REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
dell’11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
«Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e
prevenzione»
1. All’art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo
il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata
nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante
dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e’ destinata
allo sviluppo e al miglioramento dell’attivita’ svolta dai servizi
dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale
del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia
di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per
teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione
subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella
pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla
giunta regionale.».
2. Il comma 3, dell’art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007,
n. 23 e’ sostituito dal seguente:
«3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge
regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e
le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di
cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli,
rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP,
SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al
controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici
generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.».

Art. 2 Modifiche all’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione» 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da piu’ contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.».

Art. 3 Introduzione dell’art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita’ e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). – 1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). – 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita’, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate. 2. Le modalita’ di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d ‘intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle universita’, nonche’ alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che da’ attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.». 2. Dopo il comma 3-bis dell’art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e’ aggiunto il seguente comma: «3-ter. Qualora in conformita’ a quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 2, venga costituita l’azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B e’ automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.». 2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati gia’ sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l’adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0110 «Prevenzione e protezione ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’UPB di entrata E0045 «Altre sanzioni amministrative», ai sensi del comma 4, dell’art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 7 agosto 2009 GALAN (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0628&tmstp=1264493453584

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17 Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso,il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attivita’ svolta dagli osservatori astronomici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65
dell’11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge:
a) la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonche’ la
riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
b) l’uniformita’ dei criteri di progettazione per il
miglioramento della qualita’ luminosa degli impianti per la sicurezza
della circolazione stradale;
c) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attivita’ di
ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori
astronomici;
d) la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente
naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle
specie animali e vegetali, nonche’ degli equilibri ecologici sia
all’interno che all’esterno delle aree naturali protette;
e) la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni
paesistici, cosi’ come definiti dall’art. 134 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive
modificazioni;
f) la salvaguardia della visione del cielo stellato,
nell’interesse della popolazione regionale;
g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative
all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze
nell’ambito dell’illuminazione.
2. Ai fini della presente legge il cielo stellato e’ patrimonio
naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2 Definizioni 1 Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa e’ funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte; b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non e’ funzionalmente dedicata o per le quali non e’ richiesta alcuna illuminazione; c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l’intensita’ della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente, e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall’impianto; d) piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove installazioni d’illuminazione, nonche’ degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all’osservazione notturna; f) fascia di rispetto: l’area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonche’ le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio e’ determinata dall’art. 8, comma 7, lettere a), b), c).

Art. 3 Compiti della Regione 1. La Regione: a) incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell’inquinamento luminoso; b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente per materia; c) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione, avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla lettera d); d) definisce, con provvedimento approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l’elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso.

Art. 4

Compiti delle province

1. Le province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso
dell’energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e
provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche
attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di
programma, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso e
ottico mediante l’adeguamento degli impianti esistenti a quanto
previsto dall’art. 9. Gli accordi di programma fissano i criteri
generali cui i comuni si attengono nell’elaborazione dei piani
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a);
b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso
rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorita’ di
bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui
all’art. 8, delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d)
e dell’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento
luminoso di cui all’art. 6;
c) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente
legge degli impianti d’illuminazione di loro proprieta’, secondo i
criteri previsti dall’art. 12.

Art. 5

Compiti dei comuni

1. I comuni:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si dotano del piano dell’illuminazione per il
contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), che e’ l’atto di
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di
illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata
in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del
contenimento dell’inquinamento luminoso, per la valorizzazione del
territorio, il miglioramento della qualita’ della vita, la sicurezza
del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i
finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative
previsioni di spesa;
b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della
presente legge;
c) sottopongono al regime dell’autorizzazione comunale tutti
gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente
o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all’art. 8,
delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) e
dell’osservatorio di cui all’art. 6, a garantire il rispetto e
l’applicazione della presente legge sul territorio di propria
competenza;
e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle
priorita’ di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli
impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli
impianti d’illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai
soggetti privati che ne sono i proprietari;
f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori
astronomici di cui all’art. 8, delle associazioni di cui all’art. 3 e
dell’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso
di cui all’art. 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinche’ essi
vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed
ai criteri stabiliti;
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione
pericolosi per la viabilita’ stradale e autostradale, in quanto
responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli
in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 11,
destinando i relativi proventi per le finalita’ di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
2. I comuni possono svolgere le attivita’ di verifica e controllo
di propria competenza con l’avvalimento dell’agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, «Norme per l’istituzione ed
il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)» e successive modifiche.
3. In armonia con i principi del protocollo di Kyoto, i comuni
assumono le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale
dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna
pubblica nel territorio di propria competenza entro l’uno per cento
del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di
energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel
territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno,
nonche’ la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi
impianti a piu’ elevata efficienza e minore potenza installata e,
quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di
potenze inferiori a 75w a parita’ di punti luce;
b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso
installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito
dell’assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti
effettivamente conseguito, puo’ essere contabilizzato ai fini della
quantificazione delle quote annuali d’incremento (IA); dette quote
possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata
contabilizzazione.
7. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e
privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge
e le gare d’appalto devono privilegiare criteri di valutazione di
favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio
energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di
corpi illuminanti, a parita’ di area da illuminare e di requisiti
illuminotecnici.

Art. 6 Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso 1. E’ istituito, presso la direzione generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l’osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, di seguito indicato come «Osservatorio». 2. Spetta all’Osservatorio: a) la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica; b) l’elaborazione di atti di indirizzo e documenti d’informazione per la predisposizione dei PICIL di cui all’art. 5, comma 1, lettera a); c) l’assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizione della presente legge; d) l’acquisizione dei dati relativi all’attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l’assunzione di informazioni in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici; e) la predisposizione di una relazione biennale al consiglio regionale sul fenomeno dell’inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo stato d’attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell’andamento del fenomeno dell’inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito. 3. L’Osservatorio e’ composto dai seguenti membri: a) il direttore generale dell’ARPAV, con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dalle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d); c) un rappresentante designato dagli osservatori di cui all’art. 8; d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Veneto; e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell’Osservatorio, sentite le associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d). 4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura. 5. Ai componenti dell’osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.

Art. 7

Progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui
all’art. 5, comma 1, lettera c), e’ redatto da un professionista
appartenente alle figure professionali dello specifico settore,
iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum
specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la
partecipazione ai corsi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).
2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle
norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e
dell’Ente nazionale di unificazione (UNI), e’ accompagnato da una
certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai
requisiti della presente legge.
3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di
modesta entita’ o temporanei e gli altri impianti per i quali e’
sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformita’
ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice. Questi
sono:
a) gli impianti di cui all’art. 9, comma 4, lettere a), b), c),
d),e) ed f);
b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione
ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a
cinque;
c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di
illuminazione propria, come indicate all’art. 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e
successive modificazioni e al decreto del presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e quelle
con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate
con flusso luminoso in ogni caso diretto dall’alto verso il basso,
realizzate secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a);
d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici
vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina,
installati secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a);
e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da
tubi fluorescenti nudi;
f) le installazioni temporanee per l’illuminazione di cantieri
comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma
2, lettera a).
4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla
seguente documentazione obbligatoria:
a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche
dell’apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma
tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file
standard normalizzato, del tipo del formato commerciale «Eulumdat» o
analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualita’
aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l’IMQ. Detta
documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo
illuminante, il tipo di sorgente, l’identificazione del laboratorio
di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e
la sua dichiarazione circa la veridicita’ delle misure effettuate;
b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell’apparecchio
in conformita’ alla legge.

Art. 8 Disposizioni in materia di osservatori astronomici 1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attivita’ di ricerca scientifica di cui all’allegato A, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attivita’ di rilevanza culturale, scientifica e popolare d’interesse regionale e/o provinciale di cui all’allegato B. 2. Ai fini di tutela dall’inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio regionale. 3. L’elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all’allegato A e’ aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo inserimento, anche su proposta della societa’ astronomica italiana (SAIT), sentita la competente commissione consiliare. 4. L’elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all’allegato B e’ aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori e dei siti di nuovo inserimento, anche su proposta degli osservatori astronomici e delle associazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), sentita la competente commissione consiliare. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale che approva l’aggiornamento dell’elenco e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 6. Gli osservatori astronomici: a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini dell’adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni della presente legge; b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, richiedendone l’intervento ai fini del loro adeguamento; c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della legge medesima. 7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; c) all’estensione dell’intera area naturale protetta. 8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7, provvedendo all’invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati. 9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia’ individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla giunta regionale, in forza della disposizione di cui all’art. 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso» e successive modificazioni. 10. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non ancora conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso», devono adeguarsi ai requisiti di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) entro due anni dalla data medesima. 11. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso», sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge. 12. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione gia’ individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d’illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di cui all’art. 9, commi 2 e 3; per tali impianti non e’ ammessa la deroga di cui al comma 4 del medesimo art. 9. 13. Su richiesta degli osservatori di cui agli allegati A e B, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non piu’ di tre giornate all’anno, i sindaci dei comuni ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 9

Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di
energia elettrica da illuminazione esterna

1. Ai fini di cui all’art. 1, dalla data di entrata in vigore
della presente legge la progettazione e l’esecuzione successiva degli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono
conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia
stato approvato o che siano in fase di realizzazione, e’ prevista la
sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione
della luce verso l’alto.
2. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che
rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi
un’intensita’ luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per
1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed
oltre;
b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed
elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa
pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. E’
consentito l’impiego di lampade con indice di resa cromatica
superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 1m/w
esclusivamente per l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di
aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi
apparecchi d’illuminazione a led possono essere impiegati anche in
ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui
al comma 2 lettere a) e c) e l’efficienza delle sorgenti sia maggiore
di 90 1m/W;
c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non
superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di
illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza
specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza
media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;
d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi
energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o
in generale sull’intero impianto e riducono il flusso luminoso in
misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di
operativita’, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza,
in funzione dei livelli di traffico, e’ obbligatoria per i nuovi
impianti d’illuminazione stradale.
3. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni
fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento
pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle
caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).
4. E’ concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:
a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non
inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie,
portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto
totalmente schermante verso l’alto;
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione
temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o
che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed
entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti
da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad
alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di
immediata accensione;
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di
competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della
navigazione marittima e aerea;
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui
progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica
normativa statale;
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza,
gruppi di ledo di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti
requisiti:
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle
sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;
2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l’alto;
3) gli apparecchi dell’impianto d’illuminazione non emettano,
complessivamente, piu’ di 2.250 lumen verso l’alto;
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all’aperto
e itineranti con carattere di temporaneita’ regolarmente autorizzate
dai comuni;
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite
da tubi di neon nudi.
5. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione
propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino
dall’alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non
devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni
direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne
luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica
utilita’ devono essere spente alla chiusura dell’esercizio e comunque
entro le ore ventiquattro.
6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali,
cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e
grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,
un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche
dell’impianto, da non irradiare oltre O cd per 1.000 lumen a 90° e
oltre. Si privilegiano gli apparecchi d’illuminazione con proiettori
di tipo asimmetrico. In particolare, l’installazione di torri-faro
deve prevedere una potenza installata inferiore, a parita’ di
luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con
apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di
torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il
valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi
di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non
utilizzazione o di traffico ridotto.
7. Nell’illuminazione degli impianti sportivi progettati per
contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al
comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l’obbligo di contenere al
minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree
verso le quali l’illuminazione e’ orientata. Devono essere
tecnicamente assicurate la parzializzazione dell’illuminazione,
funzionale alla natura del suo utilizzo, e l’accensione dell’impianto
limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione
sportiva. Negli impianti sportivi e’ ammesso l’utilizzo di sorgenti
luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b).
L’illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di
fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener
conto dell’elevata riflettivita’ del manto nevoso.
8. E’ vietato, su tutto il territorio regionale, l’utilizzo anche
temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e
potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo
di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i
palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono
luce verso la volta celeste. E’ altresi’ vietata l’illuminazione di
elementi del paesaggio e l’utilizzo delle superfici di edifici o di
elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l’emissione
di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o
voluttuario.
9. Le modalita’ di illuminazione degli edifici devono essere
conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento
o riduzione della potenza d’illuminazione pari ad almeno il trenta
per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l’illuminazione di
edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia
tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2,
lettera a), e’ ammesso il ricorso a sistemi d’illuminazione dal basso
verso l’alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla
superficie da illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio
fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere
contenuti all’interno della sagoma dell’edificio e, qualora la sagoma
sia irregolare, il flusso diretto verso l’alto non intercettato dalla
struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale
che fuoriesce dall’impianto di illuminazione.
10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data
d’entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai
requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti
in materia di sicurezza, e’ disposta la modifica dell’inclinazione
degli apparecchi secondo angoli prossimi all’orizzonte, con
inserimento di schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa
oltre i novanta gradi.
11. Ai fini dell’alta efficienza degli impianti si osservano le
seguenti prescrizioni:
a) impiegare, a parita’ di luminanza, apparecchi che conseguano
impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse
dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione
nell’illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per
i nuovi impianti di illuminazione stradale e’ fatto obbligo di
utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento,
intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che
fuoriesce dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna
allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresi’
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti
luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni
alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in
quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza
generale dell’impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i
lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di
progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con
larghezza superiore ai 9 metri;
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso
dall’impianto, in ragione dell’effettiva incidenza sulla superficie
da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di
illuminazione esterna notturna dev’essere tale da contenere al
massimo la luce intrusiva all’interno delle abitazioni e di ogni
ambiente adiacente l’impianto.

Art. 10 Contributi regionali 1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL. 2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. 3. Con provvedimento della giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11 Sanzioni 1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformita’ alla presente legge e’ punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l’obbligo all’adeguamento entro novanta giorni dall’irrogazione della sanzione. L’impianto segnalato deve rimanere spento sino all’avvenuto adeguamento. 2. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e’ triplicato qualora la violazione sia compiuta all’interno delle fasce di rispetto di cui all’art. 8, comma 3. 3. La Regione interviene in caso d’inosservanza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo con proprio provvedimento, l’esclusione degli enti inosservanti dall’erogazione dei contributi regionali di cui all’art. 10. 4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12 Disposizioni relative all’adeguamento degli impianti esistenti 1. L’adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalita’: a) entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9 sono sostituiti o modificati; b) entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti d’illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9 sono sostituiti o modificati; c) salve le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’art. 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati. 2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all’art. 9. 3. Per l’adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste dal presente articolo e dall’art. 9. 4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall’indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2009-2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0186 «Fondo
speciale per le spese d’investimento», partita n. 5, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione
dell’UPB U0111 «Interventi di tutela ambientale» viene incrementata
di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, gli oneri saranno
determinati dalle rispettive leggi finanziarie, con particolare
riferimento al finanziamento di interventi che promuovano il
risparmio energetico mediante l’adeguamento degli impianti con la
sostituzione dei soli apparecchi e sorgenti obsolete, con analoghi a
piu’ elevata efficienza e potenze installata inferiore almeno del 3
per cento, riferita alla potenza nominale della sorgente.

Art. 14

Norma di abrogazione

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e’
abrogata la legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0627&tmstp=1264493453584

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16 Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell’11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitivita’, favorisce azioni intese a: a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole; b) consolidare le passivita’ onerose derivanti da investimenti aziendali; c) favorire l’accesso al credito; d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarieta’.

Art. 2 Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale puo’ intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00. 2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile che: a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S. in qualita’ di coltivatore diretto, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri» o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti; b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unita’ di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone. 3. Nella concessione dell’agevolazione e’ accordata priorita’ alle imprese condotte da giovani imprenditori. 4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, puo’ portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 3

Consolidamento di passivita’ onerose

1. La Giunta regionale puo’ concedere alle aziende agricole,
singole o associate, condotte dai soggetti di cui all’art. 2135 del
codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese
dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti
per il consolidamento di passivita’ onerose derivanti da
finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.
2. Per i fini di cui al comma 1 e’ istituita, presso Veneto
Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del
settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in
agricoltura» e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione
delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del
fondo di cui al comma 2.
4. Agli aiuti di cui al presente articolo non puo’ essere data
esecuzione prima che la commissione europea abbia adottato una
decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE)
n. 659/1999 del consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita’ di
applicazione dell’art. 88 del trattato CE e che sia avvenuta la
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.

Art. 4 Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo 1. Per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole come definite all’art. 3, comma 1, la giunta regionale e’ autorizzata alla definizione di un accordo con l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passivita’ in operazioni a medio e lungo termine.

Art. 5 Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attivita’ agricola, la giunta regionale, d’intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali», individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali e’ ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita’, integrita’ aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38». 2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell’istanza gia’ istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non puo’ eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta. 3. La giunta regionale definisce le modalita’ di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Art. 6

Modifiche all’art. 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
«Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura»

1. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la
sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della
decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati,
mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti
prevedono tale forma di pubblicita’.».

Art. 7

Modifiche all’art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
«Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali»

1. Al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999,
n. 19 dopo le parole: «In caso di societa’» sono inserite le
seguenti: «o di ditte individuali».

Art. 8 Norma finanziaria 1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli art. 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettivita’ rurale» del bilancio di previsione. 2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione dell’art. 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettivita’ rurale» e contestuale incremento dell’UPB U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettivita’ rurale» del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.

Art. 9 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 7 agosto 2009 GALAN (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0626&tmstp=1264493453584

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. 15 Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63
del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di
contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e
migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario
regionale, promuove l’utilizzo di modalita’ di composizione
stragiudiziale delle controversie insorte in occasione
dell’erogazione di prestazioni sanitarie.
2. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 la
Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla
composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone
l’utilizzo da parte dei cittadini.
3. In un’ottica di qualita’ e di miglioramento continuo del
servizio sanitario regionale viene, altresi’, riconosciuta con la
presente legge l’importanza della formazione del personale sanitario,
volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio
clinico, nonche’ della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine
di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi
delle cure in ambito sanitario.

Art. 2

Commissione conciliativa regionale

1. E’ istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito
denominata commissione, con il compito di comporre in via
stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita’ civile
derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ dalle strutture private provvisoriamente
accreditate, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate
strutture private provvisoriamente accreditate.
2. La commissione e’ competente in tutti i casi in cui un
paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno
causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero
dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per
legge.
3. La commissione e’ nominata dalla Giunta regionale per la
durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e
successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non
possono essere nominati per piu’ di due volte consecutive.
4. La commissione e’ composta da:
a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;
b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici
medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta
dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
c) un avvocato con documentata esperienza in materia di
responsabilita’ medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni
all’albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di
appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da
ciascun ordine.
5. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di
uno o piu’ medici con competenza clinica nella specifica branca nel
cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un
apposito elenco di specialisti, proposto dall’ordine regionale dei
medici chirurghi e odontoiatri, e purche’ gli stessi non risultino
dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ delle strutture
private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia.
6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di
assenza o impedimento, con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e
4, lettere a), b) e c), un componente supplente.
7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e
c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ delle strutture private provvisoriamente
accreditate della Regione del Veneto.
8. I componenti della commissione hanno l’obbligo di astenersi,
anche su richiesta delle parti:
a) se hanno interesse nella controversia;
b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto
grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno,
procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o
stabilimento che ha interesse nella controversia.
9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono
richiedere al presidente della commissione l’autorizzazione ad
astenersi; quando l’astensione riguarda il presidente della
commissione, la stessa e’ chiesta alla giunta regionale.
10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le
funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche
questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la giunta
regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di
commissione con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e 4, lettere
a), b) e c).
11. La commissione, in casi particolarmente complessi, puo’
acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi
dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione
del Veneto.
12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed
ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono
tenute ad assicurare la massima collaborazione alla commissione
fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni
dalla richiesta.
13. La commissione formula per iscritto una proposta di
conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione
stragiudiziale.
14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di
procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di
contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, puo’ prevedere,
sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di
sezioni istruttorie territoriali della commissione, definendone
composizione e modalita’ di funzionamento.

Art. 3

Attivita’ della commissione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, disciplina l’organizzazione della commissione, il
procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalita’ di
presentazione delle domande nonche’ l’indennita’ spettante ai
componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all’art.
2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la giunta regionale
individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare
alla commissione per l’espletamento delle sue funzioni.
2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione della non obbligatorieta’ del procedimento
conciliativo;
b) previsione della volontarieta’ del procedimento davanti alla
commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all’art.
4, comma 1;
c) gratuita’ del procedimento davanti alla commissione, salvo
quanto previsto dall’art. 4, comma 4;
d) previsione della non vincolativita’ della decisione della
commissione, lasciando quindi alle parti la facolta’ di adire
successivamente l’autorita’ giudiziaria;
e) garanzia dell’imparzialita’ nel procedimento;
f) adeguata rappresentativita’ delle parti e delle categorie
interessate;
g) celerita’ del procedimento, compatibilmente alla
complessita’ e delicatezza della controversia, che deve comunque
concludersi entro centottanta giorni dall’avvio;
h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le
parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’art.
1965 del codice civile;
i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase.
3. Il procedimento davanti alla commissione non e’ un
procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del
codice di procedura civile.

Art. 4 Parti 1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla commissione: a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore; b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento; c) l’ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b). 2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonche’ quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione. 3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonche’ invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell’ambito sanitario o socio-sanitario e della tutela del malato. 4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.

Art. 5

Monitoraggio dell’attivita’ conciliativa

1. La commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il
rapporto dell’attivita’ svolta indicando in particolare:
a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusisi con
l’accordo delle parti e la entita’ complessiva dei risarcimenti
pattuiti;
b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di
quelli archiviati;
c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ le strutture private
provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi;
d) le tipologie di eventi in base ai quali e’ stata attivata la
procedura conciliativa;
e) le unita’ operative interessate dagli eventi di cui alla
lettera d).
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 e’ inviato alla giunta
regionale, alla competente commissione consiliare, all’agenzia
regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende U LSS
ed ospedaliere, nonche’ alle strutture private provvisoriamente
accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private
provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti
conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla giunta regionale
eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della
prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio
personale.
3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del
rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare
una puntuale relazione evidenziando, anche in conformita’ alla
programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei
confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private
provvisoriamente accreditate per contenere l’incidenza del rischio
clinico. Il rapporto e la relazione della giunta regionale sono
pubblicati, a cura della medesima, nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto nel corso dell’anno di riferimento.

Art. 6

Fondo regionale

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al
fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi
sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale
delle controversie sanitarie nei termini e con le modalita’ di cui
alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la
Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative,
finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i
danni da responsabilita’ civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro
500.000,00, prevedendo, altresi’, per danni superiori o ad
esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza
assicurativa.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, quantificati
in euro 120.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0023 «Spese generali di
funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3, quantificati
in euro 60.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0017 «Oneri per il
personale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 6, quantificati
in euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0140 «Obiettivi di piano
per la sanita’» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 31 luglio 2009

GALAN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0625&tmstp=1264493453584