Sulla tutela dell’acquirente nel contratto di compravendita.CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 22 febbraio 2010, n. 4248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1486 e 1489 c.. e degli artt. 183-184 c.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 353 del 1990, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che, intervenuta la suddetta transazione tra il Condominio attore ed i convenuti Rulfi-Ghiselli, e venuta meno quindi per tale fatto l’esigenza di coltivare l’originaria domanda di risoluzione del contratto, la riduzione del “petitum” alla sola richiesta di rimborso dell’importo corrisposto al Condominio per evitare la demolizione del fabbricato costituiva una ammissibile modifica della domanda, contenuta nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all’inadempimento della società venditrice.
Le ricorrenti assumono in proposito che in realtà la domanda proposta nei propri confronti dal Rulfi e dalla Ghiselli era ontologicamente diversa rispetto alla originaria domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c. (evizione limitativa), essendo volta a far valere la responsabilità limitata del venditore di cui all’art. 1486 c.c. che attribuisce a quest’ultimo la facoltà (e non l’obbligo) di liberarsi dalle conseguenze della garanzia con il rimborso di quanto pagato dal compratore per evitare l’evizione; è quindi il venditore che può avvalersi di tale responsabilità limitata ovvero di far liquidare nelle forme ordinarie il risarcimento del danno, i rimborsi e le restituzioni che sarebbero spettati al compratore ove l’evizione non fosse stata da lui evitata; pertanto la domanda del Rulfi e della Ghiselli avente ad oggetto il rimborso in loro favore dell’importo corrisposto al Condominio per evitare la demolizione del fabbricato integrava una “mutatio” e non una semplice “emendatio libelli”, inammissibile in quanto formulata tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni senza l’accettazione del contraddittorio da parte degli esponenti.
La censura è fondata.
Il giudice di appello, al fine di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che nella specie ricorreva una ipotesi di “emendatio libelli”, ha affermato che la domanda di risarcimento danni formulata in sede di precisazioni dal Rulfi e dalla Ghiselli si fondava sulla stessa “causa petendi” dedotta a fondamento della richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni originariamente proposta, presentando soltanto un “petitum” più limitato; in entrambi i casi, infatti, il fatto generatore della pretesa fatta valere con la domanda di risarcimento dei danni rimaneva pur sempre la garanzia in favore dell’acquirente del bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti, mentre era irrilevante il mutamento della voce di danno richiesta, rappresentato dal rimborso dell’importo corrisposto al Condominio per evitare la demolizione dell’immobile, anziché dalle spese sostenute per la costruzione del fabbricato e per la sua demolizione, danni questi ultimi che, con l’avvenuta transazione, erano divenuti privi di attualità.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Premesso sulla base di quanto esposto che il Rulfi e la Ghiselli, a seguito della transazione stipulata in corso di causa con il Condominio attore, in sede di precisazione delle conclusioni avevano rinunciato alla domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni originariamente proposta nei confronti della società Immobiliare Siri Armanda ed avevano invece chiesto il rimborso di quanto corrisposto al suddetto Condominio per evitare la eventualità di una condanna alla demolizione del fabbricato costruito sull’area acquistata, occorre sotto un primo profilo evidenziare la netta diversità di due azioni delle quali la prima diretta alla eliminazione del contratto e la seconda alla conservazione di esso; proprio sulla base di tale rilievo questa Corte ha ritenuto che l’azione di risoluzione del contratto e l’azione di riduzione del prezzo spettanti a norma dell’art 1489 c.c. al compratore di una cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, sono nettamente distinte tra loro, con la conseguenza della inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. della domanda di riduzione del prezzo proposta per la prima volta in appello nel giudizio di risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1489 c.c. in quanto domanda nuova e diversa rispetto a quella principale (Cass. 8-3-1974 n. 620).
Inoltre giova osservare che la sopra richiamata domanda di rimborso è chiaramente riconducibile all’art. 1486 c.c. (espressamente richiamato dagli appellanti insieme all’art. 1489 c.c. a fondamento della loro richiesta di rimborso, vedi pag. 9 della sentenza impugnata), come ritenuto dalla stessa Corte territoriale sia pure con il contestuale riferimento all’art. 1489 c.c. (vedi pag. 15 della sentenza impugnata); infatti l’art. 1486 c.c. prevede che, se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
In proposito si è ritenuto che il venditore ha una facoltà in tal senso (Cass. 14-7-1950 n. 1921; Cass. 26-2-1976 n. 622) che esclude, quindi, che il compratore possa vantare un corrispondente diritto; quest’ultimo, pagando una determinata somma ad un terzo per evitare l’evizione della cosa acquistata, agisce a suo rischio, rimanendo esposto all’eventualità che il venditore gli eccepisca che in realtà esistessero sufficienti ragioni per resistere alla domanda del terzo, o che egli avesse accettato un esborso sproporzionato al valore della cosa; erroneamente ed anche contraddittoriamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto che la domanda proposta dal Rulfi e dalla Ghiselli in sede di precisazione delle conclusione del giudizio di primo grado fosse pur sempre rimasta nell’alveo dell’art. 1489 c.c.
Da tali considerazioni consegue che nella specie l’abbandono da parte del Rulfi e della Ghiselli dalla domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c. per far valere ai sensi dell’art 1486 c.c. una pretesa al rimborso nei confronti della venditrice della somma corrisposta al Condominio attore per evitare una condanna alla demolizione del fabbricato eretto sul terreno acquistato dalla Immobiliare Siri Armanda ha comportato l’introduzione nel processo di un nuovo fatto costitutivo del diritto azionato e di un tema di indagine del tutto nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, dando così luogo ad una “mutatio libelli” non consentita dall’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”.
Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1489 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto operante la garanzia prevista dall’articolo da ultimo citato muovendo dall’argomentazione che le limitazioni alla edificabilità – imposte sia dal Regolamento di Condominio regolarmente trascritto sia dal Piano Regolatore del Comune di Frabosa Sottana – non erano state dichiarate nel contratto e non erano conosciute né conoscibili dall’acquirente, trattandosi di limitazioni non apparenti.
Con il terzo motivo le ricorrenti assumono che la Corte territoriale con motivazione insufficiente e contraddittoria ha ravvisato la responsabilità degli esponenti ex art. 1489 c.c. ritenendo che l’inedificabilità dell’area non poteva essere in alcun modo prevista dagli acquirenti.
Con il quarto motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1225 c.c. nonché vizio di motivazione, sostengono che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto giustificato l’importo di lire 150.000.000 erogato in via transattiva dal Rulfi e dalla Ghiselli al Condominio attore in rapporto al danno che sarebbe loro derivato dalla demolizione del fabbricato eretto sul terreno dalla Immobiliare Siri Armanda.
Con il quinto motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che il notaio Maccagno aveva eseguito quanto necessario per la buona riuscita dell’atto pubblico del 1-4-1993 di trasferimento dell’immobile per cui è causa con la dovuta diligenza, visionando le iscrizioni ipotecarie e compulsando il certificato urbanistico.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della questione esaminata, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

In materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 10 febbraio 2010, n.5405.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza del 17 luglio 2009 nel proc. pen. n. 1557/09 RG TDR il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano 24 ottobre 2008, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a M. A., indagato 10) per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, commesso a Milano e Massa Carrara il 19 marzo 2007, e 14) per il reato previsto dall’art. 74 D.P.R. n. 309/90, commesso a Milano dal mese di novembre 2006 al mese di aprile 2007.

Avverso l’ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione a seguito della parziale utilizzazione del materiale oggetto di captazione telefonica e per conseguenza all’errata individuazione dei soggetti utilizzatori delle utenze telefoniche, sicché le motivazioni rassegnate dal Tribunale del riesame difettano di congruità e logicità in quanto travisano i fatti oggetto di valutazione, pervenendo apoditticamente, sia pure in termini di verosimiglianza, ad una correzione del capo d’imputazione: cosi è stato per il capo 10, ove si fa espresso riferimento a un emissario, attraverso la negazione dell’esistenza di persona diversa dal ricorrente, e per il capo 14, rispetto al quale il Tribunale delineava l’esistenza di due gruppi organizzati, senza menzionare tra coloro che vi svolgevano dei compiti la persona del ricorrente, la cui appartenenza al sottogruppo capeggiato da Rama Michel veniva dedotta dalla sua qualità di stabile acquirente dello stesso sottogruppo.

2. vizio di motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché il rapporto associativo esigeva che l’importazione di un certo quantitativo di hashish fosse effettuata previo accordo con gli acquirenti, in un quadro di rapporti in cui gli importatori erano stati sollecitati dagli stessi acquirenti a entrare in possesso dello stupefacente ai fini della successiva rivendita, mentre nel caso concreto non è emersa alcuna concertazione fra le iniziative dei fratelli B. e gli interessi del ricorrente, agendo i primi in maniera del tutto autonoma e avulsa dalle presunte necessità di commercializzazione da parte del ricorrente, del quale non è emerso uno stabile collegamento con il sottogruppo capeggiato da B. G., poiché il contenuto delle conversazioni intercettate non dà conto di un rapporto di stretta e qualificata collaborazione per l’attività di vendita al dettaglio dello stupefacente; a questo si aggiunge il dato di fatto che il controllo di B. G. a Massa, mentre era alla guida della Ford Focus tg. BE 763 DR, in quanto ritenuto in possesso di un’ingente somma di denaro, corrispostagli dal ricorrente M. in pagamento di una pregressa fornitura di stupefacente, ha dato esito negativo.

L’impugnazione è inammissibile.

L’ordinanza impugnata è pervenuta all’individuazione del ricorrente come il Quemal della conversazione telefonica intercettata sull’utenza n. 333-3631082 in base alla coincidenza fra il contenuto di essa e l’identificazione come M. Armand, cittadino albanese sprovvisto di permesso di soggiorno, eseguita presso l’Ufficio Stranieri del Commissariato della P.S. di Forte dei Marmi, dove lo stesso è stato accompagnato. L’identificazione cosi avvenuta si estende all’autore della telefonata e all’utenza utilizzata, per errore indicato in B. Giergh, per cui la rettifica appare del tutto conseguente e legittima.

Le altre telefonate intercettate confermano la certezza dell’identificazione come sopra eseguita, per cui la censura mossa al riguardo appare manifestamente infondata.

Quanto alle deduzioni successive, svolte nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, l’individuazione dello stesso Qemal-M. come il destinatario della fornitura di kg. 5 di eroina sequestrati il 19 marzo 2007 a B. Edi, atteso che il sequestro stesso è stato preannunciato e seguito dalle telefonate dell’attuale ricorrente, il quale ha avuto modo di osservarne l’esecuzione.

La motivazione, coerente sotto il profilo logico, è fondata su un’analisi stringente per cui i vizi dedotti appaiono manifestamente insussistenti.

Riguardo al secondo motivo di ricorso si osserva che l’ordinanza, premesso che l’indagato non ha contestato l’esistenza dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti ma solamente la propria appartenenza alla stessa, ha elencato gli elementi indiziari da cui risulta la stabilità del suo rapporto con gli esponenti dell’associazione facenti capo ai fratelli B. Edi e G., di cui gli è stato contestato di essere cliente stabile, ed agli altri coindagati.

Elementi dai quali il Tribunale ha dedotto coerentemente che attestano non solo il coinvolgimento del M. nell’episodio della fornitura di cinque chilogrammi di cocaina, avvenuto in concorso con gli appartenenti all’associazione di trafficanti tra Milano e Massa Carrara il 19 marzo 2007 (peraltro anche da solo sufficiente a dedurne la partecipazione all’associazione criminosa: v. Cass., Sez. 4 11 novembre 2008 n. 45128, ric. Buccheri e altri), ma anche la sua adesione a un progetto indeterminato, volto al fine comune della realizzazione dell’attività criminosa dell’associazione con la consapevolezza del ruolo svolto nell’ambito del fenomeno associativo.

Si sono, così, indicati la consuetudine esistente fra gli indagati, desunta e dalle modalità di svolgimento dell’episodio sopra indicato e dalle conversazioni che lo avevano preceduto, accompagnato e, soprattutto, seguito; le numerose altre conversazioni intervenute nei primi mesi del 2007 con i fratelli B., allusive a situazioni di fatto concernenti il traffico di stupefacenti; la conversazione del 28 gennaio 2007 tra gli affiliati all’associazione Brahimaj Edmond e B. G., nella quale i due, parlando del traffico, menzionano il ricorrente come persona ben inserita in quel commercio, tanto da dover essere preventivamente consultato nella formazione del prezzo dello stupefacente; e infine, l’episodio del 7 marzo 2007, relativo all’arrivo di B. G. a Massa Carrara per riscuotere, come preannunciato nelle telefonate intercettate, il prezzo di una fornitura di droga. Specifica il Tribunale al riguardo che l’esito negativo della perquisizione dell’autovettura del B., eseguita in quell’occasione, non sminuisce il significato dell’avvenimento, in quanto ne era seguita la comunicazione, intercettata, con cui il B. avvertiva il Mnaxhari del controllo cui era stato sottoposto ed insieme decidevano di cambiare le schede dei propri cellulari.

La motivazione del provvedimento impugnato, che ha considerato i fatti sin qui esposti come altrettanti indizi dell’appartenenza del ricorrente all’associazione dei B. con funzione di stabile acquirente della sostanza stupefacente da loro fornita, appare perciò fondata e giuridicamente corretta (Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2008 n. 43822, ric. Romeo e altri; Sez. 6, 21 ottobre 2008 n. 44102, ric. Cannizzo e altri; Sez. 4, 7 febbraio 2007 n. 25471, ric. Cirasole e altri; Sez. 4, 29 novembre 2005 n. 4481, ric. Lo Nigro).

Infatti, la forma libera del reato di partecipazione all’associazione criminosa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 17380, ric. Sorce; Sez. 2, 17 gennaio 1997 n. 4976, ric. P.M. e Accardo; Sez. 1, 17 dicembre 1993 n. 2897, ric. Di Brisco; Sez. 6, 16 gennaio 1991 n. 403, ric. Marin ed altri), compresa quella dedita al traffico di stupefacenti, ne comporta la configurabilità anche quando la condotta si esprime mediante la deduzione nell’accordo di un rapporto per sua natura sinallagmatico, giacché la contrapposizione tra i soggetti, tipica di questo schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo per l’interesse preminente dei protagonisti dello scambio alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del contraente sia all’associazione, che trova nell’accordo la garanzia della disponibilità dell’acquirente della sostanza stupefacente commerciata, sia all’acquirente, che deriva dal rapporto associativo la certezza della fornitura. In conseguenza dell’accordo i singoli atti di acquisto divengono altrettanti reati-fine dell’associazione, laddove, in assenza dell’accordo, essi rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica (Cass., Sez. 6, 2 luglio 2003 n. 36785, ric. Risicato; Sez. 6, 7 aprile 2003 n. 23798, ric. Marrone; Sez. 6, 18 marzo 2003 n. 17348, ric. Salerno; Sez. 6,4 marzo 2002 n. 11389, ric. Esposito; Sez. 5, 5 novembre 1997 D. 11899, ric. Saletta M.; Sez. 6, 19 novembre 2007 n. 1174, ric. Stabile).

D’altro canto, la partecipazione all’associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività.

Egli infatti è responsabile dell’attività associativa che svolge e dei reati-fine alla cui deliberazione concorre, per cui, allorché l’associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e all’azione dell’associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche all’attività di importazione delle sostanze stupefacenti acquistate (Cass., Sez. 6, 28 settembre 2007 n. 37115, ric. P.M. in proc. Vicorito e altri; Sez. 6, 15 novembre 2007 n. 3194, ric. P.M. in proc. Saltalamacchia).

Nella specie, pertanto, la pretesa del ricorrente che per l’esistenza del rapporto associativo occorresse che anche l’importazione dello stupefacente, e non solo la fornitura fattagli, fosse oggetto di una sua preventiva concertazione appare manifestamente privo di fondamento.

Egli infatti si è associato con i B. e con gli altri coindagati per acquistare la droga importata, essendo consapevole dell’illiceità dell’importazione, e solo di questo ruolo, di natura associativa, è stato chiamato a rispondere.

Per quanto riguarda il significato delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui rilevanza ai fini della qualificazione del suo rapporto con i coindagati è stata da lui contestata nell’ultima parte del secondo motivo di ricorso, si osserva che l’interpretazione alternativa datane non è sostenibile nel giudizio di legittimità in quanto dipendente da valutazioni di fatto, ad esso estranee.

Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Seguono altresì le comunicazioni di rito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 c. 1 ter norme att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Dura lex, sed lex! Bocciati i proff.! Tar Puglia, Bari, Sez. II – sentenza 8 marzo 2010, n. 811.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i signori Tizio e Caia hanno proposto gravame avverso la determinazione assunta dal Consiglio di classe di non ammettere la figlia … alla frequenza della classe superiore.
Con atto depositato in data 21.7.2009 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti chiedendo la reiezione del gravame, sostanzialmente riportandosi alle ragioni esplicitate dal Dirigente dell’Istituto in una nota versata in atti.
All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- I ricorrenti affidano il ricorso a quattro motivi di gravame, tutti incentrati sul difetto di motivazione e sull’erronea presupposizione di circostanze invero oggetto di contestazione.
In generale lamentano la –asserita- totale assenza di motivazione a sostegno della grave decisione di non ammissione che avrebbe dovuto essere assunta collegialmente e che ritengono non possa essere ricavata dalle singole votazioni attribuite da ciascun docente; assenza riscontrabile sia nel verbale, sia nell’allegato “H” ivi richiamato.
In particolare lamentano la particolare gravità di tale omissione tenuto conto della possibilità alternativa che si presentava al Collegio dei docenti di sospendere il giudizio, con attribuzione di debito formativo, nell’ottica di consentire il recupero delle riscontrate lacune; possibilità concessa ad altri alunni della stessa classe (cfr. motivi sub 1 e 2).
I ricorrenti ritengono invero che la figlia non potesse essere tout court considerata scolasticamente irrecuperabile senza alcun riguardo all’eccellente votazione conseguita in fisica allo scrutinio di fine anno e agli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno, i quali evidenzierebbero piuttosto una discontinuità nello studio, emendabile –appunto- con appropriate iniziative di recupero e sostegno. Sostengono inoltre che l’alunna stessa avrebbe anche dimostrato interesse e partecipazione rispetto alle iniziative culturali e formative proposte dalla scuola, impegnandosi anche fuori dall’orario ordinario e dando un fattivo contributo; fermo restando che le numerose assenze, concentrate soprattutto nella parte finale dell’anno scolastico, sarebbero state regolarmente giustificate in relazione alla grave sindrome depressiva, documentata con certificati medici, causata alla ragazza dagli eventi legati alla separazione giudiziale dei genitori.
3. Il gravame è fondato.
Ed invero la difesa dell’Amministrazione, riportandosi alle deduzioni del Dirigente dell’istituto, oppongono alle censure formulate dai ricorrenti le innumerevoli insufficienze riportate nel secondo quadrimestre che, poiché in numero superiore a tre, avrebbero legittimato ex se la determinazione di non ammissione; nonché la presenza discontinua dell’alunna, la cui partecipazione ai corsi pomeridiani extracurriculari non sarebbe affatto significativa di un particolare impegno ma anzi avrebbe impedito la frequentazione dei corsi di recupero.
I riportati argomenti, tuttavia, non consentono di superare i motivi di doglianza giacché i ricorrenti contestano proprio le numerose insufficienze conseguite nel secondo quadrimestre a fronte di una media –calcolata sugli scritti con riferimento all’intero anno scolastico- di quasi sufficienza e tenuto conto dei risultati –questa volta di piena sufficienza- ottenuti a fine anno in materie fondamentali come italiano e matematica (cfr. motivo sub 3). Essi invocano una benevola considerazione del quadro complessivo, nell’ottica di fornire un sostegno alla ragazza in una fase critica e problematica della sua esistenza.
In effetti, proprio la considerazione delle delicate –e comprovate- condizioni di salute della stessa, a fronte di risultati affatto disastrosi se valutati con riferimento all’intero anno scolastico, il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, magari avuto riguardo anche al curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, posto che la scuola deve perseguire l’obiettivo della formazione (e non già la punizione), con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto.
A ciò non sarebbe stato di ostacolo la previsione del punto 5 dei criteri di valutazione invocato dall’Amministrazione resistente il quale, in linea generale, individua quale condizione preclusiva della promozione l’aver riportato più di tre gravi insufficienze; tuttavia, anche a voler prescindere dalla considerazione che è in contestazione anche l’attribuzione di insufficienze così gravi in così numerose discipline, in ogni caso la stessa disposizione contempla la facoltà di deroga del Consiglio di classe in relazione a “casi particolari”, tra i quali si sarebbe potuto far rientrare quello in esame.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Considerata tuttavia l’opinabilità della questione il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sez. II, accoglie il gravame in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sulla circostanza attenuante del risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza del 15 febbraio 2010 n. 5951.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sulla circostanza attenuante del risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza del 15 febbraio 2010 n. 5951.

IN FATTO

Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 16/4/2008, dichiarava AAA e BBB colpevoli del reato di rapina aggravata in concorso per essersi impossessati, con violenze e minacce di un telefono cellulare e di una cintura di pelle sottraendoli a R. A. e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e al solo AAA anche le attenuanti di cui all’articolo 62, numero sei, c.p., prevalenti sull’aggravante contestata per il AAA ed equivalenti alle aggravanti per il BBB, condannava il AAA alla pena di anni uno di reclusione e € 300 di multa e il BBB alla pena di anni due di reclusione e € 600 di multa, concedendo solo al AAA i doppi benefici di legge.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ex articoli 606 e 608 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione avendo il G.U.P. concesso anche al BBB, recidivo specifico reiterato infraquinquennale, le attenuanti generiche e per aver riconosciuto al AAA l’attenuante del risarcimento del danno morale, avendo offerto una somma ritenuta “adeguata”, riguardo alle capacità economiche dell’imputato, non avendo tenuto conto che il risarcimento deve, invece, essere integrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso relativo al BBB è infondato.
1) Le modifiche apportate dalla legge 251/2005 agli articoli 99 e 69 del codice penale, non consentono più al Giudice di effettuare un giudizio di comparazione nel quale venga riconosciuta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 99, IV comma, c.p.) e sulle altre aggravanti contestate. Infatti, se viene contestata la recidiva reiterata e il reato per il quale si procede (come nel nostro caso, rapina aggravata perché commessa da più persone riunite – art. 628, I e III comma, n.1, c.p. -) rientra tra quelli indicati dall’articolo 407. Il comma lettera a, del c.p.p. – in forza dell’articolo 99, V comma, c.p., l’aumento per la recidiva reiterata è obbligatorio e quindi per il Giudice (che, si ripete, è obbligato a tener conto della recidiva) opera, prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all’art. 69, comma quarto, c.p. dalla legge summenzionata.
Si deve comunque rilevare che a prescindere da quanto sopra le attenuanti generiche, come nel caso di specie, possono essere dichiarate equivalenti sulle aggravanti contestate,
Infine si rileva che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie, avendo la Corte concesso le attenuanti generiche al BBB, avendo dato prova di un tentativo di uscire dalla tossicodipendenza, e al AAA con riguardo al suo stato di censuratezza.
2) Fondato è invece il motivo di gravame concernente l’erroneo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno al AAA, in forza di uno risarcimento ritenuto “adeguato” rispetto alle possibilità economiche dell’imputato, ma, evidentemente, non ritenuto esaustivo dell’integrale risarcimento del danno necessario per la concessione della predetta attenuante, (Sez. 1, Sentenza n. 28554 del 09/06/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 228846)
Tali considerazioni derivano evidentemente dalla tradizionale collocazione della circostanza nel novero delle attenuanti soggettive, come tale correlata alla resipiscenza del soggetto ed all’entità del sacrificio compiuto con il risarcimento in relazione alla consistenza complessiva del patrimonio. Trattasi di conclusione che non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e della “ratio” dell’attenuante, introdotta dal legislatore nel preminente interesse della vittima del reato, quale incentivo ad un pronto e totale ristoro del danno risarcibile derivato dal reato, incentivo che sarebbe evidentemente vanificato se, nei confronti del colpevole non abbiente, la prevista diminuzione di pena potesse operare solo in limiti assai più contenuti di quelli edittalmente previsti. Una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del bilanciamento degli interessi coinvolti impone di ritenere l’attenuante di natura soggettiva solo quanto agli effetti, ai sensi dell’articolo 70 C.P., ma non anche ai fini del suo contenuto, l’analisi del quale deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. Infatti a favore contenutistico, depongono concordi argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun elemento, nella formulazione normativa, conduce a ritenere che il legislatore abbia assunto come fine dell’attenuante il ravvedimento dei reo. Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o dell’atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell’integralità del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell’imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l’attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima dei reato, regolato dall’articolo 62, numero 6, prima parte, C.P., l’interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale (Corte Cost. 20/23.4.1998 n. 138).
Va, conseguentemente, annullata l’impugnata sentenza limitatamente alla concessione dell’attenuante del risarcimento del danno a favore di AAA, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova per una nuova valutazione sul bilanciamento tra la residua attenuante e l’aggravante

P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza nei confronti di AAA limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Rigetta, del resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.1.2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 FEBBRAIO 2010

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