Cassazione Penale n. 40587/09 Circolazione stradale, bambini, pedoni, attraversamenti (2010-01-18)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C. veniva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per rispondere del reato di omicidio colposo per avere per colpa – consistita in imperizia, imprudenza, negligenza, nonchè inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale per aver circolato alla guida di un autocarro in condizioni di sovraccarico in relazione al trasporto di materiale inerte in quantità superiore alla portata consentita, ed altresì senza rispettare le regole di comportamento dettate dall’art. 140 C.d.S. e art. 141 C.d.S., comma 1, – provocato la morte del piccolo M.F.D. investendolo mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava, procedendo nel senso opposto a quello seguito dal B., nel ristrettissimo spazio di carreggiata tra il lato destro dell’automezzo ed il marciapiede; al B. veniva altresì contestato di aver omesso, in presenza di siffatte condizioni, di arrestare l’autocarro: fatto avvenuto il (omissis).

All’esito del dibattimento, svoltosi con il rito abbreviato, il Tribunale condannava il B. alla pena ritenuta di giustizia, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. A seguito di rituale gravame, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava l’impugnata decisione, e, richiamando la dinamica dell’incidente quale ricostruita in base alle risultanze processuali già evidenziate dal primo giudice, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) l’autocarro, condotto dal B., procedeva a pieno carico ad una velocità di circa 20 km/h come desumibile dai rilievi planimetrici e dalla consulenza tecnica; b) lo stesso imputato aveva dichiarato che, avendo visto due bambini sopraggiungere in bicicletta, aveva rallentato l’andatura per poi riprendere la marcia a passo d’uomo una volta resosi conto che i due bambini si erano accostati sul terrapieno posto sul lato della strada; c) appariva pertanto del tutto condivisibile la dinamica ricostruita dal Tribunale secondo cui, mentre l’autocarro proseguiva la sua marcia ad andatura ridotta, dopo aver superato il punto in cui si trovavano i due bambini, il piccolo F. aveva perso l’equilibrio finendo a terra, venendo così travolto dalle ruote del pesante automezzo; d) l’imputato aveva quindi violato le norme di comportamento previste dal codice della strada, nonchè quelle di prudenza e diligenza, avendo omesso di arrestare il veicolo alla vista dei due bambini i quali in bicicletta stavano sfilando in uno spazio angusto compreso tra l’autocarro ed il marciapiede: nè il nesso di causalità, tra la condotta del B. – imprudente, negligente e contraria alle norme di legge – e l’evento poteva ritenersi interrotto dal comportamento del bambino, posto che la giovanissima età di quest’ultimo, la precaria stabilità della bicicletta, le ridotte dimensioni dello spazio tra l’autocarro ed il margine della strada, erano circostanze tali da consentire la rappresentazione di una situazione di concreto pericolo per il minore, anche alla luce dei principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

Ha proposto ricorso per Cassazione il B., deducendo vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze processuali in ordine all’affermazione di colpevolezza, e denunciando mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, che era stato sollecitato sul rilievo della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile con citazione nei confronti della compagnia di assicurazione per la responsabilità civile e dello stesso imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata.

Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, la Corte di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite agli atti (in particolare: i dati riportati nella planimetria, la consulenza tecnica e le dichiarazioni dello stesso B.). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata presentano profili ai limiti della inammissibilità, posto che si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud.

24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).

Il convincimento espresso dai giudici del merito si pone altresì in assoluta sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica materia di investimenti di bambini che possono così sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell’obbligo imposto dall’art. 102 C.d.S., comma 3, (vecchio codice; attuale art. 141 C.d.S., comma 4), dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi;

pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 41 c.p., comma 2, (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 5, 25 marzo 1982, Naticchioni);

"Esattamente è affermata la responsabilità del conducente di una autovettura per omicidio colposo per l’investimento di un bambino (nella specie di anni (omissis)) che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non avere tenuto una velocità adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini, tempestivamente avvistata. Invero, il conducente, avvistati i bambini a congrua distanza, era tenuto, per il disposto dell’art. 102 C.d.S., comma 3 e per norma di comune prudenza, a regolare la velocità, rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano a scansarsi" (in termini, Sez. 4, n. 2191 del 15/12/1964 Ud. – dep. 18/05/1965 – Rv. 099400).

Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, la doglianza del ricorrente è priva di fondamento/posto che la richiesta risarcitoria in sede civile in alcun modo può assumere la valenza di un avvenuto risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della corrispondente attenuante.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n.3 del 2010 Procedura civile, notificazione, art 140, decorrenza termine, compiuta giacenza, avvenuta notifica (2010-01-15)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 3

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell’11 febbraio 2008 e dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 11 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

1. ( Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2008 (reg. ord. n. 75 del 2009), il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all’atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale si discute della tempestività dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui notificazione è stata effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.

In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta più volte (a partire dalla sentenza n. 213 del 1975, fino all’ordinanza n. 97 del 2004) a proposito dell’art. 140 cod. proc. civ., sempre disattendendo le eccezioni di illegittimità prospettate in relazione al fatto che il perfezionamento della notifica si verifica al compimento delle formalità prescritte dalla norma, e non alla ricezione della raccomandata.

Il Tribunale di Bologna osserva che il diritto vivente relativo all’art. 140 cod. proc. civ. si evince ora da due arresti delle Sezioni unite, entrambi posteriori all’ultimo intervento della Corte costituzionale.

L’ordinanza n. 458 del 2005, nell’affermare la nullità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui non sia allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata all’originale dell’atto notificato, ha precisato che il dettato della norma realmente impone di ritenere che il perfezionamento si realizzi con la spedizione della raccomandata, anche perché, essendo questa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qual è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.

Ad avviso del rimettente, con questa pronuncia la Corte di cassazione avrebbe affiancato all’effetto anticipato per il notificante un ulteriore provvisorio e anticipato effetto per il destinatario.

Secondo il Tribunale di Bologna, se appare logico che, essendo il notificante il primo soggetto che entra nel procedimento (attivandolo), l’effetto a lui rapportato sia anticipato e dunque provvisorio, non può non destare perplessità ritenere tale anche l’effetto per il destinatario, che ontologicamente dovrebbe concludere la sequenza procedimentale. E – osserva il rimettente – non si vede come sia possibile che un atto perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il suo scopo in base ad un quid pluris esterno.

Il giudice a quo precisa che una correzione di questo “problematico” profilo viene dall’ordinanza n. 627 del 2008, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che, nel caso della notifica del ricorso per cassazione sia a mezzo posta sia ex art.140 cod. proc. civ., l’avviso di ricevimento non è un elemento costitutivo della notifica, bensì esclusivamente una prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’instaurazione del contraddittorio. La sua mancata produzione, quindi, si pone ora su un piano probatorio anziché su quello della validità, per cui non sussiste più una necessità di consolidamento dell’effetto perfezionativo verso il destinatario, che è già determinato dalla spedizione della raccomandata.

Tale essendo il diritto vivente formatosi sull’art. 140 cod. proc. civ., da intendere nel senso che la spedizione della raccomandata ne rappresenta il perfezionamento per il destinatario, il rimettente si chiede come possa, da sola, la spedizione inserire l’atto nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo, se non fondandosi su una perfetta e drastica fictio iuris. Secondo il giudice a quo, sussiste conoscibilità nel momento in cui un atto entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione. Ciò troverebbe riscontro, sul piano sostanziale, nell’art. 1335 cod. civ., che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, e non nel momento in cui sono spediti a tale indirizzo.

Questa realtà logica è alla radice della previsione, nell’art. 140 cod proc. civ., della raccomandata “con avviso di ricevimento”; ed è alla radice, altresì, delle considerazioni sul ruolo da attribuire a tale avviso nelle sopra citate ordinanze delle Sezioni unite.

Ad avviso del rimettente, non vi sarebbe un’adeguata tutela per il destinatario che si costituisce: «se il destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto conoscenza non quando la raccomandata informativa è giunta al suo indirizzo, bensì quando vi è stata spedita».

Per il destinatario che si costituisce vi sarebbe una riduzione dei termini a difesa (siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli di comparizione per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta.

Nel complessivo sistema notificatorio civile, nessuna altra ipotesi di notificazione confliggerebbe così evidentemente con il principio della ricezione.

Ad avviso del Tribunale rimettente, identificare, qualora il processo sia avviato con notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l’instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l’atto informativo entra (che è cosa diversa dall’esservi spedito) nella sfera di conoscibilità del notificato, significherebbe da un lato configurare il contraddittorio come mero simulacro e non in modo effettivo (il che contrasterebbe con l’art. 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui impone l’effettività del contraddittorio in ogni processo), dall’altro far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza che ciò sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante (il che contrasterebbe sia con il principio della parità delle parti sempre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con l’ancor più generale principio della “giustizia del processo”, rinvenibile nell’art. 111, primo comma, Cost.).

L’insussistenza di motivi di ragionevolezza alla base della fictio iuris che identifica l’instaurazione del contraddittorio ex art. 140 cod. proc. civ. contrasterebbe con l’art. 3, primo comma, Cost., nella sua accezione di precetto impositivo della ragionevolezza come confine della discrezionalità del legislatore ordinario.

Infine, la “retrocessione” del contraddittorio, che l’art. 140 cod. proc. civ. impone tramite fictio iuris, lederebbe l’art. 24 Cost., nella parte in cui, al secondo comma, tutela il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato del processo, e quindi anche al momento dell’instaurazione del contraddittorio: i termini di difesa che il legislatore concede a seguito della in ius vocatio sono infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in misura superiore a quella necessaria per rendere attuabile in tempi ragionevoli il perfezionamento della notifica.

2. ( Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione.

La questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato per quale ragione non possa essere data una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 140 cod. proc. civ.

In ogni caso, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe infondata nel merito.

L’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 149 cod. proc. civ. non sarebbero utilmente comparabili, in quanto perseguono diverse finalità. Mentre la disciplina dettata dall’art. 140 cod. proc. civ. – per l’ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del destinatario – è ispirata all’evidente fine di non pregiudicare il diritto di difesa del notificante, a causa di circostanze personali o di possibili comportamenti dilatori del destinatario; l’art. 149 cod. proc. civ., invece, riguarda la diversa ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale e persegue l’inderogabile finalità di tutelare il diritto di difesa del notificatario.

La questione sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. sarebbe, in via preliminare, inammissibile, perché il giudice rimettente non spiegherebbe quale sarebbe il termine “normale” per la difesa ed in quale misura esso sarebbe ridotto. In ogni caso, essa sarebbe infondata nel merito. Difatti, nell’ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. ciò che viene spedito con la raccomandata con avviso di ricevimento è l’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica alla parte di avere effettuato il deposito dell’atto nella casa comunale; nella notificazione a mezzo posta, invece, ciò che viene spedito è proprio l’atto da notificare. Pertanto, un problema di conoscenza effettiva dell’atto in questione, per l’ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., non si pone mai, in quanto, appunto, anche con la ricezione della raccomandata il destinatario non viene a conoscenza del contenuto dell’atto.

La difesa erariale esclude, infine, che si ponga un problema di violazione del giusto processo e del principio dell’effettività del contraddittorio.

3. ( Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2008 (reg. ord. n. 88 del 2009), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, completa l’iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

La Corte d’appello motiva la sussistenza del requisito della rilevanza osservando che nel giudizio si discute proprio di quale sia la data di notifica del decreto ingiuntivo – effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. – da considerare efficace per i destinatari, attuali appellanti. Seguendosi la tesi della Corte di cassazione, fatta propria dal primo giudice, secondo cui tale data coinciderebbe con il giorno in cui l’ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata (nella specie il 22 marzo 2004), l’opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perché proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (l’atto di opposizione essendo stato notificato a mezzo posta e consegnato agli ufficiali giudiziari in data 4 maggio 2004); mentre, reputandosi che la data coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego (30 marzo 2004) o con il decorso dei dieci giorni successivi alla spedizione (1° aprile 2004), l’opposizione monitoria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevedono modalità notificatorie alquanto simili in presenza di analoghi presupposti di fatto. In entrambi i casi, la notifica non può effettuarsi direttamente al destinatario, perché questi non è reperibile in loco o perché le persone abilitate a ricevere il piego in luogo di lui rifiutano di riceverlo, ovvero perché vi è temporanea assenza del destinatario o la mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate. In un caso, quello di cui all’art. 140 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento; analogamente, nel caso di notifica ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, l’agente postale deposita il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza, e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza dà notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In sostanza, l’unica vera differenza strutturale sarebbe che, nell’un caso, l’ufficiale giudiziario provvede al deposito della copia presso la casa comunale, mentre, nell’altro, l’agente postale provvede al deposito del piego presso l’ufficio postale.

Si tratta allora di verificare – prosegue il rimettente – se questa differenza possa ex se giustificare l’operare della successiva regola differenziatrice secondo cui solo nella notifica postale il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l’atto presso l’ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio, laddove l’art. 140 cod. proc. civ. – secondo la tradizionale interpretazione di legittimità – fa coincidere la data della notifica con la stessa data di spedizione della raccomandata.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, il legislatore – con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005 – non si è limitato a introdurre in modo espresso l’obbligo di spedizione della raccomandata, ma ha anche posto una regola di maggior tutela per il destinatario della notifica a mezzo posta attraverso la fissazione di un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, termine utile a far decorrere gli effetti della notifica per il destinatario stesso al fine dello svolgimento di ogni ulteriore e successiva attività processuale di suo interesse. Pertanto, quanto alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta nei casi di assenza o rifiuto di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, il sistema – ormai basato sul generale principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio – si completa in questo senso: per il notificante, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notifica si perfeziona comunque al momento della consegna dell’atto da notificare; per il notificatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Posto che, secondo l’esegesi consolidata della Corte di cassazione, la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. coincide per il destinatario con l’invio della raccomandata, l’esistenza stessa di tale interpretazione, ad avviso del rimettente, configura e conforma il precetto normativo e non consente di percorrere una interpretazione difforme che si pretenda costituzionalmente orientata.

Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 Cost., perché casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso. Difatti, l’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l’ingiusta erosione del termine per svolgere le successive attività difensive (come nel caso di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo), riportando la situazione di garanzia delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l’atto; mentre, per l’altro, non rende troppo onerosa la notifica per il mittente, che, comunque, potrà dare per notificato l’atto decorso il termine di dieci giorni.

Un simile effetto non è garantito dall’art. 140 cod. proc. civ., esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un trattamento meno garantista, pur in presenza di presupposti di fatto analoghi, e per di più sulla base di una scelta della tipologia di notifica che viene effettuata, di norma, da soggetti, l’ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario.

Vi sarebbe anche un contrasto con l’art. 24 Cost., per la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questi costretto a presidiare con tendenziale continuità la sua cassetta postale anche in periodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di attività difensive che prendano data a partire dall’avvenuta notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa è la situazione del destinatario di una notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Del resto, la stessa Corte di cassazione, con l’ordinanza delle Sezioni unite n. 458 del 2005, anche se ha ritenuto che per il notificante la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. prenda effetto dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ha considerato comunque necessario che il notificante, esibendo l’avviso di ricevimento, ponga il giudice nelle condizioni di verificare se l’atto sia stato effettivamente consegnato al destinatario o sia comunque convenientemente entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ciò, ad avviso del rimettente, significa che non ha più alcun rilievo la circostanza che, spedendo l’avviso ex art. 140 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario metta il notificatario potenzialmente in grado di conoscere la natura dell’atto notificando, poiché ciò che conta, nella nuova ricostruzione interpretativa della Corte stessa, è la produzione dell’avviso di ricevimento come strumento per accertare l’effettiva conoscenza o conoscibilità dell’atto. Pertanto non vi sarebbe più motivo di distinguere le due forme di notifica in esame sulla base di una differenza – la possibilità di immediata conoscenza dei dati salienti dell’atto da notificare per la presenza delle indicazioni prescritte dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ. – che non rileva comunque ai fini della decorrenza di efficacia della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., né per il notificante, né per il notificatario.

4. ( Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione.

Dopo avere rilevato che l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 non sarebbero utilmente comparabili, l’Avvocatura osserva che la questione sarebbe infondata anche in riferimento all’art. 24 Cost. Sotto quest’ultimo profilo, la difesa erariale premette che il problema prospettato dal rimettente si pone per tutte le notificazioni effettuate attraverso la spedizione di una raccomandata e che il termine di dieci giorni previsto dal citato art. 8 non costituirebbe idonea tutela per il destinatario.

5. ( In prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’uno e nell’altro giudizio, memorie illustrative.

La difesa erariale – nel ribadire che la giurisprudenza costituzionale, sin dal 1975, ha affermato la legittimità costituzionale della norma denunciata con riguardo al perfezionamento della notificazione con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e non da quella del ricevimento della stessa – osserva, con riguardo alla questione sollevata dal Tribunale di Bologna, che l’ordinanza di rimessione non prospetta profili di illegittimità nuovi o diversi da quelli già sottoposti ed esaminati dalla Corte costituzionale. La differente disciplina del perfezionamento del procedimento notificatorio dell’art. 140 cod. proc. civ. rispetto a quello della notifica a mezzo posta – si afferma – è stata ampiamente giustificata dalla Corte costituzionale. Inoltre, ad avviso della difesa erariale, il rispetto del principio dell’effettività del contraddittorio, quale corollario del più ampio principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost., non aggiunge nulla rispetto a quanto è stato già stabilito dalla Corte costituzionale con riferimento al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. La questione sarebbe altresì infondata se analizzata alla luce della fattispecie concreta, avendo il debitore goduto di un lasso di tempo più che congruo (quaranta giorni) per approntare la propria difesa e per notificare l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

In relazione alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano, l’Avvocatura osserva che, con la sentenza n. 346 del 1998, la Corte costituzionale non ha affermato la necessità che tutti i procedimenti notificatori siano identici o strettamente omogenei – ciò che lederebbe la discrezionalità legislativa – bensì che viola il diritto di difesa la mancanza di un avviso del compimento delle formalità di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e la ristrettezza del termine di dieci giorni a seguito dei quali l’ufficio postale poteva rispedire al mittente l’atto senza che il destinatario avesse più la possibilità di reperirlo.

Secondo la difesa erariale, le modalità della notifica stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ. garantiscono i diritti di difesa ed il ragionevole trattamento, non venendo in gioco alcuna necessità di uniformarle ulteriormente senza invadere il campo della discrezionalità propria del legislatore.

Considerato in diritto

1. ( Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna (reg. ord. n. 75 del 2009) e dalla Corte d’appello di Milano (reg. ord. n. 88 del 2009), investono l’art. 140 cod. proc. civ., il quale, sotto la rubrica «Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia», prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

L’art. 140 cod. proc. civ. è denunciato da entrambi i rimettenti nella parte in cui, secondo il diritto vivente – quale risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite –, fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Così interpretata, la norma denunciata – non prevedendo che il contraddittorio si instauri all’atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata – violerebbe, ad avviso del Tribunale di Bologna, gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, per irragionevolezza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, per l’incidenza sul diritto di difesa del destinatario di atti notificati ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti).

Lo scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è sollecitato dalla Corte d’appello di Milano attraverso l’indicazione, come tertium comparationis, dell’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che fa coincidere il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore.

2. ( Entrambe le ordinanze di rimessione attengono a questioni di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. e sono sollevate sotto profili analoghi; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

3. ( Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato con riguardo all’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Bologna sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all’onere di sperimentare la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice.

Il giudice rimettente ha preso atto dell’essersi formata una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l’intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell’indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

4. ( La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna è inammissibile per un’altra preliminare ragione, ossia per mancata motivazione sulla rilevanza della questione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

5. ( La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano è, invece, fondata.

5.1. ( Questa Corte ha già avuto occasione di scrutinare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 140 cod. proc. civ., interpretato nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito.

La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl’interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», questa Corte ha rilevato che «nell’ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell’atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».

La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell’ambito del processo civile, «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza». Infine, ha sottolineato che non è utile la comparazione con l’art. 149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell’art. 140 cod. proc. civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta, che l’avviso di ricevimento della raccomandata debba essere allegato all’originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfezionata solo alla data della ricezione della raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l’unica operazione predisposta perché l’atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l’ufficiale giudiziario appone in calce all’originale dell’atto qualora questo sia notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell’art. 140 se ne fa menzione nella relata dell’ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all’art. 140 cod. proc. civ.».

Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento. E l’ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una volta realizzata la fondamentale esigenza dell’immissione della copia dell’atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario – esigenza certamente soddisfatta dall’art. 140 cod. proc. civ. con l’affissione dell’avviso di deposito – l’adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti».

5.2. ( I successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongono di rimeditare queste conclusioni.

5.2.1. ( In primo luogo, la ratio che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata, non è più riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004).

Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il destinatario – in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) – soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto.

Né la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.

5.2.2. ( In secondo luogo, è da tener presente che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario la disciplina della consimile notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l’illegittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale.

A questo punto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, è intervenuto il legislatore, che, con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che: (a) se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; (b) del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; (c) l’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente; (d) la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall’art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza. E ciò, per di più, in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l’ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l’ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l’uno o l’altro modo di notificazione (sentenza n. 346 del 1998).

5.3. ( Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627).

È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 3935 del 18/2/2009 Vendita, immobili, evizione, notaio, responsabilità, professionale (2010-01-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra M.A. M. acquistò dal sig. O.F. , con atto a rogito del notaio M.F. in data 18 maggio 1981, la nuda proprietà di un appartamento in (…), pervenuto al venditore per atto di divisione del (…). Sennonché, in accoglimento della domanda proposta nei confronti suoi e del venditore dalla sig.ra G. F. , il Tribunale di Genova, con sentenza del 2 febbraio 1989 confermata dalla Corte di appello della medesima città con sentenza del 15 novembre 1993, dichiarò l’inopponibilità della vendita all’attrice, avendo quest’ultima acquistato la nuda proprietà della medesima porzione immobiliare con atto a rogito del notaio B.M. in data 28 gennaio 1971.

La sig.ra M.A.M., quindi, convenne davanti al Tribunale di Genova il notaio M.F. per essere risarcita dei danni connessi alla evizione subita per colpa professionale della convenuta. Il Tribunale respinse la domanda, ma la Corte ligure, adita con appello della soccombente, con sentenza non definitiva del 29 settembre 1999, condannò il notaio al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

Su ricorso della dott.ssa M.F. , detta decisione fu, con sentenza 26 settembre 2001 n. 12036 di questa Corte, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Genova.

Il giudice di rinvio respinse l’appello della sig.ra M.A.M. , con sentenza 4 dicembre 2003 n. 1046, osservando in particolare (secondo quanto e’ dato leggere nella successiva sentenza della medesima Corte genovese, fatta oggetto di ricorso in questa sede) che la responsabilità del notaio non poteva nemmeno farsi scaturire dal fatto che con il precedente rogito B. del 1971 era stato trasferito l’interno 7, ossia lo stesso numero di interno indicante la porzione immobiliare pervenuta al venditore O. nell’atto di provenienza (l’atto di divisione (…)), dato che sin dal (…) era stato frazionato in due appartamenti, contraddistinti con i numeri (…) e individuati in catasto con due diversi subalterni, rispettivamente il (…), sicché la compravendita del (…) si riferiva al primo e quella del (…), rogata dal notaio M.F. , al secondo, all’epoca ancora nella piena disponibilità del venditore.

Avverso tale decisione l’appellante propose istanza di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, accolta dalla Corte genovese con sentenza 16 dicembre 2006 n. 162 contenente anche, in sede rescissoria, pronuncia non definitiva di condanna del notaio M.F. al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La sentenza di revocazione accerta l’esistenza di uno (il secondo) dei quattro errori denunciati dall’istante, ed espressamente dichiara assorbiti gli altri.

L’errore accertato consiste in ciò, che la sentenza di rinvio del 2003, nel motivare l’insussistenza della responsabilità del notaio, afferma che due sentenze – la sentenza 19 febbraio 1982, n. 380 del Tribunale di Genova e la sentenza 10 ottobre 1983, n. 540 della Corte di appello – emesse in altra causa introdotta dall’ O. nei confronti della G. per l’accertamento che la vendita del (…) non comprendeva anche l’interno (…) e conclusasi con l’accoglimento della domanda riconvenzionale, di contenuto opposto, formulata dalla convenuta, erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. , in particolare su una sorta di atto di confessione stragiudiziale del venditore; mentre tale atto, nella realtà, era stata prodotta soltanto nel diverso, successivo giudizio (di cui si è detto all’inizio della presente narrativa) introdotto dalla G. nei confronti dell’ O. e della M. A. M. e conclusosi con l’accertamento dell’evizione subita da quest’ultima.

Stabilito, quindi, di revocare la sentenza di rinvio, la Corte, rinnovando in sede rescissoria il giudizio di appello, ha ritenuto che l’atto di vendita del 1971 andasse certamente interpretato nel senso che comprendeva l’intera proprietà acquistata dall’ O. nel 1958, onde null’altro questi poteva ancora vendere alla M.A.M. dieci anni dopo, e che, conseguentemente il notaio M.F. era responsabile per non averlo colto e rappresentato, quantomeno in termini dubitativi, alla cliente.

La Dott.ssa M.F. ricorre avverso la sentenza di revocazione per due motivi, cui resiste con controricorso la sig.ra M.A.M. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, si censura la statuizione rescindente.

1.1. – Si contesta anzitutto l’essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio individuato dai giudici della revocazione, consistente nell’avere i primi affermato, contrariamente alle inequivoche risultanze documentali, che le sentenze del 1982 e 1983 erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. . La ricorrente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i caratteri della essenzialità e decisività sono presenti esclusivamente nell’errore che sia stato causa di una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, e dunque non in quello incidente su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati in un più ampio contesto probatorio, osserva che la sentenza revocata era pervenuta alla decisione di rigetto dell’appello sulla base della valutazione, appunto, di elementi diversi ed ulteriori (puntualmente elencati nel ricorso) rispetto alle richiamate sentenze del 1982 e 1983 e che, anzi, nella sentenza revocata le considerazioni svolte in ordine alle sentenze del 1982 e 1983 costituiscono dei meri obiter dicta, irrilevanti agli effetti della decisione finale.

1.2. – Con il motivo in esame si contesta, altresì, la sussistenza di un altro – il primo – degli errori di fatto segnalati dall’istante in revocazione, sussistenza affermata nel seguente passo a pag. 30 della sentenza impugnata: "Dato che gli ulteriori errori di fatto, prospettati con l’atto di citazione in revocazione – nel novero dei quali si appalesa effettivamente sussistente l’errato riferimento, nella sentenza impugnata per revocazione, alla descrizione dell’immobile della via (…), contenuta nell’atto B. , come composto da sei vani anziché da nove vani, come, invece, indicato nell’atto B. – risultano assorbiti dalla dirimente rilevanza dell’errore di fatto, dedotto sub lettera b) alla pagina 10 dell’atto di citazione medesimo e sopra esaminato, il Collegio, in esito alla fase rescindente, revoca l’impugnata sentenza…".

La ricorrente osserva che, invece, là dove la sentenza di rinvio afferma che l’atto B. indicava che l’O. aveva venduto alla G. un appartamento composto di sei vani si riferiva ai vani catastali, non a quelli reali, e che altrettanti erano i vani indicati tra i dati catastali riportati nell’atto; contesta, inoltre, a conclusione della esposizione del motivo, la sussistenza anche del terzo e del quarto degli errori denunciati all’istante in revocazione.

2. – Il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.

2.1. – Con riferimento alla prima delle due censure ( in cui esso si articola, va previamente ribadito quanto costantemente affermato da questa Corte e condiviso dalla stessa Corte genovese nella sentenza qui impugnata, ossia che l’errore di fatto che da luogo alla revocazione della sentenza deve essere, tra l’altro, "essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (così la massima ufficiale estratta da Cass. Sez. Un. 561/2000). Va altresì ribadito che il giudizio di decisività dell’errore, ossia la valutazione sulla sussistenza o meno di siffatto nesso causale, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito (della revocazione) e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione non inficiata da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 25376/2006, 9369/2006, 1643/1984, 4103/1983, 80/1979).

Tanto premesso, va chiarito che erra dunque la ricorrente allorché tenta di coinvolgere questa Corte nella valutazione di decisività dell’errore sollecitando il diretto esame (viceversa inibito in questa sede, proprio perché rientrante nel merito del giudizio di revocazione) della sentenza della Corte di rinvio. Nondimeno, la censura di violazione di legge mossa alla sentenza qui impugnata è fondata, perché la Corte genovese mostra di avere male inteso come si configuri, concettualmente, il nesso di causalità tra errore e pronuncia che rende decisivo l’errore stesso (e ciò integra un vizio di legittimità, denunciabile in questa sede).

Invero, dopo aver riportato ampi stralci delle richiamate sentenze del 1982 e 1983, relativi alle ragioni per cui, secondo quei giudici, il rogito B. andava interpretato in senso ampio, ossia nel senso che aveva ad oggetto l’intero appartamento interno 7 nella sua consistenza originaria e non soltanto la parte di esso identificata con il medesimo interno a seguito del frazionamento, la sentenza qui impugnata motiva la ritenuta essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio come segue (le sottolineature sono dell’estensore della presente sentenza):

"… la corretta lettura del dato documentale rappresentato dalle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983 avrebbe indotto l’organo giudicante a ritenere, invece, che i dati esaminati in quelle sedi erano gli stessi elementi di cui disponeva il Notaio M. F. – in particolare, l’atto di divisione rogato dal Notaio S. , il rogito B. , le planimetrie relative ai due appartamenti, subalterni (…) e le misure catastali – e, quindi, a prendere in considerazione le sentenze medesime, con l’ulteriore conseguenza di non potere prescindere dall’individuazione della comune intenzione delle parti contraenti l’atto pubblico di compravendita del 28/1/1971, ponendosi, a propria volta, il problema se i contraenti medesimi avessero inteso compravendere la nuda proprietà dell’intero appartamento oppure di una sola delle due unita’ in cui esso era diviso.

In altri termini, l’errore, in cui è incorsa la sentenza impugnata per revocazione, ha precluso la considerazione delle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983, mentre, ove tali decisioni fossero state considerate, l’organo giudicante sarebbe stato tenuto ad affrontarne le articolate motivazioni sopra riportate e, segnatamente, non avrebbe potuto esimersi dal confrontare l’atto di provenienza ed il rogito B. e dall’esaminare nella sua interezza, in maniera, quindi, comprensiva della clausola del seguente testuale tenore "salvo migliori confini, indicazioni, descrizioni e dati di catasto il cui errore od omissione non potra’ mai pregiudicare il presente atto", e non solo limitatamente al sommario riferimento alla indicazione dei confini, procedendo cosi alla necessaria ermeneutica contrattuale, in luogo di incentrare l’analisi nelle risultanze catastali, privilegiandole".

Nella seconda parte della sentenza – peraltro e-spressamente dedicata al giudizio rescissorio e non al giudizio rescindente – si aggiunge, poi, che l’esito dell’attività ermeneutica non sarebbe potuto essere che quello convincentemente ritenuto nelle richiamate sentenze del 1982 e 1983 (con quel che ne consegue quanto alla responsabilità del notaio M.F. ).

Il ragionamento dei giudici della revocazione è, in definitiva, il seguente: se i giudici di rinvio avessero ben letto le sentenze del 1982 e 1983, le avrebbero tenute in considerazione e si sarebbero, quindi, dati carico degli argomenti in esse svolti a sostegno della interpretazione "ampia" dell’oggetto dell’atto B. , che avrebbero conseguentemente fatto propria.

Questo ragionamento, però, configura qualcosa di diverso dal nesso causale tra errore e pronuncia del giudice che deve sussistere ai fini della revocazione.

Allorché, infatti, la giurisprudenza parla – come sopra si e’ visto – di nesso causale tra errore e decisione, si riferisce non alla causalità storica, ma ad un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, non degli accadimenti concreti. Non si tratta, in altri termini, di stabilire come si sarebbe, nei fatti, determinato il giudice ("quel" giudice) se non avesse commesso l’errore; si tratta, invece, di stabilire quale sarebbe dovuta essere, per necessità logico – giuridica, la decisione una volta emendatene le premesse dall’errore.

La Corte genovese avrebbe dovuto, dunque, spiegare perché, una volta escluso l’errore (ossia escluso che le sentenze del 1982 e 1983 erano state pronunciate in base ad elementi ulteriori rispetto a quelli disponibili dal notaio Mo. F. ), e proprio a causa di tale esclusione, il rogito B. andasse interpretato nel senso che sopra si e’ definito "ampio" (con ciò che ne consegue agli effetti della responsabilità del notaio M.F. ). Ciò, invece, non ha fatto, ma ha soltanto descritto il diverso comportamento che i giudici di rinvio avrebbero tenuto qualora si fossero resi conto dell’errore.

2.2. – La seconda censura (sopra sintetizzata al punto 1.2) è invece inammissibile perché non ha ad oggetto effettive statuizioni della sentenza impugnata. Ciò è del tutto evidente quanto al terzo e al quarto degli errori revocatori denunciati dalla sig.ra M.A. , sui quali la sentenza non si pronuncia in alcun modo; ma è comunque certo anche con riferimento al primo di quegli errori (attinente – si è visto sopra – al numero dei vani indicati nell’atto B.), la cui sussistenza viene affermata dalla Corte di appello in un passaggio della motivazione chiaramente pleonastico ed estraneo alla ratio decidendi, dato che immediatamente dopo i giudici esplicitano che la revocazione è pronunciata sulla esclusiva base del secondo degli errori denunciati, gli altri restando assorbiti.

Le questioni relative ai predetti errori dichiarati assorbiti restano, ovviamente, proprio in virtu’ del dichiarato assorbimento, aperte e impregiudicate nel prosieguo del giudizio davanti al giudice del rinvio che verra’ disposto a conclusione della presente sentenza.

3. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la parte rescissoria della sentenza impugnata, resta assorbito nell’accoglimento del primo, relativo al pregiudiziale giudizio rescindente.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento – nei sensi di cui sopra si è detto – del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, non e’ un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 14 Disposizioni in materia di personale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni in materia di personale

1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle
strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli
organici, assicurare il buon andamento dell’amministrazione evitando
interruzioni e disfunzioni nell’attivita’ gestionale, e’ fatta salva
la qualifica o categoria gia’ attribuita al personale alla data di
entrata in vigore della presente legge per effetto dell’applicazione
dell’art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25
(Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive
modifiche, purche’ lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni
corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con
atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. E’ fatta salva la posizione economica acquisita dal personale,
anche in stato di quiescenza, a seguito dell’espletamento delle
funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria gia’
rivestita, purche’ formalmente attribuite.

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 16 aprile 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0575&tmstp=1264493453585