Versione stampabile Sul diritto di accesso. TAR PUGLIA di BARI – 25 febbraio 2010, n.678.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone di aver richiesto alla Prefettura di Bari, con lettera del 18.7.2009, la visione e la copia della documentazione attinente alla gara per l’affidamento del servizio di gestione del Centro di identificazione ed espulsione sito in Bari – Palese, ed in particolare copia di tutti i verbali di gara e copia dei documenti contenuti nelle buste (denominate “offerente-documentazione”, “offerta tecnica” ed “offerta economica”) prodotte dall’a.t.i. capeggiata da Operatori Emergenza Radio (O.E.R.).
Impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Bari ha consentito l’accesso nella sola forma della visione degli atti, negando viceversa la possibilità di estrarne copia, a causa dell’opposizione dell’impresa controinteressata, che aveva addotto ragioni di segretezza ed esigenze di tutela del know-how (cfr. nota del 7.9.2009 – doc. 7 depositato dall’Avvocatura dello Stato).
Deduce violazione degli artt. 22-ss. della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto della domanda.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Nel caso di specie, la controversia verte sulle sole modalità di esercizio dell’accesso da parte della ricorrente, avendo la stazione appaltante consentito la mera visione senza estrazione di copia.
Trova applicazione la disciplina dettata, per l’accesso agli atti delle procedure di gara, dall’art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, il cui primo comma rinvia alla disciplina generale dell’accesso di cui agli artt. 22-ss. della legge n. 241 del 1990, salve talune disposizioni speciali. Tra queste, quelle previste dal quinto comma del citato art. 13 che, a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle imprese concorrenti, introduce un divieto di accesso e di divulgazione assoluto, finalizzato non già a tutelare la regolarità della procedura di affidamento, quanto a proteggere le posizioni giuridiche soggettive dei soggetti privati coinvolti, attraverso l’esclusione dell’accesso alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Il legislatore ha così inteso escludere dal raggio di azionabilità del diritto di accesso la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, sì da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato.
Lo stesso comma quinto dell’art. 13 subordina, tuttavia, l’operatività della causa di esclusione alla manifestazione di interesse “motivata e comprovata” proveniente dall’impresa controinteressata.
Nella fattispecie, invero, la ditta Operatori Emergenza Radio (O.E.R.) si è limitata ad una breve e laconica opposizione scritta, senza rappresentare specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che lo stesso art. 13 del Codice dei contratti pubblici dispone, al sesto comma, che è “comunque” consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di gara cui si riferisce l’istanza. Si tratta, secondo la giurisprudenza amministrativa, di una previsione che riafferma la tendenziale prevalenza del cosiddetto accesso difensivo, già sancita in via generale dall’art. 24, settimo comma, della legge n. 241 del 1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009 n. 6393).
Né l’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, né l’art. 24 della legge sul procedimento (nella formulazione risultante a seguito della novella introdotta con la legge n. 15 del 2005), prevedono che l’accesso difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa essere circoscritto dall’Amministrazione alla forma della sola visione, senza estrazione di copia. E’ perciò illegittima, secondo l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione, la limitazione alla sola visione degli atti nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 17 giugno 2009 n. 1528; Id., 5 febbraio 2007 n. 337; Id., 14 settembre 2006 n. 3220; in questo senso anche Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2005 n. 6524).
E nella fattispecie, vista la dimostrata pendenza di un contenzioso relativo alla gara per l’affidamento della gestione del Centro di identificazione ed espulsione, non v’è dubbio che la cooperativa ricorrente abbia interesse ad estrarre copia dell’offerta presentata dalla controinteressata, per specifici scopi di tutela in giudizio.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Prefettura di Bari di consentire l’estrazione di:
– copia di tutti i verbali di gara;
– copia dei documenti contenuti nelle buste (denominate “offerente-documentazione”, “offerta tecnica” ed “offerta economica”) prodotte dall’a.t.i. capeggiata da Operatori Emergenza Radio (O.E.R.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Prefettura di Bari al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

La difesa di un responsabile del servizio che si approfitta della fragilità della sua sottoposta per costringerla a subire atti sessuali. Cassazione penale, sez. III, 04 novembre 2009, n. 42314.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 18 settembre 2008 la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia avverso la sentenza pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che aveva assolto l’imputato, dichiarava E.A. colpevole: del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 9 in quanto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, mediante abuso dell’autorità di responsabile del servizio di polizia municipale di (OMISSIS), agendo di sorpresa, aveva costretto la dipendente L.D., agente di polizia municipale di (OMISSIS), a subire i seguenti atti sessuali:
essere abbracciata, avvicinata e, a forza, quasi baciata (il (OMISSIS)) essere abbracciata, presa di spalle a baciata sul collo (il (OMISSIS) circa);
essere abbracciata, presa di spalle e costretta a subire il contatto col pene eretto (qualche tempo dopo) (in (OMISSIS)) e condannava l’imputato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali con le pene accessorie.
Ha proposto ricorso per cassazione l’ E. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa che non era stata in grado di collocare temporalmente i tre episodi denunciati ed era stata smentita dai testi oculari, la cui deposizione era stata invece travisata dalla Corte Territoriale in modo pregiudizievole ad esso ricorrente.
In particolare il vicesindaco B.L. aveva fornito una descrizione dei fatti che smentiva le dichiarazioni della parte offesa.
Il teste aveva infatti affermato che, nel corso dell’episodio del (OMISSIS), al termine dell’incontro, si era intrattenuto con il Sindaco di (OMISSIS), era uscito alle 20 insieme con il Sindaco, quando gli altri si erano già allontanati, che la porta dell’ufficio era sempre rimasta aperta sicchè egli aveva potuto notare che nell’ufficio di fronte si erano attardati il segretario comunale di (OMISSIS) e quello del comune di (OMISSIS) e non altre persone.
Deduce inoltre il ricorrente che tutti i testi lo avevano visto allontanarsi dal Municipio e la persona offesa non aveva fatto alcun cenno al fatto di essere rientrata negli uffici comunali per parlare dei suoi problemi personali con lui.
Inoltre la difesa aveva depositato una serie di documenti da cui risultava che il (OMISSIS) lui e la parte lesa non si erano mai trovati nella stessa stanza.
Per quel che attiene all’episodio dell'(OMISSIS) nella denuncia querela del 15 maggio 2000 la persona offesa non solo non era stata in grado di collocare temporalmente il fatto ma neppure di raccontarlo e precisarlo così bene come aveva fatto successivamente, benchè l’episodio fosse avvenuto soltanto pochi giorni prima della denuncia.
Secondo l’imputato la Corte di merito aveva omesso un controllo di credibilità delle parole della persona offesa nonostante fossero sorti elementi che potessero far propendere per un intento calunniatorio della donna ed in particolare la circostanza che la L. aveva ricevuto lettere di richiamo da parte dei superiori perchè non eseguiva correttamente le mansioni che le venivano affidate. In proposito, nel verbale di denuncia querela del 15 maggio 2000, la persona offesa era tornata più volte su tale circostanza, ostentando una ossessione nei confronti del superiore.
Inoltre i testi non avevano confermato le dichiarazioni della L. in ordine all’episodio del (OMISSIS) e le persone sentite nel corso delle indagini avevano parlato di comportamenti preoccupanti della parte lesa che aveva gravi problemi di famiglia e spesso uno sguardo perso nel vuoto. Inoltre, per quel che attiene all’invito rivolto dalla parte lesa ai colleghi perchè aprissero senza bussare la porta della stanza quando lei si trovava sola con l’imputato, doveva rilevarsi che l’invito era stato rivolto alla sola dipendente comunale D.B. che svolgeva attività di bibliotecaria in luogo staccato dal Municipio e che quindi difficilmente avrebbe potuto aderire alla richiesta.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sent. 21 giugno 2005, n. 30422., rv 232018) "ai fini della formazione del libero convincimento del giudice ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità dall’esterno, all’una o all’altra tesi".
Nel caso in esame la corte Territoriale ha rilevato che la deposizione della parte offesa era sicuramente attendibile nel suo complesso per una serie di indici oggettivi. La donna non coloriva il racconto con spirito di rivalsa verso il suo molestatore, (non era nemmeno parte civile), ed aveva teso fin dall’inizio a sminuire la portata del secondo degli episodi, connotandolo generosamente da possibili intenti affettuosi, aveva denunciato i fatti già nel maggio, durante il delicato periodo di prova lavorativa e proprio in prossimità del periodo in cui l’imputato stesso avrebbe dovuto redigere e sottoporre agli organi comunali la relazione per la definitiva assunzione della donna.
La Corte di merito ha anche precisato che le dichiarazioni dei testi non avevano smentito le dichiarazioni della parte lesa, neppure con riferimento all’episodio del (OMISSIS). La circostanza che l’ E. era presente alla riunione svoltasi quella sera era stata confermata dai testi ed il fatto che la riunione si fosse conclusa con un’uscita collettiva non impediva di ritenere che l’ E. si fosse trattenuto con la L. senza essere notato dagli altri partecipanti alla riunione che si affrettavano al rientro serale.
La Corte di merito ha anche evidenziato come il racconto della donna si raccordasse con il contesto interpersonale in cui gli episodi si erano verificati, contraddistinti dall’intento dell’imputato di approfittare della situazione di fragilità della sua sottoposta.
I giudici di merito hanno inoltre rilevato che la richiesta di aiuto della parte lesa ai colleghi era stata confermata dalla teste D. B. e da altre in fase di indagini, anche per quel che attiene all’invito rivolto dalla parte lesa ai colleghi di aprire la porta della stanza dell’ufficio quando lei si fosse trovata sola con l’imputato,ed ha precisato che nemmeno il Sindaco, quando aveva dichiarato di non aver avuto notizie dalla L. delle avances dell’ E., poteva ritenersi più attendibile della parte offesa poichè l’aver saputo di tali episodi commessi in ambito lavorativo, avrebbe dovuto indurre la maggiore autorità comunale ad interventi di carattere ufficiale che, nel caso in esame, sarebbero stati omessi.
Alla luce dell’adeguata, logica e congrua motivazione della Corte Territoriale trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte (v Cass. pen. sent. 22 gennaio 2008, n. 8382), rv.
239342 secondo cui "in tema di prove la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni".
Con il secondo motivo il ricorrente deduce lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. rilevando che il giudicante, nell’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della pena, deve aver riguardo sia ai criteri soggettivi che a quelli oggettivi stabiliti dalla fattispecie giuridica in esame.
Nel caso in esame la Corte di Appello di Brescia aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione la modesta gravità del danno, i precedenti penali e giudiziari del reo, la condotta di vita del reo antecedente e susseguente al reato ed il tempo decorso dai fatti e non aveva contenuto la pena entro i limiti di maggiore congruità riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche con adeguata applicazione dell’art. 62 bis c.p..
Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. pen. sez. 4^, sent. 20 settembre 2004, n. 41702, rv 230278) "la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale".
Come ha inoltre specificato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 4^, sent. 4 luglio 2006, n. 32290) "ai fini della concessione o del diniego delle circostanza attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p. quello, (o quelli), che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile, in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Ciò vale a fortiori anche per il giudice d’appello il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione".
Va aggiunto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. Pen. sez. 3^, sent. 8 novembre 2007, n. 1192, rv 238551) "in tema di reati sessuali all’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3 non consegue automaticamente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche".
Nel caso in esame la Corte di merito ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine all’entità della pena rilevando che pur potendo essere i fatti valutati di minor gravità ai sensi dell’art. 609 bis c.p., attenuante che prevaleva sull’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, non si ravvisavano elementi nè oggettivi nè soggettivi che potessero essere valorizzati ai fini di ritenere attenuanti generiche, posto che la sola condizione di incensurato non appariva sufficiente, se doverosamente valutata alla luce degli elementi di segno opposto acquisiti al processo ed in particolare tenuto conto della situazione personale della vittima, della quale E. aveva approfittato con abuso di autorità e delle modalità insidiose della condotta dell’imputato. Doveva quindi ritenersi congrua la pena irrogata tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p..
Alla luce della congrua motivazione della Corte Territoriale, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, va respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Niente più abuso del diritto. Richiesta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio per assistere il familiare disabile. Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 15 febbraio 2010, n. 825.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO

Il dott. … ha partecipato con successo al concorso per uditore giudiziario bandito con D.M. 28.2.2004.
Dopo l’approvazione della relativa graduatoria di merito l’interessato ha presentato documentazione con cui attestava di assistere con continuità la madre affetta da handicap grave ed ha quindi chiesto di godere, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 e successive modifiche, di precedenza assoluta nell’assegnazione della prima sede di servizio in tirocinio.
Il Consiglio Superiore ha però disatteso l’istanza, collocando il magistrato al posto n. … della graduatoria definitiva per il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai vincitori del concorso.
A sostegno del diniego l’Organo di autogoverno ha in sostanza addotto la presenza di altro stretto congiunto in grado di assistere l’inferma.
Il magistrato ha quindi impugnato il provvedimento di diniego, insieme agli atti ad esso presupposti, avanti al T.A.R. Lazio con un ricorso al quale ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati controinteressati, ha accolto il gravame, rilevando – in linea con quanto dedotto dal ricorrente – che l’esclusività assistenziale idonea a fondare la concessione dei benefici di legge sussiste anche in presenza di altri familiari, ove questi si dichiarino impossibilitati ad accudire il portatore di handicap per ragioni obiettive o soggettive.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.
Si è costituito l’appellato il quale ha chiesto il rigetto dell’appello, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati da lui evocati nel giudizio di prime cure.
Con ordinanza n. 4205 del 2009 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.
Alla udienza del 12 gennaio 2010 l’appello è stato spedito in decisione.

DIRITTO

L’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza gravata.
In via preliminare va scrutinata l’eccezione mediante la quale l’appellato domanda che all’Amministrazione sia imposto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti magistrati già da lui evocati per pubblici proclami nel giudizio di primo grado.
Questa eccezione va disattesa.
L’appello proposto da uno solo dei soccombenti nel giudizio di primo grado (sia esso l’amministrazione o uno dei controinteressati) non deve infatti essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale, le quali non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado.
Diversa è invece la situazione processuale registratasi in primo grado, poiché in quel caso i magistrati collocati in posizione migliore nella graduatoria erano controinteressati rispetto all’impugnativa proposta dal dott. ….
Tanto chiarito, può procedersi all’esame dell’unico motivo di impugnazione col quale l’Amministrazione deduce che i benefici previsti dalla normativa a tutela delle persone affette da handicap possono essere concessi solo se risulti provata l’insussistenza di altri familiari, diversi dal magistrato, che possano prestare assistenza all’infermo.
Questo mezzo è fondato.
Come è noto, secondo l’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000 il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente.
Due quindi sono i requisiti richiesti per legittimare il dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell’assistito: il primo è il requisito della continuità dell’assistenza al soggetto portatore di handicap, il secondo è quello della sua esclusività. Per quanto concerne l’esclusività, una parte della giurisprudenza interpreta tale requisito in senso oggettivo, cioè nel senso che solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. ( ad es. IV Sez. n. 5795 del 2005).
Secondo il contrapposto indirizzo giurisprudenziale valorizzato nella sentenza impugnata, invece, il requisito in questione può di fatto sussistere anche in presenza di altri congiunti i quali, pur teoricamente in grado di prestare assistenza al portatore di handicap, non siano disponibili per impedimenti di natura oggettiva o soggettiva. ( cfr. VI Sez. n. 4182 del 2007).
Secondo questo Collegio, che aderisce al primo dei richiamati orientamenti, il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Quindi la regola è nel senso che la esclusività non può sussistere in presenza di altri congiunti in grado di assistere l’infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori atti veramente a dimostrare che i congiunti stessi sono nell’impossibilità di supportare il portatore di handicap.
Diversamente ragionando, l’assistenza ai soggetti svantaggiati invece di costituire espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana finirebbe per snaturarsi e configurarsi come strumento per atteggiamenti egoistici o opportunistici.
Applicando queste coordinate interpretative al caso all’esame appare evidente che la motivazione addotta dal Consiglio Superiore a supporto del rigetto dell’istanza avanzata dall’odierno appellato risulta del tutto pertinente e non esibisce alcun profilo di irragionevolezza o arbitrarietà sindacabile in questa sede di legittimità.
Come ricordato in premessa, l’Organo di autogoverno ha infatti rilevato che la madre del magistrato, portatrice di handicap grave, può ben essere assistita da altri familiari e in particolare dalla figlia, la quale abita nel medesimo stabile e svolge attività commerciale in società con altro soggetto, col quale dunque potrebbe alternarsi.
Oppone al riguardo l’appellato per un verso che l’attività commerciale di cui si discute – consistente nella gestione di una pizzeria-ristorante – è così gravosa da impegnare la sorella per l’intera giornata; per l’altro che la sorella stessa ha dichiarato di non volersi e potersi occupare della madre.
Per quanto riguarda l’indisponibilità soggettiva, trattasi di profilo che – alla luce delle considerazioni sopra riportate – risulta del tutto recessivo nell’economia complessiva della controversia.
Per quanto riguarda l’impedimento lavorativo si rileva in primo luogo che, come ben dedotto dall’Avvocatura, appare improbabile affermare che l’attività professionale di un magistrato ordinario possa definirsi in via assoluta come meno impegnativa rispetto a quella di un esercente una attività commerciale.
Ma, anche a voler prescindere da questo improprio profilo comparativo, non sembra che la conduzione di una attività commerciale in consocietà possa configurarsi come elemento veramente ostativo all’espletamento di una doverosa assistenza in favore di uno stretto congiunto residente nello stesso stabile.
Infatti, l’impedimento addotto dalla sorella dell’appellato ha natura del tutto ordinaria e può facilmente essere superato con opportuni accorgimenti.
Il vero è che nell’ottica dell’appellato il familiare lavoratore, per il solo fatto di essere abitualmente impegnato nella propria attività, dovrebbe intendersi come soggetto impossibilitato a prestare assistenza al disabile: ma, come si è visto, questa impostazione non può essere in alcun modo condivisa perché dà luogo ad evidenti abusi e perché soprattutto tradisce le finalità solidaristiche perseguite dalla normativa sull’assistenza ai soggetti portatori di handicap.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti.
Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali delle quali si è riferito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario e i relativi motivi aggiunti.
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

LA “VIS MODICA” NON È MAI MEZZO DI CORREZIONE LECITO ED ANCHE UN SOLO SCHIAFFO PUÒ INTEGRARE IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: – Corte di Cassazione, Sez. V penale – sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione E. O. avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 10 febbraio 2009 con la quale è stata confermata quella del Gup di Ravenna – emessa all’esito di giudizio abbreviato – affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli T. e J. (così modificata l’originaria imputazione ex art. 572 cp) e di lesioni personali volontarie in danno della moglie separata C. nonché del figlio maschio.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’originaria imputazione di maltrattamenti in famiglia non avesse trovato riscontro. Infatti erano emersi due episodi di serie percosse ai danni della figlia J., idonei a sostanziare il reato di lesioni volontarie, improcedibile per mancanza di querela. Era poi residuata la prova di reiterate lievi percosse (calci nel sedere, schiaffi) testimoniati ancora una volta da J. e ritenute idonee a comprovare il reato di cui all’art. 571 cp., consumato fino al omissis. Lo stesso giudice aveva anche ritenuto provato il reato di lesioni personali volontarie in danno della C. e del figlio T., commesso il omissis.
Nei motivi di appello la difesa aveva sostenuto che il reato ex art. 571 cp non potesse ritenersi configurabile, essendo stata esclusa la reiterazione delle condotte rispetto all’uso ordinario dei mezzi di correzione.
La Corte di appello aveva rigettato il gravame osservando che il reato ex art. 571 cp non è abituale né permanente, posto che è sufficiente ad integrarlo anche un solo fatto.
In tale motivazione la difesa ha rilevato una violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità.
Sotto il primo profilo evidenzia che per la costante giurisprudenza il reato ex art. 571 cp deve avere carattere abituale e reiterato.
Sotto il secondo profilo la difesa segnala che se fosse vero che il reato in parola non ha carattere abituale, dovrebbe discenderne che il singolo episodio di abuso dovrebbe essere precisamente individuato anche per consentire alla difesa il valido esercizio dei propri diritti.
Il ricorso è infondato.
Non risulta dalla lettera della legge né dalla interpretazione della norma così come operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi ed abbia forma di reato necessariamente abituale, come correttamente osservato dalla Corte di merito.
È vero invece che la reiterazione del gesto punitivo può essere una delle modalità di manifestazione dell’abuso del mezzo di correzione: questo, infatti, come insegna la giurisprudenza di legittimità, può commettersi trasmodando nell’impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso (Rv. 100622).
Ne consegue che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è stato ritenuto dalla stessa giurisprudenza sufficiente a far avverare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 571, comma primo, c.p. Ma, allo stesso modo, nei precedenti di questa Corte si rinvengono decisioni che hanno ritenuto integrato il reato – in ragione dell’eccesso di reiterazione della misura di correzione – in presenza della pratica di lievi percosse e tirate di capelli, essendo rimasto comunque escluso che tali condotte trasmodassero nell’“abitualità” di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall’art. 572 c.p.(Rv. 211942).
Ne consegue che neanche sotto tale profilo si apprezza il vizio logico della motivazione denunciato dal ricorrente essendo del tutto idonea la motivazione che, in linea di principio, escluda che per la configurazione del reato è indispensabile “una reiterazione dei fatti che esuberi dalla normalità”. È vero infatti, come già chiarito, che una simile reiterazione è condizione sufficiente ma non indispensabile per la integrazione del reato il quale può sussistere anche in assenza della detta reiterazione ma in presenza di un unico atto espressivo dell’abuso. Nella specie, poi, la Corte ha ritenuto provato il reato alla luce degli episodi consistiti in schiaffoni inferti con “modalità eccessive, volgari, e trasmodanti per il carattere iroso e incontenibile del soggetto”, ossia in condotte così descritte dalla teste persona offesa e riconosciute dallo stesso imputato il quale “…ha ammesso di avere, in varie occasioni, percosso i figli, e di avere rivolto alla figlia l’epiteto di cui alla rubrica”.
Negare l’abitualità della condotta vessatoria e nel contempo affermare che l’abuso è consistito anche in un ingiustificato eccesso di ripetizione del gesto correttivo non integra, in conclusione, alcuna illogicità di ragionamento. Né, alla stregua del comportamento processuale tenuto dall’imputato, v’è spazio per affermare fondatamente che siano rimasti compressi i suoi diritti difensivi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

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