Cass. civ., Sez. I, Sentenza 19 Aprile 2010 , n. 9295 Le società di capitali Condanna penale per l’amministratore ma il socio può chiedere il risarcimento solo per danni personali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

O. A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di O. P. nonché di O. En., V., D., El. e F., questi ultimi quali eredi di O. R. e di G.W., contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.1.2004 che ha confermato la sentenza in data 29.6.2000 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lui formulata nei riguardi di O. P. e degli altri intimati, eredi di O. R., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (si trascrive l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso): “per l’illegittimo comportamento di cui è doglianza in atti, posto in essere anche in qualità di amministratori della società O. & C. a r.l. (erroneamente in sentenza qui gravata definita s.n.c.) da O. P. e O. R. (di cui O. En., V., D., El. e F. sono figli superstiti succedutigli in uno alla coniuge G.W., poi, deceduta anch’essa) avanzata da O. A., sul presupposto che le circostanze dedotte da questi, non integrerebbero danno diretto ed immediato al patrimonio dell’attore, bensì al patrimonio sociale, che poteva essere salvaguardato solo mediante l’azione di responsabilità proposta dalla società previa autorizzazione dell’assemblea e non dal singolo socio. A motivazione del proposto appello l’odierno ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse ben valutato le pronunce penali passate in giudicato e la qualificazione anche errata dell’azione ex art. 2395 cc, ribadendo, all’uopo, le richieste istruttorie disattese in primo grado, che pure si riproponevano.

Su tali doglianze la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza epigrafata (sic), rigettava l’appello principale e quello incidentale compensando le spese anche di questo grado.

A sostegno di tale decisione la Corte d’Appello deduceva che la condanna generica al risarcimento dei danni di cui alla sentenza penale cennata presupponeva semplicemente l’accertamento della capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza del nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, salvo restando, nel successivo giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa del danno collegato eziologicamente all’evento reato.

Alla luce di tali considerazioni l’attore, secondo la Corte, avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza del nesso causale tra l’evento e il detto danno e non limitarsi ad invocare il giudicato penale sul punto stante la sentenza generica di condanna.

In conclusione, quindi, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’insussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato dall’O. A. nella sua qualità di socio e la condotta illecita accertata in sede penale dai germani, nella loro qualità di amministratori, essendo stato acclarato solo un danno al patrimonio sociale e non al singolo socio. Infine, poi, la Corte riteneva infondato anche il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta erronea interpretazione dell’art. 2395 cc, in quanto, a dire di quest’ultima, proprio la descrizione dei fatti operata da O. A. e gli accertamenti compiuti in sede penale avrebbero dimostrato l’inesistenza di un danno, immediato e diretto al patrimonio di quest’ultimo, ma solo danni riflessi. Anche alla luce di tali considerazioni, la Corte riteneva legittimo il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate già in primo grado e reiterate in sede di gravame per l’irrilevanza delle medesime”.

Ciò premesso, il ricorrente formula tre motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per replicare alle eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti.

Motivi della decisione

2.1. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale è manifestamente infondata perché “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce” (Cass., sentenza n. 15692 del 2009), così come nella concreta fattispecie.

2.2. – È anche infondata l’eccezione di inammissibilità per carente esposizione dei fatti perché secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006). E, nella fattispecie in esame, sia la premessa (integralmente e letteralmente trascritta nella parte narrativa proprio per evidenziarne l’esaustività) che i motivi formulati in ricorso consentono una completa cognizione dei fatti oggetto della presente controversia e che – come ha evidenziato la Corte di appello nella sentenza impugnata – dimostrano, nella stessa esposizione fattane dall’attore, l’infondatezza della domanda ex art. 2395 cc.

2.3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” deducendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’art. 278 c.p.c. e che dalla sentenza penale di condanna si evince che vi è stata “attività truffaldina degli amministratori in chiaro pregiudizio del consocio e denunciante O. A.”. Era stata offerta la prova sull’an e occorreva solo determinare il danno subito.

Il motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato per il quale “la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall’esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l’infondatezza della pretesa ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale” (Sez. 3, sentenza n. 27723 del 16/12/2005).

2.4. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” deducendo che gli era stato negato un acconto di lire 200.000.000 – chiesto per le precarie condizioni economiche – per completa mancanza di fondi. Ciò proverebbe il danno, stante l’impossibilità di distribuzione degli utili. Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 2395 cc.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha evidenziato che “proprio dalla descrizione dei fatti operata dall’attore e dagli stessi accertamenti compiuti in sede penale emerge che le condotte illecite, accertate definitivamente in sede penale, non hanno causato all’appellante il danno immediato e diretto al patrimonio di quest’ultimo socio, richiesto dall’art. 2395 cc, ma solo danni riflessi. In altri termini, come indicato nella sentenza appellata, gli stessi fatti storici su cui si basa la domanda risarcitoria svolta dall’appellante – irregolare tenuta delle scritture contabili, falsi ed omissioni contabili nei rapporti con gli istituti di credito, mancata indicazione di operazioni ed indebite rettifiche, nonché i fatti relativi alla fase della liquidazione della società – sono certamente atti a depauperare il patrimonio sociale o a occultare risorse in favore dei soci ma non a danneggiare direttamente l’appellante nella sua qualità di socio, il cui interesse alla conservazione del patrimonio sociale poteva essere salvaguardato solo con azioni proposte dagli organi sociali fino alla liquidazione della società con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”.

Alla luce di tale premessa fattuale, dunque, la Corte del merito ha correttamente applicato il principio – di recente ribadito dalle Sezioni unite – secondo il quale “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito” (Sez. un., 24 dicembre 2009 n. 27346).

D’altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte “nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), posto che gli utili sono parte del patrimonio sociale fin quando l’assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, l’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2395 cod. civ., la quale presuppone invece l’esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 cod. civ., può chiedere il risarcimento all’amministratore” (Sez. 1, sentenza n. 10271 del 28/05/2004). Sì che anche l’unica indicazione di incidenza sul patrimonio personale contenuta in ricorso (in relazione all’acconto sugli utili richiesto) è assolutamente irrilevante ai fini della dedotta applicabilità dell’art. 2395 cc.

2.5. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente motivazione in ordine alla mancata assunzione dei mezzi di prova”, dedotta in primo grado e reiterata in sede di gravame.

È appena il caso di evidenziare l’inammissibilità di tale motivo per assoluta mancanza di autosufficienza della censura.

2.6. – Da ultimo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2395 cc in relazione all’art. 24 Cost. perché al socio di società di capitali non è dato agire – come per le società di persone – per la reintegrazione del capitale sociale.

L’eccezione è manifestamente infondata perché muove da una inesatta interpretazione delle norme di riferimento e prescinde del tutto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “l’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l’azione concessa all’ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell’art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” (Sez. 1, sentenza n. 16416 del 25/07/2007).

La disparità di disciplina denunciata, dunque, è affatto insussistente se la giurisprudenza applica per analogia la norma dettata dall’art. 2395 cc anche alle società di persone.

A ciò si aggiunga che, se tale risultato interpretativo fosse ritenuto non corretto, occorrerebbe concludere che il tertium comparationis invocato è affatto diverso rispetto alla concreta fattispecie e, a diversità di fattispecie, non può che conseguire diversità di regolamentazione legislativa.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese processuali in favore degli intimati; spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Pen., Sez. III, – Sentenza 11 maggio 2010, n. 17967. Sull’inquinamento elettromagnetico.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

I N D I R I T T O

Il ricorso va accolto.
Secondo ’orientamento di questa sezione (Cass. N. 15707 del 2009), in tema di inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d’esposizione o dei lavori d’attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).
Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori erano estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus delicti riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti probatori. Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio ad un elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti tabellarmente previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del reato. Il sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell’accusa predisposta dal pubblico ministero, ma di verificare se quell’ipotesi accusatoria sia configurabile in base alle risultanze processuali.
Nella fattispecie, con riferimentoa i valori tabellari, il sequestro è stato disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del contraddittorio delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo disposto nel contraddittorio delle parti nonché dall’accertamento compiuto in sede civile. Il tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la preferenza all’unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli altri, anche successivi, favorevoli all’indagato, accertamenti questi ultimi idonei ad escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve privilegiare il rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e sulla necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e recenti.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 623 c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 26 aprile 2010, n. 9948. In materia di condizione sospensiva.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura l’affermazione della corte territoriale, secondo cui il principio di diritto, per cui non può ritenersi tuttora efficace una condizione sospensiva apposta ad un contratto, al quale le parti abbiano dato completa esecuzione, non pregiudicherebbe la questione della rilevanza della volontà dei contraenti al momento dell’esecuzione del contratto. Il ricorrente denuncia a questo riguardo la violazione dell’art. 1353 c.c. Con il secondo motivo il medesimo fallimento denuncia il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza nell’accertamento della volontà delle parti al momento dell’esecuzione del contratto: nel caso in esame la condotta di X costituiva manifestazione inequivocabile della volontà di eseguire l’accordo concluso con la C. indipendentemente dall’avverarsi della condizione. Con il terzo motivo, allegando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., il fallimento deduce che, nelle circostanze di causa, ricorrevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza per attribuire ad essi valenza di presunzione della conoscenza da parte della X della perdurante pendenza della condizione.
I tre motivi, prospettando sotto profili diversi la medesima questione di diritto, possono essere esaminati insieme. Occorre premettere che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, con il pagamento a favore dell’odierna resistente del credito falcidiato, le parti avevano dato integrale esecuzione al contratto in precedenza stipulato, il quale contemplava il pagamento – subordinatamente al perfezionamento dell’accordo con tutti i creditori – del credito nella percentuale concordata, a stralcio e transazione delle pretese.
In tale situazione deve trovare applicazione il principio altra volta enunciato da questa corte, per il quale, caratterizzandosi la condizione sospensiva per il fatto di determinare fino al suo avveramento l’inefficacia del contratto cui si riferisce, l’operatività della condizione medesima viene meno quando, prima del suo avveramento, le parti abbiano dato al contratto completa e spontanea esecuzione (Cass. 27 settembre 1991 n. 10148).
Discostandosi da questo principio, la corte territoriale ne ha subordinato l’applicazione ad un’indagine sulla volontà delle parti al momento dell’esecuzione delle prestazioni, diretta ad accertare che esse, conoscendo il mancato avveramento della condizione a quella data, volessero modificare il contratto, sopprimendo la condizione sospensiva; e ciò, nella supposizione che, in difetto di tale volontà, quella clausola continuerebbe a condizionare l’efficacia del contratto. In tal modo il giudice di merito, per un verso, è incorso nell’errore di cercare valenza negoziale in atti, quali il pagamento o l’adempimento della prestazione convenuta, che si qualificano come atti esecutivi di preesistenti obbligazioni, e quindi meri atti giuridici; e per l’altro ha supposto che, al fine di determinare la cessazione dell’efficacia sospensiva della condizione, si richiedesse una volontà negoziale modificatrice del contratto, senza avvedersi che l’adempimento delle obbligazioni prima della verificazione della condizione sospensiva impedirebbe in ogni caso obiettivamente alla condizione del contratto di mantenere la sua valenza sospensiva, giacché la sua verificazione non potrebbe più avere l’effetto di obbligare ad una prestazione già eseguita, laddove, proprio nel caso del suo mancato avveramento, come nella fattispecie giudicata, l’ipotizzato effetto di imporre la restituzione della somma pagata postulerebbe una volontà negoziale diretta a sostituire ad una condizione sospensiva una condizione risolutiva.
L’impugnata statuizione deve pertanto essere cassata in applicazione del principio di diritto, che l’adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell’efficacia sua propria e, estinguendo le obbligazioni adempiute, esaurisce la forza vincolante del contratto.
All’accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione dell’impugnata sentenza, e la causa può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi ulteriori indagini di fatto, con il rigetto dell’opposizione proposta dalla s.p.a. X al decreto di esecutività dello stato passivo della C.L. s.a.s. di Y & C.
Le spese dei diversi gradi del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da Arnoldo X s.p.a. allo stato passivo del fallimento della C.L. s.a.s. di Y & C.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari e euro 1.000,00 per diritti; per l’appello in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 6.400,00 per onorari e euro 1.600,00 per diritti; e per il giudizio di legittimità in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 19 aprile 2010 n. 9300. Sulla efficacia retroattiva della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento della domanda proposta con ricorso del 31.05.2006 da L. R., il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 9.04-12.05.2008, preceduta dal decreto del 21-23.09.2005, ammissivo dell’azione ed avverso il quale era stato dichiarato improcedibile il reclamo per sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 274 c.c., dichiarava che A. P. era padre naturale del minore E. R., nato a Roma il 29.08.1997, già riconosciuto come proprio figlio dalla ricorrente; conseguentemente condannava il P. a pagare alla R., con decorrenza dalla nascita del bambino, la somma di € 500,00 mensili, con accessori, a titolo di contributo paterno al suo mantenimento.
Con sentenza del 17.02- 27.05.2009, resa nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, in parziale riforma dell’impugnata sentenza:
a. dichiarava inammissibile la domanda della R. di rimborso pro-quota delle spese per il mantenimento del figlio, da lei sostenute sin dalla sua nascita
b. determinava il contributo dovuto dal P. per il mantenimento del figlio naturale, a decorrere dal giugno 2004, data d’introduzione dell’azione, nella somma di € 800,00 mensili, con rivalutazione annuale e con gli interessi legali sugli arretrati maturati dalla domanda al soddisfo
c. imponeva al medesimo P. di concorrere con la R. al pagamento delle spese straordinarie per esigenze mediche (non coperte dal SSN) e formative (istruzione, scuoia, sport e simili) del figlio, purché documentate ed eccedenti per singola voce la somma di € 100,00 al mese
d. poneva a carico del P. sia i 3/4 delle spese processuali inerenti ad entrambi i gradi di merito, compensate per la residua parte, e sia le spese di CTU
e. confermava nel resto l’impugnata pronuncia.
La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:
– che a sostegno della decisione il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova testimoniale espletata aveva confermato la relazione sentimentale esistita tra le parti nel periodo indicato dalla R. e che il rifiuto del P. di sottoporsi alla consulenza immuno-ematologica era valutabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., a favore della tesi della ricorrente, aveva anche positivamente apprezzato la rispondenza della dichiarazione di paternità all’interesse del minore, sulla base degli accertamenti compiuti dall’ASL e dal Servizio sociale sulle condizioni psicoevolutive del bambino e sulla situazione socio-ambientale di ciascuna delle parti e dello stesso minore, richiamando pure gli esiti della disposta consulenza psichiatrica nei riguardi del P., da cui non erano emerse, secondo il decidente, sue problematiche psichiche tali da compromettere lo svolgimento delle competenze genitoriali, ma solo il suo rifiuto ed il disagio nel confrontarsi con la paternitÃ
– che l’azione era ammissibile dal momento che E. R. era nato il 29.08.1997, ben oltre i trecento giorni dalla separazione consensuale della R. dal coniuge O. P., intervenuta l’11 maggio 1993 ed omologata il 27.05.1993, (come da scheda informatica del procedimento di separazione, depositata in udienza dal difensore), e che, quindi, ai sensi dell’art. 232 2° comma, c.c., non operava la presunzione del suo concepimento durante il matrimonio, come anche confermato dal certificato anagrafico integrale della R. (tardivamente depositato dall’appellante in allegato alle note finali, dopo la scadenza del termine fissato per le produzioni documentali), secondo cui il bambino non aveva mai assunto lo stato di figlio legittimo ma sin dalla nascita quello di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre
– che il riconoscimento paterno non poteva ritenersi contrario all’interesse del minore
– che ai fini della valutazione di rispondenza in questione ben potevano essere utilizzati, per il principio di acquisizione, anche gli elementi probatori, e segnatamente gli accertamenti socio-sanitari della ASL e del competente Servizio Sociale, acquisiti nella fase preliminare di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, nonostante che di questo procedimento prodromico il giudice della leggi avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale, con sentenza n. 50 del 10.02.2006
– che nel giudizio di primo grado era stata svolta un’accurata istruttoria, acquisita un’aggiornata relazione in data 16.04.2007, redatta dal competente Servizio sociale, sulle condizioni del minore, disposta una consulenza psichiatrica d’ufficio nei riguardi del P. ed assunta prova testimoniale sulla relazione sentimentale intrattenuta dai genitori del minore, la cui esistenza d’altra parte il medesimo P. non aveva contestato
– che né l’emerso “disturbo di personalità NAS “ sofferto dal P., bene inserito in ambito sociale, né il suo netto rifiuto della paternità rendevano il riconoscimento paterno contrario all’interesse del minore
– che era fondato l’ulteriore motivo di gravame, inerente all’assenza di una tempestiva, necessaria domanda della R. di condanna del P. al rimborso pro-quota delle spese da lei anticipate sin dalla nascita del figlio per il suo mantenimento
– che, invece, per il periodo posteriore all’introduzione dell’azione la contribuzione paterna per il mantenimento del minore ben poteva essere imposta anche d’ufficio
– che per la quantificazione del contributo paterno occorreva considerare le attività professionali svolte da ciascuna delle parti – dipendente del Senato della Repubblica lui e maestra d’asilo lei – ed i rispettivi redditi, desunti dalla documentazione fiscale, ed ancora sia il fatto che il P. non aveva dimostrato di contribuire al mantenimento della figlia legittima, ormai maggiorenne, e sia che
il rifiuto dello stesso di avere relazioni con il minore implicava per la R. impiego di maggiori risorse in termini di tempo, assistenza e cure per il bambino
– che avuto riguardo all’età ed alle presumibili esigenze del figlio, ormai undicenne, in rapporto anche al tenore di vita certamente non modesto consentitogli dagli introiti del P., il contributo economico da quest’ultimo dovuto andava elevato ad € 800,00 mensili a decorrere dal 10.06.2004, data di notificazione allo stesso del ricorso della R. volto ad ottenere l’ammissione all’azione (a norma dell’abrogato art. 274 c.c.), ed integrato dalla previsione di ripartizione paritaria delle spese straordinarie inerenti al minore.
Avverso questa sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato il 4.09.2009 alla R. ed il 16.09.2009 al PG presso il giudice a quo.
La R. ha resistito con controricorso notificato il 14.10.2009 e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, nonché dichiarata l’irricevibilità del documento depositato dalla R., in allegato alla sua memoria illustrativa, già in quanto estraneo al novero di quelli di cui è ammessa la produzione in questa sede, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
A sostegno del ricorso principale il P. denunzia, conclusivamente formulando i quesiti di diritto in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:
1.”Violazione e falsa applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 3 c.p.c. delle norme vigenti in tema di prova delle condizioni e dei presupposti di proponibilità, ammissibilità e legittimazione dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità di cui all’art. 269 cod. civ..”
Il ricorrente si duole che l’azione non sia stata dichiarata inammissibile e/o improponibile ed in particolare che, pur essendo stata la nascita del bambino posteriore al matrimonio contratto dalla R. con il P., sia stata ritenuta non operante la presunzione di cui all’art. 232 c.c., di concepimento del figlio durante il matrimonio. Al riguardo deduce:
– che mancava qualsiasi attestazione della cessazione della convivenza coniugale o comunque della modifica dello status di coniuge in capo alla R.
– che la prova della ricorrenza di uno dei casi di esclusione dell’operatività di detta presunzione, previsti dal secondo comma del citato art. 232 c.c., e segnatamente del fatto che tra i coniugi P. fosse intervenuta la separazione personale consensuale, non poteva essere tratta dalla depositata scheda informatica, non sottoscritta e non corredata dalla attestazione di conformità con l’originale, a suo parere priva di qualsiasi valenza a fronte anche del contenuto della certificazione da lui prodotta
– che non gli era stato concesso il chiesto termine per produzioni documentali in copia autentica e per esame, in violazione dei principi sul rispetto del contraddittorio e sul diritto di difesa.
Il motivo non ha pregio, per difetto di rilevanza e decisività delle censure in esso prospettate. Infatti, anche a prescindere dall’efficacia probatoria attribuibile alla scheda informatica inerente al procedimento di separazione personale consensuale della R. dal coniuge O. P. e dalla ritualità o meno dell’acquisizione dell’atto al processo, la non operatività della presunzione di cui all’art. 232 c.c., di concepimento di E. R. durante il matrimonio della R. con il P. già derivava dall’avere il bambino assunto il cognome della madre (art. 262 c.c.), che sebbene coniugata, lo aveva riconosciuto come proprio figlio naturale (artt. 250, 252 c.c. e 74 legge n. 183 del 1984), posto che la presunzione di paternità di cui all’art. 231 cod. civ. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 cod. civ., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito (cfr. cass. 199708059; 199603194; 19211073; 198703184).
2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine al fatto controverso costituito dall’accertamento della sussistenza dell’interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità di cui agli artt. 269 e ss. cod. civ..”.
Censura per vizi motivazionali la declaratoria giudiziale della sua paternità naturale, sostenendo, in sintesi, di avere contestato l’esistenza della relazione sentimentale con la R., sul punto sottolineando anche che si era trattato solo di una relazione brevissima, con esclusione di possibile prole, che la corrispondenza della dichiarazione giudiziale di paternità all’interesse del minore avrebbe dovuto essere valutata autonomamente rispetto alla fase preliminare, che risultavano fatti obiettivi ostativi all’affermazione di rispondenza della dichiarazione all’interesse del minore, desumibili dalle indagini e dalle conclusioni esposte dal CTU, il quale aveva sconsigliato la frequentazione tra lui ed il minore, in quanto sarebbe stata da lui vissuta in maniera fortemente frustrante con comportamenti di rifiuto certamente lesivi per la tranquillità e la stabilità emotiva del bambino, che non erano emersi elementi positivi a favore della ricorrenza dell’interesse in argomento, posto che non basta l’assenza di una condotta paterna pregiudizievole o la sola convenienza economica per il minore, ma occorre provare l’esistenza di un concreto beneficio morale, affettivo oltre che materiale per il bambino e che è ostativa l’esistenza del fondato rischio per l’equilibrio affettivo e psicologico, l’educazione e la collocazione del medesimo minore, nella specie ricorrente.
Anche questo motivo non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi in parte in inammissibili, generiche ed inconsistenti critiche e rilievi di errori valutativi in ordine agii elementi assunti, da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali, ed in parte in infondate censure.
I giudici di merito appaiono, infatti, avere ineccepibilmente compiuto le espresse valutazioni ed adottato ed argomentato le loro coerenti conclusioni, dal momento che:
– hanno considerato tutto l’ampio ed articolato complesso dei dati istruttori emersi
– con irreprensibile richiamo al principio di acquisizione (cfr. cass. 200815162), hanno giustamente ritenuto di non trascurare ai fini probatori nemmeno gli elementi acquisiti nella fase prodromica di ammissibilità dell’azione di dichiarazione della paternità naturale, fase in cui, prima della pronuncia n. 50 del 2006, d’incostituzionalità dell’art. 274 c.c., ed in base a precedente pronuncia del medesimo giudice delle leggi (Corte cost. n. 341 del 1990), occorreva anche valutare la rispondenza dell’azione di reclamo all’interesse del minore
– hanno compiutamente e logicamente valutato e motivato la rispondenza della declaratoria di paternità del P. all’interesse del minore, interesse che consiste nell’affermazione di un rapporto veridico, che non pregiudichi lo sviluppo della sua personalità (cfr. anche Corte cost. n. 216 del 1997)
– che – come anche rilevato dagli stessi giudici di merito – la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; né l’interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo “status”, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore. E nemmeno detto interesse è escluso dall’assenza di “affectio” da parte del presunto padre né dalla dichiarazione di costui, convenuto con l’azione di dichiarazione giudiziale “ex” art. 269 cod. civ., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potestà genitoriale (in tema, cfr cass. 200515101; 200303548; 200211041; 200203793)
– che, alla luce dei principi appena richiamati, irreprensibilmente hanno escluso che contrastassero con l’interesse del minore il rifiuto della paternità da parte del P. o i peculiari profili della sua personalità, quali emersi dall’esito della disposta indagine psichiatrica d’ufficio, i quali secondo l’esperto sconsigliavano per il momento la frequentazione con il figlio, essenzialmente e plausibilmente ritenendo, visto anche che nell’ambito lavorativo, ove il P. risultava bene inserito, non gli avevano comportato disagi, che determinassero non più che attuali e transitorie difficoltà relazionali con il bambino, nel tempo superabili, eventualmente anche tramite ausili esterni socio-sanitari.
3. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con omesso esame di un documento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine alla determinazione del contributo ai mantenimento del minore posto a carico del presunto padre ai sensi dell’art 277, 2° comma cod. civ..”.
Censura sia l’elevazione dall’importo di € 500,00 a quello di € 800,00, del contributo economico mensile di mantenimento del figlio, sostenendo anche che dalle prodotte sue dichiarazioni dei redditi risultava dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che contribuiva ai mantenimento anche della figlia legittima maggiorenne, corrispondendo un importo di circa € 800,00 al mese, e sia la fissazione della decorrenza della contribuzione dall’introduzione dell’azione, in luogo della posteriore data di proposizione della relativa domanda da parte della R..
Il motivo in entrambe le sue articolazioni non ha pregio.
Il primo profilo di censura è inammissibile, dal momento che, in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso, non risulta trascritto anche il contenuto della documentazione fiscale da cui avrebbe dovuto trarsi il riscontro della sostenuta ulteriore contribuzione.
Il secondo, invece, è infondato. In ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato, in ordine al quantum ed alla decorrenza dell’apporto, alla domanda della parte, in quanto l’art. 277, secondo comma, cod. civ. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso (in tema, cfr. cass. 200413296).
Con il ricorso incidentale la R. deduce, con conclusiva formulazione del quesito di diritto “Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di efficacia della sentenza dichiarativa di riconoscimento di filiazione naturale, di cui agli artt. 277 e ss. cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 261 e 147-148 cod. civ.”
Si duole che il mantenimento non sia stato fatto retroagire alla data di nascita del minore.
Il motivo non è fondato alla luce del condiviso principio di diritto già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. da ultimo, cass. 200726575; 200923630) ed ineccepibilmente applicato dalla Corte distrettuale, secondo cui la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell’azione, non può prescindere da un’espressa domanda proposta dalla parte in nome proprio, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.
Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti. In ragione della sua prevalente soccombenza, il P. deve essere condannato al pagamento in favore della R. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il P. a rimborsare alla R. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 APRILE 2010

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