DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l’art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010, Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Ministero degli affari esteri puo’ procedere, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 all’assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita’ di personale, con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della percentuale dei risparmi per cessazioni relative all’anno 2008 che e’ pari ad € 880.390,00. 2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle limitazioni di cui all’art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico. 3. Il Ministero degli affari esteri e’ tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ del pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 209

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05189&tmstp=1274341450571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Pennabilli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Pennabilli (Rimini);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da dieci
consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Pennabilli (Rimini), e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Giovanna Longhi e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 27 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05388&tmstp=1274341450570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio di Trecate e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trecate (Novara); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma l, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Trecate (Novara) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Giovanna Vilasi e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 27 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=10A05387&tmstp=1274341450570

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 68 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994; Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l’attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2006, ed in particolare l’articolo 1, comma 5; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni correttive 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Quando e’ in corso di accertamento la responsabilita’ del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l’Ente medesimo puo’ disporne la sospensione cautelare dall’impiego operativo.». 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall’ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo. 5. La licenza e’ revocata in caso di: a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente; b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo; c) condotte che hanno determinato l’applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell’arco di due anni.». 3. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l’ENAC provvede alla contestazione degli addebiti. 5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive. 5-quater. Con apposito regolamento dell’ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati. 5-quinquies. A seguito dell’esercizio della facolta’ di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l’ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l’audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l’addebito, l’ENAC dispone l’archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l’addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo. 5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all’interessato e comunicati all’ente fornitore dei servizi di traffico aereo. 5-septies. Per il personale militare, l’ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell’Aeronautica militare. L’ENAC, nell’attivita’ istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalita’ di svolgimento sono definite nell’ambito degli atti d’intesa di cui all’articolo 6, comma 2, e’ coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell’Aeronautica militare. 5-octies. Per il personale civile, l’ENAC nell’attivita’ istruttoria di cui al comma 5-quinquies, e’ coadiuvato da un funzionario esperto dell’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo. 5-nonies. Ai fini dell’applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresi’, quanto stabilito dall’articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.». 4. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La licenza di controllore del traffico aereo e’ rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unita’, secondo le modalita’ stabilite dall’ENAC con proprio regolamento.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La direttiva 2006/23/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
27 aprile 2006, n. L 114.
– Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.
– Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
– Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158.
– Il testo dell’art. 1, della legge 6 febbraio 2007, n.
13, e’ il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia’ scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l’adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma
e’ ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e’ autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Principi che disciplinano il rilascio delle
licenze). – 1. L’ENAC, ai sensi all’art. 734 del codice
della navigazione, provvede con proprio regolamento a
definire i requisiti e le modalita’ per il rilascio, il
mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di
studente o di controllore del traffico aereo.
2. Il conseguimento della licenza e’ subordinato al
superamento di esami teorico-pratici finalizzati a
verificare le capacita’ del candidato a svolgere
l’attivita’ di controllore del traffico aereo o di studente
controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono
all’accertamento dell’esperienza, delle abilita’, delle
cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai
programmi approvati dall’ENAC secondo la normativa
comunitaria.
3. Le licenze sono rilasciate dall’ENAC (Ente nazionale
per l’aviazione civile) alla persona che la firma e ne
conserva la titolarita’. L’ENAC rilascia anche le relative
abilitazioni e le specializzazioni.
3-bis. Quando e’ in corso di accertamento la
responsabilita’ del controllore del traffico aereo in un
incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine
alla competenza professionale del controllore del traffico
aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell’Ente
fornitore dei servizi di traffico aereo, l’Ente medesimo
puo’ disporne la sospensione cautelare dall’impiego
operativo.
4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni,
sono sospese dall’ENAC, per un periodo non superiore a sei
mesi quando sia accertata la negligenza professionale del
controllore del traffico aereo.
5. La licenza e’ revocata in caso di:
a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o
imperizia professionale che abbia determinato il
verificarsi di un incidente;
b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi
al controllo del traffico aereo;
c) condotte che hanno determinato l’applicazione
della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi,
per due volte nell’arco di due anni.
5-bis. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 4 e 5, l’ENAC provvede alla contestazione degli
addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al
comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell’ENAC sono
stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e
la presentazione delle memorie difensive da parte degli
interessati.
5-quinquies. A seguito dell’esercizio della facolta’ di
cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, l’ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone
l’audizione degli interessati, alla quale le parti possono
farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non
ritiene provato l’addebito, l’ENAC dispone l’archiviazione
della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato
l’addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o
negligenza professionale accertata ai sensi del presente
articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente
notificati all’interessato e comunicati all’ente fornitore
dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare l’ENAC provvede
alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite
dell’Aeronautica militare. L’ENAC, nell’attivita’
istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalita’
di svolgimento sono definite nell’ambito degli atti
d’intesa di cui all’art. 6, comma 2, e’ coadiuvato da un
ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione
conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico
dell’Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l’ENAC
nell’attivita’ istruttoria di cui al comma 5-quinquies, e’
coadiuvato da un funzionario esperto dell’Ente fornitore
dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione
conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa
acquisizione del parere tecnico delle Ente fornitore dei
servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell’applicazione della sospensione
cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si
applicano le definizioni di incidente e inconveniente di
cui all’art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.
66. Continua ad applicarsi, altresi’, quanto stabilito
dall’art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.
6. La licenza non puo’ essere rilasciata a coloro che
sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque
anni per delitti non colposi, nonche’ a coloro che sono
sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene
gli elementi indicati nell’appendice 1, allegata al
presente decreto, e riportata la traduzione in inglese
degli elementi a tale fine indicati nella medesima
appendice 1.».
– Si riporta il testo dell’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Requisiti per il rilascio della licenza). – 1.
Per il conseguimento delle licenze di studente controllore
del traffico aereo e’ richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta’ non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o un titolo di studio equivalente;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione
approvati dall’ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita’ psico-fisica in
corso di validita’, rilasciata secondo le disposizioni di
cui all’art. 11;
e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da
svolgere.
2. Per il conseguimento delle licenze di controllore
del traffico aereo e’ richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta’ non inferiore ai ventuno anni;
b) licenza di studente controllore;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione
stabiliti dall’ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita’ psico-fisica in
corso di validita’, rilasciata secondo le disposizioni di
cui all’art. 11;
e) competenza linguistica prevista per i controllori
del traffico aereo.
3. La licenza di controllore del traffico aereo e’
rilasciata al momento del conseguimento della prima
specializzazione di unita’, secondo le modalita’ stabilite
dall’ENAC con proprio regolamento.».

Art. 2 Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L’ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0088&tmstp=1274341294947