Corte Costituzionale sentenza N. 214 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 4,
della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in
materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall’art. 1
della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28 (Modifica
della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in
materia di circoscrizioni comunali), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel
procedimento vertente tra A. P. e il Comune di Sogliano Cavour ed
altri con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 167 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione di A.P.;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
Udito l’avvocato Giuseppe Gallo per A.P.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza depositata il 23 marzo 2009 e pervenuta a
questa Corte il 20 maggio 2009 il Tribunale amministrativo per la
Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia
20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni
comunali), nel testo aggiunto dall’art. 1 della legge della medesima
Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20
dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni
comunali), in riferimento all’art. 133 della Costituzione.
Il TAR rimettente premette di essere investito del ricorso
proposto con riguardo alla destinazione urbanistica di un fondo
originariamente sito presso il Comune di Sogliano Cavour, ma entrato
a far parte del contiguo Comune di Galatina per effetto del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 2004, che ha operato
una variazione dei confini dei due Comuni contermini.
Il predetto decreto, prosegue il rimettente, e’ stato adottato in
applicazione della disposizione impugnata, secondo la quale «quando
la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di
permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che,
d’accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed
economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei
comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima».
Pertanto, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali
interessate, preceduto nel caso di specie dall’accordo fra i Comuni
sulla permuta dei terreni, non e’ stato accompagnato dal referendum
rivolto alle popolazioni interessate, ne’ si e’ perfezionato per
mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto
dall’art. 133, secondo comma, della Costituzione.
Nel giudizio a quo, prosegue il rimettente, il passaggio del
fondo della ricorrente da un Comune all’altro spiega effetti, poiche’
comporta il rigetto della domanda di rilascio di permesso a
costruire, che e’ stata formulata all’indirizzo del Comune di
Sogliano Cavour, anziche’ del Comune di Galatina, ove, comunque, vige
una normativa urbanistica piu’ severa.
Pertanto il TAR giudica rilevante la questione di
costituzionalita’ della legge regionale impugnata, di cui il decreto
del Presidente della Giunta (anch’esso censurato nel giudizio a quo)
ha reso puntuale applicazione.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che
l’art. 5 della legge impugnata prevede ai commi 1 e 2 un’ipotesi
generale di modifica territoriale delle circoscrizioni comunali, alla
quale si applica integralmente quanto previsto dall’art. 133, secondo
comma, Cost.; a tale disposizione costituzionale, invece, il comma 4,
oggetto di censura, apporterebbe una deroga per il caso peculiare su
cui verte il processo principale: la norma impugnata non potrebbe
essere interpretata in un senso costituzionalmente conforme, ne’ con
riguardo all’art. 133, Cost., ne’ con riguardo all’art. 63 dello
statuto della Regione Puglia, approvato con la legge 22 maggio 1971,
n. 349 (Approvazione, ai sensi dell’art. 123, comma secondo, della
Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia), e vigente quando
il decreto del Presidente della Giunta e’ stato emanato, che nella
sostanza riprodurrebbe quanto previsto dalla Costituzione.
Si e’ costituita in giudizio la ricorrente nel processo
principale, concludendo per l’accoglimento della questione.
La parte privata reputa palese la violazione degli artt. 3 e 133,
Cost., posto che la norma impugnata non prevede ne’ il referendum
consultivo, ne’ la riserva di legge regionale, e spende a tale
proposito argomenti analoghi a quelli del rimettente.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
di Lecce, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre
1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo
aggiunto dall’art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre
1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26
concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in
riferimento all’art. 133 della Costituzione.
La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale
«effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni
confinanti, che siano tra loro d’accordo e che anche abbiano regolato
d’intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari»,
possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale.
Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale
previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si
derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell’art. 133,
Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono
essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate.
Anche la disposizione dello statuto della Regione Puglia vigente alla
data del provvedimento regionale che ha parzialmente modificato i
confini fra i Comuni di Galatina e di Sogliano Cavour (art. 63 della
legge 22 maggio 1971, n. 349, Approvazione, ai sensi dell’art. 123,
comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione
Puglia) prevedeva che mutamenti del genere potessero avvenire solo
per legge regionale «sentite le popolazioni interessate».
2. – Nel costituirsi in giudizio, la parte ricorrente nel
processo principale ha dedotto, altresi’, la violazione dell’art. 3
Cost., che e’ parametro non invocato dal rimettente: tale censura non
puo’ conseguentemente divenire oggetto di scrutinio, poiche’ nel
giudizio incidentale «non possono essere esaminati gli autonomi vizi
eccepiti» dalle parti, ma non dal giudice a quo (ex plurimis,
sentenza n. 362 del 2008).
3. – La questione e’ fondata.
La norma impugnata introduce un procedimento semplificato, ai
fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione
Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da
cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali
confinanti: la formulazione letterale di tale previsione normativa
rende evidente che si possa procedere in difetto di entrambi i
requisiti richiesti dall’art. 133, secondo comma, Cost., ovvero la
legge regionale ed il referendum consultivo.
Quanto a quest’ultimo, in particolare, questa Corte ha gia’
affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che e’ principio
consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l’art.
133, secondo comma, della Costituzione, che nell’attribuire alla
Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»,
prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le
Regioni a statuto ordinario, l’obbligo di procedere a tal fine
mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e
n. 204 del 1981)». L’istituto referendario, infatti, garantisce
«l’esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza.
n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni
comunali (sentenza. n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore
regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il
procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di
stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle
«popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza. n.
94 del 2000).
Posto che l’art. 133, secondo comma, Cost. impone l’osservanza di
tali forme ogni qual volta si verifichi l’effetto di una modifica
delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per
ipotesi ritenute di minor rilievo.
Difatti, la legislazione statale e, quanto alla Regione Puglia,
la stessa legislazione statutaria sviluppatasi a partire dall’art.
133, secondo comma, Cost. e’ rispettosa delle condizioni appena
accennate.
L’art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), nel disciplinare
l’esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali
dei Comuni, ha previsto in generale la necessita’ che la Regione
proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni
interessate, senza distinguere dalle altre le ipotesi in cui esista
una concorde volonta’ degli enti coinvolti nelle modificazioni
territoriali.
Inoltre, la stessa Regione Puglia ha previsto in entrambi i testi
statutari che ha adottato, in conformita’ al dettato costituzionale
ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, una disciplina
uniforme sia per l’istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia
per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha
previsto la necessita’ di previe idonee forme di partecipazione delle
popolazioni interessate (al gia’ richiamato art. 63 dello statuto del
1971 e’ seguito l’art. 19, secondo comma, dello statuto attualmente
vigente, approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7,
recante lo Statuto della Regione Puglia).
Invece, nella propria legislazione ordinaria, a partire dal 1986,
la Regione ha escluso sia la necessita’ della apposita legge
regionale, sia la previa consultazione referendaria delle popolazioni
interessate, nell’ipotesi, propria del giudizio a quo, in cui fra
Comuni contermini, in presenza di permuta e/o cessione di terreni, vi
fosse un accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalle
modifiche territoriali, quando, invece, l’art. 133, secondo comma,
Cost. non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi
procedimentali ne’ la legge regionale, ne’ il referendum: cosi’
l’art. 2 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica
della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, concernente norme sul
referendum abrogativo e consultivo) ha introdotto nell’art. 21, comma
4, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme
sul referendum abrogativo e consultivo), i criteri di individuazione
delle popolazioni interessate al referendum nel caso di permuta del
territorio fra due o piu’ Comuni contermini solo per l’eventualita’
che manchi l’accordo dei Comuni interessati, postulando in tal modo
in forma inequivoca che, ove l’accordo sia raggiunto, il referendum
possa non avere luogo; contemporaneamente l’art. 1 della legge
regionale n. 28 del 1986 ha introdotto il censurato comma 4 dell’art.
5 della legge regionale n. 26 del 1973.
Infine, l’art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6
(Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni
comunali) ha aggiunto espressamente al comma 2 dell’art. 5 della
stessa legge regionale n. 26 del 1973 la previsione secondo la quale
«in caso di accordo fra i Comuni interessati si prescinde dalla
consultazione popolare», ogni qual volta si proceda alla modifica
delle circoscrizioni territoriali: con tale ultima disposizione
normativa la deroga apportata all’art. 133, secondo comma, Cost.
assume quindi una portata ancora piu’ ampia, sia pure per il solo
profilo dell’obbligo della consultazione referendaria.
La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea
modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non puo’
pertanto che essere interpretata come elusiva della speciale
procedura prescritta dal secondo comma dell’art. 133 Cost., a
garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della
necessaria assunzione di responsabilita’ in questa materia da parte
del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante
l’approvazione di un’apposita legge.
La disposizione censurata deve pertanto essere dichiarata
incostituzionale.
4. – Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la
dichiarazione di incostituzionalita’ deve essere estesa al comma 4,
lettera f), dell’art. 21 della legge regionale n. 27 del 1973,
limitatamente alle parole «quando manca l’accordo dei Comuni
interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma
impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite
dalla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, l’effetto di
escludere il referendum. Parimenti incostituzionale in via
consequenziale deve ritenersi l’art. 5, comma 2, della legge
regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di
accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione
popolare.», aggiunte dal gia’ rammentato art. 4 della legge regionale
n. 6 del 2010. Ne’ vi sono ostacoli ad estendere la dichiarazione di
illegittimita’ costituzionale ad una disposizione normativa
sopravenuta allo stesso giudizio a quo, quando essa abbia carattere
consequenziale. Infatti, l’apprezzamento di questa Corte, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la
rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo
principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano
nell’ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze
dichiarative di illegittimita’ costituzionali. In tale prospettiva,
l’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010 riproduce il medesimo
vizio di incostituzionalita’ da cui e’ affetta la norma impugnata dal
rimettente, sotto il profilo della sottrazione della procedura al
referendum per il caso di accordo tra Comuni, ponendosi con
quest’ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di
illegittimita’ costituzionale della sola disposizione censurata non
sarebbe da se’ sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in
parte riprodotto dalla successiva legislazione.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 4,
della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in
materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall’art. 1 della legge
della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di
circoscrizioni comunali);
Dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 21, comma 4, lettera f),
della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul
referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall’art. 2
della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica
alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul
referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole:
«quando manca l’accordo dei Comuni interessati»;
Dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge
della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall’art. 4
della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di
Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20
dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali),
limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni
interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 213 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 8, commi 4 e 6
(recte: comma 2), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15
luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria
di assestamento per l’anno 2009), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-23 settembre
2009, depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 ed iscritto al
n. 62 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Daria De Pretis e Luigi Manzi
per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 22 settembre 2009,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento
agli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 8,
commi 4 e 6 (recte: comma 2), della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra
finanziaria di assestamento per l’anno 2009).
Riferisce il Presidente del Consiglio dei ministri che tale
articolo, che apporta modificazioni della legge regionale 9 novembre
1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato
giuridico e trattamento economico del personale), e segnatamente al
suo art. 24, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce,
al comma 4 di quest’ultima disposizione, che «la qualita’ di
dirigente e’ conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per
titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli
iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Il
correlato comma 6, a sua volta, dispone che «con regolamento la
Giunta definisce le ipotesi di ricorso alle diverse procedure
concorsuali di cui al comma 4, le tipologie delle prove e le
modalita’ di svolgimento degli esami, nonche’ i criteri di
valutazione dei titoli».
Ritiene il Presidente del Consiglio che entrambi i riportati
commi 4 e 6 siano illegittimi. Il comma 4, in particolare, disponendo
che la qualifica di dirigente sia conferita anche «a seguito di
concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei
alle funzioni dirigenziali» e prevedendo, pertanto, la possibilita’
che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli concorsi
per titoli e riservati, si porrebbe in contrasto con i principi di
ragionevolezza, imparzialita’ e buon andamento della pubblica
amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51, primo comma, e 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, nonche’ con il principio
costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie
di selezione dei piu’ capaci, in funzione dell’efficienza della
stessa amministrazione, anche per l’accesso dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni a funzioni piu’ elevate.
La circostanza, poi, che tale disposizione sia stata introdotta
da una legge della Regione Trentino-Alto Adige, che in base all’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ha competenza
legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali
e del personale ad essi addetto, secondo il Presidente del Consiglio
non inciderebbe sui termini della questione, dato che tale competenza
dovrebbe pur sempre essere esercitata in armonia con la Costituzione.
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la
resistente, l’art. 8 della legge regionale n. 5 del 2009, ben lungi
dal violare gli invocati principi, avrebbe apportato un miglioramento
al previgente sistema, basato esclusivamente sul concorso interno,
con l’introduzione, in suo luogo, di un duplice canale per
l’acquisizione della qualifica dirigenziale, articolatesi nel
concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, e nel concorso
interno per titoli, riservato al personale iscritto nell’albo degli
idonei alle funzioni dirigenziali. In essa sarebbero offerte dunque
precise indicazioni circa le condizioni alle quali e’ consentito
derogare al principio del pubblico concorso.
Il sistema riservato di selezione in essa previsto, concorrendo
con il meccanismo aperto, presenterebbe tutti i requisiti in presenza
dei quali la Corte riconosce la legittimita’ di tale forma di
selezione, dato che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale
il principio del concorso pubblico e’ derogabile, al fine di
consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative
maturate nella stessa pubblica amministrazione, a condizione che la
legge preveda adeguate condizioni di accesso, tra le quali: a) che la
riserva in favore di personale interno non sia integrale; b) che la
deroga alla regola del concorso sia giustificata da situazioni
differenti e peculiari rispetto a quelle che danno luogo al concorso
pubblico, e in particolare dall’esigenza di garantire il buon
andamento dell’amministrazione o di attuare altri principi di rilievo
costituzionale.
Secondo la Regione, la previsione impugnata non contempla affatto
la possibilita’ che la qualifica di dirigente sia attribuita anche
con soli concorsi per titoli e riservati, ma contemplerebbe due
distinti meccanismi, destinati a concorrere nel reclutamento del
personale da preporre alle qualifiche dirigenziali, ossia la
selezione pubblica per esami o per titoli ed esami, e il concorso
interno per coloro che hanno superato l’esame finale di apposito
corso; e spetta al regolamento il compito di identificare le ipotesi
di ricorso alle diverse procedure (art. 8, comma 6).
La difesa della Regione sottolinea, infine, che il personale per
il quale opera il meccanismo di selezione riservato (per una
percentuale dei posti da coprire, come gia’ detto) e’ inquadrato
nelle posizioni dell’area C – direttiva -, alla quale si accede con
laurea e mediante concorso pubblico, e ha conseguito l’iscrizione
all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali, al quale accede
solo il personale in possesso dell’idoneita’ alla direzione d’ufficio
e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato
l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti
indetto dall’amministrazione.
3. – Con memoria depositata il 6 aprile 2010 la Regione
illustrava ulteriormente le proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con
riferimento agli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo
comma, della Costituzione, della legittimita’ costituzionale
dell’art. 8 della legge 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di
accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l’anno
2009).
La norma regionale censurata, in materia di dirigenti regionali,
apporta una significativa modifica al sistema di selezione del
personale dirigente nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige.
Originariamente l’art. 24 della legge regionale n. 15 del 1983
prevedeva che tale personale dovesse essere selezionato
esclusivamente all’interno dell’amministrazione regionale, mediante
concorso interno per titoli ed esami.
Tale sistema era stato modificato ed integrato dall’art. 17 della
successiva legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento
degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale»), e dalla successiva legge
regionale 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della
dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale). In
conseguenza delle modifiche apportate da tale ultima novella, in
aggiunta al personale dirigente selezionato con concorso interno,
veniva introdotta la possibilita’ di distacco da altre
amministrazioni.
Rispetto al sistema sopra descritto, la legge regionale
impugnata, da un lato, ha sostituito al concorso interno per esami e
titoli, un concorso interno per soli titoli, riservato agli iscritti
ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali; dall’altro,
ha introdotto, in alternativa alla selezione interna dei dirigenti,
anche il concorso aperto a personale esterno. Infine, essa ha rimesso
alla Giunta regionale il compito di precisare, con apposita norma
regolamentare, le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative.
Il Presidente del Consiglio reputa la norma illegittima in quanto
consentirebbe alla Giunta di coprire i posti di dirigenti a
disposizione soltanto mediante concorsi interni per titoli. Il
sistema introdotto, pertanto, sarebbe irragionevole e violerebbe sia
i principi di imparzialita’ e di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all’art. 97, primo comma, sia il principio
del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97, terzo comma, della
Costituzione.
La Regione, per contro, ha sottolineato che la norma, nel
prevedere il ricorso a entrambe le procedure selettive, non
consentirebbe l’esclusiva utilizzazione del solo sistema selettivo
basato sul concorso interno, ma renderebbe necessario il ricorso ad
entrambi i metodi selettivi, rimettendo alla Giunta il compito di
stabilire, mediante regolamento, le percentuali di ricorso ai due
diversi meccanismi selettivi.
2. – Preliminarmente, deve rilevarsi che la questione, sollevata
con riferimento all’art. 8, commi 4 e 6, della legge regionale 15
luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria
regionale di assestamento per l’anno 2009), deve intendersi riferita
all’art. 24, commi 4 e 6, della legge regionale 9 novembre 1983, n.
15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico
e trattamento economico del personale), cosi’ come modificato dalla
prima. La trasposizione deve infatti ritenersi consentita poiche’ non
sussistono dubbi sulla reale volonta’ del ricorrente, dal momento che
l’art. 8 della norma regionale del 2009 si compone di soli due commi,
il secondo dei quali sostituisce l’art. 24 della legge del 1983, come
risultante dalle successive modifiche, con l’attuale formulazione,
nella quale sono individuabili i commi censurati dal ricorrente, per
cui non e’ dubitabile che le censure siano rivolte alla norma
originaria, cosi’ come modificata dall’art. 8, comma 2, della legge
del 2009.
3. – Nel merito, le questioni sollevate con riferimento all’art.
51 Cost. e all’art. 97, terzo comma, Cost., sono fondate.
Questa Corte ha sempre ritenuto che il concorso pubblico e’ la
forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e
che puo’ derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari
situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalita’
che trova il suo limite nella necessita’ di garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della
Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai
pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di costituzionalita’
passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta
operata dal legislatore.
Coerentemente, essa, se ha riconosciuto la legittimita’ di norme
che affidavano la scelta dei dirigenti a criteri di selezione
alternativi al concorso pubblico e volti a valorizzare esperienze
interne all’amministrazione (in tal senso, sentenze n. 159 del 2005,
n. 205 del 2004, n. 517 del 2002, n. 141 del 1999, n. 1 del 1999, e,
da ultimo, n. 100 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009), ha sempre
chiarito che tali deroghe possono ritenersi consentite a condizione,
da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a
garantire la necessaria professionalita’ degli assunti e, dall’altro,
che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del
personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo
stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali e’
consentito, all’ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione
interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34
del 2004).
Piu’ specificamente, in tale prospettiva, questa Corte ha avuto
modo di chiarire che l’accesso al concorso puo’ anche essere
condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo
di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito
dell’amministrazione, purche’ l’assunzione nell’amministrazione
pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di
privilegio, le possibilita’ di accesso per tutti gli altri aspiranti,
con violazione del carattere pubblico del concorso (sentenze n. 34
del 2004 e n. 141 del 1999).
La legge regionale censurata, introducendo un sistema misto di
selezione del personale regionale, allo scopo di valorizzare le
professionalita’ interne all’amministrazione, non solo omette di
prevedere i criteri in base ai quali la Giunta e’ autorizzata a
scegliere un sistema o l’altro, ma lascia nell’indeterminatezza la
proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli
e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami.
La mancata determinazione dei criteri in base ai quali la Giunta,
sulla scorta del comma 6 della norma censurata, e’ autorizzata a
scegliere un sistema o l’altro e la mancata individuazione, in
alternativa, di una percentuale di posti riservati al concorso
pubblico, lasciano all’arbitrio dell’organo esecutivo la scelta del
sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente possibile
l’obliterazione del criterio del concorso pubblico. Cio’ determina
un’eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto
dei meccanismi di selezione, consentendo, in ultima analisi, che
l’assunzione di personale a seguito di concorso pubblico sia relegata
a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e,
comunque, non predeterminate.
In tale prospettiva, la circostanza, evidenziata dalla difesa
regionale, che la legge censurata riservi la possibilita’ di concorso
interno al personale laureato, a suo tempo selezionato mediante
concorso pubblico ed iscritto all’albo degli idonei alle funzioni
dirigenziali, non consente di ritenere superati tutti i profili di
illegittimita’ costituzionale. Se, infatti, la previsione di
requisiti di partecipazione al concorso interno rende la norma non
irragionevole e rispettosa del principio di efficienza dell’azione
amministrativa, essa non vale a salvaguardare il necessario carattere
pubblico del concorso; carattere che, pur essendo finalizzato al buon
andamento della pubblica amministrazione, non si esaurisce nella
tutela di tale valore, essendo diretto anche e prima di tutto ad
assicurare il diritto di tutti i cittadini di poter concorrere, in
condizione di uguaglianza, agli uffici pubblici.
4. – Deve dunque essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale, con riferimento agli artt. 51 e 97, terzo comma,
Cost., sia del comma 4 dell’art. 24 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige n. 15 del 1983, che, per la selezione dei
dirigenti, contempla il duplice meccanismo di selezione senza
predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell’uno o
all’altro, sia del successivo e correlato comma 6, che rimette tale
scelta alle determinazioni dell’organo esecutivo della Regione.
5. – L’accoglimento della questione, con riferimento ai parametri
sopra indicati determina l’assorbimento delle altre questioni
sollevate.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 24, commi 4 e
6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n.
15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del personale), come modificato dall’art.
8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio
2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di
assestamento per l’anno 2009).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 232 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 113, comma 2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico
in materia di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge
della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007), promosso dal Giudice di pace di Genova
nel procedimento vertente tra Coop. Liguria s.c.c. e il Comune di
Genova con ordinanza del 24 aprile 2009, iscritta al n. 206 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della Coop. Liguria s.c.c.;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il giudice
relatore Paolo Grossi;
Uditi gli avvocati Luigi Arnaboldi e Alessandro Ghibellini per la
Coop. Liguria s.c.c.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza
dirigenziale del Comune di Genova – contenente una ingiunzione di
pagamento di sanzione amministrativa per avvenuto accertamento (in
data 4 gennaio 2008) della effettuazione, da parte della societa’
cooperativa opponente presso un proprio ipermercato, di una vendita
promozionale in periodo vietato – il Giudice di pace di Genova, con
ordinanza emessa il 24 aprile 2009, ha sollevato, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione,
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 113, comma 2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico
in materia di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge
della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007).
Premesso che la vendita sanzionata «riguardava, oltre prodotti
tessili per la casa, prodotti multimediali, articoli da cucina e
pneumatici di ogni genere», il rimettente rileva che le vendite
promozionali sono previste allo scopo di garantire un regime di
libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ e un
regolare funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di
acquisto di prodotti e di servizi.
Orbene, il Giudice di pace osserva che la norma regionale
censurata – nel sancire che «Non possono essere effettuate vendite
promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine
stagione o saldi» – pone una disciplina difforme da quella nazionale,
prevedendo restrizioni specifiche all’effettuazione di vendite
promozionali, in contrasto con quanto dettato dall’art. 3 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito
l’eliminazione delle limitazioni temporali, quantitative e
procedurali relative alle vendite promozionali. Sicche’, l’unica
limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale, concerne la
fissazione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle
vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali,
aventi ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in
saldo, non possono essere effettuate.
Il Giudice di pace ritiene, pertanto, che – non avendo la Regione
Liguria tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del
commercio dalla legge statale e non essendosi adeguata ad esse – il
predetto divieto assoluto di vendite promozionali, per qualunque
prodotto nel periodo antecedente le vendite di fine stagione, si pone
in contrasto con i richiamati parametri costituzionali, che
attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della
concorrenza e quella dell’accessibilita’ all’acquisto dei prodotti di
consumo sul territorio nazionale.
2. – Si e’ costituita la parte privata opponente nel giudizio a
quo, concludendo per l’accoglimento della sollevata questione di
legittimita’ costituzionale, sulla base di argomentazioni analoghe a
quelle svolte dal giudice rimettente (ulteriormente sviluppate anche
nel contesto di una memoria illustrativa depositata nell’imminenza
dell’udienza).
In particolare, in riferimento alla contestata violazione della
competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui agli evocati
parametri, la parte rileva come la censurata limitazione temporale
delle vendite promozionali (che prescinde dalla categoria
merceologica che ne costituisce oggetto) assuma notevole influenza
sulla regolazione del mercato e sull’accesso a questo da parte dei
consumatori, attesa la forte incidenza del relativo divieto tanto
sull’andamento dei prezzi dei beni di consumo, quanto sulla
disponibilita’ degli stessi sul mercato. Pertanto, limitare in modo
cosi’ netto tali tipi di vendite (in maniera difforme da quanto
previsto dalla normativa statale) significa imporre una restrizione
all’iniziativa privata degli operatori commerciali, attraverso una
scelta di politica legislativa che la Costituzione sottrae alle
Regioni; ed in pari tempo significa pregiudicare la possibilita’ per
i consumatori liguri di disporre di un livello di condizioni di
acquisto di prodotti e servizi coerente con il sistema commerciale
nazionale.

Considerato in diritto

1. – Il rimettente solleva questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 113, comma 2, della legge della Regione
Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) –
come sostituito dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 3
aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2007) – nella parte in cui prevede che «Non possono essere effettuate
vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di
fine stagione o saldi».
La norma regionale (applicabile ratione temporis nel giudizio a
quo) viene censurata nella parte in cui prevede una disciplina
difforme da quella statale dettata dall’art. 3 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la eliminazione delle
limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative alle
vendite promozionali, con l’unica eccezione riferita ai periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi
prodotti.
Secondo il giudice a quo, la disposizione contrasta: a) con
l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche’ le
vendite promozionali sono previste allo scopo di garantire un regime
di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ e un
regolare funzionamento del mercato; b) con l’art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, perche’ le vendite promozionali sono
previste al fine di assicurare ai consumatori finali un livello
minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi.
2. – La questione e’ fondata sotto il profilo della violazione
della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della
concorrenza».
2.1. – L’art. 113 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2007
regolamenta lo svolgimento delle vendite promozionali in ambito
regionale. La norma – oltre a sancire (al comma 2) il divieto
temporale oggetto del presente scrutinio di costituzionalita’ –
prevede anche (al comma 1) che «Le vendite promozionali sono
effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei
prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o
saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli
di cui al comma 2»; e (al comma 3) che «L’esercente dettagliante che
intende effettuare la vendita promozionale e’ tenuto a darne
comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile
dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per
l’inizio delle vendite […]».
Nello stesso contesto – mutuando il contenuto dell’art. 15, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – i commi 1 e 2 dell’art.
111 della medesima legge regionale stabiliscono rispettivamente che
le diverse «vendite di fine stagione [o saldi] riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di
tempo», e che tali vendite «possono essere effettuate solamente in
periodi dell’anno della durata massima di quarantacinque giorni e,
precisamente, dal giorno dell’Epifania e dal primo venerdi’ di
luglio».
Quanto all’oggetto della norma, dunque, i due tipi di vendita –
che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 riunisce nel piu’
ampio genus delle «vendite straordinarie» (art. 15, citato) – trovano
il loro peculiare tratto distintivo nel fatto che, alla tendenziale
possibilita’ di svolgimento durante tutto l’arco dell’anno delle
vendite promozionali, che possono riguardare qualsiasi tipo di merce,
si contrappone la stretta connessione tra alcuni specifici prodotti
merceologici (connotati appunto dalle caratteristiche della
stagionalita’ ovvero della rispondenza ai dettami della moda del
momento) ed il dato temporale che, onde evitare una perdita di valore
commerciale dei prodotti stessi, giustifica l’effettuazione delle
vendite di fine stagione o saldi solo in ben determinati periodi
dell’anno.
2.2. – Identificate le caratteristiche dei due tipi di vendita in
esame, va rilevato che, nella sua assolutezza, il divieto regionale
generalizzato di effettuare vendite promozionali, per qualsiasi
tipologia di prodotti (stagionali e non) in periodo antecedente le
vendite di fine stagione, si pone in aperto contrasto con la
disciplina statale (dettata dall’art. 3, comma 1, della legge n. 248
del 2006) che, nel disporre la eliminazione della «fissazione di
divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera
e), esclude nel contempo che possano essere imposte «limitazioni di
ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all’interno di esercizi
commerciali», con la sola eccezione dei «periodi immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» (art. 3,
comma 1, lettera f).
Secondo la disciplina nazionale – adottata espressamente «al fine
di garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita’ ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato»
(art. 3, comma 1) – l’unica limitazione possibile per tali tipi di
vendite consiste nella previsione di un termine antecedente a quello
di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non
possono essere effettuate (non gia’ tutte) le vendite promozionali
(ma solo quelle) che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati
ad essere posti in saldo.
Orbene, come costantemente affermato da questa Corte (da ultimo,
nella sentenza n. 45 del 2010), nella nozione di «tutela della
concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
devono essere ricomprese: a) «le misure legislative di tutela in
senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei
mercati e ne disciplinano le modalita’ di controllo, eventualmente
anche di sanzione»: si tratta di misure antitrust; b) le disposizioni
legislative «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a
consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita’
imprenditoriale e della competizione tra imprese»: si tratta di
misure volte ad assicurare la concorrenza «nel mercato»; c) le
disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare
procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali
procedure in modo da realizzare «la piu’ ampia apertura del mercato a
tutti gli operatori economici»: si tratta di interventi miranti a
garantire la concorrenza «per il mercato».
Inoltre, con specifico riferimento alla gia’ evidenziata
strumentalita’, rispetto al fine di tutela e promozione della
concorrenza perseguita dalle previsioni di liberalizzazione del
commercio di cui al richiamato art. 3 della legge n. 248 del 2006,
questa Corte ha, altresi’, chiarito che «l’attribuzione delle misure
[a tutela della concorrenza] alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato comporta sia l’inderogabilita’ delle disposizioni nelle
quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti
della loro specificita’ e dei contenuti normativi che di esse sono
proprie, sulla totalita’ degli ambiti materiali entro i quali si
applicano»; ed ha, nel contempo, sottolineato che, ricondotta una
norma alla «tutela della concorrenza», «non si tratta quindi di
valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando
principi e regole riferibili alla disciplina della competenza
legislativa concorrente delle regioni, ma occorre invece accertare
se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia
strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed
alla libera esplicazione della capacita’ imprenditoriale» (sentenza
n. 430 del 2007).
2.3. – Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite
promozionali in periodo antecedente alle vendite di fine stagione o
saldi, applicato alla generalita’ dei prodotti merceologici, ha
invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela
della concorrenza; resta assorbito l’ulteriore profilo riguardante la
dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Il censurato art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria
2 gennaio 2007, n. 1, deve pertanto essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che
non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta
giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi
prodotti merceologici oggetto di queste vendite.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 113, comma 2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico
in materia di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge
della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che non
possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni
antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi
prodotti merceologici oggetto di queste vendite.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 231 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che con ricorso del 27 gennaio 2009, iscritto al n. 7 del registro ricorsi dell’anno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale, tra l’altro, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008); che l’impugnato art. 20 inserisce l’inciso «ovvero nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale» nell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita’ pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 recante Riordino in materia di igiene e sanita’ pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), consentendo cosi’ l’istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, gia’ prevista per i soli comuni con popolazione sino a dodicimilacinquecento abitanti, in tutti i comuni classificati come montani o parzialmente montani; che per il Presidente del Consiglio dei ministri tale disposizione sarebbe in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell’assistenza farmaceutica; che il ricorrente ricorda come «[i]n base all’art. 1 della L. n. 475/1968 ed all’art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l’omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, tenendo conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici», e sostiene, in particolare, che «il carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata rispetto alla disciplina dello Stato» sarebbe «confermato dal comma 9 dell’art. 17 della medesima legge regionale n. 16/2000, il quale tuttora prevede che nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all’art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili in questa materia concorrente concernente la tutela della salute»; che per il ricorrente la prevista estensione dell’istituto della proiezione delle sedi farmaceutiche ad una serie di comuni con una popolazione superiore ai 12.500 abitanti si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., laddove consentirebbe una elusione dei principi generali previsti dalla legge statale di cui all’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) per il decentramento delle farmacie; che la Regione Toscana si e’ costituita con una memoria, nella quale sostiene la inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso, con riserva di deduzioni e deposito di documenti; che, in prossimita’ dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2010, la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale argomenta la prospettata infondatezza del ricorso; che per la difesa regionale la istituzione di proiezioni farmaceutiche non colliderebbe con la disciplina statale invocata dal ricorrente quale parametro interposto del giudizio, atteso che la proiezione non costituirebbe una nuova sede farmaceutica, ma sarebbe un ulteriore punto vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso gia’ confezionati dalla medesima sede farmaceutica e rappresenterebbe, pertanto, solo un un’estensione delle attivita’ svolte nella farmacia di riferimento, finalizzata ad una piu’ ampia e razionale copertura del servizio di assistenza farmaceutica; che la proiezione farmaceutica, per la Regione Toscana, avrebbe, piuttosto, affinita’ con i dispensari farmaceutici annuali, previsti e consentiti dalla disciplina statale, dai quali, peraltro, si distinguerebbe in quanto la proiezione non incontra i limiti di orario e di prodotti vendibili propri dei dispensari e, diversamente da questi, prescinde dalla esistenza di una sede in pianta organica nella sede dove si intende aprire. Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2000 e’ stato interamente sostituto dall’art. 71 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009); che il 1° marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato il verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010, contenente la rinuncia alla impugnazione proposta nel presente giudizio; che l’atto di rinuncia e’ stato formalmente accettato dalla Regione Toscana con atto del 3 marzo 2010; che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Maddalena Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.