Corte Costituzionale sentenza N. 178 10 – 14 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione
stragiudiziale del contenzioso sanitario), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-6 ottobre
2009, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2009 ed iscritto al n.
87 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri;
Uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi
per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con
ricorso notificato il 2-6 ottobre 2009 e depositato il successivo 12
ottobre, questioni di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione
stragiudiziale del contenzioso sanitario), ed, in particolare, degli
artt. 1, comma 2, 2 e 3 nonche’ delle «altre disposizioni
inscindibilmente connesse ad essi», per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della
Costituzione.
Preliminarmente, il ricorrente evidenzia come la legge impugnata
sia finalizzata alla riduzione del contenzioso in materia sanitaria,
attraverso la promozione di «modalita’ di composizione stragiudiziale
delle controversie insorte in occasione dell’erogazione delle
prestazioni sanitarie» (art. 1, comma 1). Per il perseguimento di
queste finalita’ «la Regione individua e disciplina le procedure
funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie,
promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini» (art. 1, comma 2).
L’art. 2 della legge impugnata istituisce una «Commissione
conciliativa regionale» con il compito di comporre in via
stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita’ civile
derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, nonche’ dalle strutture private
provvisoriamente accreditate. L’art. 3 attribuisce alla Giunta
regionale il compito di disciplinare l’organizzazione della
Commissione, il procedimento davanti alla stessa, i criteri e le
modalita’ di presentazione delle domande, e l’indennita’ spettante ai
componenti, ai supplenti ed ai consulenti della suddetta Commissione.
Spetta alla Giunta individuare, altresi’, i mezzi, le risorse, la
sede ed il personale da assegnare alla Commissione per l’espletamento
delle sue funzioni (comma 1). Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce,
inoltre, i principi ed i criteri direttivi cui si deve ispirare il
procedimento davanti alla Commissione, fra i quali, la non
obbligatorieta’, volontarieta’, gratuita’, imparzialita’, celerita’ e
riservatezza del procedimento conciliativo (lettere a, b, c, e, g ed
i), la non vincolativita’ della decisione della Commissione (lettera
d) e la definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le
parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’art.
1965 del codice civile (lettera h). L’art. 4 individua le parti
necessarie nel procedimento ed i soggetti che possono intervenire,
anche a mezzo di rappresentanti, e stabilisce i criteri di
imputazione delle spese; l’art. 5 prevede il monitoraggio
dell’attivita’ conciliativa; l’art. 6 dispone l’istituzione di un
fondo regionale finalizzato a risarcire i danni da responsabilita’
civile di un certo ammontare ed infine l’art. 7 reca una norma
relativa alla copertura finanziaria della legge in esame.
1.1. – Secondo il ricorrente, la legge reg. n. 15 del 2009 ed, in
particolare, gli artt. 1, comma 2, 2 e 3 violerebbero, in primo
luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche’
avrebbero ad oggetto l’istituto della conciliazione la cui disciplina
rientra nella competenza legislativa statale in materia di
«ordinamento civile» (sono richiamate le sentenze della Corte
costituzionale n. 50 e n. 384 del 2005). Sarebbe al contempo violata
la competenza legislativa statale in tema di «giurisdizione e norme
processuali», a causa dell’«incidenza che la previsione e la
regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti
possono avere sullo svolgimento del processo».
La difesa dello Stato osserva che la necessita’ di una disciplina
uniforme degli strumenti di conciliazione su tutto il territorio
nazionale e’ confermata dall’esigenza di regolare, in modo unitario,
i rapporti tra lo svolgimento del procedimento di composizione
stragiudiziale della controversia e l’esercizio del diritto di azione
in sede giurisdizionale, con particolare riguardo alla decorrenza dei
termini di prescrizione e di decadenza durante il tempo occorrente
per l’espletamento del tentativo di conciliazione.
L’Avvocatura generale sottolinea, inoltre, come di recente lo
Stato abbia esercitato la propria potesta’ legislativa in materia con
l’approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile), il cui art. 60 contiene una delega al
Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali.
A tal proposito, il ricorrente ritiene che l’art. 2, comma 3,
della legge reg. n. 15 del 2009, nella parte in cui stabilisce che la
Commissione conciliativa regionale e’ nominata dalla Giunta regionale
e dura in carica tre anni, si ponga in contrasto con l’art. 60, comma
3, lettera b), della legge n. 69 del 2009, il quale individua, tra i
principi e criteri direttivi, quello secondo cui la mediazione deve
essere svolta da «organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all’erogazione del servizio di conciliazione».
La violazione della competenza statale di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe poi di tutta evidenza con
riferimento all’art. 3, comma 2, lettera h), della legge reg. n. 15
del 2009, il quale prevede, tra i principi cui deve ispirarsi il
procedimento davanti alla Commissione conciliativa, la «definizione
della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto
negoziale di diritto privato ai sensi dell’articolo 1965 del codice
civile». Secondo il ricorrente, la norma in esame qualificherebbe
come transazione l’accordo che conclude il procedimento di
conciliazione anche qualora non sia caratterizzato dalle «reciproche
concessioni», previste dall’art. 1965 cod. civ.
1.2. – Le norme della legge reg. n. 15 del 2009 sono impugnate
anche per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avuto
riguardo alla competenza concorrente in materia di «professioni».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’istituzione della
Commissione conciliativa regionale (art. 2, comma 1) e la disciplina
della sua composizione e del suo funzionamento determinerebbero la
nascita di una nuova figura professionale – di conciliatore o
mediatore – diversa da quella definita nell’art. 60 della legge n. 69
del 2009.
La difesa dello Stato richiama, al riguardo, la giurisprudenza
costituzionale secondo la quale la potesta’ legislativa regionale
nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il
principio per cui l’individuazione delle figure professionali, con i
relativi titoli abilitanti, e’ riservata allo Stato, mentre spetta
alle Regioni la disciplina dei profili che presentano uno specifico
collegamento con la realta’ regionale (sono citate le sentenze n. 153
del 2006 e n. 300 del 2007). Il ricorrente aggiunge che la
giurisprudenza menzionata e’ stata pienamente recepita nel decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1
della legge 5 giugno 2003, n. 131).
Inoltre, le norme regionali impugnate si porrebbero in contrasto
con i principi dettati, in materia di professioni, dall’art. 60 della
legge n. 69 del 2009, il quale, al comma 3, lettera c), ha previsto
la creazione di un apposito registro degli organismi di
conciliazione, sottoposto alla vigilanza del Ministero della
giustizia, e alla lettera d) del medesimo comma ha regolamentato
l’accesso a questa professione, prevedendo che i requisiti per
l’iscrizione nel registro e per la sua conservazione siano stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia.
1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, infine,
la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., da parte
delle norme censurate. Queste ultime, infatti, si porrebbero in
contrasto con i principi contenuti nella direttiva 21 maggio 2008, n.
2008/52/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale), per il cui recepimento e’ stata conferita delega al
Governo con l’art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2008).
Al riguardo, la difesa dello Stato rileva come la citata
direttiva comunitaria, analogamente alla normativa interna prima
richiamata, preveda, quale condizione per lo svolgimento
dell’attivita’ di mediazione, i requisiti di imparzialita’ e di
competenza del mediatore (art. 3); imponga agli Stati membri di
adottare misure per consentire che gli accordi risultanti dalla
mediazione abbiano efficacia esecutiva (art. 6); impegni gli Stati
membri a salvaguardare il diritto di azione delle parti, che abbiano
fatto ricorso al procedimento di mediazione, dagli effetti
pregiudizievoli della prescrizione e della decadenza (art. 8).
Pertanto, le norme regionali impugnate, ponendosi in contrasto
con le citate prescrizioni comunitarie, violerebbero gli artt. 11 e
117, primo comma, Cost.
2. – Nel giudizio si e’ costituita la Regione Veneto, eccependo
l’inammissibilita’ e deducendo comunque l’infondatezza delle censure.
2.1. – In via preliminare, la difesa regionale si sofferma sul
contesto nel quale si colloca la normativa impugnata, evidenziando
come negli ultimi decenni, in Italia ed in altri Stati europei, si
sia assistito ad un aumento esponenziale del contenzioso sanitario. I
successi della medicina moderna ed il conseguente aumento delle
aspettative di vita hanno indotto il paziente a credere che l’esito
infausto sia sempre e comunque attribuibile al medico, e non
all’intrinseca gravita’ della malattia o all’imprevedibilita’ della
risposta dell’organismo umano alle cure.
La cosiddetta overcompensation (cioe’ l’aumento dell’entita’ dei
risarcimenti ed, in generale, l’aumento del contenzioso) avrebbe
determinato «una pericolosa patologia» (la cosiddetta overdeterrence)
della classe medica e della struttura ospedaliera, nonche’, di
riflesso, delle compagnie di assicurazione. In altre parole, il
rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in
pronunzie di condanna per il risarcimento dei danni provocati,
indurrebbe molti medici ad abbandonare le specialita’ piu’ a rischio
o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento
(fenomeno della cosiddetta medicina difensiva). Tutto cio’
determinerebbe un aumento dei rischi a carico della salute del
paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi;
in qualche caso, addirittura, le compagnie di assicurazione avrebbero
deciso di uscire dal mercato, rifiutandosi di assicurare medici
operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti
giudiziari per risarcimento dei danni.
Secondo la Regione Veneto, la normativa impugnata sarebbe
finalizzata a contenere le crescenti spese affrontate dalle strutture
sanitarie per il pagamento dei premi assicurativi (che, per l’anno
2004, ammonterebbero a 38.289.425 euro). Pertanto, la legge reg. n.
15 del 2009 (modellata su esperienze straniere, in particolare,
tedesca ed austriaca), attraverso l’istituzione della Commissione
conciliativa regionale, sarebbe volta a ridurre la spesa pubblica
regionale e ad assicurare una migliore allocazione delle risorse, nel
rispetto dei vincoli comunitari di finanza pubblica.
La resistente evidenzia, altresi’, come la legge regionale
censurata preveda una forma di monitoraggio dell’attivita’
conciliativa al fine di rafforzare la gestione del rischio clinico;
cosi’ facendo, la normativa impugnata darebbe attuazione all’art. 32
Cost.
Infine, la Regione Veneto precisa che la legge reg. n. 15 del
2009 ottempera a quanto sancito nell’intesa del 20 marzo 2008 (in
particolare, nel punto 6) tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, concernente, appunto, la gestione del rischio clinico e la
sicurezza dei pazienti e delle cure.
2.2. – Quanto alle censure mosse dal ricorrente, la difesa
regionale ne eccepisce, in primis, l’inammissibilita’, poiche’
l’impugnativa riguarderebbe in modo generico l’intera legge reg. n.
15 del 2009.
Inoltre, l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui sono
impugnate anche le altre disposizioni della legge regionale
«inscindibilmente connesse» alle norme espressamente censurate,
rimetterebbe alla Corte costituzionale il compito di individuare le
disposizioni oggetto dell’impugnazione, in violazione del principio
della domanda (ex art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
Quella appena rappresentata costituirebbe un’ulteriore causa di
inammissibilita’ delle questioni.
2.3. – Nel merito, la Regione Veneto contesta le conclusioni cui
e’ pervenuto il ricorrente.
2.3.1. – Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., la resistente sottolinea come sia
inconferente il richiamo delle sentenze della Corte costituzionale n.
50 e n. 384 del 2005, giacche’ queste ultime riguarderebbero
fattispecie molto diverse da quella oggetto dell’odierno giudizio.
In particolare, la difesa regionale rileva che, a differenza
delle norme scrutinate nei giudizi definiti con le predette sentenze,
la legge reg. n. 15 del 2009 disciplina un procedimento di
conciliazione facoltativo e ad esclusiva iniziativa delle parti, come
si desume dall’art. 3, comma 2, lettere a) e b), della stessa legge.
I caratteri di non obbligatorieta’ e volontarieta’ del procedimento
di conciliazione sarebbero resi ancora piu’ evidenti da quanto
previsto nell’art. 3, comma 2, lettere d) e h), della legge reg. n.
15 del 2009.
Dalle suddette caratteristiche del procedimento conciliativo in
esame la resistente deduce l’infondatezza delle questioni promosse
sia rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (al
quale, secondo la difesa regionale, possono essere ricondotte le sole
fattispecie di tentativo obbligatorio di conciliazione), sia in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (in quanto il
procedimento di conciliazione facoltativo e ad esclusiva iniziativa
delle parti non puo’ essere ricompreso in alcuna delle materie
elencate nella citata norma costituzionale).
In definitiva, la Regione Veneto ritiene che le norme impugnate
siano espressione della potesta’ legislativa regionale residuale di
cui all’art. 117, quarto comma, Cost.
Per le ragioni anzidette la resistente esclude l’esistenza di un
contrasto tra la legge reg. n. 15 del 2009 e l’art. 60 della legge n.
69 del 2009, recante una delega legislativa in materia di mediazione
e conciliazione delle controverse civili e commerciali. La Regione
Veneto precisa come non fosse affatto tenuta a rispettare il citato
art. 60 (il quale riguarderebbe i soli casi di tentativo obbligatorio
di conciliazione), dal momento che la disciplina del procedimento di
conciliazione facoltativo e ad esclusiva iniziativa delle parti e’
ascrivibile alla potesta’ legislativa regionale residuale.
In ogni caso, le norme impugnate sarebbero «in piena sintonia»
con quanto stabilito dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009. In
particolare, la resistente contesta la tesi della difesa statale,
secondo cui la nomina della Commissione conciliativa da parte della
Giunta regionale ne minerebbe l’indipendenza, osservando che, se
cosi’ fosse, non potrebbero essere considerate indipendenti neppure
le diverse Autorita’ esistenti nell’ordinamento italiano (Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, Isvap, Consob ecc.) ed i cui
vertici sono, quasi sempre, di nomina politica.
Inoltre, l’indipendenza e l’imparzialita’ della Commissione
sarebbero garantite dall’art. 3 (recte, 2), comma 8, della legge reg.
n. 15 del 2009, il quale prevede l’obbligo di astensione dei membri
della Commissione in una serie di casi, «anche su richiesta delle
parti». Nella stessa direzione andrebbe pure l’art. 3 (recte, 2),
comma 7, secondo cui i componenti della Commissione «non possono
essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere
nonche’ delle strutture private provvisoriamente accreditate della
Regione del Veneto».
Infine, la difesa regionale ritiene che non sia condivisibile la
lettura dell’art. 3, comma 2, lettera h), della legge reg. n. 15 del
2009, operata dal ricorrente, secondo cui la predetta norma
qualificherebbe come transazione, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ.,
l’accordo che conclude il procedimento di conciliazione «anche
laddove non sia caratterizzato […] da reciproche concessioni». A
tal proposito, la resistente osserva che la non vincolativita’ della
decisione della Commissione (art. 3, comma 2, lettera d) e quindi la
possibilita’ per le parti di adire successivamente l’autorita’
giudiziaria, implicano l’esistenza di reciproche concessioni tra le
stesse parti, nel caso in cui queste decidano di accettare l’esito
del procedimento di conciliazione.
2.3.2. – In merito all’asserita violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., la Regione Veneto evidenzia l’inconferenza del
riferimento, contenuto nel ricorso, alle sentenze n. 153 del 2006 e
n. 300 del 2007 della Corte costituzionale. L’oggetto dei giudizi di
legittimita’ costituzionale definiti con le predette sentenze non
sarebbe, infatti, assimilabile a quello dell’odierno giudizio, in
quanto la normativa oggi impugnata non istituisce una nuova figura
professionale di conciliatore o mediatore a valenza generale, ma
affida ad una Commissione conciliativa regionale, di cui fanno parte
un magistrato a riposo, un avvocato ed un medico legale, il compito
di risolvere in via stragiudiziale le sole controversie indicate
nell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. n. 15 del 2009.
Pertanto, la resistente ritiene che il legislatore regionale non
fosse tenuto a rispettare ne’ i principi generali in materia di
«professioni» dettati dal d.lgs. n. 30 del 2006, ne’ quelli previsti
dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009. In ogni caso, la normativa
impugnata sarebbe conforme ai suddetti principi.
2.3.3. – In merito all’asserita violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., la Regione Veneto sottolinea come l’ambito di
applicazione della legge reg. n. 15 del 2009 sia diverso da quello
della direttiva n. 2008/52/CE, la quale riguarda le controversie
transfrontaliere in materia civile e commerciale.
Peraltro, la normativa impugnata non si porrebbe in contrasto con
la richiamata direttiva comunitaria (ed in particolare con gli artt.
6 e 8 di quest’ultima), essendo al contrario dubitabile la
conformita’ dell’art. 60 della legge n. 69 del 2009 ai principi
espressi dal medesimo atto comunitario, in quanto il citato art. 60
conterrebbe una nozione di «mediatore» meno ampia di quella recata
dalla direttiva n. 2008/52/CE.
3. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Regione Veneto ha
depositato una memoria nella quale ribadisce quanto gia’ affermato
nell’atto di costituzione, anche alla luce del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali).
In particolare, la difesa regionale sottolinea la differenza tra
la conciliazione (di cui all’art. 60 della legge n. 69 del 2009 ed al
d.lgs. n. 28 del 2010) e la transazione (di cui agli artt. 1965 e
seguenti cod. civ., espressamente richiamati dalla legge reg. n. 15
del 2009).

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione
stragiudiziale del contenzioso sanitario) ed, in particolare, degli
artt. 1, comma 2, 2 e 3 nonche’ delle «altre disposizioni
inscindibilmente connesse ad essi», per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della
Costituzione.
1.1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilita’ del ricorso, sollevata dalla Regione Veneto.
Quest’ultima evidenzia come il ricorrente abbia impugnato un’intera
legge e richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso
l’ammissibilita’ di questioni in tal modo proposte.
Al riguardo, deve essere richiamato il costante orientamento di
questa Corte, secondo cui l’impugnativa di un’intera legge e’
inammissibile «ove cio’ comporti la genericita’ delle censure che non
consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di
costituzionalita’, mentre ammissibili sono le impugnative contro
intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte
dalle censure» (sentenza n. 201 del 2008).
Nell’odierno giudizio l’eccezione di inammissibilita’ deve essere
rigettata, innanzitutto, perche’ il ricorrente non si limita ad
impugnare genericamente l’intera legge, ma formula specifiche censure
agli artt. 1, comma 2, 2 e 3, oltre a precisare che le altre
disposizioni (ed in particolare l’art. 4) sono inscindibilmente
connesse a quelle impugnate. In secondo luogo, la legge reg. Veneto
n. 15 del 2009 presenta un contenuto omogeneo, essendo finalizzata a
promuovere l’utilizzo di modalita’ di composizione stragiudiziale
delle controversie sanitarie; pertanto, anche in assenza di
specifiche censure, il ricorso sarebbe stato immune dal vizio di
inammissibilita’ rilevato dalla Regione resistente.
2. – Le questioni non sono fondate.
2.1. – La ratio della legge della Regione Veneto censurata nel
presente giudizio e’, secondo la resistente, quella di prevenire
controversie giudiziarie connesse all’erogazione di prestazioni
sanitarie, con l’intento di ridurre l’ammontare dei risarcimenti, che
gravano sui bilanci delle aziende sanitarie locali. La legge in
questione nasce inoltre dall’esigenza di porre rimedio al forte
aumento dei premi assicurativi, anch’essi a carico dei bilanci delle
ASL, determinato dal rischio crescente di condanne al risarcimento
dei danni derivanti dall’attivita’ sanitaria. Ulteriore finalita’
della legge e’ quella di ridurre il fenomeno della cosiddetta
«medicina difensiva», che porta alla prescrizione di accertamenti
diagnostici non strettamente indispensabili prima di ogni intervento
medico o chirurgico, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi
nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria.
La Regione resistente ha posto in rilievo, altresi’, che le
specialita’ mediche e chirurgiche piu’ a rischio sono sempre meno
ricercate, o addirittura abbandonate, dagli operatori e dagli
specializzandi, con conseguenti difficolta’ organizzative per le
strutture sanitarie che intendono continuare a garantire livelli
costanti di qualita’ e quantita’ delle prestazioni offerte ai
cittadini.
2.2. – Quanto sopra premesso consente di individuare la materia
in cui ricadono le norme impugnate nella «tutela della salute» –
attribuita alla competenza legislativa concorrente, di cui al terzo
comma dell’art. 117 Cost. – sulla base della considerazione che
l’economicita’, la completezza e la qualita’ delle prestazioni
sanitarie devono necessariamente caratterizzare tutta
l’organizzazione posta a tutela della salute dei cittadini. La
prevenzione delle controversie, e dei loro costi elevati, rientra
pienamente tra gli strumenti idonei a raggiungere i predetti
obiettivi, che devono essere perseguiti dalle aziende sanitarie, con
l’effetto di liberare risorse da impiegare nel miglioramento dei
servizi.
3. – La suddetta individuazione della materia esclude che siano
fondate le prospettazioni formulate in proposito dal ricorrente e
dalla resistente.
3.1. – Non puo’ essere condivisa l’evocazione, ad opera della
difesa statale, dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., vale
a dire della competenza legislativa dello Stato in tema di
«giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile».
Le norme censurate, a differenza di quelle statali, non creano un
sistema conciliativo imposto ai soggetti che reclamano un
risarcimento per pretesi danni derivanti da prestazioni sanitarie.
Infatti, l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali) dispone (comma 1): «L’esperimento
del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della
domanda giudiziale». L’art. 13 dello stesso atto normativo stabilisce
inoltre: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto della proposta [di
conciliazione], il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonche’ al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente
al contributo unificato dovuto».
Dalle due norme sopra richiamate – che attuano i principi ed i
criteri direttivi dell’art. 60 della legge di delega n. 69 del 2009 –
si ricava che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali e’ contrassegnata dalla sua
obbligatorieta’, quale procedimento da esperire prima
dell’instaurazione di una lite giudiziaria, pena l’improcedibilita’
della domanda. Altro effetto discendente dal procedimento
conciliativo disciplinato dalle norme statali e’ quello
sanzionatorio, previsto dal citato art. 13, per la parte che, pur
avendo ricevuto una proposta di conciliazione ritenuta poi valida dal
giudice, abbia costretto la controparte e l’amministrazione della
giustizia ad un impiego di risorse, umane e materiali, che poteva
essere evitato. In definitiva, il procedimento conciliativo
disciplinato dalla legge statale, di cui il ricorrente sostiene la
violazione da parte della normativa impugnata, rientra nell’esercizio
della funzione giudiziaria e nella sfera del diritto civile,
giacche’, con riferimento al caso di specie, condiziona l’esercizio
del diritto di azione finalizzato al risarcimento dei danni da
responsabilita’ civile e prevede ricadute negative per chi
irragionevolmente abbia voluto instaurare un contenzioso davanti al
giudice, nonostante fosse stata formulata una proposta conciliativa
rivelatasi successivamente satisfattiva delle proprie ragioni.
3.2. – Nulla di tutto quanto precede si ritrova nella disciplina
contenuta nella legge regionale censurata.
Innanzitutto, l’avvio del procedimento conciliativo non e’
obbligatorio ed e’ subordinato al consenso di tutte le parti (art. 3,
comma 2, lettere a e b); inoltre, la decisione non e’ vincolante,
lasciando alle parti stesse la facolta’ di adire successivamente
l’autorita’ giudiziaria (lettera d). A differenza di quanto accade
nel procedimento conciliativo previsto dalle norme statali, la
scelta, anche di una sola delle parti interessate, di non avvalersi
dell’opportunita’ offerta dalla legge regionale in esame non
condiziona in alcun modo l’esercizio del diritto di azione, ne’ il
rifiuto della proposta conciliativa produce conseguenze sfavorevoli
su chi lo esprime, quale che sia il contenuto di eventuali pronunce
giurisdizionali successive.
Da queste caratteristiche della conciliazione disciplinata dalla
legge regionale si evince che la Regione si e’ limitata a porre a
disposizione dei cittadini e delle aziende sanitarie pubbliche e di
quelle private accreditate uno strumento tecnico-giuridico di
facilitazione e di supporto delle trattative, che i soggetti
interessati ritengano liberamente di intavolare, allo scopo di
individuare soluzioni condivise in relazione a pretese risarcitorie
nascenti da attivita’ sanitaria, consentendo al cittadino un piu’
rapido soddisfacimento delle proprie richieste ed alle
amministrazioni sanitarie una riduzione dei pesi finanziari ed
amministrativi di lunghe e costose controversie.
La volontarieta’ dell’esperimento conciliativo, prevista dalle
norme regionali, rende palese l’infondatezza della censura del
ricorrente, basata sulla mancata previsione – del resto impossibile –
di una sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza: i
soggetti interessati al bonario componimento, infatti, non sono
obbligati a ritardare l’esercizio del loro diritto fondamentale di
azione – con conseguente necessita’ di tenerli indenni dagli effetti
pregiudizievoli derivanti dalla decorrenza dei suddetti termini – e
non fanno altro che svolgere un’attivita’ di negoziazione rientrante
nell’ambito della propria autonomia privata, avvalendosi, per propria
libera scelta, di un servizio offerto dall’ente pubblico.
Lo stesso richiamo all’istituto della transazione, di cui agli
artt. 1965 e seguenti del codice civile, contenuto nell’art. 3, comma
2, lettera h), della legge regionale impugnata, non solo non dimostra
lo sconfinamento di quest’ultima nel campo dell’ordinamento civile,
ma fornisce invece conferma dell’assenza di ogni condizionamento,
sostanziale e processuale, sui soggetti interessati. La prova a
contrario di tale ultima considerazione e’ fornita dall’art. 12 del
d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede invece l’efficacia esecutiva del
verbale di accordo, dopo la sua omologazione da parte del Presidente
del Tribunale competente per territorio. Neppure e’ condivisibile in
proposito il rilievo del ricorrente, basato sulla presunta
introduzione, da parte della normativa regionale, di un tipo di
transazione, diverso da quello codicistico, in cui non avrebbero
rilievo le «reciproche concessioni». La lettura del citato art. 3,
comma 2, lettera h), della legge regionale impugnata dimostra
viceversa che si e’ in presenza di un mero rinvio alle norme del
codice civile, senza che vi sia traccia di alcuna innovazione o
modifica, che certo sarebbe stata estranea alla competenza
legislativa regionale.
In sintesi, la legge regionale, per avvalorare la natura
volontaria del procedimento e la non vincolativita’ della pronuncia
della Commissione conciliativa, si limita a precisare che tutto il
procedimento e’ orientato a facilitare l’eventuale formazione di un
accordo transattivo – teso ad evitare l’insorgenza di una lite, cosi’
come prevede l’art. 1965, primo comma, cod. civ. – che le parti
possono stipulare, se lo vogliono, esattamente nei termini previsti
dal medesimo codice civile.
3.3. – Neppure condivisibile e’ l’assunto della resistente, che
inquadra la legge impugnata nella competenza legislativa residuale
delle Regioni, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.
Tale tipo di competenza legislativa, avente carattere primario,
escluderebbe la stretta connessione tra il servizio reso agli utenti
ed agli operatori sanitari dalla legge in oggetto e la tutela della
salute, che, come chiarito prima, non implica soltanto l’obbligo
delle istituzioni pubbliche di fornire adeguate prestazioni sanitarie
ai cittadini, ma presuppone altresi’ una organizzazione in grado di
contenere i costi e di razionalizzare le spese, in vista di un
efficace uso delle risorse disponibili. In questo campo, il ruolo
dello Stato, quale legislatore di principio, e’ ineliminabile, allo
scopo di assicurare una coerenza ed unitarieta’ di disciplina e
soprattutto di rendere chiari i limiti invalicabili tra attivita’
volte alla facilitazione di accordi privati e procedimenti
contenziosi, legati invece, in modo diretto o indiretto, alla tutela
giurisdizionale dei diritti ed ai procedimenti che su questa
incidono, di competenza esclusiva dello Stato stesso.
Lo Stato ha gia’ esercitato in via generale la sua potesta’
legislativa in materia, mediante il d.lgs. n. 28 del 2010, che, nel
disciplinare il procedimento di mediazione come condizione di
procedibilita’ dell’azione giudiziale relativa alle controversie
anche in materia di responsabilita’ medica, stabilisce (art. 2, comma
2) che la normativa statale «non preclude le negoziazioni volontarie
e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi».
E’ evidente che negoziazioni volontarie possono sorgere nei piu’
diversi campi e rientrare pertanto in differenti materie, di
competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, o di entrambi, a
seconda dei casi. Sara’, volta per volta, necessario valutare il
titolo di competenza che abilita le Regioni ad intervenire con
proprie norme allo scopo di predisporre servizi di supporto a tali
negoziazioni. Per quanto riguarda la materia delle richieste di
risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica, si deve
sottolineare che tale area di intervento e’ esplicitamente
contemplata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, con riguardo alla
conciliazione obbligatoria, con la riserva contenuta nel citato art.
2, comma 2, che consente discipline non statali con riferimento a
negoziazioni «volontarie e paritetiche», tali cioe’ da escludere
qualsiasi posizione autoritativa di organi di mediazione non statali,
da cui possano discendere effetti limitativi del diritto di azione.
Del resto, nell’ambito delle attivita’ di leale collaborazione
tra Stato e Regioni, e’ stata stipulata, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, l’Intesa del 20 marzo 2008, che, al punto 6, indica
«l’opportunita’ di promuovere iniziative, anche di carattere
normativo nazionale e regionale finalizzate a consentire l’adozione,
presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a
gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, di
misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale
delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni
fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando
il contenimento delle spese connesse al contenzioso, tenendo conto
dei seguenti criteri: previsione della non obbligatorieta’ della
conciliazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle
controversie; garanzia della imparzialita’, professionalita’,
celerita’ delle procedure e adeguata rappresentativita’ delle
categorie interessate, con la esplicita esclusione della possibilita’
di utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura
di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale
successivo giudizio e con la previsione che, in caso di accordo tra
le parti, la conciliazione sia definita con un atto negoziale, ai
sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile».
Tutti i criteri previsti nell’Intesa di cui sopra sono stati
recepiti nell’art. 3 della legge regionale censurata nel presente
giudizio, ad eccezione di quello relativo alla non utilizzabilita’
degli atti e delle dichiarazioni relative alla procedura di
conciliazione in un eventuale successivo giudizio, per l’evidente
motivo che tale esclusione, incidendo sull’attivita’ giurisdizionale,
non spetta alle Regioni, bensi’ allo Stato.
La predisposizione di servizi volti a facilitare la conciliazione
stragiudiziale in materia di danni da responsabilita’ sanitaria,
mediante l’offerta di un supporto tecnico-giuridico e’ stata ed e’
oggetto di altre leggi regionali: legge della Regione Abruzzo 9
maggio 1990, n. 65 (Integrazione della legge regionale n. 20 del 2
aprile 1985, recante «Norme di salvaguardia dei diritti dell’utente
dei servizi delle U.L.S.S.»); art. 65-quater della legge della
Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e
programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione
Lombardia), abrogata dall’art. 28, comma 1, lettera a), della legge
della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario); art. 4-bis della legge della Provincia di Bolzano 5
marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale).
Anche enti pubblici diversi dalle Regioni hanno emanato normative
in materia: si veda, ad esempio, l’Ordine provinciale di Roma dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, che ha istituito l’ufficio
«Accordia», quale sportello conciliativo delle controversie derivanti
dai rapporti tra medici e pazienti.
In questo quadro variegato e complesso, fatto salvo nel suo
insieme, e nei limiti indicati, dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n.
28 del 2010, la legge regionale de qua si pone come uno degli
interventi di razionalizzazione legislativa in una materia, quella
delle controversie nascenti da prestazioni sanitarie, profondamente
connessa alla gestione delle strutture di competenza regionale. Lo
Stato ha gia’ stabilito, in via generale, che gli accordi, facilitati
da organismi conciliativi disciplinati da fonti diverse dalla legge
statale, devono avere carattere volontario e paritetico. Tale
principio si riflette nei vari campi di competenza regionale,
delimitando l’area di intervento della corrispondente potesta’
legislativa, concorrente o residuale, a seconda dei casi, senza che
tuttavia possa ipotizzarsi un’attivita’ di supporto alla negoziazione
privata e stragiudiziale delle controversie in materie estranee alla
competenza legislativa regionale.
In definitiva, le Regioni possono predisporre servizi come quello
previsto dalla legge veneta censurata, nell’ambito delle proprie
competenze nelle singole materie, prevedendo organi e procedimenti
specificamente adatti alla natura delle attivita’ coinvolte, nel
rispetto del limite generale della non obbligatorieta’ delle
procedure e della non vincolativita’ delle proposte conciliative.
Nel fare salve tutte le negoziazioni volontarie e paritetiche,
volte alla prevenzione delle liti, nonche’ le norme contenute nelle
carte di servizi (che, nella materia della «tutela della salute»,
vengono emanate ed applicate nell’ambito di strutture sanitarie
territoriali o ospedaliere dipendenti dalle Regioni), lo Stato
riconosce ad altri enti (ivi comprese, naturalmente, le Regioni)
l’implicita capacita’ di regolare la composizione stragiudiziale di
controversie attinenti ad attivita’, nei limiti della propria sfera
di competenza, senza sconfinare nella disciplina della funzione
giurisdizionale o comunque di atti e procedure che possono incidere
sulla stessa. In definitiva, alla disciplina dell’attivita’
volontaria e negoziale di prevenzione delle liti deve essere
riconosciuta natura accessoria rispetto alla normazione delle
attivita’ ricadenti nelle singole materie, con le conseguenze che da
cio’ derivano in termini di limiti alla potesta’ legislativa
regionale, di volta in volta esercitata.
4. – Deve ritenersi non fondata la censura del ricorrente basata
sulla presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il
profilo della competenza statale ad individuare nuove figure
professionali, affermata e ribadita dalla giurisprudenza costante di
questa Corte.
La legge censurata non introduce alcuna nuova figura
professionale, giacche’, nell’art. 2, comma 4, prevede che la
Commissione conciliativa regionale e’ composta da un magistrato a
riposo, da un avvocato e da un medico legale, che possiedono gia’ ben
precisi profili professionali e non acquistano alcuna ulteriore
qualificazione per effetto della loro partecipazione alle attivita’
della Commissione stessa. Nessuna interferenza e’ possibile quindi
ravvisare con la normativa statale, che disciplina la figura dei
mediatori nell’ambito delle procedure conciliative obbligatorie,
avendo la Regione scelto di avvalersi di figure professionali gia’
esistenti.
5. – Deve essere dichiarata non fondata pure la censura relativa
alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., basata
sull’asserito contrasto della legge regionale in questione con la
direttiva 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale). L’art. 1, comma 2, del
suddetto atto normativo comunitario dispone infatti che lo stesso si
applichi soltanto alle controversie transfrontaliere. Tanto vale ad
escludere ogni sua attinenza con l’oggetto della legge della Regione
Veneto impugnata nel presente giudizio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 della legge della Regione Veneto 31
luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del
contenzioso sanitario), promosse dal Presidente del Consiglio dei
ministri, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, secondo
comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 14 maggio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 177 10 – 14 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di P. A. G. ed altri, con ordinanza del 16 luglio 2009, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale di La Spezia, in composizione collegiale, con ordinanza depositata in data 16 luglio 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ a partecipare al giudizio, quale componente del tribunale in composizione collegiale, del giudice che, in precedenza investito del giudizio direttissimo conseguente ad arresto in flagranza di reato per lo stesso fatto nei confronti delle stesse persone, all’esito del giudizio di convalida e di applicazione di misura cautelare personale, abbia diversamente qualificato il reato originariamente contestato e, sulla base di tale diversa qualificazione, abbia dichiarato il proprio difetto di cognizione in favore del tribunale collegiale. Il rimettente riferisce che, a seguito dell’arresto in flagranza di P. A. G., B. A. e P. I. C., per il reato di furto aggravato in concorso, previsto dagli articoli 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, del codice penale, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, era stato investito del procedimento a carico dei predetti imputati con rito direttissimo, ai sensi degli artt. 449 e 558 cod. proc. pen. Il giudice a quo pone in evidenza che, nel corso del giudizio di convalida e di applicazione delle misure cautelari richieste nei confronti degli arrestati, il giudice monocratico, con ordinanza del 13 luglio 2009, convalidato l’arresto, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere e, ravvisata la diversa qualificazione giuridica del fatto, ovvero, non piu’ furto aggravato in concorso, ma rapina impropria aggravata in concorso, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 33-septies cod. proc. pen., il proprio difetto di cognizione in favore del Tribunale in composizione collegiale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il giudice a quo indica le ragioni per le quali il giudice monocratico aveva ravvisato una diversa qualificazione giuridica del fatto; in particolare, quest’ultimo aveva considerato che la condotta tenuta da B. A., a seguito dell’azione furtiva, consistita nell’ingaggiare una colluttazione con il carabiniere C., dopo essersi dato alla fuga, inducesse a ravvisare gli estremi del reato di rapina impropria, anziche’ quello di furto pluriaggravato a lui contestato in concorso con gli altri arrestati. Inoltre, richiamando alcune pronunzie della Corte di cassazione in tema di concorso «anomalo», secondo cui puo’ essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’uso eventuale di violenza o minaccia, che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, il giudice monocratico aveva ritenuto che analogo titolo di reato dovesse essere ascritto agli altri due compartecipi, ai sensi dell’art. 116 cod. pen. Il medesimo giudice, poi, aveva prospettato come configurabile l’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., poiche’ il reato era stato commesso da piu’ persone riunite. Il Tribunale rimettente riferisce, infine, che il pubblico ministero, ricevuti gli atti, aveva disposto che si procedesse nelle forme del rito direttissimo nei confronti dei tre arrestati, i quali erano stati presentati innanzi al medesimo Tribunale. Il collegio rileva, dunque, che uno dei propri componenti e’ lo stesso giudice monocratico – persona fisica avanti al quale si e’ tenuto il primo giudizio direttissimo nella fase della convalida e dell’applicazione di misure cautelari. Il giudice a quo, pur non ignorando il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui non sussiste l’incompatibilita’ del giudice, che abbia convalidato l’arresto e che, all’atto della convalida, abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo, osserva che la questione nella specie e’ differente ed, al riguardo, richiama la sentenza n. 177 del 1996, nonche’ le ordinanze n. 90 del 2004, nn. 316 e 284 del 1996 della Corte. In particolare, il rimettente sottolinea che, nella fattispecie in esame, il giudice monocratico, in origine investito del giudizio, ha ex officio delibato la questione in termini di inquadramento del fatto per cui si procede in altra, diversa e piu’ gravemente sanzionata ipotesi di reato; ritiene, inoltre, che «la valutazione incidentale del giudice monocratico in tema di corretta qualificazione del fatto reato, essendo scesa al merito delle risultanze di fatto rinvenienti dal fascicolo e dallo stesso specificamente indicate a sostegno della propria declaratoria di difetto di attribuzione, non possa assimilarsi all’ipotesi menzionata nella citata sentenza n. 177 del 1996». Il rimettente, infatti, pone in evidenza che la Corte, nella sentenza ora citata, ha affermato che «non e’ prefigurabile una menomazione dell’imparzialita’ del giudice il quale adotta decisioni, anche incidentali, preordinate al giudizio di cui e’ legittimamente investito rispetto ad esso», mentre, nel caso di specie, si verserebbe in una situazione diversa «e cio’ proprio perche’, nel suo giudizio, il giudice monocratico ha ravvisato – sulla base di una diversa qualificazione del fatto – l’illegittimita’ dell’attribuzione ad esso giudice del giudizio de quo. Ed a tanto ha provveduto in base alla delibazione in fatto e in diritto delle emergenze procedimentali nei termini sopra evidenziati». Il rimettente, inoltre, evidenzia una disparita’ di trattamento con le situazioni oggetto delle sentenze nn. 455 e 453 del 1994 e n. 399 del 1992, con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. in alcune ipotesi in cui vi e’ stato un pregresso intervento del giudice, in tema di qualificazione giuridica del fatto. Da tali pronunzie il giudice a quo ritiene di poter desumere che «il Giudice delle Leggi abbia inteso affermare il principio secondo il quale deve ritenersi incompatibile a giudicare in ordine al medesimo fatto, a prescindere dal suo ruolo nel giudizio, il giudice che abbia effettuato una precedente valutazione in base agli atti, all’esito della quale egli abbia ritenuto il fatto inquadrabile in reato diverso da quello contestato; ovvero abbia manifestato il proprio giudizio in ordine alla sua qualificazione giuridica in termini diversi rispetto a quelli oggetto di imputazione o di prospettazione delle parti; o comunque, abbia precedentemente formulato valutazioni cadenti sulla stessa res iudicanda, specie se in vista di una decisione». Cio’ posto, il Tribunale afferma che la disposizione censurata si pone in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., in quanto non assicura parita’ di trattamento normativo con situazioni simili, quali, appunto, quelle oggetto delle pronunzie della Corte nn. 455 e 453 del 1994 e n. 399 del 1992, in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni; in tali pronunzie la Corte ha, infatti, ravvisato l’incompatibilita’ alla funzione del giudizio nei casi in cui il giudice abbia, in uno stadio anteriore al procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 24, 25 e 111 Cost. poiche’ pone l’imputato nelle condizioni di non potere pienamente esercitare i propri diritti difensivi al cospetto di un organo giudicante che, per avere in precedenza espresso una valutazione incidente sullo stesso oggetto dell’imputazione al punto da determinarne la modificazione, viene a trovarsi in posizione incompatibile con l’imparzialita’ e terzieta’ richieste al giudice, essendosi, comunque, formato un convincimento sul merito dell’azione penale. In particolare, il rimettente afferma che l’avere espresso il proprio convincimento sull’inquadramento del fatto attribuito, concludendo per la configurabilita’ di un’ipotesi di reato piu’ grave e comprensiva di una condotta di violenza successiva e distinta rispetto a quella furtiva, in origine contestata, attribuita ad uno dei compartecipi, ma giudicata riferibile anche agli altri due concorrenti ai sensi dell’art. 116 cod. pen., «sembra configurare un’ipotesi di pre-giudizio del giudice monocratico inizialmente investito del rito direttissimo, tale da inficiarne, quanto meno sul piano potenziale, l’imparzialita’». Il collegio, inoltre, ritiene rilevante il dubbio di costituzionalita’ prospettato in quanto un’eventuale pronunzia di illegittimita’ costituzionale della norma censurata imporrebbe al giudice di astenersi dal partecipare al giudizio, quale componente dell’organo collegiale, con conseguente designazione di un altro magistrato che non versi in condizione di incompatibilita’; in tal modo, ad avviso del giudice a quo, si eliminerebbero i pregiudizi derivanti dal vulnus all’imparzialita’ e terzieta’ del collegio investito del processo. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale di La Spezia, in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ a partecipare al giudizio, quale componente del Tribunale in composizione collegiale, del giudice che, in precedenza investito del giudizio direttissimo conseguente ad arresto in flagranza di reato per lo stesso fatto nei confronti delle stesse persone, all’esito del giudizio di convalida e di applicazione di misura cautelare personale, abbia diversamente qualificato il reato originariamente contestato e, sulla base di tale diversa qualificazione, abbia dichiarato il proprio difetto di cognizione in favore del Tribunale collegiale. Il rimettente riferisce che, a seguito dell’arresto in flagranza di tre persone, per il reato di furto aggravato in concorso, ai sensi degli articoli 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, del codice penale, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, era stato investito del procedimento a carico dei predetti imputati con rito direttissimo, ai sensi degli artt. 449 e 558 cod. proc. pen. Nel corso del giudizio di convalida e di applicazione delle misure cautelari, il giudice monocratico convalidava l’arresto, applicava la misura della custodia cautelare in carcere e, ravvisato il diverso e piu’ grave reato di rapina impropria aggravata in concorso, dichiarava il proprio difetto di cognizione, ai sensi dell’art. 33-septies cod. proc. pen., in favore del Tribunale in composizione collegiale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Cio’ perche’, a suo avviso, la condotta tenuta da uno degli imputati, a seguito dell’azione furtiva consistita nell’ingaggiare una colluttazione con un carabiniere, dopo essersi dato alla fuga, integrava gli estremi del reato di rapina impropria. Inoltre, aveva statuito che analogo titolo di reato dovesse essere ascritto agli altri due compartecipi, ai sensi dell’art. 116 cod. pen.; infine, aveva configurato l’aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., poiche’ il reato era stato commesso da piu’ persone riunite. Pertanto i tre arrestati erano stati presentati, nelle forme del rito direttissimo, innanzi al Tribunale in composizione collegiale, tra i cui componenti vi era lo stesso giudice monocratico – persona fisica che aveva convalidato l’arresto, applicato la misura cautelare e che, avendo ravvisato una diversa e piu’ grave qualificazione giuridica del fatto, aveva dichiarato il proprio difetto di cognizione, ai sensi dell’art. 33-septies cod. proc. pen. Il giudice a quo, pur non ignorando il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui non sussiste l’incompatibilita’ del giudice che abbia convalidato l’arresto e che, all’atto della convalida, abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo, osserva come il caso, nella specie, sia diverso in quanto il giudice monocratico, in origine investito del giudizio, ha ex officio delibato la questione in termini di inquadramento del fatto per cui si procede in altra, diversa e piu’ gravemente sanzionata ipotesi di reato. Ravvisa, quindi, la violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., in quanto il giudice monocratico avrebbe espresso una valutazione nel merito del thema decidendi, delibando in fatto ed in diritto le emergenze procedimentali. Ritiene sussistente, inoltre, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita’ di trattamento in relazione ad altre ipotesi assimilabili a quella in esame, di cui alle sentenze di questa Corte nn. 455 e 453 del 1994 e n. 399 del 1992. Il rimettente, infine, motiva in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. 2. – La questione non e’ fondata. Si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilita’ del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori costituzionali della terzieta’ e della imparzialita’ della giurisdizione, «risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gia’ presa o mantenere un atteggiamento gia’ assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (sentenza n. 224 del 2001). In particolare, l’imparzialita’ del giudice, ponendosi quale espressione del principio del giusto processo, e’ percio’ «connaturata all’essenza della giurisdizione e richiede che la funzione di giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasioni di funzioni decisorie ch’egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza» (sentenza n. 155 del 1996). La Corte, soffermandosi sui presupposti della incompatibilita’ endoprocessuale, ha statuito che «[…] il presupposto di ogni incompatibilita’ endoprocessuale e’ la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res judicanda.[…] In secondo luogo – per quanto l’architettura del nuovo rito penale richieda che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento – rilevante ai fini della incompatibilita’ non e’ la semplice "conoscenza" di atti anteriormente compiuti, riguardanti il processo: l’incompatibilita’ sorge quando il giudice sia stato chiamato a compiere una "valutazione" di essi, al fine di una decisione.[…] In terzo luogo, non tutte le valutazioni anzidette danno luogo a un pregiudizio rilevante ma solo quelle "non formali, di contenuto", cosicche’ le condizioni dell’incompatibilita’ si determinano quando il giudice si sia pronunciato su aspetti che riguardano il merito dell’ipotesi d’accusa, ma non anche quando abbia preso determinazioni soltanto in ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a una valutazione delle risultanze processuali […]» (sentenza n. 131 del 1996). Cio’ premesso, va rilevato che nel giudizio a quo la piu’ grave qualificazione giuridica attribuita dal giudice monocratico al fatto, in sede di convalida dell’arresto ed applicazione di misura cautelare, come riferito dallo stesso rimettente, e’ avvenuta sulla base «di una valutazione incidentale del giudice monocratico», che non e’ scesa nel merito delle risultanze processuali. Invero, alla luce degli anzidetti principi, la diversa e piu’ grave qualificazione giuridica del fatto, fondata soltanto sulla valutazione degli atti del fascicolo, effettuata in sede di udienza di convalida e di applicazione di misura cautelare e, quindi, basata sul medesimo materiale processuale utilizzato per formulare l’originaria imputazione e per richiedere la misura restrittiva della liberta’ personale, non e’ di per se’ idonea ad integrare il carattere di una valutazione non formale, ma di contenuto, come indicato nella sentenza da ultimo citata. Detta qualificazione, in quanto posta in essere allo stato degli atti, si e’ risolta in una valutazione astratta delle risultanze processuali che, dunque, non ha implicato «valutazioni contenutistiche della consistenza dell’ipotesi accusatoria» (sentenza n. 401 del 1991). Il dato che il rappresentante della pubblica accusa abbia omesso di considerare l’elemento della violenza, risultante dagli atti processuali anche nella disponibilita’ del giudice monocratico, trascurando di contestare il piu’ grave reato di rapina impropria e cosi’ lasciando al giudice il potere di attribuire al fatto un nomen iuris diverso in base al principio iura novit curia, non integra una situazione idonea a pregiudicare la successiva fase del giudizio. Nel caso di specie, pertanto, nessuna menomazione dell’imparzialita’ del giudice puo’ essere ravvisata in relazione alla valutazione degli atti del processo da cui e’ derivata la diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto essa non ha riguardato il merito dell’accusa, ma e’ consistita nel ricondurre il caso concreto nella fattispecie astratta di cui all’art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen. La questione sollevata dal Tribunale di La Spezia non e’ fondata anche con riferimento all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. Il giudice a quo afferma che la mancata previsione della causa di incompatibilita’ indicata viola il principio di uguaglianza in quanto non vi sarebbe «parita’ di trattamento normativo» con altre situazioni simili, cioe’ quelle oggetto delle sentenze della Corte nn. 455 e 453 del 1994 e n. 399 del 1992, che hanno introdotto nuove ipotesi di incompatibilita’ alla funzione del giudizio. Ebbene, e’ agevole rilevare che le situazioni esaminate nelle pronunzie ora citate e quelle oggetto della questione sollevata dal suddetto Tribunale non sono omogenee. Cio’ che accomuna le richiamate situazioni a quella oggetto del presente scrutinio di legittimita’ costituzionale, ad avviso del rimettente, e’ il fatto che si tratta di ipotesi in cui il giudice, in uno stadio anteriore del procedimento, si sia espresso sulla qualificazione giuridica del fatto. Si deve, al contrario, rilevare che nelle tre pronunzie sopra indicate le situazioni idonee a pregiudicare l’imparzialita’ concernono casi in cui il giudice ha adottato decisioni attinenti al merito dell’accusa ed intervenute all’esito di una valutazione complessiva dei dati probatori raccolti in dibattimento (sentenza n. 455 del 1994); o ancora, assunte a seguito di una valutazione complessiva delle indagini preliminari che ha comportato il rigetto della domanda di oblazione o di applicazione di pena concordata (sentenze n. 453 del 1994 e n. 399 del 1992). In questi casi cio’ che ha condotto a ravvisare la situazione di incompatibilita’ non e’ stata la valutazione sulla diversa qualificazione giuridica, quanto piuttosto il fatto che tale diversa qualificazione e’ derivata da un apprezzamento approfondito di elementi concernenti il merito dell’accusa; ovvero, perche’ il magistrato ha compiuto «una piena delibazione del merito della regiudicanda, con la conseguenza che un dibattimento bis non puo’ non essere attribuito alla cognizione di altro soggetto, a garanzia della imparzialita’ e serenita’ di giudizio» (sentenza n. 400 del 2008). Nella sentenza da ultimo citata, infatti, la Corte ha affermato la sussistenza della incompatibilita’ alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante lo stesso fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Anche in tale caso, dunque, diversamente da quello in esame, l’intervento del giudice sulla qualificazione del fatto e’ avvenuto all’esito di una approfondita valutazione degli elementi concernenti il merito dell’accusa.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione dal
Tribunale di La Spezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 14 maggio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 176 10 – 14 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio con ricorsi notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24, il 28, il 29 ed il 30 ottobre 2008, e rispettivamente iscritti ai nn. 69, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 85 e 87 del registro ricorsi 2008. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; Uditi gli avvocati Luigi Manzi per le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, Lucia Bora per la Regione Toscana, Angelo Pandolfo per le Regioni Piemonte e Marche, Valerio Speziale per la Regione Puglia e l’Avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con distinti ricorsi, nove Regioni e, precisamente, Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Liguria (reg. ric. n. 72 del 2008), Toscana (reg. ric. n. 74 del 2008), Basilicata (reg. ric. n. 76 del 2008), Piemonte (reg. ric. n. 80 del 2008), Marche (reg. ric. n. 82 del 2008), Puglia (reg. ric. n. 85 del 2008) e Lazio (reg. ric. n. 87 del 2008) hanno impugnato in via principale, fra l’altro, i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modificano gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Va premesso che, con atto notificato il 9 gennaio 2009, la Regione Veneto – che era l’unica ad avere impugnato il comma 3 del citato art. 23 – ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha accettato tale rinuncia con atto del 24 gennaio 2009. 2. – La Regione Toscana ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante non puo’ comunque essere superiore a sei anni, per violazione dell’art. 117 della Costituzione. La ricorrente osserva che, con la modifica introdotta, viene eliminata la previsione, precedentemente contenuta nell’art. 49 citato, secondo cui l’apprendistato professionalizzante non puo’ essere inferiore a due anni, con pregiudizio alla possibilita’ di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite, con la conseguenza che l’eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perche’, con contratti di breve durata, la formazione non puo’ essere programmata, ne’ assicurata. Per questo la disposizione, che irragionevolmente ha operato la prevista eliminazione, appare costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 Cost. 2.1. – Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendo indicato sotto quale profilo verrebbe lesa la competenza regionale, e, in particolare, se la norma censurata incida su materie di legislazione esclusiva o concorrente della Regione. Nel merito, secondo la difesa dello Stato, la questione sollevata e’, comunque, infondata in quanto la norma oggetto di impugnazione consente alle parti sociali – cui risultava gia’ affidata la determinazione della durata del contratto – di stabilire una durata del contratto anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo, con la conseguenza che non sarebbe lesa la competenza regionale che, se del caso, puo’ parametrare la propria regolamentazione per i profili di sua competenza al nuovo limite di durata. 3. – Le Regioni Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata hanno sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui inserisce il comma 5-ter nell’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non e’ definita dalle Regioni d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma dai contratti collettivi di lavoro, per violazione degli artt. 117, 120, 118 e 39 della Costituzione. 3.1. – Con riferimento all’art. 117 Cost., le Regioni Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Basilicata affermano che la norma in esame assegna alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, dei profili formativi, delle modalita’ di erogazione, della durata della formazione, nel riconoscimento della qualifica professionale e cio’ pur in presenza di una compiuta disciplina regionale. Osservano, poi le ricorrenti che la nuova formulazione dell’articolo 117 Cost. attribuisce la formazione professionale alla potesta’ legislativa esclusiva delle Regioni, affidando alle stesse una competenza generale su tutto cio’ che attiene agli aspetti formativi, senza necessita’ di distinguere tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale. Quest’ultima, infatti, e’ sempre connessa ad un profilo di crescita e di qualificazione delle conoscenze del lavoratore che non puo’ non essere ricompresa nell’ambito della formazione propriamente detta, cui fa riferimento il testo costituzionale. La norma impugnata – sostengono le ricorrenti – si riferisce alla distinzione, operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, tra formazione «interna» all’azienda, che attiene al rapporto contrattuale ed e’ rimessa alla competenza statale, e formazione «esterna» all’azienda, da ricondurre ai profili «pubblicistici» dell’istituto, soggetta alla competenza concorrente delle Regioni. Tuttavia, la norma non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra l’aspetto della formazione esterna e quello della formazione interna. A tale proposito la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 50 del 2005, ha rilevato che «se e’ vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicche’ la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non e’ men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato ne’ l’una ne’ l’altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto. Occorre percio’ tener conto di tali interferenze». 3.1.1. – Secondo la difesa dello Stato, invece, la questione non sarebbe fondata in quanto la formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni e’ esclusivamente quella pubblica o esterna, «da impartire o negli istituti scolastici a cio’ destinati, sia mediante strutture proprie regionali, sia in organismi privati con cui siano stipulati accordi ma, in ogni caso, al di fuori rispetto all’ambito aziendale» (sentenza n. 50 del 2005). Per contro, la formazione che si svolge all’interno dell’azienda, per la sua diretta attinenza con il sinallagma contrattuale, rientra nella materia «ordinamento civile» ex art. 117, lett. l), Cost., completamente sottratta, in linea di principio, alla regolamentazione regionale. Nel caso di specie la disposizione impugnata incide sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante ovvero volto ad una qualificazione di tipo contrattuale, disciplinata dai contratti collettivi e, in quanto tale, rientrante nella materia dell’ordinamento civile ex art. 117 Cost., del tutto estranea, pertanto, all’ordinamento delle professioni – oggetto di potesta’ concorrente – di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. 3.2. – Quanto all’art. 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, le Regioni Marche, Piemonte, Veneto, Basilicata e Puglia osservano che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2007 ribadisce che quando sussiste «un’interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse» e’ necessario procedere alla loro composizione con «gli strumenti della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia sull’altra, (con) l’applicazione del criterio appunto di prevalenza». Rileva, in particolare, la Regione Puglia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha affermato che in tema di crediti formativi e di qualifiche professionali deve essere assicurato il coinvolgimento delle Regioni, con strumenti opportuni che garantiscano l’esercizio della «leale collaborazione». La disposizione impugnata, al contrario, non prevede alcuna forma di partecipazione delle Regioni per quanto riguarda le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale (rimessa esclusivamente alle parti sociali tramite enti bilaterali o atti di autonomia collettiva) e questa omissione si riflette anche sulla disciplina del riconoscimento dei crediti formativi. Infatti, «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di formazione professionale (art. 51, d.lgs. n. 276 del 2003). Se, dunque, le Regioni non possono incidere sui criteri di definizione delle qualifiche professionali, questa esclusione si riflette indirettamente sulle modalita’ di riconoscimento dei crediti stessi, rispetto ai quali la Regione ha un diritto/dovere di «intesa» (ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003). In sostanza, l’art. 23, comma 2, della legge n. 133 del 2008 inibirebbe alle Regioni la partecipazione alla definizione di aspetti essenziali della formazione che, al contrario, la Corte costituzionale ritiene debbano vedere l’attiva partecipazione delle stesse. 3.2.1. – Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, se e’ vero che nell’attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell’apprendistato si colloca all’incrocio di una pluralita’ di competenze, esclusive dello Stato (ordinamento civile, ma anche determinazione dei livelli essenziali dell’istruzione e delle norme generali in materia, ove l’apprendistato sia indirizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico), residuali delle Regioni (istruzione e formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione), e’ anche vero che, in alternativa al principio di leale collaborazione, la Corte ha altresi’ indicato, quale possibile criterio dirimente, quello della prevalenza della materia al fine di fondarne la rispettiva competenza. In tal senso e’ la sentenza n. 24 del 2007, secondo cui «E’ pur vero che in materia di apprendistato professionalizzante si e’ rilevata (anche) una interferenza di materie riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, alla cui composizione provvedono, quando possibile, gli strumenti di leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia sull’altra, l’applicazione del criterio appunto di prevalenza». In ogni caso, se e’ vero che, come afferma la Corte costituzionale, le molteplici interferenze di materie diverse non consentono la soluzione delle questioni sulla base di criteri rigidi, tuttavia e’ vero altresi’ che «la riserva alla competenza legislativa regionale della materia formazione professionale non puo’ escludere la competenza dello Stato a disciplinare l’apprendistato per i profili inerenti a materie di sua competenza» (sentenza n. 50 del 2005). In perfetta coerenza con tali principi, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge 112 del 2008 sarebbe volta a disciplinare, nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, solo la «formazione esclusivamente aziendale», rimettendo per tale limitata ipotesi i profili formativi alla regolamentazione che le e’ propria, ovvero a quella collettiva. Nella specie, pertanto, la disposizione censurata inciderebbe su profili strettamente attinenti all’ambito riservato in via esclusiva alla competenza statale – ovvero alla disciplina che i privati datori di lavoro possono impartire all’interno dell’azienda ai propri dipendenti – senza che sia dato ravvisare quelle interferenze con ambiti regionali, con la conseguente insussistenza della violazione delle disposizioni costituzionali richiamate ex adverso ma anche della prospettata violazione del principio di leale collaborazione, considerato che, venendo in rilievo la formazione esclusivamente endo-aziendale, non viene attribuita alle parti sociali e agli enti bilaterali alcuna competenza propria delle Regioni. Del resto, quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la gia’ ricordata sentenza n. 50 del 2005 – secondo cui nella regolamentazione dell’apprendistato la formazione interna e la formazione esterna non appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro – varrebbe ovviamente solo per il canale formativo delineato nell’articolo 49, comma 5, la’ dove l’operativita’ del canale sussidiario aperto dal comma 5-ter vale espressamente e tassativamente per la formazione «esclusivamente aziendale» e, dunque, soltanto quando i due profili formativi (interno ed esterno) sono nettamente separati, con la conseguente esclusione di qualsivoglia sconfinamento nell’ambito di competenze regionali. Da un lato, infatti, con il censurato art. 23, comma 2, non si procede ad alcuna modifica della normativa preesistente, restando immutato il comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003; dall’altro, con l’introduzione del successivo comma 5-ter, si tende a creare un canale parallelo, sommando all’offerta pubblica un’offerta formativa privata in regime di piena sussidiarieta’, al solo fine di rendere maggiormente effettiva la formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante. 3.3. – Secondo le Regioni Toscana e Basilicata, il comma 2 impugnato non e’ conforme neppure all’art. 118 Cost., perche’ i profili in esame non vengono attratti allo Stato per esigenze di carattere unitario, ma sono sottratti alla potesta’ regionale per essere affidati alla regolamentazione dei contratti collettivi. Secondo la Regione Lazio, la norma impugnata viola l’art. 118 Cost. in quanto si pone in contrasto con il regolamento regionale 21 giugno 2007 n. 7 (attuativo della citata legge regionale n. 9 del 2006), le cui previsioni risultano incompatibili con la nuova disciplina statale, perpetrandosi per questo aspetto una ulteriore violazione della competenza normativa regionale, sia sotto il profilo legislativo che regolamentare. 3.3.1. – Per l’Avvocatura dello Stato, una volta riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare la materia dell’apprendistato all’interno dell’azienda, o perche’ si rientra pienamente nella materia dell’ordinamento civile o perche’ quest’ultima e’ comunque prevalente, ne discende, quale diretta conseguenza, l’insussistenza di qualsivoglia sconfinamento nell’ambito di competenze regionali quanto al principio di sussidiarieta’. 3.4. – Secondo le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, la norma di cui all’art. 23, comma 2, si pone altresi’ in contrasto con l’art. 39 della Costituzione, in quanto il contratto collettivo di lavoro ha efficacia generale solo se il sindacato e’ registrato e, quindi, data la non attuazione dell’art. 39 Cost., il contratto collettivo non puo’ avere efficacia generale. Osservano le due Regioni che la questione si e’ gia’ posta (non essendo una novita’ che il legislatore rinvii ai contratti collettivi di lavoro per l’integrazione della propria disciplina) e che, in passato, la Corte costituzionale ha sottolineato l’illegittimita’ di leggi del genere, e le ha giustificate solo «quando si tratta di materie del rapporto di lavoro che esigono uniformita’ di disciplina in funzione di interessi generali connessi al mercato del lavoro, come il lavoro a tempo parziale (…), i contratti di solidarieta’, la definizione di nuove ipotesi di assunzione a termine» (sent. n. 344 del 1996). Dal momento che i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante di certo non rappresentano una materia che esige una disciplina uniforme per gli interessi del mercato del lavoro, la «delega di funzioni paralegislative» (per usare un’espressione della sentenza n. 344 del 1996) ai contratti collettivi – operata dall’art. 23, comma 2 – costituisce una palese violazione dell’art. 39 Cost. e trasforma i contratti stessi (o gli accordi conclusi in sede di ente bilaterale) in una fonte extra-ordinem. Poiche’ attraverso questa violazione si produce una menomazione delle competenze regionali (dato che la Regione viene privata di una potesta’ normativa che prima aveva, anche in relazione alla formazione aziendale, come risulta dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003) e poiche’ si verte in materia di competenza regionale, esisterebbero tutti gli elementi della lesione di competenza indiretta, nel senso che la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. si determina attraverso la violazione dell’art. 39 Cost. (vengono richiamate le sentenze n. 206 del 2001, punti 15, 16 e 34, n. 110 del 2001, n. 303 del 2003, punto 35, n. 280 del 2004, n. 355 del 1993). Di qui la legittimazione regionale a far valere la violazione dell’art. 39 e, tramite questa, della propria potesta’ legislativa in materia di formazione professionale. Del resto, gia’ in un’occasione la Corte ha mostrato di non escludere a priori il riferimento all’art. 39 Cost. in un ricorso regionale (sentenza n. 219 del 1984). 3.4.1. – Secondo l’Avvocatura dello Stato la censura e’ inammissibile, in quanto dalla stessa prospettazione di cui al ricorso regionale non emerge alcuna attinenza tra il parametro costituzionale invocato (art. 39 Cost.) e la lamentata lesione della competenza regionale prefigurata dall’art. 117, quarto comma, Cost. lesione che «costituisce l’oggetto e il limite dell’impugnazione diretta della Regione» (sentenza n. 219 del 1984). In ogni caso, regolando la norma impugnata la sola formazione di carattere strettamente aziendale, non viene attribuita alle parti sociali e agli enti bilaterali alcuna competenza propria delle Regioni. 3.4.2. – Con memoria depositata il 9 novembre 2009, la Regione Toscana lamenta che la norma impugnata vanifica la gia’ esistente normativa della Regione Toscana, che ha disciplinato i profili formativi, la nozione di formazione aziendale, le modalita’ di erogazione, la durata, il riconoscimento della qualifica professionale. Con distinte memorie depositate entrambe il 18 novembre 2009, la Regione Liguria e la Regione Emilia-Romagna contestano quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato, ossia che non sussisterebbe alcuna attinenza tra il parametro di cui all’art. 39 Cost. e la lamentata lesione della competenza regionale. Infatti, la lesione dell’art. 117 si determina attraverso la lesione dell’art. 39 Cost. Inoltre vi sono profili, quali «le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali» e «la registrazione nel libretto formativo» in relazione ai quali la norma impugnata non riguarda propriamente la formazione aziendale. 4. – Le Regioni Piemonte, Marche e Basilicata hanno sollevato questione di legittimita’ costituzionale del comma 4 dell’art. 23, che, dopo le parole «e le altre istituzioni formative», aggiunge i seguenti periodi al comma 3 dell’art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: «In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita’ e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 53», per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all’art. 120 della Costituzione e la menomazione delle potesta’ legislative esclusive e concorrenti delle Regioni ex art. 117 della Costituzione, come pure della conseguente potesta’ amministrativa ex art. 118 della Costituzione. 4.1. – L’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 elimina dunque l’obbligo – inizialmente previsto dal comma 3 – di sottoscrivere un’intesa con le Regioni per poter utilizzare il contratto di apprendistato di alta formazione. L’eliminazione dell’obbligo della preventiva intesa determina l’illegittimita’ costituzionale della norma risultante, in quanto proprio tale obbligo era stato identificato dalla sentenza n. 50 del 2005 come strumento di attuazione del principio di leale collaborazione. Con riferimento a questa forma di apprendistato si stabilisce addirittura il principio che l’intero percorso formativo – tanto quello svolto in azienda, quanto quello svolto all’esterno dell’azienda – puo’ essere regolato da fonti diverse dalla norma regionale. 4.2. – Secondo l’Avvocatura dello Stato la censura e’ infondata, in quanto pur con la disposizione censurata resta fermo il potere della Regione di intervenire in qualsiasi momento a regolamentare l’istituto sulla base delle potesta’ ad essa riconosciuta dall’art. 50, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 276 del 2003. Considerato in diritto 1. – Con distinti ricorsi, nove Regioni e, precisamente, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio hanno impugnato in via principale, fra l’altro, i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modificano gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), per violazione degli articoli 39, 117, 118 e 120 della Costituzione, nonche’ del principio di leale collaborazione. 2. – Riservata a separate pronunce ogni decisione in ordine alle altre censure sollevate dalle stesse Regioni nei confronti della normativa citata, tutti i giudizi vanno riuniti in quanto, avendo ad oggetto questioni analoghe o connesse, ne risulta opportuna la trattazione unitaria. 3. – La Regione Veneto – che e’ l’unica ad aver proposto questione di legittimita’ costituzionale del comma 3 dell’art. 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 – con atto notificato il 9 gennaio 2009 ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha accettato la rinuncia con atto del 24 gennaio 2009. Il relativo processo va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia. 4. – L’art. 23 del decreto-legge n. 112 del 2008, introduce una serie di modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato. Il comma 1 di tale articolo ha modificato il testo originario dell’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, per il quale la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non poteva essere «inferiore a due anni e superiore a sei», stabilendo che il predetto contratto non puo’ avere una durata «superiore a sei anni», e cosi’ eliminando la previsione della durata minima. La Regione Toscana dubita della legittimita’ costituzionale della modifica, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto l’eliminazione di un termine minimo di durata inciderebbe sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, impedendo la programmazione della formazione stessa. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilita’ della questione proposta, per non avere la ricorrente precisato se la norma censurata incida su materia di competenza esclusiva o concorrente della Regione, nonche’ la sua infondatezza nel merito, dal momento che la norma impugnata consente alle parti di stabilire una durata del contratto anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. 4.1. – La questione e’ ammissibile – dovendo ritenersi che la Regione abbia implicitamente invocato la propria competenza esclusiva in tema di formazione professionale – ma non e’ fondata. La norma oggi impugnata consente alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro la conclusione di contratti di apprendistato di durata fino a sei anni, laddove la precedente consentiva tali contratti solo se fossero stati di durata compresa fra i due e i sei anni. La legge non riduce automaticamente i tempi della formazione professionale, ma attribuisce la facolta’, prima non consentita, di concludere contratti fino a due anni, senza eliminare la possibilita’ di concluderne anche di durata superiore. Saranno dunque le parti sociali – cui risultava gia’ affidata la determinazione della durata del contratto – a stabilirne una anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Vi sono, infatti, figure professionali per le quali un contratto di apprendistato di durata inferiore ai due anni puo’ considerarsi sufficiente. Non e’ tuttavia lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni. Non va, infatti, dimenticato che da quando, con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono stati istituiti i servizi regionali per l’impiego, tra loro coordinati nell’ambito del «sistema informativo lavoro» (SIL), le Regioni esercitano importanti funzioni di programmazione, monitoraggio e verifica nell’ambito del mercato del lavoro di rispettiva competenza e, quindi, anche sui contratti di apprendistato. Questa situazione e’ stata presa in considerazione nell’ambito del d.lgs. n. 276 del 2003 che, da un lato, ha previsto un incisivo coinvolgimento delle Regioni per quel che riguarda la stessa definizione di «libretto formativo del cittadino» (art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 276 del 2003, sulla base del quale e’ stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i)») e, dall’altro lato, all’art. 51, dopo aver stabilito che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (comma 1), ha precisato che le Regioni devono partecipare alla definizione delle modalita’ di riconoscimento dei suddetti crediti formativi (comma 2). Su tali funzioni regionali il decreto-legge n. 112 del 2008 non ha influito ed esso, anzi, si puo’ dire le abbia date per acquisite, come si desume sia dal fatto che, con riferimento al nuovo «canale» di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante introdotto dal comma 5-ter dell’art. 49, si e’ richiamata tout court la registrazione nel libretto formativo (che, a sua volta, per la mansione svolta, rinvia alla qualifica SIL), sia dalla circostanza che l’art. 40, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato l’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in materia di avviamento al lavoro dei disabili, proprio nel senso di valorizzare la necessita’ di «assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro» e di potenziare il coinvolgimento delle Regioni in materia, attraverso lo strumento dell’intesa (potenziamento che e’ divenuto ancora piu’ incisivo dopo l’ulteriore modifica del suddetto comma 6 ad opera dell’art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99). 5. – L’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha aggiunto all’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione, le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». Questa disposizione – che dichiara inoperante la previsione del precedente comma 5 dello stesso articolo per il quale «la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e’ rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano regionale» – e’ stata impugnata dalle Regioni Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata per violazione: a) dell’art. 117 Cost. in quanto non prenderebbe in considerazione le strette interrelazioni che vi sono tra l’aspetto della formazione pubblica e quello della formazione interna, delle quali occorre tenere conto, come rilevato dalla sentenza n. 50 del 2005 di questa Corte; b) dell’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto, quando sussiste – come nella specie – un’interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, e’ necessario procedere alla loro composizione con gli strumenti della leale collaborazione; c) dell’art. 118 Cost., non sussistendo alcuna esigenza di carattere unitario che imponga una disciplina statale dell’apprendistato professionalizzante all’interno dell’azienda, che lo sottragga alla potesta’ regionale per affidarlo alla regolamentazione dei contratti collettivi; d) nonche’ dell’art. 39 Cost. in quanto il contratto collettivo di lavoro ha efficacia generale solo se il sindacato e’ registrato e, quindi, data la non attuazione dell’art. 39 Cost., il contratto collettivo non puo’ avere efficacia generale. 6. – Con riferimento alla violazione dell’art. 117 Cost., le Regioni Toscana, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Basilicata affermano che la norma in esame assegna alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, senza tenere presente che la norma costituzionale attribuisce la formazione professionale alla potesta’ legislativa esclusiva delle Regioni, affidando alle stesse una competenza generale su tutto cio’ che attiene agli aspetti formativi, non operando alcuna distinzione tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale. La nuova normativa accredita invece la possibilita’ che la formazione sia «esclusivamente aziendale» e, con riferimento all’atteggiarsi in questo modo della formazione relativa all’apprendistato, rimette «integralmente» ai contratti collettivi – siano essi nazionali, territoriali o solo aziendali – o agli enti bilaterali – organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva – la definizione dei «profili formativi»; assegnando alla contrattazione collettiva il compito di definire la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione, le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Tuttavia la norma non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra l’aspetto della formazione esterna, da ricondurre ai profili «pubblicistici» dell’istituto e soggetta alla competenza delle Regioni, e quello della formazione interna, che attiene al rapporto contrattuale ed e’ rimessa alla competenza statale, come rilevato dalla sentenza n. 50 del 2005 di questa Corte, la quale ha affermato la conformita’ a Costituzione di alcune disposizioni normative del d.lgs. n. 276 del 2003 sopra richiamato, con riguardo all’apprendistato professionalizzante, proprio per la previsione del coinvolgimento delle Regioni (chiamate a stipulare un’intesa con le associazioni di datori e prestatori di lavoro) nella regolamentazione dei profili formativi, con la conseguenza che la soluzione dovrebbe essere di segno contrario, in mancanza di tale coinvolgimento. Rileva, in particolare, la Regione Lazio che la norma impugnata incide direttamente sul contenuto della disciplina gia’ dettata con la legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di riforma dell’apprendistato), la quale: a) prevede che i profili formativi attinenti all’apprendistato sono definiti con deliberazione della giunta regionale previo accordo con le associazioni di categoria (art. 2); b) fornisce la definizione della nozione di formazione formale, stabilendo contestualmente le modalita’ di svolgimento della formazione formale interna (art. 5). Secondo la difesa dello Stato, invece, la disposizione in esame e’ pienamente coerente con il disegno costituzionale in materia, in quanto la formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni e’ esclusivamente quella pubblica o esterna (sentenza n. 50 del 2005), mentre quella che si svolge all’interno dell’azienda rientra nella materia «ordinamento civile» ex art. 117, lett. l), Cost., sottratta alla regolamentazione regionale. 7. – Con riferimento alla violazione dell’art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, le Regioni Marche, Piemonte, Veneto, Basilicata e Puglia osservano che, quando sussiste «un’interferenza di materie, riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse», e’ necessario procedere alla loro composizione con «gli strumenti della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia sull’altra, con l’applicazione del criterio appunto di prevalenza» (sentenza n. 24 del 2007). Afferma in particolare la Regione Puglia che, in tema di crediti formativi e di qualifiche professionali, deve essere assicurato il coinvolgimento delle Regioni, con strumenti opportuni che garantiscano l’esercizio della «leale collaborazione» (sentenza n. 50 del 2005), mentre la disposizione impugnata, al contrario, non prevede alcuna forma di partecipazione delle Regioni per quanto riguarda le modalita’ di riconoscimento dalla qualifica professionale. In sostanza, l’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 inibisce alle Regioni la partecipazione alla definizione di aspetti essenziali della formazione che, al contrario, questa Corte riterrebbe debbano vedere l’attiva partecipazione delle stesse. Secondo l’Avvocatura dello Stato, in ipotesi di pluralita’ di competenze (esclusive e concorrenti) dello Stato e delle Regioni, in alternativa al principio di leale collaborazione, si puo’ applicare, quale possibile criterio dirimente, quello della prevalenza della materia al fine di fondarne la rispettiva competenza (sentenza n. 24 del 2007). In perfetta coerenza con tali principi, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbe volta a disciplinare, nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, solo la formazione esclusivamente aziendale, rimettendo, per tale limitata ipotesi, i profili formativi alla regolamentazione collettiva. La disposizione censurata inciderebbe su profili strettamente attinenti all’ambito riservato in via esclusiva alla competenza statale senza interferenze con ambiti regionali, con insussistenza della violazione della disposizione costituzionale richiamata e del principio di leale collaborazione, giacche’, venendo in considerazione la formazione esclusivamente endo-aziendale, non viene attribuita alle parti sociali e agli enti bilaterali alcuna competenza propria delle Regioni. Ne discende l’esclusione di qualsivoglia sconfinamento nell’ambito di competenze regionali. Da un lato, infatti, con il censurato art. 23, comma 2, non si procede ad alcuna modifica della normativa preesistente, il comma 5 dell’art. 49 d.lgs. n. 276 del 2003 restando immutato; dall’altro, con l’introduzione del successivo comma 5-ter, si tende a creare un canale parallelo, sommando all’offerta pubblica un’offerta formativa privata in regime di piena sussidiarieta’, al solo fine di rendere maggiormente effettiva la formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante. 8. – La questione e’ fondata nei limiti di seguito precisati. La formazione aziendale, come ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte n. 50 del 2005, «rientra nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile». Peraltro, nella pronuncia si afferma altresi’ che «se e’ vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicche’ la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non e’ men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato ne’ l’una ne’ l’altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto», con la conseguenza che «occorre percio’ tener conto di tali interferenze». Interferenze che sono correlative alla naturale proiezione esterna dell’apprendistato professionalizzante e all’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione – la cui disciplina e’ di competenza concorrente – per l’eventuale conseguimento di titoli di studio. Nella specie, di tali interferenze non si e’ tenuto conto e cio’ determina l’illegittimita’ costituzionale della norma – per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. nonche’ con il principio di leale collaborazione – in primo luogo con riguardo alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi» dal momento che siffatta inapplicabilita’ finisce per rendere inoperante, senza alcun ragionevole motivo, il principio enunciato nel primo periodo del comma 5, secondo cui «la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, e’ rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano regionale», nel rispetto di criteri e principi direttivi successivamente enunciati, nonche’, per l’effetto, della legislazione regionale intervenuta, o che potrebbe intervenire, ai sensi della disposizione citata, come rilevato dalla Regione Lazio, che fa riferimento alla propria legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di riforma dell’apprendistato). Inoltre, si pone in contrasto con la suddetta scelta di lasciare inalterato il quadro complessivo della disciplina del settore (e, in particolare, gli artt. 51 e 53 del d.lgs. n. 276 del 2003) l’abolizione delle competenze regionali in materia di controllo circa il quantum minimo della formazione (art. 50, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 276 del 2003), quanto all’effettiva attuazione dell’obbligo formativo (art. 50, comma 5, lett. e, del d.lgs. n. 276 del 2003) nonche’ in materia di certificazione dell’avvenuta formazione (art. 50, comma 5, lett. c e d, del d.lgs. n. 276 del 2003). Infatti, come gia’ si e’ detto, la nuova disciplina non ha inciso sulle funzioni gia’ svolte dalle Regioni in materia di mercato del lavoro, sulla base della normativa antecedente il d.lgs. n. 276 del 2003, ne’ ha modificato la disciplina contenuta in tale ultimo decreto a proposito del libretto formativo e dei crediti formativi conseguenti allo svolgimento del contratto di apprendistato che attribuiscono un ruolo incisivo alle Regioni, nell’ambito del SIL. Del resto, cio’ e’ finalizzato ad assicurare che i profili formativi siano coerenti con l’istituendo Repertorio delle professioni che definira’ gli standard minimi nazionali (in base a quanto previsto dall’art. 52 del d.lgs. n. 276 del 2003), onde assicurare una migliore attuazione alla decisione 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, inerente la definizione di un «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze – Europass» e favorire, cosi’, una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, come ribadito anche dal Consiglio dell’Unione europea e dai rappresentanti dei Governi degli Stati nella Conclusione 24 gennaio 2009, n. 2009/C18/04. In conseguenza, occorre parimenti dichiarare l’illegittimita’ costituzionale della norma de qua limitatamente alla parola «integralmente», la quale rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nonche’ alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Le suindicate espressioni, infatti, escludendo l’applicazione del precedente comma 5, sono anch’esse lesive dei suddetti parametri costituzionali, perche’ si traducono in una totale estromissione delle Regioni dalla disciplina de qua. Esse, anzi, appaiono particolarmente lesive in quanto la definizione della nozione di formazione aziendale costituisce il presupposto della applicazione della normativa di cui si tratta e il fatto che lo Stato abbia stabilito come tale definizione debba avvenire e, quindi, implicitamente come vada definita la formazione esterna (di competenza regionale), denota che esso si e’ attribuito una «competenza sulle competenze» estranea al nostro ordinamento. Infatti, cosi’ come le Regioni non possono, nell’esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale – come e’ stato sottolineato, in materia di apprendistato, fra l’altro, nella sentenza n. 418 del 2006 – analogamente non e’ ammissibile riconoscere allo Stato la potesta’ di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale. Nella specie lo Stato si e’ unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo cosi’ qualsiasi partecipazione di queste ultime. In sintesi, anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attivita’ formativa, sicche’ il testo del comma 5-ter in oggetto, a seguito delle disposte dichiarazioni di illegittimita’ costituzionale, risulta essere il seguente: «In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione, le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». Esso va comunque letto nell’ambito del sistema normativo nel quale si inserisce, cosi’ come sopra ricostruito. 9. – Secondo le Regioni Toscana e Basilicata, il comma 2 impugnato non trova giustificazione neppure ai sensi dell’art. 118 Cost., perche’ i profili in esame non vengono attratti allo Stato per esigenze di carattere unitario, ma sono sottratti alla potesta’ regionale per essere affidati alla regolamentazione dei contratti collettivi. Per la Regione Lazio, la norma impugnata viola l’art. 118 Cost., in quanto si pone in contrasto con il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (attuativo della citata legge regionale n. 9 del 2006) le cui previsioni risultano incompatibili con la nuova disciplina statale, perpetrando per questo aspetto una ulteriore violazione della competenza normativa regionale, sia sotto il profilo legislativo che regolamentare. Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, una volta riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare la materia dell’apprendistato all’interno dell’azienda, o perche’ si rientra pienamente nella materia dell’ordinamento civile o perche’ quest’ultima e’ comunque prevalente, ne discende, quale diretta conseguenza, l’insussistenza di qualsivoglia sconfinamento nell’ambito di competenze regionali quanto al principio di sussidiarieta’. 10. – Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria deducono che l’art. 23, comma 2, impugnato violerebbe anche l’art. 39 Cost., in quanto, attesa l’inattuazione della richiamata norma costituzionale, la delega di funzioni paralegislative (sentenza n. 344 del 1996) – tramite la norma censurata – ai contratti collettivi, trasforma questi ultimi in una fonte extra-ordinem, determinando una menomazione delle competenze regionali. Secondo le ricorrenti, vertendosi in materia di competenza regionale, esistono tutti gli elementi della lesione di competenza indiretta, nel senso che la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. si determina attraverso la violazione dell’art. 39 Cost., con la conseguente legittimazione regionale a far valere tale violazione e, tramite questa, quella della propria potesta’ legislativa in materia di formazione professionale. Secondo l’Avvocatura dello Stato, la censura e’ inammissibile, in quanto dalla stessa prospettazione di cui al ricorso regionale non emerge alcuna attinenza tra il parametro costituzionale invocato (art. 39 Cost.) e la lamentata lesione della competenza regionale prefigurata dall’art. 117, quarto comma, Cost., che «costituisce l’oggetto e il limite dell’impugnazione diretta della Regione» (sentenza n. 219 del 1984). In ogni caso, regolando la norma impugnata la sola formazione di carattere strettamente aziendale, non viene attribuita alle parti sociali e agli enti bilaterali alcuna competenza propria delle Regioni. Con distinte memorie depositate entrambe il 18 novembre 2009, la Regione Liguria e la Regione Emilia-Romagna contestano quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato, ossia che non sussisterebbe alcuna attinenza tra il parametro di cui all’art. 39 Cost. e la lamentata lesione della competenza regionale. Infatti, la lesione dell’art. 117 Cost. si determina attraverso la lesione dell’art. 39 Cost. Inoltre vi sono profili, quali «le modalita’ di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali» e «la registrazione nel libretto formativo», in relazione ai quali la norma impugnata non riguarda propriamente la formazione aziendale. 11. – Per quanto riguarda sia il parametro di cui all’art. 118 Cost. che quello di cui all’art. 39 Cost., la questione relativa alla legittimita’ dell’art. 23, comma 2, impugnato, deve ritenersi assorbita a seguito dell’accoglimento – sia pure parziale – della questione relativamente ai parametri di cui agli artt. 117 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, tale accoglimento, determinando il riconoscimento della rilevanza del ruolo delle Regioni nel processo di formazione aziendale, fa si’ che le stesse non possano piu’ lamentare la lesione delle loro competenze in suddetta materia. 12. – L’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha aggiunto all’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, dopo le parole «e le altre istituzioni formative», i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita’ e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 53». Le Regioni Piemonte, Marche, Veneto e Basilicata hanno impugnato la norma richiamata per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all’art. 120 Cost., e per la menomazione delle potesta’ legislative esclusive e concorrenti delle Regioni ex art. 117 Cost., e della conseguente potesta’ amministrativa ex art. 118 Cost. La norma eliminerebbe l’obbligo di addivenire ad un accordo con le Regioni per poter utilizzare il contratto di apprendistato di alta formazione: tale eliminazione determinerebbe l’illegittimita’ costituzionale della norma risultante, in quanto proprio tale obbligo era stato identificato dalla sentenza n. 50 del 2005 come strumento di attuazione del principio di leale collaborazione. Secondo le ricorrenti, l’illegittimita’ costituzionale della norma appare ancora piu’ evidente se si considera che qui, al contrario di quanto disposto per l’apprendistato professionalizzante, il legislatore non distingue tra formazione aziendale e formazione esterna, di competenza regionale, ma stabilisce addirittura il principio che l’intero percorso formativo – tanto quello svolto in azienda, quanto quello svolto all’esterno dell’azienda – puo’ essere regolato da fonti diverse dalla norma regionale. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la censura e’ infondata, in quanto la disposizione impugnata incide sulla competenza regionale nel solo caso di assenza di normativa regionale e nelle more di tale vacatio. La disposizione mira ad agevolare la diffusione dell’apprendistato di alta formazione, sopperendo al caso (peraltro frequente) di inerzia del legislatore regionale, facendo si’ che, nelle more dell’intervento regionale, l’applicazione dell’istituto non sia impedita, introducendo una disciplina destinata a consentire, in attesa delle auspicate regolamentazioni regionali, il raccordo tra sistema educativo-formativo e mercato del lavoro nei settori dell’alta formazione. La conseguenza e’ – secondo l’Avvocatura – che non e’ ravvisabile alcuna invasione di competenze regionali ne’ tanto meno del principio di leale collaborazione, ove si consideri che, con la disposizione censurata, resta fermo il potere della Regione di intervenire in qualsiasi momento a regolamentare l’istituto sulla base delle potesta’ ad essa riconosciuta dall’art. 50, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 276 del 2003. 12.1. – La questione non e’ fondata. 12.2. – Essa si basa sull’erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata imporrebbe, per l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione, la messa a punto di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita’ e le altre istituzioni formative. Tale lettura non e’ in alcun modo confortata dalla formulazione della disposizione in oggetto. Lo Stato, infatti, indicando uno strumento per ovviare all’eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione in quelle Regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Universita’). Nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione. L’espressione «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivalesse a «fino all’emanazione di regolamentazioni regionali». Cosi’ facendo lo Stato ha introdotto una norma «cedevole», cioe’ una disposizione destinata a perdere efficacia nel momento in cui la Regione eserciti il proprio potere legislativo. Tale potere dello Stato e’ legittimo, in considerazione del contesto in cui e’ stato previsto. Pertanto, non e’ ravvisabile alcuna lesione delle competenze regionali, in quanto le Regioni possono far venire meno, in qualsiasi momento, l’operativita’ della norma statale, dettando una disciplina in materia di apprendistato di alta formazione (per la parte di rispettiva competenza, cui si riferisce l’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attualmente censurato).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;
Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti
questioni di legittimita’ costituzionali, sollevate dalle Regioni
Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte,
Marche, Puglia e Lazio con i ricorsi indicati in epigrafe,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nella parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e
«definiscono la nozione di formazione aziendale e»;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla
Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata,
in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalle
Regioni Piemonte, Marche e Basilicata, con i ricorsi indicati in
epigrafe;
Dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla
Regione Veneto quanto alla questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiario

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 14 maggio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 175 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all’inciso «1-ter», 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 9 maggio 2009, depositato in cancelleria il 13 maggio 2009 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2009. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Franco Gallo. Ritenuto che con ricorso notificato il 9 maggio e depositato il 13 maggio 2009, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questioni di legittimita’ costituzionale: a) del comma 3 dell’art. 8; b) dell’unico comma, limitatamente all’inciso «1-ter», dell’art. 29; c) dell’art. 34; d) dell’art. 58; e) dei commi 2 e 3 dell’art. 61; f) dell’art. 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009; che le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), nonche’ all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria); che, in particolare, il Commissario impugna il comma 3 dell’art. 8 – il quale prevede l’esclusione totale degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese d’investimento dalla contabilizzazione da parte degli enti locali, per gli esercizi finanziari 2009-2010, «per la definizione del patto di stabilita’» – per contrasto con gli artt. 117, 119, secondo comma, e 120 Cost.; che, al riguardo, ad avviso del ricorrente: a) la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilita’ e’ riconosciuta alle sole Regioni che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, tra cui la Regione Siciliana, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell’interno; b) la generalizzata esclusione di tutte le spese di investimento dal patto di stabilita’ sarebbe idonea «a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione»; che una seconda censura ha per oggetto l’art. 29, limitatamente all’inciso in cui si prevede che «I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilita’ del canone dovuto»; che il ricorrente – sul presupposto che tale norma introduca, a regime e senza limite di tempo, l’annuale possibilita’ di «regolarizzare» le detenzioni sine titulo degli alloggi popolari, mediante il pagamento del canone dovuto ed a prescindere dalla verifica del possesso dei titoli per fruire dei benefici dell’edilizia popolare – ne denuncia il contrasto con gli artt. 3, 97 e 119, comma quinto, Cost., in quanto detta norma regolarizza situazioni di abuso, in violazione dei principi della coesione e della solidarieta’ sociale; che, con una terza censura, e’ impugnato l’art. 34, il quale – prevedendo la realizzazione di interventi per l’edilizia abitativa «entro il limite di spesa di 80.000 migliaia di euro» – si porrebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto tale spesa sarebbe «priva di idonea sufficiente copertura finanziaria»; che una quarta censura riguarda l’art. 58 della citata delibera legislativa, il quale introduce un meccanismo di «definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», consentendo l’abbuono di sanzioni ed interessi in relazione al mancato od irregolare rispetto dell’obbligo di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ancorche’ siano stati emessi avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge; che per il ricorrente tale disposizione, in quanto incide sulla disciplina di un tributo erariale, in mancanza di una potesta’ legislativa della Regione, violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza statale la potesta’ legislativa in materia di sistema tributario dello Stato; b) gli artt. 14, 17 e 36 dello statuto speciale e l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, i quali riservano alla competenza della Regione Siciliana la sola potesta’ legislativa nella materia dei tributi deliberati dalla medesima; che, con una quinta censura, il ricorrente impugna i commi 2 e 3 dell’art. 61, i quali prevedono: a) quanto al comma 2, che «sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalle societa’ d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 […] nonche’ dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia dell’8 agosto 2003, n. 885, anche in assenza dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 238, sesto comma, del predetto decreto legislativo»; b) quanto al comma 3, che, nelle more dell’adozione del citato regolamento, la tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e’ determinata ed approvata dalle Autorita’ d’ambito ottimale territoriale ed e’ applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata; che, al riguardo, il ricorrente evidenzia che tali disposizioni sono state proposte ed approvate dopo il deposito della sentenza n. 48 del 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (deposito avvenuto il 9 febbraio 2009), la quale ha annullato la deliberazione dell’assemblea di una societa’ d’ambito con la quale era stata adottata la tariffa di igiene ambientale determinata secondo i criteri dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2983 del 31 maggio 1999 e dell’ordinanza dell’8 agosto 2003, n. 885, emessa dal Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia; che con la decisione citata – prosegue ancora il ricorrente – il predetto organo giurisdizionale ha stabilito che, fino a quando non sara’ operativo il meccanismo tariffario di cui al regolamento previsto dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, le societa’ d’ambito «non possono che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale»; che – sempre a parere del ricorrente -, alla luce delle statuizioni espresse in detta sentenza, avente autorita’ di cosa giudicata, i commi 2 e 3 dell’art. 61 contrasterebbero con gli artt. 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 Cost. e con l’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale; che, infatti, le norme denunciate, per un verso, avrebbero «funzione provvedimentale concreta» e vanificherebbero gli effetti del citato giudicato, sovrapponendosi ad esso con efficacia retroattiva, cosi’ violando il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), mentre, per altro verso, escluderebbero per il futuro «l’autonoma determinazione degli enti locali facenti parte dei vari Ambiti Territoriali Ottimali», cosi’ contravvenendo all’autonomia ad essi riconosciuta e garantita dagli artt. 5 e 114 Cost. e dall’art. 15 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana; che infine, con una sesta censura, e’ impugnato l’art. 77, il quale abroga «tutte le norme autorizzative di spesa relativi agli interventi riportati nella tabella H allegata alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1» ed autorizza l’inserimento nel bilancio di previsione di capitoli di spesa attinenti alla concessione dei contributi contrassegnati con le note A e F; che il ricorrente afferma che nel testo della delibera legislativa «non risulta alcun allegato specifico riferibile all’art. 77», con la conseguenza che l’estrema genericita’ della disposizione censurata violerebbe gli artt. 81, terzo e quarto comma, e 97 Cost., configurandosi un aumento della spesa non supportato da adeguata copertura finanziaria e lesivo, in ogni caso, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione; che la Regione Siciliana non si e’ costituita nel giudizio costituzionale; che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnata delibera legislativa n. 250 e’ stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), nonche’ all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) – del comma 3 dell’art. 8, dell’inciso «1-ter» del comma 1 dell’art. 29, dell’art. 34, dell’art. 58, dei commi 2 e 3 dell’art. 61 e dell’art. 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009; che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa e’ stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita’ che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosi’ di oggetto il giudizio di legittimita’ costituzionale» (ordinanza n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006); che si e’ determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.