REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 gennaio 2009, n. 1

Regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg. recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all’aperto)")».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina
della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita’
idrotermali);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3383 di data
30 dicembre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
regolamento concernente: Rettifica per errore materiale del decreto
del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.
recante «Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della
Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente
"Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002,
n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13
dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica
all’aperto)")»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Sostituzione della Sezione E della Tabella A allegata al decreto
del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.

1. La Sezione E (Dotazioni complementari) della Tabella A
allegata al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008,
n. 45-152/Leg. e’ sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Trento, 20 gennaio 2009

DELLAI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0424&tmstp=1262938236014

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 13 Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, n. 25 del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazione all’art. 1

1. Al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 17 aprile 2007,
n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di
cooperazione allo sviluppo e di solidarieta’ internazionale), le
parole: «ed in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 117, nono
comma, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di
attuazione» sono soppresse.

Art. 2 Modificazioni all’art. 2 1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal seguente: «2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformita’ al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento: a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell’ambito delle aree geografiche e dei settori d’intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione; b) educazione, formazione e studio.». 2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2007 e’ abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell’art. 3

1. L’art. 3 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 3.(Forme di collaborazione per la cooperazione allo
sviluppo e per la solidarieta’ internazionale) – 1. Nel quadro dei
principi di cui all’art. 2, la Regione sostiene la partecipazione
alle iniziative di cui alla presente legge di:
a) enti locali e loro forme associative;
b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione
sociale che:
1) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere
attivita’ di cooperazione allo sviluppo o di solidarieta’
internazionale;
2) non perseguano finalita’ di lucro e abbiano l’obbligo di
destinare i proventi delle loro attivita’, compresi quelli derivanti
da attivita’ commerciali accessorie ovvero da altre forme di
autofinanziamento, alle finalita’ statutarie;
3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta,
nell’ambito del territorio regionale, in attivita’ di cooperazione
allo sviluppo o di solidarieta’ internazionale.
2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con
la partecipazione dei seguenti soggetti:
a) Universita’ della Valle d’Aosta/Universite’ de la Vallee
d’Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati
in conformita’ alla normativa regionale in materia, istituti di
ricerca e fondazioni;
b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito
operanti in Valle d’Aosta;
c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activites
liberales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.»

Art. 4

Modificazione all’art. 5

1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 6/2007, le
parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 7

1. L’art. 7 della legge regionale n. 6/2007 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. (Programmazione) – 1. In occasione della presentazione
del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al
Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 8, una
relazione sulle attivita’ svolte ai sensi della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione,
sentiti il Comitato di cui all’art. 8 e la Commissione consiliare
competente:
a) le priorita’, i criteri e le modalita’ di sostegno alle
iniziative attuate ai sensi dell’art. 2, comma 2;
b) le modalita’ di presentazione delle iniziative;
c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.
3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo
di intesa di cui all’art. 2, comma 2.».

Art. 6

Modificazioni all’art. 8

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale
n. 6/2007, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera b)».
2. La lettera a) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ sostituita dalla seguente:
«a) esprime i pareri di cui all’art. 7, commi 1 e 2;».
3. La lettera b) del comma 7 dell’art. 8 della legge regionale n.
6/2007 e’ abrogata.

Art. 7

Disposizione finale

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti’ di cui all’art.
7, comma 2, come sostituito dall’art. 5, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0672&tmstp=1262938236014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Messina.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nella citta’ di Messina nel
settore del traffico e della mobilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2008, recante la proroga del citato stato di emergenza
fino alla data del 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerata la assoluta specificita’ del tessuto urbano della
citta’ di Messina la quale, per la sua posizione geografica,
costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei
trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la
piattaforma continentale;
Considerata la particolare conformazione della citta’ che si
estende in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento
nella quale transita sia il 70% dell’interscambio siciliano che la
totalita’ dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il
continente generando, nel perimetro urbano, frequenti ed elevate
situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali
esistenti in relazione all’elevata possibilita’ di situazioni di
rischio sismico;
Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide
gravemente sulla sicurezza della collettivita’ locale, causando
problemi di ordine pubblico e di salute per la collettivita’ stessa;
Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale il Sindaco di
Messina – Commissario delegato ha trasmesso un aggiornato
cronoprogramma delle attivita’ in corso di esecuzione, ed ha chiesto
di prorogare lo stato di emergenza, per consentire la prosecuzione
delle iniziative programmate per fronteggiare l’emergenza in atto;
Considerato che sono tuttora in corso le attivita’, in deroga alla
normativa vigente, relative all’attuazione degli interventi previsti
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2007, n. 3633, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l’esigenza di prevedere la proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista,
e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita’ nella citta’ di Messina.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15727&tmstp=1262936538506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Napoli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nella citta’ di Napoli nel settore
del traffico e della mobilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 febbraio 2009, recante la proroga del citato stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che, nell’ambito degli interventi posti in essere dal
Commissario delegato per fronteggiare la situazione emergenziale,
sono tuttora in corso le procedure autorizzatorie di parcheggi
pertinenziali su suolo pubblico e privato, con procedure derogatorie
della normativa ordinaria;

Vista la nota del 19 novembre 2009 con la quale il Sindaco di
Napoli – Commissario delegato ha chiesto di potersi avvalere,
limitatamente alle procedure autorizzatorie di cui alla precedente
premessa, di poteri derogatori della normativa ordinaria, fino alla
data del 30 giugno 2010;

Considerata l’esigenza di prevedere la proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista,
e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza, con la limitazione degli ambiti derogatori
cosi’ come sopra evidenziati;
Acquisita l’intesa della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza
ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’
nella citta’ di Napoli, con la limitazione degli ambiti derogatori
alla normativa ordinaria nei sensi esposti nelle premesse.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15726&tmstp=1262936538505