REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 217

Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall’art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, per l’installazione di ascensori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30
dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009) che autorizza
l’Amministrazione Regionale a concedere a condomini privati con piu’
di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, nella misura
massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per
far fronte alle spese necessarie per l’installazione degli ascensori;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 23
luglio 2009, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento recante
criteri e modalita’ per la concessione di contributi in conto
capitale, previsti dall’art. 10, commi da 38 a 43, della legge
regionale 30 dicembre 2008 n. 17, per l’installazione di ascensori»;
Ritenuto di emanare il Regolamento approvato con la suddetta
deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 23 luglio 2009,
allegato e facente parte integrante del presente decreto;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009,
n. 1728;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante criteri e modalita’ per la
concessione di contributi in conto capitale, previsti dall’art. 10,
commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n.17, per
l’installazione di ascensori» nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0764&tmstp=1276155745906

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 216

Modifiche al «Programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 295.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati) ed, in
particolare, l’art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone
designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati,
entro un anno dalla designazione, appositi programmi d’azione per
ridurre l’inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore
inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di
origine agricola;
Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche
agricole (Approvazione del codice di buona pratica agricola);
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue in attuazione dell’art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) che, tra le altre, detta norme in materia di zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152) e, in particolare, il Titolo V che stabilisce
disposizioni specifiche per le zone vulnerabili da nitrati;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2007, n.
536 (Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio
dell’attivita’ di spandimento degli effluenti di allevamento),
adottata ai sensi dell’art. 5, comma 6 della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Legge finanziaria 2007);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008,
n. 1920 (decreto legislativo n.152/2006, art. 92. Individuazione zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008,
n. 2879 (Rece 1782/2003 e rece 1698/2005. Disciplina del regime di
condizionalita’ nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Approvazione);
Visto il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 295 (Approvazione
del Programma d’azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la
tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da
nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone
vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006), di seguito denominato
PdA;
Preso atto che, dall’istruttoria effettuata dagli uffici
regionali competenti tenendo conto degli allevamenti presenti e della
SAU nelle zone vulnerabili, risulta che il carico medio di azoto
proveniente da effluenti zootecnici riferito alla medesima area e’ di
41 kg/ha/anno;
Preso atto che, dall’istruttoria effettuata dagli uffici
regionali competenti, risulta che gli allevamenti di piccole
dimensioni presenti nelle zone vulnerabili rappresentano il 71% degli
allevamenti totali e che da essi deriva il 15% dell’azoto proveniente
da effluenti zootecnici;
Atteso che nell’area delimitata l’attivita’ del pascolo non e’
usualmente praticata;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle valutazioni sopra
esposte ed ai sensi dell’art. 24, comma 1 e dell’art. 8, comma 7 del
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7aprile
2006, dettare specifiche disposizioni per il volume degli stoccaggi
degli allevamenti di piccole dimensioni;
Ritenuto di integrare il PdA riportando alcune disposizioni
previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 7 aprile 2006 ed, in particolare, l’art. 24, comma 2;
Ritenuto necessario prevedere un periodo transitorio per
consentire l’adeguamento delle aziende ai nuovi adempimenti
obbligatori relativi alla Comunicazione e al PUA;
Ritenuto necessario, al fine di rendere maggiormente rispondenti
alla realta’ agronomica del territorio gli apporti azotati massimi
previsti nell’Allegato 4, dettagliare meglio gli apporti azotati
derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica, nonche’
rideterminare il fabbisogno azotato di alcune colture, sottostimato
nella versione attuale del PdA;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2009, n.
1688;
Ritenuto pertanto di emanare in tal senso le modifiche al
«Programma d’azione della Regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela
ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai
sensi del decreto legislativo n. 152/2006, e del decreto ministeriale
del 7 aprile 2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008;
Visto il «Regolamento di’ organizzazione dell’amministrazione
regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 277 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono emanate le modifiche al «Programma d’azione della Regione
Friuli-Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le
aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto
legislativo n. 152/2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile
2006» emanato con proprio decreto n. 295/2008, nel testo allegato al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
4. Il presente decreto sara’ trasmesso al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per la successiva notifica
alla Commissione europea.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2009, n. 185

Regolamento di modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR – Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce le modalita’ di applicazione dei
predetti Regolamenti;
Visto l’art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE)
n. 1083/2006 che descrive l’obiettivo «Competitivita’ regionale e
occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in
ritardo di sviluppo, la competitivita’ e le attrattive delle regioni
e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali,
inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante
l’incremento ed il miglioramento della qualita’ degli investimenti
nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della societa’
della conoscenza, l’imprenditorialita’, la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilita’,
dell’adattabilita’ dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di
mercati del lavoro inclusivi;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20
novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR
Obiettivo Competitivita’ ed occupazione della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la
Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee.
Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE,
2006/54/CE e del regolamento (CE) n.1083/2006 (Legge comunitaria
2007));
Vista la deliberazione 21 luglio 2008 n.1427 che approva il
«Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del Capo V della
legge regionale summenzionata;
Visto il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo
Regionale Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione (POR) FESR
2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di
seguito Regolamento di attuazione del POR;
Considerato che a seguito della riorganizzazione
dell’amministrazione regionale e’ stato costituito il Servizio
coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le
politiche di sviluppo per la montagna;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n.
7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee
Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed
integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.)
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ regionale
e occupazione;
Considerato che tali Linee guida, condivise dal Comitato di
Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali
modalita’ operative per l’attuazione dell’Attivita’ 4.2.a
«Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del
patrimonio esistente»;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
con la definizione delle modalita’ attuative dell’Attivita’ 4.2.a e,
in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ;
Viste le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. d) del
Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che «la Giunta
regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»;
Considerata l’opportunita’ di specificare la tipologia dei bandi
oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di
garantire una piu’ celere attuazione del Programma e una esplicita
modalita’ di gestione dello stesso;
Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione
del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che
devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni
proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con
l’Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede
quale strumento di gestione la delegazione amministrativa
intersoggettiva, di cui all’art. 51 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
Considerate l’opportunita’ e necessita’ di prevedere l’istituto
sopra richiamato nell’ambito delle procedure di gestione del
Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed
efficace attuazione dello stesso;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con
tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall’ordinamento
regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l’introduzione
dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva;
Preso atto della diversa tipologia della natura degli interventi
ammessi a finanziamento sul programma operativo nonche’ del diverso
assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte
nella gestione dello stesso;
Considerata la finalita’ di garantire una gestione finanziaria
quanto piu’ coerente con la ripartizione delle competenze tra i
diversi dirigenti coinvolti;
Considerata l’opportunita’ di prevedere che l’atto di disimpegno
di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo
stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell’operazione oggetto
di concessione renda la predisposizione di questi atti piu’ efficace
ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto
coinvolto;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma,
con l’inserimento all’art. 11 di un ulteriore comma che preveda la
possibilita’ di delega del Direttore centrale al Direttore di
servizio in ordine alla rideterminazione dell’impegno;
Considerato, inoltre, l’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento di
attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di erogazione in via
anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori
del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti
privati;
Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti dall’art.12,
commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono
comunque rispettare il limite del 35% dell’importo concesso di cui
all’art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006;
Preso atto che sono state avviate le procedure di modifica del
quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di
prossima valutazione della Commissione europea;
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di attuazione del
POR anche con l’inserimento della previsione, nel caso delle
erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del
quadro normativo comunitario di riferimento, nonche’ delle
indicazioni rese dall’Autorita’ di Gestione con apposite circolari;
Visto, inoltre, l’art. 15, comma 2, lett a), del Regolamento di
attuazione del POR;
Considerato che le disposizioni di cui al vigente quadro
normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilita’ di
finanziare operazioni non solo gia’ finanziate con strumenti
regionali bensi’, e soprattutto, operazioni meramente ammesse a
finanziamento regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma
2, lett. a) del Regolamento di attuazione del POR anche con
l’inserimento della previsione della ammissibilita’ a finanziamento
comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale
e non limitarlo alle operazioni gia’ finanziate con strumenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 1 lett. b) dello Statuto regionale di
autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello Statuto di autonomia).
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n.
1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di
modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo
regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione
2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13
settembre 2008, n. 238»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per
l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo
Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto
del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238», nel testo
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0689&tmstp=1276155745906

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 51 Norme in materia di qualita’ e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Considerato quanto segue: 1. La disciplina dell’autorizzazione ed accreditamento degli studi e delle strutture sanitarie prevista dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedure di accreditamento), ha prodotto la certezza di un sistema di regole sulla qualita’ e sicurezza dei servizi sanitari sia pubblici che privati. 2. Nell’applicazione della legge regionale n. 8/1999 sono tuttavia emerse alcune criticita’ che hanno determinato la necessita’ di una modifica normativa che produca un aggiornamento delle regole in materia di qualita’ e sicurezza delle strutture sanitarie rispetto alle trasformazioni avvenute all’interno del servizio sanitario ed alle evoluzioni intercorse nei sistemi di valutazione della qualita’ a livello nazionale ed internazionale. 3. L’esigenza di un miglioramento del sistema e’ stato espresso con chiarezza anche nell’ambito del piano sanitario regionale 2008-2010 che, nella volonta’ di rafforzare il sistema di garanzie sulla qualita’ e sicurezza delle prestazioni sanitarie a tutela dei cittadini ha posto come linea strategica del triennio l’aggiornamento della normativa regionale in questa materia. 4. Non e’ necessario aggiornare la disciplina della legge regionale n. 8/1999 relativa ai procedimenti per l’esercizio degli studi professionali e delle strutture sanitarie private poiche’ e’ da considerarsi tuttora valida e coerente con il sistema delineato dalle indicazioni strategiche del piano sanitario regionale 2008-2010. 5. E’ necessario invece modificare la disciplina della procedura di verifica dei requisiti di esercizio per le strutture pubbliche, degli standard e delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e prevedere la costituzione di un nuovo sistema di verifica della qualita’ delle strutture accreditate. 6. E’ necessario separare il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche da quello di verifica dei requisiti di esercizio al fine di garantire in tempi piu’ rapidi le azioni di accreditamento delle strutture delle aziende sanitarie regionali. 7. E’ necessario prevedere procedure piu’ snelle per favorire una maggiore semplificazione e celerita’ nelle verifiche dei requisiti di esercizio per le aziende sanitarie pubbliche e nell’ambito delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e degli studi professionali. 8. E’ necessario che siano previste procedure di adeguamento ed eventuali interventi sostitutivi nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche che presentino difformita’ rispetto ai requisiti e standard prescritti al fine di garantire la qualita’ e sicurezza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale. 9. E’ opportuno introdurre nel sistema sanitario regionale, oltre all’accreditamento istituzionale, un processo volontario di verifica e di attestazione del livello di qualita’ raggiunto dalle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione a processi di miglioramento continuo, al fine di far emergere e stimolare le stesse strutture verso situazioni di eccellenza. 10. E’ opportuno promuovere lo sviluppo professionale continuo dei professionisti stimolando l’utilizzo di tutte quelle iniziative che possano valorizzare il possesso di competenze e capacita’ professionali. 11. E’ necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualita’ costituito da un organismo all’interno del Consiglio sanitario regionale, in posizione di terzieta’ rispetto all’amministrazione, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da un organismo tecnico regionale con funzioni di verifica delle strutture accreditate. 12. E’ necessario garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini per il miglioramento ed il controllo sociale della qualita’ dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure. 13. E’ necessario sostenere un’azione formativa a livello regionale che supporti il processo di cambiamento del sistema di accreditamento e faccia crescere le competenze sui temi della qualita’ e della sicurezza all’interno delle aziende sanitarie. 14. E’ necessario, in ragione della complessita’ dell’istruttoria da effettuare, stabilire in novanta e sessanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di autorizzazione rispettivamente per le strutture sanitarie private e per gli studi professionali. 15. E’ necessario che tutte le strutture pubbliche e private e gli studi professionali si adeguino ai requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dalla nuova normativa. 16. E’ necessario che il rinnovo dell’accreditamento alle strutture pubbliche e private gia’ accreditate sia effettuato secondo le procedure ed i requisiti previsti dalla nuova normativa, con conseguente proroga della validita’ degli accreditamenti in essere. 17. E’ necessario garantire che i procedimenti in corso si concludano secondo la normativa previgente. 18. E’ necessario garantire la continuita’ delle funzioni di verifica per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Si approva la seguente legge Art. 1 Oggetto e finalita’ 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina: a) i requisiti e le procedure necessarie per l’esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attivita’ sanitarie nelle seguenti tipologie: 1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonche’ di laboratorio; 2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; 3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) i requisiti e le procedure per l’esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III; c) i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale; d) i requisiti e le procedure per l’attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualita’; e) i principi per l’accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualita’ professionale. 2. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attivita’ sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualita’ delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicita’ delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Art. 2 Realizzazione strutture sanitarie 1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilita’ del progetto rispetto al fabbisogno regionale. 2. Le modalita’ e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilita’, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attivita’ per i quali e’ prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 3 Requisiti per l’esercizio di attivita’ sanitarie 1. I requisiti per l’esercizio di attivita’ sanitarie da parte di strutture pubbliche e private sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all’art. 48. 2. Il regolamento di cui all’art. 48, stabilisce i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie.

Art. 4 Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private 1. La competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie private e’ attribuita al comune ove la struttura ha sede. 2. Sono soggette ad autorizzazione del comune, da rilasciare nel termine di novanta giorni dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che erogano le prestazioni appartenenti alle tipologie indicate all’art. 1, comma 1, lettera a). 3. Il comune acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilita’ della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilita’ e’ prevista.

Art. 5 Oggetto dell’autorizzazione 1. Sono oggetto di autorizzazione: a) l’ apertura; b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attivita’; c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonche’ le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformita’ della struttura ai requisiti di cui all’art. 3; d) il trasferimento in altra sede. 2. Per ampliamento dell’attivita’, si intende un aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attivita’ sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per trasformazione dell’attivita’, si intende la modifica di attivita’ sanitarie gia’ autorizzate.

Art. 6

Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie
private nei casi previsti dall’art. 5, il comune territorialmente
competente, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale,
per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della
struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda
unita’ sanitaria locale del territorio in cui e’ situato il comune
medesimo.
2. Il dipartimento di prevenzione, nello svolgimento della
verifica di cui al comma 1, puo’ coinvolgere anche altre strutture
organizzative dell’azienda unita’ sanitaria locale. Il coordinamento
delle attivita’ di verifica e’ svolto dal responsabile del
dipartimento di prevenzione.
3. Il comune, anche su istanza del dipartimento di prevenzione,
puo’ disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessita’, ai
fini del buon andamento delle attivita’ sanitarie.
4. La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione,
nei casi di cui al comma 1, redige apposito verbale di ogni verifica,
copia del quale e’ inviata al comune e consegnata alla struttura.

Art. 7 Mantenimento dei requisiti 1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicita’ triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3.

Art. 8 Linee guida regionali 1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita’ nelle modalita’ di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unita’ sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione nonche’ per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7, anche in relazione all’obbligo di tenuta dell’elenco regionale degli autorizzati e per l’eventuale e successiva richiesta di accreditamento. 2. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande, la Giunta regionale indica: a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda e negli atti comunali, per consentire l’individuazione del soggetto richiedente, del presidio e delle attivita’ svolte; b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuna fattispecie per cui e’ necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5.

Art. 9 Comunicazione degli atti 1. Il comune trasmette all’azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’art. 4, nonche’ le pronunce di revoca e decadenza di autorizzazioni precedentemente adottate. 2. Il comune comunica inoltre all’azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, l’avvenuto adempimento, da parte delle strutture sanitarie autorizzate, di quanto previsto dall’art. 7.

Art. 10 Adempimenti delle strutture sanitarie private 1. Le strutture sanitarie private, nella persona del legale rappresentante, provvedono a tutti gli adempimenti loro attribuiti previsti dal regolamento di cui all’art. 48.

Art. 11 Direttore sanitario 1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo. 2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanita’ pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attivita’ di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente. 4. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria. 5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita’ di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, o in possesso di almeno cinque anni di anzianita’ nell’attivita’ di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 6. Il regolamento di cui all’art. 48 definisce i compiti, l’impegno orario e le incompatibilita’ per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario.

Art. 12

Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura della struttura aperta o
trasferita in altra sede senza autorizzazione; dispone, altresi’, la
chiusura dell’attivita’ ampliata o trasformata senza autorizzazione.
2. Il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dispone la
chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l’esercizio
abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse
gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per
la salute dei cittadini.
3. In caso di violazione delle norme di cui al presente capo, di
carenza dei requisiti di cui all’art. 3, o di violazione di
prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione che non comportino
situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, il comune ordina
l’adeguamento della struttura, assegnando, a tal fine, un termine
massimo di centottanta giorni.
4. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il
comune dispone la sospensione dell’attivita’ per un periodo da trenta
a centottanta giorni.
5. L’attivita’ sospesa puo’ essere nuovamente esercitata previo
accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate;
in caso contrario, il comune procede alla revoca dell’autorizzazione.
6. In caso di accertata chiusura o inattivita’ della struttura
per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di
temporanea sospensione di una o piu’ attivita’ autorizzate
preventivamente comunicata al comune, l’autorizzazione decade
automaticamente e l’attivita’ puo’ essere ripresa previo rilascio di
una nuova autorizzazione.

Art. 13 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Nei casi previsti all’art. 12, commi 1 e 2, e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 3.100,00 e un massimo di € 18.600,00. 2. Nel caso previsto all’art. 12, comma 3, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 2.100,00 e un massimo di € 12.600,00. 3. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che violano gli obblighi previsti a loro carico dal regolamento di cui all’art. 48, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Art. 14 Applicazione dei provvedimenti sanzionatori 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e’ effettuato dalla competente struttura organizzativa dell’azienda unita’ sanitaria locale. 2. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 15 Attestazione del possesso dei requisiti 1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture esistenti, e’ subordinata all’acquisizione dei preventivi permessi e delle certificazioni necessarie per l’avvio di attivita’. 2. Il direttore generale dell’ azienda sanitaria, contestualmente all’avvio dell’attivita’, sia in quanto nuova sia in quanto ampliamento, trasformazione o trasferimento dell’attivita’ esistente, ne da’ comunicazione alla Giunta regionale; alla comunicazione e’ allegata attestazione in ordine al possesso dei requisiti di esercizio della struttura previsti dal regolamento di cui all’art. 48. 3. Il direttore generale si avvale, per i processi di auto-valutazione sulle proprie strutture, del supporto dei propri uffici tecnici e servizi prevenzione e protezione; puo’ inoltre richiedere, durante i processi di autovalutazione, la collaborazione di esperti di altra azienda unita’ sanitaria locale. 4. Il direttore generale dell’azienda sanitaria attesta inoltre, con periodicita’ triennale, il mantenimento dei requisiti prescritti. 5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalita’ definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi allo scopo di un dipartimento di prevenzione operante in ambito territoriale diverso da quello dell’azienda sanitaria oggetto di verifica.

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