REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: «Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attivita’ sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18,
e’ inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per la stipulazione degli
accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati
accreditati).
1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi
contrattuali ed ai contratti per l’erogazione di prestazioni
sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’
ai principi di qualita’, professionalita’ e correttezza.
2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei
contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati
accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacita’
economica, tecnica ed organizzativa mediante:
a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione
relativa al fatturato;
b) indicazione del personale sanitario e del personale
dirigenziale, nonche’ dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione dei servizi sanitari;
c) documentazione attestante la regolarita’ della
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonche’ la
relativa regolarita’ contributiva;
d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne
l’individuazione e la rintracciabilita’, delle misure adottate per
garantire la qualita’ delle prestazioni sanitarie, nonche’ degli
strumenti disponibili.
3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei
requisiti accertati ai sensi del comma 2 o d’accertamento
dell’inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria
comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di
un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del
contratto, la sospensione dell’accreditamento e l’avvio delle
procedure per il subentro nell’erogazione delle prestazioni di altro
soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto
della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione
collettiva nazionale di categoria».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addi’ 4 agosto 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0620&tmstp=1267688938809

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 16 Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.19 del 21 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita’ 1. La Regione Lazio riconosce che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrita’ fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta’ e della dignita’. 2. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della liberta’ personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. 3. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali ed in conformita’ all’art. 6 dello Statuto, al fine di salvaguardare la liberta’, dignita’ ed integrita’ di ogni individuo, finanzia interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Art. 2 Interventi finanziabili 1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui all’articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi: a) attivita’ dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione e, in generale, l’utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a rischio di violenza sessuale; b) attivita’ di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne; c) attivita’ formative di educazione al rispetto dell’altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonche’ all’acquisizione di capacita’ relazionali dirette al miglioramento dell’autostima, e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne; d) attivita’ di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l’implementazione di centri di aiuto alle donne.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui
all’art. 2 i progetti presentati:
a) dai comuni singoli o associati e dai municipi del Comune di
Roma, riconoscendo priorita’ ai progetti relativi ad aree di
particolare degrado sociale, in cui il rischio di reati di natura
sessuale risulti particolarmente elevato;
b) dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
(Disciplina dell’attivita’ di volontariato nella Regione Lazio) e
successive modifiche, dalle cooperative sociali iscritte nell’albo
regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24
(Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche,
limitatamente agli interventi indicati alla lettera b) dell’art. 2,
dalla Consulta femminile regionale per le pari opportunita’, dalle
associazioni iscritte al registro di cui alla legge regionale 1
settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo
nella Regione Lazio) e successive modifiche limitatamente agli
interventi indicati alla lettera b) dell’art. 2;
c) dalle istituzioni scolastiche a partire dalle scuole di ogni
ordine e grado, limitatamente agli interventi indicati alle lettere
b) e c) dell’art. 2, anche mediante convenzioni e accordi con il
servizio sanitario regionale e con le associazioni sportive.
2. Le attivita’ di carattere educativo-sociale volte alla
sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei
confronti delle donne, sono organizzate e svolte direttamente dai
Centri di informazione e consulenza (CIC).

Art. 4 Finanziamenti 1. Il finanziamento, limitatamente ai progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, e’ concesso nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento per le spese di progettazione ed esecuzione.

Art. 5

Procedure per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente commissione consiliare permanente,
determina i criteri e le modalita’ relativi alla:
a) redazione dei progetti concernenti gli interventi cui
all’articolo 2, da parte dei soggetti beneficiari;
b) presentazione delle domande per l’ammissione ai
finanziamenti;
e) erogazione dei finanziamenti;
d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

Art. 6 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41 di un apposito capitolo denominato «Contributi per contrastare il fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura e’ assicurata dal prelevamento di pari importo, rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera 1), dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 14 maggio 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0580&tmstp=1267688938809

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19
del 21 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica al titolo della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55
«Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti
urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio
1974, n. 8» e successive modifiche.

1. Al titolo della legge regionale n. 55/1976 le parole:
«strumenti urbanistici comunali,» sono sostituite dalle seguenti:
«strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 55/1976 come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13 1. Al primo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica»; b) al numero 1) dopo le parole: «strumento urbanistico generale» sono aggiunte le seguenti: «o dotati di programma di fabbricazione»; c) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all’adeguamento di quest’ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nonche’ al piano territoriale paesistico regionale approvato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche;». 2. All’alinea del secondo comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 le parole: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica». 3. Il quarto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «La misura del contributo di cui al primo comma e’ graduata nel modo seguente: a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.». 4. Il quinto comma dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1976, aggiunto dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 13, e’ sostituito dal seguente: «Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 2 e’ determinata, in relazione alle prevedibili disponibilita’ sullo stanziamento complessivo, l’entita’ del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonche’ la misura dei contributi di cui al secondo, terzo e sesto comma.».

Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 come modificato dalla legge regionale n. 13/1978 1. L’art. 2 della legge regionale n. 55/1976 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all’art. 1 che: a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; b) abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello dell’istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento. 2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione, oltre a quanto previsto dal quinto comma dell’art. 1, le modalita’ e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall’art. 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonche’ gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi. 3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all’utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).».

Art. 4 Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 55/1976 1. L’art. 3 della legge regionale n. 55/1976, come modificato dalla legge regionale n. 13/1978, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. I contributi di cui all’art. 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica. 2. L’erogazione del contributo e’ effettuata con le seguenti modalita’: a) il 10 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 38/1999; b) il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti; c) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi. 3. Con la deliberazione prevista dall’art. 2 sono stabilite le modalita’ di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell’art. 1.».

Art. 5 Abrogazione dell’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17». 1. L’art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e’ abrogato. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 14 maggio 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0579&tmstp=1267688938809

REGIONE UMBRIA REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2009, n. 5

Modificazioni del regolamento regionale 1° aprile 2008, n. 2, concernente «Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Umbria n. 25 del 3 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Modificazioni all’art. 3

1. Il comma 6 dell’art. 3 del regolamento regionale 1º aprile
2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13
febbraio 2007, n. 4 – Disciplina in materia di requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e’ sostituito dal
seguente:
«6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono
derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti, ai
sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq
avente profondita’ non superiore a 150 cm calcolata dal livello
dell’acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente
profondita’ non superiore a 120 cm calcolata dal livello
dell’acqua.».
2. Dopo il comma 6 dell’art. 3 del r.r. 2/2008 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti
bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali
salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non
accompagnati da un adulto.
6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonche’ delle
piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture
ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali
non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6,
possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti
ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano
messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
a) informazione agli utenti dell’assenza del servizio di
assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il
libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire
l’autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondita’ del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi
di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se
non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali
salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo
vasca.».
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 28 maggio 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0537&tmstp=1267688938809