Corte Costituzionale ordinanza N. 205 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 2009, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullita’ assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»; che il rimettente premette che, nel giudizio a quo, una parte dell’istruzione dibattimentale, consistita nell’escussione di alcuni testi, e’ stata espletata dinanzi ad altro giudice-persona fisica, che in precedenza era «assegnatario del ruolo»; che a fronte del consenso del pubblico ministero all’utilizzazione delle prove gia’ assunte ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., la difesa ha invece chiesto che l’istruzione dibattimentale svolta venga rinnovata in ossequio all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimita’ costituzionale di tale disposizione sotto plurimi profili; che il rimettente assume preliminarmente che il problema della perdurante valenza probatoria dell’attivita’ istruttoria dibattimentale gia’ compiuta, nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, sarebbe stato gia’ risolto dalla Corte costituzionale in senso opposto a quello indicato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio 1999-17 febbraio 1999, n. 2; che, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1994, ha dichiarato infondata la questione di legittimita’ costituzionale della disposizione combinata degli artt. 238 e 512 cod. proc. pen., ritenendo ammissibile, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., l’acquisizione mediante lettura (o indicazione sostitutiva) dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi escussi dinanzi al precedente collegio o al diverso giudice-persona fisica, a prescindere dall’esame del dichiarante (come confermerebbe altresi’ l’ordinanza di questa Corte n. 99 del 1996); che – cio’ posto – la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tenuto conto del fatto che l’utilizzabilita’ di atti di natura probatoria formatisi davanti ad un diverso giudice e’ prevista da numerose disposizioni del codice di rito; che essa e’ considerata, in specie, nell’art. 238 cod. proc. pen., il quale disciplina l’acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti penali, assunte tanto nell’incidente probatorio che nel dibattimento; nell’art. 26 cod. proc. pen., secondo cui i verbali delle prove assunte dinanzi ad altro giudice, incompetente per materia, conservano la loro validita’; nell’art. 33-nonies cod. proc. pen., in forza del quale l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l’inutilizzabilita’ delle prove gia’ acquisite; e, ancora, nell’art. 42 cod. proc. pen., ove si prevede che, nelle ipotesi di astensione e ricusazione, il provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione stabilisce se ed in quale parte gli atti compiuti dinanzi al giudice astenutosi o ricusato conservino efficacia; che a maggior ragione, pertanto, nell’ipotesi «fisiologica» di mutamento della persona fisica del giudice – ad esempio, per effetto di tramutamenti o aspettative – gli atti in questione dovrebbero rimanere efficaci; che la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 101 Cost., in base al quale – cosi’ come e’ letto dal rimettente – «tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge»; che il giudice chiamato a sostituire il collega dovrebbe essere considerato, percio’, «a quest’ultimo uguale», tanto piu’ che non si versa nemmeno nella situazione di «sospetto» contemplata dall’art. 42 cod. proc. pen., con riguardo ai casi di astensione o di ricusazione; che detto principio non sarebbe, di contro, rispettato nella situazione in esame, stante il diverso trattamento riservato al giudice subentrato rispetto a quello previsto per i casi, dianzi indicati, di prove acquisite dinanzi ad altri giudici; che risulterebbe violato, infine, l’art. 111 Cost., in forza del quale il processo deve avere una ragionevole durata: ritenere il giudice vincolato, nel caso in esame, dalla richiesta di parte di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – e cio’ sebbene i verbali delle prove testimoniali facciano gia’ parte del fascicolo per il dibattimento, trattandosi di prove assunte nel contraddittorio tra le parti – significherebbe, infatti, dilatare irrazionalmente i tempi processuali, favorendo l’estinzione dei reati per prescrizione; esito, questo, tanto meno accettabile in una situazione di «emergenza», quale quella indotta dalle numerose condanne dello Stato italiano ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo, per l’eccessiva durata dei processi; che nel giudizio di costituzionalita’ e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che, a parere della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, avendo il rimettente omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta e di motivare sulla rilevanza: in particolare, il giudice a quo non avrebbe precisato se il riesame dei testi escussi sia o meno necessario nella specie (e cio’, considerata la sussistenza di «situazioni di maggior rischio per la genuinita’ della prova in cui detto riesame e’ escluso»); se la rinnovazione dibattimentale sia o meno possibile e con quale prevedibile allungamento dei tempi processuali; se, infine e soprattutto, tale allungamento comporti il rischio della prescrizione del reato per cui si procede; che, nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fondamento, in quanto basata su censure gia’ piu’ volte disattese dalla Corte costituzionale. Considerato che il Tribunale di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che «alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullita’ assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento»; che, al di la’ della generica formulazione del petitum, il rimettente si duole segnatamente della disciplina delle modalita’ di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice-persona fisica, quale risultante alla luce dell’interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 15 gennaio 1999-17 febbraio 1999, n. 2) e recepita dalla giurisprudenza di legittimita’ successiva; che, alla stregua di tale consolidato indirizzo interpretativo, il principio di immutabilita’ del giudice, enunciato dalla norma censurata, impone di procedere all’integrale rinnovazione del dibattimento ogni qualvolta intervengano cambiamenti della persona del giudice monocratico o della composizione del collegio; che, in tale evenienza – conformemente a quanto gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 17 del 1994 – i verbali delle prove assunte dal precedente giudice, in quanto documentativi di un’attivita’ legittimamente compiuta, confluiscono nel fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice e, quindi, possono essere utilizzati per la decisione attraverso lo strumento della lettura; che siffatta conclusione va tuttavia coordinata con quanto previsto dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «la lettura dei verbali di dichiarazioni e’ disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo»: dal che si desume come – al di fuori dell’ipotesi eccezionale regolata dall’art. 190-bis cod. proc. pen. – il nuovo giudice sia legittimato ad utilizzare le prove dichiarative precedentemente assunte, tramite semplice lettura, solo qualora detto esame non si compia, o per volonta’ delle parti – manifestata anche implicitamente, con la mancata richiesta di una nuova escussione del dichiarante – ovvero per sopravvenuta impossibilita’ di essa; che in sostanza, dunque, il nuovo giudice deve procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ove una parte ne faccia richiesta, sempre che l’atto non risulti impossibile: e proprio da siffatto vincolo scaturirebbe – secondo il giudice a quo – la lesione dei parametri costituzionali evocati; che, cio’ puntualizzato, l’eccezione di inammissibilita’ della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, non e’ fondata; che la descrizione della vicenda processuale, contenuta nell’ordinanza di rimessione, e’ in effetti assai sintetica, ma comunque sufficiente a consentire la verifica della rilevanza; che il giudice a quo riferisce, infatti, di dover rinnovare il dibattimento nel processo principale, essendo subentrato ad un collega a seguito di normali avvicendamenti negli uffici giudiziari; deduce, altresi’, che davanti al precedente giudice erano stati escussi alcuni testimoni e che mentre il pubblico ministero ha consentito all’utilizzazione delle relative dichiarazioni, nel dibattimento rinnovato, tramite semplice lettura dei verbali, la difesa ha chiesto, invece, un nuovo esame dei dichiaranti: richiesta che il rimettente dovrebbe accogliere, in base al consolidato indirizzo interpretativo dianzi ricordato; che l’assenza di situazioni che rendano impossibile il riesame dei testimoni e la circostanza che non si versi nelle ipotesi soggette all’eccezionale regime derogatorio di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen. (se tale, almeno, e’ il senso del riferimento della difesa dello Stato alle «situazioni di maggior rischio per la genuinita’ della prova in cui detto riesame e’ escluso») possono ritenersi implicite in quanto riferito; che tanto meno, poi – contrariamente a quanto assume l’Avvocatura dello Stato – puo’ ritenersi che il giudice a quo fosse tenuto a quantificare il prevedibile allungamento dei tempi processuali prodotto dalla ripetizione dell’esame e a precisare se esso rischiasse effettivamente di provocare la prescrizione del reato oggetto di giudizio; che, in tal modo, si confonde, infatti, la valutazione di rilevanza con quella di non manifesta infondatezza: il rimettente censura, in riferimento al principio di ragionevole durata del processo, un effetto negativo ascrivibile in termini generali alla norma censurata, che non deve necessariamente ricorrere nella situazione di specie; la questione resta in ogni caso rilevante, perche’ il suo accoglimento eviterebbe al rimettente di dover accogliere l’istanza della difesa di rinnovazione dell’esame dei testi; che, quanto al merito, non sussiste, in realta’, alcun contrasto fra la costante giurisprudenza di legittimita’ e il precedente di questa Corte citato dal rimettente (sentenza n. 17 del 1994), nel quale, anzi, si sottolinea che, in caso di sostituzione del giudice in corso di dibattimento, la lettura del verbale del precedente esame testimoniale e’ legittima solo dopo nuovo esame del teste, salvo che questo non abbia luogo (come nel caso di sopravvenuta morte del teste medesimo); regola, questa, poi ribadita anche nell’ordinanza n. 99 del 1996, pure evocata dal rimettente; che, per converso, questa Corte ha gia’ piu’ volte dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe a quella odierna, con pronunce successive alla citata decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, totalmente ignorate dal giudice a quo (ordinanze n. 318 del 2008; n. 67 del 2007; n. 418 del 2004; n. 73 del 2003; n. 59 del 2002; n. 431 e n. 399 del 2001); che la Corte ha rilevato, in specie, come la disciplina oggetto di scrutinio si correli al principio di immediatezza, che ispira l’impianto del codice di rito e di cui la regola dell’immutabilita’ del giudice costituisce strumento attuativo: principio che postula – salve le deroghe espressamente previste – l’identita’ tra il giudice che acquisisce le prove e il giudice che decide; che la disciplina censurata risulta, in tale ottica, tutt’altro che irrazionale: la parte che chiede la rinnovazione dell’esame del dichiarante esercita infatti il proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, «all’assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere» (ordinanze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007 e n. 418 del 2004); che, con specifico riferimento alle censure dall’odierno rimettente, questa Corte ha escluso, altresi’, che sia configurabile una violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento riservato a fattispecie identiche o similari; che, in particolare, si e’ rilevato come sia erroneo il richiamo, quale tertium comparationis, all’art. 238 cod. proc. pen., in tema di acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedimento, il quale non consente affatto – in presenza della richiesta di nuovo esame avanzata da una delle parti – di utilizzare mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice (ordinanza n. 399 del 2001; in senso conforme, ordinanze n. 59 del 2002 e n. 431 del 2001); che il comma 5 dell’art. 238 cod. proc. pen. fa, infatti, espressamente salvo il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite; mentre l’art. 511-bis cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice dia lettura dei verbali degli atti indicati dall’art. 238, richiama il comma 2 dell’art. 511 cod. proc. pen., che, come gia’ ricordato, prescrive che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame del dichiarante, salvo che questo non abbia luogo; che parimenti non probante e’ stato ritenuto il riferimento agli artt. 26 e 33-nonies cod. proc. pen., i quali stabiliscono, rispettivamente, che «l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove gia’ acquisite», e che «l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina […] l’inutilizzabilita’ delle prove gia’ acquisite»; che nelle ipotesi indicate si assiste, infatti, ad un cambiamento delle persone fisiche dei giudicanti: con la conseguenza che possono ritenersi comunque applicabili, in difetto di indicazioni contrarie, le regole valevoli in via generale in caso di mutamento del giudice, ivi compresa quella sottoposta a censura (ordinanza n. 67 del 2007); che tale considerazione e’ pienamente estensibile anche alle ulteriori fattispecie dell’astensione e della ricusazione del giudice, invocate dall’odierno rimettente; che la previsione dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. – secondo la quale «il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia» – vale, difatti, a delimitare l’area del possibile recupero dell’attivita’ istruttoria gia’ espletata, ma non esclude che, entro tale area – assistendosi, di nuovo, ad un mutamento della persona fisica del giudicante – trovino applicazione le regole generali relative a tale evenienza; che questa Corte ha gia’ avuto modo, per altro verso, di qualificare – in rapporto ad analoga censura – come «del tutto incongrue» le considerazioni sulla cui base il rimettente prospetta la violazione dell’art. 101 Cost. (ordinanza n. 399 del 2001); che nella norma costituzionale ora citata non si legge affatto – come vuole il rimettente – che «tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge», ma che i giudici «sono soggetti soltanto alla legge»: principio che non risulta minimamente scalfito dall’applicabilita’ della disciplina in questione, volta a tutela di un diverso valore (quello di immediatezza); che quanto, poi, alla ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – in assunto compromessa dalla necessita’ di rinnovare prove acquisite nella pienezza del contraddittorio – la Corte ha gia’ reiteratamente rilevato come detto principio debba essere contemperato, alla luce dello stesso richiamo al concetto di «ragionevolezza» che compare nella formula normativa, con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale: garanzie la cui attuazione positiva e’ insindacabile, ove frutto – come nella specie – di scelte non prive di una valida ratio (ordinanze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004 e n. 399 del 2001); che, in senso contrario, il giudice a quo rimarca come l’eccessiva durata dei processi sia stata causa di reiterate condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, e percio’ fonte di «notevoli esborsi per l’Erario»: fenomeno che, colorandosi dei tratti di una vera e propria «emergenza per il paese», imporrebbe il «ripudio di ogni attivita’ ripetitiva eliminabile senza arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali delle parti», legittimando, cosi’, la convinzione che i tempi siano ormai «maturi» per la declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. nei sensi auspicati; che, in replica a tali considerazioni, va peraltro osservato che il diritto «all’assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere» – diritto che, in base alla ricordata giurisprudenza di questa Corte, la parte esercita nel chiedere la rinnovazione dell’esame del dichiarante – si raccorda, almeno per quanto attiene all’imputato, anche alla garanzia prevista dall’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui riconosce alla «persona accusata di un reato […] la facolta’, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» e «di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa»; che viene quindi in rilievo, a tale riguardo, quanto reiteratamente affermato proprio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – dalle cui censure, secondo il rimettente, l’accoglimento della questione dovrebbe mettere l’Italia al riparo – in relazione all’omologa previsione dell’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (previsione che e’ servita da modello a quella dell’art. 111 Cost., dianzi ricordata): e, cioe’, che la possibilita’, per l’imputato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovra’ poi decidere sul merito delle accuse costituisce una garanzia del processo equo, in quanto permette a quest’ultimo di formarsi un’opinione circa la credibilita’ dei testimoni fondata su un’osservazione diretta del loro comportamento; con la conseguenza che ogni mutamento di composizione dell’organo giudicante deve comportare, di norma, una nuova audizione del testimone le cui dichiarazioni possano apparire determinanti per l’esito del processo (sentenza 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania; sentenza 30 novembre 2006, Grecu contro Romania; sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia; sentenza 4 dicembre 2003, Milan contro Italia; sentenza 9 luglio 2002, P. K. contro Finlandia); che la ratio giustificatrice della rinnovazione della prova non si richiama, dunque, ad una presunta incompletezza o inadeguatezza della originaria escussione, ma si fonda sulla opportunita’ di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, cosi’ da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilita’ del risultato probatorio, cosi’ da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 546 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che e’ ben vero che l’anzidetto diritto della parte alla nuova audizione non e’ assoluto, ma modulabile (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore: nei ricordati precedenti, questa Corte ha fatto, in effetti, riferimento alla possibilita’ che il legislatore introduca «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007); mentre la stessa Corte di Strasburgo ha riconosciuto che esso ammette eccezioni; che cio’ non toglie, tuttavia, che il riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, continui a rappresentare la regola: il che priva di ogni validita’ la ricordata convinzione del rimettente, riguardo al fatto che «i tempi [siano] maturi» per l’accoglimento della questione di costituzionalita’ proposta; che tale regola nel processo penale costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il complesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel processo, alla partecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e imparziale, da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice; che si tratta di regola costituente uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di procedura penale; che per tali ragioni la sua osservanza e’ presidiata dalla massima sanzione processuale, vale a dire dalla nullita’ assoluta; che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 204 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana notificati l’11-13, il 12-13 ed il 29 marzo 2010, depositati in cancelleria l’11, il 12 ed il 30 marzo 2010 ed iscritti rispettivamente ai nn. 43, 45 e 52 del registro ricorsi 2010. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo; Uditi gli avvocati Alberto Romano per la Regione Piemonte, Pasquale Mosca per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 43 del 2010), la Regione Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, quarto comma, 77, 102, 104, 111 e 122, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2010; che la stessa Regione Lazio ha presentato, con il ricorso in epigrafe, istanza cautelare di sospensione dell’efficacia delle impugnate disposizioni, ai sensi dell’art. 35, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); che, secondo la ricorrente, le impugnate disposizioni contrasterebbero, innanzitutto, con l’art. 122, primo comma, Cost., avendo il legislatore statale illegittimamente violato la potesta’ legislativa concorrente della Regione nella materia del «sistema di elezione» del Presidente della Regione stessa e del Consiglio regionale, introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), attraverso l’adozione di norme di dettaglio, asseritamente di interpretazione autentica, ma in realta’ dotate di portata innovativa; che, in secondo luogo, le denunciate disposizioni violerebbero gli artt. 3, 24, 25, 48, 102, 104 e 111 Cost., avendo il legislatore statale posto in essere un esercizio abnorme della potesta’ di interpretazione autentica, al solo fine di interferire con giudizi pendenti in vista della riammissione di liste escluse dalla competizione elettorale, contravvenendo al principio di ragionevolezza, vulnerando la funzione giurisdizionale e le garanzie del giusto processo, e ledendo l’eguaglianza del voto; che, inoltre, le previsioni oggetto di doglianza confliggerebbero con gli artt. 72, quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal momento che, per un verso, in materia elettorale sussisterebbe una riserva di assemblea tale da legittimare solo l’intervento di leggi ordinarie e che, d’altro canto, a fronte della vigenza protratta da piu’ di quarant’anni della legge asseritamente interpretata, difetterebbero i presupposti di straordinaria necessita’ e urgenza che soli legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza; che, con atto depositato il 16 marzo 2010, si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, «previo rigetto della domanda di sospensiva», il ricorso sia dichiarato «inammissibile o comunque infondato»; che hanno spiegato intervento in questo giudizio il sig. Mario Caravale e altri cittadini i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Lazio, previa adozione della misura cautelare sospensiva; che sono, altresi’, intervenuti, con separati atti, i signori Perugia Maria Cristina e Mastrorillo Riccardo, nonche’ il Movimento difesa del cittadino (MDC) e il sig. Antonio Longo, a propria volta aderendo alle censure della Regione ricorrente; che con ordinanza, di cui si e’ data lettura in occasione della camera di consiglio del 18 marzo 2010, fissata per discutere l’istanza di sospensione, tutti i surriferiti interventi sono stati dichiarati inammissibili; che le parti hanno discusso l’istanza di sospensiva nella camera di consiglio sopra indicata; che questa Corte, con ordinanza n. 107 del 2010, ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnato decreto-legge; che, con ricorso depositato il 12 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 45 del 2010), la Regione Piemonte ha sollevato, in riferimento agli 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 120, 122, primo comma, della Costituzione, nonche’ all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 29 del 2010; che, secondo il ricorrente, le impugnate disposizioni violerebbero gli artt. 122, primo comma, Cost., e 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, avendo il legislatore statale dettato, in materia elettorale e con effetto sul procedimento elettorale in corso, nuove disposizioni di dettaglio in forma d’interpretazione autentica sebbene la potesta’ legislativa spetti, in questo ambito, ai legislatori regionali; che, inoltre, le contestate disposizioni violerebbero gli artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117 e 120 Cost., in quanto: a) il legislatore statale, in sede di adozione del decreto-legge in oggetto, non avrebbe cercato alcuna forma di coordinamento con le regioni, in antitesi con il principio di leale collaborazione; b) il Governo avrebbe illegittimamente esercitato il potere di decretazione legislativa d’urgenza laddove la Costituzione contemplerebbe, in materia elettorale, una riserva di legge formale, il cui procedimento appare d’altro canto consono «all’indicato principio di leale collaborazione una volta attratta alla sfera dell’autonomia regionale la disciplina elettorale»; c) in relazione al principio di ragionevolezza, la Costituzione qualifica il decreto-legge come «provvedimento provvisorio» e, come tale, il decreto qui impugnato non garantirebbe, in considerazione della sua aleatorieta’, uno svolgimento della competizione elettorale in grado di assicurare «il normale funzionamento di organi ed enti che sono ritenuti costitutivi della Repubblica italiana» ai sensi dell’art. 114 Cost.; d) lo stesso principio di ragionevolezza precluderebbe l’adozione di una disciplina retroattiva a procedimento elettorale gia’ iniziato; che, con atto depositato il 21 aprile 2010, si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; che il resistente sollecita l’adita Corte a pronunciare l’inammissibilita’ del ricorso essendo venuto meno l’oggetto delle doglianze di parte regionale, dal momento che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2010 e’ stata data comunicazione che la Camera dei Deputati ha respinto il disegno di legge di conversione dell’impugnato decreto-legge n. 29 del 2010, e considerata, altresi’, la pendenza di un disegno di legge di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge decaduto; che, con ricorso depositato il 30 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 52 del 2010), la Regione Toscana ha sollevato, in riferimento all’art. 122, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 29 del 2010; che, a detta della ricorrente, il legislatore statale avrebbe illegittimamente violato la potesta’ legislativa concorrente della Regione nella materia del «sistema di elezione» del Presidente della Regione stessa e del Consiglio regionale, per il tramite di norme di dettaglio, asseritamente di interpretazione autentica, ma in realta’ provviste di portata innovativa; che, con atto depositato il 3 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito nel giudizio promosso dalla Regione Toscana chiedendo, alla luce della sopravvenuta decadenza del denunciato decreto-legge, che sia pronunciata l’inammissibilita’ del ricorso, essendo venuto meno l’oggetto delle doglianze di parte regionale; che con memoria depositata il 3 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollecitato questa Corte a dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso presentato dalla Regione Lazio per le suesposte ragioni; che, in data 6 maggio 2010, la Regione Piemonte ha depositato una istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacche’, sopravvenuta la decadenza del decreto-legge n. 29 del 2010, nel proprio ambito territoriale non e’ destinata a trovare applicazione la legge "di sanatoria" 22 aprile 2010, n. 60 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge), non risultando «all’odierna esponente che siano sorti rapporti giuridici in base allo stesso decreto legge». Considerato che l’identita’ delle disposizioni impugnate e la sostanziale corrispondenza di alcune delle doglianze proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi; che il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), non e’ stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2010; che il Parlamento ha stabilito, con la legge 22 aprile 2010, n. 60 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge), che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29»; che in via di principio, la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, giacche’ il relativo potere e’ «ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, […] in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia e’ venuta meno ex tunc» (sentenza n. 244 del 1997); che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l’onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine alla eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza (sentenze n. 37 del 2003, n. 405 del 2000 e n. 430 del 1997); che quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilita’ concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, deve essere precluso il trasferimento della questione di costituzionalita’ sulla norma di «sanatoria» (sentenza n. 429 del 1997); che, di conseguenza, in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, le ordinanze n. 341 del 2002 e n. 174 del 1995), le questioni aventi per oggetto il decreto-legge n. 29 del 2010 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5
marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del
procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76,
77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122, primo comma, della Costituzione,
ed all’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), dalle
Regioni Lazio, Piemonte e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 203 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo sull’istanza proposta
da C. A. con ordinanza del 7 febbraio 2008, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, nel corso di un
procedimento volto alla liquidazione dei compensi di un ausiliario
del giudice, con ordinanza del l7 febbraio 2008, notificata il
successivo 27 febbraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal
giudice siano anticipate dallo Stato;
che il rimettente espone che il 9 agosto 2007, nell’ambito di
un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione
personale dei coniugi, aveva liquidato a favore di C.A., nominata
quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari;
che la predetta somma era stata posta «a carico dell’Erario,
salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali», sul presupposto che la
consulenza era stata disposta «nell’esclusivo interesse dei minori
(che non sono parte del procedimento) e che, pertanto, in relazione
al tipo di attivita’» non fosse «possibile individuare la parte
soccombente o, comunque, interessata» alla stessa;
che il giudice a quo riferisce che, successivamente, ha
provveduto a modificare il suddetto provvedimento disponendo che il
pagamento delle somme sopra indicate avvenisse mediante il
procedimento della prenotazione a debito, secondo quanto disposto
dalla norma censurata;
che sulla base di tali premesse il rimettente, dopo aver
rilevato che il Tribunale di Trapani ha sollevato analoga questione,
ritiene di dover proporre il presente dubbio di costituzionalita’
onde consentire alle parti processuali di costituirsi dinanzi alla
Corte costituzionale;
che, in particolare, a parere del Tribunale, l’art. 131 del
d.P.R. n. 115 del 2002 si pone in contrasto con gli artt. 24 e 111
della Costituzione «perche’ non e’ detto che gli esperti accettino
l’incarico sapendo che non verranno pagati», potendo comportare cio’
ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il rischio
di non reperire consulenti e, quindi, pregiudicare il diritto delle
parti ad un giusto processo;
che, sempre a parere del giudice a quo, la mancata previsione
da parte della norma censurata della anticipazione delle spese
comporta l’ulteriore violazione degli artt. 24 e 111 della
Costituzione, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto
tale disciplina determina una disparita’ di trattamento economico
degli ausiliari del giudice nel processo penale (per i quali e’
prevista l’anticipazione degli onorari a carico dello Stato),
rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo civile;
che l’art. 131 violerebbe anche l’art. 36 della Costituzione,
sempre in relazione all’art. 3 della Costituzione, poiche’ esso priva
di fatto l’ausiliario nominato nei procedimenti di separazione dei
coniugi, in assenza di una soccombenza tra le parti, del proprio
compenso a differenza di quanto previsto nel processo penale;
che la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli
artt. 30 e 31 della Costituzione, in quanto renderebbe «piu’
difficile o, […] addirittura impossibile l’opera del giudice
finalizzata ad assicurare il minor pregiudizio derivante dalla
separazione ai minori […] sol perche’ figli di genitori non
abbienti»;
che il Tribunale ritiene la questione rilevante nel
procedimento camerale instaurato a seguito della richiesta
dell’ausiliario di liquidazione dei propri onorari, «alla luce della
(necessaria) revoca dell’inciso che li poneva a carico dell’Erario,
essendo le spese della c.t.u. gia’ state divise in parti uguali fra i
coniugi, salvo rivalsa all’esito del giudizio di merito»;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che l’Avvocatura, dopo aver rilevato che l’ordinanza di
rimessione ha come presupposto analoga eccezione di costituzionalita’
sollevata dal Tribunale di Trapani dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 287 del 2008, osserva che il rimettente ha
omesso di tentare una interpretazione conforme a Costituzione della
norma censurata;
che, in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato il
fatto che non vi e’ alcun principio costituzionale che imponga al
legislatore la previsione di un modello unico di liquidazione delle
spese e dei compensi per gli ausiliari del giudice e cio’ anche
tenuto conto della intrinseca diversita’ dei procedimenti – civile e
penale – nell’ambito dei quali essi svolgono la propria opera;
che, comunque, le norme che regolano le spese processuali non
inciderebbero sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce
o si difende in giudizio, risultando, poi, il richiamo all’art. 111
della Costituzione, inconferente.
Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento
agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei
consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;
che la questione e’ manifestamente infondata;
che il rimettente fonda i suoi dubbi di costituzionalita’
sull’errato presupposto interpretativo secondo il quale la norma
censurata puo’ comportare la gratuita’ dell’opera svolta
dall’ausiliario del giudice e, di conseguenza, il contrasto con i
principi costituzionali indicati;
che questa Corte ha, infatti, affermato che l’art. 131 del
d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di
liquidazione degli onorari dell’ausiliario nell’ambito dei giudizi
civili, predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito,
proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga
pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti (sentenza n.
287 del 2008; ordinanze n. 195 del 2009 e n. 408 del 2008);
che, poi, quanto alla diversa disciplina dell’anticipazione
degli onorari dell’ausiliario del magistrato nominato nell’ambito del
processo penale, essa trova la sua ragione nella ontologica
diversita’ di tale giudizio rispetto a quello civile (ordinanza n.
408 del 2008);
che, infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 111
della Costituzione, e’ sufficiente osservare che il suo richiamo e’
inconferente, in quanto l’art. 131 censurato «disciplinando il
procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario
del magistrato, non e’ idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione
del processo cui lo stesso procedimento e’ accessorio» (ordinanza n.
209 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 202 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; Uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Lazio. Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2009 e depositato il successivo 27 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3, comma 5, lettera b), l’art. 4, comma 4, lettera b) e l’art. 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), nella parte in cui [all’art. 3, comma 5, lettera b) ed all’art. 4, comma 4, lettera b)] «si prevede che la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo quanto previsto dalla l.r. n. 31/2002 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati», e nella parte in cui [all’art. 20] «si prevede la redazione del fascicolo del fabbricato, da allegare al quadro tecnico-economico finale dell’intervento, a cura dei beneficiari del finanziamento regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata-convenzionale»; che, secondo il ricorrente, le norme impugnate – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti, nonche’ l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pongono in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, e con l’art. 97 Cost., per violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (come gia’ affermato da questa Corte nella sentenza n. 315 del 2003); b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, in quanto incidono sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’, devono trovare la loro fonte nella disciplina statale; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; d) in subordine, con l’art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio; che si e’ costituita la Regione Lazio, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ o, comunque. di non fondatezza delle sollevate censure con riferimento a tutti i parametri evocati. Considerato preliminarmente che la Regione Lazio risulta essersi costituita in giudizio, in persona del Vicepresidente e f.f. di Presidente della Giunta regionale, sulla base della determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 449 del 10 novembre 2009 e sulla base della determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B5991 del 19 novembre 2009; che, in particolare, nell’atto di determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale, la legittimazione dell’organo emittente e’ stata fondata sulle prerogative del Presidente del Consiglio regionale, delineate negli artt. 21 e 24 della legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), tra le quali non e’ prevista la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale; che la norma cui occorre fare riferimento e’ l’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui si adegua l’art. 41, comma 4, del vigente Statuto della Regione Lazio, prevedendo, tra l’altro, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, «promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale» (ordinanza n. 126 del 2010); che, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalita’, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono; che, pertanto, la costituzione della Regione Lazio deve ritenersi inammissibile; che, peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lazio, con l’art. 1 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 – Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale -e successive modifiche»), e’ intervenuta su tutte le disposizioni impugnate mediante, da un lato, la sostituzione del comma 5 dell’art. 3 con altra norma che (per consentire la realizzazione dei menzionati interventi edilizi di ampliamento, demolizione e ricostruzione) non prevede piu’ la predisposizione del fascicolo del fabbricato, e, dall’altro lato, la abrogazione espressa degli artt. 4, comma 4, lettera b), e 20 della legge regionale n. 21 del 2009; che, proprio in considerazione di cio’, il ricorrente – con atto notificato alla Regione Lazio nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore il 20 aprile 2010 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 26 aprile – ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno fatto venir meno le motivazioni del ricorso; che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 148 e n. 137 del 2010).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.