permanente, nell’ambito delle rispettive competenze, al perseguimento
di condizioni ottimali di sicurezza delle citta’ e del territorio
extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini,
nonche’ per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento
e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di
polizia amministrativa regionale e locale, nonche’ dei servizi
integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di
riduzione dei danni, all’educazione alla convivenza nel rispetto
della legalita’» (art. 7, comma 1). Si e’, poi, aggiunto, al comma 3,
che «il Ministro dell’Interno, nell’ambito delle sue attribuzioni,
promuove le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca
collaborazione fra gli organi dello Stato, le regioni e le
Amministrazioni locali in materia, anche attraverso la stipula di
protocolli d’intesa o accordi per conseguire specifici obiettivi di
rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle citta’ e del
territorio extraurbano». In attuazione di tale norma e’ stato
stipulato tra il Ministero dell’interno e la Regione Friuli-Venezia
Giulia, il 27 marzo 2007, il Protocollo d’intesa in materia di
politiche integrate di sicurezza urbana, il quale prevede, fra
l’altro, la «promozione, da parte della Regione, di politiche e di
interventi sul piano della prevenzione sociale, situazionale e
comunitaria, anche attraverso intese locali in materia di sicurezza
urbana in raccordo con le politiche di sicurezza adottate dalle
competenti autorita’ statali, tenuto conto della specificita’ del
territorio e dell’andamento dei fenomeni criminali», sempre pero’ nel
rispetto delle proprie competenze ed in eventuale attuazione di
indicazioni del legislatore statale.
Con la modifica del Titolo V e’ stata riservata allo Stato,
dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la competenza in
tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza; ed alla competenza
regionale residuale – e non piu’ concorrente – e’ stata attribuita la
materia della polizia amministrativa locale. Quanto alla necessita’
di una collaborazione fra forze di polizia municipale e forze di
polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha provveduto
espressamente a demandare alla legge statale il compito di
disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia
dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Sul tema, poi, questa Corte si e’ gia’ pronunciata, affermando
che le «auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali,
regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di
sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di quanto
ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre 2000 […] non possono
essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle
regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potesta’ legislativa»
(sentenza n. 134 del 2004; sentenze n. 10 del 2008, n. 322 del 2006,
n. 429 del 2004).
Nella specie, la norma regionale censurata dispone, pur in
assenza di indicazioni del legislatore statale, che «nell’esercizio
delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa
statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i
suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze
di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali
di riferimento», disciplinando non solo modalita’ di esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma
anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello
Stato, in evidente violazione della competenza esclusiva statale in
tema di sicurezza pubblica.
5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, inoltre,
l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 10 della citata legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 per violazione
dell’art. 114 della Costituzione. La norma censurata invaderebbe la
sfera di competenza dei Comuni, enti con propri statuti, poteri e
funzioni, equiordinati alle Regioni, nella parte in cui fissa i
principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni di polizia
locale, e prevede, al comma 1, che i Comuni e le Province
istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino
l’organizzazione ed il funzionamento, disciplinando, poi – nei
successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 – minuziosamente il contingente
numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del
Corpo di polizia municipale e lo stato giuridico del personale e il
relativo trattamento economico.
5.1. – La questione non e’ fondata.
L’art. 114 della Costituzione stabilisce che anche i Comuni –
come le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni – sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi
stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza
statutaria o regolamentare ai predetti Comuni. Deve, pertanto,
escludersi la denunciata violazione del predetto parametro
costituzionale.
6. – Il ricorrente impugna, poi, l’art. 15, comma 1, della legge
regionale in esame, nella parte in cui prevede che «Gli agenti della
polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i
commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia
giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni
capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria».
Considerato che la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55
e 57 del codice di procedura penale, opera di propria iniziativa e
per disposizione o delega dell’Autorita’ giudiziaria, ai fini
dell’applicazione della legge penale, la norma regionale censurata
sarebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in
materia di giurisdizione penale.
6.1. – La questione e’ fondata.
Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che «quanto
alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di
procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o
delega dell’Autorita’ giudiziaria, ai fini della applicazione della
legge penale, l’esclusione della competenza regionale» in materia di
attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria «risulta dalla
competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale
disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della
Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003).
La norma regionale censurata e’, pertanto, costituzionalmente
illegittima, in quanto, provvedendo ad attribuire agli addetti alla
polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in
materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, al riguardo,
l’esistenza di norme statali (ed in particolare dell’art. 5 della
legge n. 65 del 1986) che gia’ riconoscono la qualifica di ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizia locale,
posto che «il problema qui in discussione non e’ di stabilire chi,
attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il
riconoscimento» (sent. n. 313 del 2003), competenza «riservata a
leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla
sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale» (sent. n. 185
del 1999).
7. – E’ impugnato, infine, l’art. 18 della legge regionale n. 9
del 2009, in quanto, stabilendo che il personale di polizia locale e’
dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale
(comma 1) e che gli addetti alla polizia locale espletano muniti di
armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di
proprieta’ dell’ente locale e dell’armeria del Corpo o Servizio,
quelli notturni e di pronto intervento (comma 4), invaderebbe la
competenza esclusiva dello Stato in materia di «armi, munizioni ed
esplosivi».
7.1. – La questione relativamente all’art. 18, comma 1, non e’
fondata.
La disposizione in esame, nel prevedere che «il personale di
polizia locale e’ dotato di armamento secondo quanto previsto dalla
normativa statale» non contiene, infatti, una disciplina dell’uso
delle armi da parte dei membri della polizia locale, ma si limita a
rinviare a tal proposito a quanto disposto dal legislatore statale,
la cui competenza non e’ quindi violata.
7.2. – E’, invece, fondata, la questione di legittimita’
costituzionale relativamente all’art. 18, comma 4, della legge
regionale in esame.
Tale norma, stabilendo che, «in conformita’ a quanto previsto
dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano
muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli
immobili di proprieta’ dell’ente locale e dell’armeria del Corpo o
Servizio, quelli notturni e di pronto intervento», diversamente dal
citato comma 1, non si limita a rinviare alla disciplina statale, ma
identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di
polizia locale devono essere muniti di armi.
L’art. 5, comma 5, della legge quadro sull’ordinamento della
polizia municipale (n. 65 del 1986), prevede che solo «gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali e’ conferita la qualita’ di
agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal
senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e
nelle modalita’ previsti dai rispettivi regolamenti», in linea con
quanto stabilito, in via generale, «con apposito regolamento
approvato con decreto del Ministro dell’Interno, sentita
l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia»; dispone altresi’ che
e’ «demandato al Prefetto il conferimento al suddetto personale,
previa comunicazione al Sindaco, della qualita’ di agente di pubblica
sicurezza». Emerge, con chiarezza, quindi, che la particolare
tipologia di servizi ai quali gli agenti ed ufficiali di polizia
locale sono adibiti costituisce uno dei presupposti giustificativi
dell’attribuzione, da parte della normativa statale, della
possibilita’ per i medesimi di portare le armi. Pertanto, la norma
regionale, enumerando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi
in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le
armi, interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi,
invadendo la competenza statale esclusiva di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 8, comma
6; 15, comma 1; 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di
sicurezza e ordinamento della polizia locale);
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 2, comma 1, lettera h), e dell’art. 5, comma 1, della
legge regionale n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all’articolo
117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2009, promossa, in
riferimento all’art. 114 della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009,
promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera d),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 166 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 6 luglio 2009, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che con ordinanza deliberata il 6 luglio 2009 il Tribunale per i minorenni di Trento, in funzione di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’) – come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38 -, nella parte in cui prevede che le suddette disposizioni si applicano anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, con conseguente possibilita’ di accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies del codice penale, solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalita’, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno; che il rimettente e’ chiamato a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un giovane ultraventunenne, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso, da minorenne, i reati di cui agli artt. 110, 605, 609-quater e 609-octies cod. pen.; che, secondo quanto precisato dallo stesso rimettente, il pubblico ministero, dopo che la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile, ha emesso ordine di carcerazione con contestuale sospensione dell’esecuzione, e successivamente il condannato ha presentato istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione; che nel giudizio conseguente il pubblico ministero ha chiesto, in via principale, il rigetto dell’istanza difensiva, sul rilievo che l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, come modificato dal d.l. n. 11 del 2009 e dalla relativa legge di conversione n. 38 del 2009, prevede che i condannati per delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies cod. pen. possano accedere ai benefici penitenziari «solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della presente legge»; che inoltre lo stesso pubblico ministero, in via subordinata, si e’ rimesso alla valutazione del Tribunale in merito alla legittimita’ costituzionale della previsione indicata, tenuto conto delle peculiarita’ dell’esecuzione minorile, mentre la difesa dell’istante ha formalizzato eccezione di illegittimita’ costituzionale del novellato art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, in quanto incompatibile con il principio del recupero e della risocializzazione del condannato; che, dopo tali premesse in fatto, il rimettente osserva come, in applicazione degli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen. e 4-bis della legge n. 354 del 1975, l’istanza sottoposta al suo giudizio dovrebbe essere dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, e cio’ senza alcuna possibilita’ di valutare la situazione specifica del condannato al fine di individuare «la modalita’ esecutiva piu’ idonea a garantire il mantenimento del percorso di reinserimento sociale attuato»; che, a parere del rimettente, la rigidita’ delle richiamate previsioni non sarebbe compatibile con il principio della finalita’ rieducativa della pena, a maggior ragione ove riferito alla persona condannata per fatti commessi da minorenne, per la quale deve ritenersi sicuramente prevalente l’esigenza di garantire il «recupero sociale», attraverso la valorizzazione delle specifiche caratteristiche della personalita’; che il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale la quale ha piu’ volte sottolineato la necessita’ di una diversificazione della disciplina dell’esecuzione penale nel caso di condannato minorenne, rilevando, in particolare, come le previsioni che sanciscono divieti generalizzati ed automatici siano da ritenersi incompatibili con gli artt. 27 e 31 Cost., poiche’ non consentono quelle valutazioni flessibili ed individualizzanti che sono strumentali alla risocializzazione del condannato medesimo (sentenze n. 436 del 1999, n. 450 del 1998, n. 403 del 1997 e n. 168 del 1994); che le considerazioni svolte nelle richiamate decisioni varrebbero, a parere del rimettente, anche con riferimento alle disposizioni oggetto di censura, posto che «l’esclusione rigida delle misure alternative alla detenzione sulla base della mera tipologia dei delitti e prima del decorso di almeno un anno di permanenza in carcere» risulterebbe di ostacolo al recupero sociale del condannato; che nella specie il Tribunale, anche in base alla relazione ed al progetto inviati dal competente Ufficio per l’esecuzione penale esterna, rileva come l’istante non abbia riportato altre condanne, mantenendo una condotta esente da rimproveri, con la conseguenza che, «a distanza di oltre quattro anni dai fatti ed a fronte della positiva evoluzione di crescita del ricorrente, impegnato nel lavoro e nel volontariato, l’inevitabile impatto carcerario, in mancanza di qualsiasi possibilita’ di diversa valutazione da parte dell’autorita’ giudiziaria, ne potrebbe compromettere in modo radicale l’avvenuto recupero e risocializzazione»; che non vi e’ stata costituzione di parti, ne’ intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che il Tribunale per i minorenni di Trento, in funzione di sorveglianza, solleva, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 656, comma 9, del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’) – come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38 – nella parte in cui prevede che le suddette disposizioni si applicano anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, con conseguente possibilita’ di accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies del codice penale, solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalita’, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno; che, in via preliminare, va rilevata la manifesta inammissibilita’ della questione sollevata riguardo all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., per la palese irrilevanza della predetta norma nel giudizio a quo; che infatti, nell’ambito della disciplina della fase iniziale di esecuzione delle pene detentive, cui procede il pubblico ministero con l’emissione dell’ordine di carcerazione, la disposizione in esame stabilisce i casi in cui, in deroga alla regola fissata dal comma 5 del medesimo art. 656, lo stesso pubblico ministero non puo’ comunque sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi; che, in particolare, il comma 9, alla lettera a), prevede che la sospensione dell’esecuzione non possa essere disposta «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», sicche’, per effetto del rinvio in essa contenuto, la norma processuale recepisce automaticamente le variazioni del catalogo dei delitti indicati nello stesso art. 4-bis (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 24561 del 2006); che dunque l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. disciplina unicamente l’attivita’ del pubblico ministero, vincolandone il contenuto in funzione della presunzione di pericolosita’ che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo appena citato, mentre spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione delle istanze di condannati, i quali, dopo l’ordine di carcerazione e l’eventuale provvedimento sospensivo che puo’ accompagnarlo, chiedano l’accesso a forme alternative di esecuzione della pena; che va notato peraltro come, nel caso di specie, l’art. 656, comma 9, del codice di rito non abbia trovato applicazione (o, meglio, sia stato disapplicato) nella fase antecedente alla presentazione dell’istanza del condannato, risultando dall’ordinanza di rimessione che il pubblico ministero ha emesso l’ordine di carcerazione contestualmente sospendendone l’efficacia, e cio’ sebbene alcuni tra i reati per i quali e’ intervenuta la condanna dell’istante fossero inseriti nel catalogo dell’art. 4-bis da epoca antecedente al momento in cui la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile; che, in particolare, i delitti previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies cod. pen. risultano ostativi alla concessione dei benefici penitenziari – e quindi alla sospensione iniziale della pena detentiva breve – a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet); che il giudice rimettente, pur nel complesso quadro che si e’ descritto, non ha svolto alcuna considerazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della norma processuale, peraltro disapplicata dal pubblico ministero, e neppure in merito alle conseguenze della disposta sospensione dell’esecuzione sulle modalita’ applicative, nel caso di specie, dell’art. 4-bis; che comunque, in riferimento alla questione concernente l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, gli atti devono essere restituiti al Tribunale, poiche’ il legislatore e’ nuovamente intervenuto sulla disposizione censurata, in epoca successiva alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione, modificando il trattamento dei condannati per il delitto di cui all’art. 609-octies cod. pen.; che infatti, mentre nel testo dell’art. 4-bis considerato dal rimettente, l’accesso ai benefici penitenziari, per tale categoria di condannati, era subordinato alla compresenza delle condizioni previste nei commi 1 e 1-quater, e quindi alla collaborazione e all’osservazione inframuraria della personalita’ per la durata di un anno, il testo vigente della norma censurata non prevede piu’, in modo espresso, entrambe le condizioni, in quanto l’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), ha eliminato l’inciso «qualora ricorra anche la condizione di cui […]», che era contenuto in ciascuno dei commi indicati; che, peraltro, il delitto di cui all’art. 609-octies cod. pen. continua ad essere inserito sia nel comma 1 sia nel comma 1-quater dell’art. 4-bis, i quali, come si e’ visto, richiedono condizioni diverse ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari; che, stante l’applicabilita’ della modifica ai procedimenti in corso, spetta al giudice a quo stabilire in primo luogo quale sia il regime applicabile ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-octies cod. pen., e quindi procedere, sulla base dell’opzione prescelta, ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (ex plurimis, ordinanza n. 66 del 2010). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 656, comma 9, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo
comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Trento, in funzione di tribunale di sorveglianza, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al medesimo Tribunale per i
minorenni di Trento con riguardo alla questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’), come modificato dall’art. 3
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’
in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 165 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma
7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 aggiunto
dall’art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra
G. C. e il Ministero dell’interno con ordinanza dell’11 giugno 2009,
iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che, in particolare, la norma censurata violerebbe il
suddetto parametro costituzionale «nella parte in cui prevede che la
condanna, con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale, comporta in via automatica la revoca del
permesso di soggiorno (e quindi, implicitamente ma in modo
inequivoco, il diniego del suo rinnovo alla scadenza)»;
che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso avverso il
provvedimento del Questore di Rovigo in data 5 gennaio 2009 di
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, per motivi
di lavoro autonomo, da un cittadino senegalese che afferma di «vivere
in Italia dal 1989 e di aver conseguito il primo permesso di
soggiorno nel 1990»;
che il rimettente specifica che il provvedimento impugnato,
nonostante richiami nelle premesse altri «cinque deferimenti
all’autorita’ giudiziaria […] per lo piu’ per violazioni di norme
in materia di tutela del diritto d’autore e per commercio di prodotti
con segni falsi», si fonderebbe esclusivamente «sul fatto che lo
straniero, il 13 gennaio 2003, e’ stato condannato, con decreto
emesso dal GIP del Tribunale di Rovigo, divenuto esecutivo il 4
febbraio 2005, alla pena di due mesi e otto giorni di reclusione,
oltre alla multa, per il reato di violazione delle norme sul diritto
d’autore continuato»;
che, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe frutto
dell’«automatismo di cui al citato comma 7-bis dell’art. 26 del
d.lgs. n. 286 del 1998»;
che, inoltre, secondo il giudice a quo, risulterebbe
ininfluente la circostanza dedotta con il ricorso per la quale lo
straniero avrebbe maturato da «tempo i requisiti per chiedere il
rilascio di un permesso […] per soggiornanti di lungo periodo ex
art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998», giacche’ «nella specie» il
ricorrente avrebbe chiesto un «semplice rinnovo del permesso»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il TAR del Veneto dubita «che la disciplina introdotta con il citato
art. 26, comma 7-bis, sia coerente con i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione»;
che, in particolare, secondo il giudice a quo, la
disposizione denunciata, «ove raffrontata con la disposizione,
omogenea, di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
applicata in correlazione con il successivo art. 5, comma 5, […]»
opererebbe una «irragionevole equiparazione», sotto il profilo degli
effetti di natura amministrativa, di «fattispecie delittuose tra loro
assai eterogenee in termini di gravita’ della condotta commessa e
della pena prevista»;
che, infatti, con la disposizione censurata, sarebbero state
irragionevolmente equiparate, «ai fini dell’automatismo nel disporre
la revoca del permesso di soggiorno o nel rifiutarne il rinnovo
[…], situazioni caratterizzate dalla accertata commissione di
fatti-reato particolarmente gravi (come nel caso dell’art. 4, comma
3, del d.lgs. n. 286 del 1998 che richiama le ipotesi di reato
disciplinate dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.), ad altre situazioni
contraddistinte, invece, dall’accertato compimento di reati di lieve
entita’, di scarso rilievo o, in ogni caso, non gravi (come nel caso
degli artt. 171-171-quinquies della legge n. 633 del 1941)»;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
che, in particolare, in una successiva memoria, la difesa
erariale deduce che il giudice rimettente avrebbe trascurato una
«serie di decisivi elementi»;
che, in primo luogo, «l’automatismo di cui all’art. 26, comma
7-bis, presuppone una condanna irrevocabile, mentre invece, per
l’applicazione del meccanismo di cui al combinato disposto degli
artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, e’ sufficiente, almeno sul piano del
diritto vivente, una sentenza di condanna in primo grado, anche a
seguito di patteggiamento»;
che, in secondo luogo, sempre ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato, il rimettente non considera che «anche reati
piu’ lievi possono essere assunti a sintomo della pericolosita’
sociale rilevante in ambiti amministrativi miranti alla tutela
preventiva dell’ordine pubblico, quando si tratti di fattispecie
particolarmente diffuse, o che possano determinare complessivamente,
e non singolarmente considerati, danni significativi al tessuto
economico e sociale interessato», come, appunto, nel caso delle
fattispecie penali poste a presidio del diritto d’autore;
che, inoltre, la difesa erariale contesta la appropriatezza
della scelta, quale tertium comparationis della questione di
legittimita’ sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
di «reati ritenuti maggiormente gravi», riferendo ad essi la «soglia
al di sotto della quale la scelta del legislatore diverrebbe
irragionevole», dal momento che il riferimento legislativo ad alcuni
reati piu’ gravi non escluderebbe la rilevanza, ai fini del giudizio
operato dalla norma impugnata, di «altri reati» sebbene sanzionati
«con piu’ lieve pena edittale».
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che, in particolare, a parere del giudice a quo, la
disposizione censurata violerebbe il citato parametro costituzionale
nella parte in cui prevede l’automatica revoca del permesso di
soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e dagli artt. 473 e 474 del codice penale;
che, tuttavia, il rimettente ha fornito una carente
descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame: in particolare
ha omesso di specificare se risulti o meno fondata la circostanza
dedotta dal ricorrente concernente l’asserito possesso dei requisiti
prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo», nonche’ se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto;
che tali elementi, come piu’ volte sottolineato da questa
Corte (sentenza n. 148 del 2008, nonche’ ordinanze n. 219 del 2009 e
n. 378 del 2008), assumono grande rilievo nella disciplina del
rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo), e del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare);
che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, l’insufficiente descrizione della fattispecie, poiche’
impedisce di vagliare l’effettiva applicabilita’ della norma al caso
dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza
della questione, determinandone la manifesta inammissibilita’.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 164 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia – Testo A) aggiunto dall’art. 21, comma
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dall’art. 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2007), promosso dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano nel procedimento vertente tra la ESM Impianti
s.r.l. ed altri ed il T.A.R. per la Lombardia con ordinanza del 3
giugno 2008 iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 giugno 2008, la Commissione
tributaria provinciale di Milano ha sollevato, con riferimento agli
artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – testo A), come
modificato dall’art. 1, comma 1307, della legge 7 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che, riferisce la Commissione tributaria rimettente, la societa’
E.S.M. Impianti S.r.l. aveva presentato domanda di partecipazione ad
una gara di appalto indetta dal Comune di Milano per l’aggiudicazione
di alcuni lavori ed era stata esclusa sul rilievo dell’avvenuta
partecipazione alla stessa in collegamento con altra impresa, con
conseguente perdita della cauzione provvisoria prestata per la
partecipazione alla gara ed iscrizione del provvedimento di’
esclusione nel casellario informatico tenuto dall’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici;
che, dunque, la societa’ esclusa aveva proposto ricorso al T.a.r.
Lombardia, contestando tale provvedimento anche al fine di recuperare
la cauzione e di vedersi cancellata l’iscrizione del provvedimento di
esclusione dal casellario;
che, in relazione a tale procedimento, il Segretario generale
dello stesso T.a.r. – Ufficio incaricato delle attivita’ connesse
alla riscossione del contributo unificato per i ricorsi presentati
avanti il medesimo Tribunale – aveva emesso l’avviso di pagamento e
contestuale irrogazione di sanzioni, nel quale veniva richiesto alla
societa’ ricorrente il pagamento del contributo unificato dovuto,
nella misura di euro 2.000,00 – ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,
del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 1307,
della legge n. 296 del 2006;
che, avverso tale provvedimento, la E.S.M. Impianti aveva
proposto ricorso alla Commissione tributaria rimettente, assumendo
l’illegittimita’ del contributo unificato – come stabilito, per i
ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento
di lavori, forniture e servizi pubblici nonche’ avverso atti delle
Autorita’ amministrative indipendenti, nella misura fissa di euro
2.000,00 (a prescindere dall’effettivo valore della controversia) –
per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della
Costituzione, chiedendo, nel merito, l’annullamento dell’atto
impugnato, previa sospensione del giudizio in corso e rimessione
degli atti a questa Corte;
che, in punto di rilevanza, la Commissione afferma che l’atto
impugnato, in quanto manifestazione di una compiuta e ben definita
pretesa di natura tributaria e di contenuto comunque concretamente ed
immediatamente impositivo, rientrerebbe nella sfera di attribuzioni
della giurisdizione tributaria, delineata nell’art. 2, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), anche se nominativamente non compreso
nell’elencazione di cui all’art. 19 del medesimo decreto; e che, per
quanto attiene alla legittimazione passiva, appare corretta
l’instaurazione del giudizio de quo nei riguardi del T.a.r.
Lombardia-Milano, trattandosi dell’Ufficio che ha emanato l’atto
impugnato (art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992);
che, nel merito, secondo la Commissione tributaria la norma
denunciata, nella vigente formulazione, si porrebbe in contrasto, in
primo luogo, con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dato che
la violazione del divieto di introdurre nuovi tributi con la legge di
approvazione del bilancio, prevista nella citata disposizione
costituzionale, sarebbe configurabile non solo nel caso in cui siano
introdotti veri e propri «nuovi» tributi, ma anche nel caso in cui
sia stabilito un inasprimento della prestazione impositiva, come nel
caso della legge censurata;
che, secondo la Commissione tributaria, sarebbero lesi
altresi’ il principio di uguaglianza e di non irrazionale
discriminazione fissato dall’art. 3 della Costituzione, e il
principio di buon andamento della p.a. fissato dall’art. 97 della
Costituzione;
che, invero, secondo il rimettente, l’innalzamento della
misura del contributo unificato a Euro 2.000,00 sarebbe stato
previsto dalla legge finanziaria per l’anno 2007 soltanto per i
ricorsi proposti innanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato (in sede
di impugnazione delle decisioni di primo grado) concernenti le
controversie in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi, nonche’ i provvedimenti emessi da Autorita’ amministrative
indipendenti;
che, a parere del rimettente, non sarebbe dato rinvenire,
nella normativa di riferimento, alcuna ragionevole giustificazione di
un siffatto piu’ gravoso trattamento tributario nelle materie in
questione rispetto a quello (euro 1.000,00) stabilito per la
generalita’ dei ricorsi previsti dall’art. 23-bis, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi
regionali), richiamato nell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115
del 2006: specie ove si tenga conto che tra le controversie in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, rientrerebbero
anche vertenze di modesto contenuto economico;
che, d’altro canto, la previsione di un tal maggiore
contributo unificato neppure potrebbe ritenersi giustificata sotto il
profilo della peculiare celerita’ della disciplina processuale, in
realta’ prevista dall’art. 23-bis, comma 1, della legge n. 1034 del
1971 per tutta una serie di materie, fra le quali anche quelle ora in
considerazione;
che e’ intervenuto nel giudizio incidentale di
costituzionalita’ il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata;
che, con riferimento al preteso contrasto con l’art. 81,
terzo comma, Cost., il Presidente del Consiglio fa rilevare che il
parametro costituzionale invocato appare del tutto inconferente, dato
che la disposizione in esame (art. 1, comma 307, della legge 296 del
2006) non sarebbe contenuta in una legge di approvazione del bilancio
dello Stato, ma sarebbe stata introdotta da una norma di legge
finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296, per l’anno 2007), la
quale, ai sensi dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforme di alcune norme in tema di contabilita’ generale dello Stato
in materia di bilancio), ben puo’ contenere disposizioni di natura
fiscale, e, quindi, anche modificative del regime impositivo connesso
all’attivazione dei rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento;
che, quanto al profilo concernente il presunto contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost., l’Avvocatura osserva che anche il richiamo
all’art. 97 Cost. sarebbe assolutamente inconferente, in primo luogo
perche’ il parametro viene apoditticamente enunciato (viene
lamentata, in concreto, esclusivamente una disparita’ di trattamento
tra situazioni uguali) e, comunque, perche’ tale norma costituzionale
detta principi in tema di attivita’ procedimentale e, quindi, di
diritto sostanziale della pubblica amministrazione del tutto estraneo
alla disciplina in esame;
che, quanto alla questione riguardante la presunta violazione
dell’art. 3 Cost, il legislatore, nel censurato art. 13 comma 6-bis,
opera numerosi differenziazioni, in ragione sicuramente delle
peculiarita’ delle singole tipologie di processo amministrativo,
conosciute dall’ordinamento, con riguardo sia alle materie
rispettivamente trattate, sia agli interessi – pubblici e privati –
in gioco, sia, in almeno due casi, alle posizioni soggettive
coinvolte in giudizio e, dunque, non avrebbe inteso introdurre un
criterio automatico ed indifferenziato di determinazione del
contributo, ma, abbandonando un sistema che si era rivelato
inadeguato, ne avrebbe previsto uno, alternativo, che, oltre che
facilitare l’applicazione del tributo, meglio terrebbe conto delle
peculiarita’ delle procedure azionabili dinanzi al giudice
amministrativo;
che, d’altra parte, secondo l’Avvocatura, la legittimita’
della scelta operata dal legislatore andrebbe verificata in via
generale ed astratta, prescindendo cioe’ da singoli e specifici
risultati applicativi che non possono, da soli, inficiare la
ragionevolezza del sistema introdotto, sganciato, com’esso e’, dal
valore della singola controversia azionata.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano
dubita, con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia – Testo A), come modificato dall’art. 1, comma 1307, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che il rimettente non effettua una ricostruzione completa
delle vicende legislative della norma impugnata, modificata piu’ di
una volta, e che, pertanto, la motivazione sulla non manifesta
infondatezza risulta del tutto insufficiente;
che, invero, il censurato comma 6-bis – originariamente
introdotto, nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato
dalla relativa legge di conversione – gia’ prima di essere modificato
dall’art. 1, comma 1307, della legge n. 296 del 2006, menzionato dal
rimettente – che ha modellato la norma dell’attuale formulazione,
oggetto di censura – aveva introdotto, per i giudizi amministrativi,
il sistema forfettario di determinazione del contributo unificato
basato sul valore della controversia, sia pure ancorandolo a diverse
tariffe;
che, d’altronde, il rimettente, pur dichiarando, nella
motivazione dell’ordinanza, di non contestare il sistema forfettario
di determinazione del contributo e pur dolendosi solo dell’eccessiva
misura della tariffa prevista per le controversie in materia di
affidamento dei lavori pubblici, nel petitum, in contraddizione con
tale premessa, chiede la declaratoria sic et simpliciter di
illegittimita’ costituzionale della norma (ossia l’art. 13, comma
6-bis);
che la pronuncia caducatoria richiesta dal rimettente, per
effetto delle modifiche normative intervenute, determinerebbe la
reviviscenza del sistema di determinazione del contributo ancorato al
valore della controversia, antecedente alla riforma introdotta con il
decreto-legge n. 223 del 2006, con evidente distonia tra petitum e
argomentazioni a sostegno del medesimo;
che, pertanto, la questione e’ inammissibile anche per
contraddittorieta’ del petitum (v. ordinanza n. 400 del 2006);
che, in ogni caso, la questione e’ inammissibile per la
pluralita’ delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore
in una materia, quale quella della determinazione delle spese
processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresi’
quella tributaria, nella quale vige il principio della sua
discrezionalita’ e della insindacabilita’ delle opzioni legislative
che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza (v.
sentenza n. 162 del 1983);
che, nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una
piu’ articolata distinzione tra diverse categorie di controversie
amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di
esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non
manifestamente irragionevole.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
la corte costituzionale

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), come
modificato dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.