Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 534 del 15/01/2010 Luci, fendinebbia, divieto, non sussiste, contravvenzione, circolazione stradale, guida diurna, notturna, fanali (2010-02-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 31 agosto 2005, il Giudice di pace di Castelnuovo Garfagnana rigettava l’opposizione proposta da L. A. avverso il verbale della Polizia stradale di Lucca, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 153 C.d.S., comma 2, per avere, a bordo di un veicolo, fatto uso di fari fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, sebbene non ne ricorresse la necessità.

All’esito del giudizio, svoltosi nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, il Giudice di pace riteneva che, ai sensi dell’art. 153 C.d.s., comma 2, l’uso dei proiettori fendinebbia fosse consentito solo di giorno, in presenza di particolari circostanze metereologiche e soltanto in sostituzione dei proiettori anabbaglianti e di quelli abbaglianti. Nel caso di specie, la contestazione della violazione era avvenuta in orario notturno (h. 22,50), e quindi risultava integrata la contestata violazione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre L. A. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione alla discussione; l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Lucca non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 11 e 204 C.d.S..

Poichè il verbale di contestazione era stato elevato dalla Polizia stradale, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto svolgersi nei confronti del Ministero dell’interno e non già nei condenti dell’UTG di Lucca, privo di legittimazione passiva.

Il motivo non può essere accolto.

Premesso che, certamente, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto svolgersi sin dall’inizio nei confronti del Ministero dell’Interno, dal momento che oggetto della opposizione era un verbale elevato dalla Polizia stradale (sulla legittimazione passiva del Ministero dell’Interno in tali casi, v., da ultimo, Cass., n. 9401 del 2009; Cass., n. 4695 del 2009), tuttavia la nullità derivante dal fatto che il giudizio si è svolto nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca risulta sanata per avere il Ministero dell’Interno depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione del ricorso.

Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione" (Cass., n. 3117 del 2006; in senso conforme, v. Cass., n. 16458 del 2006; Cass., n. 10706 del 2007).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 C.d.S., commi 1, 2 e 11.

Il ricorrente ricorda che l’art. 153 C.d.S., nel dettare le prescrizioni relative all’uso delle luci durante la marcia dei veicoli a motore, impone, al comma 1, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, e anche di giorno, nelle gallerie, in caso di nebbia, caduta di neve o di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di tenere accesi, oltre alle luci di posizione e alle luci della targa, anche i proiettori anabbaglianti. Al comma 2, dispone che di giorno se ricorrono condizioni di scarsa visibilità, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.

Dalla lettura di tali disposizioni discende, secondo il ricorrente e contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, che il conducente che di notte si trovi a transitare su una strada ha l’obbligo di usare le luci di posizione, le luci della targa e i proiettori anabbaglianti. Poichè peraltro, il comma 1 nulla dispone in merito all’uso dei fari fendinebbia, si deve presumere che ove vi sia nebbia e comunque in ogni caso di diminuita visibilità, il conducente possa utilizzare anche i fari fendinebbia. Solo di giorno, invece, sussiste l’obbligo di uso alternativo tra proiettori anabbaglianti e fari fendinebbia. In sostanza, il codice non dispone un divieto di uso dei fari fendinebbia in orario notturno. Inoltre, osserva il ricorrente, l’impostazione seguita dal giudice di pace avrebbe dovuto indurre a ritenere vietato l’uso dei fari fendinebbia di notte, a prescindere dalla utilizzazione o meno di detti fari in aggiunta a quelli anabbaglianti.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 C.d.S., che pone, quale principio informatore della circolazione stradale, quello per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. L’uso dei fari fendinebbia, in aggiunta agli anabbaglianti, invero, non aveva cagionato alcun pericolo ad altri utenti della strada, dovendosi rilevare che solo i proiettori di profondità (abbaglianti) possono creare una situazione di pericolo per i conducenti che provengono in direzione opposta a quella di marcia del veicolo il cui conducente li utilizza e che per tale ragione sono sottoposti a specifica regolamentazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1, 14 e 18.

La formulazione della contestazione (uso di fari fendinebbia contemporaneamente ad anabbaglianti sebbene non ne ricorresse la necessità) sarebbe, ad avviso del ricorrente, generica e non conterrebbe una descrizione adeguata della situazione di fatto rilevata dagli agenti accertatori. Del resto, la contestazione era quella di cui all’art. 153 C.d.S., comma 2 (uso dei fari fendinebbia di giorno), laddove la contestazione è avvenuta in orario notturno, sicchè nel verbale di contestazione non risultava correttamente individuata la norma violata. Inoltre, la mancanza di specificazione in ordine alla situazione di fatto e alla mancanza di necessità dell’uso dei fendinebbia rendeva impossibile individuare la violazione contestata.

I motivi di ricorso ora enunciati, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati.

L’art. 153 C.d.S., sotto la rubrica "Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi", come esattamente ricordato dal ricorrente, dispone, al comma 1, che "da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti".

Al comma 2, il medesimo articolo stabilisce che "i proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente".

Seguono poi alcuni commi che disciplinano l’uso dei proiettori di profondità (abbaglianti) e della segnalazione luminosa di pericolo; il comma 8 dispone, infine, per quanto qui rileva, che "in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato".

Dalle disposizioni ora richiamate, emerge chiaramente come il legislatore non abbia preso in considerazione, stabilendo un apposito divieto, la fattispecie oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione: l’uso dei fari fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti in orario notturno. La prescrizione di cui al comma 2, invero, si riferisce esclusivamente al caso in cui l’uso dei fendinebbia avvenga di giorno e la formulazione della disposizione facoltizza il conducente, nelle condizioni ivi previste, a "sostituire" i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità con i fari fendinebbia.

Nulla autorizza invece a ritenere che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte.

Del resto, la stessa contestazione fatta al ricorrente – e cioè l’avere fatto uso di fari fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, sebbene non ne ricorresse la necessità – presuppone che, almeno in linea di principio, possa sussistere una situazione che renda necessario l’uso dei fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti, perchè, altrimenti, la contestazione avrebbe dovuto essere limitata alla rilevazione dell’uso dei fendinebbia a prescindere dalla sussistenza di particolari situazioni e dal contemporaneo uso dei proiettori anabbaglianti.

Alla guida nel periodo compreso tra mezz’ora dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere, nonchè in altre condizioni di scarsa visibilità puntualmente specificate – e tra queste in caso di nebbia – si riferisce invece l’art. 153 c.p.c., comma 1, il quale non contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia, nè una prescrizione di uso alternativo tra detti fari e i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità.

Orbene, poichè, nel caso di specie, la violazione è stata elevata, come riferito dalla stessa sentenza impugnata, alle ore 22,50, risulta del tutto impropria la contestazione effettuata al conducente – e cioè violazione dell’art. 153 C.d.S., comma 2 – dal momento che la disposizione che si assume essere stata violata concerne la guida nelle ore diurne.

Ha quindi errato il Giudice di pace nel ritenere che, consentendo l’art. 153 C.d.S., comma 2, l’uso dei fendinebbia di giorno, in modo sostitutivo rispetto ai proiettori anabbaglianti, con ciò solo lo abbia vietato nelle ore notturne.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata.

Poichè peraltro non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente e l’annullamento del verbale opposto.

In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Interno deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da L. A. e, per l’effetto, annulla il verbale della Polizia stradale di Lucca n. 515410 del 17 ottobre 2004;

condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto alla fase di merito, in Euro 600,00, di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e, quanto alla fase di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambe le fasi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 27503 del 29/12/2009 Omissione di soccorso, sinistro, patente, verbale, impugnabilità, prova per testimoni, non sussiste, circolazione stradale (2010-02-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di Pace di Milano del 17.7.03 C. D. dichiarò di proporre opposizione, nei confronti del Comune di quella città, avverso il verbale di contestazione della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7 (Nuovo Codice della Strada), redatto in data (OMISSIS) dalla locale polizia municipale, che aveva nella circostanza proceduto al ritiro del documento di patente di guida, perchè a seguito di un incidente con danni alle persone non avrebbe prestato assistenza alla persona infortunata. Il ricorrente, negata la propria responsabilità del sinistro e la sussistenza dell’omissione di soccorso, chiese la sospensione dell’esecutività del verbale e la dichiarazione d’inefficacia dello stesso in quanto l’illegittimo, quanto meno nella parte comminante la detrazione di dieci punti di punteggio dalla patente di guida in via istruttoria prova testimoniale al fine di dimostrare le proprie tesi in fatto.

Al ricorso resistette il Comune di Milano, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, segnatamente eccependo "l’incompetenza per materia" del giudice adito, vertendosi in fattispecie di violazione costituente reato, devoluta al giudice penale. Tale eccezione venne sostanzialmente accolta dal giudice adito, il quale, con sentenza del 28.2.04, dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione sui rilievi:

a) che il fatto accertato aveva natura di reato, come del resto chiaramente precisato nel verbale;

b) che il ritiro materiale della patente operato dagli agenti ex art. 218 C.d.S., al quale avrebbe potuto far seguito nei successivi gg. 15 la sospensione prefettizia,non costituiva di per se atto impugnabile, essendolo solo quello del prefetto, nelle forme di cui all’art. 205 C.d.S. cit.;

c) neppure la decurtazione del punteggio era stata inflitta con il verbale, trattandosi di una sanzione accessoria che avrebbe potuto conseguire ex lege, solo al formarsi della pronunzia giurisdizionale definitiva sull’accertamento del fatto costituente violazione di una norma per la quale era prevista la sospensione della patente.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso si articola su tre profili, con il primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 23, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 205 e 223 censurandosi la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione davanti al Giudice di Pace, per la ritenuta competenza del giudice penale anche in ordine alla sanzione accessoria del ritiro della patente al riguardo obiettandosi che nello stesso verbale era indicatata le "avvertenze per le infrazioni al codice della strada" la possibilità di impugnazione dell’atto davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223, cit. D.Lgs. è un provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità nè l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessale l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.

Le censure sono infondate e frutto di erronea lettura delle citate pronunzie di questa Corte che si riferiscono tutte ad ipotesi nelle quali al materiale ritiro del documento di abilitazione alla guida da parte degli agenti accertatori aveva fatto seguito, come previsto dall’art. 223 C.d.S. l’irrogazione, da parte del Prefetto, della misura cautelare della sospensione della patente, provvedimento quest’ultimo contro il quale, e non anche contro l’atto di accertamento della violazione costituente reato, è prevista nell’ultima parte dell’articolo la facoltà di opposizione nella forme di cui all’art. 205 c.p.c. (vale a dire con le modalità previste per l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per le violazioni costituenti illecito amministrativo).

Quando il "verbale" consiste nell’accertamento di un fatto costituente reato (come nel caso di specie, in cui era stata ravvisata un’ipotesi di omissione di soccorso, a seguito di incidente con feriti prevista e punita dall’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7) lo stesso non è direttamente impugnabile davanti all’A.G., nè ai sensi dell’art. 204 bis (rimedio alternativo al ricorso amministrativo previsto dall’art. 203) che si riferisce ai soli casi di accertamento di illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (per i quali il verbale, ove non impugnato, assume efficacia di titolo esecutivo), nè ai sensi dell’art. 223, u.p., considerato, per quanto già detto, che il contestuale ritiro della patente da parte degli agenti costituisce solo un adempimento di natura strumentale rispetto all’esercizio del potere di sospensione cautelare attribuito al Prefetto, cui il rapporto va trasmesso entro dieci giorni. Non essendo stato tale potere ancora esercitato all’atto dell’opposizione, questa non avrebbe potuto proporsi, a nulla rilevando le non pertinenti "avvertenze" contenute sul retro del modulo (evidentemente predisposto per la contestazione di infrazioni amministrative) impropriamente utilizzato dai verbalizzanti.

Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha dichiarato l’inammissibilità di tale "precoce" opposizione considerato che il verbale di per sè costituiva una notitia criminis, sottratta alla cognizione del giudice civile, prevista solo per gli atti a contenuto sanzionatorio amministrativo cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, artt. 204 bis, 205 e 223 C.d.S..

Tale decisione risulta peraltro conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. Sent. n. 13207/05, 17342/07, ord. 13388/08, pronunzie sezionali che hanno tutte dichiarato l’inammissibilità di siffatte opposizioni), nè si pone in contrasto con il dettato delle Sezioni Unite, n. 2519/06, che pur affermando in via prioritaria ed astratta, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al momento della constatazione del fatto, ha tuttavia espressamente fatta salva la diversa e successiva "questione (demandata ai Giudice di detta opposizione) dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione".

Le suesposte considerazioni comportano l’assorbimento, nella reiezione, del secondo profilo di censura, attinente alla dedotta insussistenza degli estremi della violazione contestata nel verbale, questione in ordine alla quale avrebbe potuto pronunziarsi solo il giudice penale.

Quanto al terzo, attinente alla decurtabilità del punteggio dalla patente di guida, per una violazione commessa proprio nel giorno di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che aveva modificato la tabella allegata all’art. 126 bis C.d.S. (la cui effettiva conoscibilità si assume sarebbe stata possibile solo all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non reperibile in quella giornata) la censura va disattesa, sia perchè si basa su circostanza di fatto non provata (e che neppure risulta essere stata espressamente addotta in sede di merito sotto il suesposto profilo), sia perchè non è corredata da alcuna specifica critica all’argomentazione reiettiva esposta dal giudice a quo, evidenziante il radicale difetto d’interesse al riguardo, non essendo stata ancora applicata tale sanzione accessoria che sarebbe conseguita "ex lege soltanto al formarsi della pronuncia giurisdizionale definitiva sull’accertamento del fatto costituente violazione …".

Il ricorso va in definitiva respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Comune di Milano delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale Sez. VI, Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995 Divorzio, ferie, affidamento, diritto di visita, violenza privata (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1 – Il Tribunale di Agrigento – sezione di Canicattì -, con sentenza 22/3/2005, dichiarava L.F. colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento del figlio minore A., impedendo al padre, G. L., di tenerlo con sé nel periodo stabilito) e la assolveva dal reato di tentata violenza privata (per avere tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrispondergli l’assegno mensile stabilito in sede di separazione) perché il fatto non sussiste.

2 – La Corte d’Appello di Palermo, investita dai gravami dell’imputata e del P.G., con sentenza 23/11/2005, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava la F. colpevole anche di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), cosi qualificata l’originaria imputazione ex artt. 56-610 c.p., unificava i due reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 760,00 di multa, e confermava nel resto la pronuncia impugnata.

3 – Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: a) quanto al reato di cui all’art. 388 c.p., ha stigmatizzato lo scarso interesse del L. ad intrattenere rapporti significativi col figlio, tanto che quest’ultimo, a lei affidato, non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel mese di omissis, dal suo ambiente abituale, sicché la scelta da lei fatta era stata determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino; b) quanto al reato di cui agli artt. 56-393 c.p., nessuna prova affidabile era stata acquisita.

Il ricorso non è fondato.

Rileva la Corte, in ordine alla prima doglianza, che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. “Eludere”, infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della F., alla quale era affidato il bambino, di far sì che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L’asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell’interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.

Non risulta che la F. si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La seconda censura è assolutamente generica e non idonea a porre in crisi gli argomenti che il Giudice a quo ha posto a base del ritenuto reato di cui agli artt. 56-393 c.p., provato dalla precisa e attendibile testimonianza del L., destinatario della telefonata ricattatoria da parte della moglie, che, per indurlo a rispettare più puntualmente i suoi obblighi di natura economica, aveva minacciato di ostacolare in ogni modo gli incontri tra padre e figlio, circostanza quest’ultima che rappresenta – tra l’altro – una ulteriore conferma della fondatezza del primo capo d’accusa.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Sezione 3 Civile del 10 dicembre 2009, n. 25819 Assicurazione, mala gestio, risarcimento, rifiuto ingiustificato, risposta negativa non motivata (2010-02-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Dott. FILADORO Camillo – Consigliere Dott. CALABRESE Donato – Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA sul ricorso 9114/2007 proposto da;

CA. RO. , in qualita’ di procuratrice speciale della madre PI. FR. elettivamente domiciliata in Roma, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CUFFARO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente – contro GI. DO. , MI. AS. SPA;

– intimati – sul ricorso 11516/2007 proposto da;

GI. DO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLEMENTE IX 123, presso lo studio dell’avvocato STRACUZZI ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRACUZZI OTTAVIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente – contro CA. RO. , MI. AS. SPA;

– intimati – avverso la sentenza n. 66/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, 2 SEZIONE CIVILE, emessa il 12/01/2006, depositata il 09/02/2006, R.G.N. 791/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2009 dal Consigliere Dott.

CHIARINI MARIA MARGHERITA;

udito l’Avvocato CUFFARO ANTONIO;

udito l’Avvocato STRACUZZI ATTILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 luglio 1987 Pi.Fr. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina Gi.Do. e la s.p.a.

Ll. In. deducendo che il (OMESSO), mentre percorreva (OMESSO) a velocita’ moderata, giunta all’incrocio con (OMESSO) si fermava allo stop e, accertatasi che non sopravveniva nessuno, si immetteva in detta strada, ma le si spegneva il motore prima di superare la mezzeria; mentre stava rimettendo in moto, sopravveniva a forte velocita’ un’alfetta guidata dal Gi. che, percorrendo (OMESSO) a cavallo della mezzeria nonostante la strada fosse sgombra e in quel punto anche piu’ larga per uno spiazzo sulla destra rispetto alla direzione del predetto, investiva violentemente la Fiat facendola ruotare due volte e spingendola a notevole distanza in una cunetta esistente sul margine sinistro della strada. A causa delle gravissime lesioni riportate, rimaneva completamente paralizzata con invalidita’ al 100%. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Costoro contestavano la domanda attribuendo la responsabilita’ alla Pi. , che non aveva rispettato lo stop. Il Gi. avanzava domanda di mala gestio nei confronti dell’assicurazione.

Il Tribunale di Barcellona, ravvisato il concorso di colpa nella misura del 90% della Pi. per non aver rispettato lo stop, e del 10% del Gi. perche’ non procedeva a velocita’ adeguata allo stato dei luoghi e sulla sua destra, condannava questi e la sua assicurazione a pagarle lire 47.053.548, oltre rivalutazione monetaria sull’importo di lire 996.692, escludendo la mala gestio dell’assicurazione stante la minima percentuale di responsabilita’ del suo assicurato.

La sentenza di appello confermava la sentenza di primo grado sulla graduazione delle colpe, ma riconosceva anche i danni all’auto della Pi. , nella misura del 10%, che liquidava in lire 60 mila, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Confermava altresi’ il rigetto della domanda del Gi. per mala gestio dell’assicurazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 196/2002, accoglieva il ricorso principale della Pi. per contraddittorieta’ della motivazione della sentenza di appello sulla valutazione della C.Testo Unico perche’, pur avendo condiviso l’individuazione del punto di collisione oltre lo stop di (OMESSO), percorsa dalla Pi. , aveva disatteso, senza ragione, l’accertamento della velocita’ dell’Alfa Romeo, condotta dal Gi. , "non particolarmente moderata, ma notevole", mentre l’energia cinetica della Fiat era stata particolarmente moderata, come era desumibile sia dai danni riportati dalle auto, sia dalla posizione finale di esse. Inoltre la sentenza aveva accertato che il Gi. non ebbe il tempo tecnico di frenare, ma senza indicare a quale distanza egli poteva avvistare la Fiat e se aveva lo spazio per passare tenendo la destra senza investirla. Pertanto, ritenuti tali accertamenti punti decisivi, rinviava al giudice di merito per un maggiore approfondimento. Dichiarava assorbito il ricorso incidentale.

Con sentenza del 9 febbraio 2006 la Corte di appello di Messina confermava il grado di responsabilita’ accertato dalla precedente sentenza sulle seguenti considerazioni: 1) le versioni dei fatti rese dalle parti erano in contrasto tra loro e quella della Pi. contraddittoria, avendo nell’immediatezza dichiarato di essere stata investita dall’auto del Gi. mentre era ferma allo stop; poi di aver superato lo stop e di esser stata investita mentre il motore della sua auto si era spento; infine di esser stata investita dopo aver superato il segnale di stop e mentre procedeva a velocita’ ridottissima per scorgere i veicoli provenienti da destra, come quello del Gi. ; 2) dal rapporto dei CC intervenuti allorche’ le auto erano nella posizione di quiete e dalle valutazioni della C.Testo Unico emergeva: a) l’auto del Gi. aveva investito quella della Pi. ; b) il punto di collisione tra le auto era ben oltre il segnale di stop, in cui la visibilita’ delle auto provenienti da destra era impedita da un muretto e l’auto della Pi. occupava l’incrocio, in violazione del diritto di precedenza del Gi. , ed infatti le era stata elevata contravvenzione; c) l’auto del Gi. non procedeva a velocita’ superiore al limite di 50 Km, mentre quella della Pi. a velocita’ ridottissima, come desumibile dalla posizione di quiete assunta dai veicoli; d) non vi erano tracce di frenata del Gi. perche’ non aveva avvistato la Pi.

e quindi non aveva rallentato la velocita’ effettiva; 3) la possibilita’ di avvistamento a 130 mt. da parte delle auto provenienti da c. da (OMESSO), come quella del Gi. , dell’incrocio con via (OMESSO), da cui proveniva la Fiat della Pi. , riguarda veicoli che gia’ si trovano nell’incrocio, mentre, da quanto suddetto, deve dedursi che la Fiat della Pi. si sia immessa nell’incrocio, sia pure a velocita’ ridottissima, al momento di sopravvenienza dell’Alfetta del Gi. ; 4) la possibilita’ di sterzata a destra per il Gi. era impedita dall’intersezione con la strada percorsa dai veicoli provenienti da (OMESSO), alla destra del Gi. , e dalla deviazione a sinistra, a detto incrocio, della via (OMESSO) nella direzione di marcia della Pi. ; 5) quegli procedeva in prossimita’ dell’asse stradale anziche’ tenendo la sua destra, ma la strada era larga soltanto 6,10 mt.; 6) la roteazione due volte della Fiat non era provata ne’ dalla relazione dei CC, ne’ dalla C.T.U., ne’ dai danni ai veicoli, ed infatti il Gi. non era stato contravvenzionato per eccesso di velocita’; 7) pertanto era da confermare la minima percentuale di responsabilita’ di costui nella determinazione del sinistro. Non vi era interesse del Gi. alla domanda di garanzia perche’ il risarcimento riconosciuto era nei limiti del massimale; comunque l’esigua responsabilita’ del Gi. giustificava il rifiuto dell’assicurazione di corrispondere transattivamente l’intero massimale e quindi la mala gestio non sussisteva.

Ricorre per cassazione Ca.Ro. in qualita’ di procuratrice speciale di Pi.Fr. cui resiste Gi. Do. che ha altresi’ proposto ricorso incidentale. La Mi. as. non ha svolto attivita’ difensiva. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi.

1.1- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2054 e 2697 c.c. e degli articoli 113 e 116 c.p.c.". Il principio cardine per l’accertamento della responsabilita’ dei conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro stradale e’ la corresponsabilita’ stabilita dell’articolo 2054 c.c., comma 2 per superare il quale occorre provare la responsabilita’ esclusiva di uno dei conducenti: l’accertamento della colpa di un conducente peraltro non esclude quella dell’altro che, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi di essersi uniformato alle norme della circolazione e di comune prudenza e di esser stato in condizioni di non potere evitare il sinistro.

Non essendovi testimoni ed essendo contrastanti le versioni delle parti, elemento di prova e’ la relazione del C.Testo Unico che ha riscontrato la velocita’ ridottissima della Pi. ovvero lo stato di fermo del suo veicolo, e la velocita’ notevole del Gi. e quindi l’unica regola applicabile era quella presuntiva che il Gi. non ha superato e che non poteva esser superata da una rilettura della perizia.

Incomprensibilmente poi, per la conformazione della strada, congetturata dalla Corte, e’ stata negata la possibilita’ di manovre di emergenza da parte del Gi. . Quindi la Corte di merito ha affermato che non vi sono elementi per ritenere che il Gi. marciasse ad una velocita’ superiore a 50 km/h pur senza che egli lo abbia provato, ne’ aveva provato di aver viaggiato a destra, ed anzi il C.Testo Unico aveva accertato che egli viaggiava in prossimita’ dell’asse stradale, nella corsia opposta a quella che doveva percorrere, e pertanto la Corte di merito e’ incorsa nello stesso errore commesso dalla prima decisione di appello, sanzionata dalla Corte di Cassazione, sovvertendo il principio secondo cui spettava al Gi. dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed in particolare di aver rispettato il limite di velocita’ richiesto dalla situazione dei luoghi e di aver viaggiato sul margine destro e non contromano, in difetto dovendosi applicare la presunzione legale di pari responsabilita’.

Conclude quindi chiedendo alla Corte di affermare "che solo in presenza di una prova specifica fornita da ciascuno dei conducenti puo’ esser superata la presunzione legale di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2".

1.2- Con il secondo motivo la medesima deduce: "Omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il primo approfondimento richiesto dalla Cassazione riguarda la velocita’ tenuta dal Gi. secondo il C.Testo Unico – "notevole" e "non particolarmente moderata" – mentre la Corte ha ribadito quanto affermato nella sentenza cassata e cioe’ che non vi era prova che l’Alfetta viaggiasse a velocita’ superiore al limite consentito, senza neppure accertare se era comunque superiore a quella consentita dalla situazione dei luoghi; altro punto non esaminato della C.Testo Unico e’ che l’auto investitrice ha fatto ruotare la Fiat 126 provocando una collisione della parte posteriore dei due mezzi e spingendo la macchina investita sul bordo della Via (OMESSO). Ulteriore punto contraddittorio e’ aver escluso l’avvistamento della Pi. da parte del Gi. perche’ l’attraversamento sarebbe stato effettuato proprio al momento del sopraggiungere dell’auto di costui e benche’ la velocita’ della Pi. era ridottissima e percio’ non poteva esser repentina ed improvvisa, tanto piu’ che l’urto era avvenuto sulla intersezione tra le due strade. Questa circostanza peraltro dimostra che il Gi. viaggiava non all’interno della sua corsia, ma contromano come emerge dal grafico del C.T.U..

I motivi, congiunti, sono fondati.

Il giudice del rinvio, secondo le indicazioni della Cassazione, doveva determinare la misura del concorso del comportamento del Gi. nella determinazione del sinistro in base alla gravita’ delle violazioni commesse e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate (articolo 1227 c.c., comma 1), esprimendo il relativo giudizio in modo completo, corretto e coerente dal punto di vista logicogiuridico.

Le violazioni accertate e gli ulteriori approfondimenti svolti hanno evidenziato, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il Gi. non aveva rispettato ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 102, commi 1 e 2, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 104, comma 1, ne’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 1 – applicabile ratione temporis – che rispettivamente recitano;

"E’ obbligo del conducente regolare la velocita’ dei veicoli in modo che, tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. La velocita’ deve esser particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita’, dei crocevia e delle biforcazioni … nei passaggi stretti o ingombrati". "I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera. I conducenti approssimandosi ad un crocevia debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti"..

Tuttavia i giudici di appello hanno ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dell’investimento dell’auto Fiat condotta dalla Pi. , che non aveva rispettato l’obbligo di dargli la precedenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articolo 105, comma 2), pur affermando che egli non aveva potuto avvistarla se non quando questa si era gia’ immessa nell’incrocio e quindi non era riuscito a frenare (punti 2 a, b e d, 3 e 4 della motivazione della sentenza impugnata, riassunta in narrativa).

Pertanto, ponendo a fondamento della decisione tale affermazione, da un lato detti giudici non hanno considerato che i veicoli favoriti non debbono tenere una velocita’ tale che renda impossibile un tempestivo e adeguato rallentamento anche nell’ipotesi dell’immissione repentina nel crocevia di veicoli provenienti da una strada con obbligo di concedere la precedenza (articolo 105 C.d.S., comma 1).

Dall’altro hanno eluso le ragioni della cassazione della precedente sentenza di appello, avendo ribadito la minima responsabilita’ del Gi. nella determinazione dello scontro senza determinare l’efficienza causale della condotta di guida di costui in proporzione della sua colpa, specifica e generica. Ed infatti dagli accertamenti effettuati – C.Testo Unico – era emerso che egli aveva violato sia l’obbligo di adeguare la velocita’ in relazione al tipo (Alfetta) di auto condotta, alle condizioni dei luoghi e alle caratteristiche delle strade intersecatesi (colpa specifica), che non gli consentivano agevoli manovre di emergenza (sentenza impugnata, punto 4 della narrativa) e rendevano prevedibile (colpa, generica concreta) che chi proveniva – come la Pi. – dalla strada con obbligo di dare la precedenza, potesse immettersi nell’incrocio a velocita’ ridottissima, tanto da poter determinare l’arresto del veicolo, per la scarsa visibilita’ di esso (punto 2 b) della sentenza impugnata), sia l’obbligo di viaggiare al margine destro della carreggiata (colpa specifica).

Ne consegue che le censure vanno accolte e che la causa va rinviata al giudice di merito per procedere alla determinazione dell’efficienza causale delle condotte di guida del Gi. e della Pi. nel determinare lo scontro tra i veicoli – che, se persistono dubbi, sono da presumere uguali – fermo che ai fini della graduazione delle colpe non rileva quale delle due cause si sia verificata per prima (Cass. 484/2003).

2.- Con il ricorso incidentale Gi.Do. insiste nella subordinata richiesta di garanzia a carico della Mi.

As. s.p.a. in ordine ad un eventuale condannatorio eccedente il massimale assicurato.

Ed infatti la Corte di merito da un lato ha dichiarato assorbita la domanda del Gi. avendo rigettato quella della Pi. ;

dall’altro ha escluso la mala gestio dell’assicurazione per l’accertata prevalente responsabilita’ della predetta, pur se poi e’ stato corrisposto l’intero massimale. Quindi, se fosse affermata un’ ulteriore responsabilita’ del Gi. , automaticamente verrebbe meno la ragione dell’esclusione della mala gestio dell’assicurazione, tanto piu’ che a suo tempo la Pi. aveva accettato l’intero massimale in via transattiva che invece non era stato tempestivamente corrisposto.

Il motivo e’ fondato nei limiti di cui in appresso.

Infatti la Corte di merito deve esaminare la domanda di mala gestio dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore in base ai fermi principi di questa Corte secondo i quali tale responsabilita’ e’ configurabile allorche’ l’assicuratore rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato – rifiuto configurabile sia nell’ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell’ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile – da valutarsi fino al limite della colpa lieve – apprezzandone la ragionevolezza e vantaggiosita’ in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui il negozio si sarebbe dovuto concludere, e percio’ con giudizio "ex ante" e non "ex post", sulla base dell’esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilita’ fondata sulla colpa dell’assicuratore (Cass. 10696/1999).

3.- Concludendo i ricorsi vanno accolti. Il giudice del rinvio provvedere altresi’ a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.