Corte Costituzionale ordinanza N. 159 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunita’ montane e per il riordino delle comunita’ montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», ed in particolare dell’art. 8 della suddetta legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 febbraio 2009, depositato in cancelleria il successivo 10 febbraio ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Claudio Chiola per la Regione Lazio. Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunita’ montane e per il riordino delle comunita’ montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», in particolare quanto all’art. 8, per violazione, nel complesso, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008); che il ricorrente sottolinea che la Regione Lazio non ha ottemperato, nel termine del 30 settembre 2008, a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007; che, successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunita’ montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), all’art. 2, ha statuito che, nei confronti della suddetta Regione, «si producono gli effetti del comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto» (intervenuta il 27 novembre 2008); che in data 7 dicembre 2008, quando, ad avviso del ricorrente, i suddetti effetti si erano prodotti, e’ entrata in vigore la legge regionale sospettata di illegittimita’ costituzionale; che, secondo la difesa dello Stato, il legislatore regionale si sarebbe dovuto limitare ad adottare una normativa regolatrice di tali effetti; che, invece, la disciplina regionale e, in particolare, l’art. 8, la cui rubrica reca «Riordino delle comunita’ montane di cui alla legge regionale n. 9 del 1999» – laddove prevede che le nuove comunita’ montane debbano avere popolazione e superficie montana superiore al 50 per cento – contrasterebbe con l’art. 2, comma 20, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007; che vi sarebbe una palese violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., vertendosi in materia di coordinamento della finanza pubblica; che la Regione avrebbe disatteso quanto stabilito dai commi 17 e 20 del richiamato art. 2 della legge n. 244 del 2007, non tenendo conto degli effetti che, in ragione del proprio inadempimento, si erano gia’ prodotti; che la disciplina sospettata di illegittimita’ costituzionale contrasterebbe, altresi’, con l’art. 2, comma 17, della legge finanziaria per il 2008, in ordine alla riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunita’ montane, nonche’ con l’art. 2, comma 22, che prevedeva la salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria; che nella legge regionale in esame, da un lato, non vi sarebbe alcuna previsione sul risparmio di spesa; dall’altro, mancherebbe qualsiasi disposizione volta ad assicurare il mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; che con atto depositato il 13 marzo 2009 si e’ costituita la Regione Lazio, la quale ha dedotto la infondatezza della questione; che la difesa regionale, in particolare, osserva che la materia delle comunita’ montane e’ rimessa alla potesta’ legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), ne’ potrebbe ritenersi che la disciplina in esame sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica; che in data 26 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poiche’ nelle more del giudizio e’ intervenuta la sentenza n. 237 del 2009, con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonche’ dell’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, il quale dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»; che in data 23 marzo 2009 la Regione Lazio ha depositato in cancelleria memoria con la quale ha ribadito le difese svolte; che la difesa regionale, il 1° aprile 2010, ha depositato nota con la quale ha messo in evidenza una «situazione di sostanziale vacatio» degli organi deliberanti della Regione medesima, dovuta alle consultazioni elettorali; che, per tale ragione, ha prospettato di non poter depositare formale accettazione della rinuncia al ricorso ed ha allegato «proposta di accettazione» di quest’ultima del Direttore della Direzione regionale istituzionale ed enti locali-sicurezza della Regione Lazio; che, nell’udienza pubblica, la difesa regionale ha specificato che, medio tempore, le norme impugnate non hanno avuto attuazione. Considerato che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunita’ montane e per il riordino delle comunita’ montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», in particolare l’art. 8 della suddetta legge, per violazione, nel complesso, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008); che, ad avviso del ricorrente, il legislatore regionale avrebbe disciplinato il riordino delle comunita’ montane oltre il termine stabilito dall’art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007, quando gia’ era intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunita’ montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nonche’ in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale, cosi’ violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all’art. 2, commi da 17 a 22 della legge n. 244 del 2007; che si e’ costituita in giudizio la Regione Lazio, sostenendo la infondatezza del ricorso; che, nelle more del giudizio, e’ intervenuta la sentenza di questa Corte n. 237 del 2009, con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, commi 20 e 22 della legge n. 244 del 2007, nonche’ dell’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, il quale dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»; che il ricorrente, in data 26 febbraio 2010, ha depositato atto di rinuncia al ricorso; che la difesa regionale, in ragione di una «sostanziale vacatio degli organi deliberanti della Regione, dovuta alle recenti elezioni», ha depositato «proposta di accettazione della rinuncia del Direttore regionale» della Direzione regionale istituzionale ed enti locali-sicurezza della Regione Lazio, precisando, nell’udienza pubblica, che le disposizioni impugnate, medio tempore, non hanno avuto attuazione; che detto atto non integra accettazione formale ai fini dell’estinzione del giudizio; che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo, puo’ fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenza n. 52 del 2010; ordinanze n. 153 del 2009 e n. 418 del 2008); che, nella specie, l’intervenuta declaratoria di illegittimita’ costituzionale di alcune delle norme invocate quali parametri interposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel prospettare la violazione in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 158 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 2 e dell’allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato l’8 aprile 2009, depositato in cancelleria il 15 aprile 2009 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2009. Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Udito l’avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana. Ritenuto che con ricorso notificato il 7 aprile 2009 e depositato il successivo 15 aprile, la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15, comma terzo, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonche’ agli artt. 3 e 97 della Costituzione – del combinato disposto dell’art. 2 e dell’allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9; che la ricorrente premette che le norme impugnate prevedono l’abrogazione, tra le altre, di numerose leggi concernenti l’istituzione o la variazione dei territori di diversi Comuni siciliani; che l’abrogazione di tali disposizioni, secondo la ricorrente, e’ costituzionalmente illegittima in quanto lesiva delle attribuzioni proprie della Regione Siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione, dallo statuto speciale e dalle correlate norme di attuazione; che l’art. 14, lettera o), dello statuto regionale, infatti, assegna all’Assemblea regionale la competenza legislativa esclusiva nella materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative»; che l’art. 15 del medesimo statuto ribadisce, al terzo comma, l’attribuzione alla Regione Siciliana di tale competenza legislativa esclusiva e dell’«esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali»; che, pertanto, le abrogazioni disposte dalla predetta normativa statale violerebbero le indicate norme statutarie che attribuiscono alla Regione Siciliana la competenza esclusiva in materia di circoscrizione e ordinamento degli enti locali, competenza che la Regione ha esercitato sin dal 1948 sia con specifiche disposizioni legislative che con leggi organiche; che, sotto altro profilo, risulterebbe leso il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., vista l’evidente arbitrarieta’ e contrarieta’ al pubblico interesse dell’abrogazione di disposizioni che hanno determinato l’ambito territoriale di Comuni o, addirittura, la loro istituzione o ricostituzione; che la Regione Siciliana ritiene leso anche il principio di buon andamento dell’attivita’ amministrativa di cui all’art. 97 Cost., dal momento che l’abrogazione delle norme sopraelencate comporta sicuri elementi d’incertezza per l’operativita’ degli enti locali stessi e, quindi, del loro corretto andamento gestionale; che il Presidente del Consiglio dei ministri non si e’ costituito in giudizio; che, all’udienza del 23 marzo 2010, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la difesa della Regione Siciliana, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 2 e dell’allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per violazione degli artt. 14, lettera o), e 15, comma terzo, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonche’ degli artt. 3 e 97 Cost.; che, successivamente alla proposizione del ricorso, e’ intervenuto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che ha sottratto all’effetto abrogativo di cui all’art. 2 del d.l. n. 200 del 2008 tutte le disposizioni riguardanti l’istituzione, ricostituzione o variazione dei territori di Comuni siciliani, di cui la Regione lamentava l’abrogazione; che, proprio in considerazione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2009, il Presidente della Regione Siciliana, previa delibera della Giunta regionale in data 18 marzo 2010, ha rinunciato al ricorso, affermando che sono venute meno le ragioni dell’impugnazione; che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la mera rinuncia al ricorso e’ di per se’ idonea a determinare l’estinzione del processo.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010 Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 157 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 56, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dalla Corte di cassazione
con ordinanza del 3 marzo 2009, iscritta al n. 243 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2009, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 56, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468).
La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclusione
inflitta per i reati previsti dai due commi precedenti dello stesso
art. 56, l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt.
53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
Secondo quanto riferito dalla Corte rimettente, l’imputato, nella
fase di merito del giudizio a quo, ha chiesto ed ottenuto una
sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, relativamente ad un delitto di violazione
degli obblighi connessi alla sanzione della permanenza domiciliare
(art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000). La pena, concordata
nella misura di dieci giorni di reclusione, e’ stata sostituita con
la pena pecuniaria di specie corrispondente, e cioe’ con la multa per
380 euro.
Il provvedimento e’ stato impugnato dal pubblico ministero, e la
Corte rimettente osserva che il ricorso dovrebbe essere accolto, in
quanto il terzo comma dell’art. 56 espressamente preclude la
sostituzione della pena inflitta per i delitti di violazione degli
obblighi connessi alle sanzioni, cosiddette «paradetentive», della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita’.
Al tempo stesso, la Corte di cassazione ritiene che la norma
preclusiva contrasti con l’art. 3 Cost. La disposizione censurata,
infatti, delinea un caso di esclusione su base oggettiva
dell’applicazione di pene sostitutive, che nel contesto originario si
accordava con casi analoghi, regolati dall’art. 60 della legge n. 689
del 1981, ove la sostituzione delle pene detentive brevi era tra
l’altro inibita per il delitto di evasione (art. 385 del codice
penale). Tale ultima norma, pero’, e’ stata successivamente abrogata,
con conseguente eliminazione di tutti i casi di esclusione oggettiva
in essa contemplati (art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134,
recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti»).
In conseguenza della riforma, le pene inflitte per il delitto di
evasione sono ormai suscettibili di sostituzione a norma degli artt.
53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, e cio’ vale anche per i
fatti concernenti la detenzione domiciliare, di cui al primo ed
all’ottavo comma dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’), che sono appunto sanzionati a
norma dell’art. 385 cod. pen.
Il perdurante divieto di sostituzione per le violazioni
concernenti la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica
utilita’ sarebbe privo di giustificazione, in quanto retaggio di una
ratio che il legislatore ha sconfessato con l’abrogazione dell’art.
60 della legge n. 689 del 1981.
In altre parole, il rimettente considera irragionevole che, per
effetto della preclusione posta dalla norma censurata, il reato
contestato nel giudizio a quo sia trattato piu’ severamente di quanto
non accada per condotte di gravita’ analoga, se non addirittura
maggiore, come quelle di evasione dal luogo degli arresti domiciliari
o della detenzione domiciliare.
2. – Nel presente giudizio non e’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri ne’ vi e’ stata costituzione delle parti del
procedimento principale.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).
La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclusione
inflitta per i delitti previsti dai primi due commi dello stesso art.
56 (inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare
ed il lavoro di pubblica utilita’), l’applicazione delle sanzioni
sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e cio’ sebbene un analogo
divieto, gia’ operante riguardo a condotte di evasione sanzionate
dall’art. 385 del codice penale, sia stato rimosso dal legislatore
mediante l’abrogazione dell’art. 60 della citata legge n. 689 del
1981 (art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134, recante «Modifiche
al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena
su richiesta delle parti»).
2. – La questione non e’ fondata.
2.1. – La norma censurata dal rimettente costituisce espressione
di una scelta legislativa volta a conferire effettivita’ alle
sanzioni cosiddette «paradetentive» previste per i reati di
competenza del giudice di pace.
Allo scopo di valutare la ragionevolezza della norma, si deve
innanzitutto osservare che la permanenza domiciliare ed il lavoro di
pubblica utilita’ colpiscono i piu’ gravi tra i fatti attribuiti alla
competenza del predetto magistrato, e che vengono irrogati solo a
seguito del fallimento, nel caso concreto, dei meccanismi di
riparazione e conciliazione che caratterizzano il relativo
procedimento penale. D’altra parte non e’ sufficiente, per integrare
il reato di cui all’art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000, una qualsiasi
violazione delle prescrizioni connesse all’esecuzione delle citate
sanzioni «paradetentive». Difatti il comma 1 dispone che la
ricorrenza di un «giusto motivo» per il comportamento trasgressivo
esclude la rilevanza penale del medesimo, assicurando in tal modo
un’area di non punibilita’ piu’ ampia di quella derivante dalle
esimenti a carattere generale. A cio’ si deve aggiungere che, mentre
l’allontanamento ingiustificato dai luoghi in cui il condannato e’
obbligato a permanere o a prestare il lavoro di pubblica utilita’,
anche se compiuto una tantum, e’ sufficiente ad integrare il reato,
non cosi’ e’ stabilito per gli altri obblighi e divieti inerenti alle
due pene di cui sopra, che devono essere violati «reiteratamente
senza giusto motivo» (comma 2) perche’ la norma incriminatrice sia
applicabile.
L’ordinamento riserva dunque una risposta graduata ai
comportamenti trasgressivi posti in essere dai condannati a pene
«paradetentive», ricorrendo alla pena detentiva solo nelle ipotesi
piu’ gravi, per le quali il legislatore ha ritenuto di non dover
consentire l’applicazione di pene sostitutive. L’oggetto del presente
giudizio di legittimita’ costituzionale e’ dunque la rigidita’ di
tale estremo esito sanzionatorio, anche in rapporto a quanto disposto
dalla legge per la generalita’ delle pene detentive brevi.
3. – Il fulcro del ragionamento del rimettente poggia sulla
abrogazione – ad opera dell’art. 4 della legge n. 134 del 2003 –
dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981, che prevedeva una serie di
esclusioni oggettive dall’applicabilita’ delle pene sostitutive,
riguardanti specifici reati in esso elencati. Tale innovazione
legislativa e’ avvenuta in occasione dell’introduzione nel codice di
procedura penale del cosiddetto «patteggiamento allargato», con il
chiaro intento di incentivare la scelta del rito premiale, favorendo
la conclusione di accordi su pene detentive brevi, con la contestuale
previsione che le stesse possano essere sostituite, quale che sia il
reato in contestazione, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del
1981. La sopravvivenza di un’esclusione oggettiva per il solo reato
di inosservanza delle pene inflitte dal giudice di pace avrebbe
determinato, secondo il rimettente, una illegittimita’ costituzionale
sopravvenuta, essendo irragionevole che tale ultimo reato sia
soggetto ad un trattamento piu’ rigoroso di quello riservato a fatti
di indole analoga, ed anche piu’ gravi, come l’evasione, per i quali
invece le pene sostitutive sono ammesse.
3.1. – L’illegittimita’ costituzionale ravvisata dal rimettente
sussisterebbe solo se vi fosse una identita’ di ratio tra le
esclusioni oggettive previste dall’abrogato art. 60 della legge n.
689 del 1981 e la preclusione disposta dalla norma censurata. L’esame
delle fattispecie in oggetto, e del contesto in cui le singole norme
spiegano i loro effetti, induce tuttavia a concludere che dette norme
non esprimano rationes sovrapponibili, con la conseguenza che
l’evocazione di altre fattispecie penali, come termini di confronto
ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non vale a dimostrare la
fondatezza della questione.
Giova innanzitutto notare che le sanzioni «paradetentive» non
sono pene sostitutive, ma principali, e costituiscono l’effetto di
un’apertura fiduciaria verso i condannati – assente invece quanto al
reato di evasione, almeno nell’ipotesi della restrizione in carcere –
che l’ordinamento ha voluto esprimere mediante la loro previsione
come pene edittali. La misura domiciliare che, anche in via
cautelare, sostituisce la detenzione intramuraria, implica una
valutazione fiduciaria che il giudice puo’ dare caso per caso, e che,
nell’eventualita’ di trasgressioni, viene revocata, con conseguente
ripristino della restrizione in carcere. Nell’ipotesi delle pene
«paradetentive» – che consistono in partenza in misure limitative non
carcerarie – il comportamento trasgressivo non puo’ determinare,
invece, alcun inasprimento del regime originario. L’effetto
dissuasivo si connette, dunque, unicamente alla sanzione applicabile
per la violazione degli obblighi concernenti la permanenza
domiciliare o il lavoro di pubblica utilita’, e sarebbe fortemente
ridotto se detta sanzione fosse attenuabile con la pena sostitutiva,
in quanto il trasgressore verrebbe a trovarsi in una situazione molto
vicina a quella iniziale.
Questa Corte – in tema di applicabilita’ delle sanzioni
sostitutive – ha gia’ messo in rilievo che l’elemento cui deve essere
attribuito un ruolo centrale nel giudizio di eguaglianza, per
giustificare o non il differente trattamento tra reati, non e’
l’entita’ della pena edittale, bensi’ l’efficacia deterrente
ragionevolmente esercitabile dalla pena sostitutiva in rapporto ai
caratteri oggettivi della condotta (ordinanza n. 184 del 2001).
Nel caso di specie, l’efficacia deterrente di una pena,
potenzialmente convertibile in un trattamento simile a quello proprio
della sanzione «paradetentiva» inflitta ab initio, sarebbe minima,
con la conseguenza di rendere scarsamente effettivo il sistema delle
pene irrogabili dal giudice di pace, ispirato a particolare mitezza,
sul presupposto di una fiducia che l’ordinamento accorda al reo.
3.2. – Va anche considerato, d’altra parte, che il massimo
edittale della pena detentiva irrogabile per le ipotesi di
trasgressione di cui al comma 1 dell’art. 56 del d.lgs. n. 274 del
2000 e’ la reclusione per un anno. E’ appena il caso di ricordare che
la pena in concreto applicata puo’ essere soggetta a sospensione
condizionale e che non e’ precluso al condannato l’accesso a misure
alternative in fase di esecuzione. Il necessario rigore «astratto» –
volto ad evitare che le pene «paradetentive» siano considerate
trascurabili – puo’ quindi essere attenuato nei casi concreti, avendo
riguardo alle caratteristiche specifiche della condotta, alle sue
motivazioni ed alla personalita’ del soggetto.
In definitiva, la norma censurata non e’ irragionevole per i
profili denunciati in quanto bilancia, con il divieto di conversione
della pena per i trasgressori degli obblighi nascenti da pene
«paradetentive», l’impossibilita’ di aggravare il trattamento
concernente la sanzione originariamente irrogata, come invece e’
previsto riguardo alle fattispecie evocate in comparazione dal
rimettente. Riguardo a queste ultime, il comportamento trasgressivo
incontra una doppia risposta sanzionatoria, il che giustifica la
possibilita’ che per la seconda delle risposte in questione, cioe’ la
pena irrogata per la trasgressione, possa eventualmente essere
applicata una sanzione sostitutiva, secondo la disciplina generale
dei reati che comportano pene detentive brevi.
Si tratta di sistemi diversi, ispirati a logiche in parte
differenti e quindi non del tutto omologabili, come invece sarebbe
necessario per rilevare una violazione dell’art. 3 Cost.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 156 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Regione Campania con
ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7
ottobre 2009 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Campania e
l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Campania, con ricorso del 3 ottobre 2009,
depositato il 7 ottobre 2009 (reg. ric. n. 81 del 2009), ha impugnato
l’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione
degli artt. 3, primo comma, anche sotto il profilo della
ragionevolezza, 24, primo comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto
comma, e 119 della Costituzione.
2. – La disposizione impugnata prevede che «le somme dovute da
una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei
confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con
delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del
codice civile, che si determina automaticamente al momento del
riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da
effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione
creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da
parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende
comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza».
3. – La Regione Campania afferma in via preliminare di non
ritenersi inclusa tra le Regioni destinatarie della norma impugnata.
La Regione, infatti, rileva di essere stata commissariata in base
alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009,
concernente la «Nomina del Presidente pro tempore della Regione
Campania quale commissario ad acta per il risanamento del servizio
sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale),
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», e
non, come previsto dalla norma censurata, in base all’art. 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2005). Cio’ nonostante, la Regione Campania si considera
legittimata, al pari di qualunque altra Regione, a proporre il
presente ricorso, in quanto potenziale destinataria della
disposizione impugnata.
3.1. – La Regione Campania sostiene, in primo luogo, che la norma
censurata produce l’effetto di spostare dall’amministrazione
regionale al tesoriere la competenza a disporre – oltre che ad
effettuare concretamente – il pagamento delle somme di cui la Regione
risulti debitrice nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.
Tale disposizione lederebbe l’autonomia finanziaria regionale
assicurata dall’art. 119 Cost. e la potesta’ legislativa in materia
di organizzazione dei propri procedimenti garantita dall’art. 117,
quarto comma, Cost., ne’ potrebbe essere qualificata come principio
di coordinamento della finanza pubblica.
3.2. – Ad avviso della Regione, in secondo luogo, risulterebbero
violati il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento
dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), perche’ la
disposizione impugnata «discrimina alcuni creditori rispetto ad
altri» e per «l’assenza di ragioni giustificatrici della norma e
l’evidenza del suo carattere controproducente». Tali violazioni si
rifletterebbero in ulteriori lesioni delle competenze regionali
costituzionalmente garantite, considerato che l’autonomia finanziaria
e l’autonomia organizzativa della Regione sono compresse senza
ragionevoli giustificazioni di efficienza amministrativa.
3.3. – La ricorrente, in terzo luogo, sostiene che la
disposizione, laddove prevede che il riconoscimento del debito da
parte della Regione commissariata debba effettuarsi entro trenta
giorni dall’istanza della amministrazione creditrice, non avrebbe la
natura di principio fondamentale, in quanto applicabile solo alle
Regioni commissariate e soltanto nei rapporti tra amministrazioni.
Esso, quindi, lederebbe, in modo irragionevole e discriminatorio,
l’autonomia organizzativa della Regione, nonche’ «la generale
autonomia di cui essa gode almeno al pari di tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento, e che gode anch’essa di tutela costituzionale».
3.4. – La Regione, in quarto luogo, dubita della legittimita’
costituzionale del meccanismo di silenzio-assenso previsto dalla
norma censurata per il riconoscimento del debito da parte della
Regione commissariata, in quanto violerebbe primariamente «il diritto
della Regione di disciplinare "il significato delle proprie azioni e
determinazioni amministrative", garantito dall’art. 117, quarto
comma, Cost.». La norma, inoltre, lederebbe l’art. 3, primo comma,
Cost., comprimendo l’autonomia privata della Regione commissariata in
modo discriminatorio rispetto a tutte le altre Regioni e le altre
pubbliche amministrazioni. Risulterebbero manifestamente non
rispettati, ad avviso della Regione, anche i principi di autonomia
finanziaria di cui all’art. 119 Cost. e di buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97, primo comma, Cost., in
quanto l’amministrazione regionale sarebbe esposta al «rischio di una
enorme pluralita’ di richieste di pagamento da parte di enti locali o
di altri enti, alle quali essa dovrebbe far fronte distraendo i
propri uffici dal lavoro ordinario, per non incorrere nel
riconoscimento del debito». Il meccanismo di silenzio-assenso
previsto dalla norma impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 24, primo
comma, Cost., precludendo alla Regione commissariata «di far valere
in un momento successivo l’infondatezza della pretesa creditoria». La
ricorrente sostiene, inoltre, di essere pienamente legittimata a
ricorrere avverso tutte queste violazioni, poiche’ di esse la Regione
sarebbe «vittima diretta».
3.5. – Secondo la Regione Campania, infine, la previsione che il
debito possa essere riconosciuto ove le contestazioni non siano
puntuali finirebbe «per attribuire a chi dovrebbe applicare la norma
– cioe’ alla stesso tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla
fondatezza delle contestazioni», con violazione del diritto della
Regione alla difesa giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.).
4. – Si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l’infondatezza del ricorso. Ad avviso della difesa dello
Stato, la norma impugnata si colloca nell’ambito di una serie di
disposizioni volte a garantire la tempestivita’ dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, rispondendo cosi’ «alla primaria esigenza
del legislatore nazionale di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali». E’ al fine di assicurare il raggiungimento di tale
obiettivo che la norma prevede, per le Regioni sottoposte a
commissariamento, meccanismi piu’ stringenti per il riconoscimento e
la liquidazione dei crediti delle amministrazioni. Questi meccanismi,
«lungi dal comprimere l’autonomia organizzativa della Regione nella
gestione dei propri pagamenti, rispond[ono] ad esigenze di
coordinamento della finanza pubblica e a esigenze di tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni».
5. – Il 23 marzo 2010 la Regione Campania ha depositato memoria
illustrativa di replica a quanto sostenuto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nel proprio atto di costituzione. La
ricorrente rileva, innanzitutto, che la norma impugnata risulta
estranea alle esigenze di attuazione del diritto comunitario in
materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2000/35/CE, in
quanto la disposizione «attiene solo ai rapporti tra amministrazioni,
cioe’ a debiti che raramente avranno il proprio titolo in transazioni
commerciali». La Regione ribadisce, poi, che la disposizione
impugnata neppure puo’ trovare la propria base costituzionale nella
competenza statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica, poiche’ essa «ha carattere dettagliato, autoapplicativo e
non lascia alcun margine di scelta alle Regioni sugli strumenti con i
quali conseguire il (presunto) fine di coordinamento». Inoltre, la
norma non sarebbe diretta a limitare una spesa della Regione o delle
amministrazioni pubbliche in generale, bensi’ a «prevedere una
anomala procedura di spesa regionale, con il risultato illegittimo di
privare la Regione della capacita’ di gestire la propria spesa».
Infine, la ricorrente contesta l’invocazione della competenza statale
a determinare i livelli essenziali delle prestazioni.
6. – Il 23 marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria illustrativa, chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. Quanto alla
ammissibilita’, la difesa dello Stato rileva che la Regione, per
poter proporre la questione di costituzionalita’, «deve essere
titolare dell’interesse a ricorrere che abbia i requisiti di
concretezza, di attualita’ e di immediatezza e che, percio’, tale
interesse non possa essere solo potenziale o solo astrattamente
configurabile». Dalla non applicabilita’ della norma impugnata alla
Regione Campania – attualmente commissariata in base a procedura
diversa da quella indicata dalla disposizione – deriverebbe
«l’insussistenza ab origine della materia del contendere».
Con riguardo al merito, la difesa dello Stato ribadisce che la
norma censurata va ricondotta nell’ambito di una serie articolata di
disposizioni dirette a garantire la tempestivita’ dei pagamenti delle
amministrazioni pubbliche, «al fine di ridurre i possibili oneri a
carico delle imprese e sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio
di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato». La
disposizione impugnata, pertanto, oltre ad attuare le previsioni
comunitarie di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, rappresenta
un «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica».
A tal fine, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, la norma
doveva necessariamente prevedere, per le Regioni commissariate,
«meccanismi piu’ incisivi» che, data la particolare situazione
finanziaria di tali enti, garantissero una tempestiva riscossione dei
crediti da parte delle altre amministrazioni, «anche allo scopo di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi pubblici
essenziali». La norma sarebbe inoltre circoscritta entro confini,
anche temporalmente, delineati, vista la correlazione della
disposizione alla circostanza, e percio’ alla durata, del
commissariamento previsto per il risanamento del servizio sanitario.

Considerato in diritto

1. – La Regione Campania ha promosso, in relazione agli artt. 3,
primo comma, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 24, primo
comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 119 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9,
comma 1-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Ad avviso della Regione Campania, la norma impugnata violerebbe,
innanzitutto, l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto
travalicherebbe le competenze dello Stato nello stabilire i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e
lederebbe la potesta’ legislativa esclusiva delle Regioni di
organizzare i propri procedimenti. La disposizione violerebbe anche
l’autonomia finanziaria regionale in materia sia di entrate che di
spesa garantita dall’art. 119 Cost. La norma, inoltre, sarebbe
contraria all’art. 3, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della
ragionevolezza, per «l’assenza di ragioni giustificatrici […] e
l’evidenza del suo carattere controproducente», sia sotto il profilo
dell’uguaglianza, perche’ discriminerebbe le Regioni commissariate
rispetto alle altre Regioni e pubbliche amministrazioni nel
riconoscimento dei propri debiti verso altre amministrazioni. Sarebbe
leso, poi, l’art. 24, primo comma, Cost., in riferimento al diritto
delle Regioni commissariate a far valere in via giudiziaria
l’infondatezza della pretesa creditoria vantata nei loro confronti da
altre amministrazioni e in quanto la disposizione impugnata di fatto
attribuisce «a chi dovrebbe applicare la norma – cioe’ allo stesso
tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla fondatezza delle
contestazioni». Vi sarebbe, infine, una violazione dell’art. 97,
primo comma, Cost., poiche’ la norma minerebbe il buon andamento
delle Regioni commissariate.
2. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse sollevata
dall’Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale la norma
censurata non si applicherebbe alla Regione Campania. La Regione,
infatti, e’ attualmente commissariata in base a una disposizione
(articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 – Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’
sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222) diversa da quella richiamata dalla norma impugnata (articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2005»).
3. – L’eccezione non e’ fondata.
Come piu’ volte ribadito da questa Corte, «le questioni di
legittimita’ costituzionale delle leggi devono essere proposte, in
via principale, entro il termine di decadenza fissato dall’art. 127
Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza
lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge
oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto
concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorche’
non immediatamente, applicabile» (sentenze n. 141 del 2010 e n. 133
del 2006). L’interesse della ricorrente, pertanto, sussiste
indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno
applicazione nella Regione Campania. E cio’ a prescindere dalla
circostanza che le due previsioni legislative – quella di cui
all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, indicata dalla
disposizione censurata, e quella di cui all’art. 4 della legge n. 159
del 2007, in base al quale la Regione Campania e’ stata commissariata
nel luglio 2009 – non solo si sovrappongono, senza escludersi a
vicenda, ma costituiscono un corpo unico. Se cosi’ non fosse, non si
spiegherebbe perche’ la disposizione impugnata si sia limitata a
richiamare la legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, senza
riferirsi espressamente anche alla norma del 2007.
4. – Sono, invece, inammissibili le censure prospettate in merito
agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., trattandosi di
parametri non invocabili nel giudizio di costituzionalita’ in via
principale promosso da una Regione perche’, nella fattispecie, le
violazioni lamentate non comportano una compromissione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ne’ ridondano
sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ex multis,
sentenza n. 52 del 2010).
5. – Nel merito, la questione e’ fondata.
5.1. – La disposizione impugnata riguarda il pagamento di somme
da parte di pubbliche amministrazioni, vale a dire l’ultima delle
quattro fasi generalmente previste per la procedura di spesa
(impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento). La norma, pertanto,
deve essere inquadrata nell’ambito del bilancio e della contabilita’
delle Regioni, riconducibile alla materia «armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica», di competenza
concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
Cost.
In tale settore, la legislazione statale di principio sulla
contabilita’ regionale e’ stata dettata con il decreto legislativo 28
marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), che
agli artt. 18 e 19 regola gli impegni e il pagamento delle spese
pubbliche, limitandosi a stabilire che gli impegni e i pagamenti non
eccedano i rispettivi stanziamenti di bilancio. Le disposizioni
statali hanno trovato attuazione, nella Regione Campania, con la
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76).
In particolare, gli artt. 34 e seguenti di tale legge dettano
puntuali previsioni sulla liquidazione, sull’ordinazione e sul
pagamento delle spese da parte dell’amministrazione regionale, con
specifico riguardo alla verifica della esigibilita’ dei crediti e
alla successiva ordinazione delle spese impartita al tesoriere.
5.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme
statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima»,
non debbono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalita’ per il
perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del
2009) e debbono lasciare alle Regioni «la possibilita’ di scegliere
in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009).
5.3. – La disposizione impugnata, invece, non detta principi, ma
prevede modalita’ di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il
profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa
trasforma il tesoriere in ordinatore del pagamento, modifica la
sequenza delle fasi del procedimento di spesa e inserisce in questa
un atto dell’amministrazione creditrice: regola, quindi, in modo
esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia
strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione. Ne discende la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
6. – Ne’ puo’ affermarsi, come sostenuto dalla Avvocatura
generale dello Stato, che la norma censurata sia rivolta ad attuare
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno
2000, 2000/35/CE, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
La norma impugnata disciplina, infatti, rapporti tra Regioni
commissariate e amministrazioni pubbliche, mentre la direttiva
2000/35/CE riguarda le «transazioni commerciali», riferite a
contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
in cui almeno una delle due parti sia un soggetto privato.
Nel rendere piu’ celeri i pagamenti tra amministrazioni
pubbliche, la disposizione stessa, inoltre, sottrae alle Regioni
commissariate risorse finanziarie potenzialmente destinate a soggetti
privati, con esito opposto a quello indicato dalla direttiva
comunitaria e rendendo, quindi, la norma anche irragionevole.
La disposizione censurata, infine, prevedendo l’intervento
diretto del tesoriere, introduce un meccanismo non contemplato dalla
direttiva 2000/35/CE. Questa individua, quali strumenti diretti a
contrastare i casi di ritardo di pagamento, gli interessi e la
riserva di proprieta’.
7. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti
dalla ricorrente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma
1-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge
n. 78 del 2009, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli
artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.