REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un piu’ efficace riutilizzo, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi
esistenti nonche’ di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 2 Definizione 1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.

Art. 3

Condizioni per il recupero

1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio
del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche’ attigui o
comunque annessi ad unita’ immobiliari ubicate nel medesimo edificio,
qualora sussistono le seguenti condizioni:
a) l’edificio dove e’ ubicato il sottotetto deve essere stato
legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa
vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio
sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come
la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale
orizzontale, mediano tra il punto piu’ alto e quello piu’ basso
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata
in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20
metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei
comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
montani, e’ ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20
metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e’ calcolata
come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve
essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando
l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima
non puo’ essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso
abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui
alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi
fissi e ne e’ consentito l’uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non e’ prescritta;
f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda nonche’ delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine
di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al comma
1, lettere b) e c) e’ consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e
la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a
condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita’
dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche’ le
norme sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’ subordinato all’obbligo
di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa
abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova
unita’ immobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilita’, per mancata
disponibilita’ di spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al
comma 3, e’ consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi
vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro
quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere
destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli
interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per
l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
di proprieta’ del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’, altresi’, subordinato
all’obbligo di destinare la nuova unita’ immobiliare alla locazione a
canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un
periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la
medesima unita’ immobiliare sia utilizzata come prima casa da un
parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non
alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4 Classificazione dell’intervento ed oneri concessori 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi e’ classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 2. L’intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. 3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Art. 5 Modalita’ d’intervento 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonche’ delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilita’. 2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilita’ e di aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti.

Art. 6 Sostenibilita’ energetica ambientale 1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonche’, in conformita’ agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

Art. 7

Esclusioni e deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
zone territoriali omogenee «A» di cui dall’art. 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di
densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione,
totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche’ di
determinate tipologie di edifici, anche in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato
dalla presente legge, e’ consentito anche in deroga agli strumenti
urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi
vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai
limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di
superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti
ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio
all’interno dell’area considerata.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0574&tmstp=1264493453585

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 12 Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al
contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci,
interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti
pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande e la vendita al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti
delle aziende agricole regionali.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi
di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o
tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi
enti pubblici dipendenti nonche’ dagli istituti scolastici e
prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono
garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una
percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole
ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in
termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al
comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione
l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale
di cui al comma 1.
3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei
servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo
adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti
agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.
4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico 1. Alle imprese esercenti attivita’ di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attivita’, l’uso di un apposito logo regionale. 2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantita’ e la qualita’ dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalita’ di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalita’ di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3.

Art. 4

Iniziative regionali

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di
carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla
provenienza e le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in
termini di freschezza e qualita’ nonche’ di minor impatto ambientale,
determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di
trasporto.

Art. 5

Compatibilita’ con la normativa comunitaria

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria
vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente
legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea
abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una
decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita’ europee L 83 del 27 marzo 1999 e decorrono dalla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso
relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.
La presente legge regionale sara’ pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0573&tmstp=1264493453584

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2009, n. 28

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubbilcato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009 LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l’art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’art. 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009; Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212; Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza commissione consiliare «Attivita’ produttive» e dalla quinta commissione consiliare «Attivita’ culturali e turismo» in data 23 aprile 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466; Considerato quanto segue: 1. e’ necessario modificare il d.p.g.r. n. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l’erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione; 3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi; 4. e’ necessario tener conto dell’ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; 5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali; 6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l’attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilita’ nei percorsi di vita e lavoro; 7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di unita’ di competenze o qualificazioni professionali; 8. e’ necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l’emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard; 9. e’ necessario prevedere che tutte le attivita’ formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione; si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. L’art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). – 1. Nell’ ambito del sistema regionale integrato di cui l’art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunita’, della pari dignita’ e della pari validita’ degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione. 2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresi’ il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.».

Art. 2

Sostituzione dell’art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. L’art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Certificazione dell’attivita’ formativa). – 1. La
Giunta regionale definisce le modalita’ dell’organizzazione
dell’attivita’ formativa.

2. Gli apprendimenti conseguiti dall’apprendista sono attestati
dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo
individuale.
3. La giunta regionale definisce le modalita’ per la
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla
base dei risultati conseguiti all’interno dei percorsi formativi,
riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.
5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne
fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme
regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire
la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII,
capo I.
6. Gli apprendisti che effettuano l’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al
termine del contratto sostengono, presso le province, l’esame per
conseguire l’attestato di qualifica relativo alle competenze previste
dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal
repertorio regionale delle figure professionali di cui l’art. 66
ter.».

Art. 3

Sostituzione della rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. La rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’
sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di sistema delle
competenze».

Art. 4

Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. Il Capo I del Titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’
sostituito dal seguente:

«Capo I

Standard regionali per il riconoscimento
formale delle competenze

Sezione I

Principi generali

Art. 66 (Caratteristiche del sistema regionale delle competenze).
– 1. Il SRC e’ basato su standard che costituiscono i riferimenti per
l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle
competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e
dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.

2. La giunta regionale con propri atti provvede alla definizione
dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.
3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure
professionali dell’ottica di genere. L’eventuale uso nella
descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere
e’ da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto,
solo ad esigenza di semplicita’ del testo.
Art. 66-bis (Articolazione degli standard). – 1. Gli standard di
cui all’art. 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
a) delle figure professionali;
b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze;
c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi
formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalita’ di
cui all’art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66-ter (Repertorio regionale delle figure professionali). –
1. La giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle
figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene
gli standard professionali regionali declinati in termini di figure
professionali organizzate per settori di attivita’ economica e per
ambiti di attivita’. Il repertorio e’ gestito secondo le modalita’
stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell’amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e
della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete
telematica regionale Toscana").
2. Ogni figura professionale e’ individuata attraverso aree di
attivita’ e, per ciascuna di queste, da unita’ di competenze intese
come insieme di conoscenze e capacita’ e da descrittori relativi al
contesto ed al livello di complessita’ dell’attivita’.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in
termini di standard professionali degli attestati di qualifica
professionale di cui l’art. 66-duodecies.
4. Le modalita’ di aggiornamento del repertorio sono determinate
dalla Giunta regionale.
Art. 66-quater (Comitato tecnico). – 1. La Giunta regionale
provvede all’istituzione ed all’aggiornamento del repertorio
avvalendosi di un comitato tecnico.
2. Il comitato di cui al comma l e’ nominato dal direttore
generale della direzione regionale competente ed e’ cosi’ composto:
a) un esperto designato dal direttore generale competente;
b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale
permanente tripartita;
d) un esperto designato dalle Universita’ di Firenze, Pisa e
Siena d’intesa tra loro;
e) un esperto designato dall’ Ufficio scolastico regionale;
f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e
dalle associazioni professionali d’intesa fra loro;
g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari
opportunita’.
3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennita’ ne’
rimborso spese.
4. Il comitato determina le proprie modalita’ di organizzazione e
funzionamento.

Sezione III

Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66-quinquies (Procedimenti per il riconoscimento formale e
l’attestazione delle competenze). – 1. I procedimenti per il
riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i
seguenti:
a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e
mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona e’ in
possesso;
b) validazione delle competenze che consente alle persone di
documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed
informali;
c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambito di un
percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimento di tutti o di
una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso e’
finalizzato;
d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure
professionali ovvero ad unita’ di competenze acquisite e
verificabili.
2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo
le competenze attinenti singole aree di attivita’ corrispondenti ad
unita’ di competenze o ad intere figure professionali comprese nel
repertorio.
Art. 66-sexies (Descrizione delle competenze). – 1. La
descrizione delle competenze e’ attivata dal soggetto interessato
presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori
qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di
ottenerne il riconoscimento e la certificazione.
2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle
competenze sono:
a) definizione consensuale tra l’interessato e l’operatore
qualificato delle modalita’ di elaborazione degli atti di cui alle
lettere b) e c);
b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato
definito a livello nazionale;
c) individuazione, descrizione ed elaborazione della
documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e
professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta
regionale.
Art. 66-septies (Validazione delle competenze). – 1. La
validazione delle competenze e’ effettuata dalle province su
richiesta del soggetto interessato previa valutazione della
documentazione presentata.
2. Sulla base dell’esame della documentazione presentata e di un
eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda
personale di validazione nel quale sono identificate almeno:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di
validazione;
b) le unita’ di competenze in riferimento alle quali le
esperienze ricostruite sono state validate;
c) il responsabile del processo di validazione.
3. A seguito della validazione il soggetto interessato puo’:
a) partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al
fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all’acquisizione
della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potra’
essere ridotta alla frequenza delle sole unita’ formative relative
alle competenze che non sono state validate;

b) sostenere l’esame per ottenere la certificazione delle
competenze emerse dalla validazione.
Art. 66-octies (Dichiarazione degli apprendimenti). – 1. La
dichiarazione degli apprendimenti e’ attivata dagli organismi
formativi accreditati nell’ambito di:
a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista
o non sia richiesta l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di
certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in
caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti
minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della
conclusione positiva di una o piu’ unita’ formative, attesta
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed e’
spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione
professionale per l’ingresso in altri percorsi.
Art. 66-nonies (Certificazione delle competenze). – 1. La
certificazione delle competenze e’ effettuata dalle province, o dalla
Regione nei casi di cui l’art. 28, comma 4, della legge regionale n.
32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova
pratica di simulazione ed e’ finalizzata al rilascio dell’attestato
di qualifica professionale o del certificato delle competenze.
2. L’esame di cui al comma 1 e’ svolto dalla commissione di cui
l’art. 66-decies.
3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la
realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione uniforme delle unita’ di competenze;
b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione
degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle
professionalita’.
4. Il procedimento di certificazione delle competenze non
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 66-decies (Commissione d’esame per la certificazione delle
competenze). – 1. La commissione d’esame per la certificazione delle
competenze e’ nominata dall’ente di cui all’ art. 66-nonies, comma 1,
ed e’ composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la
commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della
certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dell’organismo di formazione, nei
casi in cui la commissione e’ istituita per lo svolgimento di prove
d’esame al termine di un percorso formativo.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della
commissione nomina i relativi supplenti.
3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), e’ individuato
tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico
professionale accertata dalla Regione.
4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), e’ nominato
previa verifica delle credenziali professionali in base al settore
economico e all’ambito professionale a cui la qualifica o il
certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.
5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c),
e’ individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha
partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione
di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
6. La commissione e’ regolarmente costituita in presenza di tutti
i componenti.
7. In caso di parita’, il voto del presidente vale doppio.
Art. 66-undecies (Indennita’ per i componenti della commissione
d’esame). – 1. L’indennita’ da corrispondere ai componenti della
commissione d’esame e’ determinata con atto del dirigente della
competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unita’ di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi all’attivita’ della commissione sono
sostenuti:
a) dall’organismo attuatore dell’intervento formativo qualora
l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti da]
percorso formativo;
b) dall’amministrazione competente qualora l’esame sia
sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze
di cui l’art. 66-septies.
Art. 66-duodecies (Conclusione della procedura per la
certificazione delle competenze). – 1. L’esito dell’esame per la
certificazione delle competenze puo’ essere di:
a) idoneita’ alla qualificazione professionale con rilascio di
attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte
le unita’ di competenze caratterizzanti la figura professionale di
riferimento;
b) idoneita’ alla certificazione di singole competenze con
rilascio di certificato;
c) non idoneita’.
2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1,
lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European
qualification frarnework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di
cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01).
3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali
e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle
figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito
web.
4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica e al
certificato di competenze e’ definita dalla Giunta regionale nel
rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilita’ definiti
dalla Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004. (Accordo, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane per la
certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti
formativi).».

Art. 5

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III del titolo
VIII del d.p.g.r n. 47/R/2003

1. La rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del
d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’ sostituita dalla seguente: «Progettazione e
realizzazione di percorsi formativi».

Art. 6

Sostituzione dell’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. L’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/8/2003 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 77 (Standard dei percorsi formativi). – 1. Gli standard
generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi
formativi si riferiscono:

a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono
finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attivita’ dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a
piu’ utenti.».

Art. 7 Inserimento degli articoli da 77-bis a 77-sexies nel d.p.g.r. n. 47/R/2003 1. Dopo l’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 sono inseriti i seguenti: «Art. 77-bis (Tipologie di percorsi formativi). – 1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati. 2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la giunta regionale definisce: a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi; b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza; c) la durata minima dei percorsi; d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento; e) i livelli professionali degli operatori; f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo; g) la quota di formazione a distanza; h) le tipologie di qualifiche conseguibili. Art. 77-ter (Obiettivi di apprendimento). – 1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’occupabilita’ ed alle competenze tecnico professionali. 2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere: a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attivita’ e delle relative unita’ di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale; b) con una o piu’ unita’ di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica. 3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attivita’ professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse. Art. 77-quater (Articolazione e l’attivita’ dei percorsi). – 1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unita’ formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 2.Ciascuna unita’ formativa e’ identificata: a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacita’; b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti; c) dalle modalita’ di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati. 3. Ogni percorso formativo prevede attivita’ di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui e’ rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attivita’. Art. 77-quinquies (Verifica dei requisiti di ingresso). – 1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalita’ di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attivita’ formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attivita’ formativa. Art. 77-sexies (Riconoscimento delle attivita’ formative). – 1. Il riconoscimento dell’attivita’ formativa di cui l’art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, e’ effettuato dalle province. 2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, puo’ essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni. 3. Il riconoscimento di cui al comma l e’ effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui l’art. 31 della legge regionale n. 32/2002.».

Art. 8 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del d.p.g.r. n. 47/R/2003.

Art. 9 Efficacia differita 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° luglio 2009, ad eccezione dell’art. 77-sexies del d.p.g.r. n. 47/R/2003, come inserito dal presente regolamento, che e’ immediatamente applicabile.

Art. 10

Norma transitoria

1. Tutte le attivita’ formative le cui domande di finanziamento,
riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del
termine di efficacia di cui l’art. 9 si concludono secondo la
normativa previgente.
2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle
credenziali professionali, di cui l’art. 66-decies comma 4 del
d.p.g.r n. 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli
esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle
associazioni del settore interessato dei datori di’ lavoro e dalle
associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 5 giugno 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0605&tmstp=1264493453584

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 27

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23 marzo 2000, n. 42»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19
del 15 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l’art. 158;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione
del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23
marzo 2000, n. 42»):
Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso
nella seduta del 26 febbraio 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione del personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 6
aprile 2009, n. 246;
Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi
dell’art. 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 6
maggio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n.
463;
Considerato quanto segue:
1. l’art. 49-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 18/R/2001 fissava al 30 giugno 2009 il termine di
adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali da parte
dei titolari delle strutture ricettive;
2. Tali interventi strutturali necessitano di adeguati
investimenti e la coincidenza del termine originario con l’attuale
periodo di crisi economica internazionale li renderebbe
particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede pertanto un
termine piu’ ampio per la realizzazione degli interventi di
adeguamento suddetti;
si approva il presente regolamento:
Art. 1

Modifiche all’articolo 49-bis del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Al comma 2 dell’art. 49-bis del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo «Leggre regionale 23 marzo 2000, n. 42») le parole
«30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 4 giugno 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0604&tmstp=1264493453584