CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 5 maggio 2010, n. 10859. In materia di vitalizio alimentare.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge. Circa la propria legittimazione ad agire negata dalla Corte d’appello, la ricorrente osserva che la stessa le competeva sia perché nel contratto era prevista il suo diritto a richiedere la risoluzione (…“i medesimi potranno domandare la risoluzione del contratto”…); sia quale beneficiaria di un contratto stipulato in suo favore; sia infine in qualità di unica erede dello stipulante V.C., come peraltro riconosciuto dalla stessa controparte.
La doglianza appare fondata.
Intanto, come ha rilevato il tribunale, la D.B. era legittimata ad agire quale terzo beneficiario del contratto, che come tale viene ad acquistare, per effetto della stipulazione in suo favore, un diritto autonomo e non solo un mero vantaggio.
Secondo la S.C. “nel contratto a favore di terzo, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell’intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito”. (Cass. n. 23844 del 18/09/2008). Peraltro nello stesso contratto di vitalizio alimentare, le parti avevano espressamente previsto il diritto della D.B. ad agire verso il R.L. per la risoluzione del contratto stesso (…“Per effetto della stipulazione la stessa D.B.N. ha diritto di richiedere direttamente al cessionario le prestazioni di cui sopra…”).
Si osserva ancora che la D.B. era parimenti legittimata a proporre l’azione di risoluzione del contratto anche nell’ulteriore qualità di erede dello stipulante deceduto. Peraltro lo stesso R., ha riconosciuto in D.B.N. tale qualità di erede ed ha spiegato nei suoi confronti domanda riconvenzionale perché essa fosse condannata “in proprio e nella qualità di erede di C.V.” al pagamento di un’indennità per le prestazioni erogate in loro favore. (v. comparsa di risposta giudizio di 1° grado).
Con il 2° motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione degli artt. 1256, 1411, 1455,1463, 1877 e 2697 c.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Con riguardo al requisito dell’impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione, osserva la ricorrente che era pacifico che il R. era stato colpito da ictus cerebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, anche con riferimento alla natura particolare del contratto concluso; la mancata esecuzione anche per un breve periodo di tali prestazioni comportava la risoluzione del contratto, stante il carattere infungibile delle prestazioni stesse. Pertanto la Corte territoriale “…sul punto aveva perpetrato una chiara ed evidente falsa applicazione delle norme di riferimento, valutando semplicisticamente il carattere personale della prestazione assunta dal R., da una parte; ed omettendo di comparare gli effetti prodotti da tale mancata prestazione anche per un breve periodo nei confronti della D.B.”. La corte salernitana ha infatti immotivatamente affermato che l’impossibilità del R. consisteva in una “mera attuale difficoltà a rendere quella parte strettamente personale di assistenza”, quando ex actis emergeva “che tale mera difficoltà era durata per almeno sei anni”. D’altra parte la difesa del R. che nel giudizio di primo grado aveva pacificamente ammesso l’incapacità del medesimo, avrebbe dovuto allegare nel giudizio d’appello la prova del suo contrario.
La doglianza è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere “legittimamente configurabile, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 stesso codice, sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall’art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia” (Cass. n. 8854 del 08/09/1998; Cass. n. 7033 del 29/05/2000). Stante il carattere infungibile delle prestazioni caratterizzate dall’intuitu personae, le stesse erano eseguibili unicamente da un vitalizzante specificamente individuato alla luce delle sue qualità personali (nella fattispecie, L.R. ), per cui non ha rilievo la circostanza da lui dedotta (contestata ex adversis) secondo cui i suoi familiari avevano provveduto ad assicurare ad entrambi i coniugi quanto previsto nel contratto di vitalizio in questione, né varrebbe ad escludere l’impossibilità, assoluta ed oggettiva. della prestazione cui si era obbligato lo stesso R..
Con il 3° motivo deduce la violazione degli artt. 583 c.c., 1453,1463, 2697 c.c. omessa o insufficiente motivazione; critica la Corte territoriale che aveva ritenuto di escludere “in via teorica ogni possibile trasferimento del bene in capo alla D.B., in qualità di erede, anche qualora la stessa avesse in tal veste agito processualmente…”, non valutando che la risoluzione del contratto reintegrava l’immobile ceduto nel patrimonio del C. e quindi della D.B. quale sua unica erede, così come previsto dall’art. 583 c.c.
Con il 4° motivo del ricorso, l’esponente denunzia la insufficiente o motivazione e la violazione di legge, con riguardo alla statuizione relativa alla domanda di rilascio dell’immobile che non sarebbe stata formulata dall’attrice (vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale). Contesta l’assunto del giudice d’appello secondo cui la D.B. aveva chiesto nell’atto introduttivo, come unica conseguenza della risoluzione, il solo risarcimento del danno, ciò che sarebbe in contrasto con il principio giuridico ex art. 1463 c.c.
Entrambe le censure – congiuntamente esaminate essendo connesse – sono fondate.
Invero la pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1458 c.c. ha effetto retroattivo tra le parti; nel caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1463 c.c. “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Nella fattispecie la restituzione dell’immobile – già nel possesso della D.B. quale erede del C. e quale beneficiaria delle prestazioni dedotte nel contratto – era solo un effetto automatico della pronuncia di risoluzione del contratto, né risulta che l’attrice – come sostiene la corte – si fosse limitata nell’atto introduttivo a domandare solo il risarcimento del danno come unica conseguenza della risoluzione stessa.
Conclusivamente devono ritenersi fondati i motivi esaminati, assorbita la 5ª censura, ciò che comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 7 maggio 2010, n. 17694. In tema di riciclaggio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

A D. G., imprenditore del casertano operante nel settore della vendita di bombole di gas, e ad E. B., commercialista, veniva applicata, dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 15 luglio 2008, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagati per il delitto di cui agli articoli 56 e 648 bis c.p., aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991, perché avevano compiuto atti diretti ad occultare la provenienza da delitto di ingenti capitali tutti riferibili a famiglie appartenenti al Clan dei casalesi e a reimpiegare la somma di Euro 21.700.000,00 per l’acquisto di capitale sociale della Lazio spa, facente capo a L. Claudio, tramite Giorgio C..
Con ordinanza emessa in data 31 luglio 2008 il Tribunale del riesame di Roma, prescindendo da un puntuale esame degli indizi posti dal GIP a carico degli indagati, annullava l’ordinanza cautelare in base al principio che il delitto di associazione mafiosa non fosse idoneo a fungere in quanto tale da reato presupposto per la contestazione di riciclaggio; insomma per la configurabilità del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p. sarebbe necessario che il compendio criminoso provenisse da un fatto, costituente reato o anche attività lecita, e non anche dalla mera esistenza del sodalizio.
Decidendo sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 27 novembre 2008, annullava con rinvio per nuovo esame l’ordinanza del Tribunale del 31 luglio 2008 e rilevava che con la attuale formulazione dell’articolo 648 bis c.p. il delitto di riciclaggio era svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati presupposto, estesa attualmente a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale. La Corte, quindi, stabiliva che anche il delitto di associazione mafiosa rientrava tra i reati presupposto del riciclaggio. Infine la Corte chiariva anche che la provenienza del danaro oggetto di riciclaggio non doveva necessariamente essere tracciata, atteso che il delitto in esame era diretto proprio ad eliminare la traccia delle operazioni illecite di provenienza.
Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2009 il Tribunale del riesame di Roma in sede di rinvio, premessa la ricostruzione dell’iter del procedimento, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, analizzava il compendio indiziario esistente a carico dei due indagati al fine di verificare se, al di là di uno specifico tracciamento, la provvista di danaro destinata all’acquisto della azioni della SS Lazio spa, provenisse o meno da membri del Clan dei casalesi e dalle loro attività, lecite o illecite che fossero, e se gli indagati fossero a conoscenza di tale provenienza e avessero dato un apporto causale, e quale, al riciclaggio delle somme in discussione.
Ebbene in base agli esiti di numerose intercettazioni telefoniche, alle prove documentali acquisite ed agli esiti delle indagini bancarie compiute dalla Guardia di Finanza il Tribunale stabiliva che non vi potevano essere dubbi sia in ordine al fatto che il danaro in argomento provenisse dalle attività delittuose dei componenti del Clan, sia in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro da parte del D. e dell’Errico.
Il Tribunale, inoltre, negava valore al fatto che il D. fosse stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di partecipazione al Clan dei casalesi dal GUP presso il Tribunale di Napoli perché proprio la formula assolutoria dimostrava che il suddetto Clan era certamente esistente e rigettava tutte le altre deduzioni difensive.
Infine il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa e rigettava le istanze di riesame degli indagati.
Con il ricorso per cassazione E. B. deduceva:
– la violazione di legge relativamente alla eccezione preliminare di incompetenza per territorio per erronea applicazione dell’articolo 12 c.p.p., dovendosi ravvisare connessione tra il delitto di riciclaggio e quelli presupposti. Cosicché, trattandosi nel caso di specie del delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. commesso nella regione campana, ai sensi dell’articolo 51 bis comma III c.p.p. si sarebbe dovuta individuare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;
– la erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante ex articolo 7 della legge 203/91, mancando la prova della esistenza delle due condotte da tale norma previste;
– l’assenza di motivazione relativamente alla sussistenza della sopradetta aggravante, avendo il ricorrente richiesto la riforma del titolo detentivo previa esclusione della citata circostanza aggravante;
– l’assenza di motivazione relativamente alla richiesta di applicazione di una misura gradata.
Con il ricorso per cassazione D. Giuseppe deduceva:
– la violazione degli articoli 273 e 125 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione dell’articolo 648 bis c.p. ed il vizio di motivazione sul punto; il ricorrente ricordava di essere stato assolto dal delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., deduceva la violazione del ne bis in idem e contestava che il Tribunale potesse considerare gravi indizi elementi che erano stati tenuti in considerazione ai fini della assoluzione;
– la violazione dell’articolo 292 comma II lettera c) bis c.p.p. per omessa valutazione delle censure difensive, ovvero per non avere considerato il Tribunale che il D. era stato assolto dal reato presupposto e che, pertanto, non era possibile rivalutare gli elementi già esclusi dal GUP. Insisteva, infine, il ricorrente sulla impossibilità del tentativo di riciclaggio, trattandosi di ipotesi criminosa a consumazione anticipata;
– la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla necessità di apprezzare in concreto se le somme utilizzate nella operazione Lazio avessero la provenienza indicata nel capo di incolpazione. Denunciava, inoltre, il ricorrente che il Tribunale non aveva tenuto conto degli elementi sopravvenuti;
– la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al dedotto ne bis in idem ed al divieto di duplicazione di procedimenti.
In data 8 gennaio 2010 D. Giuseppe depositava una memoria difensiva con la quale deduceva ulteriormente:
– la violazione dell’articolo 627 c.p.p. non essendosi il giudice di rinvio uniformato al dictum della Suprema Corte perché, posto che anche il reato associativo costituisce reato presupposto del riciclaggio, il giudice di rinvio avrebbe comunque dovuto individuare la traccia della provenienza illecita del danaro, specialmente se si considera che l’assoluzione del D. dal reato associativo aveva fatto venire meno proprio il presupposto della illecita provenienza;
– il travisamento del fatto perché secondo il Tribunale alcuni pentiti avrebbero confermato la partecipazione del Diana alla associazione, mentre i pentiti si sarebbero riferiti al Sorrentino;
– la mancanza di prova sulla stessa esistenza della provvista illecita;
– la violazione dell’articolo 648 bis c.p. non essendo possibile il concorso tra il delitto associativo – dal quale il D. è stato assolto, ma del quale rimane imputato per effetto dell’appello del Pubblico Ministero – ed il riciclaggio, escluso dalla chiara disposizione del citato articolo, secondo la quale i concorrenti nel reato presupposto non rispondono del delitto di riciclaggio; in effetti per l’associato il vivere dei proventi dell’associazione è un post factum non punibile e, quindi, sarebbe stato necessario un quid pluris, ovvero la individuazione dei reati fine produttivi di illeciti profitti;
– la incompetenza territoriale perché il tentativo di riciclaggio – meglio reimpiego -, della cui sussistenza è lecito dubitare, lega gli indagati al processo napoletano – accuse di associazione per delinquere, concorrenza sleale, estorsioni ed altro – sia perché alcune imputazioni sono sostanzialmente sovrapponigli, sia perché quanto meno vi è il vincolo della continuazione e quello teleologico, non potendosi, peraltro, sostenere che vi è una autonomia tra i due procedimenti. Il ricorrente indicava come competente la DDA di Napoli per la stretta connessione con il delitto associativo, delitto presupposto attribuito anche al D., e per il fatto che il danaro che sarebbe stato raccolto tra gli associati, sarebbe stato investito in Ungheria, cosicché un riciclaggio si sarebbe già consumato nel napoletano e all’estero, dovendosi l’attività contestata al D. nel presente procedimento tutto al più considerare come un ulteriore reimpiego del danaro di illecita provenienza. Anche il criterio della perpetuatio iurisdictionis troverebbe applicazione nel caso di specie perché in effetti il GUP di Napoli si era pronunciato sulla sostanzialmente identica ipotesi di riciclaggio, assolvendo il D..
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da D. Giuseppe ed E. Bruno sono infondati.
Nell’esaminare in primo luogo la posizione di D. Giuseppe deve rilevarsi che la Suprema Corte aveva annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame affermando il principio di diritto che anche il delitto di associazione mafiosa di cui all’articolo 416 bis c.p. può essere ritenuto il reato presupposto richiesto dall’articolo 648 bis c.p..
Orbene che esista il ed clan dei casalesi operante nella zona del casertano è fatto notorio accertato anche giudiziariamente con la sentenza, oramai passata in giudicato, del c.d. processo Spartacus.
Fatto questo per nulla escluso dalla più volte richiamata sentenza del GUP di Napoli, che si è pronunciato anche sulla posizione di D. Giuseppe ; il GUP, infatti, ha assolto il D. dal delitto di partecipazione al predetto clan per non aver commesso il fatto, sul presupposto che gli elementi raccolti a carico dell’imputato non consentissero di affermare la sua partecipazione alla associazione mafiosa, tanto è vero che in un passaggio il GUP ha rilevato che la condotta del Diana… appare connotata da una situazione adesiva alle ragioni dei camorristi, ma senza che ciò possa significare alcuna appartenenza dello stesso al clan.
Ciò detto deve ancora rilevarsi che è sufficiente perché possa ritenersi integrato il delitto di cui all’articolo 648 bis c.p. che risulti al giudice chiamato a conoscere di tale reato la esistenza del reato presupposto – nel caso di specie la violazione dell’articolo 416 bis c.p. -, ma non è affatto richiesto che la persona imputata del delitto di riciclaggio sia altresì imputata del delitto di partecipazione alla associazione mafiosa.
Anzi sarebbe vero il contrario perché, tenuto conto della causa di esclusione “fuori dei casi di concorso nel reato” contenuta nell’articolo 648 bis c.p., il partecipe al delitto associativo, quando lo stesso costituisca il reato presupposto, non potrebbe essere considerato autore del delitto di riciclaggio, come del resto si desume a contrario dalla giurisprudenza che escludeva un rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (vedi Cass., Sez. II, 14 febbraio – 6 marzo 2003, n. 10582, CED 223689).
I rilievi del ricorrente sul punto non sono, pertanto, fondati.
Anche il rilievo, contenuto sempre nel primo motivo di impugnazione, che sarebbe stato violato il divieto del ne bis in idem non può trovare accoglimento perché, come è stato posto in evidenza dal Tribunale del riesame, i fatti oggetto di valutazione del GUP di Napoli e quelli oggetto del presente procedimento penale non sono sovrapponibili per la semplice ed assorbente ragione che nel procedimento napoletano si discuteva, tra l’altro, sulla appartenenza o meno del D. al sodalizio mafioso, mentre l’oggetto del presente procedimento penale consiste nel verificare se il D. abbia tentato di reimpiegare il danaro proveniente dagli associati, o meglio dalle famiglie del clan, investendolo in operazioni apparentemente lecite.
In tale ottica anche il rilievo che sarebbero stati rivalutati degli elementi, considerandoli gravi indizi di reato, già valutati negativamente dal GUP di Napoli, non può trovare accoglimento perché, anche quando sono stati presi in considerazione identici elementi, essi sono stati valutati a fini diversi ed in relazione ad ipotesi di reato del tutto diverse.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Il ricorrente, partendo dal presupposto della violazione del ne bis in idem, ha escluso la valenza indiziaria degli elementi messi in evidenza dal Tribunale del riesame perché esclusi dal GUP con la sentenza di assoluzione.
Superato il problema del rapporto tra i due procedimenti con il rinvio a quanto già detto in proposito, bisogna rilevare che, invece, in punto di fatto, facendo leva su dichiarazioni di collaboratori di giustizia reciprocamente riscontratesi, esiti di intercettazioni telefoniche, documentazioni bancarie concernenti l’apertura di conti correnti presso banche ungheresi ed italiane, ecc. ecc. il Tribunale del riesame ha descritto un quadro indiziario davvero grave, dal quale emerge – detto in estrema sintesi – che la provvista finanziaria necessaria per tentare la scalata alla società sportiva Lazio proveniva proprio dalla raccolta di fondi presso le famiglie mafiose aderenti al clan dei casalesi e che le operazioni di riciclaggio erano dirette e coordinate proprio da Diana Giuseppe, che agiva con la collaborazione del commercialista Errico e di altri soggetti quali il D. C., considerato mandatario del D., e tale S. Zoltan.
Non può questo giudice di legittimità rivalutare la gravità del compendio indiziario, essendo tale operazione di competenza dei giudici di merito; è sufficiente, perciò, rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato – che, peraltro, non è stata specificamente censurata – che sorregge tale valutazione è immune da manifeste illogicità.
Anche l’ulteriore censura contenuta nel secondo motivo di impugnazione, secondo la quale non sarebbe configurabile il tentativo nel delitto di riciclaggio, sul presupposto che si tratti di una fattispecie a consumazione anticipata, appare destituita di fondamento.
Infatti in tal modo poteva configurarsi la fattispecie descritta nel testo originario dell’articolo 648 bis c.p. inserito nel codice penale dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 69, convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191, secondo il quale chiunque compie “fatti o atti diretti” a sostituire danaro o valori… è punito (vedi in proposito Cass. 15 maggio 1986, Catanzaro).
Senonché il testo dell’articolo in discussione è stato dapprima modificato con l’articolo 23 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e poi dall’articolo 4 della legge 9 agosto 1993 n. 328.
In virtù di tali modifiche, resesi necessarie per conformare la legislazione italiana in materia alla direttiva del 10 giugno 1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, è punito oggi a titolo di riciclaggio “chiunque sostituisce o trasferisce” denaro, beni…; cosicché risulta evidente dal tenore letterale della norma che non si tratta più di una fattispecie a consumazione anticipata, circostanza questa che consente senz’altro di configurare una ipotesi di tentativo.
Non è fondato nemmeno il terzo motivo di impugnazione del D. che ha eccepito il vizio di motivazione non avendo il Tribunale accertato in concreto se le somme utilizzate nella operazione Lazio avessero la provenienza indicata nel capo di imputazione.
Non è così perché il Tribunale, dopo avere esaminato gli atti e le prospettazioni dell’interessato, ha tenuto conto delle indicazioni della Corte Suprema che, tra l’altro, aveva chiarito non essere necessaria una completa tracciabilità del danaro proprio perché la condotta di riciclaggio consiste nel ripulire il cd. danaro sporco e nel fare perdere le tracce dell’iniziale conseguimento illecito della somma poi reimpiegata, ed ha in modo diffuso indicato tutti gli elementi – telefonate tra D. e D. C., telefonate tra D. e C., dalle quali si evinceva l’assenso di quest’ultimo a fare transitare sul proprio conto una somma ingente necessaria per l’acquisto delle azioni della Lazio, l’apertura di un conto corrente presso la Volksbank di Budapest da parte di D.C., mandatario del D., e l’ordine di bonificare una somma ingente in favore del C., ecc. ecc. – che consentivano di ritenere che il D., con l’aiuto del commercialista Errico ed in concorso con altre persone, aveva predisposto una serie di atti univoci diretti a far transitare una provvista di ingente valore da una banca ungherese in Italia per l’acquisto della società sportiva Lazio.
Infondato è, infine, anche il quarto motivo di impugnazione, tutto dedicato alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, per le considerazioni già svolte sul punto, alle quali si deve rinviare.
Con memoria difensiva poi il D. ha dedotto ulteriori motivi di impugnazione.
Non è ravvisabile la dedotta violazione dell’articolo 627 c.p.p., e ciò a prescindere dal fatto che si tratta di motivo inammissibile perché del tutto nuovo rispetto a quelli dedotti con il ricorso.
Ed, infatti, il Tribunale ha rispettato in pieno il dictum della Suprema Corte perché, dopo avere preso atto della assoluzione del D. dal delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, ha rilevato che, comunque, l’associazione mafiosa sussisteva e che, pertanto, poteva costituire il reato presupposto del delitto di riciclaggio.
Ha poi logicamente chiarito che dai vari elementi indiziari – dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed esiti di intercettazioni telefoniche – era possibile stabilire che le somme di danaro di cui si discute provenivano proprio dalle famiglie del clan dei casalesi, che le avevano affidate al D., uomo molto rispettato dal clan, proprio per un reimpiego.
Quindi il danaro era di sicura provenienza illecita, a nulla rilevando che il D. non appartenesse alla associazione mafiosa.
Anche il secondo rilievo è del tutto nuovo, nel senso che non concerne i punti impugnati con il ricorso (vedi Cass., Sez. III, 22 gennaio – 26 marzo 2004, n. 14776, CED 228525), ed è, quindi, inammissibile.
In ogni caso tale motivo risulta inammissibile anche perché deduce in modo generico questioni di merito, quale il presunto errore nella indicazione di un collaboratore di giustizia al posto di un altro, fatto che, se vero, potrebbe anche costituire un semplice errore materiale del tutto irrilevante.
Nessun rilievo ha poi la circostanza che il danaro di cui si discute non sia stato materialmente rinvenuto, perché nel caso di specie si discute di tentativo di riciclaggio e non di reato consumato.
Né ha rilievo la considerazione che se riciclaggio vi fu esso si era già consumato in Ungheria, ovvero con il trasferimento all’estero del danaro, in quanto le condotte di riciclaggio e di reimpiego di cui all’articolo 648 bis c.p. contemplano l’attività delittuosa diretta sia alla trasformazione parziale o totale del danaro che ad ostacolare l’accertamento sulla origine delittuosa del danaro, e sono caratterizzate da un effetto dissimulatorio, tendente ad ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa illecita, come nella specie desumibile dalle telefonate tra il D., il D.C. e B. Giancarlo tendenti a procurarsi pezze di appoggio giustificative della provenienza del denaro, cioè a preparare tutto come se fosse vero.
Della infondatezza del quarto rilievo dei motivi nuovi, ovvero della dedotta impossibilità del concorso tra delitto associativo e riciclaggio, si è già detto in precedenza e non occorre ripetersi.
È infondata anche la eccezione di incompetenza territoriale, che è stata sollevata per la prima volta con i motivi nuovi.
Come ha chiarito il Tribunale, il procedimento napoletano e quello oggi in discussione riguardano fatti soltanto parzialmente sovrapponibili ed utilizzano un materiale di indagine diverso, che lega i fatti contestati a profili delittuosi diversi.
Ed il Tribunale ha ulteriormente chiarito che allo stato non è ravvisatole una connessione giudiziariamente rilevante con i ed delitti presupposti, attesa l’autonomia delle condotte afferenti ai delitti in contestazione; ed ha concluso il Tribunale osservando che i fatti per cui si procede sono stati ideati e realizzati a Roma, pur se il danaro rappresenta il provento di attività illecite compiute in altri territori.
Si tratta di corrette e logiche osservazioni che debbono essere condivise e che non sono superate dalle osservazioni del ricorrente.
A ciò bisogna aggiungere che non è prevista una vis attractiva della competenza in relazione al luogo del delitto presupposto per l’ipotesi di riciclaggio delle cose che ne costituiscono il provento.
È appena il caso di rilevare, inoltre, che il Tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza in sede di giudizio de libertate solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso (vedi Cass., Sez. V, 11 dicembre 2002 – 11 febbraio 2003, n. 6548, CED 224664).
Infine è necessario ricordare che nell’attuale sistema processuale la connessione postula necessariamente per la sua operatività che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva (così Cass., Sez. I, 8 aprile 2004 – 22 aprile 2004, n. 19003, CED 227947), cosa non ravvisabile nel caso in discussione, ove per uno dei procedimenti è stata già pronunciata sentenza.
Anche il ricorso di Bruno Errico è infondato.
Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale si rinvia a quanto si è detto in proposito in relazione ad analoga eccezione del D..
Del pari infondati sono i motivi secondo e terzo concernenti l’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 230 del 1991.
In verità da tutta la motivazione del provvedimento impugnato risulta che l’attività di riciclaggio posta in essere dal D. con l’aiuto dell’E. – o, per essere più precisi, gli atti posti in essere diretti a commettere tale reato – fosse diretta ad investire in attività lecite una ingente somma di danaro costituita da versamenti effettuati da famiglie del clan dei casalesi.
È allora evidente che, indipendentemente dalla partecipazione o meno del D. alla associazione, condotta presa in considerazione dal Tribunale del riesame fosse diretta ad avvantaggiare, o comunque, a favorire l’associazione mafiosa, che aveva interesse ad investire in attività lecite la somma di danaro di loro appartenenza e conseguita illecitamente.
Sostenere in una situazione siffatta la non configurabilità dell’aggravante in discussione non appare, in verità, possibile.
Non è ravvisabile il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di una misura cautelare di minore gravità perché il Tribunale ha, anche con riferimento all’Errico, sottolineato il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, affermazione quest’ultima nemmeno contestata dal ricorrente.
In ogni caso si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto sostenuta da una motivazione immune da vizi logici. Inoltre bisogna considerare che la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991 fa scattare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, presunzione che non risulta essere vinta da alcun concreto elemento.
Per le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni di cui all’articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sezione III – 31 maggio 2010, n. 13208. In tema di abuso del diritto.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 17 settembre 2002 il Comune di Termini Imerese intimava sfratto per morosità a I.G.AR. s.r.l., conduttrice di un immobile, con annessa zona termale, di sua proprietà. Secondo il locatore, che contestualmente citava l’intimata per la convalida, la società conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione.
Resisteva I.G.A.R. s.r.l., la quale eccepiva che il credito vantato dal Comune di Termini Imerese si era estinto per compensazione con il maggior credito, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1051 del 1999, da essa maturato nei confronti dell’ente locatore. Spiegava anzi la convenuta domanda riconvenzionale per la condanna dell’Amministrazione intimante ai danni da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004 il giudice adito dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione per grave inadempimento del conduttore; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente che veniva altresì condannata al pagamento della somma di euro 185.924,48, a titolo di penale.
Proposto gravame dalla società soccombente, la Corte d’appello, con sentenza depositata il 10 novembre 2005, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile la domanda di condanna di I.G.A.R. s.r.l. al pagamento della somma di euro 185.924,48, conseguentemente eliminando la relativa statuizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Per quanto qui interessa, così motivava il giudicante il suo convincimento.
La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 cod. civ., invocata dall’appellante, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione sia fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. Nella fattispecie, il controcredito vantato dall’appellante era ancora sub iudice, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che lo aveva riconosciuto, di guisa che difettava il requisito della certezza necessario alla operatività sia della compensazione legale che di quella giudiziale. Alcuna rilevanza poteva poi avere l’esecuzione data dal Comune, prima dello sfratto, alla sentenza di condanna, non avendo di certo l’Ente rinunciato ad attuare le procedure per la riscossione dei canoni arretrati e per il rilascio coattivo dell’immobile e avendo piuttosto mostrato di voler tenere distinte le due vicende scaturite, l’una, dalla ristrutturazione dell’Albergo delle Terme e, l’altra, dal rapporto di affitto tra Comune e I.G.A.R.
Peraltro, a giudizio della Corte, disattesa l’eccezione di compensazione, restavano tout court travolte anche le ulteriori censure dell’appellante in ordine alla gravità dell’inadempimento addebitato alla conduttrice.
Infine, considerato che la sentenza impugnata veniva riformata solo su un punto marginale della controversia, non sussistevano i presupposti per la condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, I.G.A.R. Impresa Gestione Alberghi e Ristoranti s.r.l., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Termini Imerese, che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da I.G.A.R. s.r.l. e dal Comune di Termini Imerese avverso la stessa sentenza.
1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché degli artt. 1241, 1242, 1243 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Riportato il contenuto pattizio essenziale dell’atto in data 10 aprile 1989, documentante due distinti contratti: quello di appalto, per la ristrutturazione del complesso termale-alberghiero, e quello di affitto, riguardante il medesimo immobile, e ricordato che il credito da essa vantato nei confronti del Comune per i lavori realizzati nell’immobile è stato giudizialmente accertato con sentenza ormai passata in giudicato, evidenzia che il Comune di Termini Imerese, con lettera del 13 settembre 2002, pur contestando il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli importi a tale titolo liquidati a I.G.A.R. s.p.a., aveva tuttavia manifestato l’intento di voler dar corso, a saldo del residuo debito in questione, a due mandati di pagamento, dell’importo, rispettivamente, di euro 378.234,07 e di euro 52.563,52, da emettere nei mesi successivi.
Malgrado ciò, il 16 settembre 2002, reputando il credito vantato da I.G.A.R. illiquido e inesigibile, e quindi non eccepibile in compensazione, la giunta comunale aveva autorizzato il Sindaco a promuovere azione di sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ.
Sostiene quindi l’impugnante che il giudice a quo, nel negare ingresso all’eccezione di compensazione, aveva applicato i principi in tema di compensazione giudiziale, laddove la società, opponendo che il credito del Comune si era già estinto, quanto meno in coincidenza con la manifestazione di volontà dello stesso di pagare il proprio debito, aveva eccepito la compensazione legale. La sentenza impugnata aveva così violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5947).
Avrebbe altresì errato la Curia territoriale nel respingere l’eccezione di compensazione sull’assunto che difetterebbe, nella fattispecie, il requisito della certezza che l’art. 1243 cod. civ. richiede sia per la compensazione legale che per quella giudiziale, senza considerare che la certezza non è requisito necessario al verificarsi della prima, essendo a questa funzionale solo la liquidità e la esigibilità dei debiti e crediti reciproci. In ogni caso, il requisito in parola si era concretizzato nel corso del giudizio, essendo stato respinto con sentenza del 4 febbraio 2005 il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo: in tale contesto, non sussistendo più ostacoli alla operatività della compensazione, la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere rigettata.
Aggiunge ancora la deducente che la Corte d’appello, valorizzando la volontà del Comune di tenere distinte le due vicende giudiziarie, l’una riguardante il compenso dovuto a I.G.A.R. per la ristrutturazione, e l’altra il rapporto di affitto tra il Comune e la stessa I.G.A.R., aveva violato il disposto degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., nonché i principi generali in matteria di compensazione, posto che questa estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, a prescindere dalla volontà delle parti.
1.2 Le censure sono infondate, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba, in taluni passaggi, essere integrata e corretta, ex art. 384 cod. proc. civ..
Pacifico che l’istituto della compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243, comma 2, cod. proc. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10055; Cass. civ. 13 maggio 2002, n. 6820), la ricorrente affida l’attacco alla scelta decisoria del giudice a quo ai seguenti, consequenziali rilievi: a) la compensazione eccepita in giudizio era quella legale, non già quella giudiziale; b) la certezza non è prevista dalla legge come requisito della compensazione legale; c) anche a opinare diversamente, il requisito della certezza è sopravvenuto nel corso del giudizio; d) posto che la compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 cod. civ.), la domanda di risoluzione per morosità andava in ogni caso rigettata.
1.3 A confutazione di tali critiche il collegio osserva quanto segue.
Contrariamente all’assunto dell’impugnante, il requisito della certezza è, per così dire, consustanziale all’istituto della compensazione legale. È infatti a dir poco ovvio che essa non possa operare qualora il credito opposto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, siffatto requisito, insieme a quelli della omogeneità e della esigibilità delle reciproche poste debitorie e creditorie (confr. Cass. 18 ottobre 2002, n. 14818).
Venendo al caso di specie, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il credito vantato da I.G.A.R. nei confronti del Comune di Termini Imerese, nel mentre chiarisce le ragioni dell’insufficiente approccio del giudice di merito, che ha ritenuto di dover richiamare, in parte qua, i principi che presidiano l’istituto della compensazione giudiziale, impone di ritenere che correttamente sia stata negata l’operatività della compensazione legale malgrado la manifestazione di volontà del Comune di pagare la somma portata dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo. E invero quella determinazione, assunta a fronte di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo e quindi, per così dire, necessitata, non escludeva affatto la volontà dell’Ente di insistere nella contestazione delle pretese della controparte, tanto vero che il ricorso per cassazione già proposto avverso la pronuncia della Curia territoriale, non venne affatto rinunziato.
Ne deriva che la condivisibilità delle critiche formulate dalla ricorrente alla valorizzazione della volontà dell’Ente di tenere distinte le contrapposte e speculari situazioni debitorie e creditorie (valorizzazione sicuramente impropria, a fronte del principio per cui la compensazione opera a prescindere da qualunque accordo intervenuto tra le parti e anche senza la saputa dei debitori, come recitava l’art. 1285 del codice civile del 1865), non giova all’impugnante perché non scalfisce la tenuta dell’incidenza sull’operatività della compensazione delle perduranti contestazioni del credito vantato dal conduttore.
1.4 Sta però di fatto che il requisito della certezza venne conseguito nel corso del giudizio, essendo stato respinto, con sentenza n. 2273 del 4 febbraio 2005, il ricorso per cassazione proposto dall’Ente territoriale avverso la decisione della Corte d’appello di Palermo.
E allora il primo rilievo che si impone è che la circostanza del passaggio in giudicato della condanna del Comune al pagamento in favore di I.G.A.R. del credito da essa opposto in compensazione, e la connessa questione della incidenza di siffatta statuizione sulla valutazione dell’inadempimento del conduttore, non risultano in alcun modo trattati nella sentenza impugnata e integrano, perciò, una questione nuova. Posto allora che i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello e che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali, la ricorrente aveva l’onere, rimasto del tutto inosservato, di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di tali dirimenti fatti, indicando anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1°, 31 agosto 2007, n. 18440).
Né è vero, come sostiene la ricorrente (pag. 20 del ricorso), che la Corte d’appello abbia deciso in costanza della controversia sul credito opposto. A ben vedere, infatti, la causa venne da essa assunta in decisione all’udienza collegiale del 28 ottobre 2005, laddove l’udienza di discussione del ricorso per cassazione era già stata celebrata il 28 ottobre del 2004 e la sentenza pubblicata il 4 febbraio dell’anno successivo col numero 2273. Semmai, dal rilievo, contenuto nella pronuncia impugnata, per cui la questione del controcredito vantato dall’ odierna appellata è ancora sub judice perché il ricorso per cassazione non risulta (…) definito, emerge che essa non fu portata a conoscenza del decidente.
1.5 Non è superfluo aggiungere, per gli spunti di riflessione che se ne andranno a trarre nell’esame del secondo mezzo, che il problema giuridico centrale posto dalla ricorrente – l’incidenza della compensazione legale i cui requisiti siano maturati nel corso di un giudizio di risoluzione sulla sussistenza dell’inadempimento che ha originato la relativa domanda – difficilmente avrebbe potuto trovare risposta in mancanza di una puntuale ricostruzione dell’epoca in cui sono via via insorte le poste creditorie hinc et inde vantate, accertamento indispensabile al fine di stabilire il giorno in cui, venuti i due debiti a coesistere, si è prodotta la vicenda estintiva.
Il primo motivo di ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
2.1 Col secondo mezzo la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1175 e 1375 cod. civ., nonché del principio generale di buona fede, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Rileva, riportando testualmente il contenuto dell’atto di appello (pagine 7 e 9), che in sede di gravame era stato segnatamente evidenziato come il Comune, omettendo di trattenere sulle somme pagate a I.G.A.R. quanto da questa dovuto a titolo di canoni di locazione, aveva violato l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Malgrado ciò, il decidente nulla aveva statuito sul punto, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ripercorsi i momenti salienti della vicenda per cui è controversia, e richiamata la nozione di abuso del diritto, torna l’impugnante a ribadire che la condotta del Comune di Termini Imerese – il cui debito, peraltro, sopravanzava di gran lunga la misura del credito da esso vantato nei confronti di I.G.A.R. per canoni di locazione – era assolutamente contrario a buona fede, essendo chiaramente volto a determinare l’inadempimento del conduttore al fine di chiederne successivamente lo sfratto per morosità (confr. Cass. n. 20399 del 2004).
2.2 Le critiche sono fondate.
La Corte territoriale, all’esito di una diffusa esposizione delle censure svolte dall’appellante in punto di gravità dell’inadempimento addebitato al conduttore, ha liquidato i relativi motivi di gravame ritenendoli, in termini puramente assertivi, assorbiti dal rigetto dell’eccezione di compensazione.
Trattasi, all’evidenza, di motivazione meramente apparente, che omette di farsi carico, malgrado le sollecitazioni dell’impugnante, dell’innegabile peculiarità dei rapporti tra le parti il cui sviluppo, se non consentiva di escludere tout court l’inadempimento del conduttore, esigeva puntuali verifiche in ordine alla sua gravità, in un assetto normativo in cui, per consolidato diritto vivente, tale valutazione deve essere operata alla stregua e di parametri oggettivi, attinenti all’economia complessiva del rapporto, e di criteri soggettivi, relativi al comportamento di entrambe le parti e alla eventuale incolpevolezza delle rispettive condotte (confr. Cass. civ., 18 febbraio 2008, n. 3954).
In particolare non poteva il giudice di merito sottrarsi alla valutazione della condotta del locatore in termini di correttezza e buona fede, indiscutibile essendo che la mancata detrazione dei pur reclamati canoni dovuti da I.G.A.R. dalle somme poste in pagamento dal Comune, costituì il passaggio obbligato per la successiva intimazione di sfratto per morosità, intervenuta con assai peculiare tempismo, e ciò tanto più che l’omessa compensazione, peraltro specificamente opposta dalla controparte, costrinse l’Ente a esborsi che ben avrebbe potuto evitare, se non avesse avuto il trasparente intento – di cui andrà scrutinata la corrispondenza a un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico – di cristallizzare e rendere irreversibile l’inadempimento del conduttore.
2.3 Valga al riguardo considerare che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo.
Peraltro, l’assenza nel nostro codice di una norma che sanzioni, in via generale l’abuso del diritto – che costituisce il vero punto critico delle risposte giudiziarie di volta in volta sollecitate sul punto – non ha impedito, a una giurisprudenza attenta alle posizioni soggettive in sofferenza, di sanzionare con l’illegittimità la cosiddetta interruzione brutale del credito, e cioè il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito tutte le volte in cui, benché pattiziamente consentito, esso assuma connotati di arbitrarietà (confr. Cass. civ. 21 febbraio 2003, n. 2642; Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482 cit.); ovvero di colpire con l’invalidità la delibera assembleare affetta da eccesso di potere della maggioranza, in quanto adottata ad esclusivo beneficio della stessa e in danno dei soci di minoranza (confr. Cass. civ. 11 giugno 2003, n. 27387), spingendosi al punto da prefigurare, in ambito contrattuale, in nome del dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, un sindacato – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale (confr. Cass. civ. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. civ. 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. civ. 24 settembre 1999, n. 10511; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128) nonché un controllo di ragionevolezza di singole clausole, in funzione di contemperamento degli opposti interessi dei paciscenti (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106).
2.4 Con particolare riguardo alle problematiche sottese al presente giudizio, ritiene il collegio che l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento pur avendo altre vie per tutelare i propri interessi, non possa non ripercuotersi sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stesso, che dell’abuso del creditore della prestazione costituisce l’interfaccia. Non par dubbio infatti che il giudizio di pretestuosità della condotta dell’attore in risoluzione si risolve nel riconoscimento della scarsa importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse dell’altra, a un interesse, cioè, che poteva essere preservato senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo.
L’inemendabile carenza argomentativa della sentenza impugnata su tali, dirimenti profili della controversia, oggetto di specifiche censure rimaste, in sostanza, prive di risposta, impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
La decisione va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di locazione, applicando i principi innanzi enunciati e tenendo conto delle deduzioni dell’impugnante sul comportamento abusivo della controparte nonché del contesto complessivo dei rapporti tra le parti.
Nell’accoglimento del secondo motivo restano peraltro assorbiti il terzo, volto a sollecitare la condanna dell’Ente ai danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., nonché l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Termini Imerese, al fine di far valere l’inammissibilità di tale domanda.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo, assorbiti il terzo nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 24 maggio 2010, n. 19557. In materia di falso materiale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dalla ricostruzione in fatto recepita dal giudice di merito non emerge affatto che alla S. sia stata restituita, unitamente alla copia alterata della cartella clinica, anche quella consegnatale anteriormente alla falsificazione. Ed invero, là dove si legge nella motivazione (pag. 9, rigo 2-3) che “la S. consegnò la cartella clinica al G., il quale pochi giorni dopo la restituì”, la menzione di un’unica copia restituita deve intendersi riferita alla copia alterata; ciò è a dirsi a maggior ragione in quanto più oltre, alla pag. 11 (rigo 15-16), si parla espressamente di “sostituzione” con altra della copia ricevuta dalla S.. Certamente, da quel momento in avanti, l’odierna parte civile si trovò in possesso di due duplicati della cartella clinica difformi tra loro (difformità fattale rilevare dall’Avv. S.): ma ciò non è dipeso dalla pretesa riconsegna di entrambe le copie in un unico contesto, bensì soltanto dal fatto che, della versione originaria, dapprima consegnatale e poi ritirata, essa si era premurata di trarre una fotocopia autenticata da notaio, su consiglio del precedente difensore Avv. A.; e proprio il raffronto fra le due copie del documento ha disvelato l’alterazione, evidentemente eseguita nei pochi giorni intercorsi fra la riconsegna al G. della copia originaria, ottenuta da costui col pretesto di consultarla, e la restituzione alla S. della nuova copia, poi risultata difforme dalla precedente.
Tale essendo l’accertamento dei fatti scaturito dal giudizio di merito, nessun pregio giuridico ha l’assunto dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbe stata l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto: essendo invece ben evidenziato il pregiudizio recato alla pubblica fede dalla avvenuta sostituzione dell’esemplare originario con quello alterato.
Quanto all’assunto secondo cui l’alterazione sarebbe soltanto consistita nell’apposizione di una descrizione più dettagliata dell’intervento e non avrebbe perciò recato modifiche sostanziali all’atto pubblico, vi è soltanto da rilevare come la sentenza ne dia precisa confutazione; nella motivazione, infatti, si rileva in punto di fatto che in realtà i dati interessati dalla modifica erano assai significativi, non soltanto perché fornivano una descrizione assai più analitica e in parte discordante da quella originaria, ma anche perché coinvolgevano la composizione dell’equipe chirurgica, indicando come operatore il solo A., mentre nella prima stesura risultavano sia l’A., sia il G.; in punto di diritto, inoltre, si osserva nella motivazione che in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile ogni volta che non vi sia corrispondenza tra l’effettivo procedimento di formazione dell’atto e quello apparente, quand’anche l’intento dell’agente sia quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso – qui non ricorrente – in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali (oltre ai precedenti richiamati nella sentenza, v. Cass. 11 luglio 2005 n. 35167; Cass. 6 novembre 1997 n. 1305/98).
L’aggravante teleologica è stata applicata motivatamente dalla Corte d’Appello, sul rilievo per cui all’epoca della falsificazione era già ben noto il fatto che la S. lamentasse disturbi chiaramente ricollegabili alla cattiva riuscita dell’intervento chirurgico: donde la riconoscibilità del movente, indirizzato a tutelare preventivamente i due sanitari da una possibile azione penale per lesioni colpose; ha aggiunto, conclusivamente, quel collegio che nel descritto contesto (il quale, è bene sottolinearlo, era significativamente connotato dalla già avvenuta richiesta di copia della cartella clinica da parte della paziente), irrilevante era il fatto che la S. non avesse ancora inoltrato una formale richiesta di risarcimento dei danni, né provveduto a proporre querela.
In ordine alla qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualità di concorrente qualificato, atteso l’accertato contributo di entrambi alla consumazione della falsità (a nulla rilevando che l’alterazione dell’atto sia stata materialmente eseguita da uno solo).
Orbene, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, non può negarsi che svolga una funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è necessario soffermarsi). Essendo stato accertato in punto di fatto che l’intervento chirurgico sulla S., eseguito nella clinica omissis convenzionata con l’A.S.L., è stato posto a carico, in parte, del servizio sanitario nazionale, non può dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al G., legato alla casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d’opera e compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria.
Conclusivamente, la sentenza impugnata resiste in ogni sua parte al controllo di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in euro 2.300,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.