REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovaziane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge: a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificita’ strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale; b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitivita’ del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilita’ e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunita’ di genere; c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica; d) favorire la qualificazione e la molteplicita’ delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza; e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale; f) promuovere e sostenere l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca; g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettivita’ anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2 Oggetto 1. La presente legge: a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attivita’ dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza; b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati; c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all’art. 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonche’ per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l’inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3

Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti
in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e
privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della
ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato
«rete regionale della ricerca»; la rete opera nel rispetto delle
specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro
cooperazione con la comunita’ scientifica internazionale, con
particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio
2000. Le attivita’ relative al coordinamento sono svolte dalla
struttura della giunta regionale competente per materia.
2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della
ricerca:
a) gli enti locali;
b) le universita’ e le scuole superiori di alta formazione;
c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita’ di ricerca;
d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che
operano nel campo della diffusione e del trasferimento della
conoscenza e dei risultati della ricerca;
e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono
destinatarie di attivita’ di ricerca.
3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione
europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale
della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al
comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione

1. E’ istituita la conferenza regionale per la ricerca e
l’innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale organismo di
consultazione della giunta regionale.
2. Alla conferenza compete:
a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli
strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
b) collaborare per le attivita’ di ricerca svolte
dall’osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui
all’art. 9.
3. La conferenza e’ composta da:
a) il presidente della giunta regionale, o l’assessore
delegato;
b) il presidente del consiglio delle autonomie locali;
c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
d) i rettori delle universita’ della Toscana ed i direttori
delle scuole superiori di alta formazione;
e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 3, comma
2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della giunta
regionale;
g) il direttore generale competente in materia di politiche per
la ricerca;
h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei
lavoratori delle imprese di cui all’art. 3, comma 2, lettera e),
individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le
organizzazioni piu’ rappresentative a livello regionale.
4. Alla conferenza partecipano gli assessori regionali ed i
direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari
trattati.
5. La conferenza e’ nominata con le procedure di cui alla legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), ed opera con le modalita’ previste nel regolamento
interno di funzionamento, approvato dalla stessa.
6. La conferenza rimane in carica per la durata della
legislatura.
7. Ai componenti della conferenza non viene corrisposta alcuna
indennita’ di presenza o di carica.

Art. 5

Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della conferenza di cui all’art. 4, e’ il
comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo e’ composto da otto membri, di cui uno
in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 4,
comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle
associazioni dei lavoratori piu’ rappresentative e due rappresentanti
delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori
produttivi; il comitato esecutivo e’ costituito ed opera con le
procedure e con le modalita’ previste nel regolamento di
funzionamento di cui all’art. 4, comma 5.
3. Il comitato esecutivo formula le proposte per le
determinazioni di competenza della conferenza regionale per la
ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla giunta regionale.
4. Ai componenti del comitato esecutivo non viene corrisposta
alcuna indennita’ di presenza o di carica.

Art. 6 Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione 1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’art. 1. 2. Contestualmente all’approvazione del PRS, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale: a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici; b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all’attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all’art. 3, comma 1; c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonche’ la relativa allocazione in piani e programmi settoriali; d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale; e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati; f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonche’ gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi; g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attivita’ di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione; h) sulla base della relazione di cui all’art. 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l’individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti
attinenti alla ricerca e all’innovazione, assicurano la coerenza agli
indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6.
2. Al fine dell’attuazione degli atti di cui al comma 1, la
giunta regionale, sentita la conferenza di cui all’art. 4, impartisce
direttive specifiche per assicurare il coordinamento e
l’armonizzazione degli interventi.

Art. 8 Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca 1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attivita’ e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. 2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di: a) diffusione della cultura scientifica; b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana; c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera d); d) sostegno alle attivita’ di «spin off», alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio; e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca; f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione

1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana ( IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e
all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata
Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in
collaborazione con la giunta regionale ed in raccordo con la
conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’art.
4.
2. Le attivita’ di studio e di analisi dell’Osservatorio
afferiscono a:
a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed
attivita’ dei soggetti che svolgono attivita’ di ricerca;
b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attivita’ di
ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a
progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
c) attivita’ di «spin off» di ricerca e di interazione
tra trastrutture di alta formazione ed imprese;
d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
e) caratteristiche, dotazioni e attivita’ dei parchi
scientifici e tecnologici e degli incubatoci d’impresa;
f) brevetti, marchi e modelli di utilita’, conseguiti da
attivita’ di ricerca svolta in Toscana;
g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di
partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e
all’innovazione;
h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e
formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca
finanziati ai sensi della presente legge;
i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi
dell’innovazione prodotta in Toscana;
j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al
territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.
3. Le attivita’ di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel
programma di attivita’ di ricerca dell’IRPET di cui all’art. 15 della
legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto
regionale per la programmazione economica della Toscana).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonche’
la reportistica prodotta dall’osservatorio sono progettate e
realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di societa’
dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della
Regione, tramite la rete telematica regionale Toscana (RTRT), nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema
informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L’Osservatorio opera sulla base di intese con le universita’ e
gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul
territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di
innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle
azioni effettuate ed invia annualmente al consiglio regionale e alla
giunta regionale una relazione sull’attivita’ svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e
dell’alta formazione, nonche’ la valorizzazione delle risorse umane.
A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le
istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la
circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito
sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresi’ le
azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della
ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea.
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie
con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per
favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca
nonche’ gli interventi di qualificazione e sviluppo degli
insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per
l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni
universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato
delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo
interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di
reti e poli di ricerca.

Art. 11 Attivita’ di valutazione scientifica 1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilita’ dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali. 2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, «in itinere» contestualmente allo svolgimento delle attivita’ ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi. 3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’art. 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’art. 4. 4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con apposito provvedimento. 5. I risultati delle attivita’ di valutazione sono resi pubblici con le modalita’ definite dalla giunta regionale su proposta della conferenza di cui all’art. 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprieta’ intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12 Relazione sullo stato di attuazione della legge 1. La giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonche’ in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui all’art. 9. 2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi: a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) alle attivita’ di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate; c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L’atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, articola il
quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del
bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di
promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e dell’alta formazione, e individua la
relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al
sostegno degli interventi regionali in materia.
2. Agli oneri per l’attivita’ dell’osservatorio regionale della
ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 9, stimati in euro
100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unita’
previsionale di base (UPB) 613 «Sistema dell’educazione e
dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio di previsione 2009;
per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 «Sistema
dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio
pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attivita’ di cui all’art. 11 e’
garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti
destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e
sostegno della ricerca.

Art. 14

Applicabilita’ delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a
decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0456&tmstp=1261385529104

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19 Disciplina del difensore civico regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto ed in conformita’ ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non e’ soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il difensore civico e’ dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2 Funzioni del difensore civico 1. Il difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’art. 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialita’, trasparenza ed equita’. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 3. Nella propria attivita’, il difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalita’ e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3

Intervento nei confronti della Regione,
degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il difensore civico interviene nei confronti della Regione,
degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a
partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli
organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla
vigilanza della Regione.
2. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti indicati
dall’art. 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunita’
montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il
difensore civico comunale o provinciale.
3. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti e con le
modalita’ stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici
periferici dello Stato.

Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici 1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione. 2. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalita’ previste dalle leggi dello Stato. 3. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

Art. 5

Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato oppure un’attivita’ sia
stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di
erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la
tutela degli utenti;
d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i
principi di buona amministrazione.

Art. 6

Intervento su richiesta

1. Il difensore civico puo’ intervenire su richiesta di singoli
ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un
caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli
articoli 3 e 4.
2. Il difensore civico puo’ altresi’ intervenire su richiesta di
comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in
relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di
cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3
e 4. Il difensore civico favorisce, anche mediante attivita’
d’informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior
numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in
questione.
3. La presentazione della richiesta non e’ soggetta a formalita’.
4. Se la richiesta non e’ presentata per iscritto, e’
verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in
caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni
dell’archiviazione.
6. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad
atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi
non esclude ne’ limita la facolta’ di presentare richieste al
difensore civico. La richiesta al difensore civico a tutela del
diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai
sensi e secondo la disciplina dell’art. 25, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Intervento d’ufficio

1. Il difensore civico puo’ intervenire di propria iniziativa
qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attivita’ svolta
dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8 Istruttoria 1. Il difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il difensore civico puo’: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonche’ acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l’intervento conciliativo ai sensi dell’art. 10; c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari; d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento e’ tenuto a presentarsi per l’esame della pratica davanti al difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal difensore civico stesso. 4. Al difensore civico non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio. 5. Con riferimento all’attivita’ dei comuni, province, comunita’ montane, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale, il difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’art. 14, commi 2 e 3.

Art. 9

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il difensore civico e’ tenuto al segreto sulle notizie di cui
sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate,
in conformita’ alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione
diversa da quella direttamente interessata e’ limitata ai casi in cui
cio’ sia nell’interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere
ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del
soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi
generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno
dell’amministrazione direttamente interessata e’ data in forma
statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in
forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che
potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.

Art. 10

Intervento conciliativo

1. Il difensore civico ricerca, per quanto possibile, una
risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 puo’ anche promuovere un accordo ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11

Risultato degli interventi

1. Il difensore civico, esaurita l’istruttoria, formula i propri
rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli
3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del
procedimento.
2. L’amministrazione e’ tenuta a precisare gli elementi di fatto
e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto
o in parte, le osservazioni del difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga
pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2,
il difensore civico comunica l’inadempimento ai competenti organi
regionali. Chiede inoltre al presidente della giunta regionale
l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’art. 8,
comma 2, lettera d).
4. Il difensore civico informa gli interessati dell’andamento e
del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali
iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede
amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all’art.
6, comma 2, l’attivita’ informativa di cui al comma 4 e’ effettuata
anche nei confronti della collettivita’ dei possibili interessati.

Art. 12

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a
tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se
riconosce che l’accesso e’ stato illegittimamente rifiutato o
differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinche’
provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso e’ consentito se il soggetto che detiene gli atti
non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del difensore
civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il difensore civico interviene a tutela del diritto di
accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990,
anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato
istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni,
nei casi in cui non siano stati istituiti ne’ il difensore civico
comunale ne’ il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13 Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il difensore civico svolge la medesima attivita’ a favore degli immigrati. 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all’art. 3, affinche’ siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equita’ e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’Avvocatura regionale assiste il difensore civico in giudizio.

Art. 14

Collaborazione con il difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il difensore civico
promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e
ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalita’ della
presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili
del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari
comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente
legge, il difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di
appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell’eventuale
avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione e’
comunicato al difensore civico.

Art. 15 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti e’ garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal difensore civico. La disciplina relativa e’ dettata con apposito regolamento della giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il difensore civico ha facolta’ di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. 3. Il difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela
interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della
integrazione e della collaborazione reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli
interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte
degli assistiti, il difensore civico trasmette tutti i reclami in
materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad
informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie.
3. Il difensore civico puo’ in qualsiasi momento chiedere
informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e
sollecitare l’azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17

Competenze del difensore civico

1. Il difensore civico interviene:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal
regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le
conseguenti procedure interne;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di
responsabilita’ professionale degli operatori sanitari e l’utente non
sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda.
2. Le aziende trasmettono al difensore civico, dandone adeguata
informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto
ipotesi di responsabilita’ professionale e le relative risposte
fornite.
3. Il difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti
uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di
un sistema integrato di monitoraggio dell’attivita’ di tutela
complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere
adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del
personale.
4. Il difensore civico collabora con la Regione, le aziende
sanitarie, l’universita’, gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di
conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18

Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il difensore civico, nell’istruttoria delle pratiche, oltre
all’esercizio dei poteri di cui all’art. 8:
a) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del
reclamo;
b) puo’ approfondire la questione avvalendosi della
collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con
particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda
diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) puo’ trasmettere, su delega dell’interessato, il reclamo
agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli
operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un
rilievo sul piano deontologico.
2. Il difensore civico puo’ approfondire gli aspetti generali
emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della
collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0455&tmstp=1261385529104

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 126 del 23 luglio 2009) L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell’art. 8-bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) 1. Dopo l’art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e’ inserito il seguente: «Art. 8-bis (Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale). – 1. In attuazione dell’ art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all’allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni: a) Comune di Ravenna; b) Comune di Cervia; c) Comune di Cesenatico; d) Comune di Rimini; e) Comune di Riccione. 2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformita’ a quanto disposto dal presente articolo. 3. La Giunta, considerando la particolarita’ della realta’ della nostra Regione in relazione all’attuazione dei piani dell’ arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.».

Art. 2 Modifica dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 1. Dopo il comma 4 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 e’ inserito il seguente: «4-bis. Nel rispetto dei termini di cui all’art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potra’ adeguare l’imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall’art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalita’: a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione; b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0632&tmstp=1261385529104

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 4 giugno 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel I S.O. al Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Semplificazione delle procedure contributive
in materia di opere pubbliche

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per
opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono
assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori
di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del
restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a
500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla
data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si considera
cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e
corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
interventi finanziati nell’ambito di programmi e iniziative
comunitarie, nell’ambito dei programmi attuativi regionali e
nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate
(FAS), nonche’ agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15
e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei
Consorzi di sviluppo industriale), sull’art. 8 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione
economica nei territori montani), e sull’art. 161 della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, della viabilita’,
dell’edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere
anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione
definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione
di euro, con priorita’ per il completamento di opere gia’ avviate,
nonche’ per opere di edilizia scolastica, di’ risparmio energetico,
di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle
barriere architettoniche.
4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse
con procedimento a sportello in un’unica soluzione, sono erogate
nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il
provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi,
entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto
dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede
alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli
obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell’anticipazione
finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di
erogazione dell’anticipazione, nonche’ l’esclusione da ulteriori
anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su
richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente
puo’ concedere una proroga del termine per la restituzione
dell’anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa
deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.
5. Alla legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 dell’art. 8 e’ aggiunto il seguente periodo:
«Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per
i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento,
l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’art. 7
sostituisce l’approvazione del progetto preliminare.»;
b) dopo il comma 9-bis dell’art. 9 sono inseriti i seguenti:
«9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati
preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa di cui all’art. 17.
9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere
affidati con il criterio del prezzo piu’ basso ove ritenuto
motivatamente piu’ adeguato dalla stazione appaltante rispetto al
criterio di cui al comma 9-ter.
9-quinquies. Per l’affidamento degli incarichi di cui ai commi 9
e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le
tariffe professionali previste per le categorie interessate quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da
porre a base dell’affidamento.»;
c) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 17 prima della parola
«con» e’ inserita la seguente: «preferibilmente»;
d) dopo il numero 8) del comma 3 dell’art. 17 e’ inserito il
seguente:
«8-bis) innovazione tecnologica o di processo nell’opera da
realizzare;»;
e) al comma 3 dell’art. 22 dopo le parole «procedura negoziata»
sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 500.000 euro»;
f) al comma 1 dell’art. 50 dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il
seguente: «La Giunta regionale puo’ approvare il programma triennale
dei lavori pubblici e l’elenco annuale di cui all’art. 7 anche per
stralci successivi, in relazione alle esigenze di operativita’ di
ogni singolo settore.»;
g) al comma 4 dell’art. 50 dopo le parole «per materia» sono
aggiunte le seguenti: «e, nel caso di delegazione amministrativa
intersoggettiva, al soggetto delegatario»;
h) al comma 5 dell’art. 51 prima delle parole «La deliberazione
di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «Qualora il delegatario
non sia gia’ stato individuato in sede di approvazione del programma
triennale di cui all’art. 7,»;
i) dopo la lettera a) del comma 7 dell’art. 51 e’ inserita la
seguente:
«a-bis) l’eventuale approvazione, a cura del soggetto
delegatario, del progetto preliminare;»;
j) il comma 1 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’art.
3, commi 1 e 2, e’ disposta in via definitiva sulla base del progetto
preliminare. L’importo del finanziamento e’ commisurato alla spesa
risultante dal quadro economico dell’opera. Per specifici lavori
individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento
e’ disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo
di’ intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si
intendono raggiungere, la tipologia dell’intervento, i tempi di
realizzazione e la spesa preventivata.»;
k) il comma 2 dell’art. 56 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono
commisurati alle aliquote percentuali dell’ammontare dei lavori e
delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono
determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal
decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453
(Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di
collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe
professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di
accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non
possono complessivamente eccedere l’aliquota massima del 10 per cento
dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di
progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non
possono eccedere complessivamente l’aliquota massima del 5 per cento
dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di
progetto.»;
l) dopo il comma 6-bis dell’art. 56 e’ aggiunto il seguente:
«6-ter. Per i lavori di importo inferiore a i milione di euro, la
concessione del finanziamento e’ disposta, in via definitiva, sulla
base di uno studio di fattibilita’ certificato dal responsabile del
procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro
economico dell’opera.»;
m) dopo il comma 5 dell’art. 68 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora non ricorra la necessita’ espropriativa, per le
opere finanziate ai sensi dell’art. 56, la fissazione dei termini di
inizio e fine lavori, nonche’ la concessione di un’eventuale proroga
spettano all’organo concedente il contributo. I termini possono
essere prorogati un’unica volta e comunque in misura non superiore al
40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato
rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del
beneficiario, puo’, in presenza di motivate ragioni, confermare il
contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori,
ovvero confermare il contributo quando i lavori siano gia’ stati
ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse
pubblico.».
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio
regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di
progetti. L’iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per tali finalita’ viene effettuata con la legge
di assestamento del bilancio dell’anno successivo all’avvenuta
riscossione.
7. Per le finalita’ previste dal comma 4 e’ autorizzata la spesa
di 1.500.00 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3
ottobre 2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione «Spese
per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la
predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l’anno 2009.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si
provvede mediante storno a carico delle seguenti unita’ di bilancio e
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per
l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 2.4.2.1053 – capitolo 2295 per 800.000
euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 5.1.1.1088 – capitolo 6037 per 460.000
euro per l’anno 2009;
c) unita’ di bilancio 4.5.2.1081 – capitolo 3870 per 220.000
euro per l’anno 2009;
d) unita’ di bilancio 10.1.1.1163 – capitolo 9039 per 20.000
euro per l’anno 2009.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 e’ istituito «per
memoria» all’unita’ di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
«Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici
per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici».
10. Dopo il comma 6-quater dell’art. 2 della legge regionale 29
ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento
dei Consorzi di bonifica, nonche’ modifiche alle leggi regionali n.
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n.
28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni
d’acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e’
aggiunto il seguente:
«6-quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a
costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della
Regione, diritti di servitu’ di acquedotto o diritti di servitu’
comunque connessi con l’esercizio delle proprie finalita’
istituzionali.».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 13/2005

1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del
servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali
ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
«Disposizioni in materia di risorse idriche»), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 11 e’ inserito il seguente:
«13-bis. Nelle more di applicazione dell’art. 28 e comunque entro
il 31 dicembre 2010, Puo’ essere disposto il trasferimento di
personale alle Autorita’ d’ambito da parte delle Province, dei Comuni
e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita’ si sono avvalse
per l’espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere
assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica
professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello
posseduto al momento del trasferimento.»;
b) dopo il comma 2 dell’art. 12 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le Autorita’ d’ambito sono autorita’ espropriante ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’), e del decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’), e successive
modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei
loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le
funzioni di autorita’ espropriante possono essere delegate
dall’Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale
ottimale cosi’ come previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001. Per tali opere la
dichiarazione di pubblica utilita’ disposta ai sensi dell’art. 67
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori pubblici), e successive modifiche, puo’ essere assentita senza
la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In
tal caso l’approvazione del progetto da parte del Comune
territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo
strumento urbanistico senza la necessita’ dell’approvazione
regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, cosi’ come modificato dal
decreto legislativo n. 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in
esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all’art. 23,
comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all’obbligo
della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme
degli atti processuali civili.»;
c) dopo il comma 5 dell’art. 24 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le Autorita’ d’ambito, limitatamente alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilita’ previste nei loro programmi
di intervento di cui all’art. 12, comma 2, possono indire Conferenze
di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al
presente comma possono essere delegati dalle Autorita’ ai soggetti
gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.».

Art. 3

Disposizioni in materia di tariffe
dell’autorizzazione integrata ambientale

1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli
allegati I, II e III del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalita’ anche
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59),
e applicate ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale 18
gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l’istruttoria nei
casi:
a) di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento);
c) di rinnovo dell’autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell’autorizzazione a seguito di modifica
sostanziale;
e) di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a modifica
sostanziale;
f) di aggiornamento dell’autorizzazione a seguito di modifica
non sostanziale e di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a
modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite
dall’allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate
ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale n. 2/2006,
relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attivita’ di verifica
del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione
degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati
di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di
verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della
rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai
contenuti dell’autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento
dell’osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute
nell’autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2
relative agli impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di
suini di cui al punto 6.6 dell’allegato I al decreto legislativo n.
59/2005.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e
2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI
EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della
registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo
all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non
sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le
linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto
ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle tariffe gia’ versate alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale
n. 2/2006.
7. Ai fini di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe
versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio
competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro
il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 5, l’istanza di restituzione recante la quantificazione
dell’importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra
l’ammontare gia’ versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle
linee guida di cui al comma 5 e con l’applicazione della percentuale
di cui ai commi 1, 2 e 4, nonche’ l’indicazione delle modalita’ di
accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2006 le
parole «da una convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «con
deliberazione della Giunta regionale».
10. L’istanza di cui al comma 8 e’ corredata della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell’istanza e della
dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della
Regione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente alle
istruttorie di cui ai commi 1 e 4, e’ autorizzata la spesa di 500.000
euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e
del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli
aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe
previste per istruttorie connesse all’autorizzazione integrata
ambientale» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009.
12. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente ai
controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, e’ autorizzata la spesa di 10.000
euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e
del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione «Restituzione agli
aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe
previste per attivita’ di controllo connesse all’autorizzazione
integrata ambientale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno
2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si
provvede mediante storno a carico delle unita’ di bilancio e dei
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per
l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2223 per 500.000
euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2323 per 10.000
euro per l’anno 2009.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 17/2008
e alla legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 10 dell’art. 4 della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «Comune di Tarvisio»
sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per il
recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil istituito con
legge regionale n. 2/1999».
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 17/2008, come
modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio
2.2.2.1047 e al capitolo 9118 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione le parole «al Comune di Tarvisio»
sono sostituite dalle seguenti: «al Commissario straordinario».
3. In via di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 20,
della legge regionale n. 17/2008, il finanziamento straordinario al
Comune di Trieste per le attivita’ di recupero, restauro e
manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla
riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per
l’ammortamento del mutuo contratto per le attivita’ medesime.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo
3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell’art. 4, commi 8 e 9,
della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale
2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte
dell’accordo di programma di cui all’art. 4, comma 8, della legge
regionale n. 30/2007, per la realizzazione di interventi di
impiantistica sportiva nelle aree di proprieta’ comunale, si
intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri,
in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto
per gli interventi medesimi.
6. Gli oneri derivanti dell’applicazione del disposto di cui al
comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo
6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Art. 5 Interpretazione autentica dell’art. 161 della legge regionale n. 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche 1. In via di interpretazione autentica dell’art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), cosi’ come definite dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale), e purche’ l’investimento proposto persegua la finalita’ dell’accrescimento del patrimonio pubblico. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «di associazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS».

Art. 6

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la
realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonche’ di
dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all’entrata
in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale,
la Regione dichiara l’interesse strategico delle opere regionali
relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della
logistica, nonche’ di quelle previste in piani o programmi di settore
oppure di interventi singoli con le modalita’ e per gli effetti delle
disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2,
approva in via preliminare l’elenco delle opere per le quali intende
dichiarare l’interesse strategico entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al
Consiglio delle Autonomie locali per l’intesa di cui all’art. 36
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel
Friuli-Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per
l’acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere. Acquisiti gli atti d’intesa e il parere della Commissione
consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l’elenco
delle opere d’interesse strategico.

Art. 7

Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto,
della mobilita’ e della logistica

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a
produrre gli effetti di cui all’art. 3-bis, comma 2, della legge
regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo
n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale,
trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e
viabilita’), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle
previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani
di cui al capo Il della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del
paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di
pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di
pianificazione di cui al comma 1 e’ sospesa ogni determinazione
comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che
siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione
stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione
delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione
generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di
cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli
stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso
in cui vi sia una accertata e persistente inattivita’ nell’esercizio
delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della
presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all’ente
inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere,
comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da
ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il
Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva
dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L’approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di
interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo
strumento urbanistico comunale dalla data della notifica
dell’approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere e’ approvato a
seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi,
resa con le modalita’ di cui agli articoli 22 e seguenti della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L’approvazione
del progetto definitivo costituisce accertamento di conformita’
urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dei
relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell’atto di pianificazione di
cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e
integrata dall’affissione all’Albo del Comune interessato e dalla
pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli
adempimenti di pubblicita’ previsti dall’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della
concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai
singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali
correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell’efficacia degli atti di pianificazione del
Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento
urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema
infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico
regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonche’ all’intesa
Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita’ produttive).

Art. 8

Opere previste da altri atti di pianificazione
e programmazione

1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le
procedure di cui all’art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse
strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e
programmatori di settore. Tale deliberazione e’ pubblicata per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori
regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi
dell’art. 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento
urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali
disciplinati dall’art. 14 della legge regionale n. 5/2007 qualora
nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la
partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalita’ di
cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del
pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme
procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non
prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 6,
comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla
localizzazione degli interventi del piano o del programma nello
strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e la
notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del
piano o programma determinano gli effetti di cui all’art. 7, commi 2,
8 e 9. 6. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto
definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della
conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22
e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti
previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall’art. 7.

Art. 9 Opere strategiche puntuali 1. La Giunta regionale puo’ deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, e secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge. 2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed e’ pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e all’Albo pretorio del Comune interessato. 3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d’uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all’art. 7, commi 2, 6, 8 e 9. 4. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell’art. 7.

Art. 10

Procedure di accelerazione straordinarie

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunita’ montane e
Autorita’ d’ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano
alla Protezione civile della Regione l’elenco delle opere in corso di
progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in
sicurezza del territorio regionale e finanziate dall’Amministrazione
regionale, con l’esclusione delle opere finanziate dalla Protezione
civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le
autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con
decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato alla
protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono
individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali
sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformita’
alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
opere di competenza dell’Amministrazione regionale.

Art. 11 Modifica dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2007 1. Al comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: «Centro operativo di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del sistema integrato di protezione civile».

Art. 12 Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile 1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 2. Il decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l’avvio dell’intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ dell’opera, nonche’ avvio del procedimento espropriativo e autorizza l’occupazione d’urgenza dei suoli per l’immissione in possesso e l’inizio dei lavori. 3. Lo stesso decreto e’ inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, e’ pubblicato all’Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalita’ per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. 4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all’ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all’acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell’atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio. 5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini’ della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.

Art. 13

Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli
interventi di protezione civile

1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione
degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani
straordinari di emergenza a seguito dell’emanazione di specifiche
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale n. 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto
dall’art. 5-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7
settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia
Giulia della valutazione di impatto ambientale).

Art. 14

Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1. Nel quadro degli interventi di cui all’art. 12-bis, comma 1,
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno
e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7
luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del
medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le
operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle
piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di
garanzia per le PMI, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla
normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilita’ di
bilancio.
2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle
condizioni e secondo le modalita’ indicate con deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell’Assessore
regionale alle attivita’ produttive e dell’Assessore regionale alle
finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo
regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai
Confidi convenzionati ai sensi dell’art. 12-bis, comma 10, della
legge regionale n. 4/2005.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli
1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009.
4. Nel quadro degli interventi di cui all’art. 12-bis, comma 1,
della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e’ autorizzato a
confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge
regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori,
valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata
dall’art. 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354
(Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione alle
piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di
politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo
ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005), su motivato
parere della Commissione valutatrice di cui all’art. 7 della legge
regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e
finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il
soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole
e medie imprese e’ autorizzato a confermare i contributi concessi ai
sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di
obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata,
qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo
agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilita’
economico finanziaria, in riferimento all’allegato C del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 354/2008, e con
riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B
dell’allegato D del regolamento medesimo.
6. Dopo il comma 1 dell’art. 12-bis della legge regionale n.
4/2005 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1 e subordinatamente
all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della
Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali
contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo’ darsi
corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi
individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli
interventi per il credito agevolato alle attivita’ economiche e
produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche
nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955,
n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di
rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione
regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione
a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA), di
cui all’art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell’artigianato), e al Fondo speciale di
rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 98 della legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di
attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina
organica del turismo»)».
7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell’art. 12-bis
della legge regionale n. 4/2005 dopo la parola «cogaranzie» sono
aggiunte le seguenti: «e garanzie».
8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi
sede o unita’ produttiva nel territorio regionale derivanti dalla
maggiore difficolta’ di accesso al credito conseguente alla crisi dei
mercati internazionali, al comma 5 dell’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 dopo le parole «consolidamento finanziario a
medio termine» sono inserite le seguenti: «, nonche’ per operazioni
di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani
di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie
e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere».
9. Al comma 7 dell’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005
dopo le parole «in linea capitale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o
allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse
esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti
in essere, in linea capitale e interessi.».
10. Alla lettera b) del comma 9 dell’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 dopo la parola «garanzia» sono aggiunte le
seguenti: «e la cogaranzia».
11. Dopo l’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 12-ter (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo
crediti aziendali nei settori delle attivita’ produttive). – 1.
L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sottoscrivere emissioni
obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da
destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura
contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese
artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi
aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale vantati nei
confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche
amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 e’ integrata dalle banche
selezionate con un’ulteriore provvista per un importo comunque non
inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall’Amministrazione
regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di
evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere
obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione
l’ammontare e le caratteristiche tecniche dell’emissione
obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che
intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono
rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell’utilizzo della provvista
regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni
obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso
alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano
crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con
priorita’ per i crediti maturati da imprese o nei confronti di
imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano
altresi’ crediti nei confronti della pubblica amministrazione da
effettuarsi con le modalita’ previste dalla normativa vigente in
materia. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, l’Amministrazione regionale,
gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le
Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a
condizioni di mercato secondo modalita’ definite con regolamento
regionale.
10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata, per le finalita’
di cui al comma 1, a costituire nell’ambito del Fondo di rotazione
per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) il «Fondo
regionale smobilizzo crediti», amministrato con contabilita’
separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese,
aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale,
finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide
alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il «Fondo regionale smobilizzo crediti» provvede alla
restituzione della provvista al «Fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale» di cui all’art. 14,
comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro
il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei
finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro
integrale entro il termine predetto.
12. Le modalita’ e le condizioni per la concessione dei
finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del
mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalita’ di cui al comma 10 e subordinatamente
all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della
Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di
cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del «Fondo regionale smobilizzo
crediti» e’ esercitata dalla Direzione centrale attivita’ produttive.
«Art. 12-quater (Conferma dei contributi). – 1. Nei casi di
conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonche’
trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in
proprieta’ per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni
previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei
settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo
e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente,
concesse o confermate, purche’ il subentrante sia in possesso dei
requisiti richiesti in capo al beneficiano originario e la
prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuita’.».
12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal
comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al «Fondo
di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale».
13. Le disposizioni di cui all’art. 12-quater della legge
regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
14. Al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7), le parole: «riservando particolare attenzione tra
queste alle imprese giovanili e femminili,» sono soppresse.
15. Dopo il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2001
e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi
alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica), subordinatamente all’approvazione del regime di aiuto
nazionale da parte della Commissione europea.».
16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a rimodulare le modalita’
e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge regionale n. 23/2001 anche
attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre
2015.
17. Per le finalita’ di cui al comma 16 l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con
l’Istituto emittente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, a seguito di proposta dell’Assessore regionale alle
attivita’ produttive di concerto con l’Assessore alla programmazione,
alle risorse economiche e finanziane, patrimonio e servizi generali,
per la disciplina delle modalita’ di emissione, di rimborso e di
eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonche’ di utilizzo delle
provviste.
18. Al comma 2 dell’art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978,
n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la
realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole:
«limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato
tecnico consultivo per la politica industriale,» sono soppresse.
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come
modificato dal comma 18, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
20. L’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come
modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti
finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento
concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per
l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria «Interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale»), anche se l’impresa beneficiaria ha gia’
presentato la rendicontazione finale di spesa.
21. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare le
domande di contributo presentate per l’anno 2009 a valere sugli
interventi di cui all’art. 15, comma 4, lettera a), della legge
regionale n. 3/1999, come modificata dall’art. 3, comma 45, lettera
b), della legge regionale n. 17/2008, anche se pervenute oltre il
termine stabilito dall’art. 15, comma 3, della legge regionale n.
3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 21 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo
7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’art. 45 della legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell’artigianato), e’ inserita la seguente:
«b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
24. Dopo il comma 1 dell’art. 46 della legge regionale n. 12/2002
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi’
per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non
superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve
termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al
rafforzamento delle strutture aziendali, nonche’ per altre operazioni
di rimodulazione dei rapporti in essere.
1-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
25. Al comma 1 dell’art. 96 della legge regionale 5 dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»),
le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 96, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, come
modificato dal comma 25, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione le parole «della durata massima
di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima
di sette anni».
27. Per le finalita’ di cui all’art. 96 della legge regionale n.
29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri
di cui al comma 26, l’organo gestore e’ autorizzato a trasferire per
un importo massimo fino ad 1 milione di euro le disponibilita’ di
competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 51 della
legge regionale n. 12/2002, a favore degli interventi agevolati di
cui all’art. 96 della legge regionale n. 29/2005.
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 e’ inserita la seguente:
«c-bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
29. Dopo il comma 3 dell’art. 98 della legge regionale n. 29/2005
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere
utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il
consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo
termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali,
nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
30. Al comma 23 dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2008 le
parole «entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 30 giugno 2009».
31. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui
all’art. 3, comma 23, della legge regionale n. 17/2008, come
modificato dal comma 30, fanno carico all’unita’ di bilancio
1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
32. Al comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,
edilizia, urbanistica, attivita’ venatoria, ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo),
dopo la parola «abrogati» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1».
33. Al comma 4 dell’art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1987,
n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), e’
aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale limite puo’ essere
superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a
sviluppare e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona
montana».
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e
sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per
attivita’ di commercializzazione e di marketing del territorio e dei
beni prodotti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso
l’attuazione di progetti di promozione all’estero che valorizzino la
qualita’ delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di’ commercio,
industria, artigianato e agricoltura che svolgono l’attivita’
promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni
funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese
ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di
intervento, le modalita’ di presentazione delle domande e delle
rendicontazioni, nonche’ i criteri di valutazione delle domande
medesime.
37. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al
comma 34 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo
9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
38. Al comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008,
n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di
carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47,
in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per
autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole
«l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti»
sono inserite le seguenti: «, il cui procedimento di autorizzazione o
concessione sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della presente
legge,».
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire
presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e
finanziarie un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per
la stabilizzazione del sistema economico regionale», di seguito
denominato «Fondo», da gestire con contabilita’ separata, secondo
quanto disposto dall’art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8
agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e
di contabilita’ regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a trasferire ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b),
della legge regionale n. 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in
relazione all’acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di
tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie,
rimborsi.
41. Il Fondo e’ gestito e amministrato dall’Assessore alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del
Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale
programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini
di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del
Fondo che puo’ delegare il Direttore centrale della programmazione,
risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione
stessa. Il mandato ad amministrare conferito all’organo gestore del
Fondo e’ attribuito con rappresentanza.
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del
bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
e’ autorizzata a determinare l’ammontare della dotazione del Fondo,
di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di
cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di
prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d),
rimangono nella disponibilita’ del medesimo; sono a carico del Fondo
le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l’opportunita’ in relazione ai flussi
di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, e’ autorizzata a determinare i rientri al bilancio
regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle
disponibilita’ di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il
gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme
cosi’ determinate a favore di apposito capitolo di entrata del
bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta
regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni
nelle unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono
presupposto per l’aggiornamento del Programma operativo di gestione
di cui all’art. 28 della legge regionale n. 21/2007.
46. Il Fondo e’ autorizzato a concedere anticipazioni alle
gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le
rispettive finalita’:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel
Friuli-Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del
Friuli-Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell’ambito
del FRIE, ai sensi dell’art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005,
come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore
agricolo.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le
anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse
a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali,
turistiche e di servizi, il Fondo e’ autorizzato altresi’ ad
acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai
sensi ovvero per le finalita’ delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale n. 26/1995;
b) legge regionale n. 23/2001;
c) legge regionale n. 2/2002;
d) legge regionale n. 12/2002;
e) capo I della legge regionale n. 4/2005, e successive
modifiche;
f) legge regionale n. 29/2005.
49. La ripartizione delle risorse per l’attuazione dei commi 46 e
48 e’ determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione,
fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attivita’ di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e
f), e’ destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la
determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni
di cui al comma 46, nonche’ delle somme da concedere a ciascuno di
essi e’ assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attivita’ di cui al comma 46, lettera d), e’ destinata
una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attivita’ di cui al comma 48 e’ destinata una somma
complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con
propria deliberazione, determina l’allocazione delle risorse di cui
al presente comma per l’attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il
gestore del Fondo e’ autorizzato a stipulare con l’istituto emittente
apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, per la disciplina delle modalita’ per l’acquisto e il
rimborso delle obbligazioni, nonche’ per l’utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle
piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti
regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di
concerto fra l’Assessore regionale alla programmazione, risorse
economiche e finanziarie e l’Assessore regionale alle attivita’
produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui
deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la
durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo e’ dotato di autonomia patrimoniale ed e’ gestito,
con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche’, per
quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all’art.
39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale);
la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi,
relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste
dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta
regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per
la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio
autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’art. 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale
esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse
economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite
dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l’utilizzo di
capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la
Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie,
Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio
compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell’assunzione di ciascun impegno di spesa
necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al
comma 55 si provvede all’accertamento contestuale di un’entrata di
pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 e’
effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 7, comma 17,
della legge regionale n. 14/2003, in conseguenza dell’adozione della
deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo e’ disposta con decreto del
Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto,
sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello
stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo
affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito
capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
59. Per le finalita’ di cui ai commi 39 e 40, lettera a), e’
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione «Trasferimenti al Fondo di rotazione per la
stabilizzazione del sistema economico regionale», e con lo
stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 l’unita’ di
bilancio 4.5.270 con la denominazione «Rientri da concessione di
crediti» e il capitolo 999 con la denominazione «Rientri derivanti
dall’applicazione dell’art. 14, comma 38, della legge regionale n.
11/2009», e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno
2009.
61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di
cui all’art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 sia soggetto a
escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal
bilancio regionale, con riferimento alle unita’ di bilancio e
capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 15 Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese 1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l’Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978; b) capo I e V della legge regionale n. 4/2005; c) art. 11 della legge regionale n. 26/2005; d) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002. 2. In deroga all’art. 39 della legge regionale n. 7/2000 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’erogazione in via anticipata e’ disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attivita’ di controllo e senza necessita’ di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L’erogazione in via anticipata e’ disposta sino alla misura del 30 per cento dell’importo concesso, al netto di quanto gia’ eventualmente erogato in via anticipata. 5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all’attivita’ di certificazione ai sensi dell’art. 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni: a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche; b) art. 11 della legge regionale n. 26/2005; c) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali: a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d’attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni); b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico» e dalla programmazione comunitaria); c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’art. 53-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria). 7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitivita’ Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalita’ e termini stabiliti dalla competente Autorita’ di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all’art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall’art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all’attuazione del programma. 8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 di seguito elencati: a) capitolo 8020 – relativamente al disposto di cui alla lettera a); b) capitolo 9338 – relativamente al disposto di cui alla lettera b); c) capitolo 8657 – relativamente al disposto di cui alla lettera c).

Art. 16 Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009 1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Art. 17 Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste 1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla societa’ regionale utilizzando risorse regionali gia’ stanziate per la specifica finalita’, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 4/2008, e’ autorizzata ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale n. 4/2008, l’Amministrazione regionale provvede altresi’ con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l’art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. 5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunita’ montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all’individuazione del soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 4/2008. 6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/2008, conseguente alla presentazione all’Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 4/2008, delle proposte sulle quali l’Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/2008, e’ trasmessa dai Presidenti delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall’Amministrazione regionale.

Art. 18

Iterpretazione autentica dell’art. 73, comma 2, e dell’art. 32,
comma 1, della legge regionale n. 7/2000

1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell’art.
73, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, il comma 1 dell’art. 32
della medesima legge si applica anche a tutti i programmi
Konver-Italia – periodo 16 marzo 1995 – 31 dicembre 1999 che alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2000 avevano
ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti
predetti.

Art. 19

Modifica all’art. 3 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2008 e’
sostituito dal seguente:
«1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a predisporre un
regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del
settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti
all’arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione
socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e
comunitaria.».
2. Gli oneri di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale n.
17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di
bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 la cui denominazione e’ sostituita con la
seguente «Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la
fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia
di compensazione socio-economica».

Art. 20 Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica 1. Al fine di garantire la funzionalita’ delle misure anticrisi nel settore del lavoro l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unita’ e per la durata massima di ventiquattro mesi. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 290.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e con lo stanziamento di 290.000 euro per l’anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 – partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

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