Corte Costituzionale sentenza N. 201 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 8, comma 1,
lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e
f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione),
promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 6 luglio
2009, depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 ed iscritto al n.
47 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice
relatore Franco Gallo;
Uditi l’ avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana
nonche’ l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 10 luglio
2009, la Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimita’
costituzionale dei seguenti articoli della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione): 8, comma 1, lettera f); 10,
comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1,
lettere b) e c); 19; 27, comma 7. Quali parametri dell’impugnativa
costituzionale, vengono evocati: a) gli articoli 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione; b) gli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello
statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio
1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); c) l’art. 2 del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria); d) l’intero d.P.R. 1°
dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).
La Regione ricorrente premette che la citata legge n. 42 del 2009
– nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve
ispirarsi nell’adottare uno o piu’ decreti legislativi attuativi
dell’art. 119 Cost. – stabilisce che «alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita’ con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui
agli artt. 15, 22 e 27» (art. 1, comma 2) e che, dunque, tra le
disposizioni oggetto di impugnativa, e’ solo l’art. 27, comma 7, a
spiegare efficacia nei confronti di essa ricorrente. Tuttavia,
nonostante tale statuizione, secondo la ricorrente tutte le
disposizioni denunciate «appaiono direttamente applicabili anche alla
Regione siciliana» o comunque incidono sulle sue potesta’ regionali,
«in violazione delle prerogative statutarie alla Regione assegnate».
1.1. – Un primo gruppo di censure ha per oggetto gli artt. 8,
comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e
numero 2), della legge n. 42 del 2009.
L’art. 8, comma 1, lettera f), prevede − quale principio e
criterio direttivo della delega, «al fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle
regioni, nonche’ al principio di autonomia di entrata e di spesa
fissato dall’articolo 119 della Costituzione» – la «soppressione dei
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle
funzioni esercitate dalle Regioni, «ad eccezione dei contributi
erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti
dalle regioni».
L’art. 10, comma 1, lettera a), prevede, quale ulteriore criterio
di delega, la cancellazione degli «stanziamenti di spesa, comprensivi
dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello
Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni
trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa
ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.
Il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), prevede,
inoltre, che gli emanandi decreti legislativi siano ispirati al
principio della riduzione delle aliquote dei tributi erariali e − per
il finanziamento delle spese connesse alle materie di competenza
legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.
nonche’ delle spese relative alle materie di competenza esclusiva
statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze
amministrative – al principio del corrispondente aumento: a) dei
tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il
cui gettito e’ attribuito alle Regioni; b) delle addizionali sulle
basi imponibili dei tributi erariali; c) del gettito derivante
dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilito sul livello
sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di
risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei
trasferimenti soppressi.
La ricorrente assume che tali previsioni, anche se non
direttamente applicabili ad essa Regione, «interferiscono
sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora
attribuite alla Sicilia», poiche’ incidono «sul complesso sistema di
definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di
gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Si
osserva infatti nel ricorso che le impugnate disposizioni − in
ragione della cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione
delle aliquote di imposizione fiscale – determinano,
«tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari
regionali, che non e’ possibile compensare «con un gettito
compartecipativo dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha gia’ come
risorse proprie». Ad avviso della Regione ricorrente, tale
circostanza – unitamente al rilievo che, attualmente, la finanza
della Regione siciliana «e’ direttamente ancorata all’imposizione
fiscale statale» − «potrebbe determinare un notevole squilibrio»
delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa
possibilita’ per la Regione di esercitare le proprie funzioni per
carenza delle risorse finanziarie, «in violazione, quindi, anche dei
principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della
Costituzione».
1.2. – Un secondo gruppo di censure ha per oggetto l’art. 11,
comma 1, lettere b) ed f), e l’art. 12, comma 1, lettere b) e c),
della legge di delegazione n. 42 del 2009, per la pretesa violazione:
a) degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione
Siciliana; b) delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n.
1074 del 1965; c) degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
L’art. 11, comma 1, prevede – quali principi e criteri direttivi
dei futuri decreti legislativi in materia di finanziamento delle
funzioni di comuni, province e citta’ metropolitane – che si
garantisca il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard
e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni
al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali
tributi» (lettera b) ed inoltre che «il gettito delle
compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo
di destinazione» (lettera f).
L’art. 12, comma 1, prevede, quale principio di delega, che le
spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano
«prioritariamente finanziate»: a) dal gettito derivante da una
compartecipazione all’IVA; b) dal gettito derivante da una
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche; c)
dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo (lettera b). La stessa disposizione prevede
altresi’ che le medesime spese delle province siano prioritariamente
finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e’
connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un
tributo dello Stato» (lettera c).
La ricorrente evidenzia che, anche per tali previsioni, la
compartecipazione e’ relativa al gettito dei tributi riferibili al
territorio, «trattandosi di attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» e che tale sistema di finanziamento determina una
sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in
base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti
− argomenta la ricorrente – la Regione Siciliana e’ titolare «di
tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato
dalle disposizioni richiamate», parte del quale dovrebbe alimentare
anche il finanziamento degli enti locali. La ricorrente afferma, in
proposito, che la normativa impugnata, per finanziare le spese degli
enti locali, prevede il ricorso a risorse non dello Stato, ma della
Regione, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito
tributario a causa delle predette compartecipazioni, senza che siano
previsti «meccanismi compensativi della forte contrazione delle
entrate regionali». Inoltre – si evidenzia ancora nel ricorso –
l’onere finanziario di tale compartecipazione ai tributi erariali in
favore degli enti locali a carico della Regione risulta
indeterminato, con la conseguenza che il meccanismo in questione −
gia’ in se’ lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle
relative norme attuative – «pregiudicherebbe la possibilita’ per la
Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse
finanziarie», cosi’ violando anche gli artt. 81 e 119, quarto comma,
Cost.
1.3. – Con un terzo gruppo di censure viene impugnato l’intero
art. 19 della legge n. 42 del 2009, per contrasto con gli artt. 32 e
33 dello statuto di autonomia e con le «relative norme di attuazione
approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825».
L’art. 19 fissa i principi ed i criteri direttivi di delega per
l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio
patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. La norma
– nel prevedere l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello
di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacita’ finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed
enti locali − fa salva «la determinazione da parte dello Stato di
apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i
singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre,
la successiva lettera b) del comma 1 del medesimo art. 19 prevede,
quale criterio di delega con riguardo alla formazione del patrimonio
degli enti locali situati in Sicilia, l’«attribuzione dei beni
immobili sulla base del criterio di territorialita’».
Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano gli artt. 32 e
33 dello statuto siciliano, i quali attribuiscono alla Regione tutti
i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione dei
beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale. Le
citate disposizioni statutarie infatti, per un verso, vietano allo
Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa gia’ trasferiti, come
invece avverrebbe applicando i criteri di delega censurati; per altro
verso, individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei
beni non ancora trasferiti o non piu’ utili alla difesa o ai servizi
nazionali.
1.4 – Il quarto ed ultimo gruppo di censure e’ rivolto all’art.
27, comma 7, della medesima legge di delega, in relazione al quale si
denuncia la violazione dell’art. 43 dello statuto regionale.
L’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 istituisce presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio
di leale collaborazione, «un tavolo di confronto tra il Governo e
ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma».
Esso e’ costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le
riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa,
dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonche’ dai
Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta’ e
per valutare la congruita’ delle attribuzioni finanziarie ulteriori
intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi contenuti nella legge di
delega n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.
L’ultimo inciso del comma impugnato prevede poi che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, e’
assicurata l’organizzazione del tavolo.
A parere della Regione ricorrente, i compiti e le funzioni
attribuiti a tale «tavolo di confronto», «potrebbero rivelarsi» o una
duplicazione della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello
statuto ovvero condizionarne comunque i lavori, «determinando linee
guida ed indirizzi al fine della determinazione di nuove forme
attuative dello Statuto». In ogni caso − conclude la Regione
Siciliana − ne discenderebbe la violazione dell’art. 43 dello statuto
regionale, che attribuisce alla Commissione paritetica ivi prevista
anche l’attuazione dei rapporti finanziari correlati all’attuazione
dello statuto.
2. – Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate
inammissibili, ad eccezione dell’ultima, avente ad oggetto l’art. 27,
comma 7, da dichiararsi non fondata.
2.1. – Con riferimento ai profili di inammissibilita’, la difesa
dello Stato evidenzia che il non impugnato art. 1, comma 2, della
legge n. 42 del 2009 dispone che «alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita’ con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui
agli articoli 15, 22 e 27» della medesima legge. In conseguenza −
eccepisce ancora l’Avvocatura −, tutte le censure prospettate dalla
ricorrente, ad eccezione di quella avente ad oggetto l’art. 27, comma
7, hanno ad oggetto norme la cui applicazione per la Regione
Siciliana e’ espressamente esclusa dalla stessa legge censurata. In
ogni caso, secondo la difesa dello Stato, quand’anche le norme
denunciate dovessero ritenersi applicabili anche alla Regione
ricorrente, da cio’ non discenderebbe l’effetto del «notevole
squilibrio» delle risorse finanziarie regionali denunciato in
ricorso, trattandosi comunque di principi di delega il cui effetto
eventualmente lesivo «potrebbe essere prodotto solo dalle norme
delegate».
2.2. – La difesa dello Stato evidenzia, dunque, che e’
ammissibile solo la censura riguardante il comma 7 dell’art. 27 della
legge n. 42 del 2009, cioe’ l’unica disposizione, tra quelle
censurate, applicabile alle Regioni a statuto speciale. Nondimeno,
tale censura, a parere dell’Avvocatura, non e’ fondata. In proposito,
la difesa statale muove dal rilievo che la ricorrente ha prospettato
solo come "possibile" l’effetto da cui discende la denuncia di
incostituzionalita’, e cioe’ che il «tavolo di confronto» tra il
Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e
Bolzano, previsto dalla norma impugnata, costituisca una duplicazione
della Commissione paritetica istituita dall’art. 43 dello statuto
oppure uno «strumento che ne condizioni i lavori». Per la medesima
Avvocatura, la previsione normativa di tale «procedimento operativo»
non concreta la creazione di un ulteriore organo e si colloca ad un
«livello politico», diverso dal «livello prevalentemente
amministrativo» proprio della Commissione paritetica statutaria. La
particolare vastita’ ed incisivita’ della riforma del federalismo
fiscale – conclude la difesa dello Stato − ha richiesto la creazione,
da parte del legislatore, di un procedimento nel quale la paritetica
partecipazione del Governo e di ciascuna Regione a statuto speciale e
Provincia autonoma garantisca l’individuazione consensuale delle
linee guida, le quali, peraltro, non «avranno nessun effetto
vincolante, che la norma non attribuisce».
2.3. – Con successiva memoria, depositata in prossimita’
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le
proprie conclusioni, con ulteriori argomentazioni.

Considerato in diritto

1. – La Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimita’
degli articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b);
11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27,
comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma,
della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della
Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455,
recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria); all’intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio e patrimonio).
1.1. – Con un primo gruppo di censure, la ricorrente impugna gli
artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero
1) e numero 2), della legge di delegazione n. 42 del 2009,
denunziando la violazione dell’art. 36 dello statuto speciale
regionale e degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
Queste norme prevedono, quali principi e criteri direttivi della
delega: a) la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni
(art. 8, comma 1, lettera f); b) la «cancellazione degli […]
stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di
funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al
finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie
di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e
quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a); c) il
«corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e
regolati da leggi statali, il cui gettito e’ attribuito alle Regioni,
sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali,
sia, infine, del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un
ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo
complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b,
numeri 1 e 2).
La ricorrente impugna tali norme sul presupposto che esse,
interferendo «sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle
risorse sinora attribuite alla Sicilia», incidono «sul complesso
sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato
all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo
fiscale regionale», perche’ le soppressioni dei trasferimenti statali
di spesa non risultano compensate «con un gettito compartecipativo
dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha gia’ come risorse proprie».
Cio’ determinerebbe, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei
mezzi finanziari regionali ed un «notevole squilibrio» delle risorse
finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilita’ per la
Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse
finanziarie, in violazione anche dei principi derivanti dagli artt.
81 e 119, quarto comma, della Costituzione.
1.2. − Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana
assume che gli artt. 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1,
lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, violino
gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e le
relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965,
nonche’ gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
Le norme impugnate, fissando ulteriori principi di delega,
stabiliscono che: a) in materia di finanziamento delle funzioni di
comuni, province e citta’ metropolitane, si debba garantire il
finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia
«assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di
tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (art.
11, lettera b) del comma 1); b) «il gettito delle compartecipazioni a
tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione»
(art. 11, lettera f) del comma 1); c) le spese dei comuni relative
alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate» dal
gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito
derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla imposizione immobiliare (art. 12, lettera b)
del comma 1); d) le spese delle province siano prioritariamente
finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e’
connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un
tributo dello Stato» (art. 12, lettera c) del comma 1).
La ricorrente denuncia che tali norme determinano l’effetto di
una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla
Regione in base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del
1965. Infatti, essendo la Regione Siciliana gia’ titolare «di tutto
il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle
disposizioni richiamate», parte di esso, secondo gli impugnati
principi di delega, dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli
enti locali. Tale finanziamento e’ posto non a carico dello Stato, ma
della Regione stessa, la quale subisce, pertanto, una riduzione del
gettito tributario, senza alcun meccanismo compensativo. Inoltre,
tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti
locali a carico della Regione risulta indeterminata e, pertanto, il
meccanismo in questione − gia’ in se’ lesivo degli artt. 36 e 37
dello statuto speciale e delle relative norme attuative −
«pregiudicherebbe la possibilita’ per la Regione di esercitare le
proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», con violazione
anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
1.3. – Un terzo gruppo di censure ha ad oggetto l’intero art. 19
della legge n. 42 del 2009, di cui viene denunciato il contrasto con
gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative»
norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 1825 del 1961.
L’art. 19 – nel fissare i principi ed i criteri direttivi di
delega per l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un
proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. –
prevede l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di
governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacita’ finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed
enti locali e fa salva «la determinazione da parte dello Stato di
apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i
singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre,
la norma impugnata prevede l’«attribuzione dei beni immobili sulla
base del criterio di territorialita’», quale ulteriore criterio di
delega con riferimento alla formazione del patrimonio degli enti
locali (art. 19, comma 1, lettera b).
La ricorrente denuncia, in proposito, la violazione degli artt.
32 e 33 dello statuto siciliano, i quali − attribuendo alla Regione
tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione
dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale −
vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa gia’
trasferiti ed individuano nella Regione medesima la titolare
esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non piu’ utili alla difesa
o ai servizi nazionali.
1.4. – Con un quarto ed ultimo gruppo di censure, la ricorrente
deduce, in riferimento all’art. 43 dello statuto speciale,
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 27, comma 7, della legge n.
42 del 2009.
La norma denunciata istituisce – in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano – «un tavolo di confronto tra il
Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma», i cui compiti e funzioni – secondo la ricorrente –
«potrebbero» rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione
paritetica prevista dall’evocato art. 43 dello statuto speciale o,
comunque, indebitamente condizionare i lavori di detta Commissione.
2. – Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione preliminare
dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui tutte le censure avanzate
nel ricorso − salvo quella avente ad oggetto l’art. 27, comma 7,
della legge n. 42 del 2009 − sono inammissibili, perche’ le norme
impugnate non sono applicabili alla Regione Siciliana, per il
disposto del non impugnato art. 1, comma 2, della medesima legge, il
quale stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita’
con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
15, 22 e 27».
L’eccezione di inammissibilita’ e’ fondata.
Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nel citato art. 1,
comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli
unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli
contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono
applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di
delega contenuti nelle disposizioni censurate. Ne’ puo’ sostenersi in
contrario quanto addotto dalla ricorrente, secondo cui le
disposizioni impugnate, ancorche’ ad essa non applicabili,
«interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle
risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiche’ incidono «sul
complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato
all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo
fiscale regionale». Trattasi, all’evidenza, di un’affermazione che,
per la sua genericita’ ed indeterminatezza, non e’ idonea a
modificare la conclusione teste’ enunciata, che e’ fondata su una
sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative.
3. – E’ invece ammissibile la questione avente ad oggetto l’art.
27, comma 7, della legge n. 42 del 2010, trattandosi di norma
applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province
autonome), e percio’ alla ricorrente. La norma impugnata, in
attuazione del principio di leale collaborazione: a) prevede
l’istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
«un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto
speciale e ciascuna provincia autonoma», costituito dai Ministri per
i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le
politiche europee nonche’ dai Presidenti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome; b) attribuisce a detto «tavolo di
confronto» la competenza ad individuare «linee guida, indirizzi e
strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta’ e per valutare la congruita’ delle attribuzioni
finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in
vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi»
contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti
della finanza pubblica».
La Regione ricorrente assume che i compiti e le funzioni
attribuiti al "tavolo di confronto" potrebbero: a) rivelarsi una
duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista
dall’art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme
di attuazione dello statuto stesso; b) condizionare indebitamente i
lavori di detta Commissione. Ne risulterebbe violato – sempre secondo
la Regione – il citato art. 43, «che attribuisce alla Commissione
paritetica ivi specificata anche l’attuazione dei rapporti finanziari
correlati all’attuazione dello Statuto regionale».
La questione non e’ fondata.
Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata
e la «Commissione paritetica» prevista dall’art. 43 dello statuto
della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto
alla composizione, ma hanno anche ambiti operativi e funzioni
diversi.
L’organo statutario – composto da quattro membri nominati
dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato – e’
titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento
legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43,
esso «determinera’ le norme» relative sia al passaggio alla Regione
degli uffici e del personale dello Stato sia all’attuazione dello
statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale
raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al
raggiungimento di tali specifici obiettivi.
Il «tavolo di confronto» – cui intervengono gli indicati membri
del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale − non ha,
invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di
produzione normativa, perche’ la disposizione censurata si limita ad
attribuirgli compiti e funzioni politico-amministrativi non
vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente
informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e
strumenti»), nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si
realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra
lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili
perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla
citata legge di delegazione, secondo il principio di leale
collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione
censurata.
Dall’evidenziata diversita’ di funzioni discende che –
contrariamente all’assunto della ricorrente – il tavolo tecnico non
costituisce una "duplicazione" della Commissione paritetica prevista
dall’art. 43 dello statuto speciale. La disposizione denunciata non
puo’ avere, pertanto, alcuna attitudine lesiva delle prerogative
statutarie della Regione.
Conferma tale conclusione il fatto che – come sopra visto –
l’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 subordina
l’applicazione dell’art. 27 alle Regioni a statuto speciale – e
quindi anche l’istituzione e il funzionamento del «tavolo di
confronto» – alla condizione che tale applicazione avvenga «in
conformita’ con gli statuti» regionali. Cio’ significa che la
disposizione deve essere interpretata nel senso che le «linee guida,
indirizzi e strumenti», adottati in sede di «tavolo di confronto»,
non possono interferire con la determinazione delle norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana, che rimane
riservata alla Commissione paritetica.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1,
lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere
b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto
della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n.
455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio e patrimonio);
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio
2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo
ricorso, in riferimento all’art. 43 dello statuto della Regione
Siciliana.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 200 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Basilicata; Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; Udito l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 6 ottobre 2009 e depositato il successivo 13 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge], e’ fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara’ definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indichera’, altresi’, i contenuti e le modalita’ di redazione e di aggiornamento dello stesso». Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse finalita’ della legge di incentivazione dell’edilizia privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del fabbricato – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti, nonche’ l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pone in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del profilo del canone di ragionevolezza, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (come gia’ affermato dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l’art. 117, terzo comma, Cost., giacche’, nella materia concorrente governo del territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto piu’ che «un obbligo siffatto non e’, in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le proprie leggi in materia». Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), nella parte in cui dispone che, in fase di ultimazione dei lavori [di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio, previsti dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge] e’ fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara’ definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge»; e dispone che «il regolamento indichera’, altresi’, i contenuti e le modalita’ di redazione e di aggiornamento dello stesso». Secondo il ricorrente, l’istituzione del fascicolo del fabbricato si porrebbe in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del canone di ragionevolezza, e con l’art. 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; b) con gli artt. 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; d) in subordine, con l’art. 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio. 2. – La questione, sotto tutti i prospettati profili, e’ inammissibile. 2.1. – Nei termini in cui e’ stato formulato, il ricorso risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alla norma impugnata (sentenza n. 45 del 2010); il ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesivita’ della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali principi. In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente sull’assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformita’ della previsione del fascicolo del fabbricato al parametro di volta in volta evocato: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimita’ costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006). 2.2. – In particolare, con riferimento alle singole censure, il ricorrente innanzitutto deduce che la norma impugnata «viola l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97 Cost., in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, cosi’ come, peraltro, gia’ rilevato» dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita’"». Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in quel giudizio, l’esame della omologa figura del "registro del fabbricato", come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari modalita’ di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente disciplinate. Chiarito espressamente che «nessun dubbio puo’ sussistere riguardo alla doverosita’ della tutela della pubblica e privata incolumita’, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalita’ puo’ essere imposto ai proprietari degli edifici», cio’ che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di illegittimita’ costituzionale di alcune norme della citata legge regionale e’ stata la considerazione che le specifiche modalita’ di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosita’ degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonche’ al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorieta’ della imposta necessita’ di richiedere ad una pluralita’ di tecnici privati informazioni gia’ in possesso delle competenti amministrazioni. Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede solo l’obbligo di istituzione del fascicolo del fabbricato, limitandosi – quanto alla definizione del contenuto e delle modalita’ di redazione e di aggiornamento dello stesso – ad operare un rinvio alla adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ambiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del 2010 e n. 200 del 2009). Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e’ come tale inidoneo a costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del palesato profilo di incostituzionalita’. 2.3. – Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42 Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale». Anche tale profilo e’ inammissibile, giacche’ il ricorso, da un lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la relativa riserva – in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) – sia esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama genericamente i principi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza alcuna spiegazione del perche’ e del come gli stessi sarebbero violati, trascurando, altresi’, di considerare che essi non operano in modo assoluto ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti limiti della loro utilita’ e funzione sociale (sentenza n. 167 del 2009). 2.4. – Altrettanto e’ a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora una volta non motivata) violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono, in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost. In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla configurabilita’ della stessa (almeno in tesi) in termini di previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123 del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile. 2.5. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l’istituzione del fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia», e che, della «normativa vigente», un siffatto obbligo non e’ in alcun modo desumibile. Anche questa censura, nei termini prospettati, e’ generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno della tesi (che si da’ per dimostrata) della natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto piu’ necessaria proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Regione
Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte
al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio residenziale), proposta – in riferimento agli artt. 3, 23,
41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della
Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 199 SENTENZA 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 4, e
degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge
della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio
delle attivita’ di pescaturismo e ittiturismo), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10
luglio 2009, depositato in cancelleria il 14 luglio 2009 ed iscritto
al n. 48 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Graziano Pungi’
per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 7-10 luglio 2009 e depositato il
14 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e
s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6, comma 1,
lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 30
(recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attivita’
di pescaturismo e ittiturismo).
In particolare, l’Avvocatura ritiene che l’art. 3, comma 4,
nell’estendere la «disciplina di semplificazione dei procedimenti
autorizzativi per l’esercizio» delle attivita’ di pescaturismo e di
ittiturismo alle imprese di acquacoltura, «senza prevedere norme di
salvaguardia in materia di valutazione di impatto ambientale»,
introdurrebbe una deroga non prevista dalla normativa statale a
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, determinando in questo modo
una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
Sul punto il ricorrente precisa che, sebbene la legge regionale
non contempli una definizione di acquacoltura, ad essa «e’ certamente
riconducibile l’attivita’ di piscicoltura per la quale» il combinato
disposto dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 1, lettera e),
dell’allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) prevede «procedure di impatto ambientale
limitatamente ai progetti che abbiano una superficie complessiva
eccedente i 5 ettari».
Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 4, 6, comma
1, lettera c), e 8, comma 5, dell’indicata legge della Regione
Calabria, nella parte in cui «subordinano l’esercizio delle attivita’
di pescaturismo e di ittiturismo alla iscrizione in appositi elenchi
regionali», previa «presenza di un attestato di frequenza con esito
positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione», violerebbero
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che attribuisce alla
competenza legislativa concorrente Stato-Regioni la materia
«professioni».
Osserva, infatti, il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano
competenza legislativa residuale in materia di «turismo», il settore
delle professioni turistiche ricade nella materia «professioni» e,
pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale,
spetta allo Stato l’individuazione dei titoli necessari per
l’esercizio di una determinata attivita’ professionale turistica,
nonche’ l’istituzione dei relativi albi ed elenchi.
Infine, le disposizioni regionali da ultimo indicate, sempre a
giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbero
l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche’,
introducendo limitazioni «al libero svolgimento dell’attivita’ di
pescaturismo e di ittiturismo, si risolvono […] in una lesione del
principio della libera prestazione dei servizi, nonche’ della libera
concorrenza».
2. – Con atto depositato in data 3 agosto 2009 si e’ costituita
in giudizio la Regione Calabria concludendo per la declaratoria di
inammissibilita’ e di infondatezza delle questioni.
Con riferimento alla censura riguardante l’art. 3, comma 4, della
legge regionale n. 15 del 2009, la resistente ritiene che il
ricorrente sia incorso in un’erronea interpretazione della
disposizione impugnata; il legislatore regionale si sarebbe, infatti,
limitato ad «estendere alle imprese di acquacoltura la possibilita’
di svolgere le attivita’ di pescaturismo e ittiturismo», senza
tuttavia far venire meno gli obblighi previsti dalla legislazione
statale riguardo all’acquacoltura, ivi compresa la previa
acquisizione della VIA (valutazione di impatto ambientale).
Anche la seconda censura, relativa all’art. 4 ed agli artt. 6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ad avviso della difesa regionale,
sarebbe frutto di una «non corretta percezione del dato normativo».
Secondo la Regione il ricorrente avrebbe erroneamente considerato le
suddette disposizioni regionali come norme dirette a disciplinare le
professioni turistiche. In realta’, premesso che ai sensi dell’art.
12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo)
l’attivita’ di agriturismo e’ assimilata a quella di pescaturismo, la
legge regionale impugnata si sarebbe limitata a dare attuazione alle
disposizioni previste dalla citata legge statale in materia di
agriturismo.
In particolare, la difesa regionale precisa che il certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attivita’ di ittiturismo, di cui
all’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2009,
coinciderebbe con il certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attivita’ di agriturismo di cui all’art. 7, comma 1, della
citata legge statale n. 96 del 2006 che, tra l’altro, attribuirebbe
alle Regioni il compito di disciplinarne le modalita’ di rilascio.
Allo stesso modo i corsi di formazione organizzati dalla Regione,
ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del
2009, e finalizzati al rilascio del succitato certificato di
abilitazione, coinciderebbero con i corsi di preparazione di cui
all’art. 7, comma 1, della menzionata legge statale n. 96 del 2006.
Pertanto, conclude la resistente, le norme regionali impugnate
non avrebbero ad oggetto, come erroneamente ritenuto dal ricorrente,
la disciplina di figure professionali nel settore turistico, bensi’
di attivita’ economiche di tipo imprenditoriale.
Infine, quanto alla terza censura prospettata dal ricorrente e
riferita all’asserito contrasto delle norme regionali da ultimo
indicate con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, la Regione resistente ne deduce l’inammissibilita’ per
genericita’.
3. – Con atto depositato il 23 marzo 2010, tenuto conto della
delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010, l’Avvocatura
generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
quanto la Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2009,
n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009,
n. 15 «Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in
parte modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.
4. – In prossimita’ dell’udienza, la Regione resistente ha
depositato un atto con il quale ha chiesto la declaratoria di
cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, dubita della
legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria
30 (recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle
attivita’ di pescaturismo e ittiturismo).
L’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2009 e’
impugnato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, nella parte in cui non prevede la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) per le imprese di acquacoltura. Ad avviso
del ricorrente, infatti, l’attivita’ di acquacoltura, essendo
riconducibile a quella di piscicoltura, sarebbe sottoposta alla
procedura di impatto ambientale ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 7, comma 4, e 1, lettera e), dell’Allegato IV al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, gli artt.
4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della medesima legge
regionale, nella parte in cui stabiliscono, da un lato, che
l’esercizio delle attivita’ di pescaturismo e di ittiturismo sia
subordinato alla iscrizione in appositi elenchi regionali; e
dall’altro, che detta iscrizione sia possibile previo rilascio di un
attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi
organizzati dalla Regione. Le citate disposizioni contrasterebbero
con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, secondo
costante giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato
l’individuazione dei titoli per lo svolgimento delle attivita’
professionali, nonche’ l’istituzione dei relativi albi.
Le norme regionali da ultimo indicate, prevedendo limitazioni
all’esercizio delle attivita’ di pescaturismo e di ittiturismo,
risulterebbero, ad avviso del ricorrente, anche in contrasto con i
principi della libera prestazione dei servizi e della libera
concorrenza.
2. – Successivamente alla proposizione del ricorso col quale sono
state sollevate le presenti questioni di legittimita’ costituzionale,
la Regione Calabria, con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56
(Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15
«Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in parte
modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.
3. – A seguito del citato jus superveniens, con atto depositato
il 23 marzo 2010 e conforme alla deliberazione governativa del 12
marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, in quanto l’intervenuto mutamento normativo ha fatto venire
meno le ragioni della proposizione dello stesso.
4. – Alla predetta rinuncia non e’, tuttavia, seguita una formale
accettazione da parte della Regione Calabria.
Quest’ultima, con atto depositato in data 1° aprile 2010, ha
chiesto infatti una declaratoria di cessazione della materia del
contendere.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non
regolarmente accettata, pur non determinando l’estinzione del
processo, puo’ fondare, unitamente ad altri elementi, una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza
di interesse del ricorrente (da ultimo, ex plurimis, ordinanze nn.
126 e 117 del 2010).
Nel caso in esame, tenuto conto che le norme censurate non hanno
avuto medio tempore attuazione – come affermato nell’atto depositato
dalla resistente in prossimita’ dell’udienza – e che il succitato
intervento normativo puo’ ritenersi satisfattivo delle pretesa
avanzata col ricorso, anche alla luce del contenuto dell’atto di
rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Saulle Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 198 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro), promosso dal Giudice delegato del Tribunale ordinario di
Trani, nel procedimento vertente tra la Factorit S.p.A. e il
cancelliere del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 15
aprile 2009, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel
corso del procedimento camerale promosso con ricorso, ai sensi
dell’art. 745 del codice di procedura civile, dalla societa’ Factorit
S.p.A. avverso il rifiuto del cancelliere del Tribunale – motivato,
ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), dal mancato
versamento dell’imposta di registro sull’atto – di rilasciare copia
autentica del verbale di conciliazione, con il quale era stato
definito un giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi
dell’art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), testo
originario, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dello stesso
art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 – rectius: art. 66, comma 2, dello
stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di
registro.
Il rimettente premette che, con avviso di liquidazione e
contestuale irrogazione di sanzione, l’Agenzia delle entrate di Trani
aveva liquidato l’imposta di registro relativa al verbale di detta
conciliazione di € 83.994,72, calcolandola in misura proporzionale
anziche’ fissa, e che per tale ragione la Factorit S.p.A. aveva
proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari,
invocando l’errata applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del
1986. In pendenza di detto giudizio tributario, e, quindi, nelle more
della registrazione dell’atto e del pagamento dell’imposta, la
Factorit S.p.A. aveva chiesto alla cancelleria del Tribunale di Trani
il rilascio di copia autentica del verbale di conciliazione onde
poter procedere al deposito della stessa presso l’Ufficio
fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. A seguito
del rifiuto del cancelliere, la Factorit S.p.A. aveva promosso il
giudizio nel corso del quale e’ stata sollevata la questione di
legittimita’ costituzionale.
Il giudice a quo osserva che l’art. 66 del citato d.P.R., al
comma 1, stabilisce il divieto per cancellieri e segretari degli
organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti
degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati
o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con
relativo pagamento dell’imposta, prevedendo, al secondo comma,
tassative eccezioni al divieto di rilascio di copia di atti, nelle
more della registrazione. A tali deroghe, previste dal legislatore,
si e’ aggiunta quella introdotta dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 522 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la
possibilita’ del rilascio dell’originale o della copia della sentenza
o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato
per procedere alla esecuzione forzata, anche prima della
registrazione.
Secondo il rimettente, le ragioni poste a base della decisione
della Corte sarebbero invocabili anche nella fattispecie in esame.
Infatti, il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui
all’art. 98 del r.d. n. 267 del 1942, testo originario, si conclude
con una sentenza che, qualora passata in giudicato, accerta
definitivamente il credito e costituisce titolo per la c.d.
variazione dello stato passivo fallimentare, adempimento rimesso alla
cancelleria ad impulso di parte.
Non dissimile dal caso esaminato sarebbe la definizione, avvenuta
nel caso di specie, del giudizio con verbale di conciliazione
giudiziale che ha accertato definitivamente il credito da ammettere
al passivo.
Anche in tale ipotesi, la variazione dello stato passivo
costituirebbe il momento di raccordo tra il giudizio di opposizione,
ormai concluso, ed il procedimento concorsuale in corso, raccordo che
consente al creditore di ottenere effettiva tutela del diritto di
credito accertato, attraverso la partecipazione ai riparti
predisposti dagli organi fallimentari. Sicche’, pur in assenza di una
condanna nei confronti della curatela fallimentare, non potrebbe
negarsi che l’effettiva attuazione giurisdizionale del diritto
vantato dal creditore concorsuale si concretizza con l’inserimento
del credito nello stato passivo. Anzi, tale iter procedimentale, in
pendenza del fallimento, rappresenterebbe l’unica forma di tutela del
creditore concorsuale, non potendo costui far valere il suo diritto
al di fuori del concorso dei creditori, ai sensi degli artt. 51 e 52
legge fall.
Pertanto, condizionare il rilascio della copia del verbale di
conciliazione all’effettivo pagamento dell’imposta di registro
equivarrebbe ad impedire l’attuazione del diritto di credito
accertato giurisdizionalmente, tanto piu’ la’ dove, come nella
specie, penda contenzioso proprio in ordine alla legittimita’ della
pretesa tributaria sul quantum debeatur e il tributo richiesto abbia
anche consistenza notevole. Verrebbero cosi’ violati sia l’art. 24
della Costituzione, che assicura la possibilita’ non solo astratta e
teorica di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia
l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata irragionevole
differenza di trattamento a seconda che il debitore da aggredire
esecutivamente sia fallito ovvero in bonis, poiche’ solo nel secondo
caso, giusta il tenore dell’art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 a
seguito della sentenza di questa Corte n. 522 del 2002, il creditore
potrebbe, in pendenza di registrazione, ottenere subito la copia
dell’atto indispensabile alla realizzazione del diritto accertato
giudizialmente, promuovendo l’esecuzione forzata.
In punto di rilevanza della questione, il rimettente, ribadita la
natura giurisdizionale del procedimento camerale regolato dall’art.
745 cod. proc. civ., gia’ affermata da questa Corte, sottolinea che,
nella specie, l’esito del procedimento a quo e’ condizionato da
quello della questione sollevata, non potendosi, neanche in via di
interpretazione, ricondurre la soluzione del problema
all’applicazione di taluna delle deroghe previste dal secondo comma
del citato art. 66.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione.
Premette l’Autorita’ intervenuta che i principi espressi da
questa Corte con la richiamata sentenza n. 522 del 2002 si
riferiscono a fattispecie diversa da quella dalla quale trae origine
la questione di costituzionalita’ in esame, trattandosi in quel caso,
a differenza che in questo, di instaurare una procedura esecutiva, in
relazione alla quale e’ stato ritenuto prevalente l’interesse alla
difesa del soggetto esecutante su quello dello Stato alla riscossione
dell’imposta.
Cio’ posto, l’Avvocatura rileva che la disposizione censurata
deve essere coordinata con l’art. 65 del d.P.R. n. 131 del 1986,
finalizzato ad evitare che le parti omettano la registrazione degli
atti che sono soggetti a tale obbligo in un termine fisso. Al fine di
valutare la conformita’ a Costituzione della norma censurata,
dovrebbe, quindi, verificarsi la prevalenza o meno dell’interesse
dello Stato alla riscossione dei tributi rispetto al contrapposto
interesse privato a far valere determinati diritti parimenti tutelati
dalla Costituzione.
Al riguardo, l’Avvocatura ricorda che la citata sentenza n. 522
del 2002 ha sottolineato che l’interesse alla riscossione dei tributi
e’ posto dall’art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto
individuale. La costituzionalizzazione dell’interesse alla
riscossione dei tributi potrebbe, dunque, giustificare i divieti di
cui all’art. 66 censurato.
Del resto – conclude l’Autorita’ intervenuta – lo stesso
legislatore, la’ dove non ha ritenuto prevalente l’interesse alla
riscossione delle imposte, ha individuato, nell’esercizio della sua
discrezionalita’, le eccezioni al principio del divieto di rilascio
di documenti relativi ad atti non registrati (art. 66, comma 2, del
d.P.R. n. 131 del 1986).

Considerato in diritto

1. – Il Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani dubita
della legittimita’ costituzionale dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro) – rectius: art. 66, comma 2, dello
stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di
registro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della ingiustificata disparita’ di trattamento di situazioni
analoghe, in funzione della circostanza che il debitore da aggredire
sia fallito ovvero in bonis, poiche’ solo nel secondo caso il
creditore potrebbe, in pendenza della registrazione, ottenere subito
la copia dell’atto, indispensabile alla realizzazione del diritto
accertato giudizialmente, promuovendo l’azione forzata; nonche’ per
violazione dell’art. 24 della Costituzione, per l’impedimento
all’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente.
2. – La questione e’ fondata.
2.1. – L’art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce
che «i soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono
rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a
registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo
dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2
prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di
atti tassativamente enunciati.
Questa Corte ha gia’ dichiarato l’illegittimita’ costituzionale
della norma censurata nella parte in cui non prevede che la norma
contenuta nel comma 1 dello stesso art. 66 non si applica al rilascio
dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento
giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere
all’esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002).
La decisione muove dalla considerazione che la legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria), ha imposto al legislatore delegato, come
principio direttivo, di eliminare «ogni impedimento fiscale al
diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi» (articolo 7, n. 7).
In attuazione di tale principio, l’art. 63 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), il cui contenuto
e’ poi sostanzialmente confluito nell’art. 65 del d.P.R. n. 131 del
1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti
non registrati previsto dalla disciplina precedente, stabilendo, in
luogo dello stesso, l’obbligo del cancelliere di inviarli all’Ufficio
del registro.
«Il legislatore della riforma» – osserva la citata sentenza – «ha
pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento
dell’obbligazione relativa all’imposta di registro, emergente in
occasione del processo di cognizione, non puo’ avere l’effetto di
precluderne lo svolgimento e la conclusione. E’ chiaro il giudizio di
valore cosi’ espresso, per cui, nel bilanciamento tra l’interesse
fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della
tutela giurisdizionale, il primo e’ ritenuto sufficientemente
garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio
finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo cosi’
in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto
sostanzialmente identico sono state introdotte – sia pure in tempi
diversi – per le imposte di successione, di bollo e sul valore
aggiunto».
Considerando il bilanciamento fra i due interessi alla luce del
principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta
dall’articolo 24, primo comma, Cost. comprende anche la fase
dell’esecuzione forzata, la quale e’ diretta a rendere effettiva
l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, la scelta compiuta
dalla norma di cui si tratta e’ stata ritenuta da questa Corte
irragionevole e contrastante con l’art. 24 della Costituzione
(sentenza n. 321 del 1998).
Tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra
l’interesse all’effettivita’ della tutela giurisdizionale e quello
alla riscossione dei tributi fosse effettuata, per i due tipi di
processo, in modo irragionevolmente diverso: l’inadempimento
dell’obbligazione tributaria – che pure non ha precluso lo
svolgimento del processo di cognizione fino all’emanazione della
sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo
la comunicazione da parte del cancelliere all’ufficio del registro
degli atti non registrati – impediva infatti che alla sentenza (o al
provvedimento esecutivo) fosse data attuazione mediante l’esercizio
della tutela giurisdizionale in via esecutiva.
I principi posti a base della richiamata sentenza si attagliano
anche alla fattispecie in esame. Infatti, posto che la conciliazione
giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l’unico
sistema attraverso il quale il creditore puo’ ottenere tutela del
proprio diritto e’ quello della partecipazione al riparto attraverso
l’inserimento del credito nello stato passivo. Pertanto, la
esclusione di tale possibilita’, prima della registrazione dell’atto,
pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a
trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il
mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il
credito, prima della registrazione dell’atto. Condizione,
quest’ultima, presa appunto in considerazione e tutelata con la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale di cui alla citata
sentenza n. 522 del 2002.
Ne’ puo’ accedersi alla tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo
cui appartiene in ogni caso alla discrezionalita’ del legislatore
attribuire prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte e,
quindi, legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad
atti non registrati, trovando, invece, tale discrezionalita’ un
limite insuperabile con riferimento alle ipotesi in cui, come nella
specie, il divieto sia, per le stesse ragioni esposte nella sentenza
da ultimo richiamata, irragionevole.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 66, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la
disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia
dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della
causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della
variazione di quest’ultimo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.