Cassazione civile 14085/2010 Se non sei iscritto all’albo, non hai diritto al compenso!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione civile, Sezione Seconda, 11.06.2010, n. 14085

Svolgimento del processo

N.A., titolare della ditta Sanitermogas, con atto notificato il 24 febbraio 2000 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato dal Tribunale di Chiavari il pagamento in favore di B.R., consulente del lavoro, della somma di L. 6.793.200, eccependo in primo luogo che la ingiungente rivendicava nei suoi confronti compensi per prestazioni professionali riguardanti elaborazioni della contabilità, consulenza fiscale, dichiarazioni dei redditi, richiesta di certificati presso la C.C.I.A.A., ossia per attività che esulavano dalle competenze di un consulente del lavoro, in cui invece rientrava la cura di "tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente", nonchè lo svolgimento di ogni altra funzione ad essa "affine, connessa e conseguente" (ciò ai sensi della Legge Professionale 11 gennaio 1979, n. 12, art. 2).

Poichè esso opponente non aveva dipendenti, le prestazioni per le quali la B. rivendicava il compenso, oltre a non essere ricomprese tra quelle elencate nell’art. 2 della citata legge, non potevano neppure considerarsi collaterali all’amministrazione del personale.

Sempre secondo l’opponente, le attività per le quali la B. pretendeva di essere compensata rientravano tra quelle che il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, riconosceva di competenza dei commercialisti regolarmente iscritti nel relativo albo professionale, con la conseguenza che la predetta, ai sensi dell’art. 2231 c.c., comma 1, non aveva azione nei suoi confronti per il relativo compenso.

In subordine eccepiva l’eccessiva onerosità degli importi richiesti da controparte atteso che all’inizio dell’incarico aveva con la B. pattuito un compenso forfetario annuale di L. 1.200.000.

Chiedeva pertanto la revoca o l’annullamento dell’opposto decreto ed inoltre, in via riconvenzionale, che la B. venisse condannata:

a) a corrispondergli, salvo compensazione con l’eventuale credito riconosciuto alla predetta, la somma di L. 1.800.000, IVA compresa, per taluni lavori di idraulica da esso effettuati a favore della medesima, come risultanti da fattura del 22 dicembre 1997;

b) a risarcirgli i danni cagionatigli dalla mancata conclusione con la Roca Italia Spa di un contratto di assistenza tecnica per la manutenzione ed installazione di caldaie prodotte da tale società, con esclusiva nel T., mancata conclusione dovuta al fatto che la B., nell’eseguire l’incarico di iscrivere presso la C.C.I.A.A. l’impresa Sanitermogas, aveva omesso di indicare nell’oggetto della stessa, nonostante esplicita richiesta, l’attività di installazione, trasformazione e manutenzione di caldaie ed impianti di riscaldamento.

La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali fatte valere dall’opponente, chiedendone la reiezione;chiedeva altresì che la controparte venisse condannata a risarcirle i danni cagionatile ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale adito, con sentenza del 28 novembre 2000, respingeva l’opposizione ritenendo che i consulenti del lavoro potevano "esercitare attività tributaria" e, quanto all’ammontare del compenso, che conforme a legge era quello richiesto dalla creditrice perchè confermato dal Presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro mentre il patto forfetario relativo a tale compenso invocato dall’opponente non risultava concluso, ma solo proposto dal predetto;dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale non risultando essa dipendere nè dal titolo dedotto in giudizio nè da quello che apparteneva alla causa come mezzo di eccezione;respingeva la domanda riconvenzionale per i danni perchè l’iscrizione della Sanitermogas presso la C.C.I.A.A. era stata posta in essere sulla base delle indicazioni di un modulo sottoscritto dal titolare della ditta opponente;condannava il N. a corrispondere alla B. la somma di L. 500.000 a titolo di danni ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese del giudizio. Proposto gravame dal N. e costituitasi in giudizio la B. che resisteva all’impugnazione chiedendo la conferma della gravata decisione con vittoria delle maggiori spese del grado e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 20 ottobre 2004, in parziale riforma della pronunzia di prime cure accoglieva l’opposizione proposta dal N. avverso il decreto ingiuntivo, revocandolo e respingeva la relativa domanda proposta dalla B.; escludeva la responsabilità del N. ex art. 96 c.p.c., e compensava tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione B.R. sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso N.A. il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un’unica censura.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l’incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l’unico articolato motivo la ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 1979, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 2231 c.c., e all’art. 3 Cost., nonchè del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, censura la sentenza che: a) erroneamente aveva limitato le attribuzioni dei consulenti del lavoro, senza tenere conto dell’ampliamento della competenza in materia fiscale e tributaria conferita con una serie di provvedimenti legislativi introdotti in epoca successiva alla L. n. 12 del 1979; b) fra le attività proprie dei consulenti del lavoro devono essere annoverate anche quelle operazioni che, pur essendo di competenza di altre categorie professionali, non sono a queste riservate in via esclusiva, secondo quanto al riguardo statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996, che ha ritenuto conforme ai principi dettati dalla legge delega i Decreti n. 1067 e 1068 del 1953; b) in ogni caso, gli atti compiuti dalla B. non rientravano fra quelli tipici di cui ai menzionati decreti.

Il motivo è fondato.

La sentenza, nel ritenere non dovuto il compenso chiesto dalla ricorrente per attività professionali che non rientravano nelle competenze professionali attribuite al consulente del lavoro, ha riformato la decisione di primo grado che si era espressa in senso favorevole alla B., revocando l’opposto decreto ingiuntivo con reiezione della domanda della predetta oggetto di tale provvedimento.

Orbene, l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicchè il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall’art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abitazione.

Nella specie i giudici di appello hanno escluso che l’attività espletata dalla ricorrente rientrasse nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro secondo quanto al riguardo previsto dalla L. n. 12 del 1979, ritenendo che esse rientrassero tra quelle proprie del ragioniere commercialista e del dottore commercialista nei cui albi professionali la medesima non era iscritta, con la conseguenza che essa, a mente dell’art. 2231 c.c., comma 1, non aveva azione nei confronti del N. per ottenere il pagamento del relativo compenso.

Vanno qui allora richiamati (come già in Cass. n. 15530/2008) i principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all’art. 33 Cost., comma 5, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l’interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di ur^società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. 345 del 1995).

Ed alla luce di tali principi ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996), nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità del D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 1, comma 1, e u.c., e del D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1, comma 1, e u.c., in relazione all’art. 76 Cost., ne ha rilevato la conformità alla precisa prescrizione contenuta nella L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. unico, lett. a), (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), secondo cui "la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva". Nelle norme delegate – hanno sottolineato i giudici delle leggi – non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l’elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica nè "l’esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati nè quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".

In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall’altro, la non limitazione dell’ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.

L’espressione "a norma di leggi e regolamenti", di cui all’ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei D.P.R. n. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.

Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari).

Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dalla B., (tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista dalla legge come condizione di esercizio della professione).

Il ricorso principale va pertanto accolto, la gravata sentenza va sul punto cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta da N.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Chiavari il 30 novembre 1992.

Va invece rigettato il ricorso incidentale proposto dallo stesso N. avverso la medesima sentenza che ha negato la riconvenzionale da lui proposta di pagamento dell’importo di L. 1.800.000 per taluni lavori di idraulica da esso effettuati in favore della B., non rilevandosi la denunciata omessa o contraddittoria motivazione nel ragionamento del giudice d’appello che ha ritenuto infondata nel merito la pretesa dell’attuale ricorrente atteso che la fattura dallo stesso emessa per quei lavori (la n. 87/97 del 22 dicembre 1997, pacificamente emessa dalla Sanitermogas) e l’annotazione "Pagata" con sigla annessa risultavano "ictu oculi" vergate dalla stessa mano. Circostanza questa che, da un lato vanificava il disconoscimento della "sigla" da parte del N. (il quale avrebbe dovuto disconoscere anche la fattura, che aveva invece proposto come mezzo di prova a suo favore), dall’altro provava l’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere, salvo una specifica contestazione, che chi era legittimato a "fatturare" fosse legittimato anche a "quietanzare".

Stante l’esito della controversia N.A. va condannato alle spese dell’intero giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi;rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale;cassa, in relazione, senza rinvio l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da N.A..

Condanna il N. alle spese dell’intero giudizio che liquida in Euro 300,00 per spese Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.200,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado; in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al giudizio d’appello ed in Euro 200,00 per spese ed Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge, quanto al presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 14556/2010 Sì al telefonino durante la guida, purchè sussista lo stato di necessità!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione civile, Sezione seconda, 16.06.2010, n. 14556

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. A. G.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "In data 14 giugno 1005 l’Avv. A.G. depositava ricorso al Giudice di pace di Torino avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dai Carabinieri di Torino "Borgo San Donato" in data 12 aprile 2005 per violazione degli artt. 172 e 173 C.d.S., (mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare).

La cancelleria del Giudice di pace notificava il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza al Prefetto di Torino.

Dopo avere proceduto all’audizione di un teste, il Giudice di pace, con sentenza in data 13 aprile 2006, respingeva il ricorso, confermando la decurtazione di dieci punti della patente e disponendo che la sanzione venisse estinta con il pagamento di Euro 272. Su gravame dell’Avv. A. e nella resistenza dell’Avvocatura erariale (costituitasi per la Prefettura ed il Ministero della difesa), il Tribunale di Torino, con sentenza in data 21 gennaio 2008, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato nullo e di nessun effetto il verbale impugnato.

Premesso il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, con conseguente invalidità del rapporto processuale, ma in ogni caso prescindendo dal problema della legittimazione, il Tribunale subalpino, nel merito, ha rilevato che, in rapporto alle violazioni accertate, il verbale è privo di fede privilegiata, giacchè, "dal momento e dal punto in cui l’autovettura del carabiniere P. ebbe ad avvistare quella dell’appellante e sino al momento dell’affiancamento, l’autovettura dei Carabinieri si trovò sempre dietro quella del medesimo ed in movimento, ovvero nella peggiore condizione per poter stabilire se chi preceda indossi o meno la cintura di sicurezza e, in quanto tale, inevitabilmente produttiva di indicazioni perlomeno incerte e rispetto alle quali… non è certamente a parlarsi di fede privilegiata". Il Tribunale ha inoltre osservato che, secondo quanto immediatamente riferito dall’avv. A. al momento del fermo, egli non aveva la cintura perchè impegnato in una manovra di parcheggio: e là dove il veicolo si trovi ad accedere ad un parcheggio, non trova applicazione l’art. 172 C.d.S., tanto più nel caso di specie, nel quale l’appellante ha prodotto specifica documentazione sanitaria attestante la sussistenza di una precisa, patologia vertebrale rispetto alla quale la cintura di sicurezza risulta controindicata. Quanto, poi, al telefono cellulare durante la guida, il Tribunale ne ha ritenuto giustificato l’uso, essendo l’ A. un avvocato penalista, impegnato, per sua stessa dichiarazione, ad effettuare una telefonata con un collega del foro di Milano in relazione ad un cliente in stato di detenzione.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero della difesa e la Prefettura di Torino hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2009, sulla base di sei motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I primi due motivi, con i quali le Amministrazioni ricorrenti denunciano che il Tribunale abbia giudicato invalido il rapporto processuale per il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Torino, sono inammissibili per difetto di interesse.

Invero, nella logica complessiva della sentenza impugnata, l’argomentazione in ordine al profilo del difetto di legittimazione passiva della Prefettura è svolta soltanto ad abundantiam, come si desume sia dal fatto che lo stesso giudice ha poi espressamente dichiarato di voler prescindere da questo problema per esaminare funditus il merito della causa, sia dalla circostanza che il dispositivo della sentenza reca una statuizione sul merito della controversia e non sul rito del procedimento. Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiara e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., Sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13068).

Il terzo motivo – con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ci si duole che il Tribunale abbia accolto un motivo di gravame nuovo – è inammissibile, perchè privo di autosufficienza. Non viene infatti trascritto il contenuto del libello introduttivo dinanzi al Giudice di pace, e cosi non si consente a questa Corte di accertare, già sulla base del testo del ricorso, la fondatezza o meno della violazione processuale denunciata.

Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) è manifestamente fondato. Questa Corte (sez. 2^, 27 ottobre 2008, n. 25842) ha già ritenuto che debba attribuirsi pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti di polizia attestino che il conducente l’autovettura, al momento dell’avvistamento e dell’affiancamento, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la fede privilegiata del verbale; tanto più che nella specie il carabiniere P., sentito come teste, ha dichiarato che l’avv. A. non faceva uso delle cinture di sicurezza fin dal corso (OMISSIS), quando aveva svoltato per corso (OMISSIS), molto prima dell’arrivo in prossimità dello studio professionale, ove avvenne il fermo del veicolo, e prima che questi iniziasse la manovra di parcheggio.

Resta assorbito l’esame del quinto mezzo, concernente l’efficacia da attribuirsi alla documentazione medica attestante la patologia vertebrale dell’ A., posto che il Tribunale ne ha riconosciuto la valenza non per la guida in generale, ma soltanto per precise situazioni e manovre (quali la fase di parcheggio).

Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, e dell’art. 2697 c.c.) è manifestamente fondato, perchè l’uso del telefono cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che non risulti integrato lo stato di necessità, configurabile ogni qualvolta sussista l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona (Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2007, n. 9940). Nella specie, la situazione addotta (colloquio telefonico con un collega di altra città in relazione alla situazione di un cliente detenuto), quand’anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all’art. 54 c.p., non essendo all’evidenza configurabili l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l’inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, l’avvocato avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sè e per gli altri utenti della strada, ma dopo avere opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, con le precisazioni di seguito precisate;

che quanto rilevato nella relazione in ordine al quarto motivo di ricorso è stato ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 24 luglio 2009, n. 17355, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti;

che anche il quinto motivo deve essere accolto, in quanto il Tribunale ha dato rilievo ad una (non meglio precisata) certificazione medica dimostrante la sussistenza di una patologia vertebrale rispetto alla quale la cintura di sicurezza risultava controindicata, senza considerare che l’art. 172 C.d.S., comma 8, consente l’esenzione dall’obbligo di uso delle cinture solo alle persone che, in base a certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, risultino affette da patologie particolari, laddove nella specie non consta che tale certificazione fosse stata rilasciata dalla competente struttura pubblica;

che, pertanto, il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono essere accolti ed i primi tre dichiarati inammissibili;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della proposta opposizione;

che le spese del giudizio di appello e quelle di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso e dichiara, inammissibili i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al verbale. Condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione, liquidate, in relazione al giudizio di appello, in Euro 500,00, per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, Sezioni Unite 13568/2010 Si può rifiutare l’assegno, ma serve il giustificato motivo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione civile, Sezioni Unite, 4.06.2010, n. 13658

…omissis…

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma – riprodotte le seguenti “conclusioni”: “per l’opponente: «dichiarare interamente estinta, per compensazione, la obbligazione e pertanto soddisfatta la creditrice procedente e, per l’effetto, dichiarare nulli il precetto e tutti gli atti conseguenti; in subordine, nell’ipotesi di rigetto della eccezione di compensazione, dichiarare non dovute alcune voci di precetto …»; per l’opposto: «respingere l’opposizione perché infondata»” -, respinta “l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente” (“in quanto non stata fornita la prova del passaggio in giudicato del titolo … solo provvisoriamente eseguibile e quindi non certo”), ha accolto (“nei limiti … esposti” nella motivazione) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società di assicurazione osservando:
– “merita accoglimento la doglianza sulla illegittimità di alcune voci di precetto (ad es. consultazione col cliente, corrispondenza informativa, delega ed autentica, fascicolazione ed indice) e di tale eccezione, si osserva incidentalmente, dovrà tener conto il GE nella eventuale assegnazione del credito”;
– sul “motivo principale di opposizione” (da accogliere “nei limiti che seguono”): “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”; “secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 27158 del 19 dicembre 2006), nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il pagamento effettuato mediante corresponsione di un assegno costituisce, secondo gli usi negoziali, idoneo modo di estinguere la obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti”.
Per il giudice a quo, infine, “è da considerare, altresì, il comportamento della creditrice certamente contrario ai principi di correttezza e buona fede, intesa senso oggettivo (Cass. 9 luglio 2002 n. 18240; Cass. 28 luglio 1997 n. 7051)”: “il rifiuto della creditrice di ricevere l’assegno è stato oltremodo contrario a buona fede anche alla luce del motivo addotto a sostegno di tale rifiuto, vale a dire la non congruità dell’importo portato dal titolo”.
2. La ricorrente chiede di cassare tale decisione in forza di due motivi.
A. Con il primo la TRALICCI – esposto che nel caso “l’assegno corrisposto dalla debitrice è consistito in un assegno bancario” – denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 e 1217 cod. civ. nonché dell’ art. 112 c.p.c. (error in procedendo) adducendo che – avendo questa Corte affermato, “in numerosissime massime” (“comprese quelle richiamate nella sentenza gravata”), che “ai fini dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria sia necessaria la ‘dazione’ di moneta contante avente corso legale … ex art. 1277 cc” ed esteso “solo recentemente” (“Cass. civ. sez. unite, 18 dicembre 2007 n. 26617”) “tale potere estintivo esclusivamente all’assegno circolare anche se con ‘determinate limitazioni’” – l’assegno bancario non rientra “nell’ambito degli ‘strumenti legali’ di estinzione delle obbligazioni pecuniarie” e conserva la “sua natura di datio pro solvendo e pertanto rifiutabile dal debitore” (“in tal senso … Cass. III, 10 febbraio 2003 n. 1939”).
La ricorrente aggiunge che il “contrasto” del “rifiuto” del “titolo di credito” da parte del creditore con “l’art. 1175 c.c.” è stato affermato da un “orientamento minoritario” di questa Corte “ma sempre con riguardo all’assegno circolare” per cui la decisione impugnata è illegittima “non solo per contrasto con gli artt. 1277 e 1182 cc ma soprattutto per omessa pronuncia su una specifica domanda di [essa] parte creditrice” (“nel caso …, al contrario l’impresa assicuratrice ha versato un assegno bancario e pertanto nessun obbligo di restituzione grava in capo allo scrivente”) “consistente” nella “carenza di efficacia ‘solutoria’ del pagamento tramite assegno bancario in luogo della moneta contate o circolare” atteso che “il giudice si è limitato a pronunciarsi … sull’efficacia solutoria dell’assegno circolare ma non su quella del titolo oggetto di causa” (“assegno bancario”).
A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto):
– “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato, alla creditrice, ad estinzione del debito portato dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma un semplice assegno bancario, poteva la parte creditrice rifiutare la forma di pagamento utilizzata dal debitore”;
– “se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva inviato alla creditrice, quale estinzione dell’obbligazione pecuniaria pendente, un assegno bancario poteva il giudice dell’opposizione equiparare il pagamento tramite assegno bancario a quello effettuato tramite assegno circolare e pertanto considerare il rifiuto del pagamento tramite assegno bancario contrario alle regole di correttezza e buona fede”;
– “se, nella fattispecie in esame, in cui parte debitrice aveva proposto opposizione ad atto di precetto deducendo l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per avvenuto inoltro, alla creditrice, prima della notifica del precetto, di un assegno bancario di importo pari alle spese liquidate, poteva il giudice ritenere estinta l’obbligazione pecuniaria attribuendo all’assegno bancario efficacia di datio pro soluto”.
B. Con l’altro motivo la ricorrente – assunto aver “parte debitrice” richiesto, “nelle conclusioni dell’atto di opposizione”, di “‘condannarla a rimborsare alla Compagnia la somma di euro 220,00 versata quale sostituto d’imposta …’ (cfr. opposizione all’esecuzione)” – denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. adducendo dover “ritenersi che trattandosi di ‘controversia fra sostituito e sostituto, relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo, anche nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata nei confronti del sostituto invocando l’art. 2043 c.c.’, il … giudice avrebbe dovuto primariamente dichiarare la sua incompetenza per materia, sulla questione, in favore delle ‘commissioni tributarie’ (cfr. Cass. civ., sez. Unite, 24 ottobre 1997 n. 10456), con la conseguenza che l’omessa declaratoria di incompetenza, cui ha fatto seguito una pronuncia del seguente tenore ‘accoglie l’opposizione …’ (pag. 4 sentenza gravata) ha determinato una violazione dell’art. 31 cpc”.
A conclusione la TRALICCI chiede (quesito di diritto)
“se nell’ipotesi di specie in cui parte debitrice, nella propria opposizione all’esecuzione, aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza sulla questione in favore delle Commissioni Tributarie”.
3. La società di assicurazioni – esposto essere “illuminante sul comportamento” della creditrice il fatto che la stessa, “pur iniziando una procedura esecutiva”, abbia trattenuto “l’assegno inviatole a saldo delle sue spettanze” -, dal suo canto, oppone (in sintesi):
– sul primo motivo dell’avverso ricorso, che “deve considerarsi altamente pregevole nell’ottica di uno sviluppo dei commerci e della effettiva rispondenza delle decisioni ai casi concreti, come il Tribunale abbia ritenuto ‘certo’ il pagamento avvenuto a mezzo dell’assegno bancario … come deve ritenersi … logica e coerente la motivazione della corte di merito laddove afferma che il ‘rifiuto della creditrice stato contrario ai criteri di correttezza e buona fede’”;
– quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, che si tratta di una “questione … secondaria … trattata dal Tribunale solo per economia processuale e per una forma di ‘attrazione’ da parte della questione principale”.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
A. La sentenza impugnata – come si evince univocamente dalle riportate argomentazioni che la sorreggono – fondata su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea, da sola, a sorreggere la statuizione adottata:
– l’una (a conforto della quale il Tribunale richiama la «più recente giurisprudenza di legittimità»: «Cass. … n. 27158 del 19 dicembre 2006») affermativa della idoneità della «corresponsione di un assegno» ad «estinguere l’obbligazione» («senza che occorra un preventivo accordo tra le parti»);
– l’altra fondata sulla contrarietà a «correttezza e buona fede» del «comportamento» tenuto nel caso dalla creditrice, il cui «rifiuto» è stato ritenuto (appunto) «oltremodo contrario a buona fede» perché giustificato (unicamente) con l’asserita (ma, in realtà, infondata al momento dell’invio del titolo [né la TRALICCI ha in alcun modo censurato lo specifico accertamento fattuale del giudice del merito secondo cui “l’assegno inviato alla creditrice prima della notifica del precetto aveva ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all’epoca del pagamento”]) non congruità dell’importo portato dall’assegno bancario rimesso dalla debitrice.
Tale ragione – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – non costituisce affatto espressione di un “orientamento minoritario” di questa Corte (né, tampoco, relativo al solo “assegno circolare”) perché (Cass., un., 23 dicembre 2009 n. 27214, in materia non contrattuale), “l’obbligo di buona fede o correttezza costituisce, ex art. 2 Cost., un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 5 marzo 2009 n. 5349)”, “applicabile in ambito contrattuale od extracontrattuale”, che “impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale”, comunque “volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (in termini …, Cass. 5 febbraio 2007 n. 3462)”: “il principio di correttezza e buona fede, in particolare, deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass. 11 giugno 2008 n. 15746)”.
La necessità (affermata nella stessa decisione) di osservare la “regola della correttezza e della buona fede oggettiva” nella “valutazione del comportamento del creditore”, peraltro, costituisce l’imprescindibile fondamento logico anche della sentenza n. 26617 depositata il 18 dicembre 2007 da queste sezioni unite quando hanno affermato il principio secondo cui “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”.
Questa decisione, infatti, contiene ulteriori (pienamente condivisibili) considerazioni relative alla “valutazione del comportamento del creditore”, particolarmente utili ai fin della presente controversia, laddove osserva che :
– l’inciso “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” contenuto nel primo comma dell’art. 1277 cod. civ. “significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio”: “la moneta avente corso legale”, infatti, “non è l’oggetto del pagamento” perché questo “è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro”;
– “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito” (“nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza”);
– “nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento”.
Nella medesima sentenza, poi, si è precisato che “il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto”, con la conseguenza che “se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all’occorrenza anche provare”.
Da tali principi discende che il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.
Nel caso la ricorrente non ha dedotto l’esistenza di nessun motivo a giustificazione del mancato incasso dell’assegno benché l’avesse ricevuto (come accertato dal giudice a quo) oltre sei mesi prima di intraprendere l’azione esecutiva opposta dalla debitrice proprio per effetto di detto invio e tanto dimostra la effettiva contrarietà del suo «comportamento» ai «principi di correttezza e buona fede», come ritenuto dal giudice del merito.
L’infondatezza della doglianza relativa al punto di censura esaminato, in una con la già evidenziata autonomia di questa ratio decidendi a sorreggere da sola la decisione impugnata, rende del tutto inutile l’esame della censura avente ad oggetto l’altra ragione della medesima decisione (capacità della «corresponsione di un assegno» di «estinguere l’obbligazione», «senza che occorra un preventivo accordo tra le parti») attesa la evidente inidoneità dell’eventuale fondatezza di quest’ultima a determinare, da sola, la cassazione della sentenza impugnata.
B. Il secondo motivo – il cui quesito ex art. 366 bis c.p.c. risulta, peraltro, imperfettamente formulato laddove fa riferimento ad ipotesi “in cui parte debitrice … aveva richiesto la restituzione, al sostituto d’imposta, della ritenuta di acconto versata” mentre il soggetto obbligato alla restituzione dovrebbe identificarsi nel “sostituito” (non nel “sostituto”) – inammissibile perché (diversamente da quanto suppone anche la società che parla comunque di “questione … trattata dal Tribunale”) diretto a censurare una pronuncia inesistente: nella sentenza impugnata, infatti, non vi è traccia (nemmeno nelle “conclusioni” della detta “debitrice” riportate nell’epigrafe) né della proposizione di siffatta richiesta da parte della “debitrice” né, soprattutto, di una qualche decisione sulla stessa adottata dal giudice a quo nella cui pronuncia di “accoglimento dell’opposizione” spiegata dalla debitrice non si rinviene alcuna condanna della odierna ricorrente a pagare alcunché in favore di quella “debitrice”.
L’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. – per omissione di pronuncia attinente detta richiesta – in cui potrebbe essere incorso il giudice a quo, comunque, non è stata denunziata dalla società, unica avente interesse (art. 100 c.p.c.), per cui la pretesa domanda di restituzione (se effettivamente prospettata) deve ritenersi definitivamente estranea al thema decidendi: va, quindi, rilevata la carenza di qualsiasi presupposto fattuale che possa involgere l’applicazione dell’art. 37 c.p.c. del quale la TRALICCI denunzia la violazione con il motivo in esame.
4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe forensi, al valore della controversia ed all’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa (il cui controricorso deve ritenersi inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 920,00, di cui euro 720,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza 17 Maggio 2010 , n. 12029 Vendita, permuta e leasing 16 Giugno 2010 * Un pagamento anteriore alla compravendita non è imputabile al credito oggetto del rapporto contrattuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

È controverso il residuo pagamento del prezzo di cessione di un’azienda di copisteria sita in Torino, pattuito con scrittura privata 30 agosto 1990 per il prezzo di 30 milioni di lire. Il Tribunale di Torino in parziale accoglimento della domanda con sentenza del marzo 2002 condannava la acquirente C.C. al pagamento di dieci milioni di lire, ma la Corte d’appello piemontese il 20 settembre 2004 ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, la snc L.P.. Ha ritenuto: A) che il pagamento di dieci milioni di lire effettuato dalla C.C. anteriormente alla scrittura dovesse essere imputato a pagamento del prezzo concordato, incombendo sul creditore l’onere di provare l’esistenza di un diverso rapporto obbligatorio al quale riferire il pagamento dell’importo. B) che per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, sicché si poteva ben riferire il pagamento avvenuto prima della stipula all’obbligazione de qua.

La Precisa ricorre con tre motivi illustrati da memoria. C.C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino aveva ritenuto provato il pagamento di parte del prezzo concordato, mediante due assegni, rispettivamente di 15 e 5 milioni di lire, datati 5/9/90 e 19/7/91. Ha escluso che un versamento di 10 milioni di lire, effettuato nel luglio 1990, potesse essere computato quale pagamento del residuo.

La Corte d’appello ha ribaltato tale decisione, ritenendo che verosimilmente le parti avevano concluso le trattative prima della sottoscrizione della compravendita del 30 agosto 1990 e che i pagamenti anteriori erano quindi imputabili a questa causale. Ha aggiunto che, provato questo pagamento, incombeva sul creditore dimostrare che esso era da imputare ad altro credito. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1321, 1322 e 1173 c.c. in relazione all’art. 116 cpc e vizio di motivazione, con riguardo alla scrittura contrattuale da cui discendevano gli accordi tra le parti. Dopo aver riportato testualmente e integralmente il contratto del 30 agosto 1990, la ricorrente evidenzia che le parti avevano ivi assunto precisi obblighi circa il debito e le scadenze, senza far cenno di alcun precedente pagamento.

Con il secondo motivo il ricorso censura la sentenza per violazione delle norme di cui sopra e degli articoli 1173, 1988 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione con riferimento al rilievo dato a un pagamento effettuato prima di quanto previsto nel contratto.

Con il terzo si lamentano vizi di motivazione, con riferimento alla affermazione che la stipula del 30 agosto avrebbe avuto solo valore di formalizzazione dell’accordo.

Tutti i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Il contratto del 30 agosto stabiliva la vendita dell’azienda e il prezzo di 30 milioni di lire, specificando che 25 erano dovuti a titolo di avviamento e 5 quale corrispettivo dei macchinari specificamente elencati. Proseguiva stabilendo “Il pagamento del prezzo di cessione … avverrà nel modo seguente: cinque milioni all’atto della firma della presente scrittura e per contanti. Venticinque milioni entro il 31 luglio 1991 anche con un titolo di credito”. Prevedeva inoltre che il mancato pagamento entro il suddetto termine avrebbe comportato la decorrenza di interessi legali a carico di parte acquirente.

A fronte di tale pattuizione, che fissava inequivocabilmente in un tempo futuro il pagamento del prezzo, risultavano implicitamente ma senza alcun dubbio esclusi precedenti pagamenti. Militava in tal senso non solo la specificazione dei pagamenti da eseguire, ma anche la pattuizione degli interessi in caso di ritardato pagamento, clausola, anche questa, che sarebbe stato del tutto illogico prevedere ove un pagamento anche parziale fosse già avvenuto.

Coglie pertanto nel segno il primo motivo, laddove evidenzia l’erroneo uso della regola interpretativa di cui all’art. 1362 comma 2 c.c., relativo alla intenzione delle parti e la illogicità della motivazione in ordine al mancato richiamo di eventuali pagamenti anteriori in una scrittura non affrettata né riassuntiva, ma che “prevedeva precisi obblighi”. Il giudice del merito ha privato di ogni rilievo il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti e che poteva rivelare con chiarezza e univocità la loro volontà comune, giacché non ha indicato ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.

Ha fatto ciò, come denuncia il secondo motivo, dando per dimostrato ciò che doveva essere dimostrato e cioè che il pagamento (versamento di un assegno) avvenuto prima della stipula e ignorato dagli stipulanti fosse da imputare al rapporto contrattuale de quo. Così facendo ha elevato una mera congettura (la conclusione della trattativa in epoca anteriore alla scrittura e la redazione di questa a fini formali, per impedire che “la prestazione restasse sine causa”) al rango di verità contrattuale, sebbene apertamente contraddetta da quanto liberamente redatto e sottoscritto dalle parti stesse.

La sentenza ha inoltre capovolto i principi sull’onere della prova, come denuncia sempre il secondo motivo, poiché ha ritenuto che fosse la società La Precisa a dover dimostrare che i precedenti pagamenti erano da imputare a diverse ragioni di credito. Ciò vale allorquando il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ex multis Cass. 5246/06; 1064/05), situazione che è contraddetta dalla risultanza documentale valorizzata in ricorso, costituita, come detto, dal contratto stipulato e in particolare dalle clausole relative al prezzo. Il principio poteva valere quindi, come deduce il ricorrente, per pagamenti successivi alla data della stipula, giammai per pagamenti anteriori. È illogica infatti la motivazione, come ripete il terzo motivo, che assuma la sottoscrizione da parte di un contraente di una clausola contenente un residuo impegno debitorio, con scadenze differenziate, a fronte del già avvenuto pagamento.

Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per spese ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.