Corte Costituzionale ordinanza N. 174 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009, relativa alla insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello nonche’ della decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009, con la quale si raccomanda la difesa dell’immunita’ dell’onorevole Renato Brunetta, ai sensi dell’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee dell’8 aprile 1965, per le opinioni espresse dallo stesso onorevole nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, giudizio promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con ricorso depositato in cancelleria il 4 gennaio 2010 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita’. Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, con ricorso del 10 dicembre 2009, pervenuto a questa Corte il 4 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione assunta dalla Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale si e’ stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio, oggetto di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunita’ di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione; che con il medesimo atto il ricorrente ha altresi’ sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento europeo, in riferimento alla decisione adottata il 22 aprile 2009, con la quale, in accoglimento della richiesta della Commissione giuridica, e’ stato deliberato di difendere i privilegi e le immunita’ del deputato Renato Brunetta, in riferimento al procedimento avviato a seguito dell’anzidetto atto di querela; che in riferimento ad entrambe le deliberazioni il ricorrente ha domandato una dichiarazione di non spettanza, rispettivamente, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo, del potere di affermare che i fatti per i quali e’ in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento dei relativi atti; che il ricorrente ha premesso, in fatto, che, con la anzidetta querela, il dott. De Michelis di Slonghello, gia’ Ambasciatore della Repubblica, lamentava che il senatore Stracquadanio – nel libro «Le mani rosse sull’Italia», posto in vendita come supplemento al quotidiano «Libero» e diffuso anche tramite Internet, al capitolo 4, dal medesimo redatto, intitolato «Il depistaggio», nel paragrafo dal titolo «Le spie sovietiche e i loro compiti» – aveva inserito «il suo nome tra le spie assoldate in Italia dal servizio segreto sovietico ‘KGB’», e che «tale notizia sarebbe stata tratta dal noto c.d. ‘dossier Mitrokhin’, dove sarebbe stato individuabile con il nome in codice "List" al report "54"»; che «tale identificazione con il querelante» rappresenterebbe «una circostanza non vera e comunque non accertata, come emergerebbe da vari documenti allegati alla querela» e come gia’ emerso in sede di accertamento definitivo da parte della autorita’ giudiziaria italiana; che, sulla base di tali atti, veniva esercitata l’azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, nei confronti del senatore Stracquadanio, nonche’ del direttore del quotidiano «Libero», Alessandro Sallusti, e dei curatori della collana cui il libro appartiene, onorevole Renato Brunetta, autore dell’introduzione del libro, e Vittorio Feltri, autore della prefazione; che nei confronti degli imputati Stracquadanio e Brunetta veniva disposta la separazione dei rispettivi procedimenti, in attesa delle determinazioni della Giunta per le elezioni e le immunita’ parlamentari del Senato della Repubblica nonche’ della Commissione giuridica del Parlamento europeo, avendo entrambi i parlamentari invocato l’applicabilita’ dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; che la Giunta per le elezioni e le immunita’ parlamentari del Senato della Repubblica, nella seduta del 22 dicembre 2008, ha approvato la proposta di dichiarare l’insindacabilita’ delle opinioni espresse dall’onorevole Stracquadanio, senatore all’epoca dei fatti; che, analogamente, la Commissione giuridica del Parlamento europeo, con atto del 1° aprile 2009, ha proposto di decidere di difendere i privilegi e le immunita’ del deputato Brunetta; che, quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilita’ del ricorso per conflitto, il ricorrente – rammentati i principi enunciati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di garanzia dell’immunita’ assicurata dall’art. 68, primo comma, Cost., in particolare laddove si e’ affermato che le opinioni espresse e gli atti compiuti dai parlamentari «siano identificabili come espressione dell’esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente ne’ la comunanza di argomenti, ne’ un mero contesto politico cui possano riferirsi» -, ha manifestato l’intento «di sollevare conflitto di attribuzione quanto meno al fine di togliere ogni dubbio sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazioni e attivita’ parlamentare» e allo scopo di accertare se sia stata rispettata «la sfera di attribuzioni riservata costituzionalmente all’autorita’ giudiziaria»; che il ricorrente sottolinea come il caso di specie presenti, infatti, «alcune peculiarita’», in considerazione del fatto che la vicenda del c.d. dossier Mitrokhin e’ stata oggetto di una Commissione parlamentare di inchiesta, la quale ha prodotto due relazioni contrapposte anche sulle valutazioni di attendibilita’, una di maggioranza e una di minoranza, senza che il documento conclusivo sia «mai stato oggetto di votazione da parte del Parlamento»; che, secondo il ricorrente, «l’avere indicato il querelante tra le spie e’ un fatto che non puo’ essere considerato alla stregua di una opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare», posto che si e’ attribuito «ad un Ambasciatore una attivita’ ed una qualifica assolutamente indegna oltre che penalmente rilevante», dovendosi con cio’, piuttosto, domandare «se, di fronte a un si’ forte attentato al bene della dignita’ personale, l’immunita’ parlamentare sia o no preminente anche di fronte a notizie non vere e comunque non dimostrate (allo stato del procedimento) come vere» e se non emerga, semmai, «la necessita’ di un confronto tra le parti innanzi a un giudice terzo»; che, dunque, nella vicenda oggetto del procedimento, non sarebbe ravvisabile alcun nesso funzionale «tra la funzione di parlamentare del senatore Stracquadanio e dell’onorevole Brunetta e l’attribuzione di un fatto determinato (essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario pubblico con attivita’ diplomatica si’ rilevante», come quella svolta dal querelante ad Algeri, ne’ sarebbe comprensibile quale possa essere «l’opinione espressa», giacche’ nel caso in esame «non si tratta neppure di un soggetto che svolge attivita’ politica ma di un funzionario ormai in pensione»; che, peraltro, la circostanza, pure dedotta, che il riferimento al querelante possa intendersi come divulgazione dei risultati raggiunti dalla Commissione parlamentare sul caso Mitrokhin, sarebbe «argomento non dirimente», considerato che gli atti della Commissione sono pubblici e che, «in ogni caso», era tutt’altro che pacifica la identificazione dello stesso De Michelis di Slonghello nella persona indicata come il «LIST del report 54»; che, d’altra parte, quanto alla posizione dell’europarlamentare on. Brunetta, sussisterebbero «tutti i presupposti» per sollevare il conflitto di attribuzione anche nei confronti del Parlamento europeo, dal momento che egli avrebbe, nell’introduzione del libro, «avallato le conclusioni degli autori dei capitoli di cui al libro oggetto di querela», attraverso «parole da cui emerge la piena consapevolezza di quanto e’ contenuto nel capitolo dedicato al dossier Mitrokhin» e addirittura attraverso una rielaborazione di parte della relazione conclusiva della Commissione parlamentare «senza dare atto degli elementi di segno contrario»; che anche in questo caso, «solo un processo» potrebbe «fare venire alla luce la verita’ che tutte le parti […] hanno diritto venga alla luce»; che, pertanto, le ragioni enunciate a sostegno del conflitto nei confronti del Senato della Repubblica varrebbero anche nei confronti del Parlamento europeo, «potendosi il Parlamento europeo qualificare allo stesso modo che il Senato della Repubblica quale soggetto attivo e passivo del conflitto di attribuzione avendo in materia di immunita’ gli stessi poteri di Senato e Camera dei deputati e quindi di decidere in modo definitivo circa la sussistenza o meno dell’immunita’ (artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunita’ e art. 6 paragrafo 2 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo)». Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte e’ chiamata a decidere, senza contraddittorio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, sulla ammissibilita’ del ricorso, in relazione all’esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in quanto insorto, secondo la previsione di cui allo stesso art. 37, primo comma, «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta’ del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’; che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze e’ legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volonta’ del potere cui appartiene; che, analogamente, il Senato della Repubblica, che ha deliberato l’insindacabilita’ delle opinioni espresse da un proprio membro, e’ legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta’ del potere che rappresenta; che esiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione del Senato della Repubblica, secondo la quale i fatti per i quali e’ pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; che, dunque, per quanto riguarda il Senato della Repubblica, il ricorso va dichiarato ammissibile, contenendo, come previsto dall’art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia «l’esposizione delle ragioni di conflitto» sia «l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia»; che, diversamente, il Parlamento europeo, che ha deliberato di difendere i privilegi e le immunita’ di un proprio deputato, non puo’ essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto esso rappresenta una «istituzione dell’Unione», che, al pari di ogni altra istituzione europea, a norma dell’art. 13.2. del Trattato sull’Unione europea, «agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalita’ da essi previste»; che «la giurisdizione costituzionale sui conflitti e’ determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze, la cui integrita’ essi difendono» (sentenza n. 457 del 1999), costituendo il giudizio per conflitto di attribuzione una «garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze» (sentenza n. 457 del 1999), in riferimento, com’e’ ovvio, alle istituzioni che ad esso sono relative; che, peraltro, come risulta dalla giurisprudenza comunitaria, mancando nell’art. 8 (ex art. 9) del Protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee qualsiasi rinvio ai diritti nazionali, «la portata di tale immunita’ deve essere determinata quindi unicamente sulla scorta del diritto comunitario», fermo restando che la valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’immunita’ rientra «nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale disposizione», salva la facolta’ di questi ultimi di «adire la Corte ai sensi dell’art. 234 CE in merito all’interpretazione di tale articolo del Protocollo» (Corte di giustizia delle Comunita’ europee 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07, punti 26 e 32-34); che, d’altra parte, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, una decisione di difesa delle immunita’, adottata sulla base del regolamento interno del Parlamento europeo («atto di organizzazione interna, inidoneo come tale a istituire a favore del Parlamento competenze che non siano espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dal Protocollo»), costituisce «un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorita’ giudiziarie nazionali», per quanto anch’esse tenute all’«obbligo di leale cooperazione» (Corte di giustizia delle Comunita’ europee 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07, punti 38, 39 e 41); che, dunque, per quanto riguarda il Parlamento europeo, il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluta carenza dei requisiti richiesti ai fini del presente giudizio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze nei confronti
del Senato della Repubblica;
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze nei
confronti del Parlamento europeo;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata
comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
medesimo ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la
cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto
dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 173 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 35, comma 2,
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi – Legge di semplificazione 1999), come sostituito
dall’art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi
in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e
codificazione – Legge di semplificazione 2001), promosso dalla
Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Trento –
Sezione distaccata di Bolzano nel procedimento vertente tra M.K. e
L.E. con ordinanza del 6 marzo 2009, iscritta al n. 307 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza depositata il 6 marzo 2009 la Sezione
specializzata agraria della Corte di appello di Trento – Sezione
distaccata di Bolzano ha sollevato, in riferimento all’art. 116 della
Costituzione nonche’ all’art. 8, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1999), come sostituito dall’art. 22, comma 1, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di
semplificazione 2001), il quale prevede che «Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi e’
tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
46 della legge 3 maggio 1982, n. 203».
1.1. – Riferisce la Corte rimettente di essere chiamata a
giudicare, in grado di appello, in ordine alla domanda con la quale,
per quanto ora interessa, M.K. ha chiesto la condanna di L.E. al
rilascio di due fondi, ciascuno dei quali costituente un «maso
chiuso», osservando che gli stessi erano detenuti senza titolo dal
convenuto.
Precisa il rimettente che il convenuto si e’ difeso, in primo
grado, sostenendo, in via preliminare, la improponibilita’ della
domanda giudiziale per non avere l’attore svolto il preventivo
tentativo di conciliazione previsto dalla norma impugnata e, nel
merito, affermando che non si trattava di detenzione sine titulo ma
che essa era giustificata dalla esistenza di un contratto agrario che
consentiva il godimento da parte sua dei fondi in questione.
L’affermazione della esistenza di tale rapporto agrario era,
peraltro, oggetto di specifica domanda riconvenzionale da parte del
convenuto, che la aveva fatta precedere dalla istanza volta
all’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 46
della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
Prosegue la Corte territoriale riferendo che il giudice di prime
cure, assunta prova per testi, si era pronunziato espressamente sulla
non necessita’ dell’esperimento del tentativo di conciliazione
(peraltro promosso dal convenuto, attore in riconvenzionale) di cui
all’art. 46 della citata legge n. 203 del 1982, mentre aveva taciuto
sulla eccezione di improponibilita’ della domanda principale
formulata da parte convenuta, e, provvedendo nel merito, aveva
accertato, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la
sussistenza sui terreni in questione di un rapporto contrattuale
configurabile come affitto agrario a coltivatore diretto, rigettando,
pertanto, l’azione di rilascio.
1.2. – Avverso questa sentenza proponeva appello l’originario
attore. Questi, dedotta l’incompletezza della istruttoria svolta, di
cui domandava, pertanto, l’integrazione, ha chiesto che, in toto
riformata la sentenza di primo grado, fosse accolta l’azione di
rilascio e fosse rigettata la riconvenzionale.
Costituitosi in appello, l’originario convenuto, oltre ad opporsi
all’accoglimento del gravame, proponeva, a sua volta, appello
incidentale avverso l’omessa pronuncia da parte del primo giudice
sulla eccezione preliminare di improponibilita’ per non essere stato
esperito, ne’ richiesto, il tentativo di conciliazione.
Prosegue il rimettente osservando che, a questo punto, aveva
prospettato alle parti la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 35, comma 2, della legge n. 340 del 2000.
1.3. – Illustrandone la rilevanza nel giudizio a quo, la Corte
altoatesina, osserva che nel novero delle domande giudiziali relative
all’ordinamento dei masi chiusi, cui si riferisce la norma censurata,
vi e’ anche quella volta al rilascio di uno di essi. Al riguardo,
rileva la pregiudizialita’ dell’esame dei motivi dell’appello
incidentale proposto dal convenuto in primo grado, tanto piu’ ove si
consideri che l’eventuale difetto del preventivo tentativo di
conciliazione sarebbe, comunque, rilevabile anche d’ufficio dallo
stesso giudice d’appello.
Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente ricorda che, a norma dell’art. 8, numero 8), del d.P.R.
n. 670 del 1972, la disciplina dell’ordinamento dei masi chiusi e’
riservata alla potesta’ legislativa primaria della Provincia autonoma
di Bolzano. Tale potesta’, secondo l’indirizzo costante della Corte
costituzionale, si esplicherebbe entro dei limiti piu’ ampi di quelli
previsti per le altre materie rimesse alla competenza legislativa
primaria provinciale, estendendosi anche alla pertinente normativa
processuale, ne’, riguardo a detto riparto di competenze, alcuna
modifica o innovazione e’ stata apportata dalle riforme
costituzionali approvate con le leggi costituzionali 31 gennaio 2001,
n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano), e 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
1.4. – Da quanto precede il giudice a quo deduce che la norma
censurata, violando la potesta’ legislativa primaria della Provincia
autonoma di Bolzano fissata dall’art. 8, numero 8), dello statuto di
autonomia, sia costituzionalmente illegittima.
2. – E’ intervenuto nel giudizio di legittimita’ costituzionale
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della
inammissibilita’ o, comunque, della infondatezza della questione.
2.1. – Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe
inammissibile in quanto il giudice a quo avrebbe del tutto omesso di
esaminare in qual modo la disposizione censurata sarebbe idonea a
pregiudicare la conservazione delle essenziali e specifiche finalita’
dell’istituto del maso chiuso.
2.2. – La questione sarebbe, comunque, anche infondata in quanto
la competenza normativa primaria conferita al legislatore altoatesino
in materia di ordinamento dei masi chiusi – che anche la
interveniente difesa riconosce essere piu’ ampia di quella che e’
connessa alle altre materie elencate dall’art. 8 dello statuto di
autonomia – si esplica, tuttavia, a livello di disciplina sostanziale
e non anche a livello, unico oggetto della disposizione censurata, di
disciplina processuale.
Che la competenza provinciale nella materia in questione si
esplichi esclusivamente a livello sostanziale lo si deduce – sempre
secondo l’Avvocatura dello Stato – dal fatto che lo stesso art. 8,
numero, 8), dello statuto si riferisce all’«ordinamento dei masi
chiusi» e dal fatto che la competenza legislativa primaria deve
comunque essere esercitata entro i limiti fissati dall’art. 4 dello
statuto, cioe’ in armonia con la Costituzione e i principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale.
Aggiunge la difesa pubblica che la potesta’ legislativa
provinciale incontra, oltre al limite – definito «interno» – fissato
dall’art. 8, numero 8), dello statuto, anche un limite esterno
costituito dalla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di
giurisdizione e norme processuali. In assenza di disposizioni di
rango costituzionale atte a rimuovere tale limite deve, pertanto,
escludersi la competenza provinciale riguardo alle norme regolatrici
del processo.
2.3. – Ne’ ad un diverso risultato potrebbe condurre, come invece
prospettato dal rimettente, l’esame della giurisprudenza della Corte
costituzionale in argomento. In particolare, l’Avvocatura si sofferma
sulla sentenza n. 4 del 1956 per chiarire che con essa la Corte
costituzionale, lungi dal riconoscere la competenza legislativa
provinciale in materia processuale, ha solo affermato la legittimita’
di una norma recata da una legge provinciale, avente ad oggetto un
procedimento di volontaria giurisdizione. Cio’ in quanto detta
previsione normativa si giustificava poiche’, per il tramite di essa,
si restituiva ad un organo della giurisdizione una competenza che
gia’ era attribuita, nella precedente legislazione austriaca, al
corrispondente organo giurisdizionale, cosi’ ripristinandosi,
conformemente alla ratio della peculiare competenza legislativa in
materia, un aspetto della tradizione dell’istituto del «maso chiuso».

Considerato in diritto

1. – La Sezione specializzata agraria della Corte di appello di
Trento – Sezione distaccata di Bolzano dubita, in riferimento
all’art. 116 della Costituzione nonche’ all’art. 8, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), della legittimita’
costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1999), come sostituito dall’art. 22, comma 1, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di
semplificazione 2001).
1.1. – In particolare, il citato giudice rimettente – premesso
che la norma oggetto dell’incidente di costituzionalita’ prevede che
«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all’ordinamento dei masi chiusi e’ tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203», con l’unica variante, rispetto al modello di riferimento, che
all’ispettorato provinciale della agricoltura e’ sostituita la
«Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano» –
ritiene che siffatta disposizione sia in contrasto con l’art. 116
della Costituzione e con l’art. 8, numero 8), del d.P.R. n. 670 del
1972 atteso che, secondo i termini della disposizione ultima citata,
«la disciplina della materia dell’ordinamento dei masi chiusi e’
riservata alla potesta’ legislativa primaria della Provincia
autonoma».
Ritiene, pertanto, il rimettente che, essendo la potesta’
legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di
ordinamento dei masi chiusi – in quanto istituto sconosciuto
nell’ordinamento statale – piu’ ampia rispetto a quella
ordinariamente riconosciutagli e tale da estendersi sino alla
connessa materia processuale, il legislatore statale – nel prevedere,
quale condizione di proponibilita’ dell’azione nei giudizi aventi ad
oggetto l’ordinamento di detto istituto, l’esperimento del preventivo
tentativo di conciliazione – avrebbe violato i propri limiti
competenziali, esondando in quelli propri della Provincia autonoma.
2. – La questione non e’ fondata.
2.1. – Invero, piu’ volte questa Corte e’ stata chiamata a
precisare l’ambito della competenza legislativa primaria della
Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento dei masi
chiusi e delle comunita’ familiari rette da antichi statuti e
consuetudini», chiarendo che l’istituto, che «non trova precedenti
nell’ordinamento italiano, non puo’ qualificarsi ne’ rivivere se non
con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal
diritto vigente fino all’emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n.
2325, in base al quale esso […] cesso’ di avere formalmente vita».
In tal senso e’ stato ulteriormente specificato che la piu’ ampia
potesta’ di cui il legislatore provinciale gode in relazione
all’istituto in discorso, anche rispetto a quella ordinariamente
spettantegli laddove essa si caratterizza per essere primaria, trova
la sua giustificazione nell’esigenza di rispettare e, se del caso,
ristabilire la disciplina del maso chiuso quale si e’ stratificata
nella tradizione e nell’esperienza giuridica riconducibile al diritto
preesistente a quello nazionale (sentenze n. 405 del 2006 e n. 4 del
1956).
3. – In applicazione di siffatti principi questa Corte,
scrutinando la legittimita’ di talune disposizioni legislative
provinciali, relative alla disciplina del maso chiuso, che incidevano
anche sul diritto privato e sulla giurisdizione, ne ha affermato la
compatibilita’ costituzionale la’ dove, per il tramite di esse, si
tendeva a ripristinare alcuni aspetti originari e tradizionali della
complessiva normativa afferente all’istituto (fra le altre, oltre
alla gia’ ricordata sentenza n. 4 del 1956, v. la sentenza n. 55 nel
1964).
3.1. – Considerato, pertanto, che la peculiare dilatazione della
competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione
nella circostanza che essa sia funzionale «alla conservazione
dell’istituto nelle sue essenziali finalita’ e specificita’»
(sentenza n. 340 del 1996), ne deriva che, ogni qualvolta la predetta
finalita’ non sia riscontrabile, da un lato, riemergono gli ordinari
impedimenti alla competenza legislativa primaria della Provincia
autonoma in materia di diritto privato e di esercizio della
giurisdizione (sentenza n. 405 del 2006) e, dall’altro, la competenza
nelle predette materie del legislatore statale, simmetricamente,
conserva l’abituale estensione.
3.2. – Applicando i suddetti principi anche alla fattispecie ora
all’esame di questa Corte, si rileva che la disposizione oggetto di
censura – concernente il necessario esperimento del tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 46 della legge n. 203 del 1982 prima
di proporre una domanda giudiziale relativa all’ordinamento dei masi
chiusi – non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della
disciplina sostanziale dell’istituto stesso rispetto ai suoi
contenuti fissati nella tradizione giuridica. Essa si limita ad
introdurre, peraltro conformemente non solo alla ordinaria normativa
in materia di rapporti agrari, ma persino in coerenza con altra
disposizione di fonte provinciale – si tratta dell’art. 21, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17 (Legge sui masi chiusi), inspiegabilmente non ricordata dal
rimettente – una misura di carattere processuale con chiari intenti
di deflazione del contenzioso, la cui estraneita’ rispetto alla trama
normativa che, conformemente alla sua cristallizzazione nel tempo,
regola la figura giuridica del maso chiuso e’ evidente.
4. – Poiche’ gli ambiti di competenza legislativa provinciale
risultano, per come sopra dimostrato, inviolati dalla norma
censurata, la questione di legittimita’ costituzionale in esame deve
essere dichiarata non fondata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1999), come sostituito dall’art. 22, comma 1, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di
semplificazione 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 116 della
Costituzione e 8, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), dalla Sezione specializzata agraria della Corte
di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con l’ordinanza
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 172 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale e’ stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Uditi l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009 la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche’ in riferimento al principio di leale collaborazione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 1.1. – La Regione ricorrente rileva che, con la disposizione impugnata, il legislatore e’ intervenuto, integrandone il contenuto, sul disposto dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). Effetto della novella oggetto di censura e’, giusta l’art. 17, comma 30, del d.l. n. 78 del 2009, la soggezione al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), e, giusta l’art. 17, comma 30-bis, dello stesso d.l., che i predetti controlli siano compiuti dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti. La ricorrente, pur tenendo conto che le disposizioni impugnate non esplicitano se le medesime siano riferibili anche agli atti assunti dalle Regioni e dagli enti locali, osserva che, tuttavia, il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente riguardante anche Regioni ed enti locali, induce a considerare direttamente applicabile ad essi anche la impugnata disciplina; pertanto, ritenendo questa in contrasto con i citati numerosi parametri di costituzionalita’, propone la presente questione di legittimita’ e cio’ anche a tutela delle prerogative degli enti locali, ritenendosi a tanto legittimata, conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto la lesione della competenza degli enti locali sarebbe potenzialmente idonea a ledere anche le competenze regionali. 2. – Ricordato come, in generale, il sistema dei controlli si sia trasformato da un controllo di tipo preventivo di legittimita’ ad una forma piu’ evoluta di controllo successivo di gestione, volto a massimizzare i valori della efficienza, efficacia ed economicita’ della azione amministrativa, la ricorrente osserva che, a livello costituzionale, gli unici controlli previsti nei confronti delle Regioni e degli enti locali sono quelli di carattere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.. Al di fuori di essi vigerebbe la regola della autonomia anche nella ideazione del sistema dei controlli, a fronte della quale sarebbero costituzionalmente incompatibili forme di controllo esterno di legittimita’. 2.1. – Svolta questa premessa di carattere generale, la difesa della Regione Veneto rileva che le disposizioni censurate, afferendo alla materia del «controllo», sono in contrasto con l’art. 117 Cost.. Per individuare la ripartizione delle competenze nella materia in questione e’ necessario – secondo la ricorrente – prendere in esame «due materie distinte»: quella dell’ordinamento degli enti locali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e quella del coordinamento della finanza pubblica, di cui al successivo terzo comma. Mentre alla prima, e alla conseguente sfera di competenza legislativa esclusiva statale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha assegnato un ambito rigorosamente delimitato sia quanto all’oggetto (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali) che quanto ai soggetti interessati (i soli enti espressamente indicati nella disposizione costituzionale), di talche’ essa non potrebbe legittimare la «imposizione di una disciplina statale sul controllo», tanto piu’ se riferita ad enti non menzionati dalla ricordata disposizione; per cio’ che concerne la seconda, e cioe’ la materia del «coordinamento della finanza pubblica», il «discorso» sarebbe piu’ complesso. Ammette la difesa regionale che le ipotesi di controllo, previste dalla legge statale sono finalizzate a consentire, «mediante la minaccia di una sanzione», il raggiungimento dell’obiettivo economico finanziario del contenimento della spesa corrente, ma cio’ non basta a escludere che le disposizioni censurate violino l’art. 117, terzo comma, Cost. Per un verso, infatti, la esigenza del rispetto del tetto di spesa riguarda il bilancio nel suo complesso e non puo’ giustificare forme di controllo, tanto piu’ se preventive, su singoli atti della Regione; per altro verso deve considerarsi che nella scelta dei propri collaboratori la Regione gode di una discrezionalita’ che le consente di derogare ai limiti imposti dallo Stato al ricorso a personale esterno. 2.2. – Sempre con riferimento al possibile inquadramento nella tematica dei controlli nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che lo Stato, trattandosi di competenza ripartita, sarebbe legittimato solo a porre il «principio fondamentale» della necessita’ di forme rigorose di controllo relative alle spese per incarichi esterni, essendo poi, pero’, rimessa alla legislazione regionale la individuazione e la strutturazione di strumenti e procedimenti a cio’ finalizzati. Ritiene, quindi, la difesa regionale che, essendo infruttuoso il tentativo di assegnare la materia dei controlli sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato che a quella concorrente, l’unica attribuzione competenziale possibile e’ quella residuale regionale. Questa, peraltro, e’ l’unica compatibile con la «equiordinazione degli enti che compongono la Repubblica», sancita dall’art. 114 Cost.. Infatti, l’effettiva «autonomia di indirizzo politico e di gestione», di cui tali enti godono, richiede la assenza di controlli «invasivi e pervasivi» quali quelli preventivi di legittimita’; d’altra parte, coerentemente con l’assunto esposto, il legislatore della riforma costituzionale del 2001 ha provveduto ad espungere le ipotesi di controllo preventivo di legittimita’ precedentemente previste sugli atti di Regioni, Province e Comuni. La loro reintroduzione tramite legislazione ordinaria violerebbe la volonta’ del legislatore costituzionale. 2.3. – Senza con cio’ voler disattendere l’orientamento della Corte costituzionale, in base al quale alle forme di controllo previste dall’art. 100 Cost. ne possono essere aggiunte altre dal legislatore ordinario, la ricorrente rammenta come siffatta facolta’ e’ soggetta a limiti volti a garantire le autonomie locali. In tale senso le nuove ipotesi di controllo, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, debbono trovare «un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati»; esse debbono avere natura collaborativa, essendo esclusa la adozione di sanzioni da parte dell’organo di controllo, dovendo, invece, questo limitarsi a riferire sugli esiti della sua attivita’, incentivando interventi di autocorrezione e miglioramento della gestione pubblica. Il controllo ora in questione, viceversa, non risolvendosi in forme di monitoraggio o di acquisizione di note, ma comportando, in caso di esito negativo, la adozione di misure sanzionatorie, quali il mancato perfezionamento dell’atto o, comunque, la impossibilita’ che esso divenga efficace, esula da quella funzione collaborativa, caratterizzata dalla pubblicita’ e trasparenza, che solamente giustifica la adozione degli strumenti di controllo. 2.4. – Proseguendo la illustrazione dei motivi di illegittimita’, la difesa della ricorrente osserva che, comunque, anche la’ dove lo Stato voglia istituire nuovi tipi di controllo esterno sugli atti di Regioni ed enti locali, cio’ sara’ possibile solo all’esito della attivazione di meccanismi di leale collaborazione: poiche’ nel caso di specie cio’ non e’ avvenuto, ne consegue la illegittimita’ delle disposizioni impugnate. 2.5. – Ulteriore motivo di illegittimita’ costituzionale e’ individuato nella violazione dell’art. 118 Cost. in quanto, attraverso il controllo preventivo di legittimita’ su atti e contratti, sarebbe stata lesa la autonomia amministrativa di Regioni ed enti locali. Ad avviso della ricorrente, tramite siffatto controllo, e la sanzione che consegue all’eventuale suo esito negativo, si ottiene indirettamente l’effetto di imporre «al controllato il medesimo indirizzo politico del controllante». 2.6. – Attraverso le ipotesi di controllo preventivo di legittimita’ previste dalla norma impugnata, secondo la ricorrente, si viola, altresi’, l’art. 119 Cost., posto che allo Stato e’ consentito di porre vincoli alla politica di bilancio di Regioni ed enti locali solo dettando una disciplina di principio e fissando limiti complessivi. 2.7. – Le disposizioni censurate sarebbero anche in contrasto col canone delle ragionevolezza e della adeguatezza; esse, infatti, irragionevolmente, affidano ad un unico organo il compito di garantire il rispetto della legge in un sistema «articolato sul pluralismo paritario» e «ispirato al principio di differenziazione». Ne’ vale a modificare lo stato delle cose la circostanza che detto organo e’ costituito dalla Corte dei conti, in quanto la ricorrente ritiene che il complessivo quadro normativo che aveva consentito alla Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1995, di individuare nella Corte dei conti l’organo ideale per esercitare il controllo sulle autonomie, deve considerarsi superato, dato che il percorso di affrancazione del giudice contabile dalla sfera di influenza governativa e’ stato molto piu’ lento di quello parallelo delle autonomie locali. La Corte dei conti e’ rimasta un organo dello Stato: per farne un organo della Repubblica sarebbe necessaria una riforma che, partendo dalla sua composizione, «la rendesse organo esponenziale anche degli enti territoriali». 2.8. – Ulteriore profilo di irragionevolezza e’ riscontrato nella attribuzione del controllo preventivo in questione alla Sezione centrale di controllo, sottraendolo a quello, ben piu’ naturale, delle Sezioni regionali, con l’effetto che «quasi certamente» gli uffici centrali resteranno intasati, poiche’ non «sembrano» disporre delle risorse necessarie per fare fronte a questo compito. 2.9. – Ultimo motivo di censura svolto dalla Regione ricorrente attiene alla violazione dell’art. 97 Cost.. L’enorme mole di atti che «presumibilmente» saranno inviati al controllo soffochera’ la sezione a cio’ preposta, paralizzandone la attivita’, sicche’ gli enti controllati dovranno rallentare la propria attivita’ procedimentale e l’erogazione dei servizi che dovessero dipendere dalla assunzione di collaborazioni esterne. 3. – Con atto dell’11 novembre 2009 si e’ costituito in giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate. Premesso che le disposizioni impugnate, inserite nella parte II del d.l. n. 78 del 2009 sotto il Titolo «Bilancio pubblico», piu’ in particolare introdotte dall’art. 17, rubricato «Enti pubblici: economie, controllo, Corte dei conti», pertengono alla materia del coordinamento della finanza pubblica, la difesa dello Stato osserva che nei casi di legislazione concorrente spetta allo Stato determinare i principi fondamentali, al cui novero va ascritta la attribuzione alla Corte dei conti, organo giurisdizionale indipendente, del controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Il controllo in questione costituisce una anticipazione di quello previsto dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, conformemente al principio di leale collaborazione, ha ad oggetto il perseguimento degli obiettivi posti dalla leggi statali o regionali e la sana gestione finanziaria degli enti locali. 3.1. – Da tanto la difesa dello Stato fa conseguire la insussistenza della violazione dell’art. 117 Cost. e la inconferenza del richiamo agli artt. 114 e 100 Cost. nonche’ allo stesso principio di leale collaborazione. Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 118 Cost., la Avvocatura dello Stato osserva che le disposizioni censurate non coartano la autonomia amministrativa degli enti cui si indirizzano, ma si limitano a richiedere che gli atti assunti siano compatibili con i vincoli di bilancio; in tal senso sarebbe infondata anche la questione argomentata sulla base della lesione dell’art. 119 Cost.: infatti, posto che non e’ in discussione la gestione delle risorse dell’ente territoriale ma solo la legittimita’ degli atti di gestione, in sede di controllo potra’ essere sindacato solo il modo col quale l’ente utilizza le sue risorse, cioe’ se cio’ avviene o meno in conformita’ con le normative vigenti. Con riferimento, poi, alla scelta di affidare alla Sezione centrale della Corte dei conti la funzione di controllo, tacciata di irragionevolezza dalla Regione ricorrente, la difesa dello Stato ne rivendica, invece, la coerenza con l’esigenza di assicurare l’uniformita’ del controllo. Inammissibile, infine, sarebbe la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la stessa sarebbe generica e fondata su circostanze future ed ipotetiche; peraltro il parametro invocato non sarebbe riferibile alla attivita’ svolta dalla Corte dei conti. 4. – In prossimita’ della udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa nella quale, oltre a confutare le argomentazioni della difesa dello Stato, osserva che, durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), il Governo si sarebbe impegnato a farsi promotore di un’interpretazione delle disposizioni censurate tale da renderle applicabili esclusivamente alle amministrazioni statali. In tal senso, peraltro, deporrebbe anche la interpretazione che della normativa impugnata e’ stata data dalla stessa Sezione centrale di controllo della Corte dei conti con due deliberazioni, la n. 20 e la n. 24, ambedue dell’anno 2009, con le quali si e’ ritenuto doveroso dare delle disposizioni impugnate una lettura costituzionalmente orientata, limitandone l’ambito di applicazione, cosi’ da escludere da esso le Regioni, gli enti locali e le relative articolazioni. Riguardo alla attribuzione della normativa impugnata alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» con valenza di principio fondamentale, la ricorrente ritiene che, pur riconoscendosi la finalita’ volta al contenimento della spesa pubblica sottesa alla normativa stessa, ci si trova di fronte ad un intervento estemporaneo, dettato da esigenze di cassa, in relazione al quale sarebbe impossibile qualificare «principi fondamentali» disposizioni che, lungi dall’indicare l’esigenza di verificare piu’ rigorosamente le spese correnti per incarichi e consulenza, sottopongono gli atti della Regioni a controlli interdittivi e non collaborativi. Quanto alla violazione degli artt. 118 e 119 Cost., la Regione Veneto, rilevata la genericita’ delle difese formulate da controparte, osserva che e’ proprio dei controlli preventivi di legittimita’ costringere la azione amministrativa del soggetto controllato nei limiti dettati dal controllante. Riguardo alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., la ricorrente osserva come la stessa Corte dei conti si sia posto il dubbio se la competenza esclusiva della Sezione centrale di controllo riguarda tutto il procedimento, ovvero soltanto la sua fase finale, spettando alle articolazioni regionali della Corte la fase istruttoria e quella di ordinaria definizione, la’ dove la Sezione centrale «entra in giuoco» solo se gli esiti del controllo conducono ad un contrasto con le Amministrazioni. Quanto, infine, alla violazione del principio di leale collaborazione, la Regione osserva che, secondo l’avviso della Corte dei conti, solo ritenendo l’inapplicabilita’ delle disposizioni censurate alle Regioni ed alle autonomie locali, risulta giustificata la scelta del legislatore nazionale di omettere qualsiasi preventiva consultazione con le Regioni. Considerato in diritto 1. – La Regione Veneto ha proposto questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale e’ stato modificato – inserendo, con la tecnica della novellazione, al comma 1, le lettere f-bis) ed f-ter), nonche’ aggiungendo un comma 1-bis – l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti). 1.1. – Per effetto della intervenuta modifica, fra gli atti sui quali e’ esercitato il controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti vanno ora annoverati, ai sensi della novellata lettera f-bis) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 20 del 1994, anche i contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e, ai sensi della lettera f-ter), i contratti, concernenti studi e consulenze, commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), mentre, ai sensi del nuovo comma 1-bis, i predetti controlli sono compiuti dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti. 1.2. – Secondo la Regione ricorrente la disposizione censurata si pone in contrasto con diversi parametri costituzionali; essa, in particolare violerebbe gli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche’ il principio di leale collaborazione. In specie, ritiene la Regione Veneto che le disposizioni impugnate: a) in quanto riconducibili alla materia dei «controlli» assegnata alla competenza legislativa residuale delle Regioni, violerebbero, poiche’ contenute in fonti normative di origine statale, l’art. 117, quarto comma, Cost.; b) sarebbero, altresi’, in contrasto con l’art. 114 Cost., poiche’ alla previsione di controlli «invasivi e pervasivi», quali quelli preventivi di legittimita’, osterebbe la «equiordinazione degli enti che compongono la Repubblica», sancita da tale norma; c) sarebbero anche in contrasto con l’art. 100 Cost., posto che, come riscontrabile nella stessa giurisprudenza di questa Corte, la introduzione di forme ulteriori di controllo rispetto a quelle tipizzate nel predetto art. 100 Cost., oltre a dover essere caratterizzate da una finalita’ di tipo collaborativo, non presente nel caso che interessa, deve trovare «un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati», requisiti non rinvenibili nella presente questione; d) violerebbero il principio di leale collaborazione, non essendo stato attivato, prima di addivenire alla loro introduzione, alcun meccanismo di interlocuzione fra lo Stato e le Regioni; e) lederebbero la autonomia amministrativa delle Regioni e degli enti locali, sancita dall’art. 118 Cost., poiche’, attraverso gli effetti dell’esito negativo del controllo, si imporrebbe al controllato il medesimo indirizzo politico del controllante; f) inciderebbero anche sulla politica di bilancio delle Regioni, non attraverso norme di carattere generale ma imponendo, tramite l’esercizio del controllo preventivo, vincoli specifici, cosi’ violando l’art. 119 Cost.; g) sarebbero anche irragionevoli in quanto, in un sistema caratterizzato da un «pluralismo paritario» e «ispirato al principio di differenziazione», affiderebbero ad un unico organo centrale, quale la Corte dei conti, non pienamente affrancato dalle influenze del Governo statale, la funzione di controllo su atti espressione delle autonomie locali; h) presenterebbero un ulteriore profilo di irragionevolezza, poiche’ la attribuzione accentrata del controllo sulle tipologie di atti in discorso alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, anziche’ alle Sezioni regionali, avra’ l’effetto di intasare il suddetto organo, non dotato di una struttura adeguata al compito assegnato; i) infine, contrasterebbero anche con l’art. 97 Cost., atteso che la paralisi operativa che «presumibilmente» si potrebbe determinare presso l’ufficio preposto al controllo, data l’enorme mole di atti da scrutinare, avrebbe l’effetto di rallentare l’attivita’ procedimentale e di erogazione dei servizi di Regioni ed enti locali, la’ dove questa dovesse dipendere dalla assunzione di collaborazioni esterne. 2. – La questione e’ inammissibile. 2.1. – La stessa parte ricorrente formula le sue doglianze nella consapevolezza che la disposizione censurata non precisa in maniera espressa se fra le categorie di atti da sottoporre al vaglio preventivo della Corte dei conti debbano rientrare, o meno, anche gli atti assunti dalle Regioni e dagli enti locali. Essa, tuttavia, afferma – stante, per un verso, la assenza di indicazioni di segno contrario e, per altro verso, il richiamo che le previsioni novellate fanno al d.lgs. n. 165 del 2001, testo legislativo applicabile non solo alle amministrazioni centrali ma anche a quelle regionali e agli enti locali – di essere indotta, per queste ragioni, a ritenere la applicabilita’ delle disposizioni censurate anche a tali ultime amministrazioni. 2.2. – L’assunto sulla base del quale la Regione Veneto radica il proprio interesse a ricorrere non e’ fondato. In realta’, ove le disposizioni introdotte nell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 per effetto delle norme censurate siano esaminate in maniera coordinata con le altre preesistenti previsioni normative contenute nel medesimo articolo di legge, risulta agevole rilevare che, se si accedesse alla tesi prospettata da parte ricorrente, il contenuto delle lettere f-bis) e f-ter) costituirebbe un corpo incongruo ed estraneo al sistema di controllo disciplinato dall’art. 3. Infatti tutte le restanti ipotesi di soggezione di atti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti previsti da tale disposizione concernono esclusivamente provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, da Amministrazioni centrali. Una lettura sistematica della normativa in oggetto induce a ritenere che con l’inserimento delle lettere f-bis) e f-ter) non si sia modificato l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo. Tra l’altro, le due previsioni aggiuntive costituiscono un’ulteriore articolazione della lettera f), la quale, incontestabilmente, si riferisce ad atti delle Amministrazioni dello Stato. Infine, la stessa intitolazione della sezione cui il controllo e’ attribuito, ai sensi dell’aggiunto comma 1-bis, che reca la denominazione di «Sezione di controllo di legittimita’ sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato», e’ conclusivo indice della portata delle disposizioni. Una diversa interpretazione, che, proprio perche’ contraddetta da una lettura sistematica dell’impianto normativo e da una esegesi testuale delle interpolate disposizioni, richiede una dimostrazione assai rigorosa, non puo’ certamente fondarsi sull’assai fragile argomento costituito dal generico richiamo in essa contenuto al d.lgs. n. 165 del 2001, posto che tale testo legislativo – peraltro espressamente citato nella sola lettera f-bis) e non anche dalla successiva lettera f-ter) – e’ evocato non al fine di riferire soggettivamente il campo di applicazione delle norme di nuova creazione a tutti i destinatari dello stesso decreto legislativo, ma solo per delineare la tipologia degli atti suscettibili, ex novo, del controllo di legittimita’ della Corte dei conti. 2.3. – Non essendovi, pertanto, ragioni che possano, alla luce di una lettura coerentemente organica dell’intero art. 3 della legge n. 20 del 1994, fondare l’assunto sulla base del quale la Regione ricorrente giustifica la proposizione del suo ricorso, e dovendo, invece, affermarsi la inapplicabilita’ delle disposizioni censurata agli atti delle Regioni e degli enti locali, viene meno l’interesse stesso della ricorrente a proporre la presente questione di legittimita’ costituzionale che deve, di conseguenza, essere dichiarata inammissibile.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale e’ stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche’ al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 maggio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010. Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 171 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Nota della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia del 25 settembre 2008, n. 13.442, avente ad oggetto l’indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilita’ ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi ad opera della Trevi Energy s.p.a. nel mare antistante le Province di Brindisi e Lecce, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 novembre 2008, depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti tra enti 2008. Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia; Udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; Udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, settore ecologia, chiedendone l’annullamento. 1.1. – Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonche’ ai sensi dell’art. 9, Capo II, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per «rendere il parere sulla compatibilita’ ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della societa’ Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy). 2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali) la VIA dei progetti di impianti eolici off shore. 2.1. – Secondo la difesa erariale, la intervenuta modifica della disciplina della VIA da parte del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed, in specie, la prevista competenza regionale (ex art. 7, comma 4, e allegato III alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2004, come modificato) in ordine alla VIA per gli impianti eolici, non negherebbe la competenza statale per la VIA dell’impianto off-shore per la produzione di energia eolica della potenza nominale di 150 MW da costruirsi davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce e non assumerebbe, quindi, rilievo ai fini del presente conflitto, considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008, «Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento» e che la relativa istanza della Trevi Energy (allegata al ricorso) e’ stata presentata il 10 gennaio 2008 ed e’ stata ricevuta dal Ministero il 16 gennaio 2008, cioe’ anteriormente all’entrata in vigore (il 13 febbraio 2008) della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 4 del 2008. 2.2. – La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio in ragione dei dubbi interpretativi sorti in ordine a tale regime transitorio, a fronte della posizione della Regione, che con nota del 27 maggio 2008 sosteneva di avere competenza in ordine alla valutazione ambientale per gli impianti in questione, il Ministero dell’ambiente, pur confermando la propria competenza al riguardo, ha manifestato «la piena disponibilita’ al raggiungimento di una soluzione adeguata per evitare non volute situazioni di conflitto», individuando nella Conferenza Stato-Regioni la sede piu’ adatta alla analisi dei «fondamenti applicativi della norma in contestazione». La impugnata nota regionale n. 13.442 del 25 settembre 2008 costituirebbe, allora, secondo l’Avvocatura (che cita, in proposito, la sent. n. 199 del 2004 della Corte costituzionale), un tentativo della Regione di risolvere unilateralmente un potenziale conflitto di competenze tramite un proprio atto amministrativo e si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri costituzionali indicati, anche con il principio di leale collaborazione. 3. – Con atto depositato il 27 gennaio 2009 si e’ costituita, fuori termine, la Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso. 4. – Successivamente alla proposizione del ricorso ed al deposito dell’atto di costituzione, l’art. 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia) ha modificato l’allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo all’elenco dei progetti per i quali la VIA e’ di competenza statale il numero 7-bis riferito agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Considerato in diritto 1. – Con ricorso notificato il 24 novembre 2008, depositato il successivo 26 novembre ed iscritto al n. 23 del registro conflitti dell’anno 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, chiedendone l’annullamento. 1.1. – Con la nota impugnata l’Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonche’ ai sensi dell’art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilita’ ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della societa’ Trevi Energy s.p.a. (d’ora in poi Trevi Energy). 2. – Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilita’ dell’atto di costituzione della Regione Puglia, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l’art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al presente giudizio (cfr. sent. n. 149 del 2009). 3. – Nel merito il ricorso e’ fondato. 4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che, con l’indizione di tale conferenza di servizi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi: VIA) degli impianti per la cui realizzazione la Trevi Energy ha presentato domanda il 16 gennaio 2008, la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell’ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 Cost. Cio’ in quanto gli artt. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte della Trevi Energy, assegnavano ad organi statali (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti eolici off shore. 4.1. – Il dato temporale della presentazione di tale domanda (il 16 gennaio 2008) e’ essenziale ai fini della risoluzione del conflitto, attesa la successione di norme che e’ intervenuta nella materia. 4.2. – Il testo originario del d.lgs. n. 152 del 2006 (vigente fino al 12 febbraio 2008) attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni secondo la competenza ad autorizzare il progetto da esaminare. L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, recante, come detto, attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa prevedeva, a sua volta, la competenza regionale in ordine alla autorizzazione degli impianti di energie alternative (e, tra essi, pertanto, di quelli ad energia eolica). Dal combinato disposto di tali disposizioni, pertanto, derivava che la competenza in ordine alla autorizzazione ed alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale (salva la necessaria partecipazione ai lavori della relativa conferenza di servizi del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, in caso di impianti in aree paesistiche, e del Ministero dell’ambiente). L’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ¾ legge finanziaria 2008), ha, tuttavia, modificato l’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore. Dopo la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore (quali quelli per cui e’ causa) e’, pertanto, passata allo Stato e, con essa, e’ passata allo Stato anche la competenza in ordine alla VIA (mentre e’ rimasta alle Regioni quella relativa ad ogni impianto eolico su terra). A partire dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), invece, la competenza in ordine alla VIA per tutti gli impianti eolici (su terra o off-shore) e’ stata attribuita alle Regioni. Conseguentemente in caso di impianti off-shore si e’ prevista una duplicita’ di competenze: statale in ordine alla autorizzazione dell’impianto, regionale in ordine alla VIA. 4.3. – Il d.lgs. n. 4 del 2008, oltre a dettare una diversa disciplina per l’avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore. In particolare l’art. 1, comma 3 (che introduce l’art. 35, comma 2-ter, del d. lgs. n. 152 del 2006) e l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, prevedono che la valutazione di impatto ambientale delle domande pendenti continua ad essere effettuata dalla autorita’ competente al momento della presentazione della relativa istanza dalla parte interessata. 4.4. – Posto che la domanda dell’impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali e’ stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata e’ del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), alla luce delle osservazioni appena fatte, deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione. Il ricorso e’, pertanto, fondato, dato che con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (cfr. sentenza n. 225 del 2009). 5. – La impugnata nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, ancorche’ il Presidente del Consiglio dei ministri ne abbia chiesto (tanto nell’incipit, quanto nelle conclusioni del ricorso) l’integrale annullamento, deve, peraltro, essere annullata solo parzialmente. Essa, in effetti, indice la procedura di VIA in relazione a quattro diversi impianti da realizzare da parte della impresa Trevi Energy. Sennonche’ l’Avvocatura erariale riferisce e comprova (mediante copia semplice) solo la avvenuta presentazione, in data 16 gennaio 2008, della domanda relativa all’impianto di potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce. Difettano, quindi, tanto la allegazione, quanto la prova di elementi che possano individuare la data di avvio dei procedimenti relativi agli altri tre impianti cui la impugnata nota regionale si riferisce. Posto che la data di presentazione della domanda (anteriore o successiva al 13 febbraio 2008) e’ determinante per la individuazione della competenza in ordine alla indizione della VIA, dalla mancata allegazione e prova di tali elementi, il cui onere gravava sul ricorrente, discende il parziale rigetto della domanda di annullamento.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire una
conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di
progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008;
Conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008
della Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, nella parte in cui
si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza
nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei
comuni di Brindisi, Torchiarolo (Brindisi), San Pietro Vernotico
(Brindisi) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.