Corte Costituzionale ordinanza N. 222 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Comiso nel procedimento vertente tra G. N. e S. R. con ordinanza del 25 settembre 2009, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 settembre 2009, il Giudice di pace di Comiso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, completa l’iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito, anziche’ prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell’atto o della raccomandata contenente quest’ultimo, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; che il Giudice di pace motiva la sussistenza del requisito della rilevanza osservando che nel giudizio si discute di quale sia la data di notifica del decreto ingiuntivo – effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. – da considerare efficace per il destinatario: seguendosi la tesi della Corte di cassazione, secondo cui tale data coinciderebbe con il giorno in cui l’ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata (nella specie il 15 febbraio 2006), l’opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perche’ proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (l’atto di opposizione essendo stato notificato in data 30 marzo 2006); mentre, reputandosi che la data coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego (20 febbraio 2006) o con il decorso dei dieci giorni successivi alla spedizione (25 febbraio 2006), l’opposizione monitoria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevedono modalita’ notificatorie alquanto simili in presenza di analoghi presupposti di fatto; che, tuttavia, mentre nella notifica postale il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l’atto presso l’ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio, l’art. 140 cod. proc. civ. – secondo la tradizionale interpretazione di legittimita’ – fa coincidere la data della notifica con la stessa data di spedizione della raccomandata; che, cosi’ interpretata, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3, Cost., perche’ casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso: difatti, l’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l’ingiusta erosione del termine per svolgere le successive attivita’ difensive (come nel caso di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo), riportando la situazione di garanzia delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l’atto; mentre, per l’altro, non rende troppo onerosa la notifica per il mittente, che, comunque, potra’ dare per notificato l’atto decorso il termine di dieci giorni; che un simile effetto non e’ garantito dall’art. 140 cod. proc. civ., esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un trattamento meno garantista, pur in presenza di presupposti di fatto analoghi, e per di piu’ sulla base di una scelta della tipologia di notifica che viene effettuata, di norma, da soggetti, l’ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilita’ dell’atto da parte del notificatario; che vi sarebbe anche un contrasto con l’art. 24, Cost., per la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questi costretto a presidiare con tendenziale continuita’ la sua cassetta postale anche in periodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di attivita’ difensive che prendano data a partire dall’avvenuta notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa e’ la situazione del destinatario di una notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del 1982; che, ad avviso del Giudice di pace rimettente, identificare, qualora il processo sia avviato con notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l’instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l’atto informativo entra (che e’ cosa diversa dall’esservi spedito) nella sfera di conoscibilita’ del notificato, significherebbe da un lato configurare il contraddittorio come mero simulacro e non in modo effettivo (il che contrasterebbe con l’art. 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui impone l’effettivita’ del contraddittorio in ogni processo), dall’altro far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza che cio’ sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante (il che contrasterebbe sia con il principio della parita’ delle parti sempre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con l’ancor piu’ generale principio della «giustizia del processo», rinvenibile nell’art. 111, primo comma, Cost.); che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, comunque, per l’infondatezza della questione; che successivamente, con atto depositato dall’Avvocatura generale in data 26 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio ha rinunciato all’atto di intervento. Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; che, per effetto di tale sentenza, la questione di legittimita’ costituzionale della medesima disposizione e’ divenuta manifestamente inammissibile in quanto priva di oggetto; che, invero, l’efficacia ex tunc della citata dichiarazione di illegittimita’ costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (da ultimo, ordinanze n. 325, n. 326 e n. 327 del 2009). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 221 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-10 agosto 2009, depositato in cancelleria il 7 agosto 2009 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; Udito l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 agosto 2009 e depositato il successivo giorno 7, ha impugnato l’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per asserita violazione dell’art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) «in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l)» della Costituzione. Con il ricorso e’ stato, inoltre, impugnato l’art. 7, comma 9, della predetta legge regionale n. 11 del 2009 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 1.2. – Il ricorrente sottolinea come la Regione, pur avendo una potesta’ legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale ai sensi dell’art. 4, primo comma, n. 9), della legge costituzionale n. 1 del 1963, deve tuttavia rispettare i vincoli posti dalla stesso art. 4, primo comma, tra i quali quelli risultanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Si rileva, inoltre, come la Corte costituzionale abbia gia’ avuto modo di stabilire che lo Stato conserva, nelle materie di sua competenza ex art. 117, Cost., il potere di introdurre norme volte a garantire standard minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti, con prevalenza sulla competenza primaria regionale. Cio’ varrebbe, in particolare, per la materia della tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici (si citano le sentenze n. 160 del 2009, n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007), come risulterebbe dalle regole poste dall’art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Avuto riguardo a questi principi, sarebbero contrarie agli indicati parametri costituzionali le suddette norme come di seguito riportate. 1.3. – L’art. 1, comma 5, lettera a), ha modificato l’art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), stabilendo che «per i lavori di minore complessita’, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 7 sostituisce l’approvazione del progetto preliminare». Il richiamato art. 7 prevede che l’attivita’ di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il programma e’ predisposto, in particolare, dalle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento. Il programma e l’elenco dei lavori, continua sempre il ricorrente, sono poi approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. Con la disposizione censurata si «rende superflua (…) la fase della progettazione preliminare e della sua approvazione». Tale norma contrasterebbe con gli artt. 93 e 128 del d.lgs. n. 163 del 2006. Dalla lettura, in combinato disposto, delle predette disposizioni, risulterebbe che il progetto preliminare e l’elenco annuale sono strumenti eterogenei «volti l’uno alla programmazione della singola opera e l’altro alla programmazione generale annuale», contenendo elementi non sovrapponibili. A conferma di tale assunto il ricorrente richiama il contenuto del comma 7, primo periodo, del citato art. 128, il quale prevede che «un lavoro puo’ essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziare necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro». Il ricorrente sottolinea che «il progetto preliminare definisce, in particolare, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare». Si tratta, si puntualizza nel ricorso, di una scelta gia’ effettuata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), la quale prevedeva che l’attivita’ di progettazione fosse articolata in tre fasi, rappresentate dall’approvazione del progetto preliminare, di quello definitivo e infine di quello esecutivo. La ricorrente rileva come ai principi della predetta legge n. 109 del 1994, l’art. 1, comma 2, della legge stessa attribuiva natura di «norme fondamentali di riforma economico-sociale» e di «principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle Regioni a statuto speciale, anche per il rispetto degli obblighi internazionali». Il ricorrente conclude affermando come sia «da escludere che le informazioni contenute nell’elenco annuale, ancorche’ integrate dalla "relazione descrittiva" che la disposizione censurata prescrive, possano efficacemente surrogare quelle richieste ai fini del progetto preliminare o, comunque, soddisfare le esigenze ad esso sottese». Deve, inoltre, escludersi che «la normativa statale consenta di prescindere dalla fase della progettazione preliminare». Sotto altro aspetto, si assume che la norma in esame invade anche la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. 1.3.1. – L’art. 1, comma 5, lettere b) e c), modificando gli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 14 del 2002, introduce una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Tale criterio preferenziale si risolve in un obbligo di specifica e adeguata motivazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo piu’ basso. Tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, i quali stabiliscono che «la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Da qui la violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. 1.3.2. – L’art. 1, comma 5, lettera k), prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione. Tale disposizione, sottolinea il ricorrente, «non e’ in linea con l’art. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici», il quale attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione di dette aliquote. Si assume, pertanto, la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. 1.4. – Infine, si censura l’art. 7, comma 9, della medesima legge regionale, il quale prevede una riduzione alla meta’ dei termini stabiliti per l’approvazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica. Tale riduzione contrasterebbe con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale sancisce, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), «una precisa scansione temporale per l’espletamento del procedimento di compatibilita’ ambientale, fissando all’art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso di progetti di particolare complessita’)». La disposizione censurata ostacolerebbe, poi, il rispetto dei tempi stabiliti dalla norma nazionale per la consultazione del pubblico (art. 20, comma 3, in tema di «verifica di assoggettabilita’»: 45 giorni; art. 24, comma 4, in tema di «consultazione»: 60 giorni), ponendosi cosi’ in contrasto con i principi di partecipazione sanciti dalla normativa comunitaria (direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, art. 6). Inoltre, la impugnata normativa regionale interferirebbe con i termini sostanziali e di consultazione del pubblico previsti (si citano gli art. 12 e 14) con riferimento al procedimento di rilascio della valutazione ambientale strategica (v.a.s.). Per le ragioni sin qui esposte la norma violerebbe la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. 2.1. – Con riferimento all’impugnazione dell’art. 1, comma 5, lettera a), si sottolinea, in via preliminare, come, avendo lo Stato fatto riferimento sia a parametri costituzionali contenuti nella parte seconda del titolo V della Costituzione sia a parametri statutari, occorre avere riguardo soltanto a questi ultimi. Infatti, la Regione ha una competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, con la conseguenza che non sarebbe ipotizzabile, perche’ non maggiormente ampliativa dei margini di autonomia ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, un’applicazione delle norme contenute nel suddetto titolo V. Chiarito cio’, si chiede che la questione venga dichiarata inammissibile per genericita’, atteso che non si argomenta perche’ la previsione del progetto preliminare costituisca uno di quei principi della disciplina statale che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, sempre sul piano dell’ammissibilita’, si sottolinea come il ricorrente evochi, quale parametro interposto, una norma, l’art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 1994, non piu’ in vigore a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 163 del 2006. Nel merito, la questione, sempre nella prospettiva della difesa regionale, non sarebbe fondata. In primo luogo, perche’ la presenza del progetto preliminare non sarebbe un requisito inderogabile nell’ambito della disciplina statale, non integrando gli estremi di un «nucleo essenziale» della disciplina stessa. A tale proposito, si richiama quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 482 del 1995, che avrebbe attribuito la predetta valenza soltanto alla progettazione esecutiva. In secondo luogo, si deduce come, in ogni caso, l’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2002 stabilisca che l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale presuppone l’esistenza «di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilita’ tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione» (comma 4). Inoltre, l’elenco annuale dei lavori «deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contribuiti o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonche’ quelli comunque acquisibili» (comma 6). Si aggiunge che il comma impugnato puntualizza che «l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori» sostituisce «l’approvazione del progetto preliminare» soltanto quando «sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento». Da quanto esposto conseguirebbe che tutti i contenuti della progettazione preliminare, contemplati dal comma 3 dell’art. 93 del Codice degli appalti pubblici, sarebbero rinvenibili anche nella legislazione regionale. In terzo luogo, si rileva come il campo di applicazione della norma impugnata sarebbe alquanto limitato, riguardando soltanto i lavori di importo inferiore a 200.000 euro. Inoltre, lo stesso Codice prevede diversi casi in cui l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale non e’ subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare. Ne’ a sostegno della censura si potrebbe invocare l’art. 128, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, «sia perche’ esso riguarda il caso specifico dell’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale limitatamente ad uno o piu’ lotti, sia perche’ l’art. 128 regola i procedimenti che attengono alle materia di competenza concorrente (…) mentre i lavori pubblici di interesse locale e regionale rientrano nella potesta’ primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia». Infine, non sarebbe conferente neanche il richiamo all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, in quanto tale norma si rivolge alle Regioni a statuto ordinario. 2.2.- Con riferimento alle censure che hanno investito l’art. 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 11 del 2009, che hanno modificato l’art. 9, commi 9-ter e 9-quater, e l’art. 17, comma 1, lettera b), della precedente legge regionale n. 14 del 2002, si deduce la inammissibilita’, da un lato, della censura formulata con riferimento all’art. 117, secondo comma, Cost., perche’ tale norma non si applicherebbe, per le ragioni esposte, alla Regione resistente, dall’altro, della doglianza prospettata in relazione alle norme statutarie, in quanto non si indicano le ragioni per le quali le disposizioni impugnate dovrebbero essere considerate norme fondamentali di grande riforma economico-sociale. Sotto un diverso profilo, si deduce la inammissibilita’ della censura per incertezza in ordine all’oggetto della questione per le seguenti ragioni: le norme censurate riguardano l’affidamento degli incarichi di progettazione (art. 9, commi 9-ter e 9-quater) e l’aggiudicazione degli appalti (art. 17, comma 1), ma l’Avvocatura generale dello Stato «lamenta solo l’introduzione di preferenza per il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nel caso dell’aggiudicazione degli incarichi di progettazione». Le norme interposte evocate nel ricorso riguardano, inoltre, sia l’affidamento degli incarichi di progettazione (art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006), sia l’aggiudicazione del lavoro mediante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando» (art. 57, comma 6). Nel merito, la censura non sarebbe fondata, in quanto la norma impugnata si spiegherebbe in ragione della «essenziale rilevanza dell’elemento qualitativo negli affidamenti in questione»; elemento che «e’ meglio tutelato dal criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa rispetto a quello del prezzo piu’ basso, che si mostra invece maggiormente idoneo quando i profili qualitativi possono essere esauriti in modo oggettivo dal bando di gara». Cio’ spiegherebbe il motivo per il quale la preferenza espressa dalla legge e’ solo tendenziale ed e’ superabile in casi specifici, sulla base di elementi concreti. Sul punto, si conclude affermando che «non si vorra’ certo sostenere che un’autonomia assoluta della stazione appaltante e’ un principio di grande riforma della legislazione statale». 2.3. – Con riferimento alle censure relative all’art. 1, comma 5, lettera k), della legge n. 11 del 2001, che ha apportato modifiche all’art. 56, comma 2, della precedente legge n. 14 del 2002, si deduce anche in questo caso la inammissibilita’ della doglianza, in quanto non si motiverebbe «ne’ per quale ragione la norma statale invocata sarebbe di grande riforma ne’ per quale ragione la norma impugnata invaderebbe la materia dell’ordinamento civile». Inoltre, si afferma come la censura sia il «frutto di un equivoco». La norma impugnata «regola la concessione del finanziamento a enti pubblici per la realizzazione di lavori pubblici e il comma 2 definisce il modo in cui si deve quantificare il contributo regionale relativo agli oneri per spese tecniche gestionali e di collaudo». Il decreto ministeriale di cui all’art. 92, commi 2 e 3, non disciplinerebbe questo aspetto, occupandosi soltanto del modo in cui si determinano i «corrispettivi delle attivita’ di progettazione». In altri termini, «mentre l’art. 56 regola il rapporto fra Regione ed ente pubblico beneficiario del contributo, l’art. 92 del Codice regola il rapporto fra amministrazione aggiudicatrice e professionista progettista». In questa prospettiva, la norma impugnata non escluderebbe affatto l’applicazione del decreto ministeriale di cui all’art. 92, «che dovra’ esser rispettato dall’amministrazione aggiudicatrice», ma definirebbe la misura del contributo regionale per le spese tecniche generali e di collaudo. Infine, si sottolinea come la norma censurata fosse gia’ presente nel testo originario della legge regionale n. 14 del 2002 e che l’unica novita’ sarebbe consistita nella previsione del decreto del Presidente della Regione, mentre la disposizione precedente rinviava ad un generico «decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale». 2.4. – Con riferimento all’impugnazione dell’art. 7, comma 9, della legge regionale n. 11 del 2009, si deduce, in via preliminare, la inammissibilita’ della relativa censura in ragione del fatto che il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento al secondo comma dell’art. 117 Cost., senza argomentare in ordine alla violazione dei parametri statutari. Nel merito, si sottolinea come la norma impugnata riguardi procedimenti di competenza regionale e degli enti locali, per i quali lo stesso Codice dell’ambiente ammetterebbe una competenza regionale (si cita l’art. 7, commi 2, 4, 6 e 7 del d.lgs. n. 152 del 2006). In relazione all’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, si osserva che «la lesione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente ci sarebbe se il decorso del termine abbreviato dalla norma regionale implicasse v.i.a favorevole, ma l’art. 26, comma 2, del Codice dell’ambiente non prevede affatto che l’inutile decorso del termine produca questo esito». In relazione all’art. 12 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, si sottolinea che anch’esso «non prevede che l’inutile decorso del termine implichi l’esclusione del piano dalla v.a.s.». Per le ragioni sin qui esposte, si conclude affermando che «la legge regionale non compromette in alcuna misura la tutela ambientale e corrisponde invece ad una ragionevole esigenza di accelerazione delle opere individuate come strategiche». 3. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, con la quale ha richiamato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 45 del 2010, che ha ricostruito il riparto di competenze tra Stato ed enti ad autonomia speciale, riconoscendo a questi ultimi uno spazio di intervento, nel settore dei contratti pubblici, piu’ ampio rispetto a quello che il titolo V della parte seconda della Costituzione riconosce alle Regioni a statuto ordinario. La difesa della Regione richiama anche quanto affermato, alla luce della citata sentenza n. 45 del 2010, dal Consiglio di Stato con il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 febbraio 2010. Alla luce delle suindicate indicazioni giurisprudenziali, risulterebbero ulteriormente confermate le argomentazioni gia’ contenute nell’atto di costituzione e volte a dimostrare la infondatezza delle censure formulate con il ricorso. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per asserita violazione dell’art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l). E’ stato, inoltre, impugnato l’art. 7, comma 9, della predetta legge regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 2. – Prima di esaminare le singole censure proposte e’ opportuno delineare – alla luce di quanto gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 45 del 2010 – le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato ed enti ad autonomia differenziata. L’art. 4 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori pubblici di interesse regionale» (n. 9). In presenza di tale specifica attribuzione, deve ritenersi che, non contemplando il novellato titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione – secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» – la previsione statutaria sopra indicata. Quanto esposto non significa che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione – la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Il medesimo art. 4 sopra citato prevede, infatti, che la potesta’ legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (…)». In questa prospettiva vengono in rilievo, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le liberta’ comunitarie, e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito, la disciplina regionale non puo’ avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non puo’ alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale. In secondo luogo, il legislatore regionale deve osservare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che deve essere uniforme sull’intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. A cio’ e’ da aggiungere che nella suindicata fase di conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che – implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato – possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Alla luce di quanto sopra, prima di esaminare le singole censure proposte, occorre chiarire – avendo riguardo alle eccezioni sollevate dalla difesa regionale e al fine dell’esatta individuazione del thema decidendum – che la risoluzione delle questioni di costituzionalita’ deve essere svolta alla luce delle disposizioni statutarie evocate dal ricorrente. 3. – Si puo’ passare, dunque, all’esame delle singole censure proposte. Lo Stato ha, innanzitutto, impugnato l’art. 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 11 del 2009 – che ha modificato l’art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) – nella parte in cui stabilisce che «per i lavori di minore complessita’, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 7 sostituisce l’approvazione del progetto preliminare». Tale norma violerebbe l’art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. che attribuiscono alla competenza esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile. In particolare, sarebbero violati gli artt. 93 e 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, i quali configurano il progetto preliminare e l’elenco annuale come strumenti eterogenei «volti l’uno alla programmazione della singola opera e l’altro alla programmazione generale annuale», contenendo, quindi, elementi non sovrapponibili. 3.1. – Al riguardo, deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ della questione, per genericita’ della relativa censura, sollevata dalla difesa regionale. Dall’esame del ricorso dello Stato, infatti, emerge, con sufficiente specificita’, il contenuto della doglianza proposta, la quale si basa sulla deduzione del contrasto tra la norma regionale e un principio fondamentale di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione dello Stato in materia. 3.2. – Nel merito, la questione e’ fondata. L’art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’ relative alla conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche, nonche’ il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Questa Corte, con la sentenza n. 401 del 2007 (punto 6.9 del Considerato in diritto), ha gia’ avuto modo di chiarire che la progettazione non costituisce una materia, ma un momento del complesso iter procedimentale preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica. Ed ha anche precisato che, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza, vengono in rilievo esclusivamente i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attivita’ di progettazione. Inoltre, la Corte, con la sentenza n. 482 del 1995, richiamata dalla predetta sentenza n. 401, ha affermato – in relazione all’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il cui contenuto e’ stato sostanzialmente recepito dal riportato art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 – che l’aspetto qualificante dell’attivita’ di progettazione e’ dato dal fatto che essa deve svolgersi secondo la suindicata articolazione, essendo questa essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, l’eseguibilita’ dell’opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi e i costi di realizzazione» dell’opera stessa. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che la norma statale costituisca «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale», con la conseguenza che essa opera come limite all’attivita’ legislativa regionale. Nel caso in esame, tale limite non e’ stato osservato, atteso che la disposizione impugnata prevede la non essenzialita’ della progettazione preliminare, considerandola assorbita nell’approvazione dell’elenco annuale dei lavori. Ne’ puo’ ritenersi, come sostenuto dalla difesa della Regione, che tale approvazione consenta di assicurare le medesime finalita’ che connotano l’attivita’ di progettazione. Cio’ in quanto, a prescindere da ogni altra valutazione, la programmazione dei lavori ha una valenza, appunto, programmatoria di carattere generale, rispondente a scopi diversi e piu’ ampi. Tale diversita’ e’ confermata dallo stesso art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006 il quale, al comma 7, stabilisce che «un lavoro puo’ essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare (…)». Sulla base delle suindicate considerazioni, deve essere, dunque, dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 11 del 2009, che ha modificato l’art. 8, comma 8, della legge regionale n. 14 del 2002. 4. – Lo Stato, inoltre, ha impugnato l’art. 1, comma 5, lettere b) e c), della predetta legge regionale n. 11 del 2009 che, modificando gli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 14 del 2002, ha stabilito una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Tale norma sarebbe in contrasto con l’art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), che attribuiscono alla competenza esclusiva statale le materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile; e in particolare, con gli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, i quali stabiliscono che «la stazione appaltante sceglie l’operatore economico, che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». 4.1. – La questione non e’ fondata. Innanzi tutto, in via preliminare, la censura proposta dallo Stato deve ritenersi ammissibile, in quanto il ricorso specifica, nella parte introduttiva, le ragioni per le quali le disposizioni del Codice degli appalti pubblici, prese in considerazione, possono essere qualificate come espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, nonche’ le ragioni per cui e’ ammissibile il riferimento anche alle disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione. Quanto al merito, deve osservarsi che il Codice degli appalti pubblici prevede che gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell’aggiudicazione, «il criterio del prezzo piu’ basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare «preferibilmente» per quest’ultimo criterio. Tale rilevata diversita’ di regolamentazione non e’ suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non e’ idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale. Il legislatore regionale, con la impugnata disposizione, non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorita’ nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all’altro criterio, cioe’ a quello del prezzo piu’ basso. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, l’art. 1, comma 5, lettera b), della legge impugnata ha introdotto il comma 9-quater all’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, il quale chiarisce espressamente che gli incarichi in esame «possono essere affidati con il criterio del prezzo piu’ basso ove ritenuto motivatamente piu’ adeguato dalla stazione appaltante» rispetto all’altro criterio previsto dalla disposizione censurata. Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un obbligo di motivazione – in linea, tra l’altro, con il principio generale consacrato dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – qualora l’amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo piu’ basso. Tale diversita’, come gia’ sottolineato, non e’ suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non avendo alcuna capacita’ di recare un vulnus, in particolare, ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci. 5. – Lo Stato ha anche impugnato l’art. 1, comma 5, lettera k), della predetta legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui, modificando l’art. 56, comma 2, della precedente legge n. 14 del 2002, prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione. In particolare, si assume che tale disposizione violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, ponendosi in contrasto con l’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture, la determinazione di dette aliquote. 5.1. – La questione e’ inammissibile. La norma impugnata ha modificato il comma 2 dell’art. 56 della citata legge regionale, n. 14 del 2002. Tale articolo, nell’insieme, disciplina le modalita’ di concessione dei finanziamenti regionali alle amministrazioni aggiudicatrici, in relazione a specifici lavori individuati dalla Giunta regionale. Nel contesto dell’intero articolo, il comma 2 attribuisce al Presidente della Regione il compito di fissare le aliquote per la determinazione degli oneri per spese tecniche generali e di collaudo. La norma statale, evocata dal ricorrente come parametro interposto, riguarda invece le modalita’ di determinazione delle tabelle dei corrispettivi delle attivita’ relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche’ alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici espletate dai soggetti specificamente indicati al comma 1 dell’art. 90 del d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, si prevede che detta determinazione debba essere effettuata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Dal contenuto delle richiamate norme risulta che la disposizione regionale impugnata – riguardando le modalita’ di determinazione dell’importo dei finanziamenti che possono essere concessi dalla Regione alle amministrazioni aggiudicatrici – attiene ai rapporti «esterni» tra queste ultime e la Regione stessa. La norma statale, invece, e’ relativa ai criteri di fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestino la loro attivita’ nel corso della realizzazione dell’opera a partire dalla procedura di gara, sicche’ essa incide sui rapporti «interni» tra tali soggetti e la stazione appaltante. In definitiva, la disposizione statale, avendo un differente ambito applicativo rispetto a quella regionale, non puo’ essere utilmente evocata quale limite alla competenza statutaria della Regione in materia. Deve, pertanto, ritenersi che la erronea indicazione del parametro interposto impedisca, nella specie, la disamina nel merito della questione proposta (da ultimo, sentenza n. 45 del 2010). 6. – Lo Stato, infine, ha impugnato l’art. 7, comma 9, della predetta legge regionale n. 11 del 2009, il quale prevede che, «fermo restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli enti locali correlati alla realizzazione» di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica. Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale prevede, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), «una precisa scansione temporale per l’espletamento del procedimento di compatibilita’ ambientale, fissando all’art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso di progetti di particolare complessita’)». La disposizione regionale censurata ostacolerebbe, poi, il rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa nazionale per la consultazione del pubblico (art. 20, comma 3, in tema di «verifica di assoggettabilita’»: 45 giorni; art. 24, comma 4, in tema di «consultazione»: 60 giorni), violando in tal modo i principi di partecipazione sanciti dalle disposizioni comunitarie (direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, art. 6). Inoltre, la normativa regionale interferirebbe con i termini sostanziali e di consultazione del pubblico previsti (si citano, al riguardo, gli artt. 12 e 14 della normativa nazionale) con riferimento al procedimento di valutazione ambientale strategica (v.a.s.). 6.1. – Anche tale questione va esaminata nel merito, non essendo sorretta da valide argomentazioni la preliminare eccezione di inammissibilita’ proposta dalla difesa regionale, e non e’ fondata. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la procedura di valutazione di impatto ambientale e’ autonoma, ancorche’ connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell’ambito del quale si colloca. La sua funzione prevalente e’ quella di tutela dell’ambiente (sentenza n. 234 del 2009). Analogamente e’ a dirsi per la procedura di valutazione ambientale strategica. La norma regionale impugnata – inserendosi in una piu’ ampia disposizione che, con contenuto articolato e complesso, disciplina le modalita’ di realizzazione delle opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica – non reca alcun vulnus, per il suo contenuto precettivo, alla suddetta competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. D’altronde, se il legislatore regionale, per fini di accelerazione e semplificazione procedurale nei particolari settori sopra indicati, ha ridotto la durata dei procedimenti amministrativi, deve ritenersi che abbia in tal modo responsabilmente valutato, nell’esercizio della sua discrezionalita’, che nel suddetto arco temporale sia possibile effettuare tutti gli adempimenti, compresi quelli relativi alla consultazione del pubblico, contemplati a livello nazionale. In altri termini, non e’ da ravvisare alcuna interrelazione tra la riduzione della durata dei procedimenti e la violazione dei precetti contenuti nelle norme statali evocate dal ricorrente: norme che la Regione e le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad osservare.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma
5, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4
giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici);
b) Dichiara non fondate le questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 1, comma 5, lettere b), c), e dell’art. 7,
comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del
2009, proposte in riferimento all’art. 4, primo comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), «in relazione all’art. 117, secondo comma,
lettere e) e l)», nonche’ in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
c) Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 1, comma 5, lettera k), della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposta in riferimento
all’art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963 «in
relazione all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l)», con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 220 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con ordinanza del 18 dicembre 2009, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 18 dicembre 2009, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari; che il giudice a quo e’ investito del reclamo proposto da un detenuto per il quale e’ stata disposta, a norma dell’art. 41-bis ord. pen., la sospensione delle regole trattamentali; che detto reclamo, avanzato ai sensi dell’art. 35 ord. pen., avrebbe ad oggetto «la nuova disciplina» prevista dalla norma censurata, introdotta nel testo dell’art. 41-bis mediante l’art. 2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); che il rimettente rileva, in via preliminare, come la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che la condizione detentiva non implica il difetto di tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli interessati, anche nei loro rapporti con l’Amministrazione penitenziaria, e che tale tutela deve assumere carattere giurisdizionale (e’ citata la sentenza n. 26 del 1999); che lo stesso rimettente prosegue osservando come, nella perdurante assenza di una organica disciplina degli strumenti di tutela, la giurisprudenza ordinaria abbia provveduto ad individuare una sede processuale immediatamente utile all’esercizio della giurisdizione, e cioe’ il procedimento di reclamo disciplinato dall’art. 14-ter dello stesso ordinamento penitenziario (e’ citata la sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione n. 5 del 2003); che nella specie, dunque, il giudice a quo ha disposto procedersi nell’indicata sede giurisdizionale, con conseguente sua legittimazione a sollevare questione di legittimita’ costituzionale; che nei confronti del reclamante il Ministro della giustizia, con provvedimento del 19 novembre 2009, ha decretato la sospensione delle regole ordinarie, tra l’altro, quanto ai «colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un’ora (art. 18, legge n. 354/1975) a prescindere dal numero di persone ammesse a colloquio», prescrivendo inoltre che «detti colloqui» avvengano «con le modalita’ di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b)» della stessa legge n. 354 del 1975; che, in base citato provvedimento ex art. 41-bis ord. pen., la Direzione della Casa circondariale di Cuneo avrebbe «applicato direttamente, dando avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009», limitando i colloqui con i difensori «ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»; che la parte reclamante, con l’atto introduttivo del giudizio principale, ha eccepito in ordine alla legittimita’ costituzionale della disciplina introdotta nel 2009, per l’ingiustificata disparita’ di trattamento istituita tra i detenuti soggetti al regime speciale (si tratti di imputati o condannati) e tutti gli altri detenuti i quali, «pur trovandosi in identiche situazioni giuridiche, non sono soggetti a tale restrizione»; che il rimettente, facendo propri i rilievi difensivi, aggiunge che una discriminazione non giustificata sarebbe introdotta anche rispetto ai detenuti in espiazione di pena per i delitti elencati all’art. 4-bis ord. pen., per i quali le norme regolamentari prevedono restrizioni nei colloqui solo con riguardo ai familiari; che la sperequazione varrebbe a colpire – con violazione concomitante dell’art. 24, secondo comma, Cost. – detenuti generalmente protagonisti di plurime e complesse vicende giudiziarie, spesso ristretti lontano dai luoghi di origine e dalla residenza dei loro difensori, e cioe’ proprio persone che avrebbero il maggior bisogno di flessibilita’ e di libera durata nei colloqui con i difensori medesimi; che il diritto delle persone ristrette nella liberta’ a conferire con un difensore non potrebbe essere compresso, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, cosi’ come riconosciuto dalla Corte costituzionale anche con riguardo alla fase esecutiva del procedimento (e’ citata la sentenza n. 212 del 1997); che il giudice a quo, a tale proposito, rammenta come, prima della novella attuata con la legge n. 94 del 2009, soltanto i colloqui con persone appena private della liberta’ a fini cautelari, nei casi eccezionali indicati all’art. 104 del codice di procedura penale, potessero subire limitazioni; che, per altro, tali limitazioni consistono in una preclusione dalla durata assai breve, attuata mediante un provvedimento giudiziale a carattere individuale e non imposta, come nella specie, da una regola generale ed inderogabile; che, a parere del rimettente, contrasta con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa una disciplina che limita i contatti tra detenuto e difensore a tre colloqui settimanali della durata di un’ora, in alternativa ad altrettanti colloqui telefonici della durata di dieci minuti, salva la possibilita’ di corrispondenza epistolare; che l’illegittimita’ della norma censurata deriverebbe anche dalla violazione del terzo comma dell’art. 111, Cost., non assicurando la legge che la persona accusata disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa; che le descritte limitazioni all’esercizio della difesa non potrebbero giustificarsi alla luce di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente garantiti, perche’ nella specie tali interessi non sarebbero «individuati»; che non potrebbe affermarsi, in particolare, l’esigenza di prevenire contatti tra i reclusi particolarmente pericolosi e le organizzazioni criminali di riferimento, perche’ in tal senso, valendo comunque il divieto assoluto di ascolto e di documentazione del tenore dei colloqui con i difensori, le limitazioni di carattere temporale non presenterebbero alcuna utilita’; che sarebbe irragionevole, d’altra parte, il necessario frazionamento delle comunicazioni, che a parere del rimettente impedirebbe finanche il «cumulo» dei tempi a disposizione degli interessati; che neppure ragioni di economia della spesa pubblica potrebbero sottendere ai limiti concernenti i colloqui telefonici, visto che l’onere relativo e’ posto a carico del detenuto; che nessuna delle indicate lesioni di principi costituzionali, secondo il giudice a quo, potrebbe essere evitata mediante una interpretazione «adeguatrice»; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 2 marzo 2010, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilita’ ovvero la infondatezza della questione sollevata; che il rimettente, infatti, non avrebbe dato alcuna concreta indicazione sull’oggetto del reclamo presentato dal detenuto, «riconducendo le censure di illegittimita’ costituzionale alla norma "in se’" e non in quanto applicabile al caso concreto pendente davanti al giudice»; che la questione, in ogni caso, sarebbe infondata, posto che le restrizioni connesse al regime speciale, comprese quelle concernenti i colloqui, sarebbero giustificate dall’esigenza di contenere la pericolosita’ di determinati soggetti, individuati non secondo una logica presuntiva, ma in esito ad una valutazione specifica ed individuale; che detta giustificazione varrebbe anche riguardo al nuovo regime dei colloqui difensivi, le cui restrizioni sarebbero compatibili con l’esercizio effettivo del diritto di difesa, e tuttavia concorrerebbero a garantire la necessaria riduzione dei rapporti tra detenuti di accertata pericolosita’ e «mondo esterno»; che si tratterebbe, in altre parole, di un bilanciamento la cui legittimita’ sarebbe gia’ stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, di fronte all’esigenza di difendere «i cittadini e l’ordine giuridico», e a condizione che il diritto di difesa del singolo non sia sostanzialmente soppresso, con conseguente violazione dell’art. 24, Cost.; che andrebbe parimenti esclusa, secondo la difesa dello Stato, la pretesa violazione dell’art. 3, Cost., perche’ la situazione dei detenuti soggetti al regime speciale non potrebbe essere comparata a quella dei detenuti per i quali non sussistono, in astratto od in concreto, i presupposti per la sospensione delle regole trattamentali; che neppure sussisterebbe, infine, un contrasto tra la disposizione censurata e l’art. 111, Cost., poiche’, secondo l’Avvocatura generale, tale norma non attiene alla tutela dei rapporti tra la persona accusata ed il proprio difensore (tutela rimessa all’art. 24 Cost.), ma alla sola organizzazione del processo ed ai rapporti tra la persona inquisita ed il giudice; che la disposizione costituzionale citata garantirebbe, in ogni caso, le sole condizioni «necessarie» alla preparazione della difesa, cioe’ le condizioni indispensabili in vista d’una efficace azione difensiva, le quali sarebbero assicurate, in astratto come nel caso concreto, da una disciplina che pur sempre consente ripetuti colloqui settimanali tra i detenuti ed i rispettivi difensori. Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari; che il procedimento principale, condotto in applicazione dell’art. 14-ter ord. pen., sembra introdotto da un reclamo direttamente rivolto «avverso la nuova disciplina prevista dall’art. 41-bis […] in materia di colloqui visivi e telefonici con i difensori», e dunque al solo scopo di sindacare la legittimita’ costituzionale di una norma di legge; che la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalita’, per costante giurisprudenza di questa Corte, e’ causa di inammissibilita’ della questione (da ultimo, sentenza n. 38 del 2009); che il rimettente, in ogni caso, ha precluso ogni possibile controllo sulla rilevanza della questione sollevata, omettendo di indicare se il reclamante avesse richiesto colloqui in eccesso rispetto al limite attualmente consentito, se detti colloqui fossero pertinenti a specifici procedimenti o adempimenti per i quali si ponessero esigenze difensive altrimenti non assicurabili, se fossero intervenuti provvedimenti di rigetto dell’Amministrazione penitenziaria; che l’assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e’ causa di manifesta inammissibilita’ della questione (da ultimo, ex multis, ordinanza n. 311 del 2009).

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con l’ordinanza in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 219 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Modena con ordinanze del 22 luglio (n. 3 ordinanze), del 19 e del 22 agosto 2009, rispettivamente iscritte ai nn. da 316 a 320 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2009 (r.o. n. 316 del 2009), il Magistrato di sorveglianza di Modena ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, piu’ licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione; che il giudice a quo riferisce di dover decidere sulle istanze, presentate da un soggetto internato a far tempo dal 18 aprile 2008, presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni; che le istanze hanno ad oggetto la concessione di piu’ periodi di licenza continuativi, finalizzati alla prosecuzione del rapporto di collaborazione con la facolta’ di Scienza della formazione presso l’Universita’ degli studi di L’Aquila; che la direzione dell’istituto penitenziario ha espresso parere favorevole, rappresentando che l’internato si trovava in licenza da lungo tempo, che «durante questo periodo all’esterno […] si e’ laureato a pieni voti ed ha iniziato una collaborazione di lavoro con l’Universita’», e che l’Ufficio esecuzione penale di Pescara, con precedenti note, ha valutato positivamente il percorso esterno dell’interessato; che il giudice a quo evidenzia come, in casi simili a quello odierno, fosse solito concedere piu’ licenze di quindici giorni ciascuna, posto che, per un verso, gli internati non possono accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova, anche di carattere terapeutico, prevista dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e che, per altro verso, non potrebbe essere concessa la licenza di riadattamento sociale, prevista dall’art. 53, secondo comma, secondo periodo, ord. pen., della durata massima di trenta giorni all’anno, perche’ non finalizzata a scopi riabilitativi e incompatibile temporalmente con l’attuazione di un programma terapeutico; che, nel caso di specie, non sarebbe concedibile neppure la licenza finale di esperimento, prevista dal citato art. 53, primo comma, in riferimento agli ultimi sei mesi del periodo di internamento che precede il riesame di pericolosita’, in quanto tale termine non e’ ancora maturato; che inoltre, prosegue il rimettente, a differenza di quanto accade per i detenuti semiliberi – per i quali, tra l’altro, la licenza si configura come istituto premiale ed incontra il limite di quarantacinque giorni all’anno -, nessuna disposizione di legge stabilisce un tetto massimo di licenze concedibili agli internati; che comunque, per questi ultimi, non rivestirebbe alcun significato la regola del rientro in istituto tra una licenza e l’altra, essendo gli stessi sottoposti ex lege alla liberta’ vigilata durante il periodo di licenza; che la concedibilita’ di licenze quindicinali continuative agli internati sarebbe confermata, a contrario, dalla disposizione contenuta nell’art. 30-ter, primo comma, ord. pen., in tema di permessi premio, nella quale, oltre al gia’ ricordato tetto massimo di fruibilita’ annua di quarantacinque giorni, e’ previsto il limite di durata di quindici giorni «ogni volta», con una precisazione che varrebbe proprio ad impedire la concessione dei permessi in via continuativa; che dunque, a parere del giudice a quo, una maggiore flessibilita’ nell’applicazione dello strumento della licenza, all’interno del sistema delle misure di sicurezza, andrebbe a compensare la mancata previsione di istituti corrispondenti a talune misure alternative alla detenzione, posto che «lo stesso risultato pratico non segregante puo’ essere conseguito attraverso la strutturazione di licenze»; che, diversamente, si realizzerebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento tra il detenuto – il quale puo’ accedere a misure finalizzate a programmi terapeutici e di risocializzazione, lasciando l’istituto di detenzione anche molti anni prima del momento di fine-pena – e l’internato, il quale «dovrebbe rimanere necessariamente segregato (se gli e’ stata applicata la casa di lavoro per due anni) almeno un anno e sei mesi prima di poter accedere ad esperienze extramurarie continuative»; che, inoltre, nei casi in cui allo stesso soggetto debba essere applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro dopo l’esecuzione di condanna a pena detentiva, e quest’ultima sia stata espiata in regime di affidamento in prova, si determinerebbe una ingiustificata interruzione del percorso di risocializzazione iniziato durante la fase di espiazione della pena, a fronte del carattere non retributivo della misura di sicurezza; che il rimettente procede ad elencare le molteplici situazioni che, secondo «una diffusa e ventennale interpretazione degli Uffici di sorveglianza», sarebbero ricomprese nel concetto di gravi esigenze, e dunque consentirebbero la concessione di licenze in via continuativa: il soggiorno e la frequentazione di parenti, il soggiorno in appartamento protetto, la sottoposizione a programma terapeutico presso il Sert ovvero presso comunita’ terapeutica, anche psichiatrica, l’assistenza a parenti handicappati ovvero affetti da gravi malattie, lo svolgimento di attivita’ lavorativa; che, a parere del giudice a quo, tale applicazione dell’istituto della licenza sarebbe l’esito dell’«unica esegesi costituzionalmente orientata» della norma censurata, come confermato anche dalla sentenza n. 107 del 2009 [recte: n. 208 del 2009] della Corte costituzionale, in cui si trova affermato che «risulta ormai presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il quale si deve escludere l’automatismo che impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura piu’ elastica e non segregante come la liberta’ vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosita’ sociale»; che, peraltro, in senso opposto alla interpretazione prescelta, il rimettente segnala che, secondo la Procura generale della Corte cassazione, le licenze continuative in questione, in quanto non intervallate da un rientro in istituto, sarebbero state emesse dallo stesso rimettente «con grave violazione di legge, e segnatamente dell’art. 53 O.P., in quanto le dette licenze sono suddivise "solo formalmente e apparentemente in piu’ distinte licenze della durata di 15 giorni ciascuna […] in aperto contrasto con la succitata disposizione di legge che prevede la possibilita’ di concedere licenze di tal fatta solo per gravi esigenze personali o familiari e per un periodo non superiore a quindici giorni"»; che l’opzione interpretativa fatta propria dalla Procura generale della Corte di cassazione, secondo il rimettente, non potrebbe essere considerata «come un semplice parere od opinione di parte dato che nella materia penitenziaria puo’ prevalere – sulle decisioni del giudice – una semplice volonta’, anche del tutto sfornita di motivazione, espressa dall’organo dell’accusa», come confermato dalla previsione contenuta nell’art. 4-bis, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975, che vieta la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, qualora il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata; che, pur precisando di non ignorare che la questione di costituzionalita’ e’ inammissibile se l’autorita’ rimettente non «motiva circa l’assenza di opzioni interpretative costituzionalmente orientate», il giudice a quo evidenzia come, nel caso di specie, tale opzione sia «accusata di grave violazione di legge»; che, di conseguenza, l’art. 53, secondo comma, primo periodo, ord. pen., «cosi’ come interpretato dalla Procura generale della Cassazione», risulterebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata disparita’ di trattamento tra detenuti ed internati, avuto riguardo alla fruibilita’ di un preciso programma extramurario di risocializzazione; che il Magistrato di sorveglianza di Modena, con quattro ordinanze di analogo tenore (r. o. nn. 317, 318, 319, 320 del 2009, deliberate il 22 luglio, il 19 agosto e il 22 agosto 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, piu’ licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza ovvero l’alcooldipendenza; che nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 317 del 2009 il giudice a quo e’ chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto «gia’ internato» presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), il quale chiede la concessione di piu’ periodi di licenza continuativi, finalizzati alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso una comunita’ di recupero ove era stato collocato, in regime di arresti domiciliari, dal Tribunale di Genova; che la relazione della citata comunita’, allegata alle istanze, da’ atto che l’internato sta seguendo proficuamente il programma terapeutico; che l’istante, secondo quanto precisato dal rimettente, «al termine della pena detentiva, deve essere internato presso il menzionato Istituto penitenziario in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni tre»; che il giudice a quo, richiamate le argomentazioni gia’ esposte in riferimento all’ordinanza r.o. n. 316 del 2009, osserva come, nel caso di specie, l’unico modo per assicurare la prosecuzione del programma terapeutico risieda nella concessione delle licenze quindicinali in via continuativa; che il rimettente evidenzia come l’interpretazione restrittiva, fatta propria dalla Procura generale della Corte di cassazione, sarebbe produttiva di una ingiustificata disparita’ di trattamento tra gli internati e i detenuti, con evidenti ricadute sul diritto alla salute; che infatti, mentre l’internato sottoposto a misura di sicurezza detentiva potrebbe fruire di un programma terapeutico soltanto negli ultimi sei mesi di applicazione della misura, attraverso la concessione della licenza finale di esperimento, prevista dall’art. 53, secondo comma, seconda parte, ord. pen., il detenuto in esecuzione di pena, nelle analoghe condizioni di tossicodipendenza, puo’ fruirne negli ultimi sei anni di pena, e con vincoli meno intensi di quelli ai quali e’ sottoposto ex lege l’internato in licenza; che, pertanto, se non si accede alla lettura della norma che consente la concessione di piu’ licenze continuative, si nega all’internato il diritto di curarsi, tenuto conto che non esistono programmi terapeutici della durata di quindici giorni; che, per il resto, sono svolti gli stessi argomenti esposti nell’ordinanza r.o. n. 316 del 2009; che nel procedimento da cui promana l’ordinanza n. 318 del 2009 il giudice a quo riferisce di dover decidere sulle istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (Modena), il quale chiede la concessione di piu’ periodi di licenza continuativi per fruire di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza e, contestualmente, per esercitare attivita’ lavorativa; che la Direzione dell’istituto penitenziario ha espresso parere favorevole alla concessione delle licenze, in quanto necessarie alla prosecuzione del programma sopra indicato; che il rimettente precisa che l’istante e’ internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni, la cui applicazione e’ iniziata il 25 ottobre 2008, «sicche’ il periodo minimo verra’ a scadere il 24 ottobre 2010»; che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009; che, nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 319 del 2009, il giudice a quo e’ chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (Modena), il quale chiede la concessione di piu’ periodi di licenza continuativi finalizzati alla fruizione, per tutta la durata della misura di sicurezza, di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso il Sert di Vicenza, resosi disponibile come da nota del 7 luglio 2009; che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009; che, nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n. 320 del 2009, il giudice a quo e’ chiamato a valutare le istanze presentate da un soggetto internato presso la Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena), il quale chiede la concessione di piu’ periodi di licenza continuativi per «strutturare un programma terapeutico contro la tossicodipendenza presso il Sert di Genova che, a tal fine, gli ha fissato diversi appuntamenti», come da nota dello stesso Sert; che il rimettente precisa che l’istante e’ internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni; che, nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009; che, con atti di identico tenore, e’ intervenuto in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile; che la difesa dello Stato evidenzia come la norma che detta la disciplina delle licenze quindicinali agli internati non sia censurata secondo interpretazione fatta propria dal rimettente, bensi’ nella lettura offertane dalla Procura generale della Corte di cassazione; che dunque, se anche l’opzione interpretativa adottata dal rimettente sia qualificata dalla citata Procura generale come violazione di legge, cio’ non varrebbe ad esonerare il rimettente dall’applicazione della norma nel rispetto dei principi costituzionali; che inoltre sarebbe privo di pertinenza il richiamo, operato dal giudice a quo, alla disposizione contenuta nell’art. 4-bis, comma 3-bis, ord. pen. che attribuisce efficacia preclusiva, ai fini della concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed agli internati per reati dolosi, alla comunicazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale dell’attualita’ di collegamenti tra il detenuto o l’internato e la criminalita’ organizzata; che, infatti, la particolare competenza attribuita agli indicati organi inquirenti e’ circoscritta a ben definite situazioni e non puo’ incidere sulla potesta’ interpretativa delle previsioni in materia di licenze agli internati, che spetta in via esclusiva ai competenti organi giurisdizionali; che, pertanto, la questione risulterebbe manifestamente inammissibile in quanto fondata su un’interpretazione della legge difforme da quella che il giudice a quo reputa costituzionalmente imposta. Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Modena dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (r.o. n. 316 del 2009), della legittimita’ costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, piu’ licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione; che lo stesso rimettente, con quattro ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 317, 318, 319, 320 del 2009), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della legittimita’ costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, piu’ licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l’alcooldipendenza; che, preliminarmente, rilevata la parziale identita’ dei parametri evocati e la coincidenza delle argomentazioni poste a fondamento delle censure, le questioni vanno riunite per essere decise con un’unica pronuncia; che il giudice a quo, il quale deve provvedere in merito ad istanze di concessione di licenze quindicinali continuative avanzate da soggetti sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro, ritiene che l’opzione interpretativa restrittiva, che vieta la concessione delle licenze come richieste, sia produttiva di ingiustificata disparita’ di trattamento tra internati sottoposti a misure di sicurezza detentive e detenuti in esecuzione di pena, con incidenza anche sul diritto alla salute, nei casi in cui le licenze siano finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza; che il rimettente evidenzia come, a differenza dei detenuti, gli internati non possano accedere alle misure alternative che consentono periodi anche prolungati di permanenza all’esterno, funzionali a percorsi di risocializzazione ovvero di carattere terapeutico, e come, pertanto, l’unica esegesi costituzionalmente orientata della norma censurata sarebbe quella che ammette la concessione delle licenze in via continuativa; che lo stesso rimettente riconduce il divieto di concessione di licenze quindicinali in via continuativa al censurato art. 53, secondo comma, primo periodo, ord. pen. «cosi’ come interpretato dalla Procura generale della Corte di cassazione», sul rilievo che tale interpretazione non potrebbe essere considerata alla stregua di un «semplice parere od opinione di parte», poiche’ nel sistema penitenziario le posizioni assunte dall’organo inquirente possono risultare vincolanti, come accade per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, che risulta vietata nei casi in cui il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata; che il giudice a quo, peraltro, non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell’opzione interpretativa attribuita alla Procura generale della Corte di cassazione in riferimento ai procedimenti a quibus, ne’ attribuisce alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente; che dunque nella specie, ed a parte ogni altra considerazione, il dubbio di legittimita’ costituzionale cosi’ prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo della (diversa) interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell’incidente di costituzionalita’ (ex plurimis, ordinanze n. 150 del 2009, n. 161 del 2007, n. 114 del 2006); che, di conseguenza, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta’), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Modena, con le
ordinanze in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.