TAR Lombardia Milano sentensza 550 del 2010 del 4.3.2010 Praticanti avvocati, certificato compiuta pratica, verifica (2010-06-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

N. 00550/2010 REG.SEN.

N. 02764/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2006, proposto da:

… …, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Piana e Lorenzo Tamos, con domicilio eletto presso Lorenzo Tamos in Milano, via Ciro Menotti n.11;

contro

Ordine degli Avvocati di …, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Cristina Colombo, con domicilio eletto presso M. Cristina Colombo in Milano, via Durini n. 24;

Ordine degli Avvocati di …, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Lanni e Renato Speroni, con domicilio eletto presso Renato Speroni in Milano, piazza Argentina n.1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

– del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …, adottato nella seduta del 18.11.2006, con cui si “delibera di non riconoscere al dr. … … la validità del periodo della pratica forense dal 26/10/2005 al 03/11/2006”, nonché di tutti gli atti correlati, presupposti e conseguenti e, in particolare, del regolamento relativo allo svolgimento della pratica forense del dicembre 2005;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 04/01/2007, per l’annullamento:

– del provvedimento del 29/11/2006, con cui il Consiglio dell’Ordine di … ha rettificato l’errore materiale in cui era incorso il medesimo Consiglio, nell’individuazione della data di decorrenza della pratica forense, nel precedente provvedimento del 18.11.2006 (nel senso di non riconoscere validità del periodo della pratica forense dal 04/11/2005 al 03/11/2006);

– del provvedimento, in pari data, con cui il medesimo organo ha declinato la competenza al rilascio del certificato di compiuta pratica rimettendo gli atti al Consiglio dell’Ordine di …;

– dell’atto con cui il Consiglio dell’Ordine di … ha confermato la posizione dell’Ordine di …, disponendo di non provvedere all’emissione del certificato di compiuta pratica.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di …;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Avvocati di …;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

In data 17/10/2005 l’esponente otteneva dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …, presso cui era iscritto dal 25/10/2004, il nulla osta per il trasferimento nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine di ….

In data 04/11/2005 il Consiglio dell’Ordine di … deliberava di iscrivere il ricorrente nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/10/2005, per trasferimento dal competente Registro tenuto dall’Ordine di ….

Con istanza datata 03/11/2006 il ricorrente chiedeva al Consiglio dell’Ordine di … il rilascio del certificato di compiuta pratica e, successivamente, in data 13/11/2006 il predetto veniva convocato presso l’Ordine degli Avvocati di …, per sostenere il colloquio al termine del biennio di pratica forense. Di lì a poco, in data 18/11/2006, il Consiglio dell’Ordine da ultimo citato, deliberava quanto in epigrafe specificato, ritenendo che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica in modo adeguato, con diligenza e profitto.

Contro tale atto è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e di regolamento, nonché per eccesso di potere sotto più profili ( tra cui: difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, errore nei presupposti, difetto di istruttoria).

Si è costituito l’Ordine degli Avvocati di …, controdeducendo alle censure avversarie.

Con decreto presidenziale n. 2162 del 22.11.2006 è stata accolta, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine di …, stante la scadenza in data odierna dei termini per la presentazione del suddetto certificato ai fini dell’iscrizione agli esami di abilitazione, l’istanza cautelare per la concessione della misura “ante causam”.

Con decreto del 23/11/2006 l’Ordine degli Avvocati di …, in esecuzione del cit. decreto cautelare presidenziale, ha rilasciato il certificato di compiuta pratica “con riserva e al solo fine di consentire l’iscrizione, anch’essa con riserva, agli esami di Stato avanti la Corte di Appello di Milano. Il presente certificato viene emesso … con efficacia provvisoria … e con validità temporale sino alla pronuncia cautelare che verrà resa dal TAR ad esito della Camera di consiglio del 05/12/2006”.

Alla Camera di Consiglio del 5/12/2006 il TAR, con ordinanza n. 2238, ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato anche all’Ordine degli avvocati di … e depositato il 04/01/2007, sono stati impugnati:

– il provvedimento del 29/11/2006 con cui l’Ordine degli Avvocati di … rettificava la deliberazione del 18/11/2006, nel senso di non riconoscere al dr. … la validità del periodo di pratica forense dal 04/11/2005 al 03/11/2006;

– il provvedimento del 29/11/2006 con cui l’Ordine degli Avvocati di …, constatato che la competenza all’emissione del certificato di compiuta pratica spettava all’Ordine di …, ha declinato la propria competenza al certificato di compiuta pratica e, per l’effetto, ha rimesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … il fascicolo relativo al ricorrente, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

– il verbale di riunione del Consiglio dell’Ordine di … del 4/12/2006 con cui – premesso che: a) il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta; b) il dr. … non ha richiesto all’Ordine di … il predetto certificato; c) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … ha espresso una valutazione negativa sul periodo di pratica ivi svolto – ha deliberato “allo stato di non assumere alcun provvedimento”.

Anche i motivi aggiunti fanno leva sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Si è costituito l’Ordine degli Avvocati di …, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Ha resistito ai motivi aggiunti anche l’Ordine di …, depositando memoria.

Alla pubblica udienza del 12.01.2010 la causa, sentite le parti presenti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Sul ricorso introduttivo.

Il Collegio ritiene di poter soprassedere all’esame delle eccezioni sollevate dal patrocinio resistente, stante la infondatezza nel merito dell’odierno gravame.

In tal senso, il Tribunale ritiene opportuno premettere alcuni cenni in ordine alla disciplina normativa applicabile in subjecta materia.

Viene in rilievo, in primis, il d.P.R. 10-4-1990 n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale” di cui è sufficiente – per l’oggetto dell’odierno contendere – richiamare gli artt.1 (rubricato “Modalità della pratica”), secondo cui: “1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione…”; 4 (rubricato “Adempimenti dei consigli dell’Ordine”), per cui: “…3. È compito dei consigli dell’Ordine vigilare sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni”.

Ancora, assume rilievo il disposto dell’art. 9 del d.P.R. cit., a tenore del quale, a proposito del “Certificato di compimento della pratica”, si specifica che: “1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi. …”.

A sua volta, il R.d. da ultimo richiamato (n.37/1934), recante “Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore”, all’art. 10 così recita: “Il Consiglio dell’ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. …”.

Tale essendo, in sintesi, il panorama normativo di riferimento, deve ritenersi che:

1) Sui primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto vertenti su questioni connesse.

Reputa il Collegio che il Consiglio dell’Ordine di …, a seguito della richiesta del certificato di compiuta pratica ad esso rivolta dall’esponente, ha legittimamente provveduto a convocare il praticante per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti sullo svolgimento della pratica. A seguito di incongruenze emerse in tale colloquio, poi, coerentemente lo stesso Consiglio ha invitato il praticante ad un ulteriore colloquio, per il giorno 16.11.2006, da svolgersi anche alla presenza del “dominus”.

Ebbene, dal verbale di audizione dell’ultimo colloquio cit., tenutosi alla presenza di quattro Consiglieri dell’Ordine di …, sottoscritto dall’esponente e dal suo dominus, è emerso, per quel che qui maggiormente rileva, che:

– durante lo svolgimento di un anno di pratica, l’esponente ha predisposto soltanto due atti di citazione, un atto di precetto ed una comparsa, ma come “tentativi di atti che vennero modificati”;

– tutti gli altri atti indicati nel libretto, in realtà, come dichiarato dal ricorrente medesimo, non sarebbero stati da lui predisposti ma soltanto ricopiati nel suo personal computer.

Ciò posto, non può ritenersi affetto dalle lamentate carenze motivazionali ed istruttorie il provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine di … che, sulla base di quanto emerso nel colloquio del 16.11.2006, ha ritenuto che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica “in modo adeguato e con diligenza e profitto”, avendo anzi svolto “pratica insufficiente e parziale”, così decretando il non riconoscimento della validità del periodo di pratica decorrente dal 26/10/2005 al 03/11/2006.

Si deve ritenere, in linea generale, che il giudizio di valore espresso dal Consiglio dell’Ordine a proposito dell’esperienza acquisita dal praticante nel periodo della pratica forense sia strumentale alla valutazione della effettività del tirocinio medesimo e, come tale, pienamente riconducibile al potere di controllo spettante a tale organo.

Né, d’altra parte, può disconoscersi in capo al medesimo Consiglio la titolarità di un potere di valutazione della qualità della pratica forense, come vorrebbe indurre a credere il patrocinio ricorrente, sostenendo che la valutazione del profitto della pratica dovrebbe essere effettuata esclusivamente in sede di esame dinanzi alla competente Corte di Appello.

In realtà, reputa il Collegio come l’Ordine sia istituzionalmente chiamato a valutare la validità del tirocinio anche sotto il profilo del profitto conseguito dal tirocinante, come chiaramente emerge dagli artt. 1 d.P.R. cit. e 10 R.d. cit..

La ratio di tale previsione risiede, infatti, nella necessità di conferire all’organo di autogoverno un potere di valutazione idoneo ad accertare l’effettività del tirocinio svolto, eventualmente smascherando quelle situazioni, pur possibili, di tirocinio in tutto o in parte apparente, in cui la pratica risulta svolta in modo fittizio e senza una concreta e fattiva partecipazione del tirocinante all’attività professionale.

A tal fine, quindi, va ribadito come l’effettività del periodo di pratica debba essere valutata, non soltanto, sulla base del dato numerico relativo al numero di atti compiuti e/o al numero delle udienze cui si è assistito, così come descritte nell’apposito “libretto” ma, altresì, tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la valutazione negativa espressa dal Consiglio dell’Ordine di … rappresenti un corollario logicamente e coerentemente riconducibile all’esito del colloquio di verifica sostenuto dal ricorrente il 16.11.2006. In tale sede, infatti, è emerso che:

– il praticante, non soltanto, non ha posto in essere un numero adeguato di atti giudiziali, ma, anche avuto riguardo ai pochi atti redatti, gli stessi non sono stati portati a termine dal tirocinante, ma hanno richiesto l’intervento, a carattere sostanziale, del dominus (come efficacemente reso palese dall’espressione utilizzata dallo stesso dominus, che ha definito tali atti come “tentativi di atti”);

– le risposte fornite dal ricorrente sulle domande volte ad approfondire la qualità della partecipazione dell’istante medesimo alle udienze riportate nel libretto, sono risultate generiche e insufficienti.

I motivi di ricorso su indicati risultano, pertanto, infondati.

2) Sul terzo motivo di ricorso.

Secondo il ricorrente, la valutazione negativa espressa dall’Ordine facendo riferimento all’art. 15 del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense, avrebbe dovuto riguardare, al più, l’ultimo semestre di pratica e non l’intero anno, atteso il disposto dell’art. 18, comma 2°, del Regolamento stesso (ai sensi del quale: “Per i praticanti che alla data di entrata in vigore del Regolamento siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal semestre immediatamente successivo a tale data, ivi compreso l’obbligo di inviare la dichiarazione”).

A ben vedere, la valutazione impugnata poggia, prima ancora che sull’art. 15 delle norme settoriali dell’Ordine di …, richiamate da parte ricorrente, sulle norme dell’ordinamento statuale sopra tratteggiate (tra cui l’art. 10 del R.d. n.37/1934, pure richiamato nelle premesse dell’atto gravato), che attribuiscono all’istituzione competente alla tenuta dell’Albo il potere di vigilare, tra l’altro, sul rispetto dei requisiti prescritti per l’iscrizione.

Ne deriva che, anche ammesso – in ipotesi – che l’applicazione dell’art. 15 cit. vada limitata, ai sensi del successivo art. 18 cit. all’ultimo semestre di tirocinio, da ciò non si ricaverebbe affatto, come vorrebbe indurre a ritenere la difesa ricorrente, che il Consiglio dell’Ordine fosse privo del potere di sindacare il restante semestre di pratica, facendo leva sulle citate norme generali.

Né, d’altro canto, possono trascurarsi i profili di inammissibilità della su estesa censura, atteso che: – in primo luogo, anche il mancato riconoscimento di validità di un unico semestre avrebbe precluso al ricorrente di conseguire il certificato di compiuta pratica necessario ai fini dell’esame di abilitazione;

– e, in secondo luogo, la stessa inapplicabilità del regolamento dell’Ordine sopra citato al caso in esame risulta inconferente, atteso che il ricorrente ha omesso di allegare e dimostrare che, in base alla disciplina previgente il regolamento approvato il 20/12/2005 ed entrato in vigore il 04/01/2006, il Consiglio dell’Ordine fosse privo dei poteri di controllo formale e sostanziale della pratica forense di che trattasi.

Il terzo motivo risulta, quindi, prima ancora che infondato, inammissibile per difetto di interesse.

Quanto all’impugnazione rivolta avverso il Regolamento dell’Ordine di … sulla pratica forense approvato il 20.12.2005, il Collegio osserva quanto segue.

Come rilevato anche dalla difesa resistente, il ricorso non contiene, neppure indirettamente, l’esposizione dei motivi su cui si fonda l’impugnazione del suddetto Regolamento, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 6 n.3 del R.d. n. 642/1907 (oltre ad omettere del tutto l’indicazione delle norme reputate illegittime).

Consegue da ciò che – nella parte rivolta avverso il predetto Regolamento – l’epigrafato ricorso si rivela inammissibile.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo deve essere respinto, in relazione all’impugnazione del provvedimento del 18.11.2006 e dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione del citato regolamento.

Analogamente deve respingersi la domanda risarcitoria atteso che, non essendo emersa la illegittimità del provvedimento impugnato, non è ravvisabile uno dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c.

Quanto ai motivi aggiunti depositati il 4/01/2007, il Collegio osserva quanto segue.

Si può, anzitutto, prescindere anche qui dall’esame delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito dei predetti motivi.

3) Sul motivo rubricato sub n. 4.

La determinazione assunta dall’Ordine di … in data 4/12/2006 è intervenuta in un momento in cui risultava ancora valido ed efficace il provvedimento datato 23/11/2006, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … ha rilasciato all’esponente il certificato di compiuta pratica, in ottemperanza al decreto presidenziale n.2162/2006 cit. in fatto.

L’efficacia del predetto certificato, infatti, è venuta meno soltanto a seguito della camera di consiglio del 5.12.2006, in cui la IV^ Sezione di questo TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Consegue da ciò la correttezza di tale parte della motivazione dell’atto qui gravato.

Il motivo è, dunque, infondato.

4) sui motivi rubricati sub nn. 5 e 6.

La infondatezza del primo motivo aggiunto da ultimo esaminato trae seco la inammissibilità delle ulteriori censure per difetto di interesse.

In effetti, il Collegio non può non rilevare come l’Ordine di … abbia posto a fondamento della decisione assunta ben tre ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sostenerla sotto il profilo motivazionale (ovvero, nell’ordine: I. il diniego dell’Ordine di … del 18.11.2006, emendato dell’errore materiale il 29.11.2006; II. la impossibilità di rilasciare due volte lo stesso certificato ai sensi dell’art. 9 d.P.R.cit.; III. la mancata richiesta direttamente all’Ordine di … del certificato di compiuta pratica).

Ebbene, poiché – in seguito all’esame del primo motivo aggiunto poc’anzi scrutinato – è emersa la legittimità della ragione dell’atto impugnato che fa leva sull’impossibilità, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n.101/1994 cit., di rilasciare per più di una volta il certificato di compiuta pratica, se ne deve desumere, in base alla cd. prova di resistenza, la inammissibilità, per difetto di interesse, dei restanti motivi aggiunti. Questi ultimi, in effetti, si appuntano sulle restanti ragioni richiamate nelle premesse dell’atto impugnato che, tuttavia, quand’anche fossero rimosse, lascerebbero in piedi l’atto in questione, fondato comunque su una ragione autonomamente idonea a sorreggerlo (id est, quella derivante dal cit. art. 9).

Ciò posto, il Collegio non può esimersi dal rilevare la infondatezza anche dei vizi di invalidità derivata, addotti dall’esponente con particolare riguardo alla determinazione del 28.11.2006, attesa la legittimità, come sopra accertata all’esito dell’esame del ricorso introduttivo, dell’atto presupposto assunto come invalidante (id est il provvedimento dell’Ordine di … del 18.11.2006).

Per le considerazioni che precedono, anche i motivi aggiunti devono essere respinti in ogni loro domanda.

Quanto alle spese di causa, il Tribunale, in considerazione della natura della causa e della complessità della fattispecie concreta, ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, così statuisce in relazione al ricorso ed ai motivi aggiunti in epigrafe specificati:

– respinge in parte e per il resto dichiara inammissibile il ricorso introduttivo in ogni domanda in esso formulata;

– respinge i motivi aggiunti in ogni domanda in essi formulata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) Risarcimento danni da navigazione (2010-06-21)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1848/10 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da navigazione.

T R A

(TIZIO), nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: ammettere i mezzi istruttori così come richiesti; condannare la Spa (Zeta9, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 1.500,00 per i danni riportati dal suo motore marino, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’inammissibilità e/o l’improponibilità della domanda in quanto non applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all’art. 149 del CdA; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIO), con atto di citazione ritualmente notificato l’1/12/09 alla S.p.A. (ZETA), la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della mancanza di qualsiasi sua responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 31/5/09 in Pozzuoli (NA) Località …, in occasione del quale il motore marino Johnson, matricola n…., montato sul gommone di sua proprietà ed assicurato con la Spa (Zeta), veniva danneggiato dall’imbarcazione .. … … tg…. di proprietà di (…) ed assicurata con la Spa (Ipsilon) – fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’investimento, il suo motore marino riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.500,00, come da preventivo prodotto;

– che il suo motore marino era assicurato per la RC presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.13440037237-6 ricevuta il 17/10/09, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ipsilon) con raccomandata a.r. n.13440037238-7 ricevuta il 19/10/09, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 149 del CdA e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle eccezioni di parte convenuta, questo Giudice si riservava e, sciogliendo la riserva, invitava le parti a concludere ed a discutere la domanda per la sua assegnazione a sentenza che, veniva riservata in data 9/6/10.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato alla luce dell’art. 123 del D.L.vo 209/05 (Natanti).

Detto articolo prescrive l’obbligarietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto, solo per danni alle persone.

Solo nel caso, quindi, che un’unità da diporto procuri danni a persona sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui al D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private).

Nel caso di specie, l’attore ha richiesto il risarcimento dei danni riportati dal suo motore marino e, pertanto, non è applicabile la normativa di cui al CdA. Esso attore avrebbe dovuto citare in giudizio il proprietario del natante danneggiante che, a sua volta, avrebbe potuto chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione se il suo natante fosse stato assicurato per i danni alle cose.

La norma di cui all’art. 123 del D.L.vo 209/05 rispecchia la norma di cui all’art. 2 della Legge 990/69 abrogata.

Nella vigenza della legge 990/69, la giurisprudenza della Cassazione era conforme nel ritenere che:

– Nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007);

– In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l’azione diretta contro l’assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8816 del 18/06/2002);

– In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’azione diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 18 legge n. 990/69 non è proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994).

La novità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la domanda inammissibile;

2) compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 21 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sez. Unite 4.06.2010, n. 13658 Pagamenti, rifiuto assegni, ingiustiìficato, adempimento (2010-06-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma – riprodotte le seguenti “conclusioni”: “per l’opponente: «dichiarare interamente estinta, per compensazione, la obbligazione e pertanto soddisfatta la creditrice procedente e, per l’effetto, dichiarare nulli il precetto e tutti gli atti conseguenti; in subordine, nell’ipotesi di rigetto della eccezione di compensazione, dichiarare non dovute alcune voci di precetto …»; per l’opposto: «respingere l’opposizione perché infondata»” -, respinta “l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente” (“in quanto non stata fornita la prova del passaggio in giudicato del titolo … solo provvisoriamente eseguibile e quindi non certo”), ha accolto (“nei limiti … esposti” nella motivazione) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società di assicurazione osservando:

– “merita accoglimento la doglianza sulla illegittimità di alcune voci di precetto (ad es. consultazione col cliente, corrispondenza informativa, delega ed autentica, fascicolazione ed indice) e di tale eccezione, si osserva incidentalmente, dovrà tener conto il GE nella eventuale assegnazione del credito”;

– sul “motivo principale di opposizione” (da accogliere “nei limiti che seguono”): “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”; “secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 27158 del 19 dicembre 2006), nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno costituisce, secondo gli usi negoziali, idoneo modo di estinguere la obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti”.

Per il giudice a quo, infine, “è da considerare, altresì, il comportamento della creditrice certamente contrario ai principi di correttezza e buona fede, intesa senso oggettivo (Cass. 9 luglio 2002 n. 18240; Cass. 28 luglio 1997 n. 7051)”: “il rifiuto della creditrice di ricevere l’assegno è stato oltremodo contrario a buona fede anche alla luce del motivo addotto a sostegno di tale rifiuto, vale a dire la non congruità dell’importo portato dal titolo”.

2. La ricorrente chiede di cassare tale decisione in forza di due motivi.

A. Con il primo la TRALICCI – esposto che nel caso “l’assegno corrisposto dalla debitrice è consistito in un assegno bancario” – denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 e 1217 cod. civ. nonché dell’ art. 112 c.p.c. (error in procedendo) adducendo che – avendo questa Corte affermato, “in numerosissime massime” (“comprese quelle richiamate nella sentenza gravata”), che “ai fini dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria sia necessaria la ‘dazione’ di moneta contante avente corso legale … ex art. 1277 cc” ed esteso “solo recentemente” (“Cass. civ. sez. unite, 18 dicembre 2007 n. 26617”) “tale potere estintivo esclusivamente all’assegno circolare anche se con ‘determinate limitazioni’” – l’assegno bancario non rientra “nell’ambito degli ‘strumenti legali’ di estinzione delle obbligazioni pecuniarie” e conserva la “sua natura di datio pro solvendo e pertanto rifiutabile dal debitore” (“in tal senso … Cass. III, 10 febbraio 2003 n. 1939”).

La ricorrente aggiunge che il “contrasto” del “rifiuto” del “titolo di credito” da parte del creditore con “l’art. 1175 c.c.” è stato affermato da un “orientamento minoritario” di questa Corte “ma sempre con riguardo all’assegno circolare” per cui la decisione impugnata è illegittima “non solo per contrasto con gli artt. 1277 e 1182 cc ma soprattutto per omessa pronuncia su una specifica domanda di [essa] parte creditrice” (“nel caso …, al contrario l’impresa assicuratrice ha versato un assegno bancario e pertanto nessun obbligo di restituzione grava in capo allo scrivente”) “consistente” nella “carenza di efficacia ‘solutoria’ del pagamento tramite assegno bancario in luogo della moneta contate o circolare” atteso che “il giudice si è limitato a pronunciarsi … sull’efficacia solutoria dell’assegno circolare ma non su quella del titolo oggetto di causa” (“assegno bancario”).

A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto):

– “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato, alla creditrice, ad estinzione del debito portato dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma un semplice assegno bancario, poteva la parte creditrice rifiutare la forma di pagamento utilizzata dal debitore”;

– “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato alla creditrice, quale estinzione dell’obbligazione pecuniaria pendente, un assegno bancario poteva il giudice dell’opposizione equiparare il pagamento tramite assegno bancario a quello effettuato tramite assegno circolare e pertanto considerare il rifiuto del pagamento tramite assegno bancario contrario alle regole di correttezza e buona fede”;

– “se, nella fattispecie in esame, in cui parte debitrice aveva proposto opposizione ad atto di precetto deducendo l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per avvenuto inoltro, alla creditrice, prima della notifica del precetto, di un assegno bancario di importo pari alle spese liquidate, poteva il giudice ritenere estinta l’obbligazione pecuniaria attribuendo all’assegno bancario efficacia di datio pro soluto”.

B. Con l’altro motivo la ricorrente – assunto aver “parte debitrice” richiesto, “nelle conclusioni dell’atto di opposizione”, di “‘condannarla a rimborsare alla Compagnia la somma di euro 220,00 versata quale sostituto d’imposta …’ (cfr. opposizione all’esecuzione)” – denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. adducendo dover “ritenersi che trattandosi di ‘controversia fra sostituito e sostituto, relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo, anche nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata nei confronti del sostituto invocando l’art. 2043 c.c.’, il … giudice avrebbe dovuto primariamente dichiarare la sua incompetenza per materia, sulla questione, in favore delle ‘commissioni tributarie’ (cfr. Cass. civ., sez. Unite, 24 ottobre 1997 n. 10456), con la conseguenza che l’omessa declaratoria di incompetenza, cui ha fatto seguito una pronuncia del seguente tenore ‘accoglie l’opposizione …’ (pag. 4 sentenza gravata) ha determinato una violazione dell’art. 31 cpc”.

A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto)

“se nell’ipotesi di specie in cui parte debitrice, nella propria opposizione all’esecuzione, aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza sulla questione in favore delle Commissioni Tributarie”.

3. La società di assicurazioni – esposto essere “illuminante sul comportamento” della creditrice il fatto che la stessa, “pur iniziando una procedura esecutiva”, abbia trattenuto “l’assegno inviatole a saldo delle sue spettanze” -, dal suo canto, oppone (in sintesi):

– sul primo motivo dell’avverso ricorso, che “deve considerarsi altamente pregevole nell’ottica di uno sviluppo dei commerci e della effettiva rispondenza delle decisioni ai casi concreti, come il Tribunale abbia ritenuto ‘certo’ il pagamento avvenuto a mezzo dell’assegno bancario … come deve ritenersi … logica e coerente la motivazione della corte di merito laddove afferma che il ‘rifiuto della creditrice stato contrario ai criteri di correttezza e buona fede’”;

– quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, che si tratta di una “questione … secondaria … trattata dal Tribunale solo per economia processuale e per una forma di ‘attrazione’ da parte della questione principale”.

4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.

A. La sentenza impugnata – come si evince univocamente dalle riportate argomentazioni che la sorreggono – fondata su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea, da sola, a sorreggere la statuizione adottata:

– l’una (a conforto della quale il Tribunale richiama la «più recente giurisprudenza di legittimità»: «Cass. … n. 27158 del 19 dicembre 2006») affermativa della idoneità della «corresponsione di un assegno» ad «estinguere l’obbligazione» («senza che occorra un preventivo accordo tra le parti»);

– l’altra fondata sulla contrarietà a «correttezza e buona fede» del «comportamento» tenuto nel caso dalla creditrice, il cui «rifiuto» è stato ritenuto (appunto) «oltremodo contrario a buona fede» perché giustificato (unicamente) con l’asserita (ma, in realtà, infondata al momento dell’invio del titolo [né la TRALICCI ha in alcun modo censurato lo specifico accertamento fattuale del giudice del merito secondo cui “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”]) non congruità dell’importo portato dall’assegno bancario rimesso dalla debitrice.

Tale ragione – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – non costituisce affatto espressione di un “orientamento minoritario” di questa Corte (né, tampoco, relativo al solo “assegno circolare”) perché (Cass., un., 23 dicembre 2009 n. 27214, in materia non contrattuale), “l’obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 Cost., un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 5 marzo 2009 n. 5349)”, “applicabile in ambito contrattuale od extracontrattuale”, che “impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale”, comunque “volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (in termini …, Cass. 5 febbraio 2007 n. 3462)”: “il principio di correttezza e buona fede, in particolare, deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass. 11 giugno 2008 n. 15746)”.

La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la “regola della correttezza e della buona fede oggettiva” nella “valutazione del comportamento del creditore”, peraltro, costituisce l’imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”.

Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla “valutazione del comportamento del creditore”, particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che :

– l’inciso “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” contenuto nel primo comma dell’art. 1277 cod. civ. “significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio”: “la moneta avente corso legale”, infatti, “non è l’oggetto del pagamento” perché questo “è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro”;

– “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito” (“nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”);

– “nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento”.

Nella medesima sentenza, poi, si è precisato che “il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto”, con la conseguenza che “se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all’occorrenza anche provare”.

Da tali principi discende che il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.

Nel caso la ricorrente non ha dedotto l’esistenza di nessun motivo a giustificazione del mancato incasso dell’assegno benché l’avesse ricevuto (come accertato dal giudice a quo) oltre sei mesi prima di intraprendere l’azione esecutiva opposta dalla debitrice proprio per effetto di detto invio e tanto dimostra la effettiva contrarietà del suo «comportamento» ai «principi di correttezza e buona fede», come ritenuto dal giudice del merito.

L’infondatezza della doglianza relativa al punto di censura esaminato, in una con la già evidenziata autonomia di questa ratio decidendi a sorreggere da sola la decisione impugnata, rende del tutto inutile l’esame della censura avente ad oggetto l’altra ragione della medesima decisione (capacità della «corresponsione di un assegno» di «estinguere l’obbligazione», «senza che occorra un preventivo accordo tra le parti») attesa la evidente inidoneità dell’eventuale fondatezza di quest’ultima a determinare, da sola, la cassazione della sentenza impugnata.

B. Il secondo motivo – il cui quesito ex art. 366 bis c.p.c. risulta, peraltro, imperfettamente formulato laddove fa riferimento ad ipotesi “in cui parte debitrice … aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata” mentre il soggetto obbligato alla restituzione dovrebbe identificarsi nel “sostituito” (non nel “sostituto”) – inammissibile perché (diversamente da quanto suppone anche la società che parla comunque di “questione … trattata dal Tribunale”) diretto a censurare una pronuncia inesistente: nella sentenza impugnata, infatti, non vi è traccia (nemmeno nelle “conclusioni” della detta “debitrice” riportate nell’epigrafe) né della proposizione di siffatta richiesta da parte della “debitrice” né, soprattutto, di una qualche decisione sulla stessa adottata dal giudice a quo nella cui pronuncia di “accoglimento dell’opposizione” spiegata dalla debitrice non si rinviene alcuna condanna della odierna ricorrente a pagare alcunché in favore di quella “debitrice”.

L’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. – per omissione di pronuncia attinente detta richiesta – in cui potrebbe essere incorso il giudice a quo, comunque, non è stata denunziata dalla società, unica avente interesse (art. 100 c.p.c.), per cui la pretesa domanda di restituzione (se effettivamente prospettata) deve ritenersi definitivamente estranea al thema decidendi: va, quindi, rilevata la carenza di qualsiasi presupposto fattuale che possa involgere l’applicazione dell’art. 37 c.p.c. del quale la TRALICCI denunzia la violazione con il motivo in esame.

4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe forensi, al valore della controversia ed all’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa (il cui controricorso deve ritenersi inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 920,00, di cui euro 720,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 23.6.2010 Vacanza rovinata, viaggi, turismo, consumerismo, Smarrimento bagaglio, danno patrimoniale, danno morale (2010-06-23)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1480/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni,

T R A

(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine allo smarrimento del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00 per la perdita del bagaglio e del suo contenuto, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/11/07 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla perdita del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 1.000,00.

Nell’atto di citazione assumeva:

– che, il trasporto veniva garantito dal vettore aereo (Zeta) con partenza da Napoli con il volo AZ1280 ed arrivo a Vienna con il volo AZ0191;

– che, giunta a destinazione si recava presso il nastro trasportatore per prelevare il proprio bagaglio, precedentemente dato in custodia al vettore (Zeta) prima dell’imbarco all’aeroporto di Napoli;

– che, detto bagaglio non veniva riconsegnato perché smarrito;

– che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);

– che, detto bagaglio veniva riconsegnato dopo tre giorni;

– che, in mancanza del bagaglio dove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, è stata costretta ad acquistare il necessario per proseguire la vacanza;

– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n. 13082582053-5 ricevuta il 12/11/07.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale e l’estinzione del diritto fatto valere e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Nelle more del giudizio, la convenuta Spa Zeta) comunicava che il Tribunale di (…) aveva dichiarato il suo stato di insolvenza, per cui il procedimento veniva interrotto.

Con istanza del 2/10/09 l’attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso alla Spa (Zeta) in data 19/10/09.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta Spa (Zeta).

Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.

Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.

La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).

L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).

E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.

E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.

La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.

Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.

Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.

Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta.

L’art. 31 della Convenzione di Montreal (Termini per la presentazione dei reclami), citato dalla convenuta, si riferisce all’ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni.

Nel caso di specie, essendo stato consegnato il bagaglio integro, l’attrice non era tenuta a presentare alcun reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

E’ provato documentalmente e con prova testimoniale, mentre la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia prova del danno subito:

– che l’attrice, nel viaggio di andata Napoli-Vienna subiva lo smarrimento della valigia contenente tutto il vestiario e gli effetti personali;

– che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);

– che, fu costretta ad acquistare tutto il vestiario e gli effetti personali che erano nella valigia smarrita, occorrente per il soggiorno di cinque giorni;

– che, il bagaglio le veniva riconsegnato dopo tre giorni.

Pertanto, a norma della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00.

Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all’effettivo danno subito dall’istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati.

Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6/5/10:

– Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

A Detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 23 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.