Corte Costituzionale ordinanza N. 163 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 165, primo
comma, 645, secondo comma e 647 del codice di procedura civile
promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Messina
nel procedimento vertente tra la Societa’ Cooperativa di Navigazione
a r.l. Garibaldi e l’Ital Proget s.r.l. ed altra con ordinanza del 28
novembre 2008 iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo proposto dalla Societa’ Cooperativa di navigazione a r.l.
Garibaldi, il Tribunale ordinario di Messina in funzione di giudice
istruttore, con ordinanza del 28 novembre 2008 (reg. ord. n. 244 del
2009), ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale del
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647, e 165, primo
comma, codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmata a Parigi il 20 marzo 1952);
che il giudice a quo riferisce che il decreto ingiuntivo era
stato ottenuto il 24 luglio 2007 da Ital Proget s.r.l., che lo aveva
notificato alla Societa’ Cooperativa di navigazione a r.l. Garibaldi;
che l’intimata aveva proposto opposizione notificata il 27
settembre 2007, con invito a comparire per l’udienza del 24 novembre
2007, costituendosi in giudizio il 4 ottobre 2007;
che l’opposta Ital Proget s.r.l., costituendosi in giudizio
il 31 ottobre 2007, aveva eccepito in limine litis la
«improcedibilita’ e/o inammissibilita’ dell’opposizione per la
tardiva costituzione della opponente», sulla base dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, secondo
cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione
alla meta’ del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi
dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue
automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di
un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art.
163-bis cod. proc. civ., e che la tardiva costituzione dell’opponente
e’ equiparata alla mancata costituzione, determinando
l’improcedibilita’ dell’opposizione;
che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto vivente
non puo’ essere seguito, anche alla luce delle argomentazioni
sviluppate dal Tribunale di Monza con ordinanza del 5 maggio 2007,
che ha sollevato la stessa questione di legittimita’ costituzionale,
peraltro gia’ definita da questa Corte con ordinanza n. 407 del 2008
di manifesta inammissibilita’;
che l’art. 645 cod. proc. civ. prevede la riduzione dei
termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione;
che l’opponente e’ convenuto in senso sostanziale e non ha
pertanto l’onere, presupposto dall’art. 165 cod. proc. civ., di dare
contezza dei documenti al creditore opposto, perche’ questi possa
preparare la difesa, giacche’ costui, attore in senso sostanziale,
gia’ conosce la materia del contendere, per avere introdotto la lite;
che, ove poi l’opponente intenda proporre domanda
riconvenzionale, la citazione in opposizione sara’, limitatamente a
questa, eventualmente nulla per inosservanza del termine a comparire
inferiore al minimo legale, ma non certo improcedibile, se
l’iscrizione avvenga dopo i cinque giorni, nel senso che si
attiveranno i meccanismi di sanatoria disciplinati dall’art. 164 cod.
proc. civ., ma la riconvenzionale non sara’ in alcun modo affetta da
improcedibilita’;
che l’oggetto del giudizio di opposizione e’ determinato dal
ricorso per ingiunzione, non dall’atto di opposizione, e la facolta’
di dimidiare i termini a comparire con l’atto di opposizione appare
al rimettente coerente con le caratteristiche del procedimento
monitorio, che vedono l’inversione delle parti e il succedersi, alla
fase strettamente monitoria, dell’iniziativa impugnatoria
dell’opponente, volta ad instaurare un giudizio ordinario di
cognizione;
che, mentre la ratio della facolta’ di dimidiare il termine a
comparire di cui all’art. 645 cod. proc. civ. e’ l’innestarsi
dell’opposizione sul pregresso procedimento monitorio, la ratio della
dimidiazione prevista dall’art. 163-bis, secondo comma, cod. proc.
civ., consiste nella pronta spedizione della causa e richiede il
vaglio del Presidente del Tribunale sulla sussistenza del presupposto
applicativo della norma;
che l’art. 645, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc.
civ., lascia all’attore la libera facolta’ di ridurre il termine a
comparire, proprio in considerazione del fatto che: a) egli non e’
attore in senso sostanziale, b) l’oggetto del giudizio di opposizione
e’ gia’ stato predeterminato, con il ricorso monitorio, dal creditore
intimante, c) l’opposizione s’innesta su un procedimento
giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si produce
e si determina, a livello prodromico, con il deposito del ricorso
monitorio e, sul piano della produzione degli effetti sostanziali e
processuali dalla domanda giudiziale, con la notificazione del
decreto ingiuntivo;
che l’equiparazione della costituzione tardiva alla
costituzione mancata, laddove l’art. 647 cod. proc. civ. fa
riferimento soltanto a quest’ultima, non e’ affatto scontata, ne’
puo’ discendere tout court dalla natura impugnatoria
dell’opposizione;
che gli artt. 348, 369 e 399 cod. proc. civ. contemplano
espressamente la sanzione d’improcedibilita’ dell’impugnazione per
tardiva costituzione dell’impugnante, mentre l’art. 647 cod. proc.
civ. disciplina il solo caso della mancata costituzione
dell’opponente e non quello della tardiva costituzione;
che una sanzione d’improcedibilita’ deteriore rispetto ai
consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a
ruolo del processo di prime cure, qual e’ pur sempre il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 cod. proc. civ.), appare
incompatibile con i principi del «giusto processo regolato dalla
legge», poiche’ tale sanzione, a differenza delle suddette regole in
materia d’impugnazioni, non e’ espressamente sancita dalle norme
processuali e, in difetto di cio’, non puo’ essere desunta in via
interpretativa;
che, alla luce del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda ipotesi)
cod. proc. civ., ben puo’ dubitarsi della conformita’ agli artt. 111,
24 e 3 Cost. della norma che, nel diritto vivente, rende
improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo
oltre cinque giorni dalla notificazione;
che la contrarieta’ al principio del giusto processo
«regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si coglie nella creazione,
per via giurisprudenziale, di una sanzione d’improcedibilita’
dell’opposizione che l’art. 647, primo comma (seconda ipotesi), cod.
proc. civ., commina soltanto per il caso di mancata costituzione
dell’opponente, ma non per quello di costituzione tardiva,
specialmente se si considera che l’opposizione a decreto ingiuntivo
instaura pur sempre un processo di primo grado, in cui l’ipotesi di
tardiva iscrizione a ruolo di una causa non e’ sanzionata
dall’improcedibilita’;
che la disciplina appare altresi’ in contrasto anche con il
diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, cui ogni persona ha
diritto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che verrebbe a
mancare ove si voglia che dal mancato rispetto del termine di soli
cinque giorni derivino effetti irreversibili – anche quando
l’assegnazione di termine a comparire dimidiato ex art. 645 cod.
proc. civ. non sia stata frutto di consapevole scelta – se poi la
sentenza di definizione di giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, ove ne manchi la notificazione, divenga irrevocabile solo
con il decorso del termine di un anno (oltre al periodo di
sospensione feriale);
che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l’inammissibilita’ e, comunque, per la
manifesta infondatezza della questione, posto che la questione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza, cui
l’attuale rimettente si richiama, e’ stata dichiarata inammissibile
dalla Corte costituzionale, per omessa motivazione sulla circostanza
che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente
inconsapevole;
che, nel merito, non risultano prospettate – osserva la
difesa erariale – argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle
gia’ esaminate e disattese dalla giurisprudenza costituzionale che ha
dichiarato la questione manifestamente infondata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Messina dubita della
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli
645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che
l’opposizione a decreto ingiuntivo e’ improcedibile se iscritta a
ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorche’
l’opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all’opposto un
termine inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc.
civ., per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione,
nonche’ dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
che la questione proposta e’ manifestamente inammissibile per
una molteplicita’ di ragioni;
che, anzitutto, l’ordinanza e’ carente nella motivazione in
ordine al contrasto con taluni dei parametri costituzionali rilevati;
che l’art. 3 Cost. e’ invocato nella motivazione
dell’ordinanza, senza che tale parametro sia richiamato nel
dispositivo;
che l’eventuale disparita’ di trattamento, con riguardo alla
sanzione dell’improcedibilita’ per tardiva costituzione, e’ solo
intuibile nel riferimento, che compare nella motivazione
dell’ordinanza, alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione
della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza pero’ che la
motivazione sia adeguatamente sviluppata come discriminazione tra
soggetti in posizioni processuali diverse (il che si risolve in
carente motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanze n.
191 del 2009, n. 114 del 2007 e n. 39 del 2005);
che neppure la violazione dell’art. 24 Cost. e’ argomentata,
dal momento che l’ordinanza richiama solo i principi del giusto
processo, sicche’ il dubbio finisce per confluire nell’art. 111
Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una
regola pregiudizievole per le parti, quella dell’improcedibilita’
dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione, sia
per l’assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona
ha diritto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo»;
che se dai principi del giusto processo discende il diritto
ad un «equo vaglio giurisprudenziale», cio’ non toglie che il
processo debba esser governato, per esigenze di certezza e
ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto
va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di
determinate attivita’ (sentenze n. 11 del 2008 e n. 462 del 2006);
che, sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per
verificare la ragionevolezza della sanzione di improcedibilita’
dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente, rispetto
all’esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali,
sicche’, anche in tal caso, si profila la manifesta inammissibilita’
per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, perche’
l’invocazione della disciplina dell’irrevocabilita’ della sentenza
resa in esito al giudizio di opposizione, solo per decorso del
termine annuale, investe un ordine di questioni, relativo alla
stabilita’ delle decisioni rese dal giudice, che e’ diverso dalle
sanzioni processuali per tardivo compimento di attivita’, per non
dire che anche in tal caso vi e’ un termine di decadenza
dall’impugnazione, che puo’ essere piu’ ristretto ove la sentenza sia
stata notificata;
che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
non costituisce disposizione da potere invocare come parametro al
fine di affermare l’incostituzionalita’ delle norme denunciate, dal
momento che la stessa costituisce solo norma interposta al fine di
accertare la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., non
invocato dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione dei diritti
dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 162 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 7 aprile 2009, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che nel corso di un procedimento di reclamo avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in data 17 febbraio 2009, con il quale era stato concesso un permesso premio ad un condannato, detenuto per l’espiazione della pena di anni quattro di reclusione inflittagli dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone con sentenza del 13 maggio 2004 per il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all’art. 609-quater, primo comma, numero 2), cod. pen., il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza emessa il 7 aprile 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen., che, prima della entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto; che, in punto di descrizione della fattispecie, il Tribunale rimettente riferisce che, in base ai dati di sviluppo della personalita’ e del livello di rieducazione maturato dal condannato, sussisterebbero le condizioni per l’ammissione al beneficio del permesso premio; che il giudice a quo osserva tuttavia che, successivamente al reclamo avanzato dal pubblico ministero, e’ entrato in vigore l’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che, novellando l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), ha previsto che la condanna per il reato di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. rientra tra quelle che precludono a chi l’abbia subita la concessione di benefici premiali, salvo che il detenuto collabori con la giustizia ex art. 58-ter dell’Ordinamento penitenziario e sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata; che il rimettente osserva che, pur risultando in atti dimostrata l’assenza di collegamenti con la criminalita’ organizzata, non emerge invece dalla sentenza di condanna ne’ dal comportamento successivo del reo la sussistenza di «collaborazione» finalizzata alla cessazione dell’attivita’ delittuosa posta in essere od alla ricostruzione dei fatti od alla individuazione dei colpevoli, ne’ questa si appalesava inesigibile, impossibile o irrilevante, stante la dinamica dei fatti come ricostruiti in sentenza ed il ruolo svolto nella vicenda dal condannato; che il Tribunale di sorveglianza rileva che la novella legislativa – in mancanza di disposizioni transitorie – integra un precetto immediatamente applicabile in materia di esecuzione della pena, non versandosi in ipotesi di norme penali sostanziali; che, ad avviso del rimettente, la norma censurata contrasterebbe con il principio costituzionale della finalita’ rieducativa della pena sancito dall’art. 27 Cost.; che, secondo il giudice a quo, pur nella ragionevolezza delle scelte del legislatore volte a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittivita’ e retributivita’ della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilita’ della pena e risocializzazione del reo), il primo obiettivo non potrebbe spingersi sino ad autorizzare il pregiudizio della finalita’ rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena; che, in particolare, la preclusione alla fruizione di benefici scaturente dalla novella legislativa sopravvenuta, ove applicata nei confronti di quanti abbiano gia’ raggiunto, all’atto della relativa entrata in vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei permessi premio, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell’iter trattamentale, in violazione dell’art. 27 Cost., senza che ricorra alcun comportamento colpevole del condannato, che subirebbe pertanto una regressione trattamentale incompatibile con la logica della progressivita’ che ispira il percorso rieducativo del detenuto; che il rimettente esclude che sia possibile avanzare un’interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata della norma denunciata, in quanto essa presupporrebbe l’applicabilita’ del principio di irretroattivita’ ex art. 2 cod. pen. in subiecta materia, che invece e’ gia’ stata negata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite; che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne motiva la sussistenza, osservando che dalla disposizione del novellato art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’Ordinamento penitenziario discende, nell’applicazione al caso concreto, che sia precluso l’accesso al beneficio premiale per il condannato, che ha invece maturato un grado di percorso rieducativo adeguato al beneficio medesimo, beneficio al quale lo stesso potrebbe essere ammesso nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimita’ costituzionale; che nel giudizio dinanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione; che la difesa erariale rileva che, in sede di conversione ad opera della legge 23 aprile 2009, n. 38, l’art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2009 e’ stato modificato; che, secondo il testo risultante dalla legge di conversione, i benefici penitenziari possono essere concessi anche ai detenuti per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater cod. pen. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti. Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale investe l’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), comprende i condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, cod. pen. tra coloro che non possono accedere ai permessi premio, salvo che collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter dell’Ordinamento penitenziario e purche’ sussistano le ulteriori condizioni (esclusione dell’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata e simili) previste nel secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis; che questa disposizione e’ denunciata nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima della entrata in vigore del citato decreto-legge n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto; che, ad avviso del rimettente, la preclusione introdotta violerebbe l’art. 27 della Costituzione, per contrasto con la finalita’ rieducativa della pena; che la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, ha modificato la disciplina recata dall’art. 3 del decreto-legge, procedendo ad una integrale riformulazione di questa disposizione; che, infatti, i detenuti per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. non sono piu’ compresi tra quelli assoggettati alla disciplina restrittiva in tema di permessi premio dettata dal comma 1 dell’art. 4-bis, essendosi previsto, con il nuovo comma 1-quater del citato art. 4-bis, che tale beneficio puo’ essere concesso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 dell’Ordinamento penitenziario; che la disciplina sopravvenuta ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo interessato dall’odierna censura, di talche’ si rende necessaria, con ogni evidenza, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinche’ proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 161 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2008, depositato in cancelleria il successivo 31 dicembre ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2008. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2008 e depositato il successivo 31 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo»; che la norma impugnata consente la corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle amministrazioni locali che, nell’attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza dell’Agenzia regionale per l’impiego preposta all’istruttoria; che, ad avviso del ricorrente, la disposizione in esame, da un lato, pur comportando nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene ne’ la quantificazione delle stesse, ne’ l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte; dall’altro, in ragione della propria genericita’, non consente alcuna stima presumibile dei suddetti oneri; che sarebbe, dunque, violato l’art. 81, quarto comma, Cost.; che, infatti, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sono richiamate le sentenze n. 386, n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali. Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo»; che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa e’ stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura; che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita’ che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi’ di oggetto il giudizio di legittimita’ costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n. 304 del 2008; n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006); che, pertanto, in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 160 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale ordinario di Reggio
Emilia con tre ordinanze del 27 novembre 2007 rispettivamente
iscritte ai nn. 289, 290 e 291 del registro ordinanze 2009 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze in data 27 novembre
2007, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale
ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 26 (recte: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che i tre giudizi principali hanno ad oggetto l’appello di
altrettante sentenze emesse dal Giudice di pace di Castelovo ne’
Monti, aventi ad oggetto opposizioni avverso provvedimenti di
irrogazione di sanzioni amministrative, per violazione di norme del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada);
che, secondo i provvedimenti di rimessione, di contenuto
sostanzialmente identico, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 40 del 2006, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n.
689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza prevista
da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione;
che, ad avviso dei giudici a quibus, la norma censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80,
in quanto la delega contenuta in quest’ultima disposizione concerneva
esclusivamente l’introduzione di modificazioni al codice di procedura
civile ed al processo di cassazione, non all’art. 23 della legge n.
689 del 1981.
che, inoltre, secondo i rimettenti, l’abrogazione non era
prevista neppure implicitamente dai principi e criteri direttivi
contenuti nella legge-delega, in quanto l’art. 1, comma 3, lettera
a), della legge n. 80 del 2005, aveva conferito al Governo il potere
di modificare il processo di legittimita’ e di prevedere «la non
ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella
disciplinata dalla norma censurata;
che in tutti i giudizi e’ intervenuto, con distinti atti, di
contenuto in larga misura coincidente, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma,
censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti, quindi vanno riuniti, ai
fini di una decisione congiunta;
che la questione di legittimita’ costituzionale investe, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed
in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n.
80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali), l’art. 26,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha
abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile
con l’appello la sentenza che decide l’opposizione avverso il
provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima
soltanto ricorribile per cassazione;
che una questione identica a quella sollevata dalle ordinanze
in esame, proposta in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, e sotto gli stessi profili, tra l’altro, anche dallo
stesso Tribunale ordinario di Reggio Emilia, e’ stata gia’ dichiarata
da questa Corte non fondata (sentenza n. 98 del 2008) e, quindi,
manifestamente infondata (ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8,
n. 127 e n. 192 del 2009);
che dette pronunce hanno sottolineato che la corretta
interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, in
considerazione dello scopo di disciplinare il processo di cassazione
in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a), alla luce del
significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta
funzione, rende chiara l’attribuzione al legislatore delegato della
facolta’ di ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione
delle sentenze, anche mediante la modifica di disposizioni non
collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza
delle censure;
che le ordinanze non deducono argomenti differenti e
ulteriori rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate
e, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.