Corte Costituzionale sentenza N. 226 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, commi 40, 41,
42 e 43 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e
Umbria, notificati il 22 settembre 2009, depositati in cancelleria il
25, il 29 ed il 30 settembre 2009 e rispettivamente iscritti ai nn.
64, 66 e 67 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo;
Uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e
l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 22 settembre 2009, la Regione
Toscana ha promosso questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per violazione
dell’art. 117, commi secondo, lettera h), quarto e sesto, della
Costituzione, nonche’ del principio di leale collaborazione.
La ricorrente premette che le norme impugnate regolano la
collaborazione di associazioni di privati cittadini alla tutela della
sicurezza urbana e alla prevenzione di situazioni di disagio sociale.
In particolare, il comma 40 del citato art. 3 prevede che «i
sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della
collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle
Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».
Il comma 41 stabilisce che le predette associazioni «sono
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa
verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti
dal decreto di cui al comma 43», e demanda allo stesso prefetto di
provvedere «al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati
il comitato».
Il comma 42 precisa ulteriormente che «tra le associazioni
iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in
via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in
congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi
dello Stato», aggiungendo che «le associazioni diverse da queste
ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a
nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza
pubblica».
Da ultimo, il comma 43 attribuisce ad un decreto del Ministro
dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, il compito di determinare gli ambiti operativi
delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche’ i requisiti per
l’iscrizione e le modalita’ di tenuta degli elenchi.
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni ora ricordate
risulterebbero invasive delle competenze legislative regionali.
Alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale, che
si pone in linea di continuita’ con un orientamento formatosi gia’
prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
la materia della «sicurezza», demandata alla legislazione esclusiva
statale dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., deve essere,
difatti, intesa in senso restrittivo. Tenuto conto della connessione
testuale con l’«ordine pubblico» e dell’esplicita esclusione dal suo
ambito della «polizia amministrativa locale», nonche’ dell’esigenza
di evitare una smisurata dilatazione dell’area di intervento statale,
il concetto di «sicurezza» va ritenuto comprensivo, in specie, dei
soli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati o al
mantenimento dell’ordine pubblico, inteso, quest’ultimo, quale
complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici
primari sui cui si regge l’ordinata e civile convivenza nella
comunita’ nazionale.
Quanto, invece, alla «polizia amministrativa locale» – materia
rientrante nella potesta’ legislativa residuale delle Regioni, ai
sensi della disposizione combinata del secondo comma, lettera h), e
del quarto comma dell’art. 117 Cost. – essa abbraccia l’insieme delle
misure dirette ad evitare danni o pregiudizi ai soggetti giuridici e
alle cose nello svolgimento di attivita’ relative alle materie nelle
quali vengono esercitate le competenze delle Regioni e degli enti
locali.
La Regione Toscana ha esercitato la propria competenza
legislativa in materia con la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale), il cui art. 7
prevede specificamente che associazioni di volontariato possano
partecipare allo svolgimento di compiti di «polizia amministrativa
locale». Piu’ in particolare, e’ previsto che i comuni e le province
possano stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nel
registro di cui all’art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici –
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato), e successive modificazioni, «per realizzare
collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale
rivolte a favorire l’educazione alla convivenza, al senso civico e al
rispetto della legalita’».
Le norme statali di cui ai commi 40, 41 e 42 dell’art. 3 della
legge n. 94 del 2009 inciderebbero sulla disciplina regionale ora
ricordata, vanificando il ruolo e i compiti delle associazioni di
volontariato da essa previste.
Le espressioni di cui il comma 40 si avvale – «sicurezza
urbana» e «disagio sociale» – sarebbero infatti idonee, nella loro
ampiezza e genericita’, a svuotare di contenuto le competenze della
Regione.
In base alla ricordata giurisprudenza costituzionale, la
«sicurezza urbana» potrebbe essere, in effetti, ricondotta alla
competenza statale solo se circoscritta agli interventi finalizzati –
nell’ambito delle citta’ – alla prevenzione dei reati e al
mantenimento dell’ordine pubblico. Tanto e’ vero che, in sede di
decisione su un ricorso per conflitto di attribuzioni, la Corte
costituzionale ha ritenuto che la definizione di «sicurezza urbana»
offerta dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto
2008, in attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sia conforme,
bensi’, al dettato costituzionale, ma solo in quanto il citato
decreto ministeriale fa espresso riferimento, come fondamento dello
stesso, al secondo comma, lettera h), dell’art. 117 Cost. (sentenza
n. 196 del 2009). Nell’impugnato art. 3, comma 40, della legge n. 94
del 2009 mancherebbe, di contro, ogni specificazione dei limiti del
concetto di «sicurezza urbana», il quale si presterebbe, di
conseguenza, a ricomprendere anche gli interventi volti a migliorare
le condizioni di vivibilita’ dei centri urbani, la convivenza civile
e la coesione sociale: interventi da ricondurre, per contro,
nell’ambito della competenza regionale, in quanto espressione della
polizia amministrativa locale.
A similare conclusione dovrebbe pervenirsi anche con riguardo
alla concorrente locuzione «disagio sociale». Tale espressione
apparirebbe, infatti, evocativa della generalita’ delle situazioni,
protratte nel tempo, nelle quali un soggetto «non e’ in grado di
utilizzare le proprie risorse e le opportunita’ offerte dalla
societa’», e quindi «si isola o suscita rigetto da parte della
societa’ stessa». Si tratterebbe, dunque, di una nozione di ampia
portata, potendo le predette situazioni derivare da molteplici cause,
singole o combinate fra loro (ristrettezze economiche, difficolta’
familiari, disoccupazione, malattie, invalidita’, solitudine, eta’,
carenze culturali, tossicodipendenza e cosi’ via dicendo). Sarebbe
evidente, in ogni caso, come gli interventi finalizzati a porre
rimedio a tali situazioni disagiate risultino riconducibili alla
sfera delle «politiche sociali»: materia che ricade anch’essa nella
competenza legislativa residuale delle Regioni.
Analogo contrasto con il riparto costituzionale delle competenze
legislative sarebbe riscontrabile in rapporto ai successivi commi 41
e 42, giacche’, in materia di polizia amministrativa locale e di
politiche sociali, la fissazione delle regole per la tenuta degli
elenchi e delle condizioni per l’iscrizione in essi delle
associazioni di volontari non potrebbe che spettare alle Regioni: e,
infatti, la ricorrente Regione Toscana vi ha provveduto con il citato
art. 7 della legge reg. n. 12 del 2006, che rinvia alla legge reg. n.
28 del 1993.
Ne’, d’altra parte, sarebbe possibile una interpretazione
conforme a Costituzione delle norme censurate. Non si potrebbe, in
particolare, ritenere che il ricorso alle associazioni di volontari
sia da esse previsto nei limiti di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost., perche’ cio’ significherebbe affidare a privati
cittadini una funzione necessariamente pubblica, quale quella della
prevenzione dei reati e del mantenimento dell’ordine pubblico.
Le disposizioni di cui ai commi 40, 41 e 42 risulterebbero
illegittime anche sotto il profilo della violazione del principio di
leale collaborazione. Nessuna di tali disposizioni prevede, infatti,
un coinvolgimento delle Regioni, neppure nella forma «debole» del
parere della Conferenza Stato-Regioni: e cio’ quantunque esse
incidano su ambiti complessi, nei quali spesso le competenze statali
e quelle regionali si intersecano. L’esigenza di detto
coinvolgimento – inequivocamente desumibile dall’art. 118, terzo
comma, Cost., che demanda alla legge statale la disciplina di forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui all’art.
117, secondo comma, lettera h), Cost. – risulterebbe, nella specie,
ancor piu’ accentuata, giacche’ la coesistenza di distinte
associazioni di volontariato sul medesimo territorio, regolate da
norme che propongono differenti modelli organizzativi, comporterebbe
un elevato grado di incertezza, non solo normativa, ma anche
applicativa.
Quanto, infine, al comma 43, esso si porrebbe in contrasto con
l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe una potesta’
regolamentare allo Stato in materie di competenza legislativa
regionale.
2. – Con ricorsi di analogo tenore, notificati entrambi il 22
settembre 2009, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria hanno
promosso questioni di legittimita’ costituzionale:
a) in via principale, dei commi 40, 41, 42 e 43 dell’art. 3
della legge n. 94 del 2009, per violazione dell’artt. 117, secondo,
quarto e sesto comma, Cost.;
b) in via subordinata, dei commi 40, 41 e 43 del citato art.
3, per violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale
collaborazione.
Le Regioni ricorrenti premettono di essersi anch’esse dotate,
nell’esercizio della propria potesta’ legislativa esclusiva in
materia di polizia amministrativa locale, di leggi organiche di
disciplina di tale servizio: rispettivamente, la legge della Regione
Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza), come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2007,
n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione
della fondazione «Scuola interregionale di Polizia locale». Modifiche
alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24), e la legge della
Regione Umbria 30 aprile 1990, n. 34 (Norme in materia di polizia
municipale e locale), parzialmente sostituita, da ultimo, dalla legge
regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia
locale).
L’art. 8 della legge regionale emiliana prevede specificamente
l’«utilizzazione del volontariato», quale «presenza attiva sul
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinamentale della polizia locale, con il fine di promuovere
l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalita’, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione
e l’inclusione sociale». Si tratta di attivita’ svolte non da
associazioni, ma da singoli volontari, in qualche misura inseriti
nell’organizzazione della polizia locale; mentre e’ previsto, al
comma 3 dello stesso articolo, che le associazioni di volontariato
possano stipulare convenzioni con i comuni e le province «con sole
finalita’ di supporto organizzativo ai soci che svolgano le
attivita’» di cui al medesimo comma. La citata norma regionale
determina, altresi’, analiticamente i requisiti dei volontari,
prevede che la loro collaborazione si limiti ad una «qualificata
attivita’ di segnalazione» e dispone, fissandone i criteri,
l’istituzione da parte dei Comuni di un registro nominativo dei
volontari.
Con le norme impugnate, il legislatore statale sarebbe venuto ad
interferire nell’indicata materia di competenza regionale.
Al riguardo – dopo avere ampiamente richiamato la giurisprudenza
di questa Corte in ordine ai criteri identificativi delle materie
«ordine pubblico e sicurezza» e «polizia amministrativa locale» – le
Regioni ricorrenti osservano come il comma 40 dell’art. 3 della legge
n. 94 del 2009, nel delineare l’attivita’ delle associazioni di
volontari da esso disciplinate, non menzioni neppure la materia
«ordine pubblico e sicurezza», ma faccia diretto riferimento agli
«eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana» e alle
«situazioni di disagio sociale».
Il concetto di «sicurezza urbana» troverebbe una definizione – a
livello di disciplina statale – unicamente nel d.m. 5 agosto 2008, a
mente del quale per «sicurezza urbana» deve intendersi «un bene
pubblico da tutelare attraverso attivita’ poste a difesa, nell’ambito
delle comunita’ locali, del rispetto delle norme che regolano la vita
civile, per migliorare le condizioni di vivibilita’ dei centri
urbani, la convivenza civile e la coesione sociale». Si tratterebbe,
dunque, di una nozione non limitata alla sola attivita’ di
prevenzione e repressione dei reati e, di conseguenza, non
riconducibile allo stretto ambito della materia «ordine pubblico e
sicurezza», di competenza statale. A maggior ragione tale conclusione
si imporrebbe in rapporto al generico riferimento alle «situazioni di
disagio sociale»: nozione, questa, non definita a livello statale, ed
alla quale si richiama, invece, la citata legge reg. Emilia-Romagna
n. 24 del 2003, che pone tra gli scopi degli interventi la
prevenzione, il contrasto e la riduzione «delle cause del disagio e
dell’emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali)» (art. 2, comma 3).
Ne deriverebbe che la norma censurata, nella parte in cui prevede
l’intesa del prefetto in relazione alle decisioni comunali di
avvalersi della collaborazione dei volontari, violerebbe la
competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.
L’illegittimita’ costituzionale del comma 40 si riverbererebbe
sul comma 41, nella parte in cui prescrive che le associazioni siano
iscritte in un elenco tenuto e gestito dalle prefetture. Ne’ il
carattere esclusivamente statale di tale gestione verrebbe meno a
fronte del richiesto parere del comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, di cui all’art. 20 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza), trattandosi di organo anch’esso statale, senza alcuna
partecipazione delle Regioni.
Altrettanto dovrebbe dirsi con riguardo al successivo comma 42,
che stabilisce criteri di preferenza nella scelta delle associazioni
iscritte e vieta l’iscrizione nell’elenco di associazioni che
fruiscano di risorse a carico della finanza pubblica: essendosi al
cospetto di scelte che, nell’ambito dei servizi di polizia
amministrativa locale, spettano al legislatore regionale e non a
quello statale.
Da ultimo, il comma 43 – nell’affidare ad un decreto del Ministro
dell’interno il completamento della disciplina posta dai commi
precedenti (compito concretamente assolto dal d.m. 8 agosto 2009, di
cui le ricorrenti deducono di aver deliberato l’impugnazione per
conflitto di attribuzioni) – violerebbe, oltre al quarto, anche il
sesto comma dell’art. 117 Cost., prevedendo una competenza
regolamentare statale in materia di competenza legislativa regionale.
In via subordinata, ove si ritenesse che le norme censurate siano
espressione di una esigenza di disciplina unitaria in un ambito in
cui le competenze statali e regionali si intersecano, i commi 40, 41
e 43 dell’art. 3 della legge statale andrebbero ritenuti comunque
costituzionalmente illegittimi per la mancata previsione di adeguati
meccanismi di coordinamento: piu’ in particolare, per non aver
previsto che all’intesa richiesta ai fini dell’utilizzazione delle
associazioni partecipi anche la Regione; che questa abbia un ruolo
nella procedura di iscrizione e nel monitoraggio delle associazioni
stesse; che la disciplina di completamento sia dettata, anziche’ con
atto unilaterale del Ministro dell’interno, dallo stesso Ministro
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o, preferibilmente – stante
la presenza di interessi provinciali e comunali – con la Conferenza
unificata.
L’esigenza di introdurre meccanismi di coinvolgimento delle
Regioni deriverebbe non soltanto dal generale principio di leale
collaborazione, ma anche dallo specifico dovere, sancito a carico
dello Stato dall’art. 118, terzo comma, Cost., di disciplinare «forme
di coordinamento tra Stato e Regioni» nelle materie di cui alla
lettera h) del secondo comma dell’art. 117 Cost.
3. – Si e’ costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Ad avviso della difesa dello Stato, le norme impugnate si
collocherebbero nell’ambito della materia «ordine pubblico e
sicurezza», quale definita dalla giurisprudenza costituzionale; cio’,
anche alla luce del criterio della prevalenza, del quale la Corte ha
gia’ fatto specifica applicazione in situazioni di astratto concorso
con la competenza in materia di «polizia amministrativa locale»
(sentenza n. 222 del 2006): criterio che assicurerebbe «una notevole
capacita’ penetrativa alla potesta’ legislativa statale, con un
raggio d’azione […] trasversale e potenzialmente espansivo su altre
materie anche di competenza regionale».
In questa prospettiva, rientrerebbe nella competenza statale
anche l’attivita’ degli osservatori volontari, i quali, ai sensi del
comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009, segnalano situazioni
di pericolo per la sicurezza urbana o di disagio sociale.
Quanto, infatti, al concetto di «sicurezza urbana», la
definizione offerta dal d.m. 5 agosto 2008 – specificamente
richiamato, nelle premesse, dal d.m. 8 agosto 2009, emanato in
attuazione della legge n. 94 del 2009 – ha gia’ superato il vaglio
della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2009). Ma neanche il
riferimento alle «situazioni di disagio sociale» implicherebbe una
invasione delle competenze regionali, e in particolare di quella
attinente ai «servizi sociali». Tale materia comprende, infatti,
«tutte le attivita’ relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi […] o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e difficolta’ che la persona umana
incontra nel corso della sua vita» (sentenza n. 50 del 2008). Di
contro, gli osservatori volontari previsti dalla legge n. 94 del 2009
si limitano a segnalare situazioni critiche, senza erogare servizi.
Parimenti infondate risulterebbero le censure mosse al comma 41.
Acclarato, infatti, che le associazioni di volontari operano solo in
ambiti di competenza statale, apparirebbe pienamente giustificata la
scelta di affidare al prefetto il controllo sulle associazioni stesse
e di prevedere la consultazione del comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica: organo, quest’ultimo, alle cui sedute
possono essere chiamati a partecipare i responsabili degli enti
locali interessati, attuando, cosi’, il necessario coordinamento con
le attivita’ di competenza dei sindaci.
Analogamente, la preferenza accordata dal comma 42 alle
associazioni costituite da appartenenti in congedo alle Forze
dell’ordine risponderebbe alla ratio di privilegiare l’intervento di
persone abituate ad individuare e gestire situazioni di pericolo «per
l’incolumita’ delle persone, la sicurezza dei possessi e il disagio
sociale», confermando che il legislatore ha ritenuto l’attivita’ dei
volontari finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
Infondate risulterebbero, infine, le censure relative al comma
43, giacche’ il riconoscimento della piena competenza dello Stato
comporterebbe che il legislatore statale sia anche abilitato ad
individuare i meccanismi per la predisposizione degli elenchi delle
associazioni e il controllo sugli iscritti.
Ne’, d’altro canto, si potrebbero invocare forme di coordinamento
ulteriori rispetto a quelle gia’ assicurate dal coinvolgimento del
comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Anche a ritenere,
infatti, che le attivita’ svolte dagli osservatori siano «contigue»
ad ambiti afferenti alla polizia amministrativa locale, la comune
finalita’ delle disposizioni denunciate, consistente nel
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, varrebbe
comunque a ricondurle alla materia «ordine pubblico e sicurezza»
sulla base del criterio della prevalenza, senza che sia richiesta
l’applicazione del principio di leale collaborazione.
4. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Regione Toscana ha
depositato memoria illustrativa, volta a confutare le argomentazioni
della difesa dello Stato.
Secondo la ricorrente, non risulterebbe probante, ai fini di
inquadrare l’attivita’ delle associazioni di volontari nell’ambito
della materia «ordine pubblico e sicurezza», il riferimento al d.m. 5
agosto 2008, a propria volta richiamato dal d.m. 8 agosto 2009,
attuativo delle norme legislative censurate (decreto, quest’ultimo,
che la Regione Toscana deduce di aver anch’essa impugnato con ricorso
per conflitto di attribuzioni). In primo luogo, infatti, l’idoneita’
lesiva delle competenze regionali, insita nella genericita’ delle
espressioni utilizzate dalle disposizioni legislative denunciate, non
potrebbe essere eliminata rimettendo l’individuazione del significato
di tali espressioni ad un decreto ministeriale, per giunta tramite
rinvio operato da un ulteriore decreto. In secondo luogo, e comunque,
andrebbe ribadito che il decreto ministeriale in questione ha
superato il sindacato della Corte costituzionale solo perche’, a
differenza delle norme impugnate, faceva espresso riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Ne’ potrebbe trovare applicazione, nella specie, il criterio
della prevalenza. La Corte costituzionale ha, infatti, rimarcato come
l’interpretazione restrittiva del concetto di «ordine pubblico e
sicurezza» si imponga per non privare di significato le attribuzioni
regionali in materia di «polizia amministrativa locale»: il che
renderebbe illogico ipotizzare l’operativita’ del criterio della
prevalenza, idoneo ad attrarre per altra via le predette competenze
nella sfera statale. In ogni caso, non sussisterebbero neppure i
requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per
l’applicazione del criterio in questione, ossia il perseguimento di
una medesima finalita’. L’unica possibile finalita’ comune alle
disposizioni censurate sarebbe, infatti, quella di garantire la
«buona vivibilita’» delle aree urbane: finalita’ che, per l’ampiezza
delle attivita’ e delle funzioni ad essa riconducibili, decamperebbe
dall’alveo delle competenze statali.
In rapporto, poi, all’attivita’ di segnalazione delle situazioni
di «disagio sociale» verrebbe in rilievo, non tanto la competenza
regionale in materia di «servizi sociali», ma quella piu’ ampia in
tema di «politiche sociali»: materia che abbraccia il complesso degli
interventi volti non soltanto a rimuovere le situazioni di disagio,
ma anche a prevenirle, e dunque anche l’attivita’ preliminare di
monitoraggio delle condizioni di vita della comunita’. Con la legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la
Regione Toscana ha gia’ esercitato, peraltro, la propria competenza
in materia, prevedendo l’adozione di apposite «politiche per le
persone a rischio di esclusione sociale» (art. 58), consistenti
«nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e
ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di
poverta’ estrema».
Stante l’eterogeneita’ delle cause delle situazioni di disagio
sociale, sarebbe inoltre impossibile ravvisare in dette situazioni
elementi di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Quanto, infine, all’asserita impossibilita’ di invocare forme di
coordinamento ulteriori rispetto al previsto intervento del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale affermazione
rifletterebbe l’erroneo presupposto che l’attivita’ delle
associazioni in questione sia integralmente riconducibile all’ordine
pubblico e alla sicurezza: e cio’ a prescindere dal rilievo che nel
predetto comitato possono essere coinvolti solo i rappresentati degli
enti locali, e non anche quelli della Regione interessata.
5. – Anche le Regioni Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato
memorie illustrative, di analogo tenore, insistendo per
l’accoglimento dei ricorsi.
Le ricorrenti rilevano che – diversamente da quanto sostiene la
difesa dello Stato – la giurisprudenza costituzionale non avrebbe mai
esteso la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost. ai settori della sicurezza urbana in senso ampio,
come definita dal d.m. 5 agosto 2008, e alle situazioni di disagio
sociale. Con la sentenza n. 196 del 2009, la Corte ha potuto infatti
respingere il ricorso proposto avverso detto decreto ministeriale
solo dandone una interpretazione restrittiva e adeguatrice, e cioe’
stabilendo – sulla base di un insieme di argomenti esegetici – che
esso «ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza
pubblica, intesa come attivita’ di prevenzione e repressione dei
reati».
Ne’ potrebbe condividersi la tesi secondo la quale il comma 40
dell’art. 3, nonostante il riferimento alle «situazioni di disagio
sociale», non intacca le competenze regionali in materia di servizi
sociali, in quanto gli osservatori volontari sono chiamati non ad
erogare servizi, ma a delle semplici segnalazioni. A prescindere,
infatti, dal rilievo che, ragionando in questi termini, si dovrebbe
ammettere che anche la Regione sia legittimata a creare proprie
«ronde» con il compito di segnalare alla polizia statale fatti che
mettono in pericolo l’ordine pubblico, risulterebbe evidente come
l’organizzazione di un servizio specifico in un campo rientrante
nella competenza delle Regioni leda comunque la competenza stessa. In
realta’, dalle norme impugnate emergerebbe chiaramente che
l’attivita’ degli osservatori e’ stata considerata di competenza
statale per ragioni di materia, e non gia’ perche’ si tratta di
attivita’ di mera segnalazione, come attesta la circostanza che la
segnalazione stessa non venga effettuata alle «istituzioni preposte»,
ma alla polizia statale e locale, senza alcun coinvolgimento degli
organi competenti in materia di servizi sociali.
Quanto, poi, al comma 41, l’intervento del comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza non assicurerebbe affatto un adeguato
coordinamento tra competenze statali e regionali. Da un lato,
infatti, tale intervento risulta limitato alla semplice formulazione
di un parere circa il possesso, da parte delle associazioni, dei
requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nel registro; dall’altro,
il coordinamento resterebbe comunque interno alle competenze statali
(quelle del prefetto e quelle dei sindaci, quali ufficiali del
Governo), senza garantire alcuna tutela alle competenze regionali.
Per quel che attiene, ancora, al comma 42, il riferimento al
«disagio sociale» risulterebbe evidentemente «eterogeneo ed
artificioso» rispetto alla scelta legislativa di preferire le
associazioni costituite tra appartenenti in congedo «alle Forze
dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato».
Ne’, da ultimo, potrebbe farsi appello al criterio della
prevalenza, giacche’ le norme impugnate non sarebbero affatto
accomunate dalla finalita’ di migliorare la sicurezza dei cittadini.
Ad escluderlo basterebbe gia’ il suddetto riferimento alle
«situazioni di disagio sociale»: ma lo stesso concetto di «sicurezza
urbana» si estenderebbe ad interventi estranei all’ambito della
materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Considerato in diritto

1. – La Regione Toscana ha promosso questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
Ad avviso della ricorrente, il comma 40 del citato art. 3 – nel
prevedere che «i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono
avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di
segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che
possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale» – detterebbe una disposizione esorbitante
dall’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di
competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera h), della Costituzione: materia da reputare
circoscritta, per consolidata giurisprudenza costituzionale, alle
sole misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento
dell’ordine pubblico.
Il generico concetto di «sicurezza urbana» si presterebbe,
infatti, a ricomprendere interventi – quali quelli volti a migliorare
le condizioni di vivibilita’ dei centri urbani, la convivenza civile
e la coesione sociale – che esulano dal predetto ambito, per ricadere
nel campo della «polizia amministrativa locale», di competenza
legislativa esclusiva regionale, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera h), e quarto comma, Cost.; mentre la formula «disagio
sociale» evocherebbe un’ampia gamma di situazioni di emarginazione,
di varia matrice eziologica, che richiedono interventi inquadrabili
nella materia delle «politiche sociali», anch’essa di competenza
regionale esclusiva ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.
Gli evidenziati profili di incostituzionalita’ si
riverbererebbero sulle disposizioni di cui ai commi successivi dello
stesso art. 3: disposizioni che, per un verso, attribuiscono al
prefetto il compito di tenere l’elenco in cui le associazioni di
volontari debbono essere iscritte, di verificare la sussistenza dei
requisiti per l’iscrizione, sentito il parere del comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e di monitorare
periodicamente le associazioni stesse (comma 41); e, per altro verso,
stabiliscono che i sindaci debbano avvalersi, prioritariamente, delle
associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, «alle Forze
dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato», ed
escludono che associazioni diverse da queste ultime possano essere
iscritte negli elenchi ove destinatarie, a qualunque titolo, «di
risorse economiche a carico della finanza pubblica» (comma 42). In
materia di polizia amministrativa locale e di politiche sociali, la
fissazione delle regole in questione non potrebbe, infatti, che
competere alle Regioni.
Le citate disposizioni di cui ai commi 40, 41 e 42 risulterebbero
illegittime anche sotto il profilo della violazione del principio di
leale collaborazione, giacche’, pur incidendo su ambiti nei quali le
competenze statali e regionali si intersecano, non prevedono alcuna
forma di coinvolgimento delle Regioni.
Da ultimo, il comma 43 – demandando ad un decreto del Ministro
dell’interno il compito di determinare gli ambiti operativi delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche’ i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco e le modalita’ di tenuta degli elenchi – si
porrebbe in contrasto con il sesto comma dell’art. 117 Cost.,
attribuendo una potesta’ regolamentare allo Stato in materie di
competenza legislativa regionale.
2. – Le disposizioni di cui all’art. 3, commi 40, 41, 42 e 43,
della legge n. 94 del 2009 sono impugnate, con ricorsi di analogo
tenore, anche dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria.
Ad avviso delle ricorrenti, il comma 40 dell’art. 3 violerebbe il
secondo comma, lettera h), e il quarto comma dell’art. 117 Cost.,
nella parte in cui richiede l’intesa con il prefetto in rapporto alla
decisione dei comuni di avvalersi della collaborazione di volontari a
fini di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione delle
situazioni di disagio sociale. L’attivita’ regolata decamperebbe,
infatti, dai ristretti confini propri della materia «ordine pubblico
e sicurezza», per ricadere nell’ambito della «polizia amministrativa
locale», di competenza regionale.
Conseguentemente, risulterebbero inficiati da analogo vizio di
costituzionalita’ anche i commi 41 e 42, che dettano regole in tema
di iscrizione delle associazioni di volontari in elenchi tenuti dai
prefetti, di scelta fra le associazioni iscritte e di divieto di
iscrizione delle associazioni destinatarie di contributi pubblici:
trattandosi di determinazioni che, nell’ambito dei servizi di polizia
amministrativa locale, spettano al legislatore regionale e non a
quello statale.
Da ultimo, il comma 43 – nel rimettere ad un decreto del Ministro
dell’interno il completamento della disciplina posta dai commi
precedenti – violerebbe, oltre al quarto, anche il sesto comma
dell’art. 117 Cost., prevedendo una competenza regolamentare statale
in materia di competenza legislativa regionale.
In via subordinata, e per l’eventualita’ in cui le norme
censurate fossero ritenute espressive di una esigenza di disciplina
unitaria in un ambito in cui le competenze statali e regionali si
intersecano, le ricorrenti deducono l’incostituzionalita’ dei commi
40, 41 e 43 per violazione del principio di leale collaborazione e
dello specifico dovere, sancito a carico dello Stato dall’art. 118,
terzo comma, Cost., di disciplinare «forme di coordinamento tra Stato
e Regioni» nelle materie di cui alla lettera h) del secondo comma
dell’art. 117 Cost. Cio’, in conseguenza della mancata previsione di
adeguati meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nelle attivita’
regolate.
3. – I ricorsi sollevano questioni di legittimita’ costituzionale
aventi ad oggetto le medesime norme e basate su censure in larga
parte analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione.
4. – Giova rimarcare preliminarmente come la disciplina dettata
nelle norme impugnate formi oggetto di scrutinio, nella presente
sede, esclusivamente nella prospettiva della verifica della
denunciata invasione delle competenze legislative regionali, avuto
riguardo segnatamente alla spettanza del potere di stabilire le
condizioni alle quali i Comuni possono avvalersi della collaborazione
di associazioni di privati per il controllo del territorio. La
decisione non investe, dunque, in alcun modo, il diritto di
associazione dei cittadini ai fini dello svolgimento dell’attivita’
di segnalazione descritta dalle disposizioni censurate: diritto che,
ai sensi dell’art. 18, primo comma, Cost., resta affatto
impregiudicato.
5. – Cio’ puntualizzato, la questione di costituzionalita’
relativa al comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 e’
fondata, nei limiti di seguito specificati.
5.1. – La facolta’ di avvalersi di gruppi di osservatori privati
volontari (cosiddette «ronde») per il controllo del territorio
rappresenta un ulteriore strumento offerto ai sindaci, a fini di
salvaguardia della sicurezza urbana, dai tre provvedimenti
legislativi statali, recanti misure in materia di sicurezza pubblica,
intervenuti, in rapida successione, a cavallo degli anni 2008-2009
(cosiddetti «pacchetti sicurezza»).
Esso si affianca, infatti, al potere dei sindaci di adottare,
nella veste di ufficiali del Governo, provvedimenti, «anche
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano […] la sicurezza urbana»: potere loro conferito dal
primo dei predetti provvedimenti legislativi (art. 6 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125), tramite novellazione del comma 4
dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Nell’occasione, il legislatore – con tecnica poi reiterata in
rapporto all’intervento normativo che qui interessa – ha demandato ad
un decreto del Ministro dell’interno la determinazione dell’ambito
applicativo della ricordata disposizione, con particolare riguardo,
tra l’altro, alla definizione del concetto di «sicurezza urbana»
(art. 54, comma 4-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato).
Tale compito e’ stato assolto dal d.m. 5 agosto 2008: decreto che
questa Corte ha avuto modo di scrutinare a seguito di ricorso per
conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di
Bolzano, escludendo la denunciata lesione delle competenze
provinciali (sentenza n. 196 del 2009).
Lo strumento in esame si aggiunge, per altro verso, alla
possibilita’, per i comuni, di utilizzare sistemi di
videosorveglianza «per la tutela della sicurezza urbana», secondo
quanto e’ stabilito dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38 (costituente il secondo dei provvedimenti legislativi in
questione). La facolta’ di avvalersi delle associazioni di volontari
era, in effetti, originariamente prevista dallo stesso art. 6 del
decreto-legge ora citato. Le relative disposizioni furono, tuttavia,
soppresse in sede di conversione, per refluire indi nell’art. 3,
commi 40, 41, 42 e 43, della legge n. 94 del 2009: norme oggi
impugnate.
5.2. – Tanto premesso, il problema nodale posto dalle odierne
questioni di costituzionalita’ attiene alla valenza delle formule
«sicurezza urbana» e «situazioni di disagio sociale», che compaiono
nel comma 40 dell’art. 3 della legge da ultimo citata a fini di
identificazione dell’oggetto delle attivita’ cui le associazioni di
volontari sono chiamate («i sindaci, previa intesa con il prefetto,
possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale»). In particolare, si tratta di
stabilire se dette formule individuino o meno ambiti d’intervento
inquadrabili nella materia «ordine pubblico e sicurezza», demandata
alla legislazione esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost.: materia che – in contrapposizione alla «polizia
amministrativa locale», da essa espressamente esclusa – deve essere
intesa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in
termini restrittivi, ossia come relativa alle sole misure inerenti
alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi
pubblici sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza della
comunita’ nazionale (ex plurimis, sentenze n. 129 del 2009; n. 237 e
n. 222 del 2006; n. 383 e n. 95 del 2005; n. 428 del 2004).
L’interrogativo richiede una risposta differenziata in rapporto
alle due locuzioni che vengono in rilievo.
5.3. – Quanto, infatti, al concetto di «sicurezza urbana», il
dettato della norma impugnata non e’ in contrasto con la previsione
costituzionale.
Come gia’ ricordato, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
sul d.m. 5 agosto 2008, che ha definito il concetto in questione con
riferimento al potere dei sindaci di adottare provvedimenti secondo
la previsione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Ai
sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale, la nozione di
«sicurezza urbana» identifica «un bene pubblico da tutelare
attraverso attivita’ poste a difesa, nell’ambito delle comunita’
locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilita’ nei centri urbani, la
convivenza civile e la coesione sociale».
Nell’occasione, questa Corte ha ritenuto che – nonostante
l’apparente ampiezza della definizione ora riprodotta – il decreto
ministeriale in questione abbia comunque ad oggetto esclusivamente la
tutela della sicurezza pubblica, intesa come attivita’ di prevenzione
e repressione dei reati. In tale direzione, si sono valorizzati sia
la titolazione del d.l. n. 92 del 2008 (che si riferisce appunto alla
«sicurezza pubblica»); sia il richiamo, contenuto nelle premesse del
decreto, come fondamento giuridico dello stesso, all’art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost., oggetto dell’interpretazione
restrittiva dianzi ricordata ad opera della giurisprudenza
costituzionale; sia, ancora, la circostanza che, sempre nelle
premesse, il decreto escluda espressamente dal proprio ambito di
riferimento la polizia amministrativa locale. Di qui, dunque, la
conclusione che i poteri esercitabili dai sindaci, ai sensi dei commi
1 e 4 dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere
quelli finalizzati alla attivita’ di prevenzione e repressione dei
reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento delle funzioni di
polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e
delle Province autonome (sentenza n. 196 del 2009).
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riguardo al
concetto di «sicurezza urbana» che figura nella norma legislativa
statale oggi impugnata, risultando anche piu’ numerosi e stringenti
gli argomenti in tale senso.
A fianco della titolazione della legge n. 94 del 2009, che, anche
in questo caso, richiama la «sicurezza pubblica», viene in
particolare rilievo l’evidenziato collegamento sistematico tra il
comma 40 dell’art. 3 di detta legge – che affida al sindaco la
decisione di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontari – e il citato art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000:
collegamento reso, peraltro, piu’ evidente dalla disposizione del
comma 5 di tale articolo, che gia’ prefigurava il coinvolgimento di
«soggetti privati» in rapporto ai provvedimenti sindacali a tutela
della sicurezza urbana che interessassero piu’ comuni.
Di qui, dunque, la logica conseguenza che il concetto di
«sicurezza urbana» debba avere l’identica valenza nei due casi: cioe’
quella che, in rapporto ai provvedimenti previsti dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la citata sentenza n.
196 del 2009 ha gia’ ritenuto non esorbitante dalla previsione
dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Quanto precede trova,
del resto, conferma nel d.m. 8 agosto 2009, che, in attuazione del
comma 43 della legge n. 94 del 2009, individua gli ambiti operativi
dell’attivita’ delle associazioni in questione. Tale decreto
richiama, infatti, nel preambolo espressamente tanto l’art. 54 del
d.lgs. n. 267 del 2000, quanto il d.m. 5 agosto 2008, e fa ulteriore,
specifico rinvio al secondo nell’art. 1, comma 2, proprio al fine di
estendere all’attivita’ delle associazioni di volontari la nozione di
«sicurezza urbana» da esso offerta.
Sotto diverso profilo, poi, l’intera disciplina dettata dalle
norme impugnate si presenta coerente con una lettura del concetto di
«sicurezza urbana» evocativa della sola attivita’ di prevenzione e
repressione dei reati. Significative, in tale direzione, appaiono
segnatamente le circostanze che la decisione del sindaco di avvalersi
delle associazioni di volontari richieda una intesa con il prefetto;
che le associazioni debbano essere iscritte in un registro tenuto a
cura dello stesso prefetto, previo parere, in sede di verifica dei
requisiti, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica; che il sindaco debba preferire le associazioni costituite
da personale in congedo delle Forze dell’ordine, delle Forze armate o
di altri Corpi dello Stato, ossia da soggetti gia’ impegnati
istituzionalmente, o talvolta utilizzati in funzione integrativa
nell’esercizio di attivita’ di prevenzione e repressione dei reati;
che, infine, le segnalazioni degli osservatori siano indirizzate in
via esclusiva alle Forze di polizia, statali o locali.
Ne’ puo’ condividersi, per questo verso, l’obiezione della
Regione Toscana, stando alla quale si dovrebbe escludere che il
ricorso alle associazioni di volontari, previsto dalle norme
impugnate, resti circoscritto nell’ambito della competenza
legislativa statale di cui alla lett. h) dell’art. 117, secondo
comma, Cost., perche’ cio’ significherebbe affidare a privati
cittadini una funzione necessariamente pubblica, quale appunto quella
della prevenzione dei reati e del mantenimento dell’ordine pubblico.
Tale obiezione non tiene conto, a tacer d’altro, del fatto che le
associazioni di volontari svolgono una attivita’ di mera osservazione
e segnalazione e che qualsiasi privato cittadino puo’ denunciare i
reati, perseguibili di ufficio, di cui venga a conoscenza (art. 333
del codice di procedura penale) e addirittura procedere all’arresto
in flagranza nei casi previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., sempre
quando si tratti di reati perseguibili d’ufficio (art. 383 cod. proc.
pen.); mentre lo stesso art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza),
nel descrivere i compiti istituzionali della Polizia di Stato,
prevede che essa eserciti le proprie funzioni al servizio delle
istituzioni democratiche e dei cittadini, «sollecitandone la
collaborazione».
5.4. – La conclusione e’ diversa per quanto attiene al
riferimento alternativo alle «situazioni di disagio sociale»: una
espressione in rapporto alla quale non risulta, di contro,
praticabile una lettura conforme al dettato costituzionale.
La valenza semantica propria della locuzione «disagio sociale» –
gia’ di per se’ assai piu’ distante, rispetto a quella di «sicurezza
urbana», dall’ambito di materia previsto dall’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost. – si coniuga, difatti, all’impiego della
disgiuntiva «ovvero» («eventi che possano recare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale»), che rende palese
l’intento del legislatore di evocare situazioni diverse ed ulteriori
rispetto a quelle sottese dalla locuzione precedente.
Il rilievo letterale, anche alla luce del generale canone
ermeneutico del «legislatore non ridondante», impedisce di
interpretare la formula in questione in senso fortemente limitativo,
tale da ridurne l’inquadramento nell’ambito dell’attivita’ di
prevenzione dei reati: ossia di ritenerla riferita a quelle sole
«situazioni di disagio sociale» che, traducendosi in fattori
criminogeni, determinino un concreto pericolo di commissione di fatti
penalmente rilevanti. In questa accezione, essa risulterebbe,
infatti, gia’ interamente inclusa nel preliminare richiamo agli
eventi pericolosi per la sicurezza urbana, come attesta puntualmente
il piu’ volte citato d.m. 5 agosto 2008, che – al fine di specificare
i poteri sindacali a tutela della sicurezza urbana – richiede ai
sindaci di intervenire «per prevenire e contrastare», proprio e
anzitutto, «le situazioni urbane di degrado o di isolamento che
favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio
con l’impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati
anche all’abuso di alcool» (art. 2, lettera a).
Nella sua genericita’, la formula «disagio sociale» si presta,
dunque, ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione o
di difficolta’ di inserimento dell’individuo nel tessuto sociale,
derivanti dalle piu’ varie cause (condizioni economiche, di salute,
eta’, rapporti familiari e altre): situazioni, che reclamano
interventi ispirati a finalita’ di politica sociale, riconducibili
segnatamente alla materia dei «servizi sociali». Per reiterata
affermazione di questa Corte, tale materia – appartenente alla
competenza legislativa regionale residuale (tra le ultime, sentenze
n. 121 e n. 10 del 2010) – individua, infatti, il complesso delle
attivita’ relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta’ che la
persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario (ex
plurimis, sentenze n. 168 e n. 124 del 2009; n. 50 del 2008; n. 287
del 2004).
Non puo’, al riguardo, condividersi la tesi della difesa dello
Stato, secondo cui le disposizioni impugnate non inciderebbero su
tale competenza regionale, in quanto gli osservatori volontari
previsti dalla legge n. 94 del 2009 si limitano a segnalare
«situazioni critiche», senza erogare servizi. Il monitoraggio delle
«situazioni critiche» rappresenta, infatti, la necessaria premessa
conoscitiva degli interventi intesi alla rimozione e al superamento
del «disagio sociale»: onde la determinazione delle condizioni e
delle modalita’ con le quali i Comuni possono avvalersi, per tale
attivita’ di monitoraggio, dell’ausilio di privati volontari rientra
anch’essa nelle competenze del legislatore regionale.
Neppure puo’ essere utilmente invocato, al fine di ricondurre
l’intera disciplina in esame nell’alveo della competenza statale –
come pure sostiene l’Avvocatura dello Stato – il criterio della
prevalenza. L’applicazione di questo strumento per comporre le
interferenze tra competenze concorrenti implica, infatti, da un lato,
una disciplina che, collocandosi alla confluenza di un insieme di
materie, sia espressione di un’esigenza di regolamentazione unitaria,
e, dall’altro, che una tra le materie interessate possa dirsi
dominante, in quanto nel complesso normativo sia rintracciabile un
nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale, ovvero le
diverse disposizioni perseguano una medesima finalita’ (sentenza n.
222 del 2006).
Nell’ipotesi in esame, per contro, il riferimento alle
«situazioni di disagio sociale» si presenta come un elemento spurio
ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme impugnate,
quale dianzi delineata, finendo per rendere incongrua la stessa
disciplina da esse dettata. Gli interventi del prefetto e del
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la
preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo
alle Forze dell’ordine, la circostanza che le segnalazioni dei
volontari siano dirette alle sole Forze di polizia (e non, invece,
agli organi preposti ai servizi sociali) – previsioni tutte
pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della «sicurezza
urbana», intesa come attivita’ di prevenzione e repressione dei reati
in ambito cittadino – perdono tale carattere quando venga in rilievo
il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed
emarginazione sociale.
6. – Il comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 deve
essere dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per
contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alle
parole «ovvero situazioni di disagio sociale».
E’ da escludere, per contro, che – una volta circoscritta
l’attivita’ delle associazioni di volontari alla segnalazione dei
soli eventi pericolosi per la sicurezza urbana, intesa nei sensi
dianzi indicati – il legislatore statale sia tenuto comunque a
prevedere forme di coordinamento di tale attivita’ con la disciplina
della polizia amministrativa locale, secondo quanto sostenuto dalle
Regioni Emilia-Romagna e Umbria. L’art. 118, terzo comma, Cost.
prevede una riserva di legge statale ai fini della disciplina di
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117 (immigrazione, ordine
pubblico e sicurezza), ma non implica che qualunque legge dello Stato
che contenga disposizioni riferibili a tali materie debba sempre e
comunque provvedere in tal senso.
7. – Le restanti questioni, concernenti i commi 41, 42 e 43 della
legge n. 94 del 2009, non sono fondate.
La lesione del riparto costituzionale delle competenze deriva,
infatti, esclusivamente dalla eccessiva ampiezza della previsione del
comma 40. La declaratoria di illegittimita’ costituzionale parziale
di essa, riconducendo l’attivita’ delle associazioni di volontari, di
cui il sindaco puo’ avvalersi, nel perimetro della materia «ordine
pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale, rende la
disciplina complementare recata dai commi successivi non
incompatibile con i parametri costituzionali evocati, senza
necessita’ di ulteriori interventi.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma
40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «ovvero situazioni di
disagio sociale»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 3, commi 41, 42 e 43, della medesima legge
15 luglio 2009, n. 94, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna
e Umbria, in riferimento agli artt. 117, secondo, quarto e sesto
comma, e 118 della Costituzione, nonche’ al principio di leale
collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 225 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52,
della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento
al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 19 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27
ottobre 2009 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Claudio Chiola per
la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento
agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52, della legge della
Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale
e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Riferisce il Presidente del Consiglio che la disposizione
censurata stabilisce che «i soggetti che previa una selezione di
evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni
consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e
attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda,
immessi nel ruolo della dirigenza della Regione».
Ritiene il ricorrente che il riportato comma 52 sia illegittimo.
Esso, infatti, offrirebbe la possibilita’ a tutti i dipendenti
regionali che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica e
abbiano avuto un incarico dirigenziale per cinque anni consecutivi,
di diventare dirigenti grazie ad una semplice domanda.
Tale norma regionale, invero, si porrebbe in contrasto con gli
articoli 3, 51 e 97 Cost., determinando una grave lesione ai principi
costituzionali di parita’ tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza
nell’accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni (art. 97).
In particolare, con riferimento all’art. 97 Cost., il ricorrente
fa presente che la regola del pubblico concorso, come ribadito anche
dal Consiglio di Stato, e’ posta a tutela non solo dell’interesse
pubblico alla scelta dei migliori – mediante una selezione aperta
alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti
requisiti – ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter
partecipare alla relativa selezione.
La regola costituzionale del pubblico concorso verrebbe poi
concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative
che espressamente comminano la nullita’ dell’assunzione effettuata
senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la
responsabilita’ personale degli amministratori che vi hanno
provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle
altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.
Ricorda il Presidente del Consiglio che, come questa Corte ha
riconosciuto, l’accesso al concorso puo’ essere condizionato al
possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di
consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito
dell’amministrazione, ma cio’ «fino al limite oltre il quale possa
dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso
norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le
possibilita’ di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con
violazione del carattere «pubblico» del concorso, secondo quanto
prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico,
dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione».
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona
del vice-presidente Esterino Montino, giuste determinazioni del
Segretario generale del Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre
2009 e del Dipartimento Economico e Occupazionale C3307 del 24
novembre 2009, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate.
3. – Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, nella quale ha eccepito la nullita’
della costituzione in giudizio della Regione. In base all’art. 41,
comma 4, legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della
Regione Lazio), il Presidente promuove l’impugnazione delle leggi
dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Secondo il ricorrente,
tale previsione, saldandosi con le prerogative attribuite al
Presidente della Giunta regionale dal comma 1 della medesima
disposizione, in forza del quale egli dirige la politica
dell’esecutivo, comporterebbe la nullita’ dell’atto di costituzione
della Regione Lazio nel presente giudizio di costituzionalita’ per
carenza di potere dei due organi che hanno adottato la relativa
determinazione.
Priva di fondamento risulterebbe la motivazione posta a
fondamento della determinazione del Direttore del Dipartimento
economico e occupazionale, che lega la pretesa attribuzione di
disporre in materia di liti attive e passive all’attuale contenuto
dell’articolo 48 dello Statuto regionale, con riferimento alla
resistenza in giudizio in caso di impugnazione di una legge della
Regione Lazio per vizi di costituzionalita’.
Parimenti priva di fondamento, per la resistenza nel ricorso in
esame, sarebbe la determinazione del Segretario generale, la quale
richiama gli articoli 21 e 24 della legge statutaria n. 1 del 2004
inconferenti nella fattispecie, perche’ il primo (art. 21) riguarda
le funzioni del Presidente del Consiglio regionale, tra le quali non
e’ assolutamente prevista quella di impugnare le leggi dello Stato o
di altra Regione o di resistere in giudizio, e perche’ il secondo
(art. 24) disciplina l’autonomia del Consiglio regionale.
In ogni caso il Presidente del Consiglio insiste nelle proprie
conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. – Con propria memoria, successivamente, la Regione Lazio
svolgeva ulteriori deduzioni sul merito del ricorso.
5. – In apertura dell’udienza pubblica, veniva dichiarata con
ordinanza l’inammissibilita’ della costituzione in giudizio della
Regione Lazio, per la mancanza di delibera di autorizzazione del
Presidente della giunta regionale, essendo state ritenute
insufficienti a tal fine tanto la determinazione del Presidente del
Consiglio regionale, quanto la determinazione del Direttore del
Dipartimento economico e occupazionale.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e
97 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale, in
via principale, dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione
Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e
pluriennale 2009-2001 della Regione Lazio).
Tale norma regionale, secondo il ricorrente, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando
una grave lesione dei principi costituzionali di parita’ tra
cittadini (art. 3, Cost.) e di uguaglianza nell’accesso agli uffici
pubblici (art. 51, Cost.), nonche’ di quello del pubblico concorso
quale modalita’ prescritta, salvo i casi stabiliti dalla legge, per
accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97,
Cost.).
2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilita’
della costituzione in giudizio della Regione Lazio, come da ordinanza
allegata, letta in udienza.
3. – Nel merito, la questione e’ fondata.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato, il principio del
pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, quando l’intento e’ di valorizzare esperienze
professionali maturate all’interno dell’amministrazione, puo’ andare
incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, gia’
ricoperte da personale precario dipendente. Ma, affinche’ «sia
assicurata la generalita’ della regola del concorso pubblico disposta
dall’art. 97 Cost.», e’ necessario che «l’area delle eccezioni» alla
regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso»
(sentenze n. 363 del 2006, n. 215 del 2009 e n. 9 del 2010). In
particolare, e’ indispensabile che le eccezioni al principio del
pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali
limitate, rispetto alla globalita’ delle assunzioni poste in essere
dall’amministrazione; che l’assunzione corrisponda a una specifica
necessita’ funzionale dell’amministrazione stessa; e, soprattutto,
che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che
il personale assunto abbia la professionalita’ necessaria allo
svolgimento dell’incarico (sentenza n. 215 del 2009).
Tale principio non e’ destinato a subire limitazioni neppure nel
caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in
forma precaria, nell’amministrazione con procedure di evidenza
pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia
avvenuta con pubblico concorso, dato che la necessita’ del concorso
per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal
rispetto del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ma anche dalla necessita’
di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche,
in base all’art. 51 Cost.
Invero, «la natura comparativa e aperta della procedura e’ […]
elemento essenziale del concorso pubblico», sicche’ deve escludersi
la legittimita’ costituzionale di «procedure selettive riservate, che
escludano o riducano irragionevolmente la possibilita’ di accesso
dall’esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal
senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).
D’altra parte, come pure e’ stato esplicitamente affermato nelle
citate decisioni di questa Corte, «il previo superamento di una
qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", e’
requisito troppo generico per autorizzare una successiva
stabilizzazione senza concorso», perche’ esso «non garantisce che la
previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla
tipologia e al livello delle funzioni che il personale
successivamente stabilizzato e’ chiamato a svolgere».
La norma regionale attualmente censurata attribuisce ai soggetti
che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica,
abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi
dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino
servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice
domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione.
La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in
esame, e’ accentuata dal carattere assolutamente potestativo del
diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la
quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad
essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna
giustificazione della necessita’ funzionale dell’amministrazione e
senza alcuna valutazione della professionalita’ e dell’attivita’
svolta da questi dirigenti.
Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22 del 2009
per violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilita’ della Costituzione in giudizio della
Regione Lazio;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52,
della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento
al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Allegato

Ordinanza letta all’udienza del 25 maggio 2010

Ordinanza

Rilevato che la Regione Lazio risulta essersi costituita in
giudizio sulla base della determinazione del Segretario generale del
Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre 2009 e sulla base della
determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C 3307
del 24 novembre 2009;
che, in tali atti di determinazione, la legittimazione degli
organi emittenti e’ stata fondata sulle prerogative del Presidente
del Consiglio regionale, delineate negli artt. 21, 24 L.R. Stat. 11
novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), tra le quali
non e’ prevista la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla
Corte costituzionale;
che nell’atto di determinazione del Segretario del
Dipartimento Economico si e’ fatto riferimento anche alle
disposizioni contenute negli artt. 17 e 34, L.R. 18 febbraio 2002, n.
6;
che la norma cui occorre fare riferimento e’ l’art. 32, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 cui si adegua l’art. 41, comma 4,
del vigente Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11 novembre
2004, n. 1);
che, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei
giudizi di costituzionalita’, deve ritenersi compresa anche la
deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica
della valutazione che i due atti richiedono;
che, pertanto, la costituzione della Regione Lazio deve
ritenersi inammissibile.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’inammissibilita’ della Costituzione della Regione
Lazio.

Il Presidente: Amirante

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 224 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra A.F., l’Universita’ degli studi di Roma «La Sapienza» ed altra con ordinanza del 27 giugno 2008, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell’anno 2008. Visti gli atti di costituzione di A.F. e dell’Azienda Policlinico Umberto I, nonche’ l’atto di intervento della Regione Lazio; Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; Uditi gli avvocati Cecilia Martelli per A.F., Rosaria Russo Valentini per l’Azienda Policlinico Umberto I e Claudio Chiola per la Regione Lazio. Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza del 27 giugno 2008 il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione. Il giudice a quo premette che il ricorrente ha stipulato in data 5 dicembre 2001 con l’Azienda Policlinico Umberto I un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera della durata di cinque anni. Con decreto del 15 luglio 2005 il Rettore dell’Universita’ convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale. A seguito di tale nomina, il ricorrente riceveva una comunicazione di cessazione immediata dalle funzioni di direttore amministrativo ai sensi del censurato art. 15, comma 6, della legge regionale n. 18 del 1994. L’interessato proponeva ricorso chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dell’azienda ospedaliera in relazione agli obblighi assunti con il contratto stipulato e dell’illegittimita’ del recesso, nonche’ la condanna delle parti convenute, in solido, alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal 2 agosto 2005 al 3 gennaio 2007. In via subordinata, chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione dell’indennita’ supplementare e dell’indennita’ di mancato preavviso, nonche’ al risarcimento del danno per la dequalificazione e per il demansionamento, per la perdita di chances e per il pregiudizio esistenziale e biologico subito, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alle superiori mansioni rivestite di direttore generale. Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso. 2. – Tanto premesso, il remittente assume la illegittimita’ costituzionale del predetto art. 15 della legge della Regione Lazio n. 18 del 1994. Al fine di dimostrare la rilevanza della questione sollevata, il giudice a quo svolge in via preliminare una ricostruzione del quadro normativo rilevante nel caso in esame. L’azienda ospedaliera convenuta ha autonoma personalita’ di diritto pubblico, secondo quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 dicembre 1999, n. 453. Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita’, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha regolato i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Universita’, prevedendo protocolli di intesa stipulati tra Regioni e Universita’ in conformita’ alle linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento. Nel caso di specie tali linee guida sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001. Il protocollo di intesa di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 517 del 1999 tra Regione Lazio e Universita’ di Roma, stipulato il 2 settembre 2002, fa espresso rinvio per la disciplina e la regolamentazione della struttura verticistica agli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Infatti, l’art. 2, comma 8, del citato d.lgs. n. 517 del 1999 stabilisce che «le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a), (…) operano secondo modalita’ organizzative e gestionali determinate dall’azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4» del d.lgs. n. 502 del 1992. L’art. 3, comma 1-quater, del decreto da ultimo richiamato stabilisce che «sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale (…) e’ responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il direttore generale e’ coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario». Il comma 1-quinquies dello stesso art. 3 stabilisce che «il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita’, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilita’ delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione della direzione generale». L’art. 3-bis, comma 8, prevede che «il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e’ esclusivo ed e’ regolato dal contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La Regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario». Lo stesso contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente rinvia agli articoli 3, 3-bis, 3-quater e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche’ alla legge regionale. La norma impugnata, la cui rubrica reca «direttore amministrativo e direttore sanitario», prevede che «il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati». Il Tribunale remittente ritiene che tale norma «debba trovare applicazione anche all’azienda ospedaliera convenuta, in virtu’ del richiamo effettuato dall’art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 517, sia in forza del richiamo espresso contenuto nel contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente». La norma censurata precluderebbe, sottolinea il giudice a quo, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato tra le parti. L’eventuale dichiarazione di incostituzionalita’ della suddetta norma, nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata e automatica dell’incarico, renderebbe illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno. Lo stesso giudice remittente rileva come non siano possibili interpretazioni costituzionalmente orientate che consentano al ricorrente di ottenere, a prescindere da una espressa dichiarazione di incostituzionalita’, la ricostituzione del rapporto e la riassegnazione dell’incarico. Ne’, si aggiunge, e’ consentito al giudice estendere alla norma in esame quanto statuito da questa Corte con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007. Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale premette di essere consapevole del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2006, ha affermato che gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale sugli incarichi di direttore sanitario e amministrativo non riguardano una ipotesi di spoils system in senso tecnico. In particolare, la Corte ha chiarito come tale aspetto non regoli «un rapporto fondato sull’intuitus personae tra l’organo politico che conferisce l’incarico e il soggetto che lo riceve ed e’ responsabile verso il primo dell’efficienza dell’amministrazione, ma concerne l’organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all’interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati». Successivamente, la stessa Corte, con le sentenze n. 103 e n. 104 del 2007, avrebbe affermato una serie di principi generali che inducono il remittente a ritenere la questione al suo esame non manifestamente infondata In particolare, con la sentenza n. 104 del 2007, la Corte ha dichiarato la incostituzionalita’ della norma che prevedeva la cessazione automatica dell’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale; cio’, sul presupposto che e’ costituzionalmente illegittima una interruzione del rapporto di ufficio per una causa estranea alle vicende del rapporto e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi (il giudice a quo ha richiamato anche parte della motivazione della sentenza n. 103 del 2007). Inoltre, si rileva come non «possa avere senso l’abolizione della cessazione automatica dall’incarico per i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere ed il mantenimento dell’automatismo, invece, per i dirigenti di sua nomina, in nome di una non meglio identificata "esigenza di garantire la consonanza di impostazione gestionale"». A tale ultimo proposito, si puntualizza che «tale consonanza non si misura con la contiguita’ piu’ o meno politica o di affinita’ di vedute sull’impostazione della gestione, quanto invece con la verifica dei risultati». La norma in esame si porrebbe, pertanto, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Si osserva, inoltre, come l’art. 15 della legge della Regione Lazio impugnata contemplerebbe gia’ «dei sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi, nel senso della verifica di consonanza di impostazione gestionale, al comma 7, prevedendo la sospensione e la revoca degli incarichi dei direttori amministrativi in ipotesi molto ampie che consentono la verifica». Se a cio’ si aggiunge, prosegue il remittente, che «l’incarico dirigenziale in questione e’ temporaneo, appare irragionevole e sospetta di incostituzionalita’ la norma che dispone la decadenza automatica del direttore sanitario all’avvicendarsi di un nuovo direttore generale». 3.- Si e’ costituita la Regione Lazio rilevando, in primo luogo, la inammissibilita’ della questione per irrilevanza. Sul punto, si afferma, infatti, che l’art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, che disciplina il rapporto tra Aziende sanitarie ospedaliere e Universita’, «non e’ esaustivo giacche’ questo rinvia soltanto alle norme "statali" contenute negli artt. 3, 3-bis e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e non anche a quelle regionali». Ma anche il preteso richiamo espresso contenuto nel contratto individuale, si aggiunge, manca, «a meno che non si ritenga utile al fine del recepimento dell’intera disciplina regionale e quindi anche dell’art. 15, comma 6, il richiamo generale alla legge regionale n. 18 del 1994 contenuto nell’art. 1 del contratto». Si rileva, inoltre, che non appare condivisibile neanche l’affermazione contenuta nell’ordinanza di rimessione secondo cui la declaratoria di incostituzionalita’ sarebbe necessaria per potere condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, potendosi applicare l’art. 2227 del codice civile, che prevede l’ipotesi del recesso unilaterale dal contratto e disciplina il risarcimento del danno subito dal prestatore d’opera in caso di recesso ad nutum, ancorche’ sia iniziata l’esecuzione dell’opera. Inoltre, come sottolineato dal giudice remittente, la conseguenza della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della norma «non avrebbe ripercussioni risarcitorie, ma comporterebbe, piuttosto, il ripristino del rapporto che, pero’, nel caso di specie non e’ stato richiesto, rendendo, anche sotto questo profilo, la questione irrilevante». 3.1. – Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, la difesa regionale rileva come il principio di continuita’ non possa essere utilmente evocato, costituendo una delle possibili derivazioni del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Si osserva come «il direttore amministrativo delle aziende ospedaliere e’ nominato dal direttore generale e partecipa con quest’ultimo alla direzione dell’azienda e concorre con la formulazione di proposte e di pareri alla formazione delle decisioni della direzione generale (art. 3, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992). Il rapporto direttore generale-direttore amministrativo mirerebbe, pertanto, a garantire, all’interno della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria, «la consonanza di impostazione gestionale». In questa prospettiva, la norma impugnata tenderebbe ad assicurare anch’essa il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione (si richiama la sentenza n. 233 del 2006). Ne’ a diversa conclusione potrebbe condurre la successiva sentenza n. 104 del 2007, in quanto con tale sentenza «e’ stata censurata la contaminazione politica nell’avvicendamento delle strutture apicali dell’amministrazione sanitaria in contrasto con il principio di imparzialita’ piu’ che con quello di buon andamento». Non e’ un caso che la Corte, continua la difesa della Regione, richiami anche il principio dettato dall’art. 98 Cost., secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, con cio’ intendendo garantire l’amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche. Alla luce di quanto esposto, dovrebbe ritenersi la inammissibilita’ della censura formulata con riferimento all’art. 98 della Costituzione, in quanto «e’ stata impugnata una norma regionale che disciplina il rapporto interno tra organi della p.a., cui e’ estranea ogni contaminazione politica». Si conclude osservando che «il giudice a quo ignora che la soluzione propugnata sortirebbe, quali irragionevoli conseguenze, sia quella di consentire che del continuum con il proprio dirigente amministrativo possa usufruire soltanto il direttore generale iniziale e non anche il subentrante, a qualsiasi titolo (la sostituzione potrebbe essere determinata anche dalla scomparsa dell’originario direttore generale), sia quella di un rapporto, originariamente fiduciario, che, a seguito del venir meno di una delle parti, si trasformerebbe, immotivatamente, in un ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato». 4. – Si e’ costituita nel presente giudizio la parte privata del processo a quo, sottolineando come a seguito della nomina del nuovo direttore generale, avvenuta con decreto del Rettore dell’Universita’ in data 15 luglio 2005, abbia ricevuto una comunicazione di cessazione immediata dalle funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge regionale n. 18 del 1994. Detto cio’, l’interessato si riporta alle piu’ rilevanti deduzioni contenute nell’ordinanza di rimessione, richiamando i principi affermati da questa Corte, in relazione al rapporto tra organi politici e organi dirigenziali, con le sentenze numeri 103 e 104 del 2007, nonche’ numeri 161 e 351 del 2008 di questa Corte. In particolare, dall’analisi della giurisprudenza costituzionale emergerebbe come l’unica eccezione al principio che vieta la decadenza automatica al di fuori di un giusto procedimento sarebbe rappresentata dai cosiddetti incarichi dirigenziali apicali. Nella fattispecie all’esame del giudice remittente non verrebbe in rilievo un incarico dirigenziale apicale, ma un rapporto tra due organi amministrativi che «colloca tutta la questione nell’ambito dell’azione amministrativa», con conseguente necessita’ di applicare il principio di cui all’art. 97 della Costituzione. Tale principio impone che la cessazione dall’incarico puo’ essere soltanto il risultato di un procedimento di verifica dei risultati e di osservanza delle direttive all’esito del quale il nuovo direttore generale puo’ accertare se sussistono effettivamente le condizioni perche’ si realizzi la «consonanza gestionale». 5. – Si e’ costituita in giudizio anche l’Azienda Policlinico Umberto I chiedendo alla Corte il rigetto della questione. 6. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la parte privata ha depositato una memoria, con la quale ha, in particolare, replicato alle eccezioni di inammissibilita’ sollevate dalla difesa regionale. Con riferimento alla possibile applicazione dell’art. 2227 cod. civ., si e’ osservato come tale norma preveda la possibilita’ del committente di recedere dal contratto con obbligo di corrispondere una indennita’ al prestatore d’opera, mentre nel caso in esame e’ stato chiesto il risarcimento del danno. Per quanto attiene alla rilevanza della questione, si deduce come – in considerazione del fatto che l’eventuale accoglimento della questione stessa condurrebbe alla necessaria reintegrazione del direttore con conseguente impossibilita’ di ottenere il risarcimento del danno – non possa negarsi al ricorrente del giudizio a quo la facolta’ di chiedere la sola condanna al risarcimento dei danni. Infine, si osserva come la previsione della possibilita’ di riconferma non escluderebbe la illegittimita’ della cessazione prevista dalla norma impugnata. Nel merito vengono ribadite le argomentazioni gia’ precedentemente svolte e quelle contenute nell’ordinanza di rimessione, volte a dimostrare la contrarieta’ della disposizione impugnata ai parametri costituzionali evocati. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). La norma censurata prevede che «il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati». Secondo il giudice a quo, tale disposizione violerebbe gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto, in carenza di garanzie procedimentali, non assicurerebbe il principio di continuita’ dell’azione amministrativa, che e’ strettamente correlato a quello di buon andamento. Inoltre, si deduce che «non avrebbe senso l’abolizione della cessazione automatica dall’incarico per i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere» ed il mantenimento dell’automatismo, invece, per i dirigenti di loro nomina, «in nome di una non meglio identificata "esigenza di garantire la consonanza di impostazione gestionale"». 2. – Al riguardo, e’ necessario richiamare gli aspetti essenziali della vicenda oggetto del giudizio a quo. Il ricorrente aveva stipulato in data 5 dicembre 2001 un contratto a tempo determinato con l’Azienda Policlinico Umberto I, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda stessa della durata di cinque anni. Con decreto del 15 luglio 2005 il Rettore dell’Universita’ aveva nominato un nuovo direttore amministrativo. Con riferimento a tale nomina, il ricorrente nel giudizio a quo aveva ricevuto una comunicazione di cessazione immediata dalle funzioni in corso, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge regionale n. 18 del 1994. In seguito a cio’, il ricorrente proponeva ricorso al Tribunale ordinario di Roma chiedendo l’accertamento della violazione da parte dell’Azienda ospedaliera universitaria degli obblighi assunti con il contratto e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. 3. – In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilita’ della questione sollevate dalla difesa della Regione Lazio. 3.1. – Con una prima eccezione si deduce che la norma censurata non si applicherebbe nel giudizio a quo, in quanto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita’, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale regola il rapporto tra Aziende sanitarie ospedaliere e Universita’, richiamerebbe soltanto le norme statali contenute negli artt. 3, 3-bis e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e non anche quelle regionali. L’eccezione non e’ fondata. Il remittente, con motivazione non implausibile, ha affermato che il predetto d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti in esame, ha richiamato, per quanto non specificamente da esso previsto, il d.lgs. n. 502 del 1992. Tale decreto, a sua volta, prevedendo, tra l’altro, all’art. 3-bis, comma 8, che le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sono disciplinate dalla Regione, ha conseguentemente rinviato, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto. 3.2. – La Regione ha eccepito, inoltre, quale motivo di inammissibilita’, che il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare la domanda di risarcimento applicando l’art. 2227 del codice civile, senza necessita’ di ricorrere alla norma censurata. Anche tale eccezione non e’ fondata. La citata disposizione attribuisce, nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo privatistico, al committente il diritto potestativo di interrompere il rapporto contrattuale in corso mediante l’esercizio del recesso accompagnato dalla corresponsione al prestatore d’opera di un trattamento indennitario. La norma regionale ora censurata disciplina, invece, un istituto diverso, rappresentato dalla interruzione ex lege del rapporto dirigenziale in corso con un soggetto pubblico, con la conseguenza che non si potrebbe comunque applicare la disposizione codicistica nella parte in cui disciplina il regime delle indennita’. Inoltre, il ricorrente nel giudizio a quo non ha chiesto la corresponsione di una prestazione indennitaria, normalmente legata alla commissione di un fatto lecito, ma ha invocato una tutela risarcitoria in dipendenza dell’accertamento di un inadempimento contrattuale. In definitiva, sia la eterogeneita’ della fattispecie di cui al citato art. 2227 cod. civ. rispetto a quella oggetto del giudizio a quo, sia la precisa individuazione del petitum del giudizio stesso, escludono che la controversia possa essere risolta dal Tribunale adito senza necessita’ di accertare la illegittimita’ della decadenza automatica dal rapporto prevista dalla disposizione censurata e mediante il solo riconoscimento all’interessato di una indennita’ prevista dalla predetta disposizione del codice civile. 3.3. – Quanto sopra comporta il rigetto anche dell’eccezione proposta dalla resistente Amministrazione, con la quale si deduce che sarebbe stato possibile esaminare la domanda attrice anche in assenza della declaratoria di illegittimita’ costituzionale della norma in questione. Al riguardo, e’ sufficiente osservare che costituisce presupposto indefettibile dell’azione risarcitoria il previo accertamento, sul piano oggettivo, della illegittimita’ della norma sulla interruzione automatica del rapporto di lavoro. 3.4. – Egualmente non fondata e’, infine, l’eccezione di inammissibilita’ della questione per irrilevanza, sollevata dalla difesa della Regione, sotto il profilo secondo il quale l’accoglimento della stessa potrebbe comportare soltanto il ripristino del rapporto interrotto e non anche la condanna dell’Azienda ospedaliera universitaria al risarcimento del danno, come richiesto dall’interessato. Avuto riguardo alla particolare natura della vicenda contenziosa in esame, non puo’ negarsi che spetti al soggetto investito di pubbliche funzioni decidere le modalita’ di tutela, reale o risarcitoria, delle proprie situazioni giuridiche di cui si assuma la lesione. Il ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto il risarcimento del danno, deducendo la illegittimita’ dell’intervenuta interruzione automatica del suo rapporto dirigenziale, disposta in applicazione della norma censurata. Ne consegue che soltanto l’accertamento della illegittimita’ costituzionale della norma, che ha autorizzato l’Amministrazione ospedaliera a dichiarare la cessazione automatica del rapporto, permetterebbe al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata. Ad una diversa conclusione, d’altronde, non si puo’ pervenire mediante il richiamo alla sentenza n. 351 del 2008, con cui questa Corte ha ritenuto contrario, tra l’altro, al principio costituzionale di buon andamento la sola previsione di strumenti di tutela risarcitoria in favore del dirigente rimosso illegittimamente, sottolineando come la mancanza di forme di tutela reale pregiudichi gli interessi pubblici di rilevanza costituzionale. Infatti, con la citata sentenza si e’ messa unicamente in rilievo la imprescindibilita’, nel settore in esame, della previsione di strumenti di protezione di tipo reale, senza alcuna indicazione in ordine alle modalita’ di scelta delle forme di tutela. Nella specie, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione ospedaliera al risarcimento del danno. La valutazione della fondatezza di tale pretesa presuppone, pertanto, un giudizio sul comportamento tenuto dal soggetto pubblico in applicazione della norma censurata dal giudice a quo. 4. – Nel merito, la questione e’ fondata. 4.1. – La norma in esame – prevedendo che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati – contempla un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali. La difesa della resistente Regione, a sostegno della infondatezza della questione, ha richiamato la sentenza n. 233 del 2006, con la quale questa Corte ha affermato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), che gli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario hanno natura esclusivamente fiduciaria e «terminano in caso di cessazione per qualunque causa del direttore generale, con risoluzione di diritto dei relativi contratti di lavoro», specificando che quella sopra indicata non puo’ essere qualificata come un’ipotesi di spoils system in senso tecnico. Secondo la Corte, infatti, la suindicata norma «non regola un rapporto fondato sull’intuitus personae tra l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed e’ responsabile verso il primo dell’efficienza dell’amministrazione; ma concerne l’organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all’interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati». In questa prospettiva, la citata sentenza ha puntualizzato che «la norma impugnata tende ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione, e quindi non viola l’art. 97 Cost.». 4.2. – A tale riguardo, va pero’ osservato che la successiva giurisprudenza costituzionale ha effettuato, in relazione ad una serie di disposizioni disciplinatrici dei rapporti tra organi politici e amministrativi ovvero tra organi amministrativi, talune puntualizzazioni volte, rispetto a quanto affermato dalla citata sentenza n. 233 del 2006, a valorizzare, in particolare, il principio di continuita’ dell’azione amministrativa che rinviene il suo fondamento proprio nell’art. 97 Cost. Si e’ cosi’ precisato, con la suindicata giurisprudenza, che i meccanismi di decadenza automatica, «ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuita’ dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialita’, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti» (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). In particolare, la Corte, con la sentenza n. 104 del 2007, ha affermato, con riferimento proprio alla legislazione della Regione Lazio, che il direttore generale di Aziende sanitarie locali – nominato, con ampio potere discrezionale, dal Presidente della Regione per un periodo determinato – non puo’ decadere automaticamente in connessione con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. E’ stata ritenuta, infatti, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione la previsione della cessazione del soggetto, cui sia stata affidata tale funzione, dal rapporto di ufficio e di lavoro con la Regione «per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o – ancora – per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto». 4.3. – Dall’applicazione di tali principi alla vicenda cha ha dato origine al presente giudizio, deriva, avendo anche riguardo al contesto normativo in cui la norma censurata si colloca, che quest’ultima contrasta con l’art. 97 Cost. Deve essere, innanzitutto, chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale nella discussione in udienza pubblica, non sussiste un rapporto di stretta simmetria tra le modalita’ di conferimento dell’incarico dirigenziale e le cause di cessazione di esso. La scelta fiduciaria del direttore amministrativo – che deve essere effettuata con provvedimento, motivato, ma pur sempre ampiamente discrezionale, del direttore generale, con particolare riferimento alle capacita’ professionali del prescelto in relazione alle funzioni da svolgere (art. 15, secondo comma, della legge n. 18 del 2004) – non implica, infatti, che la interruzione del rapporto, che si instaura in conseguenza di tale scelta, possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale che connota quest’ultima. Una volta, infatti, instaurato il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, vengono in rilievo altri profili, connessi, in particolare, da un lato, alle esigenze dell’Amministrazione ospedaliera concernenti l’espletamento con continuita’ delle funzioni dirigenziali proprie del direttore amministrativo, e, dall’altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell’interessato, inerenti alla carica. E proprio la valutazione di tali esigenze determina il contrasto della disposizione impugnata con il principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost., in quanto la disposizione stessa non ancora l’interruzione del rapporto di ufficio in corso a ragioni «interne» a tale rapporto, che – legate alle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo – siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita’ dell’azione amministrativa. A cio’ e’ da aggiungere che la norma censurata, prevedendo l’interruzione ante tempus del rapporto, non consente alcuna valutazione qualitativa dell’operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento. Nell’ambito di tale procedimento il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalita’ di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell’interessato, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest’ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo. In effetti, soltanto nel rispetto delle predette modalita’ e condizioni il nuovo direttore generale puo’, con provvedimento motivato, procedere alla rimozione del direttore amministrativo prima della suddetta scadenza contrattuale. Sotto altro aspetto, come si e’ gia’ precisato, l’esistenza di una fase valutativa dei comportamenti tenuti dall’interessato puo’ assicurare al dirigente la possibilita’ di fare valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei «servizi amministrativi» a lui affidati. Del resto, i commi 7 e 8 dell’art. 15 della legge regionale in questione, prevedono un particolare iter procedimentale di garanzia per il direttore amministrativo, che si articola normalmente in una prima fase svolta in contraddittorio, all’esito della quale puo’ essere disposta, con atto motivato, la sola sospensione del dirigente; e una seconda fase, connotata sempre dalle medesime garanzie procedimentali, che, in presenza di «casi di particolare gravita’, ovvero qualora le inadempienze che hanno determinato la sospensione siano reiterate», puo’ condurre alla revoca dell’incarico. In definitiva, in presenza delle suindicate disposizioni e avuto riguardo al complessivo sistema di nomina e di revoca del dirigente in questione, la previsione, da parte della norma impugnata, di una interruzione automatica del rapporto per effetto della nomina del nuovo direttore generale, senza la previsione di una fase procedurale che faccia dipendere la decadenza da pregressa responsabilita’ del dirigente, comporta una vera e propria «discontinuita’ della gestione» (sentenza n. 55 del 2009), in contrasto con l’art. 97 della Costituzione. Ne’ ad una diversa conclusione puo’ pervenirsi per il solo fatto che la norma preveda la possibilita’ della riconferma del direttore amministrativo. Il potere del direttore generale di conferma di quest’ultimo non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l’interessato, alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilita’ di controllo giurisdizionale. Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art. 15, comma 6, della legge regionale n. 18 del 1994.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 15, comma 6,
della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Istituzione delle aziende unita’ sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 223 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di
proprieta’ regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 1°- 6 ottobre 2009, depositato in
cancelleria l’8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 85 del registro
ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 2 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione,
questione di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ "autovelox" sulle strade di
proprieta’ regionale).
Riferisce il ricorrente che la disciplina della circolazione
stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all’art.
117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacche’
interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione
stradale, in quanto relativi alla regolamentazione e all’uso di
dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocita’ stabiliti all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Peraltro, detti
dispositivi, a norma dell’art. 45, comma 6, del medesimo decreto
legislativo, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
procedure indicate all’art. 192 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada). L’intervento regionale si
pone in palese difformita’ anche rispetto a quanto disposto sia con
decreto ministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) – con cui si
e’ data attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione) – sia con la circolare del 14 agosto
2009 (Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e
contrasto dell’eccesso di velocita’ sulle strade) emanata dal
Ministero dell’interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza –
Servizio di Polizia stradale. Ne’ le previsioni all’esame rientrano
tra i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade,
stabiliti dall’art. 14 del citato Nuovo codice della strada.
Cio’ premesso in termini generali, secondo l’Avvocatura dello
Stato vanno evidenziati, in particolare, due profili di
illegittimita’ costituzionale.
Il primo riguarda l’art. 2, comma 1, della legge regionale
secondo il quale, «ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di
misurazione della velocita’ devono essere impiegati esclusivamente a
scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso
dei mezzi di trasporto. Non e’ consentito l’uso repressivo di tali
apparecchi». La disposizione contrasta pero’ con il vigente impianto
sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta
lesiva delle prerogative statali, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere h) e l), Cost., in quanto – vietando l’uso repressivo degli
apparecchi – si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per
l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ e per
l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale
profilo, la legge regionale disattende l’art. 142, comma 6, del
citato Codice, secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei
limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze
delle apparecchiature debitamente omologate»: in tal modo,
evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la
repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale. La
previsione regionale, peraltro, si pone in contrasto anche con quanto
stabilito all’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del citato
Codice, che consente la notificazione degli estremi delle violazioni
che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in
parola.
Il secondo profilo di legittimita’ costituzionale riguarda l’art.
5, recante «disposizioni inerenti la segnaletica», e disciplina la
tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra
questa e la postazione di controllo (il comma 2 stabilisce infatti
che «tra la segnalazione e l’«autovelox» deve esserci una distanza di
quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono, pero’, diverse
da quelle stabilite all’art. 2, comma 1, del citato decreto del 15
agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con
l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che stabilisce
l’uniformita’ della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a
quanto precede deve censurarsi l’intervento regionale perche’,
dettando regole in materie attinenti la sicurezza e la circolazione
stradale, contrasta, secondo il ricorrente, con l’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost., violando altresi’ la competenza esclusiva
statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di
cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l).
2. – Con memoria del 27 ottobre 2009, si e’ costituita la Regione
Campania, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata. Rileva la difesa regionale che il ricorso dello Stato, in
una prima parte, riferendosi all’intera legge regionale, si limita ad
affermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza
e a richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza
pero’ alcuna analisi del testo, ma solo con un’affermazione
apodittica della sua presunta illegittimita’ per un contrasto con la
normativa statale intervenuta in tale settore. Per questa parte,
pertanto, il ricorso e’ sicuramente inammissibile. Le censure mosse
dallo Stato non raggiungono, pertanto, il livello di specificita’ che
si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, poiche’ nei motivi di
ricorso non vi e’ neppure una sintetica esposizione delle ragioni per
cui le disposizioni contenute nella legge, singolarmente considerate,
determinerebbero una lesione delle attribuzioni statali. Nel merito,
infatti, cio’ che appare immediatamente chiaro (e che rende
palesemente infondata l’impugnativa dello Stato), e’ che la
disciplina regionale, soprattutto nella parte dettata dagli articoli
specificamente individuati, non e’ altro che l’assoluta pedissequa
riproduzione delle formule legislative statali.
Con riferimento all’art. 2, comma 1, la norma impugnata non ha
manifestato in alcun modo la volonta’ di svuotare di funzione
sanzionatoria l’eventuale contestazione dell’eccesso di velocita’
registrato dagli «autovelox». Essa ha semplicemente preso atto che
l’ordinamento italiano in materia di «autovelox» e’ ispirato alla
esigenza di prevenire le infrazioni al codice della strada piu’ che
reprimerle, con la finalita’ di educare gli automobilisti ad un uso
piu’ consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e
quella degli altri utenti della strada, bene primario dell’intera
collettivita’, come affermato anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419).
Quanto all’art. 5, la norma riguarda la tipologia della
segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la
postazione di controllo. Tale norma e’ pressoche’ identica rispetto
all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.
3. – Con memoria depositata il 7 aprile 2010, l’Avvocatura dello
Stato ha ribadito le proprie ragioni a favore dell’accoglimento della
questione.
Ritiene la difesa dello Stato che sia da respingere l’eccezione
di genericita’ del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il
ricorso sarebbe sufficientemente specifico, tanto che la Regione
Campania ha avuto modo di sviluppare le proprie difese.
Con memoria depositata il 28 aprile 2010 la Regione Campania
insiste nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato.
La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le norme
impugnate si riferiscono solo alle strade della Regione Campania e
regolano aspetti solo accessori rispetto a quelli attribuiti alla
competenza statale in materia di circolazione stradale. Il ricorso
sarebbe poi inammissibile perche’ pretenderebbe di ricomprendere in
una generica doglianza un testo con una pluralita’ di contenuti
(localizzazione degli «autovelox», procedura per il rilascio del
parere regionale per la loro collocazione; accorgimenti per la
migliore visibilita’ degli stessi).

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Campania 22
luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di
misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di proprieta’
regionale) per violazione della competenza esclusiva statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione,
giacche’, con riferimento alla lettera h), interviene su temi
attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, trattandosi
della regolamentazione di dispositivi destinati all’accertamento
delle violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti all’art. 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), mentre, con riferimento alla lettera l), interviene in
materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale.
A parere del ricorrente, poi, l’art. 2, comma 1, della legge
regionale citata, vietando l’uso repressivo degli apparecchi,
disattende l’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo
cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’
sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate»; mentre il successivo art. 5, comma 2, nel
disporre che tra la segnalazione e l’"autovelox" deve esserci una
distanza di quattro chilometri, contrasta con l’art. 45, comma 1,
dello stesso decreto legislativo, che assicura un’uniformita’ dei
mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale
attinenti la sicurezza e la circolazione stradale.
2. – L’eccezione di inammissibilita’ della questione, sollevata
dalla resistente, non puo’ essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata
inammissibile una questione avente ad oggetto un’intera legge quando
le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole
disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo si
presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003).
L’inammissibilita’ deve, invece, essere esclusa quando dal ricorso
sia possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si
appuntano le singole censure (sentenze n. 59 del 2006 e n. 74 del
2004).
Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione
sintetica, ma non generica, della censura rivolta all’intera legge
regionale e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche
presunte violazioni di norme costituzionali da parte di singoli
articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni
per dichiarare l’inammissibilita’ della questione.
3. – Nel merito, la questione e’ fondata.
3.1. – Va, innanzitutto, ribadita la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui nell’assetto delle competenze legislative derivante
dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione,
attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale e’
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del
2004).
Del tutto correttamente, quindi, l’art. 1 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada,
nell’individuare i «principi generali» della disciplina,
esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita’ primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato».
Ne’ puo’ essere condiviso l’argomento difensivo secondo il quale
le norme della legge impugnata si riferirebbero solo alle strade
della Regione Campania, dal momento che la sentenza n. 428 del 2004
non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in tema
di circolazione stradale, tra strade classificate come statali,
regionali o provinciali.
In presenza di tale attribuzione di competenza allo Stato, il
ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza fa
espresso richiamo per denunciare l’incompetenza della Regione
Campania nell’adozione della legge impugnata, merita accoglimento.
Cio’, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni
espressamente censurate e precisamente l’art. 2, comma 1, che non
consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della
velocita’, ponendosi con cio’ in contrasto con la normativa statale
(art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la
determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono
considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate»; nonche’ l’art. 5, comma 2, che dispone che
«tra la segnalazione e l’"autovelox" deve esserci una distanza di
quattro chilometri», in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello
stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili. Le modalita’ di impiego
sono stabilite dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dei
trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b
del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione), ai sensi del quale e’ necessario che
non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque che non vi sia una distanza
superiore a quattro chilometri.
Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a
sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo
di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella
guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di
velocita’.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di
proprieta’ regionale).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.