Corte Costituzionale ordinanza N. 218 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma
2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18
(Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22
luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg.
ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36,
37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della
Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli
articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, Cost.;
che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n.
18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui
percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui
percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare
l’offerta della formazione professionale;
che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5,
lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno
attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi
del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalita’ di
riconoscimento e certificazione delle competenze;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo,
che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge
della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilita’ alla
Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento
del diploma, volti ad abilitare all’esercizio di professioni,
violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla
materia «professioni»;
che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato,
gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge
regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare
l’offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta
formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di
specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero
l’art. 33, sesto comma, Cost.;
che, in terzo luogo, secondo l’Avvocatura generale dello
Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della
legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare
l’apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la
definizione dei profili formativi e delle modalita’ di riconoscimento
e certificazione nell’ambito della formazione in apprendistato
all’interno delle aziende, violerebbero l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.;
che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto
l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza del ricorso;
che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33
(Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le
disposizioni oggetto delle prime due censure;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di
rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;
che l’Avvocatura generale dello Stato, predisposta la
dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima
alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;
che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione
Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo
stesso 21 maggio 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta
l’estinzione del processo.

Per questi motivi
La Corte costituzionale

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 217 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 49, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), promosso dalla
Commissione tributaria regionale della Campania, nel procedimento
cautelare vertente tra Giovanni Mario Annunziata e l’Agenzia delle
entrate, ufficio di Nola, con ordinanza pronunciata il 13 ottobre
2008, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un procedimento instaurato a seguito
dell’istanza proposta da un contribuente per ottenere, in via
cautelare, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria
di secondo grado, la Commissione tributaria regionale della Campania,
con ordinanza pronunciata il 13 ottobre 2008, ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione,
nonche’, quale norma interposta all’art. 10 Cost., in riferimento
all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n.
848 – questione di legittimita’ dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), il quale
stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del
libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto
salvo quanto disposto nel presente decreto».
2. – La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di
fatto, che: a) con propria sentenza n. 417/07/2004, emessa in grado
di appello e depositata il 27 aprile 2005, aveva rigettato – in
riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del gravame
proposto dall’Agenzia delle entrate – il ricorso proposto da un
contribuente avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF,
dei redditi derivanti dalla sua partecipazione ad una societa’ di
persone nell’anno 1993; b) il contribuente aveva successivamente
presentato ricorso per cassazione («depositato il 20 giugno 2007»)
avverso la predetta sentenza di appello, deducendo che solo nel 2007
aveva avuto notizia, in occasione della ricezione della notificazione
di una cartella di pagamento, dell’esistenza della citata sentenza di
appello (e, quindi, del correlativo giudizio) riguardante il sopra
menzionato avviso di accertamento; c) il ricorso per cassazione, in
particolare, era basato sull’assunto che nel secondo grado di
giudizio era stato violato il contraddittorio, perche’ la notifica
dell’atto di appello, avvenuta a mezzo posta con la consegna del
plico al portiere dell’appellato, non era stata seguita dall’invio di
altra lettera raccomandata per informare il destinatario
dell’avvenuta notificazione e l’appellato contribuente, pertanto, non
aveva avuto notizia del proposto gravame; d) nelle more del giudizio
di cassazione, il medesimo contribuente aveva presentato alla
Commissione tributaria regionale un’istanza di sospensione, in via
cautelare, dell’esecuzione dell’impugnata sentenza di secondo grado,
invocando l’applicazione dell’art. 373 cod. proc. civ. e degli artt.
47, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e deducendo che
dall’esecuzione della sentenza poteva derivargli grave ed
irreparabile danno, a seguito sia della notificazione nei suoi
confronti della menzionata cartella di pagamento, basata sull’avviso
di accertamento di cui alla sentenza di appello, sia della
comunicazione (con nota del 25 luglio 2008) dell’eseguita iscrizione
ipotecaria immobiliare effettuata – ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) – a garanzia, ad un tempo, del credito
tributario risultante dalla suddetta sentenza di appello (pari ad
€ 210.988,62), nonche’ di un ulteriore credito, per altro titolo
(pari ad altri € 342.951,48).
3. – Il giudice rimettente premette altresi’, in punto di
diritto, che: a) il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546
del 1992 esclude espressamente l’applicabilita’ al processo
tributario dell’art. 337 cod. proc. civ. e quindi, secondo «la
giurisprudenza assolutamente prevalente», esclude l’applicabilita’
anche delle disposizioni menzionate da tale articolo, tra le quali e’
compreso l’art. 373 cod. proc. civ., il quale prevede, al secondo
periodo del primo comma, che «il giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre
con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione»; b) l’interpretazione della disposizione
censurata fornita da tale giurisprudenza, secondo cui l’art. 373 cod.
proc. civ. non e’ applicabile al processo tributario, costituisce
«fedele applicazione delle regole ermeneutiche»; c) nella specie, «il
rischio di danno irreparabile (in presenza di una sentenza
annullatoria dell’accertamento in primo grado) nasce per la prima
volta dalla sentenza di appello che ha "ribaltata" la prima sentenza,
sicche’ sulla domanda di cautela (che non poteva che essere formulata
dopo la sentenza di appello) mai vi e’ stata la pronuncia di giudice
(ne’ mai in precedenza avrebbe potuto esservi)».
4. – Tanto premesso, il giudice a quo afferma che la disposizione
denunciata viola: a) il principio di ragionevolezza di cui all’art.
3, primo comma, Cost., perche’ nel caso in cui – come nella specie –
la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di primo grado
favorevole al contribuente, irragionevolmente esclude la tutela
cautelare «a fronte di atti impositivi esecutivi per la prima volta
emessi in esecuzione di una sentenza di secondo grado» e, pertanto,
consente il «sacrificio inevitabile ed irreparabile» dei diritti del
contribuente, nonostante che il sistema processuale sia stato «creato
a garanzia di diritti soggettivi tributari (a versare il giusto
tributo)» e che la giurisprudenza della Corte di giustizia CE tenda
ad «ampliare la sfera della tutela cautelare e ad affermare
l’esigenza della effettiva e sostanziale tutela dei diritti derivanti
dalla normativa comunitaria» (sentenze: Factorame del 19 giugno 1990,
in causa C-231/89; Zuckerfabrik del 21 febbraio 1991, in cause
C-143/88 e C-92/88; Atlanta del 9 novembre 1989, in causa C-465/92;
Kofisa Italia dell’11 gennaio 2001, in causa C-1/99); b) gli artt. 23
e 24 Cost., perche’ consente «l’assoggettamento ad esecuzione forzata
[…] senza che in base alla legge il debitore possa adire un giudice
in sede cautelare», pur essendo la disponibilita’ di misure cautelari
componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita
dall’art. 24, Cost. (come sottolineato da numerose pronunce della
Corte costituzionale); c) l’art. 113, Cost., perche’, escludendo
«aprioristicamente» un rimedio cautelare avverso l’esecuzione di una
sentenza di secondo grado che abbia riformato la sentenza di primo
grado favorevole al contribuente, per cio’ stesso esclude anche che
la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi sia
«sempre» ammessa, come invece richiesto dall’evocato parametro
costituzionale; d) gli artt. 111, Cost. e 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali adottata a Roma il 4 novembre 1950, «in
relazione all’art. 10, Cost.», perche’ «il ritardo di giustizia non
puo’ tradursi, nelle more della sentenza della Corte di cassazione»
sulla sentenza di appello impugnata, «in perdita irreversibile del
patrimonio del contribuente che, in ipotesi, risultera’ avere
ragione».
Il rimettente osserva, infine, che alla prospettata dichiarazione
di illegittimita’ costituzionale della disposizione denunciata non
ostano i precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale
concernenti l’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (sentenza n. 165 del
2000; ordinanze n. 217 del 2000, n. 325 del 2001 e n. 119 del 2007).
In particolare, con la sentenza n. 165 del 2000 la Corte
costituzionale ha affermato che la previsione di mezzi di tutela
cautelare nelle fasi di giudizio successive alla pronuncia di merito
sulla domanda, in favore della parte soccombente nel merito, deve
ritenersi rimessa alla discrezionalita’ del legislatore. Tuttavia –
osserva il giudice a quo – tale pronuncia riguarda la «tutela
ordinaria» del contribuente in sede cautelare e non quella
«eccezionale», la cui esigenza sorga cioe’, come nel caso di specie,
solo a seguito della sentenza di appello che, riformando la sentenza
di primo grado, abbia rigettato il ricorso del contribuente avverso
un atto impositivo.
Con le ordinanze n. 217 del 2000 e n. 325 del 2001, la medesima
Corte ha rilevato, poi, che gli artt. 3 e 24, Cost. non impongono ne’
il doppio grado cautelare ne’ l’uniformita’ tra i vari tipi di
processo, con la conseguenza che la previsione di cui all’art. 373
cod. proc. civ. puo’ ben restare confinata nel processo civile.
Tuttavia – osserva ancora il rimettente – nella presente questione
non si invocano ne’ «un parallelismo […] di tutela cautelare tra
processo tributario e processo civile o anche processo
amministrativo», «ne’ il doppio grado cautelare», ma si richiama solo
la necessita’ di garantire nel processo tributario una tutela
cautelare, in unico grado, quando per la prima volta, a seguito della
pronuncia di appello, «ne sorgano i presupposti e l’esigenza».
Con l’ordinanza n. 119 del 2007, infine, la Corte costituzionale
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sottopostale
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sia perche’ nel giudizio a
quo l’istanza di sospensione era stata reiterata dopo il suo rigetto,
in limine dell’appello; sia perche’ «l’oggetto del provvedimento di
sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto
l’impugnazione, bensi’ semmai il provvedimento impositivo la cui
impugnazione e’ stata rigettata in primo grado». Tuttavia – argomenta
il medesimo rimettente – la sentenza di primo grado, nel caso in
esame, non e’ stata sfavorevole al contribuente e, pertanto, a
differenza dell’ipotesi esaminata dalla citata ordinanza n. 119 del
2007, l’istanza di sospensione non e’ stata ne’ proposta ne’
rigettata in sede di appello, ma e’ stata proposta solo dopo la
sentenza di secondo grado, con riferimento proprio al «"provvedimento
impositivo", ossia» alla «iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia
(da cui, a sua volta, deriva la iscrizione ipotecaria effettuata
dall’agente della riscossione) in quanto e’ tale iscrizione (e la sua
attuazione mediante ipoteca e consequenziale espropriazione forzata)
a costituire il sopravvenuto pericolo di danno grave ed
irreparabile».
5. – In ordine alla rilevanza della sollevata questione, il
rimettente afferma che «sussisterebbero nella specie i presupposti
per l’accoglimento dell’istanza di sospensione sia dell’efficacia
dell’impugnata sentenza di secondo grado, sia dell’efficacia della
iscrizione a ruolo e dell’iscrizione di ipoteca emessi, in via
consequenziale e derivata ex art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. nr.
546/1992». Ad avviso del giudice a quo sussisterebbero, infatti, i
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora: a) quanto
al primo, perche’, in base ad una «delibazione sommaria incidenter
tantum e limitatamente ai […] fini cautelari», il ricorso per
cassazione proposto dal contribuente e’ fondato, posto che «il
mancato invio della raccomandata di conferma» della notificazione
effettuata «tramite agente postale con consegna […] al portiere»
appare «in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 139, comma
4, c.p.c. e 16, comma 2, e 61 d.lgs. nr. 546/1992 […], 60, comma 1,
D.P.R. nr. 600/1973», soprattutto in considerazione del fatto che
«l’art. 37, comma 27, lett.a) d.l. nr. 223/2006, conv. con modifiche
in legge nr. 248/2006 ha chiarito che le notifiche a mezzo di messi
di atti o avvisi di accertamento, se effettuata a mani di accipiens
diverso dal destinatario, deve essere seguita dalla c.d. seconda
raccomandata» e che «siffatta esigenza di una seconda raccomandata
appare ancora piu’ pregnante, in caso di notifica a mezzo posta,
quando si tratti di notifica di atti di appello»; b) quanto all’altro
presupposto, perche’ e’ evidente il pericolo del grave ed
irreparabile danno «che deriverebbe al contribuente dalla vendita
forzata dei 18 immobili ipotecati […] e dalla consequenziale
irrecuperabilita’ di quei beni, una volta coattivamente alienati», a
fronte dell’adeguata salvaguardia dell’interesse dell’amministrazione
finanziaria tramite la «garanzia reale» operante anche nel periodo di
eventuale sospensione dell’efficacia della sentenza di secondo grado
e della consequenziale iscrizione ipotecaria, fino alla decisione
della Corte di cassazione. In proposito, il rimettente aggiunge che
l’autonoma impugnabilita’ del provvedimento di iscrizione ipotecaria
– prevista dal comma 1, lettera e-bis), dell’art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 – non fa venir meno la rilevanza della questione,
perche’ tale impugnazione puo’ essere proposta solo per i vizi propri
dell’iscrizione, senza che il giudice possa sindacare «il presupposto
di essa (nella fattispecie, la sentenza di secondo grado […]
impugnata con ricorso per cassazione)».
6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto in
giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa dello Stato osserva che la Corte costituzionale si e’
costantemente pronunciata nel senso della legittimita’ costituzionale
del denunciato art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ordinanze n. 119 e
n. 4 del 2007; n. 325 del 2001; n. 310, n. 217 e n. 165 del 2000) e
«ritiene che tale orientamento debba essere confermato anche nel
presente caso», senza che il giudice possa sindacare «il presupposto
di essa (nella fattispecie, la sentenza di secondo grado […]
impugnata con ricorso per cassazione)». Deduce, al riguardo, che la
suddetta disposizione non si pone in contrasto con alcuno dei
parametri costituzionali evocati dal rimettente: a) non con l’art. 3,
Cost. – sotto l’aspetto della parita’ di trattamento rispetto ad
altri sistemi processuali e della ragionevolezza -, perche’ non
sussiste alcun principio costituzionalmente rilevante di necessaria
uniformita’ tra i vari tipi di processo (vengono citate le sentenze
n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; nonche’ l’ordinanza n. 325 del 2001)
e perche’ la spiccata specificita’ del processo tributario, nel quale
occorre ricercare il contemperamento tra la preminente esigenza
pubblica di assicurare il flusso delle entrate tributarie e le
pretese del contribuente, rende non irragionevole l’attribuzione di
una minore ampiezza di poteri cautelari all’organo giudicante
tributario, rispetto a quella dei giudici civili od amministrativi;
b) non con l’art. 23 Cost., perche’ la pretesa dell’amministrazione
tributaria trova il suo fondamento proprio nella legge; c) non con
l’art. 24 Cost., perche’, come sottolineato dalla giurisprudenza
costituzionale, «la garanzia costituzionale della tutela cautelare»
deve ritenersi «imposta solo fino al momento in cui non intervenga,
nel processo, una pronuncia di merito che accolga – con efficacia
esecutiva – la domanda […] ovvero la respinga» (sentenze n. 217 e
n. 165 del 2000; ordinanza n. 325 del 2001) e perche’ a nulla rileva
«che, nel caso di specie, non sia stata possibile, per l’andamento
del processo, una doppia tutela cautelare avendo avuto il
contribuente ragione nel primo grado e torto nel secondo»; d) non
«con l’art. 111, Cost.», perche’ tale parametro e’ stato erroneamente
evocato – in luogo dell’art. 117, primo comma, Cost. – con
riferimento all’obbligo internazionale derivante dall’art. 6 della
Convenzione dei diritti dell’uomo (sentenze n. 349 e n. 348 del
2007); e) non con l’art. 113 Cost., «atteso che il diritto azionato
dalla parte pubblica, che si vuole paralizzare, e’ attualmente
all’esame della Corte di cassazione». L’Avvocatura generale dello
Stato sottolinea infine, sotto il profilo della rilevanza, che
l’iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata con riferimento alla
sentenza di appello impugnata per cassazione costituisce un atto
autonomamente impugnabile e, pertanto, puo’ essere sospesa in via
cautelare, ove da essa possa derivare un danno grave ed irreparabile.

Considerato in diritto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania dubita –
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione,
nonche’, quale norma interposta all’art. 10, Cost., in riferimento
all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n.
848 – della legittimita’ dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale
stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del
libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto
salvo quanto disposto nel presente decreto».
La suddetta Commissione tributaria afferma che la norma
denunciata viola gli evocati parametri costituzionali, «nella parte
in cui non prevede, in unico grado, la possibilita’ di sospensione
della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per
cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il
pericolo di un "grave ed irreparabile danno", con carattere di
irreversibilita’ e non altrimenti evitabile». In particolare, secondo
la medesima Commissione, la disposizione censurata si pone in
contrasto con: a) il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3,
primo comma, Cost., perche’, nel caso in cui la pronuncia di appello
abbia riformato la sentenza di primo grado favorevole al
contribuente, irragionevolmente esclude la tutela cautelare «a fronte
di atti impositivi esecutivi per la prima volta emessi in esecuzione
di una sentenza di secondo grado» sfavorevole all’appellato e,
pertanto, consente il «sacrificio inevitabile ed irreparabile» dei
diritti del contribuente; b) gli artt. 23 e 24, Cost., perche’
prevede l’assoggettamento ad esecuzione forzata […] senza che in
base alla legge il debitore possa adire un giudice in sede
cautelare», pur essendo la disponibilita’ di misure cautelari
componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita
dall’art. 24, Cost.; c) gli artt. 111, Cost. e 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata
ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848), «in relazione all’art.
10 Cost.», perche’ «il ritardo di giustizia non puo’ tradursi, nelle
more della sentenza della Corte di cassazione» avente ad oggetto la
sentenza di appello impugnata, «in perdita irreversibile del
patrimonio del contribuente che, in ipotesi, risultera’ avere
ragione»; d) l’art. 113, Cost., perche’ «aprioristicamente impedisce
un rimedio cautelare avverso l’attuazione di una pretesa tributaria,
fondata su una sentenza di secondo grado, che abbia "ribaltato" in
appello, una sentenza di primo grado pienamente favorevole al
contribuente» e, pertanto, si pone in contrasto con il precetto
costituzionale secondo cui la tutela giurisdizionale dei propri
diritti ed interessi legittimi e’ «sempre» ammessa.
2. – La questione e’ inammissibile per tre distinti motivi.
2.1. – Il primo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto che
il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul
punto, non ha esperito alcun tentativo di interpretare la
disposizione censurata nel senso che essa consenta l’applicazione al
processo tributario della sospensione cautelare prevista dall’art.
373 cod. proc. civ., con conseguente insussistenza del prospettato
contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Il giudice a quo muove da due premesse interpretative: una,
esplicita, per la quale la denunciata disposizione vieta
espressamente l’applicazione, nel processo tributario, della
sospensione cautelare di cui al citato art. 373 cod. proc. civ.;
l’altra, implicita, per la quale, ove si potesse prescindere dal
denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, la
menzionata sospensione cautelare sarebbe pienamente compatibile con
la complessiva disciplina del processo tributario.
La prima di tale premesse, tuttavia, non e’ argomentata in alcun
modo dal giudice rimettente, il quale, al riguardo, si limita a
richiamare genericamente la «giurisprudenza assolutamente prevalente»
e ad affermare, altrettanto genericamente, che tale interpretazione
della disposizione censurata deriverebbe, secondo una «fedele
applicazione delle regole ermeneutiche», dal divieto di estendere al
processo tributario l’art. 337 cod. proc. civ., il quale richiama,
appunto, l’art. 373 dello stesso codice. Il rimettente, pertanto,
omette di valutare se la disposizione denunciata sia interpretabile
diversamente. Non tiene conto, infatti, che: a) non v’e’, in
proposito, alcuna pronuncia della Corte di cassazione, ma solo
contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, che non
assurgono a diritto vivente; b) il contenuto normativo dell’art. 337
cod. proc. civ. (inapplicabile al processo tributario, per l’espresso
disposto della norma censurata) e’ costituito da una regola
(«L’esecuzione della sentenza non e’ sospesa per effetto
dell’impugnazione di essa») e da una eccezione alla stessa regola
(«salve le disposizioni degli artt. […] 373 […]»); c) l’art. 373
consta anch’esso, al primo comma, di una regola (primo periodo: «Il
ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza») e
di una eccezione (secondo periodo: «Tuttavia il giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre
con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione»); d) l’inapplicabilita’ al processo
tributario – in forza della disposizione censurata – della regola,
sostanzialmente identica, contenuta nell’art. 337 cod. proc. civ. e
nel primo periodo del primo comma dell’art. 373 dello stesso codice,
non comporta necessariamente l’inapplicabilita’ al processo
tributario anche delle sopraindicate «eccezioni» alla regola e,
quindi, non esclude di per se’ la sospendibilita’ ope iudicis
dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione.
Da tale possibile interpretazione, alternativa a quella
immotivatamente adottata dal rimettente, conseguirebbe che il comma 1
dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce ostacolo
normativo ad applicare al processo tributario l’inibitoria cautelare
di cui all’art. 373 cod. proc. civ. e che, pertanto – nella stessa
prospettiva del giudice a quo, il quale ritiene l’art. 373 cod. proc.
civ. astrattamente compatibile con il processo tributario -, la
sollevata questione sarebbe irrilevante. Il mancato tentativo di una
interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione
denunciata si risolve, dunque, nella carenza di motivazione sulla
rilevanza della questione e nella conseguente inammissibilita’ della
questione medesima.
2.2. – Il secondo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto
che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, nella specie
non sussiste il requisito del fumus boni iuris dell’istanza
cautelare.
In proposito, il giudice a quo osserva che il ricorso per
cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza tributaria
di secondo grado sarebbe fondato (sia pure in base ad una sommaria
delibazione), perche’ il contraddittorio nel giudizio di appello
sarebbe stato violato per effetto dell’illegittimita’ della
notificazione dell’atto di appello, effettuata «tramite agente
postale con consegna […] al portiere» e non seguita dall’«invio
della raccomandata di conferma» della notificazione stessa, previsto
dalla legge.
Tuttavia il giudice rimettente non considera che la notificazione
di atti a mezzo del servizio postale, ivi compresi gli atti di
appello nel processo tributario, e’ regolata dall’art. 7 della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari). In relazione alle diverse formulazioni di tale articolo,
derivanti dalle sue modificazioni legislative, occorre distinguere,
per il caso di consegna del piego postale al portiere dello stabile
del destinatario, tra le notificazioni effettuate anteriormente al 1°
marzo 2008 e quelle effettuate a partire da tale data, cioe’ dalla
data di entrata in vigore del comma 2-quater dell’art. 36 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha introdotto
il comma 8 del citato art. 7 della legge n. 890 del 1982). Nella
prima ipotesi (cioe’ per il periodo anteriore al 1° marzo 2008), la
notificazione si perfeziona con la consegna del piego al portiere;
nell’altra ipotesi, invece, la legge prevede, dopo la consegna del
piego al portiere, anche l’invio al destinatario, da parte
dell’agente postale, di una lettera raccomandata contenente la
«notizia […] dell’avvenuta notificazione». In relazione al caso in
esame, che concerne – come sopra visto – la consegna al portiere del
piego contenente l’atto di appello, la suddetta modificazione
dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 non ha effetti retroattivi,
come espressamente stabilito dal primo periodo del comma 2-quinquies
dell’art. 36 del citato decreto-legge n. 248 del 2007 e come
riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimita’ (Corte di
cassazione civile, sentenza n. 23589 del 2008). Nella specie, l’atto
di appello e’ stato notificato sicuramente prima del 1° marzo 2008,
perche’ la correlativa sentenza di appello risulta pronunciata nel
2004 e depositata nel 2005. Ne deriva che alla notificazione a mezzo
posta di tale atto di appello era applicabile ratione temporis la
formulazione originaria dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982,
secondo la quale l’agente postale, dopo la consegna del piego al
portiere, non doveva inviare al destinatario alcuna lettera
raccomandata. Di qui l’infondatezza dell’istanza cautelare e, per
l’effetto, l’inammissibilita’, per irrilevanza, della sollevata
questione.
2.3 – Il terzo motivo di inammissibilita’ discende dal fatto che,
diversamente da quanto ulteriormente affermato dal rimettente, nella
specie non v’e’ neppure la prova del requisito del periculum in mora.
Al riguardo, il rimettente afferma che tale istanza soddisfa il
suddetto requisito, perche’: a) e’ stata notificata al contribuente
una cartella di pagamento comprensiva del debito tributario
risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione; b) e’
stata comunicata allo stesso contribuente l’avvenuta iscrizione
ipotecaria effettuata a garanzia del soddisfacimento, ad un tempo,
sia del debito tributario risultante dalla medesima sentenza di
appello, sia di un ulteriore debito, per altro titolo, di importo di
poco superiore; c) la cartella e l’iscrizione ipotecaria possono
essere impugnate (ed eventualmente sospese in via cautelare) solo in
relazione a vizi propri di tali atti e non in relazione
all’invalidita’ dell’avviso di accertamento da essi presupposto ed
oggetto della statuizione contenuta nella sentenza di appello
impugnata per cassazione.
Va tuttavia rilevato che tali affermazioni del rimettente non
investono la caratteristica propria ed essenziale del periculum in
mora di cui all’art. 373 cod. proc. civ., cioe’ la sussistenza di un
«danno grave ed irreparabile» derivante dall’esecuzione della
sentenza impugnata per cassazione. Il rimettente, infatti, non
fornisce alcuna motivazione in ordine ne’ alla situazione economica
del debitore, ne’ alla possibilita’ per quest’ultimo di evitare,
nelle more, l’esecuzione forzata immobiliare, ne’ agli effetti lesivi
irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione.
Siffatta motivazione sarebbe stata necessaria anche in considerazione
del consolidato orientamento giurisprudenziale (tale da costituire
«diritto vivente»), secondo il quale, l’«irreparabilita’ del danno»
di cui all’art. 373 cod. proc. civ. va intesa, quantomeno, nel senso
di un intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante
dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di cassazione
e le concrete possibilita’ di risarcimento in caso di accoglimento
del ricorso per cassazione. Ne consegue l’omessa motivazione circa la
sussistenza del periculum in mora e l’ulteriore profilo di
inammissibilita’ della sollevata questione, per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
3. – La riscontrata inammissibilita’ della questione impedisce,
ovviamente, l’esame del merito e, in particolare, non consente di
valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della
giurisprudenza di questa Corte relativa all’art. 49, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di tutela cautelare nel processo
tributario.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della
legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione
tributaria regionale della Campania con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della
Costituzione, nonche’, quale norma interposta all’art. 10, Cost., in
riferimento all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4
agosto 1955, n. 848.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 216 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), quale sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2 agosto 2007, depositato in cancelleria il 7 agosto 2007 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2007. Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna; Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo; Uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna. Ritenuto in fatto 1. – Con i ricorsi n. 91 del 2006 e n. 36 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, nei confronti della Regione Sardegna, questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sia nel testo originario sia nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 della legge reg. 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), nonche’ dell’art. 5 della citata legge reg. n. 2 del 2007. Ciascuno degli articoli denunciati stabilisce e disciplina un particolare tributo regionale. Viene qui in rilievo, in particolare, l’art. 4 della legge reg. n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007, istitutivo dell’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unita’ da diporto, censurato con il ricorso n. 36 del 2007. La norma denunciata disciplina l’imposta regionale su aeromobili ed unita’ da diporto, applicabile, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile o dell’unita’ da diporto (con l’esenzione dall’imposta: delle imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorita’ marittima da parte degli organizzatori; delle unita’ da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali; della sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa), dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unita’ da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri. La questione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, relativa alle imprese, e’ stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali e, in particolare, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87): rispetto a tali parametri, il ricorrente ha richiesto che fosse effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE. Con la sentenza n. 102 del 2008, pronunziata nei due giudizi riuniti, la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimita’ costituzionale promosse con il ricorso n. 91 del 2006 e parte di quelle promosse con il ricorso n. 36 del 2007. In particolare, quanto all’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unita’ da diporto denunciata con quest’ultimo ricorso, con la indicata sentenza sono state dichiarate inammissibili o non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate con riferimento a parametri costituzionali diversi dal primo comma dell’art. 117 Cost.; con la stessa sentenza, e’ stata altresi’ disposta la separazione del giudizio concernente la questione di legittimita’ costituzionale della suddetta imposta regionale sullo scalo turistico promossa con riferimento al primo comma dell’art. 117 Cost. e relativa all’assoggettamento a tassazione delle imprese esercenti aeromobili o unita’ da diporto. Quanto alle violazioni del diritto comunitario denunciate dal ricorrente, la Corte ha ritenuto di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», anche in relazione alla pertinenza di tale combinato disposto con la norma censurata. 2. – Con l’ordinanza n. 103 del 2008, pronunziata nel giudizio separato, la Corte costituzionale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia CE in via pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attivita’ di aviazione generale d’affari; b) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attivita’ di aviazione generale d’affari, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita’ con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unita’ da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unita’ da diporto la cui attivita’ imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unita’; d) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unita’ da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unita’ da diporto la cui attivita’ imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unita’, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita’ con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna. Quanto al merito delle questioni sollevate, la Corte costituzionale ha evidenziato che l’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006 disciplina un tributo che, essendo applicabile alle persone fisiche e giuridiche, riguarda le imprese che assumono l’esercizio di unita’ da diporto e aeromobili dell’aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione, nell’assoggettare a tassazione le imprese non aventi domicilio fiscale in Sardegna, sembra creare una discriminazione rispetto alle imprese che, pur svolgendo la stessa attivita’, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna e che, di conseguenza, essa sembra dare luogo a un aggravio del costo dei servizi resi, a detrimento delle imprese non residenti. La stessa Corte costituzionale ha sollevato, poi, dubbi in ordine alle giustificazioni addotte dalla Regione Sardegna e fondate, da un lato, sul fatto che tali imprese non residenti fruirebbero, analogamente alle imprese aventi domicilio fiscale in detta Regione, dei servizi pubblici regionali e locali, ma senza contribuire al finanziamento di tali servizi, e, dall’altro, sulla necessita’ di compensare i maggiori costi sostenuti, a causa delle peculiarita’ geografiche ed economiche legate all’insularita’ della Regione Sardegna, dalle imprese domiciliate in quest’ultima. In particolare, per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 87 CE, ha rilevato che si pone il problema se il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese aventi domicilio fiscale in Sardegna dal loro non assoggettamento all’imposta regionale sullo scalo rientri nella nozione di aiuto di Stato, dato che detto vantaggio deriva non dalla concessione di un’agevolazione fiscale, ma indirettamente dal minor costo da esse sopportato rispetto a quelle stabilite fuori dal territorio regionale. 3. – Con la sentenza 17 novembre 2009, C‑169/08, la Corte di giustizia CE ha dichiarato che: «1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di un’autorita’ regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonche’ delle unita’ da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. 2) L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorita’ regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi nella causa principale, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su questo stesso territorio». 3.1. – Per giungere a tali conclusioni, la Corte di giustizia CE esamina, in primo luogo, la prima e la terza questione, relative all’art. 49 CE, con le quali la Corte costituzionale aveva chiesto, in sintesi, se l’art. 49 CE dovesse essere interpretato nel senso che osta a una norma tributaria di un’autorita’ regionale, come l’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonche’ di unita’ da diporto, qualora tale imposta gravi unicamente sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. 3.1.1. – Quanto ai presupposti per l’applicazione del citato art. 49 CE, la Corte di giustizia afferma che occorre accertare anzitutto se la legge regionale n. 4 del 2006 rientri nell’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 50 CE. Osserva la stessa Corte che l’imposta regionale sullo scalo non concerne le imprese di trasporto civile di persone e di merci e si applica, in particolare, alle imprese che eserciscono aeromobili per effettuare operazioni di trasporto aereo senza remunerazione per motivi relativi alla loro attivita’ di impresa e alle imprese la cui attivita’ consiste nel porre le unita’ da diporto a disposizione di terzi dietro remunerazione. Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, la nozione di «servizi» ai sensi dell’art. 50 CE implica che si tratti di prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione e che quest’ultima costituisce il corrispettivo economico della prestazione ed e’ pattuita fra il prestatore ed il destinatario del servizio. L’imposta regionale in questione riguarda gli esercenti di mezzi di trasporto che si recano sul territorio della Regione e non le imprese di trasporto che esercitano la loro attivita’ in detta Regione. Tuttavia, dalla semplice circostanza che tale imposta non riguarda le prestazioni di trasporto non puo’ dedursi – secondo la Corte – che la normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale non presenti alcun nesso con la libera prestazione dei servizi. Deve essere, infatti, dato rilievo alla giurisprudenza consolidata secondo cui, sebbene l’art. 50, terzo comma, CE citi soltanto la libera prestazione dei servizi attiva – nell’ambito della quale il prestatore si sposta verso il destinatario dei servizi -, quest’ultima comprende altresi’ la liberta’ dei destinatari di servizi, segnatamente dei turisti, di recarsi in un altro Stato membro nel quale e’ stabilito il prestatore per fruire ivi di detti servizi. Nel caso di specie, le persone che assumono l’esercizio di un mezzo di trasporto nonche’ quelle che utilizzino tale mezzo usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione Sardegna, quali i servizi forniti negli aerodromi e nei porti; con la conseguenza che lo scalo costituisce un presupposto necessario per fruire di detti servizi e l’imposta regionale sullo scalo presenta un certo nesso con una tale prestazione. Inoltre, i servizi sui quali l’imposta regionale sullo scalo ha un’incidenza possono rivestire un carattere transfrontaliero poiche’ tale imposta, da un lato, puo’ incidere sulla possibilita’ delle imprese stabilite in Sardegna di offrire servizi di scalo negli aerodromi e nei porti a cittadini e ad imprese stabiliti in un altro Stato membro e, dall’altro, ha un’incidenza sull’attivita’ delle imprese straniere aventi la loro sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana e che assumono l’esercizio di unita’ da diporto in Sardegna. Ne deriva – secondo la Corte – che la Regione Sardegna ha istituito un’imposta che grava direttamente sulla prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 50 CE. 3.1.2. – Quanto alla questione se la normativa di cui trattasi nella causa principale costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, la Corte rileva innanzi tutto che, nel settore della libera prestazione dei servizi, un provvedimento fiscale nazionale che ostacoli l’esercizio di tale liberta’ puo’ costituire una misura vietata, sia che esso emani dallo Stato stesso sia che emani da un ente locale. Con riferimento al caso in esame – osserva la Corte – e’ pacifico che l’imposta regionale sullo scalo grava sugli esercenti degli aeromobili e delle unita’ da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che il fatto generatore dell’imposta e’ lo scalo dell’aeromobile o dell’unita’ da diporto in detto territorio. L’imposta, anche se si applica soltanto in una parte circoscritta di uno Stato membro, grava sugli scali degli aeromobili e delle unita’ da diporto di cui trattasi senza distinguere a seconda che essi provengano da un’altra regione d’Italia o da un altro Stato membro. L’applicazione di detta normativa tributaria comporta che, per tutti i soggetti passivi dell’imposta aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri, i servizi considerati sono resi piu’ onerosi di quelli forniti agli esercenti stabiliti su tale territorio. E cio’ perche’ tale normativa introduce un costo supplementare per le operazioni di scalo degli aeromobili e delle imbarcazioni a carico degli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri e crea cosi’ un vantaggio per talune categorie di imprese stabilite in tale territorio. Quanto al trattamento differenziato dei non residenti rispetto ai residenti nel caso in esame, la Corte – premesso di avere affermato, nelle sue pronunce in tema di fiscalita’ diretta, che le due posizioni non sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla capacita’ contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare – rileva che occorre prendere in considerazione le caratteristiche specifiche dell’imposta di cui e’ causa; con la conseguenza che una disparita’ di trattamento tra residenti e non residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione vietata dall’art. 49 CE qualora non sussista alcuna obiettiva diversita’ di situazione, rispetto all’imposta di cui e’ causa, tale da giustificare la disparita’ di trattamento tra le varie categorie di contribuenti. Cio’ vale in particolare per l’imposta di cui trattasi nella causa principale, perche’ essa e’ dovuta per effetto dello scalo degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e delle imbarcazioni da diporto e non in ragione della situazione finanziaria dei contribuenti interessati. Ne consegue che, indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite, tutte le persone fisiche o giuridiche che fruiscono dei servizi di cui trattasi sono in una situazione oggettivamente paragonabile con riguardo a detta imposta in relazione alle conseguenze per l’ambiente. Il fatto che le persone soggette all’imposta in Sardegna contribuiscano, attraverso il gettito generale e, in particolare, le imposte sui redditi, all’azione della Regione Sardegna per la tutela dell’ambiente e’ irrilevante ai fini del raffronto della situazione dei residenti e dei non residenti con riguardo all’imposta in questione, perche’ quest’ultima non ha la stessa natura e non persegue gli stessi obiettivi delle altre imposte corrisposte dai contribuenti sardi, che mirano segnatamente ad alimentare in modo generale il bilancio pubblico e, pertanto, a finanziare l’insieme delle azioni regionali. Se ne conclude che la normativa tributaria di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava unicamente sugli operatori esercenti aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e imbarcazioni da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti in quest’ultimo. 3.1.3. – La Corte di giustizia CE passa poi a trattare dell’eventuale giustificazione della normativa in esame, sotto i profili delle esigenze di tutela dell’ambiente e della sanita’ pubblica e della coerenza del sistema tributario. 3.1.3.1. – Quanto al primo profilo, la Corte richiama il suo orientamento, secondo cui, a prescindere dall’esistenza di uno scopo legittimo che corrisponda a motivi imperativi di interesse generale, la giustificazione di una restrizione alle liberta’ fondamentali garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto e’ necessario per il suo raggiungimento. Nel caso di specie – rileva la stessa Corte -, ammettendo che gli aeromobili privati e le unita’ da diporto che fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questo si produce indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e imbarcazioni e non presenta, in particolare, alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi, perche’ gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti contribuiscono al degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non residenti. Ne consegue che la restrizione alla libera prestazione di servizi, quale essa risulta dalla normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale, non puo’ essere giustificata da motivi relativi alla tutela dell’ambiente, in quanto l’applicazione dell’imposta regionale sullo scalo che essa istituisce si basa su una differenziazione tra le persone priva di relazione con detto obiettivo ambientale. Ne’ una restrizione del genere puo’ essere giustificata da motivi sanitari, non avendo la Regione Sardegna fornito alcun elemento che consenta di constatare che tale normativa mira a tutelare la sanita’ pubblica. 3.1.3.2. – Quanto al secondo profilo, relativo ad un’eventuale giustificazione della disciplina in esame fondata sulla coerenza del sistema tributario, la Corte premette che, in linea di principio, l’esigenza di salvaguardare la coerenza del sistema tributario puo’ giustificare una restrizione all’esercizio delle liberta’ fondamentali garantite dal Trattato, ma siffatto argomento giustificativo esige un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalita’ della normativa di cui trattasi. L’imposta regionale sullo scalo – prosegue la Corte – non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico della Regione Sardegna e, percio’, il non assoggettamento a tale imposta di detti residenti non puo’ essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono soggetti. Ne deriva che la restrizione alla libera prestazione dei servizi, quale risulta dalla normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale, non puo’ essere giustificata da motivi relativi alla coerenza del sistema tributario della Regione Sardegna. 3.2. – La Corte di giustizia CE esamina, poi, la seconda e la quarta questione, relative all’art. 87 CE, con le quali la Corte costituzionale aveva chiesto se l’art. 87 CE dovesse essere interpretato nel senso che la normativa tributaria di un’autorita’ regionale che istituisca un’imposta regionale sullo scalo, quale quella prevista all’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006, che grava unicamente sugli esercenti aventi il loro domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisca una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite sullo stesso territorio. La Corte conclude – come visto al punto 3. – che una normativa tributaria come quella di cui trattasi nella causa principale costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite in Sardegna e che e’ compito del giudice a quo trarre da tale constatazione le opportune conseguenze. La stessa Corte CE premette che la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l’art. 87, n. 1, CE. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Nella fattispecie – prosegue la Corte – e’ pacifico che l’imposta di cui trattasi nella causa principale risponde al secondo e al quarto criterio in quanto essa incide sui servizi forniti in relazione allo scalo di aeromobili e di unita’ da diporto, che riguardano il commercio intracomunitario, e che siffatta imposta, attribuendo un vantaggio economico agli operatori stabiliti in Sardegna, come e’ stato rilevato al punto 32 della sentenza, puo’ falsare la concorrenza. Ne deriva che le questioni relative all’interpretazione dell’art. 87 CE riguardano, nel caso di specie, l’applicazione degli altri due criteri di qualificazione dell’imposta regionale sullo scalo come aiuto di Stato, posto che la Commissione conclude, nelle sue osservazioni scritte, che detta imposta risponde a tutti i quattro criteri enunciati. 3.2.1. – Quanto all’uso delle risorse pubbliche, la Corte ricorda che la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti. Una normativa tributaria come quella controversa nella causa principale, che conceda a talune imprese un non assoggettamento all’imposta di cui trattasi, costituisce, dunque, un aiuto di Stato, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, in quanto consiste nella rinuncia da parte delle autorita’ interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere. 3.2.2. – Quanto alla selettivita’ della normativa tributaria in esame, la Corte premette che, nel caso di una misura adottata non dal legislatore nazionale, ma da un’autorita’ infrastatale, tale misura non e’ selettiva ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solo perche’ concede vantaggi esclusivamente nella parte del territorio nazionale nella quale la misura si applica. Tuttavia, al fine di valutare la selettivita’ di una misura adottata da un ente infrastatale avente uno statuto autonomo rispetto al governo centrale, come quello di cui gode la Regione Sardegna, occorre esaminare se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta misura, questa costituisca un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre imprese che si trovino, all’interno dell’ordinamento giuridico nel quale l’ente esercita le sue competenze, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Occorre, cioe’, stabilire se, tenuto conto della caratteristiche dell’imposta regionale sullo scalo, le imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale siano, rispetto all’ambito giuridico di riferimento, in una situazione fattuale e giuridica paragonabile a quella delle imprese stabilite sullo stesso territorio. Come gia’ rilevato – conclude la Corte – si deve constatare che, tenuto conto della natura e della finalita’ di detta imposta, tutte le persone fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna sono in una situazione oggettivamente paragonabile indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite; con la conseguenza che la misura non puo’ essere considerata generale, perche’ essa non si applica a tutti gli esercenti di aeromobili e di imbarcazioni da diporto facenti scalo in Sardegna. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), quale sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), che disciplina l’imposta regionale su aeromobili ed unita’ da diporto, applicabile, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, al soggetto avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile o dell’unita’ da diporto (con l’esenzione dall’imposta: delle imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorita’ marittima da parte degli organizzatori; delle unita’ da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali; della sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa), dovuta: 1) per ogni scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili adibiti al trasporto privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unita’ da diporto, per classi di lunghezza, a partire da 14 metri. Secondo il ricorrente, la disposizione censurata contrasta con l’art. 117, primo comma, Cost., perche’ viola: a) l’art. 49 del Trattato CE, «introducendo una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato sardo dei servizi nautici e aerei, che costituisce una parte rilevante del mercato europeo»; b) l’art. 87 del Trattato CE, perche’ istituisce un aiuto alle imprese con sede in Sardegna; c) l’art. 81 del Trattato CE, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», perche’ ha l’effetto di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. 1.1. – Con la sentenza n. 102 del 2008 questa Corte ha ritenuto di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, esclusivamente con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10», anche in relazione alla pertinenza di tale combinato disposto con la norma censurata. 1.2. – Di conseguenza, la Corte, con l’ordinanza n. 103 del 2008, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE: a) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attivita’ di aviazione generale d’affari; b) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attivita’ di aviazione generale d’affari, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita’ con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna; c) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unita’ da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unita’ da diporto la cui attivita’ imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unita’; d) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unita’ da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unita’ da diporto la cui attivita’ imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unita’, configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita’ con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna. 2. – Con la sentenza 17 novembre 2009, C-169/08, la Corte di giustizia CE, pronunciando sulle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte, ha dichiarato, in primo luogo, che l’art. 49 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che detta disposizione osta ad una norma tributaria di un’autorita’ regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006 – nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007 – la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonche’ delle unita’ da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato che: a) l’imposta sullo scalo rientra nell’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 50 del Trattato CE, perche’ le persone che assumono l’esercizio di un mezzo di trasporto, nonche’ quelle che utilizzano tale mezzo usufruiscono di vari servizi sul territorio della Regione Sardegna, che possono rivestire un carattere transfrontaliero, quali i servizi forniti negli aerodromi e nei porti; b) la normativa regionale di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto essa grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, che esercitano sia aeromobili adibiti al trasporto privato di persone sia imbarcazioni da diporto, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti nel suddetto territorio; c) la normativa in esame non trova giustificazione sotto il profilo della tutela dell’ambiente, perche’, ammettendo che gli aeromobili privati e le unita’ da diporto che fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questo non presenta alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi, contribuendo gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti al degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non residenti; d) la normativa in esame non trova giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza del sistema tributario, perche’ l’imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in generale il bilancio pubblico della Regione Sardegna, con la conseguenza che il non assoggettamento a tale imposta dei residenti non puo’ essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui questi sono soggetti. 3. – Dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia con tale pronuncia consegue la declaratoria di illegittimita’ costituzionale della disposizione censurata. Infatti, con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008, questa Corte ha sollevato davanti alla Corte di giustizia CE le suddette questioni pregiudiziali, sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale – come quello in esame – in cui si dubiti della compatibilita’ di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita’ della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). Poiche’ il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, e’ incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. 4. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita’ costituzionale della norma censurata prospettati dal ricorrente e relativi alla violazione: a) dell’art. 87 del Trattato CE; b) dell’art. 81 del Trattato CE, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10». 5. – Le indicate ragioni di contrasto dell’impugnato art. 4 con l’art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo nella sua formulazione originaria – precedente alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 – il quale stabiliva, al pari della successiva formulazione oggetto del ricorso in esame, che il soggetto passivo dell’imposta dovesse avere domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimita’ costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007); 2) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 215 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche’ gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.; Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009). 1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell’energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalita’, il comma 2 prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non inferiori alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009). Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresi’ individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio’ comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche’ i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4). 1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma, l’individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato che la «chiamata in sussidiarieta’» di funzioni statali in materie di competenza regionale puo’ giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e […] risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004). Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non e’ pertinente (perche’ gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e pertanto la legge non e’ idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiche’ la disponibilita’ del capitale privato e’ per definizione non garantita), ne’ proporzionata, non essendovi ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione. Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l’obiettivo dell’accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell’esercizio della sua potesta’ legislativa di principio. Ne’ lo strumento dei commissari e’ previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni. La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarieta’ ha gia’ operato nella materia dell’energia, considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in base ad esigenze di esercizio unitario. Secondo la Regione Umbria, pertanto, l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quello di fissare, per l’espletamento delle attivita’ di competenza delle pubbliche amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i predetti parametri costituzionali. Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non e’ costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di «espropriare» le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, ne’ che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono stabilite garanzie procedimentali per le Regioni). Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e pregiudica la possibilita’ di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all’ordinato sviluppo del territorio, all’ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica. 1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevede l’intesa della Regione interessata per l’atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia (comma 1), per l’atto di nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella specie, lo Stato attragga a se’ funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale. Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l’intesa solamente per l’individuazione degli interventi di produzione dell’energia, non anche per quelli di trasmissione e di distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non e’ giustificata, ne’ la lacuna potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma. Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalita’ si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o piu’ commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso, secondo la difesa regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio dell’intesa, che invece e’ richiesto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell’energia; ne conseguirebbe l’illegittimita’ del comma 2 per non aver previsto l’intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e di distribuzione dell’energia. Anche l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo, perche’ non stabilisce che i provvedimenti relativi all’autorizzazione e alla realizzazione degli interventi vengano assunti d’intesa con la Regione interessata. La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessita’ dell’intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite da organi centrali in virtu’ del principio di sussidiarieta’ (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005). Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78 del 2009 che prevedeva l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per l’individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia. 2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito. Il resistente afferma che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (gia’ realizzati o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali gia’ si sono espresse e per i quali si presentino difficolta’ per la piena utilizzazione del prodotto nella rete nazionale, ovvero con riferimento all’individuazione di nuovi insediamenti necessari per risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese. Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell’intera collettivita’ nazionale. La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarieta’ prevista dalla norma impugnata e’ ragionevole e proporzionata. Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza giustificano l’individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai irragionevole che la fase esecutiva, che e’ quella che determina l’effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che giustificano l’intervento statale, non fosse anch’essa attratta in capo allo Stato. Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell’intervento da realizzare, decisiva essendo invece la finalita’ pubblicistica che si intende celermente perseguire. Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso di specie, esso e’ stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialita’ e, cioe’, per gli interventi di nuove produzioni, con l’intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la partecipazione egli enti locali. La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell’energia, dall’altro, e’ il frutto di una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente una preventiva positiva valutazione della Regione sull’attivita’ di produzione e mirano a superare difficolta’ e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene gia’ esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere. Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale piu’ marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione. 3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimita’ costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso. 3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia», nella quale essa ha potesta’ legislativa ed amministrativa in virtu’ del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che attribuiscono potesta’ primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell’«urbanistica», della «tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilita’ (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l’art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia). Inoltre, l’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle province autonome» a tutto cio’ che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale». In particolare, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attivita’ di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia». Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche’ le reti per il trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l’art. 01, comma 4, prevede il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia. Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118, Cost., le Regioni ordinarie hanno potesta’ legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioe’ anche a quelli che l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione. 3.3. – Ad avviso della ricorrente l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della Provincia di Trento. Infatti, pur restando ferma la necessita’ del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtu’ dell’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia), la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della Provincia. Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4). 4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito e chiede che il ricorso sia respinto. La difesa del Governo afferma che le disposizioni impugnate prevedono, in materia di produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate attraverso lo strumento dell’intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d’insieme che solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire. Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione e’ garantito dalla necessita’ (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l’ufficio del commissario, che e’ un organo dello Stato. 5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questione di legittimita’ costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009). La ricorrente espone che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione originaria era conforme a Costituzione, poiche’ prevedeva la necessita’ dell’intesa con la Regione interessata, per l’individuazione, non solo degli interventi in tema di produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia. Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessita’ dell’intesa e’ stata eliminata in sede di conversione in legge e tale testo della norma e’ stato riprodotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 103 del 2009. Cio’ determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e distribuzione dell’energia, poiche’ lo Stato ha assunto la titolarita’ di funzioni amministrative che in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessita’ di una intesa forte, cosi’ come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005). 6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito e chiede che il ricorso sia respinto. Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessita’ dell’intesa per gli interventi in materia di trasporto e distribuzione dell’energia perche’ questi sono caratterizzati da un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull’intero territorio nazionale e pertanto legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione dell’energia. 7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche’ per violazione del principio di leale collaborazione, questioni di legittimita’ costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4). 8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2). 9. – In tutti i giudizi e’ intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti. 10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie. 10.1. – La Regione Umbria premette che l’art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del quale ai commissari straordinari di cui all’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel presente giudizio. Eccepisce, inoltre, l’inammissibilita’ dell’intervento della TERNA s.p.a. Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall’Avvocatura generale dello Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in sussidiarieta’ per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiche’ questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato. La Regione ribadisce, quindi, che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale collaborazione e che esso e’ illegittimo anche perche’ attribuisce ai commissari poteri troppo ampi. Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui realizzazione sarebbe gia’ stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li giustificherebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall’Italia. 10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria. 10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perche’ i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente ampi, ne’ essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata gia’ concertata con le Regioni. Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di trasmissione e distribuzione dell’energia. Ne’ l’asserito piu’ marcato interesse strategico statale nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell’energia giustificherebbe l’attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello Stato. La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l’unione europea, di ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessita’ di adeguamento alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese e’ inconferente e insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari). Considerato in diritto 1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione. La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi ricorsi, anche questioni di legittimita’ costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78 del 2009, per le quali si e’ proceduto a separati giudizi. 1.1. – L’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri puo’ individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessita’ dell’intesa con la Regione solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione. Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o piu’ Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2). Il Commissario straordinario puo’ fissare, per l’attivita’ occorrente per l’autorizzazione e l’esecuzione degli interventi in questione, termini piu’ brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui abbreviati), puo’ sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l’attivita’ che sarebbe di loro competenza (comma 3). Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi’ individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche’ i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4). 1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della chiamata in sussidiarieta’ in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata. Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarieta’ del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia e’ stata attuata dall’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perche’ gli interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la disponibilita’ del capitale privato essendo per definizione non garantita), ne’ proporzionata, perche’ non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione. Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi. Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l’esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l’intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell’energia. Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118, Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992). 2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia. 3. – Nei giudizi di costituzionalita’ e’ intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale. Tale intervento e’ inammissibile, perche’, come costantemente affermato da questa Corte, i giudizi di costituzionalita’ in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potesta’ legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto. 4. – La questione e’ fondata. In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non puo’ in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, pero’, quando un simile spostamento di competenze e’ motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ora, e’ agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura e’ aleatorio, sia quanto all’an che al quantum. Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi e’ affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’e’ motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. I canoni di pertinenza e proporzionalita’ richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimita’ di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimita’ dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. 4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione
delle altre questioni di legittimita’ costituzionale promosse dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2,
3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive
del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.