CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 25 marzo 2010, n.11560 Il minore che filma lo stupro risponde del reato di violenza sessuale di gruppo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza del 16/17 settembre 2009 il Tribunale per i Minorenni di Messina respingeva l’istanza di riesame e di revoca della misura cautelare del collocamento in comunità, ovvero, in subordine, di applicazione di misura meno afflittiva disposta il 1 settembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari di Messina nei confronti di F. M., indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 609 octies, 609 bis comma II n. 1 e 609 ter n. 2 c.p. nei confronti di una ragazza minore, per fatto verificatosi il omissis, con contestuale affidamento dell’indagato ai Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia per la dovuta attività di sostegno e controllo.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 609 octies e 609 bis c.p. e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza, a carico di esso indagato, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione alla violenza sessuale di gruppo.

Deduce in proposito il ricorrente che egli si era limitato a riprendere con il telefonino cellulare l’attività posta in essere dal coimputato R. e tale condotta non poteva configurare una partecipazione al reato di violenza sessuale posto in essere, in modo autonomo, dal coindagato. Era inoltre da escludere che, con il suo comportamento, egli avesse in qualche modo rafforzato o agevolato gli eventuali propositi criminosi del suddetto coimputato, come comprovato dal fatto che i filmati si riferivano esclusivamente alle fasi conclusive degli eventi.

Rileva in proposito il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale del riesame si riferiva a fattispecie in cui la presenza di più persone aumenta la forza intimidatoria della violenza di gruppo, mentre nell’episodio in oggetto non si era in presenza di fatto commesso con violenza o minaccia ma di induzione della persona offesa a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della stessa al momento del fatto (art. 609 bis comma II n. 1 c.p.).

Rileva il Collegio che il motivo è infondato.

Il Tribunale del riesame ha infetti rilevato che dalle deposizioni dei testi presenti ai fatti era emerso che l’indagato era presente durante gli atti sessuali compiuti dal R. e da altri soggetti mentre la minore si trovava in stato di incoscienza dopo essere stata costretta dal R. a bere una bevanda, (in cui era stata versata cenere), ed aveva registrato parte dell’episodio con il telefono cellulare, come del resto ammesso dallo stesso indagato.

Trova quindi applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. pen. sez. III sent. 3 giugno 1999, n. 11541, rv 215149) secondo cui l’art. 609 octies cod. pen., nell’individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti gli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e quindi anche alle ipotesi previste dal secondo comma di detta norma tra cui la violenza compiuta abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Nel caso in esame all’indagato è contestato di aver partecipato al comportamento criminoso posto in essere dal coindagato R., in quanto era presente nel momento in cui quest’ultimo aveva posto in essere la violenza ed aveva fotografato la parte finale dell’episodio, (che, tra l’altro, vedeva coinvolto anche il fratellino minore dell’indagato, non imputabile), sicché doveva ritenersi acclarata la sua partecipazione attiva e consapevole, non realizzatasi attraverso atti tipici di violenza sessuale ma, comunque, in rapporto causale con quello che i coindagati stavano ponendo in essere.

Il Tribunale del riesame ha inoltre correttamente richiamato una consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedi per tutte sent. 13 novembre 2003, n. 3348, rv 227496), secondo cui ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l’espressione più persone contenuta nell’art. 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, precisando che per la sussistenza del reato è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Perché possa ritenersi sussistente il concorso nel reato di cui all’art. 609 octies c.p. deve infatti farsi riferimento alla maggiore forza intimidatoria del gruppo sulla vittima, ovvero anche al solo rafforzamento, come nel caso in esame, della volontà criminosa del soggetto o dei soggetti che compiono comportamenti tipici di cui all’art. 609 bis c.p. (vedi in tal senso Cass. pen. sez. III sent. 23 marzo 2005, n. 17843, rv 231524; vedi anche Cass. pen. sez. III sent. 5 aprile 2000, n. 6464, rv 216978).

È opportuno ribadire che, nel caso in esame, l’indagato, come ha rilevato il Tribunale del riesame, non risulta essersi limitato ad una presenza passiva in loco ma ha dato un contributo attivo di adesione al comportamento del R. fotografando la parte finale dell’episodio.

Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’assoluta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva confermato la ricorrenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lettera c del codice di procedura penale, senza rispondere ai rilievi da lui sollevati con l’istanza di riesame.

Deduce il ricorrente che con la richiesta di riesame la difesa aveva evidenziato che la confessione resa dal minore, il comportamento tenuto già all’indomani dei fatti di causa, concretizzatosi nella spontanea cancellazione delle riprese da lui effettuate in data omissis, dopo averle fatte visionare alla parte offesa, e l’effetto deterrente derivante dall’applicazione della misura nei confronti di un minore, incensurato ed appartenente ad una famiglia di sani principi morali, erano tutti elementi da valutare favorevolmente al fine di escludere qualsiasi dubbio in ordine al pericolo di reiterazione dei fatti della stessa specie di quelli per cui si procedeva e che, comunque, era trascorso un tempo rilevante dall’accadimento dei fatti e l’applicazione della misura, sicché dovevano ritenersi affievolite le esigenze cautelari.

Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato.

In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha infatti adeguatamente ed esaustivamente motivato rilevando che le esigenze cautelari, correlate al pericoloso di reiterazione di fatti analoghi e che avevano determinato il ricovero del M. in comunità, erano desumibili dalla indubbia gravità del reato, dalle specifiche modalità e circostanze del comportamento criminoso, eseguito nel corso di un incontro tra giovani che avrebbe dovuto essere festoso e conviviale, approfittando dello stato di incapacità indotto nella persona offesa, della personalità dell’indagato, che aveva dimostrato assoluto spregio della dignità della vittima in quanto aveva continuato nel suo comportamento, nonostante il rimprovero rivoltogli da altro giovane, che voleva porre fine alla violenza ed aveva qualificato come divertimento il gravissimo episodio di cui si stava rendendo corresponsabile.

Era infine censurabile il comportamento dell’indagato che, pur ammettendo la sua illecita condotta, peraltro già emergente dalle deposizioni dei testi, aveva affermato, contrariamente al vero, di aver cancellato il filmato subito dopo averlo fatto vedere alla minore ed aveva cercato di attribuire l’iniziativa dell’episodio alla stessa parte offesa.

Il Tribunale del riesame ha inoltre rilevato che, alla luce di tali elementi, il decorso del tempo non poteva far ritenere venute meno o affievolite le esigenze cautelari.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al rifiuto di sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con altra meno afflittiva rilevando che il Tribunale l’aveva motivata con il comportamento narcisistico dell’indagato e con la sua mancata presa di coscienza in ordine alla gravità della condotta, senza considerare che tale atteggiamento si era manifestato solo all’inizio del colloquio con gli operatori sociali mentre nel corso del colloquio era emersa la riflessione e la consapevolezza dell’indagato in ordine alle sue responsabilità.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato rilevando che il ricovero in Comunità era l’unica misura da ritenersi adeguata, tenuto conto della gravità del reato, con riferimento alle modalità e alle circostanze del fatto di cui sopra, e della capacità a delinquere dimostrata dall’indagato. Questi non aveva infatti dimostrato un effettivo ravvedimento avendo tentato di giustificare e minimizzare la sua azione trasgressiva, sicché la misura del ricovero in Comunità doveva ritenersi necessaria per la tutela delle esigenze rieducative e risocializzanti del minore quali emergevano anche dalle relazioni sociali in atti.

Il Tribunale del riesame ha inoltre rilevato che la permanenza dell’efficacia del collocamento in comunità non contrastava con il dettato di cui all’art. 19 comma II del DPR n. 448 del 1988 in quanto la tutela delle esigenze endoprocessuali e la prevenzione di ulteriori comportamenti illegali poteva essere assicurata anche attraverso la sollecitazione del soggetto verso nuovi impegni personali e sociali, come previsto nel provvedimento impugnato che aveva disposto, ai sensi del citato articolo, l’affidamento dell’indagato ai Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di attività sociali seguite e controllate da operatori specializzati.

Il Tribunale del riesame ha inoltre espressamente autorizzato la frequentazione scolastica del minore.

Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso.

Non deve provvedersi alla condanna alle spese conformemente al principio enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (SU 31 maggio 2000, n. 15) secondo cui il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non va condannato, in caso di rigetto dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 12 marzo 2010, n.6046. In materia di diritto di superficie e prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cpc.

A) Ricorso principale

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 954, 1353 e 2935 cc, nonché contraddittorietà su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte di merito tenuto conto del fatto che il corso della prescrizione del diritto di superficie non poteva iniziare a decorrere per la pendenza della condizione sospensiva (emanazione o meno degli strumenti urbanistici che avrebbero consentito la pattuita sopraelevazione).

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 952 e 1127 cc, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte di merito considerato che con atto pubblico del 13.6.1965 il ricorrente non aveva acquistato il diritto di superficie, bensì la c.d. proprietà separata (come tale imprescrittibile) dell’area di copertura del fabbricato con annesso diritto di sopraelevazione.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di merito, pur avendo accolto nella parte motiva il motivo d’appello con cui il (Y) aveva censurato il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni, aveva in dispositivo rigettato in toto l’appello stesso.

1. Il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta, connessione, non sono fondati.

1.1. Prima ancora, però, di affrontare le singole specifiche censure addotte nei motivi in questione, si deve dare atto che entrambe le parti concordano nelle rispettive difese sul fatto che il diritto di sopraelevazione del (Y) non era sorto con l’atto per notar W del 18.2.76, ma ben prima e cioè con l’atto per notar Z del 13.6.65, che prevedeva il “diritto di sopraelevazione dell’intero quarto piano e di parte del quinto piano” del già esistente fabbricato posto in via Marina in Ortona.

In tal senso può accogliersi la richiesta contenuta nel controricorso della (X) di correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 secondo comma cpc.

1.2. Ciò premesso, si rileva innanzitutto che non si ravvisa alcuna contraddizione nelle parti del ragionamento logico-giuridico dei giudici di appello in cui, da un lato, si sottolineava che l’obbligo di ricostruzione del tetto, assunto dal (Y) con l’atto del 1976, era rimasto sospeso in attesa dell’accertamento della possibilità o meno della sopraelevazione, dipendente dalle determinazioni della P.A. in campo urbanistico, e, dall’altro lato, si affermava che il diritto di superficie, riservatosi dal medesimo con quell’atto, ma prima ancora con l’atto del 1965, si era estinto ex art. 954 cc per effetto del non uso protratto per più di venti anni.

Infatti, il ricorrente desume arbitrariamente dalla suddetta sospensione dell’obbligo di sistemazione definitiva del tetto che anche il corso della prescrizione ventennale del diritto di superficie non possa iniziare a decorrere sino a che non sia intervenuto l’auspicato mutamento della pianificazione urbanistica del Comune di Ortona, pretendendo addirittura che le parti abbiano inteso subordinare la sopraelevazione a tale mutamento, con la conseguenza pratica che, se quest’ultimo non dovesse mai verificarsi, quell’obbligo di costruzione del tetto definitivo resterebbe a tempo indefinito inadempiuto.

Il che sarebbe veramente assurdo.

In verità, come ha ben rilevato la difesa della resistente, proprio la intervenuta prescrizione del diritto (di superficie) del ricorrente alla edificazione del 5° piano dell’edificio in questione si pone come elemento risolutivo che consente di accertare in maniera negativa la possibilità di sopraelevazione e di rendere, quindi, in concreto esigibile l’obbligo assunto dal ricorrente di provvedere a sue spese al rifacimento del tetto definitivo dello stabile.

Va aggiunto, per completezza di motivazione sul punto in oggetto, che in un caso abbastanza analogo a quello che qui si decide questa S.C. ha ritenuto che il decorso del termine di prescrizione per non uso del diritto di superficie non potesse essere condizionato da disposizioni urbanistiche impeditive del diritto di edificazione e che la sospensione di detto decorso potesse “verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli artt. 2941 e 2942 cod. civ., non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche non contemplate da dette norme…” (Cass. civ., sez. II, 20.7.1987, n. 6364).

Risulta, dunque, vano richiamarsi al principio posto dall’art. 2935 cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, per sostenere che nel caso di specie, non consentendo tuttora gli strumenti urbanistici il rilascio da parte della P.A. del permesso di costruire, il diritto di superficie del ricorrente non può essere esercitato e, quindi, la relativa prescrizione non può cominciare a decorrere.

Infatti, nessun elemento in atti autorizza a ritenere che le parti abbiano inteso comunque subordinare l’efficacia del negozio costitutivo del diritto di superficie in favore del (Y) al verificarsi dell’avvenimento futuro ed incerto costituito dall’emanazione di futuri strumenti urbanistici, per cui deve in ogni caso escludersi che nel caso in esame la prescrizione non abbia iniziato il suo corso sin dal momento della costituzione del diritto di superficie.

1.3. Quanto poi alla questione introdotta con il secondo motivo, vale a dire che il (Y) non avrebbe acquistato il diritto di superficie, bensì la c.d. proprietà separata (e, quindi, imprescrittibile) dell’area di copertura del fabbricato con il connesso diritto di sopraelevazione, si rileva che – anche volendo prescindere dalla novità della questione stessa, introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione che comporterebbe l’inammissibilità della censura – tale assunto è manifestamente destituito di ogni fondamento.

Questa Corte, infatti, con un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato (v. Cass. civ. n. 7051/2004; n. 10428/1994), ha ritenuto che “lo spazio sovrastante il suolo o una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà ma configura la mera proiezione verso l’alto delle suddette entità immobiliari… ne consegue che, ai sensi dell’art. 952 cc, il diritto reale su tale spazio, separato dalla proprietà dell’immobile sottostante, non è qualificabile come proprietà ma come diritto di superficie”. [omissis] la provvisoria e precaria struttura di copertura dell’edificio può in alcun modo equipararsi ad un “lastrico solare” [omissis]

2. Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, la volontà del giudice può scaturire anche dalla motivazione della sentenza e non ha, quindi, di regola importanza il difetto della sua specifica indicazione nel dispositivo, giacché il senso precettivo del provvedimento giudiziale deve essere ricercato attraverso il dispositivo in correlazione alla motivazione stessa e le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza si integrano tra loro (cfr. Cass. S.U. n. 6706/1993; Cass. n. 8894/2001).

Alla stregua di tale principio ritiene questo Collegio che, esclusa l’ipotesi di nullità della sentenza impugnata, si possa superare in via interpretativa la denunciata contraddittorietà tra la parte motiva della sentenza stessa, nella parte in cui è stato accolto il motivo di gravame con cui era stato censurato il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione ad agli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno, ed il dispositivo della medesima che aveva invece rigettato in toto l’appello proposto dal ricorrente: nel senso, cioè, che il dispositivo della sentenza impugnata va integrato con quella parte della motivazione (v. pag. 6 della sentenza gravata) in cui si statuisce che per la somma liquidata a titolo di risarcimento (lire 3.588.620) la decorrenza della rivalutazione annuale ISTAT va fissata dalla data della C.T.U. e vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.

B) Ricorso incidentale

L’unico motivo, con cui la resistente lamenta la violazione degli artt. 91 92 e 132 cpc, 111 sesto comma Cost., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non è fondato.

Ed invero, la sentenza impugnata, nel disattendere l’appello incidentale proposto dalla (X) in merito alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Chieti, ha spiegato, con motivazione assolutamente adeguata e coerente, le ragioni della propria decisione sul punto in questione, facendo corretto riferimento all’orientamento giurisprudenziale, assolutamente pacifico e consolidato, di questa Corte in subiecta materia.

La valutazione, infatti, dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione siano poste ragioni palesemente illogiche (v. Cass. civ. n. 1898/2002; n. 16012/2002).

C) Entrambi i ricorsi vanno, perciò, rigettati, mentre ricorrono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, sez. V, 12 gennaio 2010 n°11945. Nuove frontiere dello stalking

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa in sede di riesame il 4.8.2009, il tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p. del tribunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di AAA, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p.
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 612 bis c.p., agli artt. 273, 274, 275, 282 c.p.p., nonché per vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il tribunale ha ridotto la parte motiva relativa alla qualificazione giuridica del fatto a poche espressioni con cui esprime giudizio positivo sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare, senza specificare per quali ragioni i comportamenti dell’imputato avrebbero integrato l’ipotesi di molestia o avrebbero il carattere di abitualità.
Quanto all’elemento psicologico il tribunale esprime la sussistenza del dolo generico, senza fornire alcun elemento a sua giustificazione.
A giudizio del ricorrente, il giudice del riesame ha complessivamente omesso di effettuare un’analitica dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi legittimanti il riconoscimento della base indiziaria del provvedimento coercitivo e delle esigenze cautelari.
Altra censura riguarda l’assenza di valutazione sull’adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, valutazione sollecitata dai rilievi critici della difesa.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
II tribunale del riesame, ha delineato il quadro indiziario grazie a un’accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, BBB, e della madre CCC, con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell’anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell’età di 12 anni, mentre era in attesa dell’autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l’aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l’uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all’istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.
Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.
Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone – identificato con certezza nell’attuale indagato – era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all’abitazione della minore rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l’ordinanza del tribunale del riesame – esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva – ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p., esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti del AAA nell’ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente “atto di fare la posta alla preda”) introdotta con l’art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38.
Come è noto, la norma sul reato di “atti persecutori”è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:
– un perdurante e grave stato di ansia o paura,
– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata,
– la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
È evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte del AAA contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza i caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte del AAA, che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l’accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria. L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta del AAA determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali del AAA, l’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati.
L’ordinanza ha dato una giustificazione pienamente corretta alla prognosi negativa, ex art. 274 lett. c) c.p.p. sui futuri comportamenti del AAA, mediante
a) il richiamo alla gravità dei fatti e alle modalità di esecuzione in danno della persona offesa,
b) il richiamo ad altro gravissimo comportamento del AAA, tenuto il 2 luglio successivo, in danno di altra minore.
Ugualmente è aderente alla disciplina sui requisiti di adeguatezza e proporzione della coercizione personale in atto, il rilievo dato dall’ordinanza alla capacità a delinquere del AAA e all’inidoneità di altra misura meno gravosa a far fronte a esigenze di prevenzione speciale di così alto spessore. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria della sua inammissibilità, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Nota

1. Il caso deciso.
La minore …, di anni 12, confida alla nonna BBB e alla madre CCC di essere stata avvicinata più volte da un uomo alla guida di un furgone, mentre aspettava l’autobus; l’uomo la avvicinava rivolgendole apprezzamenti, mandandole baci e invitandola a salire sul mezzo. Ciò accadeva ripetutamente. In seguito, l’uomo si era recato alla scuola della bambina, rimanendovi appostato per lungo tempo, rivolgendo alla stessa insistenti e minacciosi sguardi, che avevano turbato a tal punto la ragazza da indurla a chiedere ai familiari di non andare più a scuola, temendo per la propria incolumità.

2. La questione.
È stalking la condotta di un uomo che molesta verbalmente una minorenne? Se si, è applicabile la misura cautelare degli arresti domiciliari?

3. La risposta della Corte di Cassazione, 12 gennaio 2010, n°11945.
La condotta di un uomo che molesta verbalmente una minorenne rientra nella casistica prevista dalla legge n°38/09 per il reato di stalking; in particolare la Corte precisa che “L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta del AAA determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali del AAA, l’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati”.

4. Nota esplicativa.
A seguito della riforma dell’art. 612 bis c.p., operata con l’art. 7 comma 1 del D.L. 23 febbraio 2009 n°11 convertito in legge 23 aprile 2009 n°38, il reato di stalking è entrato a far parte del nostro sistema penalistica. La norma, rubricata atti persecutori, sancisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Stalking, in particolare, deriva dall’inglese to stalk, fare la posta; il verbo, letteralmente, richiama proprio la condotta di quei soggetti, ad esempio ex fidanzati o ex mariti particolarmente persecutori e morbosi, che con continue minacce e intrusioni nella vita delle loro vittime, le perseguitano materialmente e moralmente, distruggendo completamente la loro vita, fino ad arrivare a conseguenze estreme, che possono sfociare nell’omicidio. Naturalmente, non mancano i casi nel nostro paese di uomini vittime di stalking, ma è bene precisare che tutto il disegno di legge relativo a tale condotta criminosa è nato proprio su iniziativa del ministro per le pari opportunità al fine di tutelare le donne perseguitate dai loro molestatori morbosi. Lo stalking, in generale, richiama condotte che già di per sé costituiscono reato (minaccia e molestia, lesioni personali, omicidio), ma proprio al fine di reprimere il particolare fine criminologico dello stalker, il legislatore ha voluto prevedere una norma e soprattutto delle sanzioni ad hoc.
Trattasi senza ombra di dubbio di un delitto doloso, posto a tutela del bene della libertà morale del cittadino; il reato è da qualificarsi come abituale: la norma infatti richiede una pluralità di condotte che si susseguono in un determinato arco di tempo.
Elementi costitutivi del reato sono le reiterate minacce o violenze, il grave e perdurante stato d’ansia o paura, il timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di persona affettivamente vicina, l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta un errore nella valutazione della propria condotta alla luce dell’art. 612 bis c.p. In realtà, la bambina di 12 anni, secondo la Suprema Corte, è stata vittima di atti persecutori, precisamente di molestie tali da cagionare un grave e perdurante stato d’ansia, che addirittura avevano spinto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. Fondatamente, pertanto, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in capo al molestatore.

5. Precedenti giurisprudenziali.

6. Spunti bibliografici.
Il nuovo articolo 612 bis c.p. …, Orfino, in ildirittopericoncorsi, III, 2009, DIKE.

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