Cassazione Penale n. 14603 del 2010 Professione, infermieri, esercizio abusivo (2010-06-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. LATTANZI Giorgio – Presidente – Dott. IPPOLITO Francesco – Consigliere – Dott. COLLA Giorgio – Consigliere – Dott. CONTI Giovanni – Consigliere – Dott. MATERA Lina – Consigliere – ha pronunciato la seguente;

sentenza sul ricorso proposto da;

P.M.T., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 3 ottobre 2008 della Corte di appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

Conti Giovanni;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la ricorrente l’avv. Monti Paolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 20 gennaio 2006 del Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, appellata, tra gli altri, da P. M.T., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 300 di multa, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 348 c.p., per avere, in qualita’ di coordinatrice della Casa di Riposo del Comune di (OMISSIS), esercitato abusivamente il ruolo di infermiera (in (OMISSIS)).

Osservava la Corte di appello, sulla base essenzialmente delle dichiarazioni della teste A.E., infermiera professionale nella Casa di Riposo, che la P., non avendone titolo, aveva non solo esercitato abitualmente mansioni proprie dell’infermiere generico (quali iniezioni intramuscolo e insuliniche nonche’ somministrazioni di farmaci) ma, almeno in un caso, tentato, pur senza riuscirvi, di praticare un prelievo ematico e finanche dato disposizioni per interrompere la terapia disposta dal medico. Tanto integrava il reato di esercizio abusivo ella professione paramedica, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.

Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Paolo Monti, il quale deduce;

1. Nullita’ della sentenza per mancata indicazione del fatto contestato: nel capo di imputazione si addebita all’imputata di avere esercitato abusivamente il ruolo di infermiera non essendovi abilitata, ma non sono affatto indicate le specifiche condotte dalla stessa poste in essere, in violazione dell’art. 555 c.p.p. (recte, art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c)), secondo cui il decreto di citazione a giudizio deve contenere "l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa".

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilita’ penale.

Secondo alcune testimonianze, l’imputata, come dalla stessa parzialmente ammesso, si sarebbe limitata in qualche occasione a somministrare ai pazienti le terapie insuliniche, effettuare alcune medicazioni e praticare iniezioni intramuscolari.

Si tratta di atti relativamente liberi, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, non integrano il reato di cui all’art. 348 c.p. se effettuati sporadicamente e in assenza di retribuzione; e la P. riceveva retribuzione esclusivamente per il suo incarico di coordinatrice della Casa di Riposo, non percependo alcun ulteriore compenso per queste saltuarie prestazioni di assistenza ai ricoverati, rese a mero titolo di volontariato.

La terapia insulinica o l’assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente in via di automedicazione e, trattandosi di soggetti anziani, in mancanza temporanea di personale sanitario, la P. si era prestata generosamente, senza alcun tornaconto personale, a somministrare occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite, tale tipo di cure secondo le prescrizioni del medico. Su questi rilievi la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta.

Quanto al presunto tentativo della P. di praticare una iniezione in vena, la circostanza, del tutto isolata, si ricavava esclusivamente dalla testimonianza dell’ A., che ha espresso al riguardo mere impressioni e, al pari di numerosi soggetti operanti nella Casa di Riposo, ha comunque precisato che mai l’imputata in sua presenza aveva eseguito prestazioni infermieristiche di alcun genere.

3. Violazione dell’art. 348 c.p. (norma penale in bianco) sotto il profilo della inesistenza di un atto avente forza di legge idoneo a determinare le attivita’ per le quali sia richiesta una speciale l’abilitazione dello Stato, non avendo tale forza i Decreti del Ministro della Sanita’ del 30 gennaio 1982 e del 14 settembre 1994, n. 739 citati nella sentenza impugnata; e comunque riferendosi la norma ai soli soggetti che esercitano una libera professione e non ai dipendenti pubblici, quale e’ la P..

Ad avviso della Corte il secondo motivo di ricorso e’ fondato, restando cosi’ assorbiti in tale statuizione i restanti motivi.

Alla imputata sono contestati fatti di esercizio abusivo della professione di infermiere, consistiti, nell’avere in una occasione tentato di praticare un prelievo ematico, in altre effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati nella Casa di riposo di (OMISSIS) dalla stessa diretta.

Quanto alla prima condotta contestata, va osservato che di essa tace del tutto la sentenza di primo grado, mentre quella di secondo grado si limita ad affermare che la teste infermiera professionale A.E. ne aveva riferito, senza pero’ che di questa deposizione sia offerto alcun significativo particolare, tanto piu’ necessario trattandosi di un supposto tentativo di compiere un atto paramedico, se non quello rappresentato dal fatto che la A. si era recata presso il letto di un anziano paziente per effettuare un prelievo di sangue e di avere visto in tale occasione che il paziente presentava dei "segni" sul braccio e che la P. era vicino al suo letto.

Da tale radicale carenza di indicazioni circa le circostanze dal fatto deriva l’assenza di prova della condotta contestata.

Quanto alle restanti condotte, esse consistono in atti che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilita’ o conoscenze tecniche.

Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalita’ stabilite dal medico (come nella specie appare dare atto la stessa sentenza impugnata), non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimita’, che il Collegio condivide, il reato di cui all’art. 348 c.p. (v. in termini Cass., sez. 6, 25 maggio 1999, Volpe; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 5 luglio 2006, Russo; Id., 8 ottobre 2002, Notaristefano).

Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo l’imputata essere assolta perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.05.2010 n. 12714 Locazioni, danni, fogne, riparazioni, colpa, danni, risarcimento, civile (2010-06-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Sezione III

Svolgimento del processo

.La società …, conduttrice di un immobile a piano terreno e sotterraneo, adibiti a negozio di riparazione computer e magazzino, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, sia la … che il Condominio di Via …n. …Milano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla rottura della fognatura in diversi episodi, verificatisi tra il 1991 ed il 1993 (quando l’immobile, originariamente dell’unica proprietaria, …, era stato frazionato con la creazione di un condominio).

La attrice contestava alla proprietaria compagnia di assicurazione e, successivamente, al Condominio per i danni riportati nel 1993, di non aver provveduto tempestivamente alla riparazione della tubazione fognaria, da tempo ammalorata ed in avanzato stato di degrado. In realtà, la locatrice aveva provveduto solo in via provvisoria, con una fasciatura per il tratto della tubazione nel quale si era verificata una crepa, senza dar luogo all’intervento definitivo, nonostante la presenza di numerose lesioni e corrosioni per tutto il tratto di tubazione passante per il sottonegozio della …, Proprio in questo tratto si erano verificate, in più occasioni, numerose fuoriuscite di liquami, con gravi danni ai computers ed alle altre merci depositate in esso ed alla attività della società che ne era risultata a lungo paralizzata.

Per questo motivo, la …, conclusa la fase interinale nella quale il giudice della cautela aveva accolto il ricorso della società, ordinando al Condominio la sostituzione immediata della tubazione per tutto il tratto passante per il sottonegozio della ricorrente, instaurava il giudizio di merito, chiamando in giudizio sia la … che il Condominio, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ai due eventi, verificatisi nella fine del 1991 e nel febbraio 1993.

Il Tribunale liquidava l’intero danno – per entrambi gli episodi – nella somma complessiva rivalutata di euro 52.941,50, oltre interessi di mora con decorrenza dal fatto, attribuendone tuttavia la responsabilità per un 70% alla … e per il restante 30% al Condominio (La società attrice, al contrario, aveva attribuito al Condominio una maggiore quota di responsabilità dei danni, anche in funzione della maggiore gravità del danno subito nel secondo evento del 22 febbraio 1993).

Con sentenza 22 giugno – 1 settembre 2005, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano 9 maggio 2002, condannava la … al pagamento della somma in euro, corrispondente a lire 14.890.000 alla originaria attrice, Emediaweb s.r.l. (già … srl) e il Condominio Via …n. …., Milano a pagare alla stessa Emediaweb la somma in euro corrispondente a lire 34.360.000, comprensive di interessi e rivalutazione.

I giudici di appello rilevavano che il riferimento alla diversa misura di giustizia, operato dalla società attrice, non autorizzava affatto una quantificazione quasi doppia ed in proporzioni opposte (tra i condannati) rispetto alla domanda come precisata in sede di conclusioni, per giunta in mancanza di una prova rigorosa del danno stesso.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Emediaweb srl con tre distinti motivi.

Resiste la … con controricorso.

Il Condominio non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Per evidenti ragioni di ordine logico deve essere esaminato con carattere di priorità il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia falsa applicazione degli articoli 331 e 102 c.p.c., violazione dell’art. 332 c.p.c., violazione degli artt. 325, 327, primo comma, 334 c.p.c., violazione degli articoli 113 e 116 c.p.c., contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo del controversia, prospettato dall’appellata e rilevabile ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Avverso la decisione del Tribunale, aveva proposto appello principale la … nei confronti di Emediaweb s.r.l. e del Condominio, chiamato in garanzia, il quale – a sua volta- aveva proposto appello incidentale tardivo nei confronti sia della … che di Emediaweb.

Questa ultima aveva eccepito la inammissibilità, nei suoi confronti del detto gravame del Condominio, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c.

La Corte territoriale aveva rigettato tale eccezione, sulla base di una asserita “inscindibilità delle cause”, così violando le norme di legge richiamate.

Le cause relative ad obbligazioni solidali sono, infatti, scindibili. La inammissibilità dell’appello incidentale del condominio trovava poi, ulteriore ragione nella domanda di garanzia proposta, reciprocamente tra loro, da entrambe le parti convenute … e Condominio per ottenere manleva, l’una dall’altra, in ordine alla domanda di risarcimento proposta da ….

Osserva il Collegio:

la giurisprudenza di questa Corte ha modificato sostanzialmente il proprio orientamento in materia di ammissibilità dell’appello incidentale tardivo. A lungo, si è sostenuto che l’impugnazione tardiva fosse ammissibile solo se diretta contro il medesimo capo della sentenza oggetto della impugnazione principale o su un capo con questa collegato da vincolo di dipendenza o connessione. Successivamente, è stato affermato il principio secondo il quale le parti contro le quali è proposta la impugnazione, o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza (Cass. S.U. 7 novembre 1989 n. 4640 e 5 marzo 1991 n. 2331).

Per quanto riguarda, poi, la individuazione dei soggetti contro i quali lo stesso può essere proposto, doveva ritenersi consolidato l’indirizzo secondo il quale la impugnazione incidentale tardiva poteva essere rivolta solo contro la parte che abbia proposto la impugnazione principale e non contro una parte diversa.

Tale principio era affermato, tuttavia, solo nell’ambito delle cause scindibili.

Ogni contrasto di giurisprudenza può ritenersi ora risolto, a seguito della recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato che: “Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (Cass. S.U. 27 novembre 2007 n. 24627). Anche prima di questa decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ed a parziale mitigazione dell’orientamento restrittivo segnalato, era emerso un consistente orientamento che ammetteva la impugnazione incidentale tardiva nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, anche contro soggetti diversi dalla parte che aveva proposto la impugnazione principale.

In questo senso, si erano espresse già Cass. 12 luglio 2004 n. 12826 e 16 novembre 2006 n. 24372. Con più diretto riferimento al caso di specie (nel quale si discute delle rispettive responsabilità di … e del Condominio nella causazione dei danni denunciati dalla conduttrice, in ordine ad entrambi gli episodi di rottura del tratto fognario), si richiamano alcune decisioni di questa Corte che già ammettevano – prima ancora di Cass. S.U. 24627 del 2007 – la impugnazione incidentale tardiva contro qualsiasi parte della sentenza e contro qualsiasi soggetto. In particolare, si era precisato che: “qualora una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti, e tra gli stessi insorga contestazione circa la individuazione dell’unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause – la decisione di ciascuna di esse comportando anche quella dell’altra – che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dell’obbligato.

In tal caso, infatti, trattandosi di cause inscindibili, la parte contro la quale sia stata proposta la impugnazione principale è legittimata, a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche se diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale” (Cass. 5 febbraio 2000 n. 1294).

Ed ancora: “Tutte le volte che viene prospettata una responsabilità alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi, si configurano ipotesi di cause dipendenti onde l’accertamento dell’una posizione è inscindibile dall’accertamento dell’altra e sussiste, tra gli obbligati, litisconsorzio necessario processuale, agli effetti dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 7 febbraio 2000 n. 1322).

Nella stessa prospettiva, si segnala la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3074 del 2003, secondo la quale: “Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l’individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell’illecito dal quale l’attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause “inscindibili”, ma si estende anche a quelle “tra loro dipendenti”.

Ove la controversia veda più parti presenti dal lato passivo in posizione reciprocamente autonoma, l’appello, incidentale proposto dagli originari attori a seguito dell’appello principale proposto da una delle controparti non è tardivo, sussistendo una situazione di litisconsorzio processuale in conseguenza dell’appello principale proposto da una parte avente una posizione processuale del tutto distinta rispetto agli altri appellanti incidentali, originari convenuti (Cass. 18 giugno 2008 n. 16507).

Analoghe considerazioni valgono quando, come nel caso di specie, l’appello principale sia stato proposto da uno dei due originari convenuti e l’appello incidentale tardivo provenga dall’altro convenuto, che abbia una sua posizione autonoma.

In linea più generale, può dunque concludersi che anche nelle cause scindibili ma dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto della impugnazione principale, è comunque legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto la impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (Cass. 12 luglio 2004 n. 12826, Cass. 15 maggio 2009 n. 11333). Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendo concludersi – come ha fatto la Corte territoriale – per la piena ammissibilità dell’appello incidentale del Condominio.

Possono essere ora esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli articoli 1575 nn. 2 e 3 e 1576 c.c., violazione degli artt. 1577 e 1583 c.c., violazione dell’art. 23 della legge 27 luglio 1978 n. 392, violazione degli articoli 1223, 2043, 2051, 2055 c.c. e 43 c.p., falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto un concorso del fatto colposo della società conduttrice, per non avere la stessa manifestato immediatamente la volontà di utilizzare i locali alternativi offerti dalla locatrice … per tutto il tempo necessario alla sostituzione della tubazione fognaria ammalorata.

Trattandosi di intervento obbligatorio a carico del locatore, nessun rilievo poteva avere l’eventuale ritardo di … nel rispondere alla offerta dei locali alternativi da parte della locatrice, la quale – tra l’altro – avrebbe avuto l’obbligo di eseguire detti lavori prima di dare in locazione l’unità immobiliare.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 1218, 1223 e 1224 c.c., la violazione dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 189 c.p.c., la violazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., insufficiente e inadeguata motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dall’appellata società e rilevabile di ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Sul punto del danno e della sua quantificazione, la Corte territoriale era incorsa in due violazioni di norme di legge.

Sotto un primo profilo, aveva ridotto la misura del risarcimento operata dal giudice di primo grado, pur in assenza di specifiche censure sul punto. Aveva, inoltre, escluso il maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi, richiamando un – del tutto inesistente – concorso di colpa del danneggiato, anche se la pronuncia di primo grado, relativa al riconoscimento di interessi e rivalutazione non era stata sottoposta a censura dinanzi al giudice di appello.

I due motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Con accertamento di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta della società conduttrice avesse contribuito, sotto il profilo del primo comma dell’art. 1227 c.c., ad aumentare l’entità del danno.

Hanno osservato i giudici di appello che la società …, a fronte della documentata messa a disposizione della … dei locali alternativi, dove svolgere la propria attività per tutto il tempo necessario ad effettuare i lavori di sostituzione del tratto di tubazione fognaria, aveva atteso dieci mesi prima di dare una risposta “ed in tal modo ha contribuito al protrarsi della fonte di danno anche nel periodo di proprietà del Condominio. Tenuto conto di tutto ciò, la Corte ritiene che i danni debbano essere ridotti a causa del concorso del danneggiato”.

Per questa ragione i giudici di appello hanno ritenuto assorbiti gli interessi e la rivalutazione nelle somme riconosciute a titolo di sorte capitale, liquidate in favore della conduttrice.

I giudici di appello non hanno accolto – come sembra ritenere la parte ricorrente – una richiesta di riduzione del danno, proveniente da … (la quale aveva dedotto con l’atto di appello che “il Tribunale ha quantificato il danno in misura superiore al richiesto ed ha diviso gli oneri in modo infondato, senza dare motivazione”). Essi si sono limitati a ricondurre la condanna dei due convenuti alle richieste formulate dalla originaria attrice in sede di precisazione delle conclusioni, dinanzi al giudice di primo grado, dopo aver ricordato che sia l’appellante principale che quello incidentale avevano sottolineato che la società attrice aveva richiesto, in sede di precisazione di conclusioni, una somma inferiore a quella riconosciuta dal primo giudice e la … aveva precisato che il Tribunale aveva diviso gli oneri in modo infondato, senza dare alcuna motivazione.

La decisione della Corte territoriale si è pertanto attenuta alle censure formulate con l’atto di impugnazione, senza incorrere in alcun vizio di extrapetizione.

I giudici di appello hanno riconosciuto, attraverso una interpretazione delle domande e delle eccezioni sollevate dalle parti, insindacabile in questa sede, che il riferimento ad una “diversa misura di giustizia” invocata dalla conduttrice non poteva giustificare in alcun modo una liquidazione doppia – ed inoltre in proporzione opposta tra i due condannati – rispetto a quella invocata dalla ….

Con accertamento parimenti insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il concorso di colpa della danneggiata, responsabile per avere atteso oltre dieci mesi prima di dare il proprio assenso allo scambio di locali (in modo da consentire la sostituzione della tubazione fognaria ammalorata) giustificasse in pieno – anche sotto un profilo di liquidazione equitativa – una decisione di assorbimento delle voci autonome di rivalutazione monetaria ed interessi nella sorte capitale liquidata, considerato che il comportamento della attrice aveva pesantemente contribuito ad aumentare i danni dalla stessa subiti, in conseguenza delle rotture della tubatura, e della circostanza che mancava “una rigorosa prova del danno stesso”.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

“In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quale la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. 2 aprile 2001 n. 4799, 6 luglio 2006 n. 15382, 27 giugno 2007 n. 14583).

Nel caso di specie, vertendosi nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c., bene poteva dunque il giudice di appello – in presenza degli elementi di fatto dai quali desumere una colpa concorrente del danneggiato (elementi richiamati anche in sede di appello da …) – provvedere alla riduzione del risarcimento tenendo conto anche dell’apporto causale del comportamento del danneggiato, ai fini della liquidazione del danno.

Anche sotto questo ultimo profilo, pertanto, nessuna violazione di norma di legge è ravvisabile nella decisione della Corte milanese.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’unica parte costituita, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore della …, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per spese, e 3.400,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez. II del 08.06.2010 n. 13727 Circolazione stradala, contravvenzione, opposizione, spese processuali, opposizioni, pagamento in misura ridotta (2010-06-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Premesso:10n13727

che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta da B.G. con atto di citazione notificato il 31 maggio 2005 contro il Comune di Torre Annunziata e, dichiarata l’illegittimità incidenter tantum dell’accertamento di infrazione al codice della strada n. **** elevato a carico del predetta e notificato in data 17 marzo 2004, ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 144,63, pari all’importo dal medesimo pagato a titolo di sanzione amministrativa, oltre che al rimborso delle spese processuali;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 dicembre 2006, sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che con i tre motivi il Comune ricorrente censura: "violazione delle norme procedimentali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" (primo motivo); "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (secondo motivo); "sull’effetto preclusivo del pagamento della sanzione; insufficiente motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto" (terzo motivo); e si duole che il Giudice di pace abbia giudicato fondata nel merito l’azione di ripetizione d’indebito, nonostante essa fosse stata preceduta dal pagamento della sanzione in misura ridotta e nonostante il verbale di accertamento dell’infrazione non fosse stato impugnato in termini dall’interessato;

che i motivi – in quali, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2009, n. 13104), che il Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento;

che l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damai riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di ripetizione di indebito promossa dal B. deve essere respinta;

che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del B.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del doppio grado sostenute dal Comune di Torre Annunziata, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 381,56 (di cui Euro 35,23 per spese, Euro 156,10 per diritti ed Euro 190,23 per onorari), e, per la fase di legittimità, in Euro 600 (di cui Euro 400 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez. lavoro, 07 giugno 2010, n. 13672 Circolazione stradale, sinistro, assicurazioni, danno tanatologico, iure ereditatis, iure proprio (2010-06-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Come si legge nell’impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la B. di B. … … e B.F.F. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro de Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in solido con il Comune di (Omissis), a pagare a T.L., T.D., T.M.G. e D.R., quali eredi di T.P., la somma di Euro 1,767,02, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa prestata da quest’ultimo, nonchè i soli B. di B. … … e B.F.F. al risarcimento del danno biologico iure hereditatis nella misura di Euro 40.000,00, con obbligo della (Omissis) Assicurazioni s.p.a. di manlevare la B. da quest’ultimo danno.

Con l’atto di gravame gli appellanti deducevano la insussistenza del danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice, poichè il decesso di T.P., avvenuto in data (OMISSIS) mentre svolgeva la sua attività lavorativa alle dipendenze della ditta B., appaltatrice dei lavori di costruzione della rete fognante del Comune di (OMISSIS), era stato quasi istantaneo, per come poteva desumersi dalle dichiarazioni dei testi assunti. Contestavano altresì la eccessiva quantificazione dei danni nonchè la spettanza di emolumenti retributivi, mancando la prova dell’inizio della attività lavorativa del T.P., delle mansioni espletate e dell’orario di lavoro osservato, e concludevano per il rigetto della domanda di primo grado e, in subordino, per la riduzione della somma riconosciuta dal primo giudice.

Gli eredi di T.P. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituiva altresì il Comune di (Omissis) chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva riguardo al danno biologico e la riforma della stessa relativamente alla condanna al pagamento di emolumenti per le prestazioni lavorative.

La (Omissis) Assicurazioni s.p.a. restava contumace.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-7-2005, in riforma della pronuncia appellata, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi di T.L. nella qualità e rideterminava le spese del giudizio di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che dalle risultanze della prova testimoniale era risultato che il tempo decorso tra il momento dell’infortunio e la constatazione del decesso era stato estremamente breve e tale da non potersi configurare l’insorgenza del diritto al danno biologico vantato dagli appellati iure hereditatis. La Corte inoltre respingeva l’appello relativamente agli emolumenti retributivi, rilevando che le circostanze dell’inizio dell’attività lavorativa, delle mansioni svolte e dell’orario di lavoro dovevano ritenersi come ammesse, non essendo stata avanzata alcuna contestazione (anteriormente alle note de 16-5-2003).

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di T.P. hanno proposto ricorso con un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di (Omissis) si e costituito con controricorso.

La B. di B. … … e B.F.F. nonchè la (Omissis) Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente osserva il Collegio che, nonostante l’errore materiale contenuto nel ricorso (con riguardo alla indicazione della ditta "(Omissis)" anzichè "B.") dal contesto del ricorso e dalla lettura della sentenza impugnata (oltre che dell’appello e della memoria di costituzione degli appellati) non sorge alcuna incertezza circa la identificazione del soggetto intimato (cfr. fra le altre Cass. 11-11-202 n. 15793, Cass. 3-1-2005 n. 57). Peraltro la notifica a mezzo posta (seppure alla "(Omissis) di B. … …") è stata regolarmente effettuata presso lo studio degli avv.ti A. e A. C. in Catanzaro alla via (Omissis).

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 2043 c.c., e vizi di motivazione, in sintesi lamentano che la Corte territoriale ha considerato il danno solo sotto il profilo delle lesioni all’integrità fisica e non anche psichica, evidenziando che "qualora è dimostrato che la vittima era cosciente, lo choc catastrofico della imminenza della sua morte integra sicuramente quel danno psichico che, entrato nella sua sfera giuridica, è successibile agli credi". In sostanza in tal caso "il diritto costituzionalmente garantito è leso e spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale sia esso concettualmente nominato quale psichico, catastrofico o biologico".

In particolare i ricorrenti deducono che dalle risultanze di causa era emerso che il T.P., rimasto sotto il muro crollato aveva chiesto aiuto (v. testimonianza del G.) ed aggiungono che, comunque, tra l’infortunio e il decesso non potevano essere trascorsi soltanto alcuni minuti, in considerazione della dinamica dei soccorsi e delle testimonianze dei soccorritori.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dagli odierni ricorrenti iure hereditatis in base alla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (v. Cass. 30-6-1998 n. 6404 e, fra le altre, Cass. 20-1-1999 n. 491, Cass. 14-2-2000 n. 1633, Cass. 3-1-2002 n. 24, Cass. 2-4-2001 n. 4783, Cass. 14-3-2002 n. 3728, Cass. 24-2-2003 n. 2575, Cass. 10-8-2004 n. 15408, Cass. 13-1-2006 n. 517, Cass. 22-3-2007 n. 6946). Sennonchè, nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 – 11 – 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine".

Pertanto, come è stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2-2007 n. 3260 sull’entità di tale danno).

Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi, ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato che "il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto", "rende privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza in vita di T.P. al momento della estrazione dalle macerie nonchè sulla esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste G.) del T.".

La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla riconoscibilità del citato danno "tanatologico" e del diritto al relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.

11 ricorso va in tal senso accolto, restando assorbita la censura rivolta contro l’apprezzamento concreto della durata dei soccorsi e del tempo effettivamente trascorso tra la caduta del muro e il decesso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.