Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 8, comma 1,
lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e
f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione),
promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 6 luglio
2009, depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 ed iscritto al n.
47 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice
relatore Franco Gallo;
Uditi l’ avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana
nonche’ l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 10 luglio
2009, la Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimita’
costituzionale dei seguenti articoli della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione): 8, comma 1, lettera f); 10,
comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1,
lettere b) e c); 19; 27, comma 7. Quali parametri dell’impugnativa
costituzionale, vengono evocati: a) gli articoli 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione; b) gli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello
statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio
1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); c) l’art. 2 del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria); d) l’intero d.P.R. 1°
dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).
La Regione ricorrente premette che la citata legge n. 42 del 2009
– nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve
ispirarsi nell’adottare uno o piu’ decreti legislativi attuativi
dell’art. 119 Cost. – stabilisce che «alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita’ con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui
agli artt. 15, 22 e 27» (art. 1, comma 2) e che, dunque, tra le
disposizioni oggetto di impugnativa, e’ solo l’art. 27, comma 7, a
spiegare efficacia nei confronti di essa ricorrente. Tuttavia,
nonostante tale statuizione, secondo la ricorrente tutte le
disposizioni denunciate «appaiono direttamente applicabili anche alla
Regione siciliana» o comunque incidono sulle sue potesta’ regionali,
«in violazione delle prerogative statutarie alla Regione assegnate».
1.1. – Un primo gruppo di censure ha per oggetto gli artt. 8,
comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e
numero 2), della legge n. 42 del 2009.
L’art. 8, comma 1, lettera f), prevede − quale principio e
criterio direttivo della delega, «al fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle
regioni, nonche’ al principio di autonomia di entrata e di spesa
fissato dall’articolo 119 della Costituzione» – la «soppressione dei
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle
funzioni esercitate dalle Regioni, «ad eccezione dei contributi
erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti
dalle regioni».
L’art. 10, comma 1, lettera a), prevede, quale ulteriore criterio
di delega, la cancellazione degli «stanziamenti di spesa, comprensivi
dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello
Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni
trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa
ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.
Il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), prevede,
inoltre, che gli emanandi decreti legislativi siano ispirati al
principio della riduzione delle aliquote dei tributi erariali e − per
il finanziamento delle spese connesse alle materie di competenza
legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.
nonche’ delle spese relative alle materie di competenza esclusiva
statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze
amministrative – al principio del corrispondente aumento: a) dei
tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il
cui gettito e’ attribuito alle Regioni; b) delle addizionali sulle
basi imponibili dei tributi erariali; c) del gettito derivante
dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilito sul livello
sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di
risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei
trasferimenti soppressi.
La ricorrente assume che tali previsioni, anche se non
direttamente applicabili ad essa Regione, «interferiscono
sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora
attribuite alla Sicilia», poiche’ incidono «sul complesso sistema di
definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di
gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Si
osserva infatti nel ricorso che le impugnate disposizioni − in
ragione della cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione
delle aliquote di imposizione fiscale – determinano,
«tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari
regionali, che non e’ possibile compensare «con un gettito
compartecipativo dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha gia’ come
risorse proprie». Ad avviso della Regione ricorrente, tale
circostanza – unitamente al rilievo che, attualmente, la finanza
della Regione siciliana «e’ direttamente ancorata all’imposizione
fiscale statale» − «potrebbe determinare un notevole squilibrio»
delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa
possibilita’ per la Regione di esercitare le proprie funzioni per
carenza delle risorse finanziarie, «in violazione, quindi, anche dei
principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della
Costituzione».
1.2. – Un secondo gruppo di censure ha per oggetto l’art. 11,
comma 1, lettere b) ed f), e l’art. 12, comma 1, lettere b) e c),
della legge di delegazione n. 42 del 2009, per la pretesa violazione:
a) degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione
Siciliana; b) delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n.
1074 del 1965; c) degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
L’art. 11, comma 1, prevede – quali principi e criteri direttivi
dei futuri decreti legislativi in materia di finanziamento delle
funzioni di comuni, province e citta’ metropolitane – che si
garantisca il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard
e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni
al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali
tributi» (lettera b) ed inoltre che «il gettito delle
compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo
di destinazione» (lettera f).
L’art. 12, comma 1, prevede, quale principio di delega, che le
spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano
«prioritariamente finanziate»: a) dal gettito derivante da una
compartecipazione all’IVA; b) dal gettito derivante da una
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche; c)
dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo (lettera b). La stessa disposizione prevede
altresi’ che le medesime spese delle province siano prioritariamente
finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e’
connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un
tributo dello Stato» (lettera c).
La ricorrente evidenzia che, anche per tali previsioni, la
compartecipazione e’ relativa al gettito dei tributi riferibili al
territorio, «trattandosi di attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» e che tale sistema di finanziamento determina una
sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in
base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti
− argomenta la ricorrente – la Regione Siciliana e’ titolare «di
tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato
dalle disposizioni richiamate», parte del quale dovrebbe alimentare
anche il finanziamento degli enti locali. La ricorrente afferma, in
proposito, che la normativa impugnata, per finanziare le spese degli
enti locali, prevede il ricorso a risorse non dello Stato, ma della
Regione, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito
tributario a causa delle predette compartecipazioni, senza che siano
previsti «meccanismi compensativi della forte contrazione delle
entrate regionali». Inoltre – si evidenzia ancora nel ricorso –
l’onere finanziario di tale compartecipazione ai tributi erariali in
favore degli enti locali a carico della Regione risulta
indeterminato, con la conseguenza che il meccanismo in questione −
gia’ in se’ lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle
relative norme attuative – «pregiudicherebbe la possibilita’ per la
Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse
finanziarie», cosi’ violando anche gli artt. 81 e 119, quarto comma,
Cost.
1.3. – Con un terzo gruppo di censure viene impugnato l’intero
art. 19 della legge n. 42 del 2009, per contrasto con gli artt. 32 e
33 dello statuto di autonomia e con le «relative norme di attuazione
approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825».
L’art. 19 fissa i principi ed i criteri direttivi di delega per
l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio
patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. La norma
– nel prevedere l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello
di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacita’ finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed
enti locali − fa salva «la determinazione da parte dello Stato di
apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i
singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre,
la successiva lettera b) del comma 1 del medesimo art. 19 prevede,
quale criterio di delega con riguardo alla formazione del patrimonio
degli enti locali situati in Sicilia, l’«attribuzione dei beni
immobili sulla base del criterio di territorialita’».
Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano gli artt. 32 e
33 dello statuto siciliano, i quali attribuiscono alla Regione tutti
i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione dei
beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale. Le
citate disposizioni statutarie infatti, per un verso, vietano allo
Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa gia’ trasferiti, come
invece avverrebbe applicando i criteri di delega censurati; per altro
verso, individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei
beni non ancora trasferiti o non piu’ utili alla difesa o ai servizi
nazionali.
1.4 – Il quarto ed ultimo gruppo di censure e’ rivolto all’art.
27, comma 7, della medesima legge di delega, in relazione al quale si
denuncia la violazione dell’art. 43 dello statuto regionale.
L’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 istituisce presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio
di leale collaborazione, «un tavolo di confronto tra il Governo e
ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma».
Esso e’ costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le
riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa,
dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonche’ dai
Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta’ e
per valutare la congruita’ delle attribuzioni finanziarie ulteriori
intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi contenuti nella legge di
delega n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.
L’ultimo inciso del comma impugnato prevede poi che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, e’
assicurata l’organizzazione del tavolo.
A parere della Regione ricorrente, i compiti e le funzioni
attribuiti a tale «tavolo di confronto», «potrebbero rivelarsi» o una
duplicazione della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello
statuto ovvero condizionarne comunque i lavori, «determinando linee
guida ed indirizzi al fine della determinazione di nuove forme
attuative dello Statuto». In ogni caso − conclude la Regione
Siciliana − ne discenderebbe la violazione dell’art. 43 dello statuto
regionale, che attribuisce alla Commissione paritetica ivi prevista
anche l’attuazione dei rapporti finanziari correlati all’attuazione
dello statuto.
2. – Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate
inammissibili, ad eccezione dell’ultima, avente ad oggetto l’art. 27,
comma 7, da dichiararsi non fondata.
2.1. – Con riferimento ai profili di inammissibilita’, la difesa
dello Stato evidenzia che il non impugnato art. 1, comma 2, della
legge n. 42 del 2009 dispone che «alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita’ con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui
agli articoli 15, 22 e 27» della medesima legge. In conseguenza −
eccepisce ancora l’Avvocatura −, tutte le censure prospettate dalla
ricorrente, ad eccezione di quella avente ad oggetto l’art. 27, comma
7, hanno ad oggetto norme la cui applicazione per la Regione
Siciliana e’ espressamente esclusa dalla stessa legge censurata. In
ogni caso, secondo la difesa dello Stato, quand’anche le norme
denunciate dovessero ritenersi applicabili anche alla Regione
ricorrente, da cio’ non discenderebbe l’effetto del «notevole
squilibrio» delle risorse finanziarie regionali denunciato in
ricorso, trattandosi comunque di principi di delega il cui effetto
eventualmente lesivo «potrebbe essere prodotto solo dalle norme
delegate».
2.2. – La difesa dello Stato evidenzia, dunque, che e’
ammissibile solo la censura riguardante il comma 7 dell’art. 27 della
legge n. 42 del 2009, cioe’ l’unica disposizione, tra quelle
censurate, applicabile alle Regioni a statuto speciale. Nondimeno,
tale censura, a parere dell’Avvocatura, non e’ fondata. In proposito,
la difesa statale muove dal rilievo che la ricorrente ha prospettato
solo come "possibile" l’effetto da cui discende la denuncia di
incostituzionalita’, e cioe’ che il «tavolo di confronto» tra il
Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e
Bolzano, previsto dalla norma impugnata, costituisca una duplicazione
della Commissione paritetica istituita dall’art. 43 dello statuto
oppure uno «strumento che ne condizioni i lavori». Per la medesima
Avvocatura, la previsione normativa di tale «procedimento operativo»
non concreta la creazione di un ulteriore organo e si colloca ad un
«livello politico», diverso dal «livello prevalentemente
amministrativo» proprio della Commissione paritetica statutaria. La
particolare vastita’ ed incisivita’ della riforma del federalismo
fiscale – conclude la difesa dello Stato − ha richiesto la creazione,
da parte del legislatore, di un procedimento nel quale la paritetica
partecipazione del Governo e di ciascuna Regione a statuto speciale e
Provincia autonoma garantisca l’individuazione consensuale delle
linee guida, le quali, peraltro, non «avranno nessun effetto
vincolante, che la norma non attribuisce».
2.3. – Con successiva memoria, depositata in prossimita’
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le
proprie conclusioni, con ulteriori argomentazioni.
Considerato in diritto
1. – La Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimita’
degli articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b);
11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27,
comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma,
della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della
Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455,
recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria); all’intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio e patrimonio).
1.1. – Con un primo gruppo di censure, la ricorrente impugna gli
artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero
1) e numero 2), della legge di delegazione n. 42 del 2009,
denunziando la violazione dell’art. 36 dello statuto speciale
regionale e degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
Queste norme prevedono, quali principi e criteri direttivi della
delega: a) la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni
(art. 8, comma 1, lettera f); b) la «cancellazione degli […]
stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di
funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al
finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie
di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e
quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a); c) il
«corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e
regolati da leggi statali, il cui gettito e’ attribuito alle Regioni,
sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali,
sia, infine, del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un
ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo
complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b,
numeri 1 e 2).
La ricorrente impugna tali norme sul presupposto che esse,
interferendo «sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle
risorse sinora attribuite alla Sicilia», incidono «sul complesso
sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato
all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo
fiscale regionale», perche’ le soppressioni dei trasferimenti statali
di spesa non risultano compensate «con un gettito compartecipativo
dell’IVA e dell’IRPEF, che la Sicilia ha gia’ come risorse proprie».
Cio’ determinerebbe, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei
mezzi finanziari regionali ed un «notevole squilibrio» delle risorse
finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilita’ per la
Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse
finanziarie, in violazione anche dei principi derivanti dagli artt.
81 e 119, quarto comma, della Costituzione.
1.2. − Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana
assume che gli artt. 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1,
lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, violino
gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e le
relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965,
nonche’ gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
Le norme impugnate, fissando ulteriori principi di delega,
stabiliscono che: a) in materia di finanziamento delle funzioni di
comuni, province e citta’ metropolitane, si debba garantire il
finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia
«assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di
tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (art.
11, lettera b) del comma 1); b) «il gettito delle compartecipazioni a
tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione»
(art. 11, lettera f) del comma 1); c) le spese dei comuni relative
alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate» dal
gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito
derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla imposizione immobiliare (art. 12, lettera b)
del comma 1); d) le spese delle province siano prioritariamente
finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto e’
connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un
tributo dello Stato» (art. 12, lettera c) del comma 1).
La ricorrente denuncia che tali norme determinano l’effetto di
una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla
Regione in base all’art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del
1965. Infatti, essendo la Regione Siciliana gia’ titolare «di tutto
il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle
disposizioni richiamate», parte di esso, secondo gli impugnati
principi di delega, dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli
enti locali. Tale finanziamento e’ posto non a carico dello Stato, ma
della Regione stessa, la quale subisce, pertanto, una riduzione del
gettito tributario, senza alcun meccanismo compensativo. Inoltre,
tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti
locali a carico della Regione risulta indeterminata e, pertanto, il
meccanismo in questione − gia’ in se’ lesivo degli artt. 36 e 37
dello statuto speciale e delle relative norme attuative −
«pregiudicherebbe la possibilita’ per la Regione di esercitare le
proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», con violazione
anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.
1.3. – Un terzo gruppo di censure ha ad oggetto l’intero art. 19
della legge n. 42 del 2009, di cui viene denunciato il contrasto con
gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative»
norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 1825 del 1961.
L’art. 19 – nel fissare i principi ed i criteri direttivi di
delega per l’attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un
proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 119, comma sesto, Cost. –
prevede l’attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di
governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacita’ finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed
enti locali e fa salva «la determinazione da parte dello Stato di
apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i
singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre,
la norma impugnata prevede l’«attribuzione dei beni immobili sulla
base del criterio di territorialita’», quale ulteriore criterio di
delega con riferimento alla formazione del patrimonio degli enti
locali (art. 19, comma 1, lettera b).
La ricorrente denuncia, in proposito, la violazione degli artt.
32 e 33 dello statuto siciliano, i quali − attribuendo alla Regione
tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l’eccezione
dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale −
vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa gia’
trasferiti ed individuano nella Regione medesima la titolare
esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non piu’ utili alla difesa
o ai servizi nazionali.
1.4. – Con un quarto ed ultimo gruppo di censure, la ricorrente
deduce, in riferimento all’art. 43 dello statuto speciale,
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 27, comma 7, della legge n.
42 del 2009.
La norma denunciata istituisce – in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano – «un tavolo di confronto tra il
Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma», i cui compiti e funzioni – secondo la ricorrente –
«potrebbero» rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione
paritetica prevista dall’evocato art. 43 dello statuto speciale o,
comunque, indebitamente condizionare i lavori di detta Commissione.
2. – Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione preliminare
dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui tutte le censure avanzate
nel ricorso − salvo quella avente ad oggetto l’art. 27, comma 7,
della legge n. 42 del 2009 − sono inammissibili, perche’ le norme
impugnate non sono applicabili alla Regione Siciliana, per il
disposto del non impugnato art. 1, comma 2, della medesima legge, il
quale stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita’
con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
15, 22 e 27».
L’eccezione di inammissibilita’ e’ fondata.
Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nel citato art. 1,
comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli
unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli
contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono
applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di
delega contenuti nelle disposizioni censurate. Ne’ puo’ sostenersi in
contrario quanto addotto dalla ricorrente, secondo cui le
disposizioni impugnate, ancorche’ ad essa non applicabili,
«interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle
risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiche’ incidono «sul
complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato
all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo
fiscale regionale». Trattasi, all’evidenza, di un’affermazione che,
per la sua genericita’ ed indeterminatezza, non e’ idonea a
modificare la conclusione teste’ enunciata, che e’ fondata su una
sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative.
3. – E’ invece ammissibile la questione avente ad oggetto l’art.
27, comma 7, della legge n. 42 del 2010, trattandosi di norma
applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province
autonome), e percio’ alla ricorrente. La norma impugnata, in
attuazione del principio di leale collaborazione: a) prevede
l’istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
«un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto
speciale e ciascuna provincia autonoma», costituito dai Ministri per
i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le
politiche europee nonche’ dai Presidenti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome; b) attribuisce a detto «tavolo di
confronto» la competenza ad individuare «linee guida, indirizzi e
strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta’ e per valutare la congruita’ delle attribuzioni
finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in
vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi»
contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti
della finanza pubblica».
La Regione ricorrente assume che i compiti e le funzioni
attribuiti al "tavolo di confronto" potrebbero: a) rivelarsi una
duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista
dall’art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme
di attuazione dello statuto stesso; b) condizionare indebitamente i
lavori di detta Commissione. Ne risulterebbe violato – sempre secondo
la Regione – il citato art. 43, «che attribuisce alla Commissione
paritetica ivi specificata anche l’attuazione dei rapporti finanziari
correlati all’attuazione dello Statuto regionale».
La questione non e’ fondata.
Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata
e la «Commissione paritetica» prevista dall’art. 43 dello statuto
della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto
alla composizione, ma hanno anche ambiti operativi e funzioni
diversi.
L’organo statutario – composto da quattro membri nominati
dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato – e’
titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento
legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43,
esso «determinera’ le norme» relative sia al passaggio alla Regione
degli uffici e del personale dello Stato sia all’attuazione dello
statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale
raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al
raggiungimento di tali specifici obiettivi.
Il «tavolo di confronto» – cui intervengono gli indicati membri
del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale − non ha,
invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di
produzione normativa, perche’ la disposizione censurata si limita ad
attribuirgli compiti e funzioni politico-amministrativi non
vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente
informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e
strumenti»), nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si
realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra
lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili
perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla
citata legge di delegazione, secondo il principio di leale
collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione
censurata.
Dall’evidenziata diversita’ di funzioni discende che –
contrariamente all’assunto della ricorrente – il tavolo tecnico non
costituisce una "duplicazione" della Commissione paritetica prevista
dall’art. 43 dello statuto speciale. La disposizione denunciata non
puo’ avere, pertanto, alcuna attitudine lesiva delle prerogative
statutarie della Regione.
Conferma tale conclusione il fatto che – come sopra visto –
l’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 subordina
l’applicazione dell’art. 27 alle Regioni a statuto speciale – e
quindi anche l’istituzione e il funzionamento del «tavolo di
confronto» – alla condizione che tale applicazione avvenga «in
conformita’ con gli statuti» regionali. Cio’ significa che la
disposizione deve essere interpretata nel senso che le «linee guida,
indirizzi e strumenti», adottati in sede di «tavolo di confronto»,
non possono interferire con la determinazione delle norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana, che rimane
riservata alla Commissione paritetica.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1,
lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere
b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto
comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto
della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n.
455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2); all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio e patrimonio);
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio
2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo
ricorso, in riferimento all’art. 43 dello statuto della Regione
Siciliana.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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