Corte Costituzionale sentenza N. 170 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte),
limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma
2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si
riferisce alla «lingua piemontese»; dell’art. 2, comma 2, lettera g),
della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in
piemontese e»;
Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n.
11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»;
dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima,
limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della
medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in
riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte),
limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma
2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si
riferisce alla «lingua piemontese»; dell’art. 2, comma 2, lettera g),
della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in
piemontese e»;
Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n.
11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»;
dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima,
limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della
medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in
riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 169 10 – 13 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 20 del 19-5-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009, depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2009. Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; Udito l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)». 1.1. – La disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivita’ maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge». 2. – Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. 3. – La Regione Liguria non si e’ costituita. 4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale, sostiene la illegittimita’ costituzionale della disposizione censurata in quanto essa «non trova alcuna ragione "speciale" per il ricorso ai concorsi riservati e, [per]che’ comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il (residuo) 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni». Per la difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati. L’Avvocatura dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici non possa essere «lenita dalla astratta possibilita’ di bandirli nel futuro con ricorso all’altro 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali concorsi (cio’ che rientra certamente nell’attribuzione esclusiva della Regione) per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso riservato». Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivita’ maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge». 1.1. – Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. 1.2. – Nella memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione «speciale» per il ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio, ovvero da soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati. 2. – Va preliminarmente rilevato che le suddette censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010 sono inammissibili non essendo possibile ne’ modificare ne’ integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso (ex plurimis: sentenza n. 298 del 2009). 3. – La questione e’ fondata. Infatti la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla meta’ di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilita’ di indire concorsi interamente riservati. Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilita’ di accesso dall’esterno, nonche’ quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialita’ e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalita’ sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all’art. 3 Cost. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2009.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla
legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla
legge finanziaria 2009)».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 185 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-25 settembre 2009, depositato in cancelleria il 29 settembre 2009 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sabina Ornella Di Lecce per la Regione Puglia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 22-25 settembre 2009, depositato il successivo 29 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale, in via principale, dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 119 del 3 agosto 2009, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione; che il citato art. 5, comma 3, lettera c), nel subordinare la realizzazione degli interventi edilizi straordinari, contemplati dalla medesima legge regionale, al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, richiede che il rapporto di pertinenza tra gli spazi a parcheggio e le unita’ immobiliari sia garantito da un atto da trascrivere nei registri immobiliari; che il ricorrente censura la norma in esame in quanto avrebbe introdotto un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa esclusiva e’ riservata la disciplina della pubblicita’ immobiliare; che, in particolare, ad avviso della difesa dello Stato, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell’elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli articoli 2643 e 2645 del codice civile e l’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi), pur prevedendo il vincolo pertinenziale tra parcheggi e unita’ immobiliari, nulla dispone in merito alla possibilita’ di trascrivere il predetto vincolo; che, inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria, ad eccezione delle formalita’ eseguite a favore dello Stato; che, pertanto, anche all’ipotesi di trascrizione in oggetto (non prevista dalla normativa statale) conseguirebbe l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta ipotecaria, con introduzione di una nuova fattispecie imponibile, non disciplinata dalla normativa statale di riferimento; che la norma censurata, dunque, violando le disposizioni statali suddette nel settore della pubblicita’ degli immobili e di pagamento della imposta ipotecaria, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile; che, come ricordato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento a tale ultima materia questa Corte ha affermato che «nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., pone un limite diretto ad evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile» e che «l’esigenza di garantire l’uniformita’ nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell’ambito dell’ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici tra privati, deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza» (sentenza n. 369 del 2008); che, da ultimo, il ricorrente ha osservato come disposizioni analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame (e, precisamente, gli articoli 9, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attivita’ edilizia» e l’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, recante «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati») siano state impugnate dinanzi a questa Corte con i ricorsi n. 50 e n. 56 del 2008; che la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, si e’ costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto perche’ non fondato; che, con atto notificato alla Regione Puglia il 19 gennaio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del detto Consiglio in data 13 gennaio 2010, ha rinunciato all’impugnazione; che in data 23 aprile 2010 la difesa della Regione ha depositato atto di accettazione della rinuncia. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 119 del 3 agosto 2009, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale»; che il ricorrente, stante la deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, con atto depositato il 28 gennaio 2010 ha rinunciato all’impugnazione per le motivazioni illustrate nella relazione allegata alla indicata delibera; che, in particolare, in tale relazione si fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 318 del 2009) formatasi su analoga questione relativa ad una norma della Regione Liguria, impugnata per assunta violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e sistema tributario; che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione Puglia con la delibera n. 1034 della Giunta regionale in data 20 aprile 2010, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 23 aprile 2010; che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 184 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 57, commi 1 e
2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 20 ottobre
2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al n.
74 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e
depositato il successivo 24 ottobre 2008, la Regione Toscana censura
– in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione – varie
disposizioni e, tra queste, l’articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
quanto lesivo della competenza regionale in materia di trasporto
pubblico e dell’autonomia finanziaria regionale;
che i commi 1 e 2 del citato art. 57, nel testo antecedente
alla modificazione introdotta dall’art. 26 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
disponevano rispettivamente che «Le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio
marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una
Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
cabotaggio e’ regolata da contratti di servizio secondo quanto
previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni in quanto applicabili al
settore» e che «Le risorse attualmente previste nel bilancio dello
Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di
cabotaggio marittimo sono altresi’ destinate alla compartecipazione
dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione di
tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ disposta,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro
tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la
congruita’ e l’efficienza della spesa statale, le Regioni, per
accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di
servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni
stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
che, secondo la ricorrente, le suddette disposizioni, pur
rendendo immediatamente operativo il trasferimento alle Regioni delle
funzioni relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio
pubblico, non garantiscono la copertura finanziaria dei medesimi,
prevedendo soltanto una compartecipazione dello Stato alla spesa
sostenuta dalle Regioni per l’erogazione del servizio, da ripartirsi
in futuro, sempre da parte dello Stato, nei limiti delle risorse
disponibili;
che la norma impugnata, dunque, viola il principio di
autosufficienza finanziaria sancito dall’art. 119 Cost. e comprime
l’ordinario esercizio delle competenze proprie della Regione di cui
all’art. 117 Cost. in materia di trasporto pubblico marittimo,
inevitabilmente pregiudicato dalla mancata copertura integrale della
spesa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le
questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate,
osservando che la norma impugnata dispone un trasferimento dei
compiti di gestione e di amministrazione del servizio pubblico di
cabotaggio marittimo senza incidere in alcun modo sulla competenza
normativa riservata alle Regioni;
che, intervenuta – in data successiva al ricorso –
l’abrogazione della norma impugnata, non ancora applicata, da parte
dell’art. 19-ter, comma 25, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, la Regione Toscana ha formalizzato rinunzia al ricorso,
con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data
28 gennaio 2010, limitatamente all’impugnativa della disposizione
censurata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
depositato in data 9 febbraio 2010, ha dichiarato di accettare la
rinuncia, limitatamente all’impugnativa della disposizione censurata.
Considerato che la rinunzia al ricorso, qualora sia accettata da
tutte le parti, comporta – ai sensi dell’art. 25 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale –
l’estinzione del processo, limitatamente all’impugnativa della
disposizione censurata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori
questioni di legittimita’ costituzionale poste dal ricorso;
Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.