Cassazione civile , sez. II, 13 marzo 2006 , n. 5434 Circolazione stradale, cartelli girati, contravvenzioni, onere della prova (2010-01-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco – Presidente –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MALPICA Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO INTERNO UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 305/03 del Giudice di pace di ALCAMO,

depositata il 14/05/03;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del

19/12/05 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UCCELLA Fulvio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Inizio documento

Fatto

Con ricorso del 24 gennaio 2003 D.N.T. proponeva opposizione al verbale n. ATX0000029317 della polizia stradale di Trapani, elevato per eccesso di velocità.

Nella contumacia del Prefetto di Trapani, veniva escusso il teste R.F. e, con sentenza del 14 maggio 2003, il Giudice di Pace di Alcamo accoglieva l’opposizione sul presupposto che il segnale di limitazione di velocità era ruotato di 90^ e non era visibile, come confermato dal teste R., che aveva scattato le foto sul posto.

Ricorre il Ministero dell’interno, ufficio territoriale del governo, in persona del Prefetto di Trapani con un motivo, non ha svolto difese controparte.

Diritto

Il ricorrente lamenta violazione di legge, in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 3 comma 2, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Giudice ha posto a fondamento della decisione la documentazione fotografica compiuta più di due mesi dopo, che non era rilevante. Il teste R., dichiaratosi autore delle foto, era amico del ricorrente.

I componenti della pattuglia, prima di posizionare l’apparecchiatura, verificano la segnaletica stradale.

La censura è infondata.

Il Giudice di pace ha dedotto che dalla documentazione fotografica e dalla testimonianza era emerso che sui luoghi esisteva effettivamente un segnale di limitazione della velocità a Km/h 100 ma lo stesso risultava, in entrambi i lati della carreggiata, ruotato di 90^ in modo da non essere visibile.

Ha aggiunto che l’opponente, non essendo stato nelle condizioni di vedere il segnale e considerata la tolleranza dovuta all’apparecchio, non aveva superato, viaggiando a Km/h 133, il limite previsto sulle autostrade in 130 Km/h.

Il ricorrente non conteste la situazione oggettiva della rotazione e della non visibilità del segnale ma rileva che la prova riguarderebbe una data successiva.

Osserva la Corte che trattasi di censura di fette che, non superando l’apprezzamento effettuato dal Giudice di merito, rende il ricorso non meritevole di accoglimento, tanto più che non può considerarsi decisiva la dedotta circostanza che, di solito, prima di posizionare l’apparecchiatura i componenti la pattuglia verificano la segnaletica, atteso che, di fatto, non è stato accertato in concreto.

La mancata costituzione di controparte esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2006

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di San Cipriano Picentino (SA) del 2.1.2008 Viaggi, rimborsi, annullamento viaggi, consumerismo, impossibilità sopravvenuta (2010-01-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

S. Cipriano Picentino (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° SENT…..

N° CRON………………..

N° REP……

il Giudice di Pace avv. EMILIO LONGOBARDI

DATA DEPOSITO

IL FUNZIONARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.297/06 del R.G.A.C. vertente

1. TRA

XXXYYY, rapp.to e difeso dall’ avv. p. Alfonso Mignone in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione e con lo stesso elett.te dom.to in Salerno alla via Premuda n.27

ATTORE

2. E

XXXYYY Linee Aeree Italiane S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Ferrazzoli con lo stesso elett.te dom.to in Salerno in Via Costanzelle Calende n.2 presso lo studio dell’avv. Mariella Veglia come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

ii. CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni

attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese;

convenuto:rigetto della domanda con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5/7/2007 il sig. XXXYYY conveniva, avanti a questa Giustizia, la società XXXYYY in persona del suo legale rapp.te p.t. per ottenerne la condanna al rimborso della somma di ?814,88, quale somma versata al vettore aereo per l’acquisto dei biglietti per i voli AZ1286 V Napoli Milano e AZ792V Milano Shangai emessi in data 17/4/2007 non effettuati per impedimento del passeggero.

Deduceva,infatti, la parte attrice che aveva acquistato i predetti biglietti presso l’Agenzia Momenti Viaggi di Salerno per recarsi a Shangai per una fiera e che la partenza era prevista per il 22 aprile 2007 dall’aereoporto di Napoli.

Purtuttavia la partenza del passeggero non ebbe luogo in quanto lo stesso, la sera del 21 aprile fu colto da un improvviso malore allo stomaco che lo costrinse al ricovero presso l’Ospedale S. Maria della Speranza in Battipaglia (SA) ove il Rizzo venne ricoverato sino a tarda sera e gli venne prescritto un periodo di riposo assoluto per 3 giorni.

Aggiungeva, ancora , l’attore che essendo il giorno successivo festivo non ebbe la possibilità di contattare la compagnia aerea anche perché si era messo in contatto con il call center della compagnia inutilmente.

Chiedeva, pertanto, il rimborso della somma versata oltre rivalutazione ed interessi essendo rimasto privo di riscontro qualsiasi tentativo di bonario componimento.

A sostegno della propria domanda depositava la copia del biglietto aereo , la certificazione medica attestante l’impedimento e chiedeva l’ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte.

Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 16/10/2007, si costituiva la convenuta che contestava la domanda di controparte deducendo che il biglietto acquistato dall’attore era sottoposto a formula tariffaria Class Economy, non rimborsabile , ad accezione della tasse aeroportuali e che lo stesso aveva accettato tutte le clausole previste per tale titolo e, quindi, anche la non rimborsabilità del titolo di viaggio nel caso di mancata partenza non imputabile al vettore aereo.

Fallito il tentativo di conciliazione veniva ammessa la prova per testi richiesta dall’attore, questa espletata e precisate poi le conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all’udienza del 27/12/2007.

MOTIVI DELLA DECISONE

La causa civilistica del contratto di trasporto va individuata nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all’altro ( art. 1678 c.c.).

Per ciò che concerne invece, profili di responsabilità civile connessi al trasporto vi sono le disposizioni generali, di cui agli artt. 1681, comma 1, c.c., e quelle, speciali, per il trasporto aereo di cui agli artt.941 e segg. del codice della navigazione

In particolare l’art.945 del codice della navigazione, nel testo in vigore dal 21 ottobre 20005, disciplina le ipotesi di inadempimento del passeggero per cause a lui non imputabili prevedendo che : " se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile , il contratto è risolto ed il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. "

La medesima disposizione al 3° comma sancisce che : " al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento ed il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di avere sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto" .

In virtù di tali principi l’onere probatorio del viaggiatore si esaurisce nella dimostrazione che l’impedimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, mentre è il vettore che deve dimostrare di avere subito un danno dalla mancata comunicazione , se intende trattenere il prezzo del biglietto.

Tanto premesso la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Non è contestato il fatto storico né la legittimazione.

La parte attrice ha dimostrato il proprio impedimento attraverso il deposito della certificazione medica rilasciata dall’ospedale di Battipaglia .

Da tale documento , prodotto in copia ma non disconosciuto dalla convenuta, emerge che il Rizzo faceva ingresso in tale nasocomio alle ore 19.30 del 21/04/2007 riferendo iperpiressia con tosse e disponea ed gli veniva praticata una terapia farmacologica (bentelan 4 mgg).

In tale referto poi viene attestata la diagnosi di bronchite cronica. ed una prognosi di riposo per giorni 3 ed ulteriore terapie farmacologiche

E’ evidente che nelle descritte condizioni di salute il Rizzo non poteva affrontare il viaggio fino in Cina e, pertanto, la mancata partenza dello stesso è certamente imputabile allo stato patologico che lo ha colpito.

Dal suo canto ,invece, la convenuta compagnia aerea non ha provato di avere subito alcun danno in virtù del mancato viaggio da parte del Rizzo, nonostante lo stesso non abbia dimostrato di avere tempestivamente adempiuto alla comunicazione del proprio impedimento.

Ed invero la prova che l’attore ha inteso dare dato su tale punto, attraverso la deposizione del teste escusso De Santis Vincenzo, è stata assolutamente insoddisfacente , posto che il testimone è caduto in errore sia sull’orario di ingresso in ospedale che indica avvenuto di mattina, sia perché la sua deposizione è affetta da ulteriori imprecisioni tra cui l’ora in cui lo stesso riferisce che avvennero da parte del Rizzo i tentativi di contatto per disdire il volo prenotato che determina come prima di mezzoggiorno del giorno in cui lo avrebbe accompagnato in ospedale.

Certo non si ignora che le divergenze potrebbero essere determinate da un cattivo ricordo essendo passati diversi mesi dall’incidente e non essendovi elementi idonei ad ingenerare il fondato sospetto che il teste non abbia detto la verità, ma il dato oggettivo di detti contrasti è ostativo al raggiungimento alla completa attendibilità dello stesso .

Purtuttavia la mancanza di tempestiva comunicazione, come si è detto, non è ostativa al rimborso dell’intero prezzo del biglietto pagato non avendo la compagnia aerea dimostrato il danno eventualmente ricevuto che la norma collega alla mancata comunicazione.

La fattispecie in esame, pertanto, configura senz’altro quanto previsto dall’art. 945 del cod. della navigazione , che prevede la liberazione della parte, per la sopravvenuta impossibilita` della prestazione – fruizione del viaggio – con conseguente obbligo, da parte di chi abbia gia` incassato il prezzo della controprestazione di restituirlo secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Trattasi tra l’altro dell’applicazione del principio generale di cui agli articoli 1218-1956 c.c., per cui: «in tema di inadempimento dell’obbligazione del contratto, a norma degli articoli 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest’ultimo deve fornire elementi di prova e di giudizi idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilita` della prestazione, l’assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione. Pertanto, ove ricorrano circostanze di segno positivo, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, come elemento soggettivo qualificante della condotta dell’obbligato, l’inadempimento deve essere ritenuto incolpevole». (Cass. n. 12346/1991).

Né a derogare tali principi possono valere le argomentazioni sostenute dalla convenuta secondo cui la formula di acquisto in economy class e la dizione sul biglietto che dopo la partenza lo stesso non è più rimborsabile abbia costituito accettazione per l’utente di tutte le clausole previste per tale titolo e, quindi, anche la non rimborsabilità del biglietto in caso di partenza non imputabile al vettore aereo.

Tocca evidenziare, infatti, che a volere interpretare in tal senso la predetta dizione e,ciò nonostante non sia stata fornite una prova precisa in tal senso, bensì solo alcuni documenti tra l’altro in lingua inglese, ci troveremmo di fronte ad un pattuizione nulla trattandosi di una evidente clausola vessatoria che va disapplicata proprio perché in contrasto con i suddetti principi.

E’indubitabile,infatti, che nel caso de quo si versa nell’ambito di un contratto unilateralmente predisposto da un contraente forte in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, tale da escludere una sua formazione all’esito di trattative negoziali e traducendosi, quindi, il potere dell’altro contraente in una mera accettazione o meno di detto schema.

Nella fattispecie, pertanto, l’attore assume lo status di consumatore avendo sottoscritto un contratto predisposto unilateralmente dalla compagnia aerea. In altri termini, predisponendo una clausola contraria a norme imperative di legge, il contraente più forte ha violato i suoi obblighi di correttezza e buona fede. Tale obblighi discendono oltre che dalla legge del 30/4/98 n.281 (disciplina dei diritti dei consumatori e degli acquirenti) art.1, comma 2, punto e) che riconosce e garantisce ai consumatori utenti la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, dai principi che si rinvengono nel codice civile in tema di buona fede e correttezza contrattuale ed in particolare dagli artt.1175, 1375,1337, 1338.

Tale principio generale è evincibile anche dalle disposizioni di cui all’art.1370 cod.civ (interpretazione contro l’autore della clausola) e dall’art.1341 comma I (sull’inefficacia della clausola non conoscibile) nonché all’art.1469 quater c.c. (sull’intellegibilità della clausola).

Ne consegue la condanna della convenuta compagnia aerea in favore dell’attore alla restituzione del biglietto pagato dell’importo di ?814, 88 oltre interessi a far data dal 17/4/2007 data dell’esborso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con diritti ed onorari ridotti della metà in ragione della qualità di praticante avvocato del difensore di parte attrice

PQM

Il Giudice di Pace di S.Cipriano Picentino definitivamente pronunziando così provvede:

I) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la XXXYYY Linee Aeree Italiane S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di XXXYYY della somma di ?814, 88 oltre interessi a far data dal 17/472007.

III) Condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida, in complessivi ?467,00 di cui ?30,00 per spese e ?317,00 per diritti di procuratore ed ?120,00 per onorario difensivo, oltre rimborso forfettario spese generali, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

IV) Esecutività come per legge.

Così deciso, in S. Cipriano Picentino 2 gennaio 2008

a. IL GIUDICE DI PACE

iii. Avv. Emilio Longobardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Torre Annunziata sez. di Casatellammare di Stabia del 10.11.2009 Assicurazioni, informazioni, copia del contratto, informativa, violazione, sanzione penale, sanzione amministrativa (2010-01-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

nella persona del dott. Angelo Scarpati,

nella causa iscritta al n. 939/2008 R. G. Cont.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

d’appello

ai sensi degli artt. 359 e 281 sexies c.p.c.

TRA

Appellante , in persona del rapp.te legale p.t., elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 102 presso lo studio dell’avv. Federico Sicignano che, unitamente all’avv. Paolo Vincenzo Sicignano, la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

APPELLANTE

E

APPELLATO in proprio e n. q. di titolare dell’attività commerciale " Blu profondo", elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia alla via Raiola n. 52 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Iovino e Antonio Pannullo, dai quali è rappresentato e difeso giusto mandato a margine della citazione in produttiva del primo grado

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 2795/2008 del 14.5-19.5.2008

L’appello è fondato, per i motivi di seguito indicati.

La ricostruzione della vicenda in oggetto impone, anzitutto, di individuare con precisione la domanda spiegata da parte attrice in primo grado, domanda accolta dal giudice di prime cure con la sentenza oggetto del presente gravame.

Orbene, parte attrice, con riferimento a due polizze di assicurazione stipulate tra l’attore e l’odierna società appellante ( polizze nn. 4318 e 6827), deduce che la società di assicurazione, carpendo la buona fede dell’assicurato, lo induceva, anche mediante la mancata consegna di copia del contratto di assicurazione e degli allegati dai quali si sarebbe potuto dedurre l’ampiezza del rischio garantito, a stipulare dei contratti non affatto rispondenti alle esigenze dell’attore medesimo. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità delle clausole dei menzionati contratti stipulate in violazione delle regole di correttezza e relative a rischi non rispondenti alle concrete esigenze dell’assicurato.

Detta sentenza va in questa sede censurata.

Nella ricostruzione di parte attrice assume valore dominante il comportamento dell’assicuratore, odierno appellante, il quale, a dire dell’attore, non avrebbe consegnato, all’atto della stipula dei contratti, all’assicurato copia dei contratti medesimi, con ciò inducendo esso assicurato a concludere dei contratti non affatto rispondenti alle sue esigenze e volti a garantire rischi del tutto estranei all’attività imprenditoriale dell’assicurato medesimo.

Deve in primo luogo precisarsi che, quand’anche il giudice di prime cure avesse ( il che non è, come vedremo dopo) rilevato una violazione della correttezza al momento della conclusione dei contratti di cui è causa, non avrebbe in ogni caso potuti pronunciare la nullità degli stessi, o di alcune loro clausole, come invece ha disposto.

Invero, l’obbligo di informazione e di trasparenza in capo alle imprese e agli intermediari assicurativi ( tra cui quello di consegnare all’assicurato, all’atto della stipula, copia del contratto e della nota informativa da cui rilevare l’oggetto e l’estensione del contratto medesimo) è stato espressamente introdotto, nel nostro ordinamento, soltanto dagli artt. 183 e 185 del Codice delle Assicurazioni ( d. lgs. 209/2005): dette disposizioni sono entrate in vigore il 1.1.2006 e, dunque, non sono sicuramente applicabili alla fattispecie in oggetto, relativa a contratti stipulati nel 2002.

In ogni caso, par amore di completezza, quand’anche si volessero ritenere le norme citate espressione di un principio già vigente nel nostro ordinamento prima dell’entrata in vigore del citato Codice del 2005, comunque la violazione del dovere di trasparenza ed informazione non avrebbe giammai potuto portare, in assenza di un’espressa previsione di legge, alla declaratoria di nullità del contratto o di una sua parte, come ha fatto il giudice di primo grado.

È ben vero, infatti, che il Codice del 2005 sanziona, agli artt. 319 e 320, in via amministrativa la violazione di siffatti obblighi di trasparenza; tuttavia, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità, a fronte di una norma che commini, per la sua violazione, una sanzione penale o amministrativa senza nulla disporre circa la validità del negozio medesimo, al fine di stabilire se il negozio debba considerasi o meno nullo, è necessario procedere caso per caso, esaminando se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale e se, con tale proibizione, il legislatore intendeva colpire la stipulazione del negozio in vista del regolamento con il medesimo posto in essere ( v. Cass. n. 3272/2001; Cass. n. 5372/2002). Ora, venendo al caso di specie, è anzitutto certo, in primo luogo, che la norma impositiva dell’obbligo di trasparenza non è volta alla tutela di interessi di natura generale e/o pubblica ed, in secondo luogo, che con la norma imperativa di cui sopra il legislatore non vuole colpire direttamente la stipulazione del negozio, ma soltanto il comportamento, eventualmente contrario a buona fede, tenuto da una di esse nella conclusione dello stesso: in dette ipotesi, dunque, deve del tutto escludersi l’operatività della sanzione della cd. nullità virtuale del negozio, ritenendosi invece applicabile la disciplina concernente lo specifico comportamento materiale, tenuto dalla parte, sotto il profilo civilistico ( v. Cass. n. 26172/2007; Cass. n. 13566/2008).

Parte appellata deduce, invero, che la nullità delle clausole dei contratti in oggetto sarebbe stata fondata dal giudice di primo grado sul principio della nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 cc: detta ricostruzione operata dal primo giudice è del tutto destituita di fondamento.

Invero, nel caso che ci occupa, oggetto del contendere è costituito dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione dei contratti in oggetto, per verificare, come si vedrà, se un’eventuale condotta dell’assicuratore abbia potuto o meno incidere , secondo la prospettazione fatta dallo stesso attore, sulla libera formazione della volontà di quest’ultimo.

In questo senso, dunque, erra il primo giudice quando pone la questione dell’esistenza e del venir meno del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 cc. Invero, detta ultima norma deve essere letta in relazione all’art. 1346 cc in tema di oggetto del contratto, che deve essere, tra l’altro, oggettivamente e fisicamente possibile; dunque, tornando al caso di specie, una cosa è dire che il rischio assicurato è oggettivamente inesistente ( ponendosi solo in tal caso un problema di nullità del contratto di assicurazione), il che, peraltro, non si è verificato con riguardo ai contratti in oggetto, altra cosa è affermare, come fa parte attrice, che essi contratti coprirebbero rischi, pur oggettivamente esistenti, ma estranei alla sfera di interesse dell’assicurato stesso.

Ciò detto, dunque, occorre verificare l’efficacia delle clausole negoziali in oggetto, con riguardo al comportamento materiale tenuto dai paciscenti al momento della stipula dei medesimi.

Secondo l’assunto di parte attrice, l’assicuratore, come anticipato, avrebbe indebitamente carpito la buona fede del contraente Marino Ernesto, inducendolo a stipulare due contratti non rispondenti, quanto ai rischi oggetto di copertura assicurativa, alle sue esigenze: detto comportamento, riconducibile astrattamente alla cd. truffa contrattuale penalmente rilevante ex art. 640 c.p., integrerebbe, sul piano civilistico, gli estremi del dolo, causa di annullamento del contratto ex art. 1439 cc ( v. Cass. n. 13566/2008; Cass. n. 7322/1986), in quanto il deceptus sarebbe stato indotto a concludere un contratto che senza i raggiri del deceptor non avrebbe altrimenti stipulato.

Anche la richiesta di annullamento dei contratti de quo, o di alcune loro clausole, non può, tuttavia, trovare accoglimento.

Infatti, secondo il giudice di legittimità, la prova del dolo, inteso come artifizi e raggiri idonei ad indurre un soggetto di normale prudenza a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe concluso a diverse condizioni, deve essere fornita dal deceptus con particolare rigore, e non sono sufficienti semplici induzioni o presunzioni ( v. Cass. n. 1570/1969), anche se, in via generale, il dolo, inteso come fatto illecito, può essere provato con ogni mezzo.

Nel caso che ci occupa, invero, parte attrice ( odierna appellata) non ha minimamente dato prova del comportamento del deceptor integrante gli estremi degli artifizi al momento della stipula dei contratti in oggetto; il teste Del Gaudio, infatti, ( v. verbale d’udienza del 23.6.2006), si è limitato a riferire che, all’atto della stipula dei contratti, " il consulente della Cattolica pose delle domande sui motivi che inducevano Ernesto a stipulare la polizza", per poi aggiungere di non essere " in grado di precisare in maniera dettagliata il tipo di domande poste e le risposte anche perché non ero interessato"; lo stesso attore, all’udienza del 30.5.2005, si limita a ricostruire in questi termini il momento di conclusione dei contratti, precisando che allo Iurillo " spiegai quali fossero le mie esigenze e lo stesso mi sottopose alla firma, dopo averle predisposte, le due polizze che poi mi vennero consegnate".

Va soltanto precisato, infine, che a nulla vale l’assunto di parte appellata, per cui all’assicurato sarebbe sta consegnata soltanto la polizza e non anche il contratto: invero, detta circostanza, se pur vera, nulla dice circa un comportamento scorretto dell’assicuratore, considerato che, come si evince dai documenti versati in atti, le citate polizze del 28.11.2002 e del 3.12.2002 espressamente indicavano i rischi coperti dai contratti di assicurazione.

In ordine alle spese di lite, esse, per entrambi i gradi del presente giudizio, si liquidano a carico dell’appellato soccombente a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

3) Accoglie l’appello e, in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 2795/2008 del 14.5-19.5/2008, dichiara efficaci le clausole dei contratti di assicurazione ( di cui alle polizze nn. 4318 e 6827) stipulati tra APPELLATO e l’Appellante , e, rispettivamente, previste al settore D) della polizza n. 4318 e contrassegnate come prestazioni speciali " alpinismo fino al terzo grado" e "guida autocarri e furgoni" di cui alla polizza n. 6827;

4) Condanna APPELLATO al pagamento, in favore dell’Appellante in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del presente giudizio,che liquida in Euro 1.828,00, di cui Euro 55,00 per spese vive, Euro 985,00 per onorari ed Euro 788,00 per diritti, oltre rimb. forf. del 12,50% su diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge.

Castellammare di Stabia, 10.11.2009

Il giudice

Dott. Angelo Scarpati

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Torre Annunziata sez di Stabia del 10.12.2009 Appalto, gara, licitazione privata, clausola compromissoria (2010-01-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DISTACCATA DI XXXDI STABIA

nella persona del dott. Angelo Scarpati,

nella causa iscritta al n. 278/2004 R. G. Cont.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

TRA

Comune di XXX, in pers. del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio Siracusa e Donatangelo Cancelmo , giusta mandato in calce all’atto notificato, elett.te dom.to con gli stessi difensori in XXX , P.zza Giovanni XXIII presso l’Avvocatura Municipale

OPPONENTE

E

XXXYYY snc, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Fulvio Ricca, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elett.te dom.ta in Napoli in P.zza Bovio n. 33 presso lo studio di detto difensore

OPPOSTA

Conclusioni: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 10.12.2009.

L’opposizione è fondata per i motivi di seguito precisati.

Deve dirsi che parte opponente ha, in primo luogo, sollevato eccezione di nullità dell’opposto decreto ingiuntivo, e ciò in considerazione del mancato rispetto, da parte della società opposta, di quanto disposto dall’art. 47 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, che prevede la competenza di un collegio arbitrale per tutte le controversie relative all’esecuzione e all’adempimento di detta tipologia di contratti: detta doglianza è fondata.

Invero, deve in primo luogo precisarsi che il citato art. 47 del DPR 1063/1962 ( Capitolato generale sugli appalti di opere pubbliche) è sicuramente applicabile al contratto de quo, e ciò considerato l’espresso ed in equivoco richiamo che le parti contraenti allo stesso hanno effettuato: in particolare, all’art. 124 del capitolato speciale d’appalto delle opere in oggetto, si legge che fanno parte integrante del contratto di appalto, tra l’altro, proprio il Capitolato generale, cioè quanto disposto dal DPR 1063/1962.

L’art. 47 del DPR 1063/1962 prevede, dunque, in tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche ( come è quello in oggetto), il, deferimento obbligatorio e generale delle controversie nascenti da detto contratto ad un collegio arbitrale: in ordine a detto profilo di obbligatorietà, tuttavia, è necessaria una precisazione.

Invero, con sentenza n. 152 del 2.5.1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della L. 741/1981, che aveva modificato il citato art. 47 DPR 1063/1962, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di entrambi i contraenti di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, con la conseguenza che è del tutto valida ed efficace detta deroga, ancorché effettuata unilateralmente da uno solo dei contraenti, con la proposizione della domanda, anche monitoria, davanti al Tribunale ordinario ( v. Cass. n. 1915/2000).

Ciò precisato in ordine all’attuale contenuto dispositivo dell’art. 47 DPR 1063/1962, deve tuttavia affrontarsi la questione dell’operatività di siffatta norma, nel testo modificato dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 1996, con riguardo a quei contratti, come quello in oggetto, stipulati prima di detta pronuncia costituzionale.

Orbene, deve in questa sede darsi atto di un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto, il quale, invero, ad avviso di questo giudice, sembra essersi recentemente chiuso con univoci pronunciamenti del giudice di legittimità: secondo detto ultimo orientamento la modifica, intervenuta nel corpo dell’art. 47 a seguito della citata pronuncia del 1996, non incide minimamente sui contratti stipulati anteriormente a detta data, appunto come quello in oggetto.

Invero, secondo le più recenti pronunce del giudice di legittimità, qualora in un contratto di appalto stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione provata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con DPR 1063/1962, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione " per relationem perfectam" nel richiamo patrizio: orbene, in tal caso, e ciò è determinante, la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa. Ne consegue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte Costituzionale, non possono alterare il regime patrizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale ( v. Cass. n. 17083 del 24.6.2008). In questo senso si era già precedentemente espresso lo stesso giudice di legittimità, affermando che, qualora le parti, nello stipulare un contratto di appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa ( negozio cd. " per relationem"), il contenuto della norma richiamata ( nella specie, art. 47 DPR 1063/1962 in tema di competenza arbitrale), viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l’estensione ed i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della medesima norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi ( v. Cass. n. 4176 del 22.2.2007).

Per tutto quanto affermato, dunque, ne discende che parte opposta non avrebbe potuto legittimamente, in sede monitoria, adire il giudice ordinario, stante la operatività , per quanto detto sopra, dell’art. 47 DPR 1063/1962, per cui l’opposto decreto ingiuntivo è stato emesso da Autorità giudiziaria priva di potestas iudicandi nella materia in oggetto: detto decreto ingiuntivo, dunque, è da considerasi radicalmente nullo.

Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità, qualora il decreto ingiuntivo sia emesso in difetto di competenza dell’organo che ha emesso l’ingiunzione o di altri presupposti processuali, cioè in difetto di inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, in tal caso il giudice dell’opposizione non può giammai emettere una pronuncia nel merito nei confronti dell’opponente e dell’opposto ( v. Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 8853/1998), e dunque, dichiarata la nullità del provvedimento monitorio, esso giudice esaurisce del tutto la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione ( v. Cass. n. 89/2000).

In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, deve dirsi, in ogni caso, che la stessa è inammissibile, considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non già, come accede nel caso che ci occupa, parte opposta ( v. Cass. n. 2529/2006).

La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di XXXdi Stabia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 25/2004 del 12.2.2004 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Distaccata di, e, per l’effetto, revoca la concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo di cui sopra;

2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

XXX di Stabia,10.12.2009

Il giudice
Dott. Angelo Scarpati

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