REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 aprile 2009, n. 17 Modifiche alle norme tecniche per le discariche di rifiuti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 16 marzo 2009; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge». 2. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge».

Art. 2
1. La lettera g) del comma 1 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’
sostituita:
«g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi
di gestione di una discarica»;

Art. 3
1. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di
rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o
anaerobico, il recupero di materie prime ed energia».

Art. 4
1. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui
all’art. 23 della legge contiene quanto segue:
a) il progetto di discarica predisposto sulla base del presente
regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;
b) l’identita’ del richiedente e del gestore, se sono diversi;
c) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei
rifiuti da depositare, indicando il codice dell’elenco europeo dei
rifiuti;
d) l’indicazione della capacita’ totale della discarica;
e) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
f) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento;
g) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici
prescelti nonche’ del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della
stessa;
h) il piano di certificazione della qualita’ per i materiali ed
i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della
discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.».

Art. 5 1. Il comma 1 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all’art. 24 della legge e’ corredata della seguente documentazione: a) piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita’ di chiusura della stessa; b) piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; c) piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita’ di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell’allegato B; d) piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato B, nel quale sono previste le modalita’ e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d’uso dell’area stessa; e) piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’art. 11, i costi stimati di chiusura, nonche’ quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; f) indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell’art. 11.».

Art. 6
1. Il comma 5 dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«5. Il gestore deve, inoltre, notificare all’Agenzia provinciale
per l’ambiente tutti gli effetti negativi sull’ambiente riscontrati a
seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve
conformarsi alla decisione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente
sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione
delle medesime».

Art. 7
1. Il punto 2.4.2 dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.4.2 Barriera geologica e impermeabilizzazione di base.
a) Barriera geologica.
Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in
una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di
permeabilita’ e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai
seguenti criteri:
• discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e
spessore ≥ 1 m;
• discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1×10-9 m/s e spessore ≥
5 m.
La continuita’ e le caratteristiche di permeabilita’ della
barriera geologica su tutta l’area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni
geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le
condizioni di cui sopra, puo’ essere completata e rinforzata
artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.
Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera
geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del
tetto dell’acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel
caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima
escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
b) Impermeabilizzazione di base.
Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera
geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una
impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale
minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale
impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a
resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella
discarica.
L’impermeabilizzazione di base e’ garantita dall’accoppiamento di
materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che
dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilita’
idraulica k ≤ 5×10-10 m/s) con una geomembrana. Deve essere data la
perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.
Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione
devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da
sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.
L’utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso
un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere
posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza
interposizione di materiale drenante.
Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione
dell’impermeabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano
comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere
adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a
condizione che vengano approvate dall’Agenzia provinciale per
l’ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi
di stabilita’ del sistema di impermeabilizzazione.
Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di
danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della
discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento
impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante
con spessore d ≥ 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti
previsti, deve conservare un’adeguata pendenza tale da favorire il
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.».

Art. 8 1 . Il punto 2.4.3 dell’allegato A ) del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito: «2.4.3 Copertura superficiale finale. La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: • isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; • minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; • minimizzazione delle emissioni di gas di discarica; • riduzione al minimo della necessita’ di manutenzione; • minimizzazione dei fenomeni di erosione; • resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1) strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2) strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barnere di cui ai successivi punti 3) e 4). L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ certificata a lungo termine la capacita’ idraulica e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione; 3) strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilita’ idraulica di k ≤ 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L’Agenzia provinciale per l’ambiente puo’ consentire delle modifiche allo spessore se e’ data l’equivalenza e certificata a lungo termine la capacita’ e la stabilita’ dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti; 4) strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m; 5) strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti. Poiche’ la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovra’ tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l’isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura puo’ essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo’ essere piu’ semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l’infiltrazione nella discarica. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d’uso prevista.».

Art. 9
1 . Il punto 2.5. dell’allegato A ) del decreto del Presidente
della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, e’ cosi’ sostituito:
«2.5. Controllo del gas di discarica.
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere
dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la
massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo
energetico.
La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo
tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute
umana; l’obiettivo e’ quello di non far percepire la presenza della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.
Poiche’ il naturale assestamento della massa dei rifiuti
depositati puo’ danneggiare il sistema di estrazione del gas di
discarica, e’ indispensabile un piano di mantenimento dello stesso,
che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione
deformati in modo irreparabile.
E’ inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del
percolato all’interno dei pozzi di captazione del biogas, per
consentirne la continua funzionalita’, anche con sistemi di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato
di sistemi per l’eliminazione della condensa; l’acqua di condensa
puo’ essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la
produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento,
senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute
dell’uomo e per l’ambiente.
Nel caso di impraticabilita’ del recupero energetico la
termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera
di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3
per cento in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi.
In caso non fosse praticabile ne’ la produzione di energia ne’ la
termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e
corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di
discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito
approvati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve
essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella
discarica e’ presente la formazione del gas e comunque per il periodo
necessario, come indicato all’art. 10, comma 2.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 1° aprile 2009

DURNWALDER

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0508&tmstp=1262938236015

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2009, n. 12 Modifica del regolamento concernente l’organizzazione della Biblioteca provinciale italiana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 16 del 14 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 521 del 23
febbraio 2009;

Emana:

il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3 e’ cosi’ sostituito:
«2. Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il
bilancio preventivo; entro il 28 febbraio del nuovo esercizio deve
essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione
sull’andamento dell’attivita’ svolta».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 5 marzo 2009

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2009, registro 1,
foglio 7)

(Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2009, registro 1,
foglio 7)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0430&tmstp=1262938236015

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2009, n. 8

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonche’ modificazioni dell’art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I II del 4 agosto 2009

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Provincia autonoma di Trento, condividendo gli obiettivi
degli atti dell’Unione europea in materia di malattie
neurodegenerative legate all’invecchiamento e, in particolare, della
malattia di Alzheimer, promuove un sistema integrato di servizi
sanitari e assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di
Alzheimer e le altre forme di demenza, nonche’ ad assicurare il
mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento delle abilita’
residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio.
2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la
provincia assicura sostegno ai familiari e valorizza il contributo
attivo di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le organizzazioni
del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.

Art. 2

Obiettivi

1. La Provincia attua nell’ambito della normativa provinciale
vigente gli interventi previsti da questa legge, perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) riconoscimento della centralita’ del paziente e della sua
famiglia come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di
assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia stessa;
b) individuazione del distretto quale sede appropriata per il
necessario coordinamento operativo tra competenze e servizi rilevanti
in grado di:
1) valutare il paziente con disturbi
cognitivo-comportamentali sulla scorta di un percorso diagnostico
strutturato;
2) mantenere un contatto e un’interazione continua con il
medico di medicina generale al fine di garantire la continuita’ delle
cure dell’ammalato;
c) diagnosi precoce, individuazione del programma
terapeutico-assistenziale, anche di ordine neuromotorio, cognitivo e
occupazionale, e valutazione della comorbilita’ quale fattore
condizionante l’evoluzione della patologia;
d) potenziamento dell’assistenza domiciliare in collaborazione
con la medicina di base e sviluppo dell’offerta diversificata delle
prestazioni delle strutture residenziali e semiresidenziali in un
contesto di integrazione socio-sanitaria e di coordinamento fra
assistenza ospedaliera e territoriale;
e) creazione di una rete integrata di servizi sociali e
sanitari dedicata ai soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme
di demenza;
f) aggiornamento e formazione del personale sanitario e
socio-sanitario operante nel servizio pubblico, in strutture
pubbliche e private convenzionate, per un approccio centrato sui
bisogni della persona con particolare risalto alla comunicazione,
anche non verbale, a tutela della dignita’ del malato di Alzheimer o
affetto da altre forme di demenza;
g) sostegno, anche di tipo economico, e supporto, in
collaborazione con le associazioni di volontariato, alle famiglie dei
pazienti per l’assistenza domiciliare;
h) conferimento di fondi per la ricerca prioritariamente
finalizzati allo studio e all’implementazione di modelli
assistenziali innovativi, attraverso l’assegnazione di borse di
studio;
i) adesione della provincia alla giornata mondiale
dell’Alzheimer e promozione della cultura della solidarieta’ e delle
reti informali di aiuto.

Art. 3

Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari

1. I servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti affetti dalle
patologie indicate nell’art. 1, comma 1, sono organizzati ed erogati
a livello domiciliare e distrettuale attraverso la seguente rete di
servizi:
a) assistenza domiciliare sociale e sanitaria;
b) servizio specialistico ambulatoriale;
c) assistenza presso centro diurno;
d) assistenza presso nucleo Alzheimer;
e) assistenza presso centro di sollievo;
f) centro di ascolto.
2. La Provincia promuove e attiva la rete dei servizi sociali e
sanitari previsti dal comma 1 avvalendosi dell’azienda provinciale
per i servizi sanitari e attraverso le misure previste dall’art. 41
della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale
sulle politiche sociali).

Art. 4

Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria

1. Il servizio di assistenza domiciliare sociale e sanitaria e’
erogato, anche in forma integrata, attraverso l’adozione di piani
personalizzati di assistenza diretti ad assicurare risposte
appropriate rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.

Art. 5

Servizio specialistico ambulatoriale

1. Il servizio specialistico ambulatoriale assicura, attraverso
un percorso diagnostico strutturato, la diagnosi precoce e il
trattamento farmacologico dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer
o altre forme di demenza, in modo coordinato con i servizi del
distretto.

Art. 6

Centro diurno Alzheimer

1. Il centro diurno Alzheimer e’ una struttura in cui sono
erogati, in forma semiresidenziale, servizi sanitari e
socio-assistenziali a favore di soggetti affetti da malattia di
Alzheimer o altre forme di demenza. Sono forniti inoltre servizi di
accoglienza, spazi per il riposo, attivita’ di socializzazione,
assistenza alla persona, assistenza infermieristica, servizio di
supporto alla famiglia, al fine di favorire il recupero o il
mantenimento delle capacita’ psicofisiche residue, con lo scopo di
consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio, anche
attraverso il sostegno alla famiglia.

Art. 7 Nucleo Alzheimer 1. Il nucleo Alzheimer e’ destinato a soggetti che, a causa di condizioni sanitarie o sociali tali da richiedere un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialita’ prolungata o definitiva. 2. Il nucleo Alzheimer garantisce ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi riabilitativi.

Art. 8

Centro di sollievo

1. Il centro di sollievo accoglie in forma residenziale, per
periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer o da
altre forme di demenza, assistite a domicilio, per sollevare la
famiglia dall’attivita’ di assistenza e cura, garantendo, al
contempo, la continuita’ dell’assistenza.

Art. 9 Centro di ascolto 1. Il centro di ascolto Alzheimer e’ un servizio offerto dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale sulle politiche sociali, con personale adeguatamente qualificato e formato, che consente l’accesso diretto all’utenza per interventi di informazione sui servizi di accoglienza e di condivisione della problematica e del disagio legati alle patologie.

Art. 10

Contributi alle famiglie

1. Fatti salvi gli interventi previsti dalla normativa
provinciale vigente, la provincia concede contributi per il
mantenimento in ambito familiare della persona affetta da Alzheimer o
da altre forme di demenza. La giunta provinciale stabilisce i criteri
e le modalita’ per l’attuazione di questo articolo in coerenza con
gli obiettivi di questa legge.
2. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili,
secondo criteri e limiti fissati dalla Giunta provinciale, con le
agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.
3. L’erogazione degli interventi previsti da questo articolo e’
subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale
del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto
dall’art. 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei
soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale
1° febbraio 1993, n. 3.

Art. 11 Associazioni di volontariato 1. La Provincia sostiene l’apporto del volontariato nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, comprese le cooperative sociali e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalita’ coerenti con gli obiettivi di questa legge.

Art. 12 Informazione al consiglio provinciale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale invia alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione illustrativa delle modalita’ da adottare per l’attuazione delle misure previste da questa legge. 2. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

Art. 13

Modificazioni dell’art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n.
10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di
personale

1. All’art. 49 della legge sul servizio sanitario provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo le parole: «ovvero la qualifica ad
esaurimento di direttore di divisione» sono inserite le seguenti: «o
che abbiano rivestito posizioni apicali presso aziende o strutture
sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni»;.
b) alla fine del comma 10 e’ aggiunto il seguente periodo: «La
Giunta provinciale puo’ deliberare l’iscrizione del personale con
qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo, professionale e
tecnico, all’albo della dirigenza di cui all’art. 22 della legge sul
personale della Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 23 della
medesima legge.».

Art. 14

Disposizione finanziaria

1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge e’
autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’esercizio finanziario 2009
e di 400.000 euro per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. Alla
copertura di quest’onere si provvede riducendo per pari importo e per
i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi – spese
correnti, unita’ previsionale di base 95.5.110 del bilancio
provinciale.
2. La Giunta provinciale e’ autorizzata ad apportare al bilancio
le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’art. 27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge
provinciale di’ contabilita’).
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 luglio 2009

Dellai

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0614&tmstp=1262938236015

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 gennaio 2009, n. 2

Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 di data 24 ottobre 2008 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento concernente "Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. 1. Dopo il comma 3-ter dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e’ introdotto il seguente: «3-quater. La pensione e’ erogata in rate bimestrali, entro il decimo giorno del mese pari, comprendenti una mensilita’ posticipata ed una anticipata.». 2. All’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo del comma 1 e’ aggiunto il seguente: «Entro il 30 settembre di ogni anno sono presentate altresi’ le domande per ottenere il contributo previsto dall’art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per i versamenti arretrati. Tali sono i versamenti per i quali siano stati fissati come termini per la loro effettuazione una o piu’ delle scadenze previste per i versamenti relativi all’anno di riferimento, ancorche’ si riferiscano ad anni precedenti a questo.»; b) al comma 6 le parole: «Prevista dall’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)», sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).». 3. Al punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 la parola: «Anzianita’» e’ sostituita dalla seguente: «Vecchiaia». 4. Per i versamenti previdenziali relativi al triennio 2005-2007 ed effettuati entro il 31 marzo 2008, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999, come modificato dalla lettera a) del comma 2 di questo articolo, le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate entro il 30 giugno 2009.

Art. 2 Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. 1. All’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L» sono sostituite dalle seguenti: «Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L»; b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «Dall’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4 e 4-bis». 2. All’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 1, comma 4, della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale sono presentate: a. entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari; b. entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.». b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il contributo sia chiesto per versamenti ad un fondo pensione complementare, si applica quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.». 3. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dal seguente: «Le domande per la prima concessione dell’assegno regionale al nucleo familiare previsto dall’art. 3 della legge regionale possono essere presentate in via anticipata tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, come definito dall’art. 4, comma 1, del regolamento regionale, oppure nel corso dell’anno di riferimento stesso.». 4. Dopo l’art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Modalita’ e termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione degli interventi previdenziali previsti dall’art. 4-bis della legge regionale). – 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 4-bis della legge regionale, relativo al sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori discontinui, sono presentate all’agenzia entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo complementare per i quali si richiede il contributo medesimo. 2. Il contributo e’ versato dall’agenzia al "Centro pensioni complementari regionali S.p.a.", di seguito denominato "PENSPLAN", societa’ istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. 3. L’agenzia stipula con PENSPLAN una convenzione per disciplinare i reciproci rapporti conseguenti all’applicazione dell’art. 4-bis della legge regionale. 4. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d’ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda.». 5. L’allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dall’allegato A di questo regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 gennaio 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n.1, foglio n.3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0425&tmstp=1262938236015