Corte Costituzionale sentenza N. 230 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 140, comma 4,
primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
(Codice delle assicurazioni private) promosso dal Tribunale di
Catania nel procedimento vertente tra S. S. ed altre, e P. I. ed
altre, con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n. 329 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il giudice
relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111, secondo
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di
procedura civile, nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione
e le persone danneggiate.
2. – Il rimettente premette che il giudizio principale e’ stato
promosso, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, da S. S.
e L. S., quali genitori del defunto S. A., per ottenere il
risarcimento dei danni da sinistro stradale avvenuto il 31 luglio
2006, nel quale erano rimasti coinvolti quattro autoveicoli, con un
bilancio, oltre ai danni ai mezzi, di un morto, cinque feriti ed
altri danneggiati a vario titolo, di cui soltanto alcuni individuati.
In base alla prospettazione delle parti ed alle domande dalle
stesse proposte, oggetto delle controversie sono pretese risarcitorie
ben superiori ai limiti del massimale.
Il giudice a quo riferisce che la resistente societa’ Duomo
Unione Assicurazioni S.p.A. ha eccepito la mancata integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art. 140, comma 3 (recte: comma 4)
sopra citato, in relazione alla domanda di provvisionale proposta nel
giudizio, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102
(Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali), subordinata dagli istanti all’integrazione del
contraddittorio da porre a carico della societa’ assicuratrice.
Richiamato il disposto della norma censurata, che prevede
un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi fra
l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate, il rimettente
ritiene rilevante la questione nel giudizio a quo, osservando (e
trascrivendo, in merito, le motivazioni della ordinanza del Tribunale
di Nola in data 15 novembre 2008), che l’applicazione della norma
censurata imporrebbe di ordinare, ai sensi dell’art. 102 cod. proc.
civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
danneggiati non chiamati in causa, gia’ noti o ancora da
identificare, ricorrendo un’ipotesi di illecito da circolazione
stradale ad offensivita’ multipla, sicche’ il giudizio non potrebbe
proseguire tra i soli soggetti inizialmente in lite. Nel caso di
specie, parti del giudizio principale sono, esclusivamente, i
genitori del deceduto, la fidanzata dello stesso, intervenuta
successivamente, i proprietari di due dei quattro veicoli coinvolti
nel sinistro e l’assicuratore di uno di questi ultimi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la causa non potrebbe essere
correttamente istruita e decisa, prescindendo dalla verifica sulla
legittimita’ costituzionale della nuova ipotesi di litisconsorzio
necessario, introdotta dalla disposizione in esame.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudicante
pone in evidenza come lo scopo della norma censurata sia quello di
assicurare il principio della par condicio dei creditori, garantendo,
attraverso lo strumento processuale del litisconsorzio necessario, la
corretta distribuzione tra i creditori stessi del massimale
eventualmente incapiente. Il corollario di tale opzione normativa e’
individuato dal rimettente nella sostanziale imposizione a ciascun
danneggiato della necessaria proposizione delle rispettive richieste
di danno nell’unico processo – a litisconsorzio necessario –
previamente promosso dal piu’ solerte di essi. Infatti, soltanto
delibando in ordine all’entita’ di tutti i risarcimenti, il giudice
sarebbe messo nelle condizioni di potere distribuire
proporzionalmente il massimale tra i creditori.
La disposizione in esame, ad avviso del tribunale, si porrebbe in
contrasto con l’art. 76 Cost. per mancata copertura della legge
delega. Invero, si tratterebbe di una disposizione processuale,
introdotta dal legislatore per ragioni di opportunita’, senza che
essa trovi aggancio in alcuno dei principi e/o criteri direttivi
dettati dal legislatore delegante (art. 4 della legge 21 luglio 2003,
n. 229 recante «Interventi in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione
2001»), per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni».
Dopo aver richiamato le finalita’ previste dalla legge delega, il
rimettente osserva che non sarebbe dato rinvenire in esse «alcun
chiaro principio dettato dal legislatore delegante che abbia potuto
giustificare la norma in esame, fondandola validamente ex art. 76
Cost.».
Il giudice a quo rileva, al riguardo, che la modifica di norme in
vigore mediante la normativa delegata, in assenza di criteri
direttivi analitici poteva comunque essere considerata ammissibile,
ove utile per l’armonico coordinamento del sistema normativo
innovato, allo scopo di garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa, ovvero quando fossero stati osservati i
principi guida della legislazione anteriore e «l’obiettivo fosse di
ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni» sicche’,
in tal caso, «non sarebbe stato necessario che fosse espressamente
enunciato nella legge delega il principio gia’ presente
nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una
materia delimitata (Corte cost., n. 52 del 28 gennaio 2005; Corte
cost. n. 174 del 4 maggio 2005)».
Tuttavia, pur volendo valorizzare tali criteri interpretativi, ad
avviso del tribunale persisterebbero i dubbi di legittimita’
costituzionale circa la disposizione in esame.
In particolare, il rimettente ritiene che il nuovo istituto
processuale non risponda ad «alcuna logica interna al sistema
risarcitorio delle assicurazioni per r.c.a., ne’ appare completare,
sul versante processuale, una regolamentazione sostanziale avente una
ratio corrispondente».
Si tratterebbe di una opzione normativa slegata dal sistema,
essendo uno strumento sconosciuto nella legislazione anteriore (legge
24 dicembre 1969, n. 990 recante disposizioni in materia di
«Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), nonche’
negli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema nei casi di
pluralita’ di danneggiati (la soluzione affermatasi nella
giurisprudenza di merito, prima della introduzione del litisconsorzio
necessario, sarebbe stata quella di una possibile chiamata in causa
iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., dei terzi
danneggiati, nel caso di pericolo di esubero del massimale, previa
valutazione da parte del giudice istruttore del caso singolo).
L’istituto del litisconsorzio necessario, lungi dal «ricomporre a
sistema» e «armonizzare» il tessuto normativo nel settore della
responsabilita’ civile da sinistri stradali, sarebbe foriero di
«gravi profili di disarmonia e antinomia legislativa», integrando una
innovazione idonea a «complicare e confondere il sistema
processuale».
Innanzitutto, il litisconsorzio necessario sarebbe stato previsto
dal legislatore, con riferimento non gia’ a situazioni giuridiche
insuscettibili, per loro intrinseca natura o struttura, di
definizione separata, bensi’ con riguardo ad azioni che, per
diversita’ di petitum, causa petendi e soggetti, potevano essere
decise separatamente.
Inoltre, sarebbe evidente la incongruenza sistematica della
scelta legislativa in esame anche nella sua applicazione pratica (ad
esempio, nel caso di azione congiunta ai sensi dell’art. 102 cod.
proc. civ. tra piu’ danneggiati, alcuni dei quali gia’ soddisfatti
delle loro ragioni al di fuori e prima della lite).
Il rimettente avanza poi dubbi in ordine alle conseguenze della
eventuale mancata costituzione di taluno dei danneggiati chiamati in
giudizio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. Infatti, stante la
diversita’ dei singoli crediti risarcitori, la mancata costituzione
in giudizio di taluno dei creditori influirebbe sulla effettiva
conoscenza della causa da parte del giudice, con il conseguente
problema della efficacia o meno della sentenza nei confronti del
danneggiato litisconsorte rimasto contumace, della possibilita’ per
questi di fare valere le proprie ragioni in un successivo giudizio e
dell’obbligo o meno del giudice di dichiarare la non spettanza del
diritto al risarcimento in capo al creditore inerte.
Il giudice a quo richiama, in merito, quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2007 secondo cui,
sebbene tra i principi applicabili in sede di scrutinio della
legittimita’ costituzionale di norme di decreti legislativi, sotto il
profilo della loro conformita’ alla legge di delegazione, vi sia
anche quello del cosiddetto potere di riempimento del legislatore
delegato, «per quanto ampio possa essere quest’ultimo, non puo’ mai
assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi
di una legislazione vincolata, qual e’, per definizione, la
legislazione su delega».
Il Tribunale sospetta la violazione dell’art. 76 Cost. anche
sotto il profilo della asserita incidenza della disposizione in esame
sui riti processuali. Invero, sarebbe stato previsto un
litisconsorzio necessario con riferimento a domande risarcitorie
potenzialmente suscettibili di essere trattate con riti diversi (i
giudizi risarcitori per danni alla persona, secondo le forme del rito
del lavoro, a norma dell’art. 2 [rectius: art. 3] della legge n. 102
del 2006, mentre quelli per danni a cosa con il rito ordinario), con
conseguente mutamento della disciplina processuale dell’azione (di
uno dei danneggiati) attratta al rito diverso. Il rimettente segnala
come le ricadute dell’art. 140, ultimo comma, sui riti siano al di
fuori della delega e richiama, al riguardo, la sentenza della Corte
n. 71 del 2008, recante declaratoria di illegittimita’
costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5
del 2003, in quanto «tale disposizione esorbita(va) dalla delega nel
cui dettato, non trova(va) fondamento».
La violazione dell’art. 76 Cost. si ravviserebbe anche sotto il
profilo di una possibile incidenza della normativa in esame sui
criteri di competenza, senza che sussista una idonea copertura della
legge delega. Infatti, ciascun danneggiato per importi rientranti nei
limiti della competenza del giudice di pace – nonostante l’art. 7,
comma 2, cod. proc. civ. – potrebbe essere chiamato in causa davanti
al tribunale da parte di altro danneggiato che abbia preventivamente
adito l’ufficio giudiziario di competenza superiore per un suo piu’
considerevole danno, con conseguente elusione delle norme processuali
sulla competenza.
Il rimettente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto
il profilo della ragionevolezza della norma censurata, in quanto il
legislatore avrebbe previsto l’istituto del litisconsorzio necessario
senza alcuna deroga alla generalita’ dell’imposizione (ad esempio,
nel caso in cui non si profili un pericolo di superamento del
massimale, ovvero tale pericolo non sia stato allegato o eccepito da
alcuna parte in causa; nel caso di danneggiati che siano stati gia’
eventualmente ristorati prima del giudizio dalla compagnia
assicurativa convenuta), imponendo all’attore oneri di evocazione in
giudizio o integrazione del contraddittorio anche quando le finalita’
per le quali il litisconsorzio e’ posto non sussistano in radice.
E’ dedotto, altresi’, il contrasto della disposizione in esame
con l’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto l’istituto del
litisconsorzio necessario contrasterebbe con le ragioni di una
sollecita definizione del giudizio risarcitorio e dunque con una
«ragionevole durata del processo».
Infatti, ancorche’ l’attore sia stato diligente nelle ricerche
degli altri danneggiati, la eventuale pretermissione di alcuno di
essi comporta, nell’ipotesi di causa decisa in piu’ gradi di
giudizio, la rimessione al giudice di prime cure, ai sensi degli
artt. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass.
sentenza n. 10034 del 2004).
Il rimettente sottolinea come il legislatore abbia considerato la
difficolta’ di identificazione di tutti i danneggiati prevedendo, ex
art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che la compagnia
assicuratrice, nella fase stragiudiziale, dopo avere diligentemente
ricercato i danneggiati, possa soddisfare, per quanto di ragione,
quelli individuati, rispondendo nei confronti di quelli che emergano
successivamente, nei limiti del massimale residuato, fatto salvo il
diritto di rivalsa di questi ultimi nei confronti di chi abbia, in
precedenza, incassato di piu’ di quanto gli fosse dovuto.
Una uguale considerazione di tali difficolta’ non avrebbe avuto
il legislatore sul versante processuale. Infatti, l’art. 140, ultimo
comma, censurato, sarebbe stato formulato senza alcuna tutela
dell’affidamento dell’attore, il quale potrebbe vedere invalidato
l’intero giudizio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., nel caso di
danneggiati pretermessi, nonostante la massima diligenza impiegata,
al momento della proposizione dell’azione, nella individuazione dei
titolari al risarcimento. Non sarebbe rispettoso del canone della
ragionevole durata del processo neanche il fatto di costringere, in
un unico giudizio, mediante litisconsorzio necessario, domande
risarcitorie da proporre nei confronti di legittimati passivi diversi
(ad esempio, nel caso di azione diretta, in forza dell’art. 149,
codice delle assicurazioni, proposta dal danneggiato nei confronti
della propria compagnia assicuratrice, ovvero di azione, ai sensi
dell’art. 141 dello stesso codice, introdotta dal terzo trasportato
nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore).
Pertanto, ad avviso del rimettente, lo strumento del
litisconsorzio necessario appesantirebbe e prolungherebbe, senza
significative utilita’, la trattazione di quasi tutti i giudizi da
celebrarsi in tema di infortunistica con piu’ danneggiati.
Il giudice a quo, nel richiamare alcuni passaggi dell’ordinanza
del Tribunale di Avezzano del 14 ottobre 2008, sottolinea come l’art.
140, comma 4, in esame, violerebbe l’art. 111 Cost., anche per la
necessita’ di assicurare i termini di comparizione per ogni
litisconsorte pretermesso, oltre al rischio – gia’ sopra evidenziato
– della vanificazione di una complessa istruttoria, qualora venga
riconosciuta l’esistenza di litisconsorti pretermessi.
Quanto alla assunta violazione dell’art. 24 Cost., il giudice a
quo trascrive, facendole proprie, le argomentazioni della ordinanza
del Tribunale di Avezzano.
Al riguardo, la disposizione censurata, nell’imporre il
litisconsorzio necessario, aggraverebbe ingiustificatamente la
posizione dell’attore, danneggiato diligente, tenuto ad attivarsi per
individuare gli altri danneggiati da citare in giudizio o nei cui
confronti estendere il contraddittorio (nell’ordinanza del Tribunale
di Avezzano e’ prospettata, sotto questo profilo, la violazione degli
artt. 3 e 24 Cost. congiuntamente). Infatti, se e’ vero che l’ordine
di integrazione del contraddittorio grava su tutte le parti e,
dunque, anche sul responsabile del danno e l’assicuratore,
interessato ad attivarsi per individuare gli altri danneggiati
sarebbe solo l’attore. La violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.
potrebbe essere rilevata in ogni stato e grado del processo, con
conseguente rimessione della causa al primo giudice (artt. 354 e 383
cod. proc. civ.) nel caso di danneggiati pretermessi, sempre fatta
salva la possibile opposizione di terzo a norma dell’art. 404 cod.
proc. civ. da parte di questi ultimi nell’ipotesi di decisione della
causa, ad onta del contraddittorio, con sentenza passata in giudicato
formale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ.
Inoltre, la norma creerebbe delle inestricabili e prevedibili
stasi processuali (ad esempio, nel caso di piu’ danneggiati nel
medesimo sinistro che, all’insaputa l’uno dell’altro, introducano
altrettanti giudizi di risarcimento), come avvenuto nel caso di
specie, essendo il giudice a quo chiamato a decidere sulla riunione
al giudizio principale, gia’ pendente dinanzi a se’, di quello
successivamente introdotto da S. C., sorella del deceduto S. A.
In merito, il rimettente osserva che mentre, prima della riforma,
operavano gli strumenti della connessione e della riunione in base
all’art. 274 cod. proc. civ., con la introduzione dell’istituto del
litisconsorzio necessario ciascuno dei giudici dovrebbe prima
ordinare l’integrazione del contraddittorio – senza la quale
qualsiasi sentenza sarebbe inutiliter data – e, quindi, provvedere
sulla eventuale connessione o riunione.
Il giudice a quo sottolinea, richiamando alcune pronunzie della
Corte di cassazione, la autonomia delle contestuali pronunce sulle
cause riunite, sebbene formalmente contenute in un’unica sentenza,
con conseguente impugnabilita’ di ognuna di esse con il mezzo che le
e’ proprio.
Un ulteriore profilo dell’assunta violazione dell’art. 24 Cost.
si coglie, ad avviso del rimettente, nel fatto che, qualora alcuni
danneggiati (con danni alle cose) abbiano promosso il relativo
giudizio dinanzi al giudice civile, il litisconsorzio necessario
priverebbe la vittima del medesimo sinistro con lesioni personali
della facolta’ di scegliere di formulare la domanda dinanzi al
giudice penale, al fine di sfruttare l’efficacia vincolante
dell’accertamento contenuto nella sentenza penale.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli
articoli 3, 24, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile,
nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone
danneggiate.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una
causa di risarcimento danni da sinistro stradale, nel quale sono
rimasti coinvolti quattro autoveicoli e che ha provocato il decesso
di una persona, nonche’ il ferimento di altre e danni ai mezzi.
Osserva che, nella specie, l’applicazione del disposto dell’art.
140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, in base al quale fra
l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.,
comporterebbe la integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i danneggiati non chiamati in causa gia’ noti o ancora da
identificare, trattandosi di un sinistro ad offensivita’ multipla con
superamento del massimale e non potendo il giudizio proseguire tra i
soli soggetti inizialmente in lite.
Ad avviso del giudice a quo, la previsione di un litisconsorzio
necessario, senza alcuna deroga rispetto ad ipotesi assolutamente
diverse, aggrava oltre ogni ragionevole misura la posizione dei
danneggiati diligenti e, dunque, si pone in contrasto col principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), col diritto di agire in giudizio
(art. 24, primo comma, Cost.) e col principio di ragionevole durata
del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).
Egli ritiene sussistente, inoltre, la violazione dell’art. 76
Cost., in quanto la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario,
introdotta dalla disposizione censurata, non troverebbe aggancio in
alcuno dei «principi e/o criteri direttivi» dettati dal legislatore
delegante per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni», e inciderebbe, peraltro al di fuori della delega, sui
riti e sui criteri di competenza con elusione delle norme processuali
in materia.
Il rimettente, infine, motiva in modo plausibile sulla rilevanza
e sulla non manifesta infondatezza.
2. – La questione di legittimita’ costituzionale e’ inammissibile
con riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e non
fondata in relazione all’art. 76 Cost.
3. – In ordine alla dedotta violazione del principio di
ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio e del principio di
ragionevole durata del processo, con sentenza n. 329 del 2009 questa
Corte ha gia’ dichiarato inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost.
Considerata la sostanziale identita’ delle censure mosse con
l’ordinanza in epigrafe nel quadro dei parametri ora citati, devono
essere ribadite le argomentazioni poste a fondamento della suddetta
pronuncia e che qui si riassumono.
Il citato art. 140, comma 4, prevede che «Nei giudizi promossi
fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di
procedura civile». Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che
«L’impresa di assicurazione puo’ effettuare il deposito di una somma,
nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di
tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».
Nella menzionata sentenza questa Corte ha sottolineato che la
norma, sotto la rubrica «Pluralita’ di danneggiati e supero del
massimale», e’ diretta a disciplinare il concorso di piu’ danneggiati
nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e
l’impresa di assicurazione.
In particolare, l’art. 140, comma 1, del medesimo d.lgs. prevede,
in ossequio al principio della parita’ tra i creditori, la
proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati creditori fino
alla concorrenza delle somme disponibili, mentre i commi 2 e 3
disciplinano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall’impresa
assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso
rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri
danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto.
La disposizione riproduce, con alcune modifiche, l’art. 27 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), ispirandosi al medesimo principio della
parita’ dei creditori nella distribuzione del massimale,
eventualmente incapiente.
Il Consiglio di Stato, nell’esprimere il parere sullo schema di
d.lgs. recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603
adunanza del 14 febbraio 2005), «rappresento’ l’esigenza, recepita
dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse
introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perche’ la
decisione delle controversie rientranti nell’ambito applicativo della
norma de qua doveva essere emessa nei confronti di piu’ parti. In
caso contrario, infatti, la sentenza resa tra l’assicuratore ed uno o
alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di
parita’ tra i creditori. La necessita’ del litisconsorzio nelle
controversie di cui si tratta, dunque, nasce dal detto principio, che
comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori,
gia’ idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma
censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa
assicuratrice e pluralita’ di soggetti danneggiati a causa del
medesimo sinistro. Cio’ emerge anche dalla possibilita’, prevista
nella medesima norma, che l’impresa di assicurazione effettui il
deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto
liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al
risarcimento, se il deposito e’ irrevocabile e vincolato a favore di
tutti i danneggiati».
In ordine all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la Corte
costituzionale ha richiamato la propria costante giurisprudenza,
secondo cui al legislatore spetta un’ampia discrezionalita’ nella
conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della
manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella specie non
ravvisabile per le considerazioni svolte circa la ratio che ha
ispirato la previsione del litisconsorzio necessario (ex plurimis,
sentenze n. 221 del 2008, n.237 del 2007, ordinanza n. 405 del 2007).
In secondo luogo, essa ha rilevato «che i casi di litisconsorzio
necessario, in quanto incidenti sulla liberta’ di agire in giudizio,
devono formare oggetto d’interpretazione restrittiva».
In linea con tale insegnamento, la giurisprudenza di legittimita’
ha proposto un’interpretazione idonea a circoscrivere l’ambito
applicativo della norma censurata, affermando la necessita’ del
litisconsorzio esclusivamente se l’assicurazione, di fronte alle
richieste di piu’ danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere
l’accertamento nei confronti di tutti del massimale; o se uno dei
danneggiati vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto
che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in
misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle
rispettive quote (Cass., ordinanza n. 1862 del 2009).
Pertanto, nella citata pronuncia, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111 Cost., questa Corte ha dichiarato l’inammissibilita’ della
questione per avere il rimettente trascurato di sperimentare la
possibilita’ di dare al testo legislativo censurato
un’interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le
ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a
superare i dubbi di costituzionalita’ (ex plurimis, ordinanze n. 257
del 2009, n. 341, n. 268, n. 226 e n. 193 del 2008).
Da ultimo, la Corte costituzionale ha sottolineato che le
lamentate difficolta’ di individuazione dei danneggiati (specie nelle
ipotesi di incidenti catastrofici), indipendentemente dal carattere
meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta
ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma derivano
dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi.
Ed e’ orientamento consolidato della Corte che «gli inconvenienti di
fatto, scaturenti dall’applicazione delle norme censurate, sono
estranei al controllo di costituzionalita’ (ex plurimis, sentenza n.
86 del 2008, ordinanze n. 427 e n. 385 del 2008 e n. 376 del 2007)».
Tale principio deve trovare conferma anche in casi come quello in
esame, nel quale l’evento, che registra la presenza di piu’ persone
danneggiate nello stesso sinistro, «non costituisce una categoria
unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad
un’ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti in cui
restano coinvolti pochi veicoli ed un ridotto numero di persone, nei
quali le difficolta’ allegate dal rimettente non sussistono e quelli
classificabili come catastrofici, in cui le difficolta’ d’individuare
tutti i danneggiati possono verificarsi (ancorche’ non
necessariamente). Peraltro, anche la fattispecie degli incidenti
catastrofici (certamente la meno frequente) non si presta ad essere
identificata con precisione, ma postula un’indagine di fatto da
compiere con specifico riferimento ai casi concreti» (sentenza n. 329
del 2009, punto 4 del Considerato in diritto).
4. – Il rimettente muove all’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209
del 2005 una censura ulteriore per eccesso di delega, in quanto egli
ritiene che la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario introdotta
dalla norma censurata non trovi aggancio in alcuno dei principi o
criteri direttivi dettati dal legislatore delegante per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni (art. 4, legge
n. 229 del 2003).
In particolare, si tratterebbe di una opzione normativa del tutto
slegata dal sistema, in quanto sconosciuta nella legislazione
anteriore (legge n. 990 del 1969) e negli orientamenti
giurisprudenziali formatisi in tema nei casi di pluralita’ di
danneggiati. Inoltre, l’istituto del litisconsorzio necessario, lungi
dal «ricomporre a sistema» la materia della responsabilita’ civile da
sinistri stradali, sarebbe foriero di «gravi profili di disarmonia e
antinomia legislativa» nonche’ di «complicazione dello stesso sistema
processuale». La previsione di tale strumento processuale,
inciderebbe, poi, del tutto al di fuori della delega, sui riti e sui
criteri di competenza con elusione delle norme processuali in
materia.
4.1. – La questione, sotto questo profilo, non e’ fondata.
4.2. – Si deve osservare che, secondo costante giurisprudenza di
questa Corte, il controllo della conformita’ della norma delegata
alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due
processi ermeneutici paralleli: l’uno relativo alla disposizione che
determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega;
l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato
compatibile con questi ultimi (tra le piu’ recenti, sentenze n. 98
del 2008; n. 340 e n. 170 del 2007).
Relativamente al primo di essi, il contenuto della delega deve
essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo
nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi principi e
criteri direttivi, nonche’ delle finalita’ che la ispirano,
verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico
tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto
con gli indirizzi generali della medesima (sentenze n. 341 del 2007;
n 426 e n. 285 del 2006).
I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi,
non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti
per l’interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono
essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile
con detti principi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340 e n. 170 del
2007), i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della
ratio della legge delega (sentenze n. 413 del 2002, n. 307 del 2002;
n. 290 del 2001).
Relativamente al secondo dei suindicati processi ermeneutici, va
confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la delega
legislativa non esclude ogni discrezionalita’ del legislatore
delegato, che puo’ essere piu’ o meno ampia, in relazione al grado di
specificita’ dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213
del 2005 e n. 490 del 2000). Pertanto, per valutare se il legislatore
abbia ecceduto tali – piu’ o meno ampi – margini di discrezionalita’,
occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma
delegata sia con questa coerente (sentenza n. 199 del 2003). L’art.
76 Cost. non osta, infatti, all’emanazione di norme che rappresentino
un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte
espresse dal legislatore delegante, poiche’ deve escludersi che la
funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione
linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque,
nell’attuazione della delega e’ possibile valutare le situazioni
giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte,
nella fisiologica attivita’ di riempimento che lega i due livelli
normativi (sentenze n. 199 del 2003, n. 163 del 2000, ordinanza n.
213 del 2005).
4.3. – Posti siffatti principi, occorre osservare che, in forza
dell’art. 4, legge n. 229 del 2003, il Governo era stato delegato ad
adottare «uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo
i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59», come sostituito dall’art. 1 della medesima legge
delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati
nello stesso art. 4.
Tra i criteri direttivi, cui quest’ultimo (comma 1) rinvia in
modo espresso, assume rilievo quello previsto dal citato art. 20,
comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), nel testo sostituito dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 229 del 2003. In base a tale norma,
nell’esercizio della delega il legislatore delegato si attiene (tra
gli altri) al seguente principio e criterio direttivo: «definizione
del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente».
Orbene, nell’ambito del criterio costituito dalla «definizione
del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia» rientra l’obiettivo di ricondurre a sistema la
disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere
sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di
espressa previsione nella normativa delegante, siano pero’ coerenti
con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo.
Questa Corte ha affermato che «se l’obiettivo e’ quello della
coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non
puo’ essere solo formale. Inoltre, se l’obiettivo e’ quello di
ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la
conseguenza che i principi sono quelli gia’ posti dal legislatore,
non e’ necessario che sia espressamente enunciato nella delega il
principio gia’ presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il
criterio del riordino di una materia delimitata» (sentenza n. 52 del
2005).
La previsione, ai sensi del censurato art. 140, comma 4,
dell’istituto del litisconsorzio necessario tra l’impresa di
assicurazione e le persone danneggiate, costituisce, per quanto
chiarito sopra, il mezzo per garantire, sul piano processuale, il
principio della parita’ tra i creditori nella distribuzione del
massimale. Tale principio concreta la ratio sottesa al citato art.
140, nonche’ al previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Del
resto, il concetto del litisconsorzio necessario non era sconosciuto
a detta legge, in quanto l’art. 23 di essa stabiliva che «Nel
giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma
primo, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del
danno».
Pertanto l’istituto contemplato dalla norma in questione completa
sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una
ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del
criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, l’innovazione necessaria per garantire l’uniformita’
giuridica e sistematica della medesima normativa.
Da quanto esposto consegue che, salvi i principi e i criteri
direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata,
l’intervento del legislatore delegato risulta conforme al criterio
direttivo suddetto, nel quadro degli orientamenti della
giurisprudenza prima richiamati.
Se, dunque, la previsione del menzionato strumento risulta
conforme ai principi e criteri direttivi di cui sopra, le ulteriori
doglianze mosse dal rimettente in ordine a talune «incongruenze
sistematiche» e «complicanze del sistema processuale» esulano dal
supposto vizio di eccesso di delega, rappresentando solo delle
possibili conseguenze processuali della concreta applicazione
dell’istituto, da superare per via ermeneutica.
Ulteriore argomento posto dal rimettente a fondamento della
censura, in riferimento all’art. 76 Cost., e’ costituito dalla
assunta incidenza della disposizione normativa in esame sui riti (in
quanto, nel caso di piu’ domande risarcitorie trattate con riti
diversi, verrebbe mutata, a seguito del litisconsorzio necessario, la
disciplina processuale dell’azione di uno dei danneggiati, attratta
ad uno dei due riti) nonche’ sui criteri di competenza (poiche’ una
tale disciplina consentirebbe di eludere le norme processuali sulla
competenza), senza che cio’ sia previsto dai criteri direttivi della
legge delega.
Tuttavia, il litisconsorzio necessario non pone un problema di
incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione
essere pronunciata per legge nei confronti di piu’ parti. Infatti, in
detta ipotesi, originata da una inscindibilita’ del rapporto
giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse
posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le
posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parita’ dei
creditori), la pronuncia e’ unica nei confronti di tutte le parti e
la competenza e’ governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle
ragioni che determinano la necessita’ del litisconsorzio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dello stesso articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento all’articolo 76
della Costituzione, dal Tribunale di Catania con la medesima
ordinanza.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 229 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di I.M., con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 30 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Il rimettente riferisce che I.M., imputato del reato di tentata rapina, e’ stato tratto a giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di arresto in flagranza convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In ordine ai motivi dell’arresto, il giudice a quo pone in evidenza che il 10 settembre 2009 alle ore 23,15 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, ricevuta la segnalazione da parte della famiglia D.P. di un tentativo di rapina in danno di D.P.S., inviava una pattuglia presso l’abitazione dei predetti. All’interno del portone i militari identificavano in I. M. colui che era indicato dalla famiglia D.P. quale autore della tentata rapina. Appresi i fatti che avevano determinato la richiesta d’intervento, i carabinieri, dopo aver interpellato il pubblico ministero di turno, alle ore 23,25 traevano in arresto I.M. L’arrestato era sottoposto a perquisizione personale, il cui esito si rivelava negativo. Alle ore 00,50 la presunta vittima, escussa a sommarie informazioni, esponeva che intorno alle ore 22,30, mentre stava rientrando a casa, era stato fermato da un giovane che, rivolgendogli minacce, gli aveva chiesto la consegna del cellulare. L’individuo lo aveva seguito fino alla sua abitazione, dove i genitori, appreso l’accaduto, avevano richiesto l’intervento dei militari. Cio’ premesso, il rimettente osserva che, secondo le risultanze del verbale di arresto, la tentata rapina «sarebbe avvenuta in contesto spaziale e temporale del tutto estraneo alla diretta percezione dei carabinieri e, pertanto, non si comprende perche’ fu effettuato l’arresto in flagranza di reato, rectius in quasi flagranza», in quanto I.M. non fu sorpreso con tracce del reato e la sua mera presenza per interloquire con il denunziante e’ un dato che avrebbe dovuto costituire oggetto di indagini esperibili dall’inquirente. Il rimettente, inoltre, riferisce che, in seguito a richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari «con modulo a stampa e con evidente difetto di motivazione, ha convalidato l’arresto «poiche’ eseguito in flagranza» ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Il pubblico ministero, infine, procedeva ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. nei confronti di I.M. per il reato di tentata rapina. Dopo tale premessa in fatto, il rimettente richiama la normativa processuale concernente i procedimenti a carico di persone private della liberta’ personale e rileva che un soggetto «puo’ essere tratto in arresto dall’autorita’ di pubblica sicurezza soltanto nello stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) allorche’ viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero se, subito dopo il reato, e’ inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero e’ sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Prosegue osservando che «la nozione della flagranza e della quasi flagranza e’ semplice e non ammette opinabili interpretazioni, atteso che in entrambi i casi il presupposto della privazione della liberta’ da parte del soggetto da parte della polizia si fonda sul fatto che la commissione del reato sia avvenuta sotto la diretta percezione della polizia operante». Il giudicante, inoltre, pone l’accento sui casi in cui «la polizia puo’ operare il fermo di chi sia ritenuto autore del reato», nonche’ sulle ipotesi nelle quali la privazione della liberta’ personale consegue all’applicazione di una misura cautelare disposta dal giudice che procede e da’ conto dell’iter processuale contemplato per le diverse situazioni, soffermandosi sul rito direttissimo con persone in stato di detenzione, in base alla normativa dettata dall’art. 449 cod. proc. pen. Ad avviso del giudice a quo, la procedura prevista da tale norma presenta una «evidente anomalia» in ordine alla differente disciplina stabilita con riferimento alla fattispecie processuale di cui ai commi 1 e 2, ed a quella di cui al comma 4, della medesima. Il rimettente, in particolare, individua «una contraddizione logica non sostenibile» nel dato che, se la convalida dell’arresto e’ demandata allo stesso giudice del dibattimento (art. 449, comma 1, cod. proc. pen.), la mancata convalida comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 449, comma 2, cod. proc. pen.), «perche’ proceda nelle forme ordinarie»; invece, se il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto ed il pubblico ministero presenta l’imputato al giudice perche’ proceda a giudizio direttissimo (art. 449, comma 4, cod. proc. pen), la dizione della norma parrebbe imporre la celebrazione, comunque, di detto giudizio. Ad avviso del giudice a quo, dunque, la disposizione censurata viola l’art. 24 Cost. perche’ essa, se la flagranza e’ inesistente, non prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, priva l’imputato del diritto di vedere accertata la propria responsabilita’ con regolari indagini preliminari e, la’ dove previsto, con il vaglio dell’udienza preliminare «che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta». Per altro verso, il rimettente sostiene che la giurisdizione dibattimentale «per effetto di apparente e fallace rappresentazione della flagranza di reato, risulta incomprensibilmente espropriata della funzione di accertare con la rapidita’, connaturata al rito direttissimo, fatti che, in realta’, possono comportare defatiganti istruzioni dibattimentali». A tal proposito, il giudice a quo pone in evidenza che il rito direttissimo e’ caratterizzato dalla rapida ed incontrovertibile delibazione di fatti nella sede dibattimentale e la recente innovazione legislativa, introdotta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha reso obbligatoria tale forma di giudizio, «con le ricadute che cio’ comporta in termini di carico di lavoro, non pare possa relegare il tribunale a spettatore inerte di flagranze inesistenti». Pur non ignorando, poi, che il controllo della convalida dell’arresto e’ demandato alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., il giudice a quo osserva come il mancato esperimento del relativo ricorso non equivalga a rendere legale l’arresto stesso. Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata viola l’art. 111 Cost., in quanto, non consentendo al giudice del dibattimento di sindacare incidenter tantum la convalida gia’ effettuata dal giudice per le indagini preliminari, al solo fine di stabilire se il giudizio direttissimo sia da ritenere ritualmente e correttamente instaurato, impedirebbe la celebrazione di un processo equo. In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il giudizio in corso deve proseguire, benche’ sussista l’evidenziato vulnus difensivo in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel caso di specie «non e’ possibile dichiarare la nullita’ della citazione per direttissima, blindata da una formale intervenuta convalida, ancorche’ non motivata, dell’arresto in flagranza di reato». 2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento con atto depositato in data 16 febbraio 2010. La difesa dello Stato sostiene che la questione di legittimita’ costituzionale, sollevata dal giudice del Tribunale di Taranto, dovrebbe essere ritenuta non fondata in quanto e’ nella discrezionalita’ del legislatore definire la disciplina del processo e la conformazione degli istituti processuali, il cui esercizio e’ censurabile sul piano della legittimita’ costituzionale soltanto se le scelte operate appaiono manifestamente irragionevoli o trasmodino nell’arbitrio (al riguardo richiama, tra le altre, le sentenze n. 379 del 2005, n. 180 del 2004, nonche’ le ordinanze nn. 389 e 215 del 2005 e n. 265 del 2004). L’Avvocatura generale pone in evidenza, inoltre, che la disposizione censurata non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che l’eventuale insussistenza del requisito della flagranza puo’ essere fatta valere mediante ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari; in ogni caso, resta ferma la possibilita’ di difendersi dall’accusa innanzi al giudice del dibattimento. La difesa dello Stato, infine, alla luce del sistema delle impugnazioni che la legge processuale predispone, non ravvisa la violazione del principio del giusto processo. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Il rimettente riferisce che I.M. e’ stato tratto a giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di arresto in (ritenuta) flagranza per il reato di tentata rapina, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare. In ordine ai motivi dell’arresto, il giudice a quo rileva che il 10 settembre 2009, alle ore 23,15, una pattuglia di carabinieri si portava presso l’abitazione della famiglia D.P. dove, all’interno del portone, i militari identificavano colui che era indicato dai genitori della presunta vittima quale autore di una tentata rapina compiuta in danno del loro figlio. Appresi i fatti che avevano determinato la richiesta di intervento, i carabinieri, dopo aver interpellato il pubblico ministero di turno, alle ore 23,25 traevano in arresto I.M. L’arrestato era sottoposto a perquisizione personale, che dava esito negativo. Il rimettente osserva che, secondo le risultanze del verbale di arresto, la tentata rapina «sarebbe avvenuta in contesto spaziale e temporale del tutto estraneo alla diretta percezione dei carabinieri e, pertanto, non si comprende perche’ fu effettuato l’arresto in flagranza di reato, rectius in quasi flagranza», in quanto I.M. non fu sorpreso con tracce del reato, e la sua presenza per interloquire con il denunziante avrebbe dovuto costituire oggetto di ulteriori indagini da parte dell’organo inquirente. Il rimettente riferisce, inoltre, che a seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari «con modulo a stampa e con evidente difetto di motivazione, ha convalidato l’arresto "poiche’ eseguito nella flagranza"» ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Cio’ premesso, il giudice a quo osserva che la procedura prevista dall’art. 449 cod. proc. pen. presenta una «evidente anomalia» in ordine alla diversa disciplina predisposta con riferimento alla situazione processuale di cui ai commi 1 e 2 e a quella di cui al comma 4. Infatti, se la convalida dell’arresto e’ demandata allo stesso giudice del dibattimento (art. 449, comma 1, cod. proc. pen.), la mancata convalida comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 449, comma 2, cod. proc. pen.), perche’ proceda nelle forme ordinarie; invece, se il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e il pubblico ministero presenta l’imputato al giudice perche’ proceda a giudizio direttissimo (art. 449, comma 4, cod. proc. pen), la dizione della norma parrebbe imporre la celebrazione del detto giudizio. Ad avviso del giudice a quo, dunque, la disposizione censurata e’ affetta da una «contraddizione logica non sostenibile» e viola l’art. 24 Cost. in quanto, se la flagranza e’ inesistente, non prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, priva l’imputato del diritto di vedere accertata la propria responsabilita’ con regolari indagini preliminari e, se previsto, con il vaglio dell’udienza preliminare. Il rimettente afferma, poi, che la fase dibattimentale «per effetto di apparente e fallace rappresentazione della flagranza di reato, risulta incomprensibilmente espropriata della funzione di accertare, con la rapidita’ connaturata al rito direttissimo, fatti che, in realta’ possono comportare defatiganti istruzioni dibattimentali». A tal proposito, il giudice a quo pone in evidenza che la recente innovazione legislativa, introdotta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha reso obbligatoria tale forma di giudizio, «con le ricadute che cio’ comporta in termini di carico di lavoro, non pare possa relegare il tribunale a spettatore inerte di flagranze inesistenti». Il rimettente non ignora, poi, che il controllo sulla legittimita’ della convalida dell’arresto e’ demandato alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., ma osserva come il mancato esperimento del relativo ricorso, che puo’ verificarsi per molteplici motivi, non equivalga a dare all’arresto stesso il suggello della legalita’. Ad avviso del giudicante, inoltre, la norma censurata viola l’art. 111 Cost., in quanto non consente al giudice del dibattimento di sindacare incidenter tantum la convalida gia’ effettuata dal giudice per le indagini preliminari, al fine di stabilire se il giudizio direttissimo sia stato ritualmente instaurato; in tal modo sarebbe impedita la celebrazione di un processo equo. In punto di rilevanza il giudice a quo pone in evidenza che il giudizio in corso deve proseguire, nonostante sussista il dedotto vulnus difensivo perche’, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, non sussiste una causa di nullita’ della citazione per direttissima, essendo la stessa «blindata da una formale intervenuta convalida, ancorche’ non motivata, dell’arresto in flagranza di reato». 2. – La questione non e’ fondata. L’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza e’ stato gia’ convalidato, procede a giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto stesso, salvo che cio’ pregiudichi gravemente le indagini. La norma non prevede la possibilita’ di restituire gli atti al pubblico ministero perche’ proceda nelle forme ordinarie, nell’ipotesi in cui il giudice del rito direttissimo ritenga inesistente lo stato di flagranza e/o di quasi flagranza, gia’ oggetto di valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari. La restituzione degli atti all’organo inquirente, in caso di arresto non convalidato e’, invece, prevista in relazione alla fattispecie disciplinata dai commi 1 e 2 della disposizione censurata; nell’ipotesi, cioe’, in cui una persona sia stata arrestata in flagranza di reato ed il pubblico ministero l’abbia presentata direttamente in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, entro quarantotto ore dall’arresto. Cio’ premesso, si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalita’ con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 379 del 2005; ordinanze n. 134 del 2009 e n. 67 del 2007). Nel caso in esame deve escludersi che la disposizione censurata sia frutto di una scelta (manifestamente) irragionevole del legislatore, in quanto la differente disciplina, predisposta in relazione alle fattispecie indicate, si inserisce, in modo coerente, nel sistema processuale e, inoltre, trova adeguata tutela nella possibilita’ di esperire il ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. La convalida dell’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria e’ oggetto di un autonomo procedimento disciplinato dall’art. 391 cod. proc. pen., applicabile, in quanto compatibile, anche al giudizio di convalida innanzi al giudice del rito direttissimo, stante il rinvio esplicito operato dall’art. 449, comma 1, cod. proc. pen. Tale normativa e’ diretta a verificare, nel contraddittorio delle parti e alla presenza di un giudice terzo, se la privazione della liberta’ dell’arrestato sia avvenuta nel rispetto dei presupposti di legge. Il controllo sulla legittimita’ dell’arresto, quindi, a seconda della situazione processuale, e’ riservato allo stesso giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal senso si spiega la diversita’ di regime processuale prevista dall’art. 449 cod. proc. pen. Nel primo caso, versandosi nell’ipotesi in cui l’imputato, arrestato nella flagranza di reato, e’ presentato direttamente al giudice che celebrera’ il dibattimento nelle forme del rito direttissimo, il controllo sulla legittimita’ dell’arresto e’ riservato al medesimo giudice. Se, invece, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, la legittimita’ di questo deve gia’ essere stata valutata da un giudice, nella specie dal giudice per le indagini preliminari. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. pen., infatti, l’organo inquirente deve richiedere al detto giudice la convalida entro quarantotto ore dall’arresto e quest’ultimo deve fissare l’udienza al piu’ presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive. In tal caso il sindacato del giudice del dibattimento e’ limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilita’ del rito speciale: il rispetto dei termini di presentazione dell’imputato e l’intervenuta convalida dell’arresto. Da quanto esposto, discende che, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice del dibattimento e’ anche il giudice chiamato a convalidare l’arresto, la mancata convalida determina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo venuto meno uno dei presupposti di ammissibilita’ del rito (ad eccezione del caso in cui, nonostante la mancata convalida, il pubblico ministero e l’imputato consentano che si proceda con rito direttissimo). Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, dunque, deve escludersi che la procedura predisposta dall’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. presenti una «evidente anomalia», dovendosi, piuttosto, ritenere che la scelta del legislatore, di demandare al rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione il sindacato sul merito dell’ordinanza di convalida dell’arresto, sia in armonia con il quadro normativo sopra tratteggiato e con l’art. 111, settimo comma, Cost. nella parte in cui prevede che avverso i provvedimenti sulla liberta’ personale e’ sempre ammesso il ricorso per cassazione. In questo quadro le argomentazioni del rimettente, in ordine all’asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., da parte della disposizione censurata non sono condivisibili. L’assetto processuale predisposto dall’art. 449 cod. proc. pen. non comporta la violazione del diritto di difesa dell’imputato, non potendo tale vulnus consistere – come ritiene il rimettente – nella privazione del diritto per l’imputato «di vedere accertata la propria responsabilita’ con regolari indagini e, occorrendo, con il vaglio dell’udienza preliminare, che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta». Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato, seppure con riferimento al giudizio direttissimo disciplinato dal codice di rito del 1930, il principio per cui «la mancanza della fase istruttoria – che caratterizza il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico o atipico, facoltativo o obbligatorio – non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell’imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento» (sentenza n. 164 del 1983). Inoltre, la Corte ha statuito che «il fatto che il diritto di difesa e’ garantito dall’art. 24, secondo comma, della Costituzione "in ogni stato" del procedimento non significa che la Costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente «piu’ stati», ma solo che, quando piu’ fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa» (sentenza n. 172 del 1972). Da dette pronunzie, i cui principi ben si attagliano anche al vigente sistema processuale penale, e’ possibile trarre una regola di carattere generale, applicabile anche all’attuale giudizio direttissimo, caratterizzato dall’assenza della fase delle indagini preliminari. Invero, nella pronunzia n. 164 del 1983 la Corte ha affermato un indirizzo poi sempre ribadito, cioe’ che in ogni caso, «la scelta della struttura del processo si risolve comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale puo’ razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che cio’ incida affatto sul diritto di difesa che ben potra’ essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza». Anche la doglianza sollevata con riferimento alla violazione dell’articolo 111 Cost., infine, non e’ fondata in quanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la disposizione censurata non reca alcun vulnus al principio del giusto processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale
di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 228 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con quattro ordinanze del 18 ottobre 2007 e dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna con una ordinanza del 15 luglio 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 117,118, 119, 120 e 304 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 e n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2009. Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), nonche’ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica dell’11 e nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi gli avvocati Edoardo Urso e Dario Marinuzzi per l’INPDAP nonche’ l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con quattro distinte ordinanze, tutte depositate in data 18 ottobre 2007, il Giudice unico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). 1.1. – Il giudice a quo premette di dover giudicare sui ricorsi proposti da talune pensionate avverso i provvedimenti con i quali l’INPDAP e – nel giudizio iscritto al r.o. n. 120 del 2009 – l’INPS – Fondo speciale Ferrovie, hanno loro liquidato il trattamento pensionistico di reversibilita’ non gia’ per intero, bensi’ nella misura del sessanta per cento della pensione che era in godimento al coniuge deceduto, comprensiva della indennita’ integrativa speciale (di seguito anche I.I.S.). In tutti i giudizi si evidenzia che le ricorrenti, invocando a sostegno delle proprie ragioni l’orientamento seguito dalle sezioni riunite della Corte dei conti n. 8 del 17 aprile 2002 «e dalla conforme preponderante giurisprudenza delle Sezioni regionali e centrali della Corte medesima», avevano chiesto il ripristino dell’indennita’ integrativa speciale nella misura intera precedentemente erogata al coniuge, da liquidarsi separatamente dalla voce «pensione», in conformita’ a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), siccome applicabile nella specie, giacche’ concernente le «pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994» e «le pensioni di reversibilita’ ad esse riferite». Le istanze erano state, invece, respinte in ragione del fatto che si trattava di pensioni di reversibilita’ decorrenti in epoca successiva al 31 dicembre 1994 e, dunque, liquidate in forza dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in vigore del 17 agosto 1995, per effetto del quale «La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, e’ estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. […]». Con la conseguenza, secondo l’ente previdenziale, che, in base al comma 3 dell’art. 15 della citata legge n. 724 del 1994, «l’indennita’ integrativa speciale non costituisce piu’ una voce distinta, liquidabile per intero, bensi’ e’ conglobata nell’unica voce "pensione" e, pertanto, soggetta alle percentuali di legge proprie delle pensioni ai superstiti». 1.2. – Cio’ premesso, in punto di non manifesta infondatezza la Corte dei conti rimettente – con motivazione identica in tutte le ordinanze di rimessione – osserva che le controversie oggetto di cognizione andrebbero risolte alla luce della normativa costituita dai commi 774, 775 e 776 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che imporrebbe una pronuncia opposta al predetto orientamento giurisprudenziale. Tuttavia, il medesimo giudice a quo sostiene che le disposizioni anzidette si presterebbero a dubbi di illegittimita’ costituzionale. 1.3. – Nelle ordinanze si evidenzia, anzitutto, che il comma 774 citato, nel recare l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, determinerebbe in modo retroattivo il venir meno dell’intento «di salvaguardia dei trattamenti di reversibilita’ liquidati secondo il piu’ favorevole calcolo ex art. 2 della legge n 324/1959, cosi’ come era stato invece previsto dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994», abrogato dal comma 776 dello stesso art. 1 della legge n. 296 del 2006, «con salvezza dei soli trattamenti piu’ favorevoli "gia’ definiti in sede di contenzioso" di cui al comma 775». Ad avviso della Corte rimettente, la disposizione di cui all’anzidetto comma 774 confliggerebbe, pero’, «con l’art. 3 Costituzione, sia per quanto attiene al profilo di uguaglianza che a quello di ragionevolezza», giacche’ non riguarderebbe «i trattamenti di reversibilita’ connessi a decessi avvenuti prima del 17 agosto 1995», senza che sussista, pero’, «un valido motivo nel differenziare il trattamento di situazioni sostanzialmente uguali (come le pensioni di reversibilita’ decorrenti dal 1° gennaio 1995 e quelle decorrenti dal 17 agosto 1995), posto che il nuovo sistema di liquidazione dell’indennita’ integrativa speciale (conglobata alla voce pensione), disposto dal vigente comma 3 dell’art. 15 della legge n. 724/1994 (sistema che ha dato luogo alla definitiva disciplina di cui all’art. 1, comma 41, della citata legge n. 335/1995), ha effetto appunto dal 1° gennaio 1995». Inoltre, soggiunge il rimettente, l’interpretazione dello stesso comma 774 parrebbe contrastare anche con il vigente comma 4 del medesimo art. 15 della legge n. 724 del 1994, con cui e’ stato disposto che «La pensione di cui al comma 3 (vale a dire quella decorrente dal 1° gennaio 1995, con l’i.i.s. inglobata nella voce pensione) e’ reversibile, […] in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti». Si tratterebbe, difatti, della «medesima aliquota di reversibilita’ del 60% che il comma 774 prevede invece a decorrere dal 17 agosto 1995», venendo cosi’ in rilievo un «contrasto in ordine alla effettiva decorrenza delle nuove disposizioni per le pensioni di reversibilita’», donde l’emersione di un «difetto di ragionevolezza». 1.4. – Ad avviso del giudice a quo, ulteriore violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza andrebbe ravvisata «nella salvezza dei migliori trattamenti in atto», stabilita dal comma 775, anch’esso denunciato. Esso, infatti, «prevede la salvezza dei soli trattamenti piu’ favorevoli in atto alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) "gia’ definiti in sede di contenzioso"», cosi’ da escludere la «tutela dei diritti quesiti di coloro che hanno avuto la corresponsione del migliore trattamento di riversibilita’ in via amministrativa». 1.5. – La Corte rimettente sostiene, poi, che il profilo maggiormente in contrasto con i principi di cui all’art. 3 Costituzione andrebbe, comunque, individuato nella «immotivata differenza di trattamento tra i beneficiari di trattamenti di reversibilita’ in ogni caso riferibili a pensioni dirette decorrenti da periodo precedente il 1° gennaio 1995, con l’unico discrimine rappresentato dal momento di decorrenza del trattamento ai superstiti, a nulla rilevando la data di effettiva decorrenza della pensione diretta cui detti trattamenti sono afferenti». A tal fine, richiamandosi anche la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 34 del 1981, n. 169 del 1986, n. 926 del 1988 e n. 495 del 1993), nell’ordinanza di rimessione si osserva che l’acquisto iure proprio della pensione di reversibilita’ non elide il fatto che essa «resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore». Sicche’, il pregiudizio di siffatta tutela comporterebbe un vulnus «della garanzia di cui all’art. 38 della Costituzione, strettamente collegata con lo stato di bisogno ricollegabile alle pensioni vedovili che trovano la loro causa nell’esigenza di tutelare economicamente la parte superstite nel momento in cui viene meno l’apporto economico del coniuge deceduto, tramite la reversibilita’ di una pensione che, a sua volta, trova titolo nella cessazione dell’attivita’ lavorativa o nel risarcimento di un danno fisico ricollegabile al servizio svolto». 1.6. – Il giudice a quo assume, inoltre, che il denunciato comma 774 farebbe un «uso improprio della qualificazione interpretativa», posto che, nella materia di cui trattasi, non risultava alcun dubbio ermeneutico dopo l’orientamento giurisprudenziale che si era pacificamente affermato, specie dopo il ricordato intervento delle sezioni riunite della Corte dei conti del 2002, e che non risulta mai disatteso. Peraltro, si soggiunge nell’ordinanza di rimessione, la irragionevolezza del carattere retroattivo del comma 774, in quanto norma di interpretazione autentica, «si riverbera anche sul comma 775 che, nel prevedere la salvezza delle sole situazioni giuridiche gia’ definite favorevolmente in sede contenziosa, finisce per limitare (ne’ potrebbe essere altrimenti) l’applicabilita’ della nuova disciplina, con effetto retroattivo, soltanto all’avvenuto verificarsi di un evento processuale assolutamente casuale e circostanziale (come la avvenuta definizione dei ricorsi in materia)». Il giudice a quo ritiene, infine, che sarebbe «arduo, nella specie, individuare il rispetto di tale parametro di ragionevolezza», anche tenuto conto di altre norme contenute nella stessa legge n. 296 del 2006 (commi 578 e 765) che presentano «indubbi riflessi sulla futura spesa pensionistica». 2. – Nei giudizi iscritti al r.o. nn. 117, 118 e 119 del 2009, si e’ costituito l’INPDAP, parte resistente nei rispettivi procedimenti principali, concludendo – sulla scorta di argomentazioni identiche in tutte le memorie depositate – per l’inammissibilita’ o la manifesta infondatezza delle sollevate questioni. 2.1. – Quanto all’inammissibilita’, si sostiene che essa conseguirebbe dalla sentenza n. 74 del 2008 di questa Corte, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, che ha scrutinato questioni di costituzionalita’ del comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 analoghe a quelle attualmente proposte, dichiarandole non fondate. Ulteriore profilo di inammissibilita’ si sostanzierebbe nella «natura politico-legislativa» delle censure di irragionevolezza mosse dal rimettente all’intero testo della legge n. 296 citata, «in particolare con riguardo alle modalita’ concretamente seguite nella erogazione della spesa pubblica previdenziale, di cui ai commi 765 e 578 del medesimo art. 1». 2.2. – Nel merito, la difesa dell’INPDAP argomenta diffusamente sulla non fondatezza delle questioni, richiamando la trama normativa implicata e la giurisprudenza pensionistica che su di essa si era pronunciata, assumendo che il legislatore avrebbe fatto corretto uso della propria discrezionalita’ nell’emanare le censurate disposizioni con carattere di interpretazione autentica. 2.3. – Inoltre, quanto alla prospettata lesione del principio dell’affidamento «in danno dei percettori del trattamento pensionistico di reversibilita’», essa non sussisterebbe, giacche’, non potendosi invocare nella materia diritti quesiti, l’intervento legislativo retroattivo denunciato risulterebbe contenuto nei limiti della ragionevolezza, anche in considerazione delle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio. 2.4. – Infine, l’INPDAP, quanto alle censure rivolte al comma 775, osserva che la norma non distingue «tra contenzioso amministrativo e giurisdizionale» e, del resto, la prassi amministrativa dello stesso Istituto sarebbe nel senso di fare salvo «quanto definito, non solo in sede giurisdizionale con sentenza passata in autorita’ di cosa giudicata, anche in sede amministrativa all’esito dei ricorsi proposti dinanzi ai vari Comitati di Vigilanza». Peraltro, la parte costituita sostiene comunque la infondatezza del profilo di censura in esame, in ragione della «differenza sostanziale tra la attivita’ giurisdizionale ed i cd. rimedi giustiziali in sede amministrativa», come evidenziato dalla stessa giurisprudenza costituzionale in riferimento al «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», rilevando che «i pareri e le decisioni resi dai comitati di vigilanza dell’Istituto in sede di ricorsi di natura amministrativa […] ben possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dietro richiesta del direttore Generale dell’Istituto». In ogni caso, conclude l’INPDAP, proprio dalla stessa sentenza n. 74 del 2008 si evincerebbe che la salvezza delle situazioni definite in sede di contenzioso costituisce ragione essenziale «a far ritenere del tutto razionale la scelta del legislatore». 3. – In tutti i giudizi e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con memorie di identico tenore, che le questioni vengano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. La difesa erariale sostiene che le disposizioni denunciate sarebbero «dirette a ribadire il processo di omogeneizzazione del calcolo dei trattamenti pensionistici, ai superstiti tra dipendenti pubblici e privati, contenuto nella legge n. 335 del 1995», al fine di poter superare un consistente contenzioso presso il giudice delle pensioni. L’Avvocatura rileva, dunque, che, successivamente all’introduzione dei commi 774 e 775 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti hanno respinto i ricorsi dinanzi ad esse proposti «affermando che la pensione di reversibilita’ e’ stata liquidata dall’ente previdenziale ai sensi di legge» e che, segnatamente, non sarebbero ipotizzabili profili di illegittimita’ costituzionale in ragione del «precedente specifico» costituito dalla sentenza n. 74 del 2008 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata le questioni di costituzionalita’ del comma 774 citato. 4. – Con ordinanza del 15 luglio 2009, il Giudice unico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti ha sollevato, anch’esso, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, denunciandone il contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente e’ chiamato a decidere sui ricorsi proposti da taluni pensionati che lamentano di aver ricevuto un trattamento di reversibilita’ liquidato nella misura del 60% della pensione di cui erano in godimento i coniugi deceduti, comprensiva dell’indennita’ integrativa speciale nella misura effettivamente fruita, la quale, pertanto, e’ stata computata nella medesima percentuale. I ricorrenti – si evidenzia ancora nell’ordinanza di rimessione – chiedono, pertanto, «l’accertamento del proprio diritto a vedersi liquidata la pensione di reversibilita’ ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724 citata che aveva previsto, in deroga al disposto di cui al precedente comma 3, l’applicabilita’ della piu’ favorevole pregressa disciplina ai trattamenti diretti decorrenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 ed ai trattamenti di reversibilita’ ad essi riferiti». 4.1. – Cio’ premesso, nell’ordinanza si sostiene che, in forza delle disposizioni recate dai commi 774, 775 e 776 dell’art. 1 della n. 296 del 2006, i ricorsi dovrebbero essere respinti, contrariamente a quanto avrebbe imposto l’orientamento giurisprudenziale pregresso e conseguente alla sentenza n. 8/QM/2002 del 17 aprile 2002 delle sezioni riunite della Corte dei conti. Si rammenta, altresi’, che sul denunciato comma 774 del citato art. 1 si e’ gia’ pronunciata la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 74 del 2008, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalita’ allora sollevate in riferimento all’art. 3 Cost.. Il giudice a quo deduce, quindi, che cio’ «impone a questo Giudice unico di riguardare la questione sotto un diverso profilo, non indagato dalle ordinanze di rimessione che hanno dato origine alla pronuncia sopra riportata». A tal riguardo, si sostiene che – pur dovendosi dare atto che gli artt. 36 e 38 Cost. «non escludono affatto la possibilita’ di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto» – la disciplina introdotta, con effetto retroattivo, con il comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 «comporta, per taluni ma non per tutti i destinatari della norma (coniugi superstiti di pensionati titolari di pensione ordinaria diretta avente decorrenza da data antecedente al 1° gennaio 1995 e deceduti dopo detta data, nelle fattispecie qui in argomento senza figli a carico e senza redditi propri superiori a tre volte il cosiddetto minimo INPS), un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione del previgente ordinamento». Ad avviso del giudice a quo, per una pensione di riferimento nella quale la componente «pensione base» sia di importo uguale a quello dell’indennita’ integrativa speciale «si determina, applicando le nuove norme, una pensione di reversibilita’ inferiore del 30% a quella che sarebbe spettata in applicazione della previgente normativa (e la percentuale di decremento cresce quanto piu’ aumenta la differenza – in negativo – tra l’importo mensile della «pensione base» e l’importo mensile dell’indennita’ integrativa speciale)». L’anzidetta percentuale diminuirebbe – argomenta ancora il rimettente – con l’aumentare dell’importo della «pensione base» rispetto all’importo dell’indennita’ integrativa speciale, «fino a diventare uguale a zero nell’ipotesi in cui la «pensione base» e’ pari a quattro volte l’indennita’ integrativa speciale, punto nel quale si registra l’indifferenza tra l’applicazione della vecchia normativa e l’applicazione della novella del 2006»; anzi, oltre tale soglia le nuove disposizioni determinerebbero, per il coniuge superstite di pensionato la cui pensione base fosse superiore a quattro volte l’importo dell’indennita’ integrativa speciale, «una situazione piu’ favorevole di quella recata con la previgente normativa che e’ tanto piu’ favorevole quanto piu’ elevata e’ la "pensione base" rispetto all’indennita’ integrativa speciale». 4.2. – Tanto dedotto, il rimettente Giudice unico per le pensioni osserva che «secondo il sindacato dei pensionati SPAI CGIL, che ha elaborato i dati INPS, nel 2007 la soglia di poverta’ relativa stimata riguarda una cifra pari ad euro 591,6 mensili che corrisponde ad una reddito annuo, espresso con il vecchio conio, pari a lire 13.745.968», sostenendo, pertanto, che «le pensioni lorde liquidate alle odierne ricorrenti sono di ben poco superiori alla predetta soglia di poverta’ relativa stimata». 4.3. – Il giudice a quo afferma, quindi, che il denunciato comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, volto alla salvaguardia dell’equilibrio del bilancio dello Stato ed al contenimento della spesa pubblica in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, «di fatto individua a tal fine una categoria (coniugi superstiti di pensionati deceduti dopo il 1° gennaio 1995, ma titolari di pensione diretta con decorrenza da data antecedente al 1° gennaio 1995), i cui appartenenti non sono tutti chiamati a concorrere alla spesa pubblica ne’ a concorrere in misura uguale ovvero progressiva, in quanto il sistema generato dalla nuova disposizione opera in maniera oltremodo regressiva giungendo a risultati di indubbio favore proprio per le pensioni piu’ elevate e che sono espressione di maggiore capacita’ contributiva, ravvisandosi altresi’ in siffatto risultato una palese violazione dei principi contenuti nell’art. 3 della Costituzione, atteso che la decurtazione giustificata dalle esigenze di bilancio (id est il prelievo coattivo a fini di contribuzione alle pubbliche spese) incide specificamente su una categoria di cittadini senza che sussistano evidenti motivi per tale differenziazione». Ad avviso del rimettente, la norma denunciata contrasterebbe anche con l’art. 53 della Costituzione, violandone sia il primo comma, in considerazione «della circostanza che viene imposto a taluni appartenenti ad una specifica categoria di concorrere in misura maggiore degli altri cittadini alle spese pubbliche senza che sia stata verificata l’effettiva capacita’ contributiva»; sia il secondo comma, «nella indubbia regressivita’ del sistema di prelievo che vede maggiormente incisi i cittadini aventi minore capacita’ contributiva (od altri, addirittura, pur appartenendo alla medesima categoria ma di maggiore capacita’ contributiva ottengono un risultato migliorativo rispetto a quello assicurato dal previgente ordinamento)» . 5. – Si e’ costituito l’INPDAP, parte resistente nei rispettivi procedimenti principali, concludendo per l’inammissibilita’ o la manifesta infondatezza della sollevata questione, in forza di considerazioni analoghe a quelle gia’ sviluppate nelle memorie depositate nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al r.o. n. 117, n. 118 e n. 119 del 2009. L’Istituto soggiunge, infine, che sarebbe inammissibile o comunque manifestamente infondata la censura che fa leva sull’art. 53 Cost., posto che l’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006 non ha riguardo a disposizioni tributarie, non avendo per nulla innovato il sistema di prelievo fiscale dei trattamenti pensionistici. 6. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. La difesa erariale argomenta sulla non irragionevolezza della norma denunciata siccome finalizzata «all’unico obiettivo di dare compiuta attuazione ad un principio recato da una legge di riforma»; sostiene, inoltre, la non pertinenza dell’evocazione del parametro di cui all’art. 53 Cost., concernente l’ordinamento tributario ed il presupposto di legittimita’ della relativa imposizione, cui sarebbe estranea la disposizione censurata. 6.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, altresi’, memoria illustrativa con la quale, nel ribadire le conclusioni gia’ rassegnate, sostiene ulteriormente che la questione sollevata, quanto al denunciato contrasto con l’art. 3 Cost., sarebbe stata, nella sostanza, gia’ scrutinata, nel senso della non fondatezza, dalla questa Corte con la sentenza n. 74 del 2008. Considerato in diritto 1. – Il Giudice unico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti ha sollevato, con quattro distinte ordinanze, tutte dello stesso tenore, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). Le denunciate disposizioni rispettivamente stabiliscono: «L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita’ sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennita’ integrativa speciale gia’ in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e’ attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita’.» (comma 774); «Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu’ favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia’ definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.» (comma 775). In riferimento al censurato comma 774 il rimettente ha prospettato la violazione dell’art. 3 della Cost. sotto molteplici profili. In primo luogo, perche’ la norma non riguarderebbe «i trattamenti di reversibilita’ connessi a decessi avvenuti prima del 17 agosto 1995», cosi’ da differenziare, senza valido motivo, «il trattamento di situazioni sostanzialmente uguali (come le pensioni di reversibilita’ decorrenti dal 1° gennaio 1995 e quelle decorrenti dal 17 agosto 1995), posto che il nuovo sistema di liquidazione dell’indennita’ integrativa speciale (conglobata alla voce pensione)», disposto dal vigente comma 3 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e che ha dato luogo alla definitiva disciplina di cui all’art. 1, comma 41, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), «ha effetto appunto dal 1° gennaio 1995». Inoltre, il denunciato comma 774 contrasterebbe, con conseguente difetto di ragionevolezza, «anche con il vigente comma 4 del medesimo art. 15 della legge n. 724/1994, con cui e’ stato disposto che "La pensione di cui al comma 3 (vale a dire quella decorrente dal 1° gennaio 1995, con l’i.i.s. inglobata nella voce pensione) e’ reversibile, […] in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti"», posto che si tratterebbe della «medesima aliquota di reversibilita’ del 60% che il comma 774 prevede invece a decorrere dal 17 agosto 1995». Ed ancora, sussisterebbe una «immotivata differenza di trattamento tra i beneficiari di trattamenti di reversibilita’ in ogni caso riferibili a pensioni dirette decorrenti da periodo precedente il 1° gennaio 1995, con l’unico discrimine rappresentato dal momento di decorrenza del trattamento ai superstiti, a nulla rilevando la data di effettiva decorrenza della pensione diretta cui detti trattamenti sono afferenti». Infine, vi sarebbe la violazione dell’art. 3 Cost. per l’«uso improprio della qualificazione interpretativa», posto che «nella materia di cui trattasi, non risultava alcun dubbio ermeneutico dopo l’orientamento giurisprudenziale che si era pacificamente affermato, specie dopo l’intervento delle sezioni riunite di questa Corte del 2002, e che non risulta mai disatteso». Ad avviso del giudice a quo, il censurato comma 774 contrasterebbe anche con l’art. 38 della Costituzione e, dunque, con una garanzia «strettamente collegata con lo stato di bisogno ricollegabile alle pensioni vedovili che trovano la loro causa nell’esigenza di tutelare economicamente la parte superstite nel momento in cui viene meno l’apporto economico del coniuge deceduto, tramite la reversibilita’ di una pensione che, a sua volta, trova titolo nella cessazione dell’attivita’ lavorativa o nel risarcimento di un danno fisico ricollegabile al servizio svolto». A sua volta, il comma 775 dello stesso art. 1 della legge n. 296 del 2006 violerebbe, secondo il rimettente, l’art. 3 della Cost., giacche’, nel prevedere «la salvezza dei soli trattamenti piu’ favorevoli in atto alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) "gia’ definiti in sede di contenzioso"», esclude la «tutela dei diritti quesiti di coloro che hanno avuto la corresponsione del migliore trattamento di riversibilita’ in via amministrativa». Ulteriore contrasto con lo stesso anzidetto parametro deriverebbe, infine, dal fatto che la irragionevolezza del carattere retroattivo del comma 774, siccome norma di interpretazione autentica, «si riverbera anche sul comma 775 che, nel prevedere la salvezza delle sole situazioni giuridiche gia’ definite favorevolmente in sede contenziosa, finisce per limitare (ne’ potrebbe essere altrimenti) l’applicabilita’ della nuova disciplina, con effetto retroattivo, soltanto all’avvenuto verificarsi di un evento processuale assolutamente casuale e circostanziale (come la avvenuta definizione dei ricorsi in materia)». 1.2. – Con ordinanza del 15 luglio 2009, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in funzione di Giudice unico per le pensioni, ha sollevato anch’essa questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, il rimettente deduce che, sebbene volta alla salvaguardia dell’equilibrio del bilancio dello Stato ed al contenimento della spesa pubblica in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, la norma denunciata «di fatto individua a tal fine una categoria (coniugi superstiti di pensionati deceduti dopo il 1° gennaio 1995, ma titolari di pensione diretta decorrenza da data antecedente al 1°gennaio 1995) i cui appartenenti non sono tutti chiamati a concorrere alla spesa pubblica ne’ a concorrere in misura uguale ovvero progressiva, in quanto il sistema generato dalla nuova disposizione opera in maniera oltremodo regressiva giungendo a risultati di indubbio favore proprio per le pensioni piu’ elevate e che sono espressione di maggiore capacita’ contributiva», con conseguente «violazione dei principi contenuti nell’art. 3 della Costituzione, atteso che la decurtazione giustificata dalle esigenze di bilancio (id est il prelievo coattivo a fini di contribuzione alle pubbliche spese) incide specificamente su una categoria di cittadini senza che sussistano evidenti motivi per tale differenziazione». Ad avviso del giudice a quo, sarebbe leso anche l’art. 53, primo comma, Cost., in considerazione «della circostanza che viene imposto a taluni appartenenti ad una specifica categoria di concorrere in misura maggiore degli altri cittadini alle spese pubbliche senza che sia stata verificata l’effettiva capacita’ contributiva». Infine, sussisterebbe la violazione dell’art. 53, secondo comma, Cost., per la «indubbia regressivita’ del sistema di prelievo che vede maggiormente incisi i cittadini aventi minore capacita’ contributiva (od altri, addirittura, pur appartenendo alla medesima categoria ma di maggiore capacita’ contributiva ottengono un risultato migliorativo rispetto a quello assicurato dal previgente ordinamento)». 2. – I giudizi investono le medesime norme, che sono denunciate in base a profili di censura in buona parte coincidenti, e vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia. 3. – Le questioni non sono fondate. 4. – Occorre anzitutto rammentare che questa Corte, con la sentenza n. 74 del 2008, ha gia’ scrutinato, nel senso della non fondatezza, talune questioni di costituzionalita’ del comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, le quali muovevano, anch’esse, dalla premessa dell’esistenza di un diritto vivente alla pensione di reversibilita’ nel caso di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, da calcolare in base alle norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, non avendo l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 abrogato il comma 5 dell’art. 15 appena citato. Il denunciato comma 774 veniva, tuttavia, a smentire un siffatto diritto vivente, ma esso – ad avviso degli allora rimettenti – si sarebbe posto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non potendo essere qualificato come norma di interpretazione autentica e ledendo, comunque, il principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica. La Corte, con la citata sentenza del 2008, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha posto in luce, anzitutto, che nel settore privato operava, «da epoca risalente, il principio di onnicomprensivita’ della retribuzione pensionabile, essendo essa individuata in base ad un coacervo di elementi che, salvo specifiche eccezioni, entrano, tutti, a comporla, secondo le disposizioni che recano la disciplina di riferimento». Diversamente nel settore pubblico, in base al sistema originariamente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), si prevedeva che la pensione del pubblico dipendente fosse calcolata su una determinata base pensionabile «e, una volta determinata la prestazione, a questa si aggiungeva l’indennita’ integrativa speciale, la quale – come reso palese dall’art. 2 della legge n. 324 del 1959 e poi dall’art. 99 del t.u. del 1973 – era elemento accessorio del trattamento pensionistico». La diversita’ di detti sistemi si ripercuoteva, pertanto, sul calcolo della pensione di reversibilita’, spettante al superstite in misura percentuale rispetto alla pensione diretta del dante causa: nel «settore privato il 60 per cento in favore del coniuge (aliquota fissata dall’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato anche dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) era calcolato sulla pensione del dante causa determinata in base al principio di onnicomprensivita’ (includente quindi tutti gli elementi retributivi sui quali operava l’aliquota del 60 per cento); nel settore pubblico, una volta determinata la pensione diretta e calcolata su questa la misura spettante al pensionato di reversibilita’ (al coniuge, in forza dell’art. 88 del t.u., di regola il 50 per cento della pensione del dante causa), si aggiungeva, in misura piena, l’indennita’ integrativa speciale». Su un tale assetto e’ intervenuto – ha osservato questa Corte nella citata sentenza – l’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilendo «che la corresponsione dell’indennita’ integrativa speciale nella misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall’assicurazione speciale obbligatoria), per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilita’, purche’ "riferite" alle pensioni dirette liquidate entro detta data». Con il successivo art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 si e’ previsto «che la disciplina del trattamento di reversibilita’ in essere nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico – determinando cosi’ la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennita’ integrativa speciale – dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioe’ dal 17 agosto 1995)». Il problema della implicita abrogazione, per effetto della successione delle leggi nel tempo, del comma 5 della legge n. 724 del 1994, venne risolto in termini negativi dalla giurisprudenza prevalente della Corte dei conti. Nello scrutinare, quindi, le questioni allora prospettate, la sentenza n. 74 del 2008 ha messo in evidenza: che l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 «pone in rilievo due dati essenziali: a) l’indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilita’ rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa; b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilita’ prevista dall’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995»; che deve essere ribadito, dunque, il principio – gia’ evidenziato dalla sentenza n. 446 del 2002 (di infondatezza di questione investente l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995) – «dell’autonomia del diritto alla pensione di reversibilita’ come diritto originario»; che, in riferimento alla decorrenza della estensione della disciplina a regime della assicurazione generale obbligatoria, la norma censurata e’ effettivamente interpretativa dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995; che non puo’ ritenersi irragionevole per contraddittorieta’ l’abrogazione – ad opera del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994, «giacche’ essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione»; che, inoltre, potendo il legislatore, in sede di interpretazione autentica, «modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalita’ perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l’affidamento nella sicurezza giuridica (sentenze n. 6 del 1994 e n. 282 del 2005), la’ dove, ovviamente, l’intervento possa dirsi non irragionevole», nella specie e’ da escludersi una siffatta irragionevolezza anche in vista della circostanza che «l’assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non puo’, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio»; che ulteriore elemento a supporto della non irragionevolezza dell’intervento legislativo si radica nel fatto che «il legislatore, con il comma 775 dell’art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore gia’ definiti in sede di contenzioso, con cio’ garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato». 5. – Alla luce delle richiamate argomentazioni, si deve, quindi, pervenire ad una declaratoria di non fondatezza delle attuali censure del comma 774, le quali evocano anch’esse, come nei giudizi gia’ oggetto di scrutinio da parte della citata sentenza n. 74 del 2008, la violazione dell’art. 3 Cost. per l’uso erroneo della qualificazione interpretativa; nonche’ denunciano il comma 775 per la lesione dello stesso art. 3 Cost. in ragione della pretesa limitazione della salvezza dei trattamenti piu’ favorevoli a quelli «gia’ definiti in sede di contenzioso». 5.1. – Quanto alle restanti censure poste dalle ordinanze iscritte al r.o. nn. 117, 118, 119 e 120 del 2009 – con le quali si deduce la irragionevolezza e la irrazionalita’ della disciplina denunciata, nonche’ la disparita’ di trattamento che essa determinerebbe tra pensionati in quiescenza in un momento, rispettivamente, antecedente e successivo al 1° gennaio 1995, ed infine la violazione della garanzia previdenziale posta dall’art. 38 Cost. – e’ da osservare che esse muovono da un presupposto interpretativo che contrasta con il principio, innanzi richiamato, di autonomia della pensione di reversibilita’ come diritto originario, dal quale discende come corollario che e’ rilevante, al fine di individuare il regime applicabile alla predetta pensione, la data della sua insorgenza, non potendo ritenersi, allo stesso fine, indefettibile, e tale da impedire ogni diverso intervento legislativo, il collegamento con la pensione diretta. In effetti, non puo’ reputarsi irragionevole la disposizione di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, la quale ha portato a regime il conglobamento della indennita’ integrativa speciale nella pensione di reversibilita’ dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Si deve, infatti, tener presente che, per un verso e’ pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato, mentre d’altro canto (per costante giurisprudenza di questa Corte: di recente, vedasi ordinanza n. 170 del 2009) il fluire del tempo e’ valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe e la effettivita’ della garanzia di cui all’art. 38 Cost. non puo’ reputarsi elisa da una regolamentazione che parifica (anche nella misura) la pensione di reversibilita’ del settore pubblico a quella del settore privato. 6. – In riferimento, poi, alla questione sollevata dall’ordinanza iscritta al r.o. n. 304 del 2009, e’ evidente l’inconferenza dei parametri di cui agli artt 3 e 53 Cost., unitariamente considerati per censurare l’art. 1, comma 774, poiche’, come piu’ volte affermato da questa Corte (tra le altre, sentenza n. 47 del 2008, nonche’ ordinanza n. 22 del 2003), il principio di capacita’ contributiva riguarda soltanto la materia tributaria, e non puo’ essere invocato in materia previdenziale. La questione deve, quindi, essere dichiarata non fondata.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, con le ordinanze in epigrafe indicate; Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 774, della medesima legge n. 296 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con l’ordinanza in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Maddalena Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 227 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 18, comma 1,
lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n.
69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 27
agosto, del 4 settembre, del 28 ottobre e dell’11 novembre 2009,
rispettivamente iscritte ai nn. 298 e 305 del registro ordinanze 2009
ed ai nn. 10 e 45 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 52, prima serie
speciale, dell’anno 2009 e nn. 5 e 9, prima serie speciale, dell’anno
2010.
Visti l’atto di costituzione di M.K.P. nonche’ gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 e nella camera di
consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
Uditi l’avvocato Antonio Fiorella per M.K.P. e l’avvocato dello
Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 agosto 2009
(r.o. n. 298 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della
legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se
il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’
personale», la corte di appello puo’ disporre che tale pena o misura
di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno,
soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano».
1.1. – Il giudice a quo espone che il Tribunale circondariale di
Rzeszow (Polonia), in data 6 luglio 2006, ha emesso nei confronti del
cittadino polacco M.K.P. un mandato di arresto europeo, in esecuzione
della sentenza definitiva, del 19 novembre 2003, di condanna alla
pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, pronunciata dalla Corte
distrettuale di Debica (Polonia), per concorso in due rapine,
commesse nei giorni 11 gennaio 2003 e 15 gennaio 2003, mediante
violenza alle persone, uso di armi da fuoco e di fiamma ossidrica,
sottraendo denaro ed altro in due negozi di Debica (Polonia), reati
previsti e puniti dagli artt. 280, 157, ed 11 del codice penale
polacco.
Il condannato deve ancora espiare la pena di anni 3, mesi 1 e
giorni 22 di reclusione e dagli atti acquisiti nel giudizio, secondo
l’ordinanza di rimessione, risulta che egli ha effettiva residenza in
Italia ed ha qui stabilito la sede principale anche dei suoi
interessi affettivi.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 18 giugno 2009,
aveva disposto la consegna del predetto alla competente autorita’
della Polonia, che ne aveva fatto richiesta, ai fini dell’esecuzione
della pena detentiva, affermando che l’art. 18, comma 1, lettera r),
della legge n. 69 del 2005 – stabilendo che, «se il mandato d’arresto
europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della liberta’ personale», puo’ essere
disposto che queste siano eseguite in Italia, conformemente al
diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano» – escluderebbe che tale facolta’ possa concernere lo
straniero residente in Italia, come ritenuto anche dalla Corte di
cassazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.K.P.,
eccependo che erroneamente non sarebbe stato applicato l’art. 19,
comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, pur ricorrendone i
presupposti, e censurando il difetto di motivazione in ordine
all’effettivita’ e continuita’ della sua residenza in Italia. Il
ricorrente ha, inoltre, richiamato le conclusioni rese il 24 marzo
2009 dall’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunita’
europee, nella causa C-123/08, promossa dal Rechtbank di Amsterdam,
avente ad oggetto l’interpretazione della Decisione quadro del
Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, «Decisione quadro del
Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri» (in seguito denominata decisione quadro),
formulate nel senso che, «in conformita’ dell’art. 4, punto 6, della
decisione quadro», un cittadino di un altro Stato membro che dimori o
risieda nello Stato membro di esecuzione, ai sensi di questa
disposizione, e’ assimilato a un cittadino di tale Stato nel senso
che deve poter beneficiare di «una decisione di non esecuzione della
consegna e della possibilita’ di scontare la pena nel detto Stato»,
ed ha quindi chiesto la sospensione del giudizio sino all’esito della
decisione da parte di detta Corte.
1.2. – La Corte di cassazione osserva che il citato art. 18,
comma 1, lettera r), nel prevedere che il destinatario del mandato
d’arresto possa espiare la pena nel nostro Stato, qualora sia
cittadino italiano, riproduce l’art. 4, punto 6, della decisione
quadro e richiama una serie di sentenze della stessa Corte, le quali
hanno escluso l’applicabilita’ di tale norma, in via interpretativa,
allo straniero residente in Italia, osservando che detta decisione
quadro attribuisce agli Stati membri dell’Unione europea la mera
facolta’ di estendere a quest’ultima una tale previsione, qualora sia
stata prevista per i propri cittadini.
Secondo il rimettente, la censura con la quale il ricorrente ha
dedotto l’applicabilita’ nella specie dell’art. 19, comma 1, lettera
c), della legge n. 69 del 2005 e’ infondata. Tale norma prevede,
infatti, che, «se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai
fini di un’azione penale e’ cittadino o residente dello Stato
italiano, la consegna e’ subordinata alla condizione che la persona,
dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di
esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della liberta’ personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro di emissione». Dunque, la disposizione stabilisce,
univocamente, che «soltanto "la persona giudicanda" (cittadino o
residente dello Stato), e per la quale e’ appunto in corso l’azione
penale», puo’ invocare la «consegna subordinata», con conseguente
impossibilita’ di applicarla, mediante un’interpretazione
costituzionalmente orientata o per analogia, al diverso caso del
mandato d’arresto emesso ai fini della esecuzione di una pena
detentiva irrogata con sentenza di condanna irrevocabile.
1.3. – Posta questa premessa, il giudice a quo dubita, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.,
della legittimita’ costituzionale del citato art. 18, comma 1,
lettera r), nella parte in cui non prevede che anche lo straniero
residente in Italia possa ivi scontare la pena.
In punto di rilevanza, osserva che il ricorrente, «a quanto
risulta, ha fornito la prova necessaria, e nei termini richiesti
dalla giurisprudenza di questa Corte, del suo concreto radicamento
sul territorio e della sua abitudine alla dimora» (cosi’,
testualmente) in Italia.
A suo avviso, la nozione di «residente» va «determinata in modo
che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al
cittadino, operata dall’art. 4, punto 6, della citata
decisione-quadro», quindi «assume rilievo l’esistenza, nella specie
non contestata, di un "radicamento reale e non estemporaneo" dello
straniero in Italia», qualora questi abbia dimostrato che qui ha
«istituito, con continuita’ temporale e sufficiente stabilita’
territoriale, la sede principale e non occasionale, anche se non
esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od
economici», in virtu’ di una scelta indicativa di una volonta’ di
stabile permanenza nel territorio italiano, per un apprezzabile
periodo di tempo. Dunque, il ricorrente «avrebbe titolo a vedere
accolta la sua domanda», nel caso in cui la questione sia ritenuta
fondata.
1.3.1. – In ordine alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente richiama le sentenze della Corte di
cassazione, secondo le quali la norma censurata concerne
esclusivamente il cittadino italiano, affermando che neppure in via
interpretativa essa e’ applicabile allo straniero che dimori o
risieda in Italia. La decisione quadro attribuirebbe, infatti, una
mera facolta’ agli Stati membri dell’Unione europea di estendere le
guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli
stranieri residenti sul loro territorio, in virtu’ di una scelta di
politica criminale riservata alla discrezionalita’ dei legislatori
nazionali, neppure censurabile per l’eventuale sua irragionevolezza.
Su tale facolta’ non avrebbe inciso la sentenza della Corte di
giustizia del 17 luglio 2008, n. 66, Kozlowsky, che ha soltanto
offerto l’interpretazione della nozione di residenza richiamata
nell’art. 4, punto 6, di detta decisione quadro.
La chiara ed univoca lettera del citato art. 18, comma 1, lettera
r), e la sua comparazione con l’art. 19, comma 1, lettera c), della
legge n. 69 del 2005 non permetterebbero una interpretazione diversa
e meno restrittiva di quella offerta nella sentenza impugnata. Anche
la Corte di giustizia ha, infatti, affermato che i giudici nazionali
devono interpretare le norme nazionali alla luce della lettera e
dello scopo della decisione quadro, entro i limiti consentiti dalla
lettera delle medesime (sentenza 16 giugno 2005, n. 105/03, Pupino).
Il rimettente sintetizza, quindi, gli argomenti svolti
dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia, per sostenere
che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro attribuirebbe al
legislatore nazionale la facolta’ di prevedere che l’autorita’
giudiziaria possa rifiutare la consegna per un mandato di arresto
europeo, avente ad oggetto l’esecuzione di una pena, emanato in danno
di un cittadino di tale Stato, ovvero che vi risieda, ma non
consentirebbe di differenziare la situazione del primo rispetto a
quella del secondo. La possibilita’ di prevedere che la pena possa
essere espiata nello Stato al quale e’ richiesta non configurerebbe,
infatti, un privilegio per il cittadino del medesimo, la cui
estensione al mero residente possa essere meramente eventuale,
poiche’ essa e’ strumentale allo scopo di garantire la
«risocializzazione del condannato», mediante la conservazione dei
suoi legami familiari e sociali, cosi’ da permetterne un corretto
reinserimento al termine dell’esecuzione della pena, in virtu’ di una
funzione che non tollera distinzioni tra cittadino e residente.
Identiche ragioni, a suo avviso, sarebbero alla base dell’art. 5,
punto 3, della citata decisione quadro (concernente il mandato
d’arresto processuale), il quale, al fine che qui interessa, parifica
la posizione del cittadino a quella del residente, escludendo che il
legislatore nazionale possa differenziarle. Pertanto, non sarebbe
giustificata la disciplina stabilita nella norma censurata, che opera
una tale differenza, e cio’ anche in quanto l’art. 19, comma 1,
lettera c), della legge n. 69 del 2005, concernente il mandato
d’arresto europeo «processuale», parifica invece il secondo al primo.
Il rimettente sostiene che il «principio di individualizzazione
del regime di (futura) esecuzione» della pena non tollera una
distinzione tra cittadino italiano e straniero residente nel
territorio dello Stato, poiche’ esso e’ preordinato ad «accrescere le
opportunita’ di inserimento del condannato nel tessuto relazionale,
sociale, affettivo, ma anche economico ed abitativo, piu’ funzionale
allo sviluppo delle potenzialita’ socializzanti e rieducative della
pena, inflitta (oppure infliggenda) dallo Stato di emissione, ma
della cui positiva operativita’ vengono a trarre diretto ed immediato
beneficio sia lo Stato di esecuzione, in quanto Stato della
cittadinanza o della residenza del consegnando, sia gli altri Stati
dell’Unione europea», come sottolineato dall’Avvocato generale della
Corte di giustizia nelle conclusioni sopra richiamate.
Lo scopo degli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della citata
decisione quadro e’ coerente con il principio della finalita’
rieducativa della pena, stabilito dall’art. 27, terzo comma, Cost.,
con la conseguenza che la disciplina stabilita dalla norma censurata
violerebbe anche detto parametro.
Sotto un ulteriore profilo, poiche’ nel caso in esame si tratta
di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, l’art. 18,
comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005 si porrebbe in
contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall’art.
12 del Trattato del 15 marzo 1957 (Trattato che istituisce la
Comunita’ europea), nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al
30 novembre 2009, in virtu’ del quale chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro e’ cittadino dell’Unione (art. 17, n. 1) ed ha
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal Trattato CE e dalle disposizioni adottate in
applicazione dello stesso (art. 18, n. 1).
Pertanto, la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma,
Cost., poiche’ non risulterebbero osservati i «vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario» e l’art. 27, terzo comma, Cost.
1.3.2. – In linea subordinata, e per il caso in cui le censure
riferite ai suindicati parametri costituzionali siano giudicate
infondate, il giudice a quo prospetta che l’art. 18, comma 1, lettera
r), della legge n. 69 del 2005, violerebbe l’art. 3 Cost.
A suo avviso la diversita’ della disciplina rispettivamente
stabilita da detta norma e dall’art. 19, comma 1, lettera c), della
stessa legge sarebbe, infatti, priva di ragionevole giustificazione;
anzi, nel caso disciplinato dalla prima disposizione l’esecuzione
della pena in Italia consente al condannato il mantenimento, per
quanto possibile, delle sue relazioni familiari e sociali, mentre in
quello oggetto della seconda il destinatario del mandato d’arresto
deve essere consegnato allo Stato a cui appartiene l’autorita’ che lo
ha emesso e la restituzione all’Italia, per scontare la pena, e’
destinata ad avvenire quando tali rapporti hanno subito un
affievolimento. Dunque, nella fattispecie disciplinata dal citato
art. 19, comma 1, lettera c), l’esecuzione della condanna nello Stato
di emissione sarebbe meno dannosa che nel caso oggetto della norma
censurata.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si e’ costituito M.K.P.,
ricorrente nel processo principale, chiedendo che la questione sia
accolta.
A conforto della rilevanza, la parte deduce che nel giudizio a
quo e’ stato accertato che egli risiede «effettivamente e stabilmente
in Italia con il proprio nucleo familiare», quindi la dichiarazione
di illegittimita’ costituzionale della norma censurata gli
permetterebbe di espiare la pena in Italia, con conseguente rilevanza
delle censure.
M.K.P. fa, quindi, proprie le argomentazioni svolte
nell’ordinanza di rimessione che, sostanzialmente, riproduce per
sostenere che l’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del
2005 violerebbe l’art. 27, terzo comma, Cost., il quale, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, che richiama, vieterebbe che siano
previste modalita’ di esecuzione della pena le quali «azzerino
sostanzialmente i rapporti, le situazioni e i contesti personali e
che comunque ne ostacolino irragionevolmente la prosecuzione,
compatibilmente con l’esecuzione della pena e nel costante rispetto
del principio di proporzione». Questo risultato sarebbe, invece,
realizzato dalla norma censurata che comporterebbe anche
l’impossibilita’ per lo straniero, pur residente in Italia, una volta
consegnato all’autorita’ dello Stato di emissione del mandato di
arresto, di «accedere alle misure alternative previste dalla legge
penitenziaria dello Stato italiano», alle quali «il legislatore
collega effetti sospensivi ed estintivi della pena» e «che potrebbero
consentirgli di conservare – sempre nel limite di compatibilita’ con
i fini della pena – i legami che lo avvincono al territorio ove
stabilmente risiede».
Il citato art. 18, comma 1, lettera r), non ragionevolmente
impedirebbe allo straniero un «effettivo recupero», reso possibile
anche dalla «vicinanza del condannato al suo tessuto esistenziale»,
«criterio espressamente menzionato dall’ordinamento penitenziario
nella disciplina delle assegnazione e dei trasferimenti ai diversi
istituti di pena» (artt. 12 e 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354),
impedendogli di fruire dei benefici previsti dall’ordinamento
penitenziario italiano, che gli permetterebbero di avere rapporti di
lavoro utili al sostentamento della propria famiglia, evitando che la
pena, in violazione del principio di proporzione, abbia un contenuto
afflittivo eccedente quello strettamente necessario.
Secondo la parte, «l’effetto di sradicamento» prodotto da detta
norma recherebbe vulnus anche al diritto inviolabile all’unita’ della
famiglia stabilito dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., ed al diritto al
rispetto dell’unita’ familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (Cedu), ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848.
A suo avviso la norma censurata, in violazione dell’art. 3 Cost.,
non ragionevolmente prevedrebbe una diversita’ di disciplina tra il
mandato di arresto avente ad oggetto una pena e quello cosiddetto
processuale, potendo anzi ritenersi giustificato, contrariamente a
quanto stabilito, che in relazione al secondo lo straniero non possa
espiare la pena in Italia.
Il citato art. 18, comma 1, lettera r), sarebbe, inoltre, in
contrasto con la garanzia della liberta’ di circolazione e di
soggiorno spettante ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea, in
violazione degli artt. 12, 18 e 49 del Trattato CE, disposizioni che
«si collocano propriamente nell’istituto della cittadinanza
dell’Unione», che ha assunto maggiore rilevanza con il Trattato di
Lisbona, data la sua collocazione nell’art. 9, in apertura del Titolo
II, recante «Disposizioni relative ai diritti democratici»,
risultando ora il diritto alla libera circolazione solennemente
richiamato nel preambolo del Trattato sull’Unione europea ed
esplicitato nell’art. 3, comma 2, e dettagliatamente regolato dagli
artt. 26, comma 2, e 45 e seguenti del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Il ricorrente, a conforto della denunciata violazione delle norme
comunitarie, richiama quindi la sentenza della Corte di giustizia del
6 ottobre 2009, n. 123, secondo la quale «gli Stati membri non
possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro, recare
pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni
del Trattato CE relative alla liberta’ riconosciuta a qualsiasi
cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul
territorio degli Stati membri» e la discrezionalita’ attribuita agli
Stati membri nel disciplinare i limiti della consegna del
destinatario del mandato di arresto non puo’ essere esercitata in
modo irragionevole e discriminatorio e deve essere ispirata alla
finalita’ di «aumentare le opportunita’ di reinserimento sociale
della persona ricercata alla scadenza della pena cui quest’ultima e’
stata condannata».
La norma censurata violerebbe la liberta’ di circolazione e
soggiorno stabilita dalle norme comunitarie ed il divieto di
discriminazioni fondato sulla nazionalita’. La violazione del diritto
di soggiornare nel territorio dello Stato appare ancora piu’ chiara,
qualora lo straniero risieda da lungo tempo in Italia, tenuto conto
del disposto dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), il quale prevede che
puo’ essere concessa la cittadinanza italiana «al cittadino di uno
Stato membro delle Comunita’ europee se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica».
Il diritto del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea
di stabilirsi in altro Stato membro della medesima e di soggiornarvi
senza limite di tempo e’ disciplinato anche dalla direttiva 29 aprile
2004, n. 2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE), la quale stabilisce
che «la cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino
dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» e che «la
cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale
dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro
diritto di libera circolazione e di soggiorno» (secondo e terzo
«considerando»). Il ventesimo «considerando» dispone, quindi, che
«ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in
uno Stato membro e’ conforme alla presente direttiva dovrebbero
godere in tale Stato membro della parita’ di trattamento rispetto ai
cittadini nazionali nel campo d’applicazione del trattato, fatte
salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato
e dal diritto derivato», principio al quale si conformano gli artt.
24 e 27 della direttiva, i quali, rispettivamente, stabiliscono il
principio della parita’ di trattamento e prevedono che il diritto di
circolazione puo’ subire limitazioni soltanto per ragioni di ordine
pubblico, sicurezza pubblica e sanita’, che sono espressamente
identificate.
Siffatta direttiva e’ stata attuata dal decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), che ha disciplinato le limitazioni al diritto di ingresso e
soggiorno nell’art. 20, stabilendo una disciplina che conferma il
principio in virtu’ del quale l’esistenza di condanne penali non
giustifica di per se’ l’adozione di un provvedimento, come invece
prevedrebbe la norma censurata.
Infine, secondo la parte, neppure puo’ ritenersi che il citato
art. 18, comma 1, lettera r), abbia la finalita’ di dare piena
attuazione alla collaborazione tra gli Stati membri, realizzata anche
mediante il riconoscimento delle sentenze emesse in ciascuno di essi,
dato che questo, nell’attuale stato della legislazione, trova un
limite nel caso in cui la pronuncia concerna un cittadino italiano,
mentre la norma censurata escluderebbe che tale limite venga in
rilievo in riferimento allo straniero residente in Italia.
3. – Nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
A suo avviso, il rimettente non avrebbe esplicitato le ragioni
che possano far ritenere omologhe, al fine che qui interessa, la
situazione del cittadino italiano e dello straniero che risiede in
Italia e la questione sollevata «poggia contraddittoriamente sulla
negazione del potere discrezionale» del legislatore nazionale di
differenziare dette situazioni.
La difesa dello Stato riproduce il quinto, il settimo e l’ottavo
«considerando» della decisione quadro n. 2002/584/GAI, sostenendo che
obiettivo di tale atto e’ di abolire, tra gli Stati membri, la
procedura di estradizione, sostituendola con un sistema di consegna
tra autorita’ giudiziarie, che appare quindi, fondato sul principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, che
e’ alla base della cooperazione giudiziaria tra detti Stati.
L’interveniente trascrive l’art. 1 della citata decisione quadro,
nonche’ gli artt. 2 e 3, concernenti le condizioni che rendono
ammissibile l’esecuzione del mandato d’arresto europeo; osserva che
l’art. 4, punto 6, dispone che, «se il mandato d’arresto europeo e’
stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza privative della liberta’, qualora la persona ricercata
dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi
risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o
misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno», mentre
l’art. 5, punto 3, prevede che, «se la persona oggetto del mandato
d’arresto europeo ai fini di un’azione penale e’ cittadino o
residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna puo’ essere
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata
ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta’
eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro
emittente»; sintetizza la disciplina stabilita dagli artt. 11, 15 e
17 in tema di diritti della persona destinataria del mandato
d’arresto europeo e di modalita’ della consegna e della esecuzione.
Posta questa premessa, la difesa erariale deduce che la sentenza
della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-66/08,
Kozłowski, ha affermato che l’art. 4, punto 6, della citata decisione
quadro va interpretato nel senso che una persona ricercata abbia
fissato la residenza effettiva nello Stato membro dove deve essere
eseguito il mandato d’arresto, ovvero abbia nello stesso la propria
dimora, allorche’ ci si trovi in presenza di un soggiorno stabile di
una certa durata, che permetta di acquisire con tale Stato quei
legami di particolare intensita’ che si instaurano in caso di
residenza, dovendo le nozioni di «residenza» e «dimora» essere
identiche per tutti gli Stati dell’Unione europea.
La sentenza confermerebbe che la decisione quadro non equipara il
cittadino al dimorante e al residente e che il parametro di
riferimento per non dare corso al mandato di arresto sarebbe
costituito dal livello di integrazione del destinatario del mandato
di arresto con lo Stato dove esso deve essere eseguito.
L’interveniente riproduce, quindi, ampi brani della sentenza
della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg,
secondo la quale l’art. 4, punto 6, della citata decisione quadro
attribuirebbe al legislatore nazionale la facolta’ di disciplinare
diversamente la situazione del cittadino e quella dello straniero
residente nel territorio dello Stato. Siffatta facolta’ ha costituito
oggetto degli artt. 18 e 19 della legge n. 69 del 2005, che la difesa
erariale si limita a trascrivere, affermando che tali disposizioni
«costituiscono presupposto per la valutazione delle scelte operate in
merito alla consegna del destinatario di un mandato d’arresto
europeo», senza svolgere ulteriori considerazioni.
Relativamente alle censure riferite agli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost., l’interveniente osserva che l’art. 4, punto 6, della
decisione quadro disciplina il caso in cui puo’ essere rifiutata la
consegna del destinatario del mandato d’arresto, stabilendo una
disciplina ispirata alla finalita’ di favorire il reinserimento
sociale del condannato, tenendo conto dei legami che egli ha in un
determinato Stato. Tuttavia, a suo avviso, questa finalita’, secondo
la Corte di giustizia, non esclude che il legislatore nazionale possa
limitare le situazioni riconducibili al citato art. 4, punto 6,
sicche’ i vizi denunciati dalla Corte di cassazione consisterebbero
in «una censura all’esercizio del potere di recepimento». Le
situazioni del cittadino e dello straniero residente nello Stato
sarebbero diverse e la circostanza che il condannato si e’
allontanato dallo Stato di cui e’ cittadino ed in cui dovrebbe
scontare la pena sarebbe «significativa della sua personalita’
sociale»; la sua consegna «al giudice naturale» consentirebbe a
questi di «valutare la condotta del reo e di comminargli la pena che,
in base all’ordinamento penale naturale, ne consenta il recupero
sociale attraverso la presa di coscienza dei valori violati». La
decisione di consegnare il destinatario del mandato d’arresto sarebbe
«conseguenza di una valutazione complessiva, operata in base a canoni
prestabiliti, del "fatto reato" e della sua "valutazione" da parte
dell’ordinamento richiedente». Inoltre, il ravvedimento del
condannato dovrebbe essere «rapportato non ad una societa’ astratta,
ma alla societa’ di appartenenza», che e’ appunto quella nazionale.
La «cittadinanza», la «residenza» e la «dimora»
identificherebbero l’ambito della discrezionalita’ riservata agli
Stati membri che, in base ad esse, possono apprezzare se la condanna
comprometta la politica criminale scelta; la ragione della mancata
consegna «sta all’evidenza nell’interesse dell’Italia a che la
rieducazione del condannato avvenga con riferimento alla societa’
italiana anche se il valore sociale vulnerato non e’ condiviso dalla
societa’ italiana».
In definitiva, conclude l’Avvocatura, «la ragione per la quale
non e’ concessa la consegna del cittadino italiano per espiare una
condanna inflitta dal giudice naturale del "fatto reato" e’
chiaramente quella del disvalore sociale della condotta di un
cittadino che si sottrae alla responsabilita’ contratta con la
commissione di un reato nello Stato richiedente; mentre per il caso
del "residente" il disvalore per la sua condotta nulla ha a che fare
con la sua personalita’ e con le ragioni che lo hanno condotto ad
esercitare il diritto di stabilimento in via strumentale», con
conseguente infondatezza della questione.
4. – La Corte di cassazione, con tre ordinanze, del 4 settembre
2009 (r.o. n. 305 del 2009), del 28 ottobre 2009 (r.o. n. 10 del
2010) e dell’11 novembre 2009 (r.o. n. 45 del 2010), pronunciate in
altrettanti giudizi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della
legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se
il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’
personale», la corte di appello puo’ disporre che tale pena o misura
di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno,
«qualora la persona ricercata sia cittadino italiano».
4.1. – La prima ordinanza (r.o. n. 305 del 2009) espone che
M.C.N., cittadino rumeno, e’ stato arrestato in Italia l’11 giugno
2009, in quanto destinatario di un mandato arresto europeo emesso dal
Tribunale di Strehaia (Romania) in data 12 marzo 2009, in esecuzione
della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 1° marzo
2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre, di condanna alla pena di
anni tre di reclusione, per il reato di omicidio colposo previsto e
punito dall’art. 178 del codice penale della Romania, commesso nel
maggio 2004. Detta pronuncia ha anche disposto la revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal
Tribunale di Drobetsa Turno, con sentenza del 14 ottobre 2002, di
condanna per il reato di furto, previsto e punito dagli artt. 208 e
209 del codice penale di tale Stato.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 agosto 2009,
aveva disposto la consegna di M.C.N. al Tribunale di Strehaia, ai
sensi della legge n. 69 del 2005, ritenendo inapplicabile l’art. 18,
comma 1, lettera r), di tale legge.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
M.C.N., deducendone l’erroneita’, in quanto non ha ritenuto
applicabile quest’ultima norma, ed eccependo la mancanza e/o
manifesta illogicita’ della motivazione e la violazione di legge,
nella parte in cui ha escluso l’applicabilita’ dell’art. 19, comma 1,
lettera c), della legge n. 69 del 2005.
4.2. – La seconda ordinanza (r.o. n. 10 del 2010) osserva che
P.S., cittadino polacco residente in Italia, e’ destinatario di un
mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Katowice il 4
novembre 2008, in esecuzione della sentenza definitiva, pronunciata
dallo stesso Tribunale il 18 dicembre 2003, di condanna alla pena di
anni tre di reclusione, per il reato di rapina aggravata in danno di
un minore, commesso il 2 gennaio 2003 in Jaworzno (Polonia).
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 agosto 2009,
aveva disposto la consegna di P.S. all’autorita’ richiedente, ai
sensi della legge n. 69 del 2005, ritenendo inapplicabile l’art. 18,
comma 1, lettera r), di tale legge.
P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza
deducendo l’erronea applicazione delle norme sul mandato di arresto
europeo e la violazione dell’art. 5 della decisione quadro n.
2002/584/GAI, in considerazione della disparita’ di trattamento
realizzata tra cittadini dell’Unione e della sostanziale violazione
del diritto dello straniero di scontare la pena definitiva nello
Stato nel quale, per libera scelta ed in attuazione del principio di
libera circolazione, ha stabilito il centro dei propri interessi.
4.3. – La terza ordinanza (r.o. n. 45 del 2010) deduce che A.S.,
cittadino romeno, e’ stato attinto da un mandato di arresto europeo
del 27 marzo 2007, emesso in esecuzione della sentenza irrevocabile,
pronunciata dal Tribunale di Husi il 24 giugno 2004, per il reato di
guida in stato di ebbrezza, commesso in detta citta’ il 6 agosto
2003; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14 settembre
2009, ne aveva disposto la consegna all’autorita’ richiedente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.S.,
deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 69 del 2005, in
quanto, alla data del reato, la condotta ascrittagli era punita in
Italia a titolo di contravvenzione, con pena piu’ mite di quella
inflitta dal tribunale romeno, eccependo che, comunque, «lo stesso
fatto di reato oggi in Italia sarebbe "gia’ ricaduto nell’indulto"»;
in ogni caso la pena, se inflitta da un Tribunale italiano, sarebbe
estinta per prescrizione e, comunque, la Corte d’appello avrebbe
dovuto verificare se in Romania fosse intervenuta la prescrizione.
Il ricorrente, all’udienza camerale, ha chiesto di potere
scontare la pena in Italia.
4.4. – Le ordinanze di rimessione, poste tali premesse, dubitano,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
Cost., della legittimita’ costituzionale del citato art. 18, comma 1,
lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui prevede
che il destinatario del mandato d’arresto europeo «emesso ai fini
della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della liberta’ personale» possa scontare la pena in Italia,
esclusivamente qualora «sia cittadino italiano».
Secondo i giudici a quibus, la questione sarebbe rilevante,
poiche’ i ricorrenti hanno fornito la prova necessaria del loro
«concreto radicamento sul territorio» e della loro stabile ed
abituale dimora in Italia, sicche’ avrebbero titolo a vedere accolta
la domanda, qualora la norma censurata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
I rimettenti motivano, quindi, la non manifesta infondatezza in
relazione ai parametri evocati riproducendo, quasi testualmente, le
argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione della Corte di
cassazione del 27 agosto 2009, sopra sintetizzata, anche in ordine
all’impossibilita’ di superare il dubbio di illegittimita’ mediante
un’interpretazione costituzionalmente orientata.
5. – Nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 10 del 2010,
la Corte di cassazione, con nota ricevuta da questa Corte il 28
dicembre 2009, ha trasmesso l’istanza del 15 dicembre 2009 inoltrata
da P.S. alla Corte d’appello di Ancona, con la quale egli dichiara di
non opporsi alla consegna all’autorita’ giudiziaria della Polonia,
poiche’ in tale Stato vivono la figlia di 16 mesi, la convivente e
tutta la sua famiglia e «dichiara di voler rinunciare da subito alla
eventuale udienza dinanzi alla Corte costituzionale», avente ad
oggetto la questione di legittimita’ sopra indicata.
La Corte di cassazione, con nota del 17 febbraio 2010, ha
trasmesso dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta da P.S.
in data 28 gennaio 2010 e con la quale egli insiste, affinche’ sia
autorizzata la sua consegna all’autorita’ giudiziaria della Polonia.
6. – In tutti i giudizi dinanzi a questa Corte e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che, nei distinti atti, di
contenuto sostanzialmente identico, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata, riproducendo a conforto gli argomenti svolti
nell’atto di intervento relativo al giudizio introdotto
dall’ordinanza n. 298 del 2009, sopra sintetizzato.

Considerato in diritto

1. – Vengono all’esame della Corte quattro ordinanze di
rimessione (r.o. n. 298 e 305 del 2009 e r.o. n. 10 e 45 del 2010) –
la prima trattata all’udienza pubblica dell’ 11 maggio 2010 e le
altre nella camera di consiglio del successivo 12 maggio – con le
quali la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22
aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato
d’arresto europeo e’ stato emesso ai fini della esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’
personale», la Corte di appello puo’ rifiutare l’esecuzione del
mandato d’arresto e disporre che la pena o la misura di sicurezza sia
eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto
«qualora la persona ricercata sia cittadino italiano».
1.1. – In virtu’ dell’identita’ delle questioni sollevate e degli
argomenti utilizzati va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di
un’unica trattazione e di un’unica pronuncia.
2. – I rimettenti deducono, in primo luogo, la violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma dell’Unione
europea che integra il parametro costituzionale, l’art. 4, punto 6,
della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n.
2002/584/GAI, «Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» (in
seguito denominata decisione quadro), attribuisce al legislatore
nazionale la facolta’ di prevedere che l’autorita’ giudiziaria
rifiuti la consegna del condannato ai fini dell’esecuzione della pena
detentiva nello Stato emittente quando si tratti di un cittadino
dello Stato dell’esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora, ma
non consentirebbe di limitare il rifiuto al solo cittadino, come
viceversa ha disposto la norma censurata della legge italiana di
attuazione della decisione quadro.
2.1. – Inoltre, e di conseguenza, la disposizione in esame, nel
dare attuazione in modo non corretto alla disposizione corrispondente
della decisione quadro, avrebbe violato anche il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita’ (art. 12 del Trattato CE,
nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009, poi art. 18 TFUE,
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto ha negato
in modo assoluto al cittadino di altro Stato membro dell’Unione la
possibilita’ della detenzione in Italia, che ha invece consentito al
cittadino italiano.
2.2. – In linea subordinata, i rimettenti ritengono che la
possibilita’ di espiare la pena nello Stato del quale il destinatario
del mandato di arresto europeo (in seguito, MAE) e’ cittadino o nel
quale risiede o dimora e’ diretta a garantire la «risocializzazione
del condannato», mediante la conservazione dei suoi legami familiari
e sociali, allo scopo di facilitarne il corretto reinserimento al
termine dell’esecuzione della pena, funzione, questa, che costituisce
attuazione della finalita’ rieducativa della pena sancita dall’art.
27, terzo comma, Cost. Ne conseguirebbe la violazione anche di questo
parametro costituzionale, che al riguardo non consentirebbe una
discriminazione tra cittadino italiano e cittadino di altro Stato
membro dell’Unione.
2.3. – In linea subordinata, e per il caso che le censure
riferite ai suindicati parametri costituzionali non fossero giudicate
fondate, i rimettenti deducono che la citata disposizione
contrasterebbe altresi’ con l’art. 3 Cost., poiche’ sarebbe priva di
ragionevole giustificazione la diversita’ di disciplina stabilita
dalla medesima rispetto all’art. 19, comma 1, lettera c), della legge
n. 69 del 2005. Quest’ultima norma riguarda l’ipotesi di MAE
finalizzato allo svolgimento del processo penale e pone sullo stesso
piano il cittadino e il residente nel subordinare la consegna a
determinate condizioni.
2.4. – In punto di rilevanza, i giudici a quibus precisano che le
persone per le quali sono stati emessi i MAE ai fini dell’esecuzione
della pena risiedono legittimamente in Italia, in quanto hanno
fornito la prova di un «concreto radicamento sul territorio» e di
«abitudine alla dimora»; in breve, di un «radicamento reale e non
estemporaneo» in Italia, avendo qui individuato la sede principale
dei loro interessi. I rimettenti deducono, pertanto, che tali
soggetti hanno titolo a che, se la sospetta incostituzionalita’ della
norma impugnata venisse accertata, la consegna sia rifiutata e la
pena detentiva espiata in Italia.
3. – Preliminarmente, in relazione al giudizio relativo
all’ordinanza iscritta al r.o. n. 10 del 2010, va rilevato che la
rinuncia al ricorso, trasmessa dalla Corte di cassazione, con nota
del 17 febbraio 2010, non puo’ esplicare effetti sul giudizio di
legittimita’ costituzionale, in quanto questo, «una volta iniziato in
seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non e’
suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto
concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato»,
come previsto dall’art. 18 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre
2008 (in riferimento all’identica norma contenuta in precedenza
nell’art. 22: sentenza n. 244 del 2005; ordinanze n. 270 del 2003 e
n. 383 del 2002).
3.1. – Ancora in limine, deve rilevarsi che i parametri ed i
profili di costituzionalita’, evocati dalla parte privata costituita
nel giudizio innanzi a questa Corte, introdotto dall’ordinanza r.o.
n. 298 del 2009, e diversi da quelli evocati dal giudice rimettente,
non possono formare oggetto della decisione. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di
costituzionalita’ in via incidentale e’, infatti, limitato alle norme
ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nelle ordinanze di
rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i
limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di
costituzionalita’ dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad
ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse
ordinanze (sentenze n. 50 del 2010; n. 236 e n. 56 del 2009; n. 130
del 2008).
4. – Nel merito la questione relativa alla violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., e’ fondata.
5. – La censura principale svolta nelle quattro ordinanze
denuncia un contrasto, insanabile in via interpretativa, tra una
norma interna e la disposizione di un atto dell’Unione europea alla
quale la prima ha dato attuazione.
L’atto dell’Unione che viene in rilievo e’ la decisione quadro n.
584 del 2002, relativa al MAE. Con tale atto gli Stati membri hanno
sostituito, nei loro rapporti reciproci, la procedura di estradizione
prevista da piu’ convenzioni internazionali con un sistema
semplificato, diretto, per quanto qui interessa, alla consegna da uno
Stato membro (di esecuzione) ad un altro (di emissione) di soggetti
da sottoporre a giudizio penale ovvero gia’ condannati e che devono
espiare una pena detentiva: la seconda ipotesi e’ quella di specie.
Il quinto «considerando» della decisione quadro spiega che la
creazione di uno spazio di liberta’, sicurezza e giustizia impone la
soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione
con un sistema di consegna tra autorita’ giudiziarie. Il decimo
«considerando» indica che la decisione quadro si fonda su un «elevato
grado di fiducia tra gli Stati membri», sul presupposto della
omogeneita’ di sistemi giuridici e sulla garanzia equivalente dei
diritti fondamentali.
L’introduzione del nuovo sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o imputate consente, in breve, di eliminare la
complessita’ e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina
dell’estradizione. Questa Corte ha in proposito rilevato che «Il
mandato d’arresto europeo poggia sul principio dell’immediato e
reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. Tale
istituto, infatti, a differenza dell’estradizione non postula alcun
rapporto intergovernativo, ma si fonda sui rapporti diretti tra le
varie autorita’ giurisdizionali dei Paesi membri, con l’introduzione
di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate
o sospettate» (sentenza n. 143 del 2008).
Il sistema del MAE, in definitiva, da’ luogo ad un rapporto
semplificato e diretto fra autorita’ giudiziarie, volto a consentire
la circolazione delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto un
mandato, in funzione di un processo penale ovvero dell’esecuzione di
una pena detentiva. L’obiettivo e’ stato poi sancito anche nella
successiva decisione quadro del Consiglio, 27 novembre 2008, n.
2008/909/GAI «relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o
misure privative della liberta’ personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea». Tale decisione e’ entrata in vigore
il 5 dicembre 2008, mentre il termine di trasposizione per gli Stati
membri e’ il 5 dicembre 2011 (art. 29, par. 1).
La decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al MAE e’ un atto
posto in essere nel periodo nel quale, in forza dei Trattati di
Maastricht e poi di Amsterdam, fu introdotto un ambito di competenze
dell’Unione europea relative alla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale (c.d. terzo pilastro), esercitate con
modalita’ (metodo intergovernativo) e strumenti normativi almeno
formalmente diversi da quelli comunitari. In particolare, per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri in questa materia, il Consiglio adottava, su iniziativa
di uno o piu’ Stati membri o della Commissione, una decisione quadro.
L’atto vincolava gli Stati membri «quanto al risultato da ottenere,
salva restando la competenza delle autorita’ nazionali quanto alla
forma e ai mezzi» (art. 34 TUE), con una formula che ripeteva quella
da sempre utilizzata per le direttive. Sul versante dell’Unione, la
decisione quadro richiedeva l’unanimita’ del Consiglio, quindi degli
Stati membri; sul versante interno, richiedeva, in quanto
espressamente sprovvista della diretta applicabilita’ ed efficacia,
gli adempimenti dovuti per la sua puntuale attuazione.
La Corte di giustizia delle Comunita’ europee (ora Corte di
giustizia dell’Unione europea) ha chiarito gli effetti della
decisione quadro. In particolare, il giudice del Lussemburgo ha
affermato, in primo luogo, l’obbligo di interpretazione conforme del
diritto interno alla lettera ed allo scopo della decisione quadro,
muovendo dal riconoscimento del carattere vincolante dell’atto quanto
al risultato, analogo a quello della direttiva, cosi’ realizzandone
una parziale parificazione (sentenza 16 giugno 2005, C-105/03,
Pupino). In successive occasioni, lo stesso giudice, ha confermato la
validita’ della decisione quadro sul MAE (sentenza 3 maggio 2007,
C-303/05, Advocaten voor de Wereld), ed ha fornito, su rinvio
pregiudiziale di giudici nazionali, la sua interpretazione della
norma sul rifiuto di consegna e sulle nozioni di residenza e dimora,
affermando che i soggetti esclusi dal beneficio del rifiuto della
consegna ai fini dell’esecuzione della pena sono legittimati a far
valere la lesione derivante dal contrasto di norme nazionali con le
norme della decisione quadro (sentenze 6 ottobre 2009, C-123/08,
Wolzenburg; 17 luglio 2008, C-66/08, Kozlowsky).
Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre del
2009 e precedentemente oggetto della legge italiana di adattamento 2
agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunita’ europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, firmato a Lisbona il 13 dicembre
2007), la cooperazione giudiziaria in materia penale non e’ piu’
oggetto di un ambito di competenze esercitate con metodo
intergovernativo, ma e’ disciplinata dal capo 4, titolo V, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 82 e seguenti),
quindi oggetto di competenze esercitate con l’ordinario e diverso
metodo comunitario; l’atto con il quale si interviene sulla
disciplina della materia e’ la direttiva, adottata secondo la
procedura legislativa ordinaria (art. 82 TFUE).
6. – Alla decisione quadro sul MAE e’ stata data attuazione nel
nostro ordinamento con la legge 22 aprile 2005, n. 69.
L’articolo 18 prevede una serie di motivi che rendono
obbligatorio il rifiuto della consegna; il comma 1, lettera r), e’ la
disposizione che ha inteso dare specifica attuazione all’art. 4,
punto 6, della decisione quadro. Oggetto della presente questione di
legittimita’ costituzionale e’ la limitazione del rifiuto al solo
cittadino italiano.
7. – I giudici rimettenti hanno evocato il parametro dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, facendo applicazione, peraltro,
dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine al
complessivo rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il
diritto dell’Unione europea affermati e ribaditi in forza dell’art.
11 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
questione di legittimita’ costituzionale va «scrutinata avendo
riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati
[…], qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure
implicito […], mediante il richiamo dei principi da questi
enunciati» (ex multis sentenze n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69
del 1999, n. 99 del 1997).
Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali e’ stata
chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto
comunitario, ne ha individuato il «sicuro fondamento» nell’art. 11
Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma
gia’ in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). E’
in forza di tale parametro, collocato non senza significato e
conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si e’
demandato alle Comunita’ europee, oggi Unione europea, di esercitare
in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate
materie, nei limiti del principio di attribuzione. E’ sempre in forza
dell’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere
del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare
immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto
diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto
insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di
legittimita’ costituzionale per violazione di quel parametro
costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive
di effetto diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). E’,
infine, in forza delle limitazioni di sovranita’ consentite dall’art.
11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto la portata e le diverse
implicazioni della prevalenza del diritto comunitario anche rispetto
a norme costituzionali (sentenza n. 126 del 1996), individuandone il
solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell’assetto
costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della
persona (sentenza n. 170 del 1984).
Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., nella formulazione
novellata dalla riforma del titolo quinto, seconda parte della
Costituzione, questa Corte ne ha precisato la portata, affermando che
tale disposizione ha colmato la lacuna della mancata copertura
costituzionale per le norme internazionali convenzionali, ivi
compresa la Convenzione di Roma dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali (CEDU), escluse dalla previsione dell’art. 10,
primo comma, Cost. (sentenze n. 348 e 349 del 2007). L’art. 117,
primo comma, Cost. ha dunque confermato espressamente, in parte, cio’
che era stato gia’ collegato all’art. 11 Cost., e cioe’ l’obbligo del
legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario. Il limite all’esercizio della funzione
legislativa imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e’ tuttavia
solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e
diritto dell’Unione europea, rapporto che, complessivamente
considerato e come disegnato da questa Corte nel corso degli ultimi
decenni, trova ancora «sicuro fondamento» nell’art. 11 Cost. Restano,
infatti, ben fermi, anche successivamente alla riforma, oltre al
vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilita’
internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle
limitazioni di sovranita’ che solo l’art. 11 Cost. consente, sul
piano sostanziale e sul piano processuale, per l’amministrazione e i
giudici. In particolare, quanto ad eventuali contrasti con la
Costituzione, resta ferma la garanzia che, diversamente dalle norme
internazionali convenzionali (compresa la CEDU: sentenze n. 348 e n.
349 del 2007), l’esercizio dei poteri normativi delegati all’Unione
europea trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali
dell’assetto costituzionale e nella maggior tutela dei diritti
inalienabili della persona (sentenze n. 102 del 2008, n. 284 del
2007, n.169 del 2006).
7.1. – Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente
valutato, in primo luogo, l’esistenza del contrasto tra la norma
impugnata e la decisione quadro, esplicitando le ragioni che
precludono l’interpretazione conforme. La motivazione sul punto e’
plausibile, in quanto numerose decisioni della stessa Corte di
cassazione configurano un «diritto vivente» in ordine
all’applicabilita’ nella specie ed alla portata dell’art. 18, comma
1, lettera r), in particolare alla non riferibilita’ di questa norma
allo straniero dimorante o residente in Italia. Peraltro, tale
interpretazione risulta suffragata sia dalla lettera della
disposizione, che dai lavori preparatori, espressivi dell’intento
specifico di escludere per il MAE in executivis il rifiuto di
consegna dei cittadini di altri Paesi dell’UE, esclusione oggetto di
uno specifico emendamento.
Ne consegue, anzitutto, che il contrasto tra la normativa di
recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa,
non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma
nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma
dell’Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere
sottoposto alla verifica di costituzionalita’ di questa Corte. In
secondo luogo, gli atti nazionali che danno attuazione ad una
decisione quadro con base giuridica nel TUE, ed in particolare
nell’ex terzo pilastro relativo alla cooperazione giudiziaria in
materia penale, non sono sottratti alla verifica di legittimita’
rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato FUE, che
integrano a loro volta i parametri costituzionali – artt. 11 e 117,
primo comma, Cost. – che a quelle norme fanno rinvio.
Nella specie rileva, infatti, oltre alla decisione quadro sul
MAE, l’art. 12 del TCE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni
discriminazione in base alla nazionalita’ nel campo di applicazione
del Trattato. Anche sotto tale profilo e’ corretto il ricorso al
giudice delle leggi, dal momento che il contrasto della norma con il
principio di non discriminazione di cui all’art. 12 del Trattato CE,
non e’ sempre di per se’ sufficiente a consentire la «non
applicazione» della confliggente norma interna da parte del giudice
comune. Invero, il divieto in esame, come si evince anche dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, pur essendo in linea di
principio di diretta applicazione ed efficacia, non e’ dotato di una
portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile
la norma nazionale che formalmente vi contrasti. Al legislatore dello
Stato membro, infatti, e’ consentito di prevedere una limitazione
alla parita’ di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino
di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata,
come, ad esempio, in una fattispecie quale quella che ci occupa, la
previsione di un ragionevole limite temporale al requisito della
residenza del cittadino di uno Stato membro diverso da quello di
esecuzione (Corte di giustizia, sentenza Wolzenburg). Non solo, ma a
precludere al giudice comune la disapplicazione della norma interna
in ipotesi incompatibile, vale anche la circostanza che nella specie
si verte in materia penale e che un provvedimento straniero che
dispone la privazione della liberta’ personale a fini di esecuzione
della pena nello Stato italiano non potrebbe essere eseguito in forza
di una norma dell’Unione alla quale non corrisponda una valida norma
interna di attuazione (sentenza n. 28 del 2010, punto 5).
L’ipotesi di illegittimita’ della norma nazionale per non
corretta attuazione della decisione quadro e’ riconducibile,
pertanto, ai casi nei quali, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, non sussiste il potere del giudice comune di «non applicare»
la prima, bensi’ il potere-dovere di sollevare questione di
legittimita’ costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell’Unione,
laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto
contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti
dall’ordinamento.
8. – La questione di costituzionalita’ va dunque scrutinata alla
luce dei principi sopra richiamati e della giurisprudenza della Corte
di giustizia in ordine all’interpretazione della decisione quadro. Al
riguardo, infatti, rileva che le sentenze della Corte di giustizia
vincolano il giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita,
sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura
d’infrazione (sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del
1985).
Ora, la Corte di giustizia ha affrontato il tema specifico del
rifiuto di consegna oggetto dell’art. 4, punto 6, della decisione
quadro nelle gia’ qui ricordate sentenze Wolzenburg, di cui le
ordinanze di rimessione della Corte di cassazione hanno esaminato le
conclusioni dell’avvocato generale, e Kozlowski. La prima sottolinea
che il motivo di rifiuto stabilito all’art. 4, punto 6, della
decisione quadro, al pari dell’art. 5, punto 3, della stessa, mira a
permettere di accordare una particolare importanza alla possibilita’
di accrescere le opportunita’ di reinserimento sociale della persona
ricercata una volta scontata la pena cui essa e’ stata condannata
(punti 62 e 67); e con questo preciso intento lo Stato membro e’
legittimato a limitare il rifiuto alle «persone che abbiano
dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa’ di detto
Stato membro» (punto 67). D’altra parte, e’ questo uno degli
obiettivi principali («favorire il reinserimento sociale della
persona condannata») del sistema di cooperazione giudiziaria in
materia penale, fondato sul reciproco riconoscimento enunciato dal
Consiglio europeo di Tampere nel 1999, com’e’ ribadito anche all’art.
3 della decisione quadro n. 909 del 2008, sopra ricordata.
Se questa e’ la ratio della norma della decisione quadro cosi’
come interpretata dalla Corte di giustizia, e’ agevole dedurre che il
criterio per individuare il contesto sociale, familiare, lavorativo e
altro, nel quale si rivela piu’ facile e naturale la
risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non
e’ tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo
principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione
dei figli e di quant’altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di
quel «radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia»
che costituisce la premessa in fatto delle ordinanze di rimessione.
Utilizzando il criterio esclusivo della cittadinanza, escludendo
qualsiasi verifica in ordine alla sussistenza di un legame effettivo
e stabile con lo Stato membro dell’esecuzione, la norma impugnata
tradisce, in definitiva, non solo la lettera, ma anche e soprattutto
la ratio della norma dell’Unione europea alla quale avrebbe dovuto
dare corretta attuazione.
Gli Stati membri certamente avevano la facolta’ di prevedere o di
non prevedere il rifiuto di consegna (di «potere discrezionale certo»
si legge al riguardo nella sentenza Wolzenburg della Corte di
giustizia), non rientrando l’ipotesi di cui all’art. 4, punto 6, qui
rilevante tra le ipotesi di rifiuto obbligatorio prefigurate dalla
decisione quadro. Tuttavia, una volta operata la scelta di prevedere
il rifiuto, andava rispettato il divieto di discriminazione in base
alla nazionalita’ sancito dall’art. 12 del TCE (art. 18 del TFUE a
partire dall’entrata in vigore del Trattato di riforma di Lisbona),
peraltro pienamente osservato dal citato art. 4, punto 6, della
decisione quadro, che espressamente recita: «se il mandato d’arresto
europeo e’ stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della liberta’, qualora la persona
ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o
vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena
o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno» [corsivi
aggiunti]. Il divieto di discriminazione in base alla nazionalita’
consente si’ di differenziare la situazione del cittadino di uno
Stato membro dell’Unione rispetto a quella del cittadino di un altro
Stato membro, ma la differenza di trattamento deve avere una
giustificazione legittima e ragionevole, sottoposta ad un rigoroso
test di proporzionalita’ rispetto all’obiettivo perseguito. La
previsione, in particolare, di una residenza per la durata di 5 anni
per il non cittadino e’ stata ritenuta dalla Corte di giustizia non
andare oltre quanto e’ necessario per conseguire l’obiettivo volto a
garantire il reinserimento nello Stato membro di esecuzione (sentenza
Wolzenburg, punto 73). A differenza, tuttavia, della legge olandese
di recepimento della decisione quadro sul MAE, oggetto del caso
appena ricordato, la disposizione qui censurata non opera una
limitazione alla parita’ di trattamento del cittadino di un altro
Stato membro dell’Unione rispetto al cittadino italiano con riguardo,
ad esempio, alla durata della residenza aut similia, ma esclude
radicalmente l’ipotesi che il cittadino di altro Stato membro possa
beneficiare del rifiuto di consegna e dunque dell’esecuzione della
pena in Italia. Cio’ si traduce in una discriminazione soggettiva,
del cittadino di altro Paese dell’Unione in quanto straniero, che, in
difetto di una ragionevole giustificazione, non e’ proporzionata.
Va in proposito precisato, poi, che le nozioni di residenza e di
dimora utilizzate dalla decisione quadro, nonche’ per altra ipotesi
dalla legge italiana di recepimento, sono nozioni comunitarie, che
richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, a ragione della
esigenza e della finalita’ di applicazione uniforme che e’ alla base
della decisione quadro. Ebbene, la Corte di giustizia non ha mancato,
nella ricordata sentenza Kozlowski, di fornire la sua interpretazione
al giudice nazionale; e gli ha fornito indicazioni utili anche su un
piano piu’ generale. In particolare, ha identificato la nozione di
«residenza» con una residenza effettiva nello Stato dell’esecuzione;
e la nozione di «dimora» con un soggiorno stabile di una certa durata
in quello Stato, che consenta di acquisire con tale Stato legami
d’intensita’ pari «a quelli che si instaurano in caso di residenza»
(punto 46). Ad esempio, e per quanto qui rileva, il giudice
comunitario ha sottolineato l’esigenza che il giudice nazionale
proceda ad una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che
caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura
e le modalita’ del suo soggiorno, nonche’ i legami familiari ed
economici che ha stabilito nello Stato dell’esecuzione (punti 48 e
54). Ed ha sottolineato, nell’ipotesi che lo straniero risieda o
abbia dimora nello Stato dell’esecuzione, l’esigenza che il giudice
valuti anche l’esistenza di un interesse legittimo del condannato a
che la pena sia scontata in quello Stato (punto 44). La Corte di
giustizia ha, infine, precisato quali circostanze, pur non essendo di
per se’ decisive, possono essere valutate al giusto ai fini della
decisione sulla consegna, ad esempio una dimora non ininterrotta
ovvero il mancato rispetto delle norme in materia di ingresso e
soggiorno nello Stato dell’esecuzione (punto 50).
9. – Alla stregua dei rilievi svolti, va dichiarata
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r),
della legge di attuazione della decisione quadro sul MAE,
limitatamente alla parte in cui non prevede il rifiuto di consegna
anche del cittadino di un altro Paese membro dell’UE, che
legittimamente ed effettivamente risieda o abbia dimora nel
territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in
Italia conformemente al diritto interno.
All’autorita’ giudiziaria competente spetta, pertanto, accertare
la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora,
legittime ed effettive, all’esito di una valutazione complessiva
degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali,
tra gli altri, la durata, la natura e le modalita’ della sua presenza
in territorio italiano, nonche’ i legami familiari ed economici che
intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con
l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea. Resta riservata, poi, al legislatore la valutazione
dell’opportunita’ di precisare le condizioni di applicabilita’ al non
cittadino del rifiuto di consegna ai fini dell’esecuzione della pena
in Italia, in conformita’ alle conferenti norme dell’Unione europea,
cosi’ come interpretate dalla Corte di giustizia.
La pronuncia di illegittimita’ costituzionale con riferimento
agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., determina l’assorbimento
delle questioni poste con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 1,
lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui
non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro
Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai
fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al
diritto interno.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.