REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 febbraio 2009, n. 4 Modifica del regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 17 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 216 del 26
gennaio 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del
commercio

Art.1.

Il comma 1 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, cosi’ sostituito:
«1. Le vendite promozionali possono essere effettuate in
qualsiasi periodo dell’anno, eccettuati i venti giorni antecedenti le
vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Le vendite
promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene della
persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo
dell’anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al Comune».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo
osservare.
Bolzano, 2 febbraio 2009

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009, registro 1, foglio 4

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0374&tmstp=1260865246975

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2009, n. 4 Norme per la semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino – Alto Adige n. 15/I-II del 7 aprile 2009)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni in materia di semplificazione delle
procedure per la realizzazione di opere pubbliche.

1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’art. 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le
finalita’ del capo I del titolo VII della legge urbanistica
provinciale e ai fini dell’approvazione dei progetti di lavori
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire
pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli
articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n.
13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli
articoli da 16 a 16-quinquies della legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e
la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme
in materia di procedimento amministrativo), nonche’ da
quest’articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di
servizi nonche’ all’indizione della medesima provvede il dipartimento
provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta
della struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.
2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con
l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale
possono essere individuati i casi in cui e’ esclusa, anche
temporaneamente, l’applicazione di quanto previsto dal medesimo
comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di
servizi previsti dalla vigente normativa.
3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, puo’ aumentare per
specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l’importo dei
progetti per il quale non e’ richiesto il parere degli organi
consultivi previsto dall’art. 58, comma 1, lettera a), della legge
provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato
dall’art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori
pubblici.

Art. 2 Modificazioni della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa 1. Nel comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialita’». 2. All’art. 3 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttivita’, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l’amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessita’ del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilita’ dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l’inapplicabilita’ degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini gia’ stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4. 2-ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita’ dirigenziale.»; b) nel comma 3 le parole: «atti di altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «atti di altre strutture o amministrazioni». 3. Alla fine del comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ aggiunto il seguente periodo: «La Provincia favorisce l’uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della relativa documentazione.». 4. L’art. 19-bis della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ sostituito dal seguente: «Art. 19-bis. (Semplificazione delle procedure) – 1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell’attivita’ amministrativa, con uno o piu’ regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate. 2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento; b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita’; e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo; f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalita’ di presentazione delle domande; g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l’accertamento di presupposti e di requisiti; h) individuazione di procedure differenziate in relazione all’importo finanziato dall’amministrazione provinciale, anche prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese gia’ effettuate; i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell’agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica; j) con riferimento ai contributi di modesta entita’, individuazione dei casi di ricorso all’anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di societa’ a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei; k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi. 4. In relazione alla finalita’ di pervenire con urgenza alla razionalizzazione delle procedure, quale misura anticongiunturale straordinaria e in attesa dell’approvazione dei regolamenti di semplificazione previsti da questa legge, per il biennio 2009-2010 alle finalita’ di quest’articolo si provvede con deliberazioni della Giunta provinciale. Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri atti di natura endoprocedimentale comunque denominati, dalla cui acquisizione si puo’ prescindere, anche se tali atti sono previsti da legge o regolamento, e purche’ gli stessi non siano connessi con la tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Giunta provinciale individua per settori omogenei il procedimento principale e le fasi della procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito internet della Provincia informa di quanto previsto da questo comma.». 5. Nel comma 3 dell’art. 19-ter della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa dopo le parole: «strutture provinciali» sono inserite le seguenti: «, nonche’ dell’attivita’ di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d’inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalita’ telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata». 6. L’art. 40-bis della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa e’ abrogato. 7. Nel comma 1 dell’art. 40-quater della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa le parole: «come definiti dall’art. 40-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «da intendersi quali attivita’ dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d’ufficio». 8. Le misure di semplificazione previste dall’art. 19-ter della legge provinciale sull’attivita’ amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento)

1. All’articolo 17 della legge provinciale sul commercio sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’art. 17 e’ inserito il seguente capo:
«Capo VIII-bis Vendite presentate al pubblico come occasioni
particolarmente favorevoli»;
b) nel Capo VIII-bis e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis. (Definizione). – 1. Sono regolate da questo
capo le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione,
di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di
magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre
vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di
fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli
per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi
pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati
tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al
consumatore o a gruppi di consumatori.
2. Nelle vendite di cui al comma 1 e’ vietato il riferimento,
nella presentazione o nella pubblicita’ della vendita, a procedure
fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Il termine
«vendita di liquidazione» e’ utilizzato nella pubblicita’
esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attivita’
commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda
oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura
dell’esercizio.
3. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate durante
tutto l’anno. Ad eccezione delle vendite pubblicizzate come
«promozionali» che non osservano limitazioni temporali, ogni altra
vendita non puo’ avere una durata superiore a sessanta giorni e fra
una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta giorni.
4. L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con
le caratteristiche di cui al comma 1 ne da’ comunicazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per
conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale
stabilisce le modalita’ per la presentazione della comunicazione e
gli elementi contenuti nella stessa, nel rispetto dei principi di
semplicita’ e di economicita’.
5. Le disposizioni di questo capo non si applicano alla
pubblicita’ effettuata esclusivamente all’interno dei punti di
vendita, ne’ in alcun modo propagandata all’esterno o prospettata al
pubblico secondo le modalita’ indicate dal comma 1; non si applicano
inoltre alle vendite disposte dall’autorita’ giudiziaria a seguito di
esecuzione forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.
6. Le vendite disciplinate da questo capo sono effettuate durante
l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.
7. Le comunicazioni alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento previste dal comma 4 non sono
necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma
delle leggi vigenti.
8. Fino a quando non sara’ diversamente disposto, le funzioni
amministrative concernenti l’applicazione di questo capo sono
esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento.
9. La Giunta provinciale puo’ adottare norme regolamentari di
esecuzione di questo capo nonche’ emanare direttive per l’esercizio
delle funzioni amministrative delegate.
10. La Provincia e’ autorizzata a rimborsare le spese per
l’esercizio delle funzioni delegate previste da questo capo secondo
criteri e modalita’ definiti nell’accordo di programma di cui
all’art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.».
2. Dopo l’art. 17-bis della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-ter. (Pubblicita’ e prezzi). – 1. La pubblicita’ che
faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente
all’occasione favorevole d’acquisto non puo’ in ogni caso essere
generica ma indica anche l’entita’ o la percentuale dello sconto o
del ribasso che sara’ effettuato rispetto ai normali prezzi di
vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti
l’inizio della manifestazione pubblicitaria.
2. I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal
venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio di qualsiasi tipo
di vendita disciplinata da questo capo, possono essere accertati
dagli organi di vigilanza e da funzionari della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento, muniti di apposita
tessera di riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive
all’interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla
veridicita’ delle asserzioni pubblicitarie di cui al comma 3.
3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate
da questo capo sono presentate graficamente in modo non ingannevole
per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni
previste dall’art. 17-bis nonche’ la durata della vendita stessa.
4. Durante le vendite disciplinate da questo capo il venditore
indica, secondo le norme vigenti in materia di pubblicita’ dei
prezzi, oltre al normale prezzo di vendita, anche l’entita’ dello
sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:
a) cartellino con doppio prezzo di vendita;
b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.
5. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita’
di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione
merceologica e alla qualita’ delle merci vendute, sia agli sconti o
ribassi dichiarati.
6. Se nella pubblicita’ non sono specificate le merci cui si
riferisce lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si
applica su tutte le merci.».
3. Dopo l’art. 17-ter della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-quater. (Separazione delle merci). – 1. Le merci
offerte nelle vendite regolate da questo capo sono separate in modo
chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se
tale distinzione non e’ possibile, queste ultime non potranno essere
offerte in vendita.
2. Se per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di
vendita diversi in rapporto alla varieta’ degli articoli che
rientrano in tale voce, nella pubblicita’ e’ indicato il prezzo piu’
basso e quello piu’ alto escludendo le indicazioni generiche. Se e’
indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce
merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo.»
4. Dopo l’art. 17-quater della legge provinciale sul commercio e’
inserito il seguente:
«Art. 17-quinquies (.Esaurimento delle merci). – 1. I prezzi
pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i compratori fino
ad esauri mento delle merci che formano oggetto della vendita.
L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita
e’ portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da
esporre all’esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza
possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.».
5. Dopo l’art. 17-quinquies della legge provinciale sul commercio
e’ inserito il seguente:
«Art. 17-sexies. (Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene
della persona e della casa). – 1. Le disposizioni di questo capo,
fatto salvo quanto disposto al comma 2, non si applicano alle vendite
al dettaglio dei prodotti dell’alimentazione e dei prodotti per
l’igiene della persona e della casa.
2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio le merci di cui
al comma 1, presentandole al pubblico come occasioni d’acquisto
particolarmente favorevoli, osserva in ogni caso l’art. 17-quater ed
espone sulle merci oggetto delle vendite il cartellino con indicato
il doppio prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul
normale prezzo di vendita.».
6. Nel comma 6 dell’art. 20 della legge provinciale sul commercio
dopo le parole: «o da essa richiamate» sono inserite le seguenti:
«ivi comprese quelle contenute nel Capo VIII-bis».
7. Per le violazioni commesse prima della data di efficacia della
deliberazione della Giunta provinciale di cui all’art. 17-bis, comma
4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera
b) del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 23 della
legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei
consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni
particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
8. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta
provinciale di cui all’art. 17-bis, comma 4, della legge provinciale
sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15
(Disposizioni in materia di commercio);
b) legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3;
c) art. 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
d) art. 21 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
e) art. 42 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
9. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con
gli stanziamenti autorizzati sull’unita’ previsionale di base
61.22.220, per i fini di cui all’art. 19 (Razionalizzazione dei
rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia di Trento) 1. Il comma 4 dell’art. 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e’ sostituito dal seguente: «4. Chi ricopre la carica di sindaco non e’ eleggibile a presidente di comunita’.». 2. Il comma 2 dell’art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilita’ e dei bilanci delle comunita’. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilita’ dei comuni nonche’ quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunita’, fatto salvo per le norme relative alla contabilita’ economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunita’ con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.». 3. All’art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunita’ puo’ richiedere l’indizione delle elezioni degli organi della comunita’, se lo statuto e’ stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.»; b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Fino all’elezione dell’assemblea a seguito del primo turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, non si applica la causa di ineleggibilita’ prevista dall’art. 17, comma 4, anche se lo statuto della comunita’ dispone diversamente.». 4. All’art. 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l’accorpamento degli stessi nonche’ la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall’art. 32.»; b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4 stabiliscono il numero massimo dei servizi e degli uffici.». 5. All’art. 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: «I servizi sono individuati dal regolamento, che ne definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono»; b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’art. 33, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)». 6. All’art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso; b) nel comma 3 le parole: «, qualora essi derivino da nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto speciale o dall’esecuzione di accordi con lo Stato, con le Regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici, o da progetti concordati con gli organi dell’Unione europea» sono soppresse. 7. All’art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo dopo le parole: «qualora le azioni» sono inserite le seguenti: «o quote di societa’»; 2) nel secondo periodo dopo le parole: «predette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote di societa’"». c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle societa’ di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a societa’ da queste partecipate, puo’ essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di compiti, attivita’ e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove cio’ non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime societa’ anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso e’ comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.»; d) dopo il comma 10-bis e’ inserito il seguente: «10-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate direttive per l’adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), nonche’ di quelli di cui alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti organizzativi riguardanti i criteri e le modalita’ per il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicita’, trasparenza e imparzialita’.». 8. Dopo il comma 4 dell’art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di garantire la semplificazione della gestione finanziaria dell’intero esercizio finanziario annuale, qualora la soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1 avvenga nel corso dell’esercizio, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, puo’ individuare una specifica disciplina della gestione finanziaria e contabile che la comunita’ adotta per la residua parte dell’esercizio. A tal fine la predetta deliberazione puo’ prevedere anche che la comunita’ mantenga lo schema di bilancio in essere ed applichi le regole contabili gia’ applicabili al comprensorio. Il rendiconto dell’ente soppresso viene approvato dall’assemblea della comunita’ entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio; la relazione prevista al punto d) del comma 1 dell’art. 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L viene disposta dall’organo di revisione contabile gia’ nominato dal comprensorio; il compenso corrisposto ai componenti di tale organo per le attivita’ di questo comma e’ determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunita’. 4-ter. Per le comunita’ i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall’art. 8, comma 13, l’assemblea puo’ approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall’art. 14, comma 4, lettera c).». 9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi previsti dall’art. 29, comma 4, e dall’art. 30, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati da quest’articolo, o fino alla diversa data da tali atti stabilita, restano ferme l’articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

Art. 5 Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) 1. Dopo il comma 2-bis dell’art. 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale e’ inserito il seguente: «2-ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di ripartizione delle quote del fondo puo’ essere disposto l’impegno della spesa in relazione all’entita’ complessiva delle medesime e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.». 2. Nel comma 5 dell’art. 11 della legge provinciale sulla finanza locale le parole: «non superiore al 20 per cento» sono soppresse. 3. Dopo l’art. 13-bis della legge provinciale sulla finanza locale e’ inserito il seguente: «Art. 13-ter. (Disposizioni in materia di contabilita’ degli enti locali). – 1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all’ente locale. 2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle societa’ di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 3. Quanto previsto da quest’articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009.».

Art. 6

Modificazioni dell’art. 18 della legge provinciale
10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti
di gruppo fra le societa’ del gruppo Provincia

1. All’art. 18 (Disposizioni in materia di societa’ partecipate
dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per stimolare le sinergie fra le societa’ nelle quali
si esplica il sistema Provincia e nel rispetto della normativa
comunitaria, la Provincia promuove l’adozione, da parte delle
societa’ di capitali di cui all’art. 33 della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del
Trentino), di regolamenti di gruppo, che disciplinano in particolare
l’utilizzo reciproco, in via prioritaria, dei servizi e dei prodotti
forniti da ciascun ente.»;
b) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-ter. La Provincia promuove misure volte ad accelerare i
tempi di pagamento da parte delle societa’ da essa partecipate, anche
indirettamente, in modo da contenerli entro i termini definiti ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 9-ter della legge provinciale n. 7
del 1979.».

Art. 7

Sistema integrato provinciale
della vigilanza territoriale ed ambientale

1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati,
promuovono la costituzione di un sistema integrato provinciale della
vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un’azione
efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in
materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di
garantire il piu’ elevato livello possibile di tutela della qualita’
e dell’integrita’ del patrimonio naturale provinciale a favore della
collettivita’.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra
le strutture operative di seguito indicate:
a) il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
b) l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
c) la struttura provinciale competente in materia di cave e
miniere;
d) la struttura provinciale competente in materia di
urbanistica;
e) i Corpi della polizia locale nonche’ eventuali altre
strutture comunali competenti in via principale in materia di
vigilanza ambientale.
3. La cabina di regia e’ composta dai responsabili delle
strutture operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma
2 nonche’ da cinque componenti designati dal Consiglio delle
autonomie locali tra i responsabili delle strutture operative di cui
alla lettera e) del medesimo comma 2; la cabina di regia e’
presieduta dal capo del Corpo forestale della Provincia.
4. Il Corpo forestale della Provincia assicura inoltre, ai sensi
dell’art. 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo
del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette), il coordinamento con il servizio di custodia forestale.
5. La cabina di regia promuove, in particolare:
a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le strutture
operative del sistema integrato provinciale;
b) la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di
controllo del territorio;
c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte nonche’
le forme e le modalita’ di supporto specialistico;
d) l’attivazione di forme di collegamento, di coordinamento e
di collaborazione con altri enti eventualmente interessati;
e) un’applicazione omogenea delle disposizioni rispettivamente
nazionali e provinciali in materia ambientale.
6. Alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in
relazione agli argomenti trattati, altri organi o strutture,
pubbliche o private.
7. La cabina di regia approva annualmente una relazione
sull’attivita’ realizzata dal sistema integrato, contenente anche
proposte per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dello
stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio delle
autonomie locali. In sede di prima applicazione, la relazione
dedicata all’analisi del sistema e alla definizione delle proposte di
miglioramento, e’ predisposta ed inviata entro due mesi dalla data di
costituzione della cabina di regia.
8. Il sistema integrato provinciale collabora con i competenti
organi e autorita’ statali al fine di assicurare, in coerenza con i
principi indicati dal comma 1, un efficace servizio di presidio, di
prevenzione e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente
provinciali.
9. I criteri e le modalita’ di funzionamento del sistema
integrato e della cabina di regia sono disciplinati con deliberazione
della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore di questa legge.

Art. 8 Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti) 1. Nel comma 3 dell’art. 6 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: «- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialita’ inferiore a 30.000 Kcal/h;» sono sostituite dalle seguenti: «- gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialita’ inferiore a 0,035 MW;». 2. All’art. 8-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 sono soppresse le parole: «e trasmessa al Ministero dell’ambiente»; b) alla fine del comma 5 e’ aggiunto il seguente periodo: "L’esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza.» 3. Dopo il comma 5-bis dell’art. 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ aggiunto il seguente: «5-ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle lavanderie assimilati alle acque reflue domestiche, stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei corpi idrici ricettori.». 4. Il comma 1 dell’art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ sostituito dal seguente: «1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 23, viene rilasciata su parere conforme dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, se la fognatura non e’ presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere della struttura provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie, se la fognatura e’ presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del predetto piano.». 5. All’art. 25 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo: «Fatta salva la disciplina concernente la bonifica dei siti inquinati, il predetto programma contiene adeguati elementi informativi volti ad escludere la movimentazione o il trasferimento di acque sotterranee provenienti da falde contaminate o interferenti con le medesime falde; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive per la redazione del programma e per lo svolgimento delle attivita’ istruttorie.»; b) alla fine del comma 4-bis e’ aggiunto il seguente periodo: «Nell’ambito delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione, l’Agenzia puo’ altresi’ disporre specifici valori limite di emissione da rispettare per il recapito finale delle acque intercettate.». 6. Dopo il comma 3 dell’art. 54 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dall’art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il piano e’ adeguato e integrato con i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e la normativa statale di recepimento demandano al piano di gestione. 3-ter. Il piano di cui al comma 3-bis puo’ individuare i territori dei comuni nei quali, in ragione del carico del settore zootecnico, si rende necessario attivare misure di controllo nell’utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento mediante piani di distribuzione e adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori, anche nell’ambito di accordi di programma. Le agevolazioni previste dall’art. 42 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), sono utilizzate prioritariamente per le finalita’ di questo comma.». 7. Dopo il comma 7 dell’art. 59 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e’ aggiunto il seguente: «7-bis. Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all’interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume esistente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilita’ dell’intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all’installazione dell’impianto di depurazione.». 8. All’art. 102-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 3 e’ aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione delle acque in falda di cui all’art. 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di scarichi.»; b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite misure di semplificazione delle procedure amministrative e delle modalita’ di predisposizione della documentazione afferenti la bonifica di siti inquinati di ridotte dimensioni nel rispetto degli standard e dei principi stabiliti dalla normativa statale recanti limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale.»; c) alla fine del comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo: "La garanzia finanziaria prevista dall’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e’ prestata in misura pari al 30 per cento del costo stimato dell’intervento.». 9. La disciplina prevista dal comma 5 dell’art. 8-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest’articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni gia’ rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo; si prescinde conseguentemente dall’obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.

Art. 9
Modificazione dell’art. 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n.
9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario,
di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrita’
dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in
materia di agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell’art. 16 della legge provinciale 3 aprile
2007, n. 9, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Le modifiche allo statuto sono proposte dal Cconsiglio
di amministrazione e approvate con referendum dall’assemblea, a
maggioranza dei votanti. Per lo svolgimento del referendum si
applicano le norme individuate per l’elezione del Consiglio di
amministrazione dal regolamento previsto dall’art. 14, comma 4.».

Art. 10

Modificazione dell’art. 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n.
31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore)

1. Nel comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale 8 novembre
1993, n. 31, le parole: «del servizio foreste, del servizio
urbanistica e del servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle
seguenti: «dei servizi provinciali competenti in materia di foreste e
di urbanistica».

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28
(Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale
e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)

1. Dopo l’art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione
d’impatto ambientale e’ inserito il seguente:
«Art. 9-ter. (Efficacia della valutazione dell’impatto
ambientale delle discariche.) – 1. In deroga a quanto stabilito
dall’art. 9, la valutazione positiva dell’impatto ambientale relativa
ai progetti esecutivi o ai progetti di massima concernenti
l’esercizio delle discariche di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino
alla data di completamento delle attivita’ autorizzate, in relazione
alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto concernente l’attivita’ indicata al
comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle
attivita’ autorizzate con i contenuti e secondo la periodicita’
stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la
valutazione dell’impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per
l’ambiente, puo’ disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al
comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia,
prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui e’ subordinata
l’ulteriore prosecuzione dell’attivita’.»
2. Al comma 6 dell’art. 11 della legge provinciale sulla
valutazione d’impatto ambientale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e’ soppresso;
b) nel secondo periodo le parole: «dei provvedimenti di
adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di
eventuale sospensione dei lavori, di adeguamento».
3. Alla fine del comma 3 dell’art. 12-ter della legge provinciale
sulla valutazione d’impatto ambientale e’ aggiunto il seguente
periodo: «Per la gestione del fondo si applicano inoltre le
disposizioni stabilite dall’art. 12-bis, commi 4 e 5.»
4. L’esercizio delle attivita’ considerate dai progetti di cui al
comma 1 dell’art. 9-ter della legge provinciale sulla valutazione
d’impatto ambientale, inserito dal comma 1 di quest’articolo, che
abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale
precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo,
puo’ essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della
valutazione dell’impatto ambientale, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione
sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima o sia
stato depositato un nuovo progetto alla valutazione dell’impatto
ambientale;
b) la prosecuzione dell’attivita’ avvenga nel rispetto delle
modalita’ e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto
precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell’attivita’ sia autorizzata ai sensi
della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0610&tmstp=1260865246975

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 9

Regolamento regionale recante «Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30 luglio 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 69-11 del 28 luglio 2009 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione del comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e’ sostituito dal seguente: «1. Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 3 e con le modalita’ previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto secondo le indicazioni operative definite con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all’allegato II, parte B. In alternativa al deposito presso il fascicolo aziendale, copia cartacea firmata in originale del Piano di utilizzazione agronomica puo’ essere inviata alla provincia competente entro quindici giorni dalla trasmissione informatica del medesimo; in tal caso copia dello stesso deve essere conservata in azienda.».

Art. 2

Sostituzione del comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 2 dell’art. 32 del regolamento regionale 10/R/2007,
come sostituito dall’art. 4 del regolamento regionale 19 maggio 2008,
n. 8/R, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il piano di
utilizzazione agronomica di,cui all’art. 4 entro il 15 novembre 2009,
tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria
situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente
regolamento.».

Art. 3

Urgenza

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 28 luglio 2009.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0712&tmstp=1260865246975

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II del 16 luglio 2009, n. 28) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni a termine 1. In attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita’ architettonica e dell’efficienza energetica, nonche’ migliorando la sicurezza delle strutture e l’accessibilita’ degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge. 2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011. 3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attivita’ (DIA) presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita’ previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti
definizioni:
a) per unita’ edilizie si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonche’ gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi
abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli
professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita’, integrita’ aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla
conduzione del fondo;
b) la volumetria complessiva, la superficie coperta e la
superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo
previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento
edilizio vigente nel comune.

Art. 3

Interventi di ampliamento in deroga

1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 5, negli edifici
residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno
ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ consentito realizzare interventi
di ampliamento delle unita’ edilizie uni e bi-familiari, anche in
deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la
realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico
e al miglioramento della qualita’ architettonica, della sicurezza
delle strutture e dell’accessibilita’ degli edifici. In ogni caso, ad
intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella
esistente sommata all’ampliamento realizzato, come disciplinato ai
commi 5, 6 e 7, non deve superare i 1.200 metri cubi.
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche
dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono
consentiti solo se accompagnati da interventi tali da ridurre il
fabbisogno di energia primaria dell’unita’ edilizia complessiva fino
al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle
disposizioni regionali in materia di rendimento energetico
nell’edilizia o tali da ridurre almeno del 40 per cento il fabbisogno
di energia primaria dell’unita’ edilizia complessiva, da dimostrare
nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o
della DIA.
3. La percentuale di riduzione del fabbisogno energetico prevista
dal comma 2 non e’ richiesta per gli edifici che rispettano i
requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali
in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
4. Nelle more dell’approvazione delle disposizioni attuative
delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la
riduzione del fabbisogno di energia primaria e’ dimostrata mediante
la redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia). La conformita’ delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di
cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005, nonche’ l’attestato
di qualificazione energetica dell’edificio risultante sono asseverati
dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in
mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione
stessa non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento
realizzato.
5. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia’ prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali e l’ampliamento e’ stato realizzato, e’ possibile
realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della
volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia’ prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali e l’ampliamento non e’ stato realizzato, e’ possibile
realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per
cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200
metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l’ampliamento
previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche
dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, e, per l’ulteriore 20 per cento, i
requisiti di cui ai commi 1 e 2.
7. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la
possibilita’ di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico
funzionali, e’ possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20
per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di
200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
ai commi 1 e 2.
8. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite
del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento
della qualita’ architettonica e ambientale, della sicurezza delle
strutture e dell’accessibilita’ degli edifici attraverso
l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando
il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino
tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed
energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del
sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009
Regione Piemonte» approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
9. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono
superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici,
tranne che per la quantita’ necessaria per sopraelevare di un piano,
o derogare ai parametri qualitativi vigenti, all’indice di
permeabilita’ dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in
ogni caso non possono essere superati i limiti di densita’ fondiaria
massima stabiliti all’art. 23, comma 2, della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere
realizzati in soluzione unitaria con l’unita’ abitativa principale e
nel rispetto delle sue caratteristiche formali, non possono
costituire una nuova unita’ abitativa e devono comunque essere
rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra
edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
11. Con gli interventi di cui al presente articolo non puo’
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati,
salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
12. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e’
ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di
cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere
architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati).
13. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 e’
consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle
disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate
siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in
materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione e’
assoggettata a permesso di costruire o a DIA, e non e’ ammessa nelle
aree esondabili e in quelle a destinazione agricola.

Art. 4 Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga 1. Con deliberazione consiliare il comune individua, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione volti al miglioramento della qualita’ architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilita’ degli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. 2. Fatto salvo quanto disposto all’art. 5, gli edifici di cui al comma 1 devono essere legittimamente realizzati o avere ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura non superiore al 25 per cento del volume complessivo dell’edificio medesimo. 3. Per gli interventi di cui al comma 1 e’ ammesso un ampliamento del 25 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte»; in alternativa e’ ammesso un ampliamento fino al 35 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte». Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato ai fini dell’ampliamento e non sia aumentato. 4. L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione di cui al comma 3 sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA e il loro conseguimento e’ certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento realizzato. 5. Il comune disciplina gli interventi di ricostruzione che devono essere realizzati all’interno della stessa unita’ catastale nella quale e’ avvenuta la demolizione, non possono superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantita’ necessaria per sopraelevare di un piano, derogare ai parametri qualitativi vigenti, all’indice di permeabilita’ dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densita’ fondiaria massima stabiliti all’art. 23, comma 2, della 1egge regionale 56/1977. 6. La ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. 7. Con gli interventi di cui al presente articolo non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. 8. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e’ ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989.

Art. 5

Limitazioni

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati su edifici che, al momento della richiesta del permesso di
costruire o della DIA, risultano eseguiti in assenza o in difformita’
anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici
realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come
centri storici comunque denominati, aree esterne d’interesse storico
e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati,
singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore
storico-artistico o ambientale o documentario, nei parchi nazionali e
nelle aree protette istituite con legge regionale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere
realizzati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di
pericolosita’ IIIa) secondo le indicazioni della circolare del
Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell’8 maggio 1996 e negli
abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2
febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche).
4. Negli edifici ricadenti all’interno di aree dichiarate di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 3, fatto salvo
l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.
5. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, ove autorizzabili,
devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di
sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonche’ le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e quanto definito dalle
norme del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po (PAI) e dalle norme degli strumenti
urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le
autorizzazioni necessari prima del rilascio del permesso di costruire
o, in alternativa, prima della presentazione della DIA.
6. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 sono
alternative all’applicazione della legge regionale 6 agosto 1998, n.
21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), come
prorogata dall’art. 13 della presente legge e non sono utilizzabili
per i rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003,
n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici).

Art. 6 Facolta’ comunali in ordine all’applicazione della legge 1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono, nel termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disporre l’esclusione dell’applicazione degli articoli 3 e 4, in tutto o in parte del territorio comunale. 2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono inoltre indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4. 3. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge.

Art. 7 Interventi in deroga per l’edilizia produttiva 1. I fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL consentita, possono essere soppalcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente; gli standard derivanti dall’aumento della SUL, se non reperibili, devono essere monetizzati. 2. Negli edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati, e’ consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. 3. Per le finalita’ della presente legge gli edifici a finalita’ ricettive sono equiparati agli edifici residenziali.

Art. 8 Denuncia di inizio attivita’ 1. Fermo restando quanto disposto dal titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo. 2. Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, purche’ presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, sono realizzabili mediante DIA, senza attendere alcun termine per l’inizio dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e quelli disciplinati dalla legge regionale n. 21/1998 e dalla legge regionale n. 9/2003; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l’approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale. 4. La dichiarazione prevista al comma 3, lettere b) e c), e’ assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con DIA; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione purche’ il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica, nella quale sia asseverata l’esistenza delle caratteristiche sopra menzionate. 5. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, provvede: a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo; c) a comunicare l’importo del contributo di costruzione; d) a notificare all’interessato le eventuali ragioni ostative che impediscono la realizzazione dell’intervento. 6. Entro il termine di cui al comma 5, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale ne richiede l’integrazione e il termine per l’inizi dei lavori e’ interrotto sino al ricevimento degli atti necessari. La richiesta di integrazione non puo’ essere reiterata. 7. I comuni stabiliscono modalita’ di controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell’osservanza dei seguenti criteri: a) il controllo e’ effettuato in corso d’opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo; b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n.
19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»), e’ sostituito dal
seguente: «1. La nomina della commissione edilizia e’ facoltativa.».
2. Al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 19/1999, le
parole: «eletti dal consiglio comunale» sono sostituite dalle
seguenti: «nominati dal competente organo comunale».
3. Il comma 5 dell’art. 4 della 1egge regionale n. 19/1999, e’
sostituito dal seguente: «5. Il regolamento edilizio indica gli
interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della
commissione edilizia.».

Art. 10 Modifica alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole: «sentito il parere della Commissione comunale igienico-edilizia ed» sono soppresse.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 3 aprile
1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali
e paesistici), e’ inserito il seguente: «1- bis. I comuni danno
immediata comunicazione alla direzione regionale competente del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali delle autorizzazioni
rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione;
gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione. Le
citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia
provveduto alla loro trasmissione.».
2. Dopo il comma 8 dell’art. 16 della legge regionale n. 20/1989,
e’ inserito il seguente: «8-bis. La competenza di cui all’art. 167
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e’ delegata ai comuni.».

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

1. Al comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 28 maggio 2007,
n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia), la parola: «fotovoltaici» e’ sostituita dalle
seguenti: «alimentati da fonti rinnovabili».
2. Al comma 6 dell’art. 18 della legge regionale n. 13/2007, le
parole: «impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di
distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «impianti alimentati
da fonti rinnovabili».
3. Alla lettera p) del comma 1 dell’art. 21 della 1egge regionale
n. 13/2007, le parole: «impianti fotovoltaici e il loro allacciamento
alla rete di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «impianti
alimentati da fonti rinnovabili».

Art. 13

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21

1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 21/1998, le
parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2008».

Art. 14 Interventi di riqualificazione edilizia 1. I comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i comuni individuano edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Per gli edifici a destinazione commerciale sono comunque fatte salve le norme di settore. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, lo strumento urbanistico puo’ prevedere premialita’ di cubatura nel limite massimo del 35 per cento del volume preesistente. 3. La parziale ricostruzione di cui al comma 1 puo’ avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, mentre la cubatura eccedente, sommata alla premialita’ prevista al comma 2, puo’ essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi. La totale ricostruzione, compresa di ogni premialita’, puo’ avvenire in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi. 4. Gli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3, volti al miglioramento della qualita’ architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualita’ ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte». L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA, il loro conseguimento e’ certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa, non puo’ essere certificata l’agibilita’ dell’intervento realizzato. 5. I comuni possono individuare altresi’ edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali prevedere, anche tramite premi di cubatura entro il limite del 35 per cento della SUL e previa loro demolizione, il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l’acquisizione alla proprieta’ pubblica dell’area di decollo dell’intervento. La Regione, allo scopo di incentivare la realizzazione di tali aree, puo’ avvalersi degli strumenti di intervento previsti negli atti di programmazione adottati in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attivita’ produttive) e delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie allo scopo destinate. I comuni disciplinano altresi’ la nuova destinazione d’uso dell’area di decollo dell’intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica. 6. Le modalita’ operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i comuni, gli operatori interessati e, eventualmente, la Regione e le province, se richieste, contenente gli impegni delle parti. 7. La Regione sostiene altresi’ il recupero del patrimonio paesaggistico, favorendo la realizzazione di coperture e di mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva che ne riducano l’impatto ambientale sul paesaggio. 8. Al fine di cui al comma 7, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di attribuzione e le modalita’ di erogazione del contributo utilizzando le procedure e gli stanziamenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

Art. 15

Norme in materia di sicurezza

1. In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici e’ fatto
obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase
di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi
successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il quinto comma dell’art. 26 della legge regionale n.
56/1977;
b) l’art. 56 della legge regionale n. 56/1977;
c) l’art. 52 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive
modificazioni).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 14 luglio 2009

p. Merdecedes Bresso

Il Vice Presidente: PEVERARO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0653&tmstp=1260865246975