Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 15379. Sull’incidenza delle inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ai fini cautelari.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA

1) Con ordinanza in data 23.9.2009 il GIP del Tribunale di Ancona applicava a XXX e YYY la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt.110 c.p., 3 cpv. n.8, 4 n.7 L.75/58 (capi c, e d, per il primo, capo d, per il secondo).
Il Tribunale del riesame di Ancona, con provvedimento in data 27.10.2009, revocava la misura cautelare nei confronto del YYY, mentre nei confronti del XXX sostituiva quella di massimo rigore con gli arresti domiciliari.
Riteneva il tribunale che sussistessero gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, emergenti dall’esito del servizio di osservazione sotto copertura effettuato dagli investigatori, dalle conversazioni telefoniche captate in cui si faceva esplicito riferimento alle ragazze impiegate nei locali notturni, dal rinvenimento di preservativi ed altro materiale.
Secondo il Tribunale per il solo XXX sussistevano, però, le esigenze cautelari ai sensi dell’art.274 lett.c) c.p.p., desumibili dalla gravità dei fatti contestati (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione posto in essere con modalità di tipo imprenditoriale ed in modo continuativo). Tali esigenze potevano essere adeguatamente salvaguardate anche con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Per il YYY, invece, in considerazione del ruolo marginale svolto, doveva ritenersi non attuale il rischio di recidivanza.
2) Propone ricorso per cassazione XXX, a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la incompetenza del GIP di Ancona relativamente al reato di cui al capo d).
Era stata eccepita, in sede di motivi aggiunti, la incompetenza del GIP di Ancona in favore del GIP di Macerata, essendo stata la condotta contestata commessa nel territorio di Corridonia (prov. di Macerata). Il Tribunale ha omesso completamente di motivare in ordine alla eccezione di incompetenza.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali e la mancanza di motivazione in relazione all’art.273 c.p.p., quanto al capo d) della incolpazione.
Era stata eccepita la inutilizzabilità, almeno parziale, della annotazione di polizia, in cui vengono riportate le dichiarazioni delle ballerine, contattate dagli agenti, senza che risulti la loro identità (sono riportati soltanto i nomi d’arte) e senza che le stesse siano state verbalizzate, in violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
La patologia procedimentale evidenziata ha incidenza, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all’art. 273 c.p.p. (gli indizi possono essere tratti da qualsiasi elemento di indagine tranne che da quelli che non hanno alcuna possibilità di diventare prova in dibattimento).
Il Tribunale ha omesso completamente di motivare, sia pure al solo fine di disattendere l’eccezione. Eppure gli elementi indicati dal GIP di Ancona e poi ripresi dal Tribunale riguardano il capo c) dell’imputazione, ma non il capo d). Sicché in riferimento a tale ultimo capo, stante la inutilizzabilità dell’annotazione di polizia, debbono ritenersi insussistenti gli indizi colpevolezza.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale completamente omesso di valutare la personalità dell’indagato e gli elementi che depongono in senso a lui favorevole (cessazione da tutte le cariche sociali rivestite tra il luglio ed il settembre 2008).
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1) Ricorre per Cassazione anche YYY, a mezzo del difensore.
Dopo aver evidenziata la sussistenza dell’interesse ad impugnare (quantomeno sotto il profilo di cui all’art.314 comma 2 c.p.p.), denuncia con il primo motivo la inosservanza di norme processuali e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.273 c.p.p.
Il Tribunale ha sorvolato in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale, utilizzando ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo d) l’annotazione di polizia. Atto inutilizzabile, come già evidenziato nel ricorso del XXX, per violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
In ogni caso è palese l’illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, si sostiene che sussistono gravi indizi di colpevolezza e, dall’altro si afferma, che l’indagato ha avuto un ruolo marginale ed esente da compartecipazione nell’assunzione di decisioni in qualche misura funzionali alla gestione del locale (e quindi escludendosi sostanzialmente il concorso nella perpetrazione del reato).
3) I ricorsi sono fondati.
3.1) Va preliminarmente evidenziato che anche YYY ha interesse ad impugnare. Il Tribunale ha, invero, revocato la misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari; ha ritenuto, invece, sussistenti gli indizi di colpevolezza posti a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura medesima nei suoi confronti.
Persiste, invero, in tal caso, un interesse dell’indagato all’impugnazione del provvedimento coercitivo anche sotto il profilo dell’utilità conseguibile con l’accertamento dei presupposti per l’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione (eventuale successivo esperimento del procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, ove venga accertata l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità della misura). L’art.314 comma 2 c.p.p. stabilisce, infatti, che spetta il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita anche "al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 c.p.p."
3.2) Il YYY ed il XXX (nei motivi aggiunti) avevano sollevato eccezione di incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Ancona in relazione al capo d), essendo stata la condotta contestata commessa nel territorio di Macerata. Il Tribunale ha omesso completamente di motivare, sia pure al solo fine di disattenderla, sull’eccezione proposta.
3.3) Era stata, inoltre, eccepita la inutilizzabilità della annotazione di polizia nella parte in cui venivano riportate le dichiarazioni delle donne trovate nel locale, senza che le stesse, previa generalizzazione (erano identificate solo con i nomi d’arte), fossero state esaminate, per violazione dell’art.195 commi 3 e 4 c.p.p.
Si assumeva in proposito (e si ribadisce nei ricorsi) che l’attività ricognitiva della p.g. era relativa ad un fatto (l’accesso sotto copertura presso il Night) avvenuto sette mesi prima della richiesta di applicazione della misura cautelare (del 22.4.2009), senza che neppure successivamente, in tale lungo lasso di tempo, si fosse provveduto alle necessarie verbalizzazioni.
Secondo i ricorrenti la mancata identificazione delle ballerine dichiaranti renderebbe impossibile (nell’eventuale dibattimento) l’esame diretto delle stesse a norma dell’art.195 comma 1 c.p.p. (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della fonte indiretta). In ogni caso non è consentita a norma dell’art.195 comma 4 la testimonianza de relato degli agenti ed ufficiali di p.g.
3.3.1) Appare opportuno ricordare che, secondo l’art.195 c.p.p. quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (comma 1) e sono inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altri in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (comma 3) nonché quando il teste si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto di esame (comma 7).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "quando il testimone fa esplicito riferimento ad altre persone per la conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza, il codice non fa assoluto divieto all’ingresso ed alla utilizzazione di tale dichiarazione, ma si limita a prevedere una possibilità di controllo diretto: le persone indicate devono essere chiamate a deporre, se le parti ne fanno richiesta, ferma restando la facoltà del giudice di chiamarle d’ufficio. Conseguentemente, a norma dell’art.195 terzo comma c.p.p. la inutilizzabilità della testimonianza indiretta è comminata nel solo caso in cui, nonostante la richiesta delle parti, la testimonianza diretta non è stata ammessa, pur essendo possibile assumerla.." (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 ,29.11.1993 n.10937).
Non c’è dubbio, quindi, che la mancata identificazione della fonte diretta non consenta l’esame della stessa da parte della difesa, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni della testimonianza de relato (art.195 commi 1 e 3).
In ogni caso, a norma dell’art.195 comma 4 c.p.p. gli ufficiali ed agenti di p.g. non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) ed b).
E, come hanno ricordato anche i ricorrenti, "Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art.195 c.p.p. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357. 2 lett. a) e b), si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio la modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime" (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2003 n. 36747).
3.3.1.1) Tanto premesso, bisogna accertare se la inutilizzabilità in dibattimento abbia incidenza anche ai fini cautelari.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è piuttosto oscillante. Secondo un primo orientamento "Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate ma raccolte dalla p.g. in una nota informativa non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art.191 c.p.p.; ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell’art.273 c.p.p., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell’imputato" (Cass. sez. 6 n.21937 dell’1.4.2003). Secondo altro orientamento, invece, sono utilizzabili nel giudizio cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati " (cfr. sez. 1 n. 15563 del 22.1.2009).
Anche tale indirizzo meno "rigoroso" pone l’accento, però, sul fatto che le dichiarazioni riferite alla p.g. per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza de relato, previsto dall’art.195 comma quarto stesso codice, sono utilizzabili per l’adozione di provvedimenti cautelari "dato l’alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l’escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese" (così Cass. sez.1 n.5991 del 21.1.2009).
Nel caso di specie era stato, invece, evidenziato che sussisteva un alto grado di probabilità, se non la certezza, che le ragazze, indicate nell’annotazione di p.g. solo con il nome d’arte, non potessero essere sentite in dibattimento (a distanza di otto mesi non erano state neanche generalizzate, né si conosceva il luogo di residenza).
3.4) Anche in relazione alle esigenze cautelari nei confronti del XXX la motivazione è apodittica e contraddittoria. Il Tribunale, pur dando atto della personalità del XXX "incensurato, apparentemente normoinserito quantomeno fino ai fatti per cui è procedimento de libertate" e "della circostanza dell’avvenuta sua estromissione dalle cariche amministrative di entrambi i locali notturni" (tanto da ritenere adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari), non ha tenuto in alcun conto tali elementi favorevoli nel valutare le esigenze cautelari, essendosi limitato a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede "desumibile dalla gravità dei fatti contestati".
3.5) L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Il giudice di rinvio motiverà, innanzitutto, in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del GIP di Ancona con riferimento al reato di cui al capo d
(il YYY risponde solo di tale reato e non del capo c, come erroneamente indicato nel provvedimento del Tribunale).
Accerterà inoltre, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, se le dichiarazioni rese alla p.g. e riportate nell’annotazione di servizio possano essere utilizzate in dibattimento (e quindi anche ai fini cautelari) e, in caso negativo, se gli altri elementi siano idonei ad integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.273 c.p.p. (cd. prova di resistenza) in relazione al capo d). Motiverà infine adeguatamente in relazione ad entrambi i reati di cui ai capi c) e d), ipotizzati a carico di XXX, circa la sussistenza delle esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona
Così deciso in Roma il 17 marzo 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile ss.uu. del 23 aprile 2010 n. 9691 Circolazione stradale, punti, contestazione, giurisdizione, giudice ordinario (2010-05-03)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Omissis)

SENTENZA

Sul ricorso ….proposto da:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; IN PERSONA DEL Ministro pro-tempore, elett.te domto……presso l’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorente –

Contro……- Intimato –

avverso la sentenza n. 1017/2005 del GIUDICE DI PACE dì MESTRE, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESO

proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 22 legge 689/1981 avverso la decurtazione ex articolo 126 bis c.d.s. dal punteggio della sua patente di guida comunicatagli dal Ministero delle Infrastrutture c dci Trasporti in conseguenza della violazione dell’articolo 149, comma 9, c.d.s. contestatagli dalla Polizia Stradale di Padova con verbale impugnato con ricorso proposto al Prefetto di Venezia il quale aveva rigettato l’opposizione con ordinanza-ingiunzione che era ancora impugnabile davan­ti al competente giudice di pace al momento della comunicazione della decurtazione dci punti dalla patente dì guida. Il…..chiedeva l’annullamento della impugnata comunicazione.

II Ministero opposto non si costituiva.

Con sentenza 16/6/2005 l’adito giudice di pace di Mestre annullava il provvedimento di decurtazione punti dalla patente del …." perché disposto durante la pendenza del termine per proporre impugnazione in sede giudiziaria contro l’ordinanza-ingiunzione prefettizia in contrasto con quanto disposto daìl’articolo 126 bis c.d.s. prevedente la comunicazione all’anagrafe nazionale dei conducenti abilitati alla guida solo all’esito della "definizione della contestazione" non ancora avvenuta nella specie.

La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Mini­stero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ricorso affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

A seguito dell’ordinanza 29/12/2009, con la quale la seconda sezione di questa Corte ha rilevato l’inerenza alla giurisdizione della questione sollevata dal Ministero ricorrente,

il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denuncia violazione dell’articolo 22 bis c,d.s e dell’articolo 100 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che il giudice di pace ha pronunziato su un atto amministrativo a contenuto vincolato del tutto distinto e diverso dal procedimento sanzionatorio a monte e, come tale, non impugnabile in­nanzi al giudice ordinario ma eventualmente innanzi al giudice amministrativo.

Il …… inoltre, non aveva alcun interesse ad impugnare la nota di esso Ministero trattandosi di una mera comunicazione c non del provvedi­mento attraverso il quale viene data esecuzione alla sanzione irrogata mediante annotazione sull’ anagrafe del punteggio detratto a seguito dell’infrazione commessa.

Il ricorso proposto dal ……..era quindi inammissibile per essere stato impugnato un atto diverso dal provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione accessoria di cui all’articolo 126 bis c.d.s. per cui si era al di fuori dall’ambito di cognizione riservato al giu­dice di pace ex articolo 22 bis legge 689/1981 con conseguente difetto di giurisdizione dello stesso.

Il motivo è infondato dovendosi affermare la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione al procedimento di opposizione promosso dal l’interesse di quest’ultimo a proporre detta opposizione.

Occorre premettere che il primo comma dell’articolo 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, art 126 bis così dispone: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.

Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comp0l1amento dì cui al titolo 5^ indicate nella tabella medesima.

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione."

Il secondo ed il terzo comma del citato articolo statuiscono poi che: "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla de­finizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i proce­dimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la pro­posizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducen­le, quale responsabile della violazione. sia stata identificata inequivocabil­mente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante mod.uli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

La comunica­zione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve for­nire all’organo di polizia che procede entro sessanta giorni dalla data di no­tifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del condu­cente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, dì fornirli è soggetto alla sanzione am­ministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088.00.

La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via te­lematica. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipar­timento per i trasporti terrestri."

Dalle riportate disposizioni legislative discende che la decurtazione dei punti dì patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente una violazione di norme sulla circolazione stradale.

In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente dì guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce ( come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005 ) una misura accessoria alle relative sanzioni, ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea de­curtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis c 205 d.lgs. n. 285/1992, come confermato anche dall’art. 216, co. 5, d.lgs. n. 285/l 992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.

Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di san­zioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli art. 22 e 23 I. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre l’esclusio­ne di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contraste­rebbe con gli art. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzio­oato110 del codice della strada (sentenza Sezioni Unite 291712008 n. 20544).

Da quanto precede deriva che deve ritenersi illegittimo il provvedimento – come quello impugnato dal…. con opposizione proposta al giudice di pace a norma dell’articolo 22 legge 689/1981 – recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della ri­duzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di tm verbale dì accertamento di violazione alle norme dei codice della strada laddove ri­sulti la non avvenuta "definizione" della violazione alla quale l’art. 126 bis, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 subordina tale riduzione. La domanda nvolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso – con conseguente evidente sussistenza dell’interesse a proporre tale domanda – per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul ri­parto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimato Bertocchi non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

La corte a sezioni unire rigetta il ricorso. Roma 13 Aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7781 Assicurativo, cid, modulo blu, completezza, valore di prova, fattura, mancato rimborso iva, danno morale presunzione di colpa (2010-05-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Sezione III civile

Svolgimento del processo

Con citazione dell’aprile 1996 C. e A. S. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Latina P. D. e la s.p.a. Sai deducendo che il omissis questi, in sosta, rimetteva improvvisamente in moto la macchina a marcia indietro andando ad urtare contro la parte anteriore dell’auto di proprietà di C. S., condotta da A. S., che restava ferito. Pertanto questi chiedeva il risarcimento dei danni personali e C. S. il risarcimento dei danni materiali all’auto.

La Sai contestava la dinamica del sinistro perché come emergeva dal CID, e come potevano confermare i testimoni, l’auto condotta dal S. aveva tamponato l’auto del D. mentre questi era in sosta sul margine destro della strada, tant’è che l’assicurazione del S. aveva risarcito i danni.

Il giudice di Pace, dato atto che il modulo CID era stato contestato dal conducente A. S. adducendo di averlo sottoscritto in bianco ed in stato confusionale ragion per cui poi era stato impugnato di falso; ritenuto che il documento era incompleto perché mancante dell’indicazione delle persone rimaste ferite e quindi, non essendo vincolante per la decisione della causa, la querela non era da ammettere; esaminate le fotografie prodotte dal D. che rappresentavano i danni alla fiancata sinistra posteriore dell’auto, attribuiva il tamponamento alla manovra di costui in retromarcia in violazione dell’art. 154 C.d.S. e perciò attribuiva al D. la responsabilità nella maggior misura – 75% – ed escludeva la risarcibilità del danno morale richiesto da A. S..

La Sai, condannata al risarcimento dei danni nella predetta misura, interponeva appello invocando la prova della dinamica del sinistro secondo quanto confessato da A. S. nel modello CID e perciò chiedeva il rigetto delle domande. I S., con appello incidentale, riproponevano la querela di falso avverso il predetto modello e contestavano la misura della responsabilità attribuita al conducente A. S. e la valutazione dei danni.

Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Latina rigettava la querela di falso ideologico perché non era provato con certezza l’abusivo riempimento del modulo sottoscritto da A. S. avendo il teste Ar. soltanto presunto che esso fosse in bianco non avendo visto le parti compilarlo, e conseguentemente rigettava l’appello proposto da A. S. ritenendo, nei suoi confronti, accertata la sua esclusiva responsabilità in base ai fatti dal medesimo dichiarati nel modello CID; invece, nei confronti dell’obbligato solidale C. S., tale documento era un argomento di prova da valutare unitamente ad altri, e poiché l’istruttoria svolta non consentiva di superare la presunzione di concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. di A. S. e del D., accogliendo l’appello della Sai, a cui aveva aderito l’assicurato D., riduceva la responsabilità di questi al 50% ed in tale misura il risarcimento dei danni all’auto di C. S..

Ricorrono per cassazione C. ed A. S.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Pregiudizialità logico – giuridica va riconosciuta al secondo e al terzo motivo di ricorso con i quali i S. deducono: “Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”.

I giudici di appello ritengono che non sia stata provata la mancata autorizzazione al riempimento del modulo firmato da A. S. in bianco, bensì la difformità tra quanto in esso dichiarato e la dinamica dell’incidente e quindi il riempimento contra pacta, in tal modo erroneamente interpretando la querela proposta fin dal primo grado per abusivo riempimento del modulo ed infatti il teste Ar. ha affermato che era stata soltanto firmato dal S. allorché era sceso dall’auto in stato confusionale per aver battuto la testa, come confermato dalla restante istruttoria, e quindi erroneamente è stata ritenuta non provata la querela di falso.

Inoltre il giudice di primo grado aveva ritenuto incompleto il modello CID perché privo di indicazioni sulle persone rimaste ferite e perciò aveva accertato la dinamica del sinistro in modo difforme da quanto indicato nel precitato modulo.

Con il terzo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2702, 2735 e 2054 c.c. nonché all’art. 116 c.p.c.”.

Il modello CID ha valore di confessione ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. nei confronti di colui che lo rilascia soltanto se è riempito concordemente e non anche nel caso in cui sia stato riempito contra pacta essendo stato rilasciato in bianco da uno dei sottoscrittori. Peraltro i giudici di appello si contraddicono là dove attribuiscono, per effetto del modello CID, la responsabilità esclusiva del sinistro ad A. S., mentre nei confronti di C. S., coobbligato solidale in qualità di responsabile, soltanto nella misura del 50%.

I motivi, congiunti, sono fondati in relazione all’erronea applicazione degli artt. 2735 cod. civ. e 2733, secondo comma nei confronti del conducente A. S. pur essendo incontestato che il modello CID non sia stato compilato in modo completo. Ed infatti detto modello – disciplinato ratione temporis dall’art. 5 del D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977 (abrogata dal DLGS 209/2005, ma il cui secondo comma è testualmente riprodotto nell’art. 143.2 di detto DLGS): “Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” – cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorché esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni, ancorché egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore, sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l’art. 2733, secondo comma, e non terzo comma cod. civ. (Cass. 10304/2007).

E poiché nella specie è pacifico che il giudice di primo grado ha escluso la presunzione di veridicità sulle circostanze del sinistro come indicate nel modello CID perché incompleto, anche nei confronti del confitente A. S. il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori, alla luce dei quali i giudici di appello hanno ritenuto non superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nella determinazione del sinistro.

Conseguentemente è assorbito il primo motivo di ricorso con il quale egli e C. S. deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 222, 225 c.p.c. e segg. per avere i giudici di appello respinto la querela di falso.

2. – Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, 156, 292, 343 c.p.c.”.

L’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile nei confronti di P. D. a cui non era stato notificato, ma questi si è costituito, come risulta dal verbale dell’udienza del 23 aprile 2002.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo che precede dovendo il giudice di merito riesaminare la causa in base alla presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro.

3. – Con il quinto motivo i medesimi deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2054 primo e secondo comma c.c., 246 e 116 c.p.c. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.

I giudici di appello hanno ritenuto non accertabile la colpa concreta del D. valutando le testimonianze hic et inde dedotte. Senonché i testi di questi erano incapaci a testimoniare perché, essendo rimasti feriti nell’incidente, hanno interesse a partecipare al giudizio, come tempestivamente eccepito. Di conseguenza l’unico teste era quello di parti attrici secondo cui, in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S., il D. si era immesso in retromarcia nella corsia percorsa da A. S., come emergeva anche dal danneggiamento sulla fiancata laterale sinistra, e non nella parte posteriore, come sarebbe stato in caso di tamponamento, dell’auto condotta dal D., come correttamente valutato dal giudice di primo grado, sì che l’appello incidentale per l’esclusione di qualsiasi responsabilità di A. S. doveva esser accolto.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel ritenere che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

Di quest’ ultima prova non vi è neppure prospettazione e perciò la doglianza va respinta.

4. – Con il sesto motivo deducono: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine alla mancata liquidazione del danno morale, ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c.”.

Il danno morale va liquidato anche nel caso di presunzione di colpa.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, con la conseguenza che l’accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione del danno non patrimoniale, ma non sull’esistenza del medesimo (Cass. 23918/2007, 23734/2009).

5. – Con il settimo motivo i S. lamentano: “Omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla parte in sede di appello incidentale ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Il Giudice di Pace non aveva preso in esame il preventivo di spesa per i danni all’auto del S. né la conferma del carrozziere di averla riparata, né aveva pronunciato sul danno da fermo tecnico, e tali omissioni erano state denunciate in appello.

Il motivo è parzialmente fondato.

Ed infatti dall’esame degli atti risulta che il giudice di primo grado ha liquidato una somma minore del 20% di quella richiesta per le riparazioni all’auto valutando la mancanza di fattura o di scontrino fiscale comprovante l’effettività della spesa dichiarata e quindi tale statuizione doveva formare oggetto di specifico motivo di appello contestando tali ragioni con contrapposte argomentazioni, ed in mancanza è inammissibile. È fondata invece la doglianza di omessa pronuncia sul danno da fermo tecnico che può esser liquidato anche in via equitativa (Cass. 23916/2006), sì che il giudice di rinvio provvederà sul punto in base a tale principio.

6. – Con l’ottavo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 legge 39/1977, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Il CID è stato utilizzato illegittimamente dal D., attraverso la sua assicurazione SAI, di cui suo padre era dipendente, per ottenere il risarcimento dei danni richiesti benché le lesioni personali subite nell’incidente non solo da A. S., ma anche dai testi indotti dal D., circostanze note alla Sai, impedissero la procedura di liquidazione amichevole dei danni, da richiedere all’assicurazione del S..

Il motivo, che pur richiama un corretto principio di diritto – secondo il quale le disposizioni dell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, disciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, mentre non si applicano ai sinistri che abbia determinato lesioni personali con postumi permanenti (Cass. 4/1998, 15027/2000), come nella fattispecie per A. S. – è inammissibile perché prospettato per la prima volta in questa sede senza indicare l’interesse concreto ed attuale all’applicazione del medesimo.

7. – Con il nono motivo deducono: “Omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 93 c.p.c.”.

Il giudice di primo grado aveva distratto le spese a favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario per cui il relativo capo poteva esser impugnato soltanto con appello notificato direttamente a questi, diversamente essendo passato in giudicato, come rilevato in appello, ma tale punto non è stato esaminato.

Il motivo è assorbito perché il giudice d’appello, che dovrà riesaminare la causa in relazione al secondo, terzo, sesto e settimo motivo in base alle censure accolte per le ragioni innanzi esposte, provvederà altresì ad un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite (Cass. 26985/2009).

8. – Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso in relazione alla censura accolta; dichiara assorbiti il primo, il quarto ed il nono motivo, e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa composizione

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione sez II civile del 29 settembre – 10 novembre 2009, n. 23807 Condominio, rumori, intervento adesivo, danni, risarcimento (2010-05-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

(Presidente Triola – Relatore Migliucci)

Svolgimento del processo

Il Condominio sito in Bologna via X. **** conveniva in giudizio la s.r.l. Alfa davanti al Giudice di Pace di quella città per sentirla condannare alla rimozione del condizionatore dalla medesima installato in loco nonché al ristoro dei danni patiti in conseguenza delle eccessive emissioni sonore dallo stesso provocate.

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo fra l’altro il difetto di legittimazione attiva del Condominio ad azionare diritti di natura personale; spiegavano intervento volontario i condomini dello stabile [VARI], formulando domande identiche a quelle dell’attore.

Con sentenza depositata del 2 marzo 2000 il Giudice di Pace rigettava le domande.

Con sentenza depositata l’11 maggio 2004 il Tribunale di Bologna, in riforma della decisione impugnata sia dal Condominio sia dai condomini interventori, condannava la srl Alfa a rimuovere l’impianto di condizionamento installato al servizio dell’immobile sito nel condominio di via X. **** ed a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale, a favore di I. V. e di N. M., la somma di Euro 4.000,00 per ciascuna, oltre agli interessi legali su tale somma dal 27-1-2004 al saldo nonché al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quel che interessa nella presente sede, i giudici di appello disattendevano l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condominio sollevata dalla Srl Alfa sul rilievo che, a fondamento dell’azione il predetto aveva dedotto non la lesione del diritto alla salute, configurabile esclusivamente in relazione alla persona fisica, ma la violazione dell’art. 15 del regolamento condominiale dettato a tutela della tranquillità e della salubrità dell’intero condominio; quindi qualificavano quale intervento c.d. principale rispetto al quale non sussistevano le eccepite limitazioni all’impugnazione della sentenza impugnata quello spiegato dai condomini, in quanto diretto a far valere in giudizio anche quel diritto alla salute dei singoli condomini che il Condominio in quanto tale non era legittimato ad azionare; nel merito, ritenevano illecite le immissioni perché poste in violazione del divieto imposto dalla norma del regolamento condominiale, rilevando l’inapplicabilità ai rapporti fra i privati disciplinati dagli artt. 844 cod. civ. e 32 Cost., della normativa dettata a tutela dell’interesse pubblico ambientale dalla L. 447/1995 e dal DPCM 1-3-1991 (ora DPCM 14-11-1997) in materia di inquinamento acustico.

Dopo avere ritenuto che, secondo la giurisprudenza di merito, sono da considerarsi intollerabili le immissioni superiori di 3 decibel al rumore di fondo, alla stregua delle misurazioni effettuate dall’ARPA il 16-8-2001, la cui documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello era considerata ammissibile, nonché dei rilievi effettuati dal consulente tecnico d’ufficio, accertavano che tale limite era superato relativamente alle immissioni acustiche negli immobili delle predette V. e M., a favore delle quali era liquidato il danno morale sul rilievo che, pur non sussistendo la prova della lesione del diritto alla salute, le accertate immissioni integravano l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 674 cod. pen.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.r.l. Alfa sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso gli intimati che hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (art.360 n. 3 cod. proc. civ.), deduce che la domanda di risarcimento dei danni subiti dagli interventori per la prima volta con le conclusioni dell’atto di appello era da ritenersi domanda nuova.

Il motivo è infondato.

Dall’esame delle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza di primo grado (consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato) è risultato che già in quel giudizio gli interventori avevano chiesto, a titolo di risarcimento, proprio la somma di Euro 4.000 che è stata poi liquidata a favore delle condomine V. e M. quale danno morale: pertanto, deve escludersi che la domanda di risarcimento del danno accolta dal Tribunale sia stata per la prima volta formulata in sede di gravame.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come intervento principale quello spiegato dagli interventori che nel giudizio di primo grado l’avevano sempre ed unicamente qualificato come intervento adesivo dipendente: i condomini si erano limitati ad appoggiare le domande del Condominio, senza formulare alcuna autonoma e distinta domanda.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, denuncia che il Tribunale aveva disposto il risarcimento dei danni a favore di due dei condomini senza che da parte degli interventori vi fosse stata domanda di un risarcimento in via autonoma, tanto più che tale risarcimento era stato liquidato a favore di due condomini soltanto: non era stato in alcun modo giustificato perché fosse da ritenersi equa e sufficiente la somma che era stata determinata nel cospicuo importo di Euro 4.000,00.

Il secondo e il terzo motivo – che, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente – sono infondati nei limiti di cui si dirà in motivazione.

La sentenza ha correttamente qualificato come principale e non adesivo dipendente l’intervento spiegato dai singoli condomini, posto che, come si è detto in occasione dell’esame del primo motivo, la domanda dai medesimi proposta aveva ad oggetto il risarcimento del danno riferibile alla persona dei singoli condomini intervenuti: pertanto, con l’intervento i condomini non si erano affatto limitati a sostenere le ragioni del Condominio ma avevano agito, spiegando una domanda autonoma e distinta a tutela della loro posizione soggettiva. Per quel che concerne la doglianza relativa alla misura del danno liquidato si rinvia all’esame del quinto motivo.

Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis e 345 terzo comma cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata che, facendo erroneamente riferimento al citato dell’art. 184 bis, aveva ammesso una produzione documentale (dichiarazione ARPA) formatasi successivamente all’udienza di conclusioni che, come tale, era da considerarsi del tutto nuova ed estranea al giudizio, senza avere neppure giustificato in che modo la stessa fosse da ritenersi indispensabile.

Il motivo va disatteso.

La ricorrente non ha interesse a fare valere la dedotta censura, posto che la sentenza, nel ritenere intollerabili le immissioni acustiche provenienti dal condizionatore d’aria, non ha fondato il proprio convincimento sugli accertamenti dell’ARPA ma ha fatto riferimento anche alle indagini e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che peraltro non aveva tenuto conto delle risultanze di cui alla predetta produzione documentale: infatti, secondo i rilievi compiuti dall’ausiliare, il c.d. valore differenziale era risultato nella proprietà V. pari a 10,4 decibel a finestre aperte ed a 8,8 decibel a finestre chiuse e nella proprietà M. a 15,6 decibel a finestre aperte ed a 9 decibel a finestre chiuse.

Con il quinto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e 2059 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata laddove, nel liquidare il danno morale in favore di due condomini, aveva ritenuto che le immissioni in questione concretizzassero la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 674 cod. pen. senza che tale accertamento fosse stato mai richiesto dagli appellanti; inoltre tale accertamento era stato effettuato senza motivazione e in modo errato, non sussistendo l’elemento soggettivo del reato, posto che il condizionatore installato era conforme ai requisiti di legge.

Il motivo va accolto nei limiti di quanto si dirà in motivazione.

La sentenza è affetta dal vizio di ultrapetizione denunciato, giacché il Giudice di appello, dopo avere escluso l’esistenza di un danno alla salute, ha riconosciuto a favore delle condomine V. e M. il danno morale sul rilievo che le immissioni in questione concretizzassero la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 674 cod. pen. senza peraltro che gli interventori avessero mai allegato e dedotto che la condotta tenuta dalla convenuta integrasse l’ipotesi di reato configurato dai giudici: in tal modo la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha posto a base della decisione un comportamento che, non essendo stato dedotto dagli interventori, era estraneo al thema decidendum e non poteva, perciò, formare oggetto di indagine da parte del giudice di merito; pertanto, le altre doglianze pure formulate con il motivo così come quella relativa all’entità della somma liquidata (di cui al terzo motivo di cui si è detto) sono assorbite.

Con il sesto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata che, nel liquidare le spese processuali a favore degli appellanti, aveva assegnato un cospicuo importo in modo impreciso senza precisare a quale parte dovesse essere corrisposta e come dovesse essere suddivisa la liquidazione medesima.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quinto.

Pertanto, va accolto il quinto motivo per quanto in motivazione, mentre devono rigettarsi il primo, il secondo, il terzo e il quarto – questi ultimi due per quanto in motivazione – assorbito il sesto; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso per quanto in motivazione, rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, questi ultimi due per quanto in motivazione, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.