CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 6 marzo 2010, n.9074 – Pres. Cortese – est. Colla FATTO E DIRITTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello dl Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ivrea del 15 aprile 2005, appellata da F. B. e C. D., condannati in primo grado alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1,340 c.p. e 92, comma 1, del T.u. n. 570/1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), dichiarava non doversi procedere in ordine a quest’ultimo reato perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa per il reato di cui all’art. 340 c.p. l’aggravante di cui all’art. 112 n. 1 c.p., rideterminava la pena per quest’ultimo delitto in quella di euro 2.400 per ciascuno degli imputati (in sostituzione di quella di mesi due di reclusione).

La Corte d’appello, andando di avviso conforme al Tribunale in punto di responsabilità, riteneva provata la tesi accusatoria, in base a una serie di prove testimoniali, secondo cui il 26 maggio 2003, durante le attività svolte dalla sezione elettorale n. 4 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di R. C., ultimate le operazioni di scrutinio delle schede alle ore 18,35, dopo dieci minuti circa, mentre erano in corso le operazioni di ultimazione di compilazione dei verbali e di inserimento delle schede elettorali nelle buste per l’inoltro in Prefettura, si erano introdotte nel seggio elettorale, senza chiedere alcuna autorizzazione al Presidente, una ventina di persone circa, vocianti e con atteggiamento alterato (tra esse il B., candidato sindaco in quella tornata, e il D.). Costoro contestavano ad alta voce l’eccessivo numero di schede scrutinate come nulle, schede che prendevano in mano, chiedendo spiegazioni in modo inurbano e adirato. Ne conseguiva un’interruzione delle operazioni del seggio per circa dieci minuti, anche per il turbamento emotivo cagionato al Presidente e ai componenti del seggio stesso, sino a quando erano intervenuti alcuni carabinieri che, chiesta l’autorizzazione a utilizzare la forza, avevano allontanato gli intrusi. In punto di diritto, la Corte, mentre disattendeva le argomentazioni difensive sulla liceità del comportamento degli imputati in virtù dei principi “della pubblicità e della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo”, essendo le elezioni comunali disciplinate dal d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, che stabilisce le procedure in ogni particolare, riteneva violate le disposizioni degli artt. 37 e 38 di tale normativa, che consente di entrare nel seggio solo agli elettori ivi iscritti e solo per il tempo strettamente necessario a votare; solo questi ultimi possono assistere anche alle operazioni di scrutinio, ma costoro, peraltro, non possono muoversi a loro piacimento nel compartimento destinato all’ufficio elettorale, esaminare i documenti e tanto meno toccarli (art. 68 d.p.r. citato), né possono interferire in ordine alle decisioni già prese o da prendere, salva la facoltà di fare inserire a verbale osservazioni e reclami, senza alcuna possibilità che possano essere modificati i verbali e riesaminate le schede.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati che deduce i seguenti motivi. 1) Violazione di legge con riguardo agli artt. 546 lett. e), 605, 597, 192 e 530 c.p.p.: lamenta, con tale motivo, la mancata risposta alle censure svolte con i motivi di appello. 2) Violazione di legge, con riferimento alle stesse norme di cui sopra, e inoltre all’art. 340 c.p., agli artt. 92 d.p.r. n. 570/1960, 47, comma 3, e 43 c.p. Sostiene che potrebbe configurare il reato di cui all’art. 340 c.p. solo quel comportamento che sia “in grado di incidere sulla funzionalità o attività o servizio che l’amministrazione è chiamata a svolgere o a rendere, impedendole o ritardandola in termini tali da non consentire che essa possa corrispondere alle esigenze di pubblico interesse che il soggetto di Amministrazione è chiamato ad assolvere”. Nel caso, invece, si era verificato. un modesto ritardo delle ultime fasi della attività del seggio, dopo che le operazioni elettorali vere e proprie si erano concluse. Richiama i principi sanciti dalla I. n. 241/1990 sulla pubblicità e sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Sostiene che l’art. 66 del T.U. elettorale già citato consentirebbe a qualsiasi elettore di essere presente alle operazioni di scrutinio. Anche perché il B., essendo candidato, aveva un interesse qualificato. Mancava comunque l’elemento soggettivo, perché gli imputati, accedendo al seggio, non volevano interrompere le operazioni ma solo far rilevare degli errori.

Il difensore deposita atto denominato “Nuovi motivi” che, in realtà, contiene una illustrazione del già ricordato profilo difensivo secondo cui il comportamento non potrebbe integrare il reato per il principio di pubblicità e partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990, anche alla luce degli artt. 97, 3, 48 e 51 della Costituzione. Richiama poi la scriminante dell’esercizio di un diritto, quanto meno nella forma putativa.

Osserva la Corte che i ricorsi non meritano accoglimento.

Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

Il secondo motivo non prospetta alcuna violazione di legge sotto il profilo della interpretazione ed estensione dell’ambito di applicazione della norma in ordine alla materialità del reato, giacché per la sua configurazione non rileva solamente il fatto che il servizio sia stato materialmente interrotto per un breve (o lungo) lasso di tempo, in quanto è invece sufficiente che siano turbati la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (in tal senso è la giurisprudenza nettamente prevalente: solo per citare le più recenti, v. Sez. 5, Sentenza n. 27919 del 06/05/2009 Ud. (dep. 07/07/2009 ) Rv. 244337; Sez. 6, Sentenza n, 334 del 02/12/2008 Ud. (dep. 0810112009 ) Rv. 242370. E nessun dubbio può sussistere che il servizio elettorale abbia la natura indicata dall’art. 340 c.p. Sul punto, la Corte di merito, anche con riferimento alla conforme sentenza di primo grado, ha motivato in modo congruo e immune da censure dal punto di vista della logica, sulla scorta del materiale probatorio raccolto. Non ha alcun rilievo che le operazioni del seggio siano riprese e ultimate nella serata, dopo l’intervento della forza pubblica che ha fatto sgombrare il seggio, e tanto meno ha importanza che sia normalmente seguita la proclamazione degli eletti. E’ decisivo rilevare che l’attività del seggio è stata indebitamente, come subito si dirà, disturbata, alterata e impedita, indipendentemente dal carattere essenziale o accessorio dei singoli atti delle operazioni elettorali che si svolgevano in quel seggio in quel momento, anche sotto il profilo psicologico dell’inquietudine e agitazione cagionate ai componenti del seggio stesso.

E’ anche infondata la deduzione secondo la quale le norme della l. n. 241/1990 garantirebbero la pubblicità del procedimento amministrativo: la procedura elettorale nei seggi è minuziosamente disciplinata dalla legge e le forme di pubblicità che il citato testo unico garantisce, sono quelle in esso previste e devono essere esercitate nei modi stabiliti:

gli articoli 37 e 38 consentono l’accesso al seggio solo agli elettori iscritti in quel seggio, tra i quali non rientravano gli odierni imputati. Ed è fuorviante il richiamo all’art. 66 del testo unico da parte della difesa. Esso dispone che: “Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati”. Laddove è di ogni evidenza che gli elettori i quali devono essere interpellati non possono essere che quelli che possono accedere al seggio, cioè quelli iscritti nel seggio, senza che dunque rilevi neppure l’interesse del B. che il difensore definisce “qualificato” in quanto candidato.

La questione della mancanza di dolo è del tutto infondata. Il dolo del reato in questione è generico e non richiede alcuna specifica finalità. Esso presuppone la consapevolezza e la volontà di interrompere o turbare l’attività o il servizio, e la sua sussistenza si desume implicitamente da tutto il testo della sentenza impugnata senza necessità che la Corte d’appello ne facesse cenno in modo esplicito.

Per quanto riguarda la questione sollevata dalla difesa nei motivi nuovi sulla applicabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. è dubbio che essa possa considerarsi già proposta in nuce con i motivi di ricorso, alla quale non si fa cenno, e che pertanto il motivo non debba considerarsi del tutto nuovo. Ammesso comunque che la questione facesse già parte del dedotto, si deve affermare la infondatezza dell’eccezione in quanto la causa di giustificazione invocata presuppone che il diritto reclamato possa essere esercitato nel modo in cui l’imputato intendeva esercitarlo in concreto, cioè attraverso un’opposizione ai risultati dello scrutinio e una rivisitazione del risultato dello stesso in ordine alla schede dichiarate nulle, nel contesto di cui si è detto: ciò che, come si affermato, era escluso, non prevedendo la normativa elettorale il diritto dl accedere al seggio per contestare i risultati dello scrutinio. Considerazione che consente anche di affermare l’inesistenza della scriminante nella forma putativa, risolvendosi in un errore di diritto la pretesa del ricorrente di utilizzare la modalità in concreto utilizzate per la correzione di presunti errori nello scrutinio.

Per tutte le suesposte ragioni i ricorsi devono essere rigettati e al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sulla utilizzabilità delle registrazioni di colloqui privati in assenza di decreto autorizzativo. Corte di Cassazione penale, Sezione II, ‘8 marzo 2010 n. 9132.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28/4/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 25/10/2006, appellata da XXX, condannato, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni sei di reclusione e € 1200 di multa, con le pene accessorie di legge, in quanto ritenuto colpevole di estorsione aggravata e continuata, in concorso con YYY, per aver simulato un episodio di molestie sessuali da parte del parroco della chiesa di San Francesco di Assisi in Jesi in danno di ZZZ, madre di YYY, con una apparente casuale, quanto repentina, irruzione sul luogo del fatto, chiedendo poi, al parroco, la somma complessiva di € 10.000 per non denunciare l’episodio all’autorità giudiziaria.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ imputato, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 606, comma primo lettera c) c.p.p., per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari aventi per oggetto una conversazione tra presenti, ascoltata dai pubblici ufficiali operanti, per carenza assoluta del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli 271 e 266 c.p.c, trattandosi di intercettazione ambientale;
b) violazione dell’art. 606, comma primo lettera b) c.p.p., e 133 c.p. per la carente motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva stante l’incensuratezza dell’imputata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
1)Con riferimento al primo motivo, nella sentenza, peraltro, si dà atto della legittimità, quale elemento di prova, della registrazione di una conversazione telefonica da parte di uno degli interlocutori.
Questa Corte, rifacendosi a un indirizzo giurisprudenziale condiviso, ritiene utilizzabile, anche senza che vi sia stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare, come ipotizzato nella fattispecie, la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all’ascolto diretto, perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Sez. 1, Sentenza n. 30082 del 23/01/2002 Ud. (dep. 27/08/2002 ) Rv. 222085)
Peraltro anche la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza (Sez. 2, Sentenza n. 2829 del 15/2/2005 Ud. (dep. 24/01/2006 ) Rv. 233331 )
2) Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Correttamente la Corte ha ritenuto valida la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla determinazione della pena, considerata l’obiettiva gravità dei fatti e l’assenza di qualsivoglia accenno di resipiscenza da parte dell’imputata, ancorché la stessa, dopo essersi resa latitante, si sia costituita, evidenziando il ruolo primario svolto dalla stessa che ha condotto le trattative e ha preso in consegna le somme versate dalla parte lesa (pag. 6 e 7 sentenza).
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio -condiviso dal Collegio- che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).
A fronte di quanto sopra il ricorrente contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Corte di appello.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Cosi deliberato in camera di consiglio, il 24.2.2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA L’8 MARZO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 1 marzo 2010, n. 4863 – Pres. Proto – est. Bernabai

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, di contenuto variegato, le società ricorrenti deducono la violazione degli articoli 130 e 136 della legge fallimentare e dell’art. 1356 cod. civile.
La censura è articolata sotto più profili che occorre esaminare partitamente.
Viene in considerazione, in via preliminare di rito, la questione dell’ammissibilità della produzione del decreto con cui il giudice delegato avrebbe autorizzato il trasferimento degli immobili, nelle more del giudizio, e del conseguente atto pubblico 18 dicembre 2002 che vi avrebbe dato attuazione.
Sul punto, deve accogliersi l’eccezione d’irricevibilità sollevata nel controricorso.
I documenti in questione non valgono, infatti, a dimostrare l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civile. Questa è, infatti, del tutto incontroversa sotto il profilo della legittimazione ad impugnare, che deriva dalla qualità di parte processuale già assunta nei gradi di merito da tutte le società ricorrenti. In realtà, ciò che s’intende provare mediante la documentazione allegata è, piuttosto, la titolarità del diritto di proprietà degli immobili, che sarebbe ormai stata acquisita dalle società con l’atto pubblico offerto in esibizione: e cioè, una circostanza di fatto attinente alla questione di merito posta a fondamento della sentenza di rigetto della domanda, sia in primo che in secondo grado. È vero che la legittimazione attiva – rectius: la titolarità del diritto vantato dalle attrici – è condizione dell’azione (Cass., sez. 3, 30 maggio 2008, n. 14468), verificabile, quindi, fino al momento della decisione; senza che a quest’ultima debba assegnarsi il significato restrittivo, prospettato dai resistenti, di decisione di primo grado. Tuttavia, cosa diversa dall’astratta rilevanza della condizione sopravvenuta è il regime di prova del fatto costitutivo che la sostanzia, soggetto alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio. A tale stregua, resta inammissibile, nella fase di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale; ed il fatto sopravvenuto può trovare ingresso nel thema decidendum solo se oggetto di esplicita ammissione della controparte che lo renda pacifico.
Nella specie, peraltro, i signori R. non hanno affatto confermato l’altrui acquisto del diritto, contestando, anzi, la natura incondizionata ed efficace del decreto del giudice delegato, a loro dire meramente autorizzativo della vendita. Ne consegue che la circostanza integrativa della condizione dell’azione resta controversa e non può trovare dimostrazione aliunde, per via documentale (art. 372 cod. proc. civ.)
Viene ora all’esame la tesi subordinata dell’acquisto della proprietà degli immobili per effetto della stessa sentenza omologativa del concordato fallimentare, con cui si disponeva l’alienazione dei beni della S.C.G. s.p.a. agli assuntori.
Al riguardo, dev’essere ribadito il costante orientamento che a tale pronuncia riconosce natura di titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallito nel patrimonio dell’assuntore, di cui segna, di conseguenza, il dies a quo (Cass., sez. 3, 13 aprile 2007, n. 8832; Cass., sez. 2, 8 novembre 2002, n. 15.716). Essa attua, infatti, come corrispettivo dell’accollo dei debiti del fallito, il trasferimento dei suoi beni, che fino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità in favore dei creditori dalla data di apertura del concorso (Cass., sez. 1, 27 maggio 1987, n. 4715). Ne consegue che eventuali provvedimenti integrativi o attuativi assunti dal giudice delegato ex art. 136, terzo comma, l. fall., in epoca successiva, una volta accertato il completo adempimento del concordato, nell’esercizio di un’attività di sorveglianza e controllo priva di contenuto decisorio – ivi comprese la descrizione specifica dei beni alienati necessaria per la trascrizione e la cancellazione delle ipoteche, con lo svincolo delle cauzioni – si pongono in funzione meramente esecutiva (Cass., sez. 1, 23 dicembre 1992, n. 13.626); mentre, la sentenza di omologazione ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà, allo stesso modo di un contratto di compravendita o della sentenza di esecuzione in forma specifica pronunziata ex art. 2932 cod. civile.
Tuttavia, nella specie, l’acquisto da parte delle società Alfa, Beta e Gamma non era efficace all’atto stesso della sentenza, bensì sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari assunti.
Ne discende che, nelle more – ed ancora, alla data dell’edictio actionis – esse non erano proprietarie degli immobili pretesi, ma solo titolari di un’aspettativa qualificata, suscettibile di mera tutela cautelare, conservativa, in pendenza della condizione (art. 1356 cod. civ.).
Alla luce di questa ricostruzione in fatto e diritto, eccedeva dunque i limiti di legittimazione la domanda di merito svolta dalle s.r.l. Alfa, Beta e Gamma, volta ad ottenere il rilascio dell’appartamento e del negozio occupati dalla signora D.M., previo accertamento del proprio diritto pieno, poziore rispetto a quello vantato da quest’ultima.
Anche la censura relativa al diniego di legittimazione della curatela e della S.G.C. s.p.a., tornata in bonis, non può trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo è esatto che, una volta omologato il concordato, la curatela perde ogni potere d’impulso processuale che valichi i limiti della vigilanza sull’esatto adempimento delle obbligazioni concordatarie.
In ordine, invece, alla società, la doglianza è inammissibile, volta com’è ad un riesame, nel merito, del contenuto della domanda da essa svolta: interpretata dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, come mero intervento ad adiuvandum delle società Alfa, Beta e Gamma (salva l’azione in proprio nell’ipotesi subordinata, non ricorrente nella specie, di risoluzione del concordato fallimentare).
Con il secondo motivo le società ricorrenti censurano la violazione degli articoli 1158 e seguenti, 1166, 2941 e 2942 cod. civ. e la carenza di motivazione in ordine all’accertamento dell’acquisto per usucapione.
Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Al riguardo, viene all’esame, in via preliminare, il problema della legittimazione attiva all’impugnazione delle società Alfa, Beta e Gamma, di cui si è testé negato l’acquisto della proprietà in epoca anteriore all’edictio actionis e nelle more del processo, entro il termine preclusivo della relativa prova.
Dalla suddetta statuizione non discende peraltro la carenza del potere di contraddire in ordine all’altrui domanda di accertamento dell’usucapione.
E ciò, sotto un duplice profilo.
Da un lato, le predette società sono legittimate ad impugnare la sentenza quali parti convenute, in riconvenzione, dalla stessa D.M., che le aveva individuate come legittime controinteressate alla dichiarazione di acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili. Si tratta di una veste processuale stabile, non legata all’esito della domanda principale da esse svolta, cui è correlata la perpetuatio del potere di resistere alla domanda riconvenzionale e di impugnarne la sentenza di accoglimento, nella perdurante presenza dell’interesse a contraddire (art. 100 cod. proc. civ.).
Dall’altro, non può del pari disconoscersi una, sia pur limitata, tutela sostanziale al titolare di un’aspettativa (quale va, appunto, qualificato l’acquirente di un diritto subordinato a condizione sospensiva), tesa ad impedire eventi – materiali o, come nella specie, giuridici – suscettibili di pregiudicarla irreversibilmente.
Dalla disciplina della condizione deriva, infatti, la tipizzazione di una gamma di facoltà che eleva l’aspettativa al rango di situazione di diritto: incluso, perfino, il potere di disporre del diritto condizionato, significativo, per antonomasia, di una signoria sulla cosa (art. 1357 cod. civ.).
Al riguardo, anche se sia da ritenere impropria, in sede concettuale, la definizione di “doppia titolarità” del medesimo diritto di proprietà – in capo, rispettivamente, all’acquirente e all’alienante sub condizione – resta che la situazione soggettiva del primo non è un mero interesse di fatto: al punto da essere specificamente tutelata tramite la legittimazione a compiere atti conservativi (art. 1356 cod. civ.). Con quest’ultima locuzione, non infrequente nel codice (artt. 460, secondo comma, e 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.), non si intendono, innanzitutto, solo i ricorsi cautelari, ma anche quelli possessori (Cass., sez. 2, 14 maggio 1990, n. 4117), che pure hanno efficacia interruttiva dell’altrui possesso ad usucapendum (articoli 1165, 2943 cod. civ.: Cass., sez. 2, 19 giugno 2003, n. 9845; Cass., sez. 2, 15 maggio 1992 n. 5801).
Inoltre, la nozione di atto conservativo ex art. 1356 cod. civile, se trova il suo naturale ambito di riferimento nei provvedimenti cautelari o possessori, tesi a contrastare eventuali abusi del venditore – che è pur sempre titolare attuale del diritto, poziore rispetto all’aspettativa dell’acquirente – può invece espandersi fino a ricomprendere altresì l’azione e la resistenza in un giudizio di cognizione nei confronti del terzo detentore, al fine di impedirne l’acquisto a titolo originario della proprietà, preclusivo financo della retroattività reale dell’effetto dell’avveramento della condizione (art. 1360 cod. civile). In tale contesto deve riconoscersi legittimazione all’acquirente sub condicione a resistere alla pretesa di un quisque de populo, privo, allo stato, di alcun titolo giustificativo del godimento della cosa.
Per completezza di analisi, si può soggiungere, in sede sistematica, che analoga potestà viene riconosciuta anche al chiamato all’eredità, nella fattispecie di cui all’art. 460 cod. civ.: con l’unica conseguenza che l’esercizio della domanda di cognizione, travalicante i confini dell’atto conservativo in senso stretto, cautelare o possessorio, menzionato nella norma, produrrà l’effetto di un’accettazione tacita dell’eredità (Cass., sez. 3, 1 luglio 2005, n. 14081; Cass., sez. 2, 27 giugno 2005, n. 13738).
Sotto il profilo in esame, resta invece limitata ad un ruolo adesivo la compresenza nel ricorso della S.G.C., in bonis; nonché della curatela del fallimento S.G.C., del resto perfino espressamente connotato in tal senso con la formula “per quanto occorrer possa” contenuta nell’epigrafe del ricorso.
Ciò premesso in ordine alla legittimazione al ricorso in parte qua, si osserva che la contestazione mossa dalle società Alfa, Beta e Gamma al possesso goduto dalla signora D.M., e poi dai suoi aventi causa a titolo ereditario, se è inammissibile nella parte in cui tende a proporre un riesame nel merito della situazione di fatto dell’immobile a partire dal 1970 accertata nei due gradi pregressi, appare invece fondata laddove denunzia, in punto di diritto, l’insussistenza del possesso utile all’acquisto per usucapione, non identificabile con la detenzione degli immobili attribuita con il contratto stipulato in data 6 giugno 1966, qualificato concordemente dei giudici di merito come preliminare di compravendita.
Nella promessa di vendita, infatti, quando venga convenuta la consegna del bene prima del perfezionamento del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità in tal modo conseguita dal promissario acquirente ha mera natura di detenzione, sia pur qualificata, collegata ad un contratto con effetti obbligatori, costitutivo di reciproci diritti di credito ad un fare (prestazione del successivo consenso); e non di possesso utile ad usucapionem: salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi di cui all’art. 1141, secondo comma, cod. civile (Cass., sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7930).
Solo il possessore, infatti, e non anche il detentore, può usucapire il bene (e godere delle azioni di manutenzione e di nunciazione: artt. 1170 e 1171 cod. civ.); mentre, al promissario acquirente va riconosciuta una detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine; in assenza dell’animus possidendi, escluso dalla consapevolezza che l’effetto traslativo non si è ancora prodotto.
In conclusione, anche in presenza del cd. preliminare ad effetti anticipati – che pure ha certo portata ben più pregnante del paradigmatico pactum de contraendo – è pur sempre il contratto definitivo, espressione di autonomia negoziale e non mero atto dovuto solvendi causa, a produrre l’effetto traslativo reale: restando esclusa la scissione tra titulus e modus adquirendi (eventualmente, anche mediante atto non negoziale), che era propria del diritto romano ed è tuttora vigente in taluni ordinamenti moderni, come quello tedesco.
Entro questa cornice concettuale, la consegna della cosa e l’anticipato pagamento del prezzo non sono incompatibili, in ultima analisi, con la figura del preliminare, né indice della natura definitiva della compravendita; quale che ne sia la giustificazione causale: se per clausola atipica, introduttiva di un’obbligazione aggiuntiva, o per collegamento negoziale (preliminare di compravendita, comodato e mutuo gratuito: in questo senso, Cass. sez. un. 7930/2008, cit.).
In applicazione dei predetti principi, appare dunque erronea la decisione della Corte d’appello di L’Aquila nella parte in cui ha dichiarato l’acquisto per usucapione in forza della prolungata detenzione da parte della signora D.M. e dei suoi eredi.
È invece inammissibile il ricorso incidentale condizionato dei signori R., perché volto ad una diversa ricostruzione ermeneutica del contratto avente natura di merito che non può trovare ingresso in questa sede, in quanto volta ad attribuirgli natura definitiva, e non preliminare, sulla base di un riesame degli elementi connotativi (art. 1362 e segg. cod. civ.).
La sentenza dev’esser quindi cassata nei limiti sopra precisati, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, per l’applicazione del principio di diritto enunciato, salvo l’accertamento di un’eventuale interversio possessionis, ed anche per la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile Sentenza 11 febbraio 2010, n. 3091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 luglio 1990 Bertoletti Aurea conveniva davanti al Tribunale di Parma Magnani Giancarla, sulla cui autovettura era trasportata, e la s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia per essere risarcita dei danni conseguenti alle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale del 2 novembre 1987, quando la Magnani, nello svoltare a sinistra, non aveva concesso la precedenza all’autovettura incrociata di tale Caleffi Giorgio.
Le convenute eccepivano la colpa concorrente del Caleffi, che ottenevano di chiamare in causa insieme all’assicurazione RAS, nonché l’eccessività delle pretese.
Acquisito il rapporto della Polizia Stradale ed eseguita la C.T.U. medicolegale (che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 50%) il G.l. concedeva provvisionale per cento milioni di lire.
Con sentenza del 14 febbraio 2000 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti di lire 271.475.200, da rivalutare e incrementare per interessi del 6,6% annuo per l’importo di lire 225.584.800; per la differenza di lire 45.980.400 con il solo incremento per interessi decorrenti della domanda.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2005, in riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda dell’appellante Bertoletti e condannava le convenute Magnani Giancarla e Assitalia s.p.a. al pagamento di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a titolo di lucro cessante (lire 45.890.400) e al pagamento dell’importo di € 46.266,57 oltre rivalutazione e interessi per la perdita della capacità lavorativa futura.
Propone ricorso per cassazione Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. con due motivi.
Resistono con controricorso Magnani Giancarla e Bertoletti Aurea, che hanno anche proposto ricorso incidentale.
La controricorrente Magnani Giancarla ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto riferiti alla stessa sentenza.
Con il primo la ricorrente principale Assitalia denuncia la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia nonché la motivazione inesistente e contraddittoria in quanto la sentenza impugnata aveva condannato la società assicuratrice, in solido con la Magnani, al pagamento di somme ulteriori senza rilevare che in tal modo veniva superato il massimale di polizza, pari a € 361.519,83 (lire 700 milioni). Sul punto si era formato il giudicato in quanto la relativa domanda proposta in primo grado era stata rigettata e sul punto non vi era stato appello.
La ricorrente sostiene che la responsabilità ultra massimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno. Si tratta di responsabilità distinta ed autonoma dall’obbligo di indennizzo L. n. 990 del 1969, ex art. 18, e perciò, laddove il danneggiato voglia farla valere è tenuto a proporre la specifica domanda.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il Giudice del merito, interpretando la domanda in questione nel senso criticato dalla parte ricorrente, non è incorso nei vizi denunciati (v. tra la tante: Cass. sentenza n. 22883 del 30 ottobre 2007: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata della legge n. 990 del 1969, ex art. 22, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’“an” ed al “quantum” della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per “mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art 1224 cod. civ., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore”) (nello stesso senso, anche: Cass. 19 luglio 2008 n. 20058 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21688).
Nella specie, la sentenza impugnata dà atto della richiesta formulata dalla danneggiata Bertoletti, sin dal primo grado di giudizio, di condanna della controparte Magnani e della compagnia assicuratrice, di rivalutazione e interessi sulle somme già liquidate.
Né la successiva, superflua, domanda di condanna dell’assicuratore oltre il massimale, erroneamente considerata domanda autonoma, e pertanto dichiarata inammissibile perché tardiva, vale a dire la domanda degli interessi e maggior danno da svalutazione già contenuto nella domanda originaria.
Il motivo non può quindi trovare accoglimento.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la omessa e insufficiente motivazione in quanto nel condannare la ricorrente al pagamento di rivalutazione e interessi sull’importo di lire 45.890.000, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che su detto importo erano stati già corrisposti gli interessi dalla domanda al 4 dicembre 2000 che andavano quindi detratti dall’importo di cui alla condanna.
Il motivo è fondato: nella sentenza impugnata non viene dato atto che su parte della sorte erano stati già corrisposti gli interessi, come precisato nel motivo di ricorso. Di conseguenza, Assitalia e Magnani Giancarla debbono essere condannate a corrispondere a Bertoletti Aurea quanto già liquidato (lire 45.890.400), oltre gli interessi dal sinistro (2 novembre 1987) sino al 29 settembre (data del pagamento corrisposto da Assitalia in acconto) sulla somma indicata e rivalutata di anno in anno, con detrazione di quanto già corrisposto per lo stesso titolo.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sul punto e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., nel senso sopra precisato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale Magnani Giancarla denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi su una domanda implicitamente formulata dalla Bertoletti, che aveva chiesto la condanna dell’Assitalia al pagamento della sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, con ciò formulando domanda di accertamento anche del colpevole ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione del danno; analogo motivo è stato proposto con ricorso incidentale condizionato dalla Bartoletti. Sul punto, vale quanto sopra osservato in relazione al primo motivo del ricorso principale: di conseguenza devono essere dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali.
Tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, appare conforme a giustizia dichiarare l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, mentre debbono essere confermate le statuizioni disposte nei precedenti giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo; cassa il relativo capo della sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna Assitalia e Magnani Giancarla in solido a corrispondere a Bertoletti Aurea quanto dovuto dal 2 novembre 1987 al 29 settembre 2000 a titolo di interessi sulla somma di lire 45.890.400 anno per anno rivalutata, la differenza per ogni anno tra quanto spettante e quanto già versato a titolo di interessi sulla predetta somma di lire 45.890.400.
Ferme le restanti statuizioni della sentenza impugnata; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Conferma le statuizioni sulle spese di primo e di secondo grado; compensa tra le parti le spese del presente grado di cassazione.

Nota

1. Il caso in questione.

La signora Tizia conveniva davanti al Tribunale la signora Caia (sulla cui autovettura era stata trasportata), nonché la Assicurazioni S.p.A., per esser risarcita dei danni conseguenti alle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale provocato dalla stessa Caia, la quale – nello svoltare a sinistra – non aveva concesso la precedenza all’autovettura incrociata di Sempronio. Acquisito il rapporto della Polizia Stradale, ed eseguita la C.T.U. medicolegale (che aveva riconosciuto a Tizia un danno biologico permanente del 50%), il Tribunale accoglieva la domanda attorea per l’importo complessivo di lire 271.475.200.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’appellante Tizia e condannava le convenute Caia e Assicurazioni S.p.A. al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle somme già liquidate a titolo di lucro cessante (lire 45.890.400), ed al pagamento dell’importo di € 46.266,57 (oltre rivalutazione ed interessi) per la perdita della capacità lavorativa futura.
Proponeva così ricorso per cassazione la Assicurazionisostenendo che la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno: si tratterebbe – quindi – di responsabilità distinta ed autonoma dall’obbligo di indennizzo ex art. 18 L. 990 del 1969, e perciò il danneggiato, laddove voglia farla valere, sarebbe tenuto a proporre specifica domanda in tal senso.

2. Nota esplicativa.

La decisione in commento si colloca nel solco dell’oramai consolidato principio secondo cui il terzo danneggiato dalla circolazione stradale, al fine di ottenere dall’assicuratore del danneggiante la corresponsione – oltre il massimale – degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c., non è tenuto a formulare specifica domanda di condanna in tal senso, né tanto meno una domanda di accertamento della colpevole inerzia dell’assicuratore (ciò che, come sappiamo, costituisce mala gestio c.d. impropria, ossia il fondamento dell’esposizione ultramassimale dell’assicuratore), essendo tali conseguenze connaturate alla mera costituzione in mora dell’assicuratore, che si ha con la richiesta di risarcimento effettuata ai sensi dell’art. 144, D.Lgs. n. 209/2005.
L’unico oggetto necessario della domanda del danneggiato, ai fini indicati, è pertanto quello della richiesta di «integrale risarcimento» del danno.
Detto principio sembra peraltro in linea con quello, più generale ed anch’esso consolidato, secondo cui – in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile – la domanda di risarcimento integrale dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) proposta dal danneggiato non può – per la sua onnicomprensività – che esprimere la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (v. in tal senso, Cass., 19 maggio 2006, n. 11761).
Da tale principio, inoltre, deriva che la domanda proposta in appello per una voce di danno non indicata già in primo grado possa esser considerata inammissibile (in quanto nuova) solamente allorquando nell’atto introduttivo del primo giudizio fossero state indicate specificamente le singole voci di danno delle quali si chiedeva il risarcimento (cfr. Cass., 8 luglio 2003, n. 10725)[1].
Giova notare, pertanto, come alla base della sentenza in epigrafe vi sia la considerazione che la domanda volta all’accertamento del risarcimento del danno da ritardo (che conduce all’esposizione ultramassimale), la quale è senz’altro da ritenere distinta rispetto a quella di accertamento del risarcimento del danno da illecito, possa ben considerarsi proposta ogni volta che il danneggiato richieda – anche genericamente – la condanna dell’assicuratore all’«integrale risarcimento» (o comunque al pagamento di interessi e rivalutazione), atteso che la ratio di una simile richiesta non può che esser rinvenuta nella costituzione in mora dell’assicuratore medesimo.
Altro principio consolidato, pure emergente dalla massima della decisione in commento, è quello relativo alla riconoscibilità “automatica” – ovverosia senza necessità di prova del danno – degli interessi moratori al tasso legale sul massimale quale normale conseguenza della responsabilità per inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, cui si aggiunge, in caso di allegazione e di prova (che può essere fornita anche mediante presunzioni), quella del maggior danno da svalutazione ex 1224 c.c. (cfr., però, Cass., 8 luglio 2003, n. 10725)., circa la differenza tra incapienza originaria e sopravvenuta del massimale.

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